30.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia) il 14 marzo 2023 — Governo Italiano / UX

(Causa C-163/23, Palognali (1))

(2023/C 189/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Bologna

Parti nella causa principale

Ricorrente: Governo Italiano

Convenuta: UX

Questioni pregiudiziali

1)

Se la giurisprudenza degli organi supremi di giustizia ordinaria ed amministrativa citata in narrativa, e in particolare l’ordinanza n. 13973/2022 del 3 maggio 2022 della Suprema Corte di Cassazione, che nega ogni diritto del magistrato onorario a tempo determinato, come la Giudice di pace del procedimento principale, legato allo status di lavoratore subordinato a condizioni di lavoro equiparabili a quelle del magistrato professionale a tempo indeterminato, realizzi una violazione qualificata del diritto dell’Unione impedendo il ricorso effettivo alla tutela giurisdizionale del diritto davanti ad un giudice nazionale indipendente, se e nella misura in cui la Corte constati che detta giurisprudenza del Giudice ordinario di ultima istanza abbia violato l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (…), l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2) (…), le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro tra CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (3) (…), come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-658/18, [UX] EU:C:2020:572 (…), e con la sentenza del 7 aprile 2022, [PG], C-236/20, EU:C:2022:263 (…), nonché l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta.

2)

Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con le sentenze UX e PG, nonché l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta ostino rispetto ad una normativa nazionale, quale l’articolo 29, comma 5, del [decreto legislativo] n. 116/2017, introdotto dall’articolo 1, comma 629, della legge n. 234/2021, nella parte in cui la disposizione interna prevede la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa derivante dal diritto dell’Unione, e, nel procedimento principale, la rinuncia al diritto alle ferie retribuite spettante alla giudice di pace ricorrente, nel caso di presentazione da parte della Giudice di pace ricorrente della domanda alla procedura concorsuale di stabilizzazione nel ruolo ad esaurimento fino al raggiungimento del 70o anno di età, con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia alle condizioni retributive del funzionario amministrativo con funzioni giurisdizionali, nonché del positivo superamento della procedura concorsuale.

3)

Si chiede se è coerente con le indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione fornite con le sentenze UX e PG la scelta che intende effettuare questo giudice del rinvio, una volta operate positivamente tutte le verifiche affidate dalla citata giurisprudenza della Corte al giudice nazionale sulla comparabilità delle condizioni di lavoro tra la giudice di pace ricorrente e il magistrato ordinario a tempo indeterminato equivalente per quanto riguarda il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per mancato pagamento del periodo di ferie, di applicare come parametro per il calcolo del risarcimento dei danni spettante la retribuzione prevista per il giudice ordinario di tribunale con qualifica HH03, nel rispetto della diversità delle procedure di assunzione tra magistrato onorario e giudice professionale a tempo indeterminato, riservando soltanto a quest’ultimo (il magistrato ordinario) il diritto ad una progressione economica e professionale per qualifiche superiori e non soltanto per anzianità di servizio per classi e scatti stipendiali.

4)

Infine, si chiede se l’articolo 47 della Carta e le condizioni di indipendenza del giudice indicate dalla Corte nella sentenza UX ai punti 45-49 ostino rispetto ad una normativa nazionale, quale l’articolo 21 del [decreto legislativo] n. 116/2017, che prevede la possibile applicazione della misura della revoca dell’incarico giurisdizionale nei confronti di questo Giudice del rinvio pregiudiziale, a totale discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura, senza alcuna graduazione delle sanzioni disciplinari, anche nel caso in cui questo Giudice nazionale intenda applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia nel procedimento principale ponendosi in contrasto con la normativa interna applicabile alla fattispecie del procedimento principale e con la citata giurisprudenza degli organi supremi della giustizia ordinaria e amministrativa.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2003, L 299, pag. 9.

(3)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).