19.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 216/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 23 marzo 2023 — Land Niedersachsen / Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»

(Causa C-188/23, Conti 11. Container Schiffahrt)

(2023/C 216/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Convenuto e ricorrente in appello: Land Niedersachsen

Ricorrente e convenuta in appello: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»

Questioni pregiudiziali

1)

Se la deroga all’obbligo di notifica disposta all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1) sia invalida per violazione delle disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 22 marzo 1989 nella misura in cui la deroga esclude dall’obbligo di notifica anche quei rifiuti pericolosi che sono dovuti a un’avaria avvenuta a bordo di una nave e che, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2019 nella causa C-689/17 (2), devono essere considerati come rifiuti a norma di tale disposizione derogatoria.

2)

In caso di risposta negativa alla questione a), se, alla luce della Convenzione di Basilea, la deroga disposta nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretata restrittivamente nel senso che residui sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico, come quelli di cui al procedimento principale, dovuti ad un’avaria avvenuta a bordo di navi, non devono essere considerati rifiuti prodotti a bordo di navi ai sensi di tale disposizione.


(1)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

(2)  ECLI:EU:C:2019:420.