2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/43


Ricorso proposto il 14 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-149/23)

(2023/C 155/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e L. Mantl, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo adottato o, comunque, comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1937 (1), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 26, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania a versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente all’importo più elevato dei seguenti due importi: (i) un importo giornaliero di EUR 61 600, moltiplicato per il numero di giorni intervenuti tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento fissato nella direttiva e il giorno della regolarizzazione dell’infrazione o, in mancanza di regolarizzazione, il giorno della pronuncia della presente sentenza; (ii) una somma forfettaria minima di EUR 17 248 000;

nel caso in cui l’inadempimento di cui al paragrafo 1 si protragga fino alla data di pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare la Repubblica federale di Germania a versare alla Commissione una penalità di mora giornaliera di EUR 240 240 a partire dalla data di pronuncia della sentenza nel procedimento in esame fino a quando essa non si sarà conformata agli obblighi che le incombono in forza della direttiva;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2019/1937 — che stabilisce un sistema efficace per la protezione delle persone che lavorano all’interno di un’organizzazione privata o pubblica o che sono in contatto con tale organizzazione quando segnalano violazioni del diritto dell’Unione in settori specifici. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore o adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 17 dicembre 2021. Conformemente all’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri sarebbero inoltre tenuti a comunicare immediatamente alla Commissione le disposizioni adottate.

Secondo la Commissione, le misure per il pieno recepimento della direttiva non sono state ancora adottate dalla Germania o, in ogni caso, non sono state comunicate alla Commissione oltre 13 mesi dopo la scadenza del termine di recepimento.


(1)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU 2019, L 305, pag. 17).