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19.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 216/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München (Germania) il 23 marzo 2023 — Land Niedersachsen / Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»
(Causa C-188/23, Conti 11. Container Schiffahrt)
(2023/C 216/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti
Convenuto e ricorrente in appello: Land Niedersachsen
Ricorrente e convenuta in appello: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la deroga all’obbligo di notifica disposta all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1) sia invalida per violazione delle disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 22 marzo 1989 nella misura in cui la deroga esclude dall’obbligo di notifica anche quei rifiuti pericolosi che sono dovuti a un’avaria avvenuta a bordo di una nave e che, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2019 nella causa C-689/17 (2), devono essere considerati come rifiuti a norma di tale disposizione derogatoria. |
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2) |
In caso di risposta negativa alla questione a), se, alla luce della Convenzione di Basilea, la deroga disposta nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretata restrittivamente nel senso che residui sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico, come quelli di cui al procedimento principale, dovuti ad un’avaria avvenuta a bordo di navi, non devono essere considerati rifiuti prodotti a bordo di navi ai sensi di tale disposizione. |
(1) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).
(2) ECLI:EU:C:2019:420.