3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 9 marzo 2023 — TJ, KI, FA / Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH

(Causa C-143/23, Mercedes-Benz Bank e Volkswagen Bank)

(2023/C 235/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti nel procedimento principale

Attori: TJ, KI, FA

Convenute: Mercedes-Benz Bank AG, Volkswagen Bank GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in caso di recesso da un contratto di credito ai consumatori, collegato con un contratto di acquisto di un autoveicolo concluso in un punto vendita fisico, sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (1), quantificare l’ammontare dell’indennità per l’uso che il consumatore è tenuto a corrispondere al creditore all’atto della restituzione del veicolo finanziato per la perdita di valore di detto veicolo detraendo dal prezzo di vendita applicato dal concessionario al momento dell’acquisto del veicolo da parte del consumatore il prezzo di riacquisto da parte del concessionario al momento della restituzione del veicolo.

2)

Se la disposizione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della direttiva 2008/48/CE comporti, per i contratti di credito ai consumatori collegati con contratto di vendita di un veicolo, una piena armonizzazione e abbia, quindi, carattere vincolante per gli Stati membri.

In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale:

3)

Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, prevedere che il mutuatario debba, a seguito del recesso da un contratto di credito ai consumatori collegato con un contratto di vendita di un veicolo, corrispondere per il periodo compreso tra la liquidazione dell’importo del prestito al venditore del veicolo finanziato e il momento della restituzione del veicolo al creditore (o al venditore) il tasso debitore contrattualmente pattuito.


(1)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).