Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 dicembre 2025 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Condizioni per l’iscrizione nel registro nazionale di un contratto matrimoniale concluso in uno Stato membro diverso da quello dell’iscrizione – Indicazione del numero di identificazione personale di almeno uno dei due coniugi – Restrizione – Giustificazione – Esattezza e autenticità dei dati contenuti nel registro nazionale – Proporzionalità »

Nella causa C‑789/23 [Tatrauskė] (i),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 20 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2023, nel procedimento

I.J.

contro

«Registrų centras» VĮ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo lituano, da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da E. Montaguti e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra I.J. e il Registrų centras VĮ (Centro dei registri, Lituania) in merito al rifiuto opposto da quest’ultimo alla domanda presentata da I.J. diretta all’iscrizione di dati relativi al suo regime patrimoniale tra coniugi nel registro nazionale dei contratti matrimoniali.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE così prevede:

«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».

 Diritto lituano

 Codice Civile

4        L’articolo 3.101 del Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Contratto matrimoniale», dispone quanto segue:

«Il contratto matrimoniale è un accordo, concluso dai coniugi, che determina i loro diritti e obblighi patrimoniali durante il matrimonio, nonché in caso di divorzio o di separazione personale (separazione)».

5        L’articolo 3.103 del codice civile, intitolato «Forme del contratto matrimoniale», così dispone:

«1.      Il contratto matrimoniale è concluso con atto notarile.

2.      Il contratto matrimoniale, nonché le sue modifiche, sono iscritti nel registro dei contratti matrimoniali (…)

3.      Il contratto matrimoniale e le sue modifiche sono opponibili ai terzi soltanto se il contratto e le sue modifiche sono stati iscritti nel registro dei contratti matrimoniali. Tale regola non si applica se, al momento della conclusione di un atto giuridico, i terzi erano a conoscenza del contratto matrimoniale o delle sue modifiche».

 Norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali

6        Con il Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1284 «Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo» (decreto n. 1284 del governo della Repubblica di Lituania che approva le norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali), del 13 agosto 2002 (Žin., 2002, n. 82-3523), il governo della Repubblica di Lituania ha adottato le norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali. Tali norme sono state modificate e, secondo il giudice del rinvio, la versione applicabile al procedimento principale è quella del 10 settembre 2015, come modificata dal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 773 (decreto n. 773 del governo della Repubblica di Lituania), dell’8 luglio 2020 (TAR, 2020, n. 2020-15562) (in prosieguo: le «norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali»).

7        Ai sensi del punto 13 delle norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali:

«Sono oggetto di registrazione nel registro:

13.1.      i contratti matrimoniali;

(…)

13.3.      i fatti relativi alla divisione dei beni previsti dal [codice civile]».

8        Il punto 17 di tali norme così prevede:

«Sono trattati nel registro i dati relativi alle ripartizioni dei seguenti beni:

17.1.      il codice identificativo della divisione dei beni;

17.2.      la base sulla quale è stata stabilita la divisione dei beni (accordo o decisione giudiziaria);

17.3.      la data di autenticazione dell’accordo di divisione dei beni comuni (in prosieguo: l’“accordo di divisione”) o la data della sentenza relativa alla divisione dei beni comuni (in prosieguo: la “decisione di divisione dei beni”);

17.4.      i dati personali (numero di identificazione personale, nome e cognome; se mancano i dati personali nel registro anagrafico, data di nascita, nome, cognome) delle persone fisiche che hanno concluso l’accordo di divisione o i cui beni sono stati divisi con una decisione giudiziaria;

(…)

17.7.      cognome e nome del notaio e nome dello studio notarile che ha autenticato l’accordo di divisione, la sua modifica o il suo termine o il nome dell’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di divisione dei beni;

(…)

17.9.      il regime giuridico stabilito dall’accordo di divisione o dalla decisione di divisione dei beni;

(…)

17.12.      la data e l’ora dell’iscrizione della divisione dei beni nel registro o della sua cancellazione dal registro, nonché della registrazione o della modifica dei dati relativi a tale divisione».

9        Il capo IV di dette norme disciplina l’iscrizione nel registro dei fatti giuridici e degli atti registrati. Tale capitolo contiene, in particolare, i punti 67 e 68, così formulati:

«67.      Un contratto matrimoniale o di convivenza concluso all’estero può essere iscritto nel registro purché contenga il numero di identificazione personale, attribuito dall’organismo che tiene l’anagrafe lituana della popolazione, di almeno una delle parti contraenti.

