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30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) il 13 febbraio 2023 — Cobult UG / TAP Air Portugal SA
(Causa C-76/23, Cobult)
(2023/C 189/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Frankfurt am Main
Parti
Attrice: Cobult UG
Convenuta: TAP Air Portugal SA
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che un accordo firmato dal passeggero per il rimborso del prezzo del biglietto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, sotto forma di un buono di viaggio, sussista già qualora il passeggero opti per tale buono sul sito internet del vettore aereo operativo, precludendo così un successivo rimborso in contanti del prezzo del biglietto, e riceva detto buono per posta elettronica, mentre il rimborso del prezzo del biglietto in contanti è possibile solo dopo aver contattato il vettore aereo operativo.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004 pag. 46, S. 1).