20.3.2023   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/17


Ricorso proposto il 18 gennaio 2023 — Regno di Danimarca / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-19/23)

(2023/C 104/22)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Mærtens, M. P. Brøchner Jespersen e Farver Kronborg, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la direttiva (UE) 2022/2041 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea;

annullare l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle conclusioni formulate in via principale, il governo danese afferma, in primo luogo, che adottando la direttiva impugnata i convenuti hanno ecceduto il principio della ripartizione delle competenze e hanno agito in violazione dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. La direttiva impugnata incide direttamente sulla determinazione del livello dei salari negli Stati membri e sul diritto di associazione che, in forza dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, esulano dalla competenza del legislatore dell’Unione.

A sostegno delle conclusioni formulate in via principale, il governo danese asserisce, in secondo luogo, che la direttiva impugnata non poteva essere validamente adottata sulla base dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Ciò in quanto la direttiva persegue sia l’obiettivo risultante dall’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, sia l’obiettivo risultante dall’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE. Quest’ultimo obiettivo non è accessorio rispetto al primo e presuppone il ricorso a una procedura decisionale diversa da quella seguita per l’adozione della direttiva impugnata (v. articolo 153, paragrafo 2, TFUE). Le due procedure decisionali non sono compatibili, poiché l’adozione di atti giuridici in forza dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), TFUE — a differenza dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE — richiede l’unanimità (v. articolo 153, paragrafo 2, TFUE).

A sostegno delle conclusioni formulate in subordine, il governo danese afferma che, con l’adozione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva impugnata, i convenuti hanno ecceduto il principio della ripartizione delle competenze e hanno agito in violazione dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. Tali disposizioni incidono direttamente sulla determinazione del livello dei salari negli Stati membri e sul diritto di associazione che, in forza dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, esulano dalla competenza del legislatore dell’Unione.


(1)   GU 2022, L 275, pag. 33