30.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 20 marzo 2023 – trendtours Touristik GmbH / SH

(Causa C-170/23, trendtours Touristik)

(2023/C 189/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti nel procedimento principale

Resistente in primo grado e appellante: trendtours Touristik GmbH

Ricorrente in primo grado e appellato: SH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 (1) debba essere interpretato nel senso che l’indennità di risoluzione dell’organizzatore di viaggi non è esclusa se al momento del viaggio non sussiste più un pregiudizio significativo causato da circostanze inevitabili e straordinarie, anche se in un momento precedente esistevano siffatte circostanze tali da comportare un pregiudizio significativo, o se la questione di stabilire se circostanze inevitabili e straordinarie comportino un pregiudizio sostanziale per l’esecuzione del viaggio dipenda unicamente da una decisione previsionale al momento della dichiarazione di risoluzione.

2.

Nell’ipotesi in cui dipenda da una decisione previsionale, si pone la questione di stabilire fino a che momento il viaggiatore deve aspettare prima di poter presentare la propria dichiarazione di risoluzione senza essere tenuto a corrispondere un’indennità di risoluzione, anche qualora il sostanziale pregiudizio causato da circostanze inevitabili e straordinarie venga meno successivamente.


(1)  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).