68.      Qualora uno dei coniugi o dei conviventi desideri ottenere l’iscrizione nel registro di un contratto matrimoniale o di convivenza o delle modifiche apportate a tale contratto, autenticati all’estero, o dei dati riguardanti la cessazione di detto contratto, può fornire tali dati, personalmente oppure tramite una persona autorizzata, per posta o per via elettronica, all’organismo che tiene l’anagrafe secondo le modalità da esso definite».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      La ricorrente nel procedimento principale è una cittadina dell’Unione iscritta all’anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania. A tale titolo, essa dispone di un numero di identificazione personale attribuito dall’organismo che tiene l’anagrafe nonché di una carta d’identità sulla quale compare tale numero.

11      Nel 2006, la ricorrente nel procedimento principale e C.B., cittadino italiano, si sono sposati in Italia. Il matrimonio è stato iscritto nel registro dei matrimoni di un comune italiano. L’estratto dell’atto di matrimonio contiene una nota secondo la quale i coniugi avevano optato per il regime di separazione dei beni.

12      Il matrimonio di cui trattasi è stato trascritto presso l’ufficio di stato civile in Lituania.

13      Il 15 febbraio 2022 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Centro dei registri una domanda di iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un fatto giuridico relativo al suo regime patrimoniale, ossia la divisione dei beni tra i coniugi.

14      Con decisione del 9 marzo 2022, il Centro dei registri ha respinto tale domanda con la motivazione, da un lato, che una persona fisica non era autorizzata a fornire al Centro dei registri dati relativi alla ripartizione dei beni tra coniugi, cosicché la ripartizione dei beni di cui trattasi non poteva essere iscritta nel registro dei contratti matrimoniali su richiesta della ricorrente nel procedimento principale. Dall’altro lato, esso ha precisato che l’estratto dell’atto di matrimonio presentato da quest’ultima avrebbe potuto essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali a titolo di contratto matrimoniale a condizione di fornire un addendum all’atto di matrimonio autenticato da un notaio o da un altro pubblico ufficiale italiano competente e contenente il numero di identificazione personale lituano di almeno uno dei due coniugi.

15      La ricorrente nel procedimento principale ha successivamente presentato la copia di un messaggio di posta elettronica da cui risulta che essa aveva richiesto all’ufficio di stato civile interessato in Italia il rilascio di una copia dell’atto di matrimonio indicante il suo numero di identificazione personale lituano, come riportato sulla sua carta d’identità. Tale ufficio di stato civile avrebbe rifiutato di aggiungere tale menzione sull’estratto dell’atto di matrimonio in quanto non era in grado di certificare l’autenticità di detto numero di identificazione personale della ricorrente nel procedimento principale.

16      Quest’ultima ha quindi proposto ricorso avverso la decisione del 9 marzo 2022 dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania). Con sentenza del 29 giugno 2022, tale ricorso è stato respinto in quanto infondato per il motivo, in particolare, che le condizioni per l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un «contratto concluso all’estero», come previste al punto 67 delle norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali, non erano soddisfatte, dal momento che il contratto matrimoniale non menzionava il numero di identificazione personale lituano di almeno una delle parti contraenti.

17      La ricorrente nel procedimento principale ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio.

18      In via preliminare, tale giudice osserva che la ricorrente nel procedimento principale cerca, in realtà, di far iscrivere nel registro dei contratti matrimoniali non già la divisione dei beni cui hanno acconsentito i coniugi, bensì il proprio contratto matrimoniale concluso in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lituania. La sua situazione giuridica rientrerebbe nel punto 68 delle norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali, secondo il quale uno dei coniugi può chiedere l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un contratto matrimoniale autenticato «all’estero».

19      Esso rileva, al riguardo, che una siffatta iscrizione è subordinata alla condizione, prevista al punto 67 di tali norme, che il contratto matrimoniale di cui trattasi contenga il numero di identificazione personale lituano di almeno una delle parti contraenti.

20      Orbene, il giudice del rinvio constata che il numero di identificazione personale lituano della ricorrente nel procedimento principale non figura nel suo atto di matrimonio, a causa del rifiuto dell’ufficio di stato civile italiano interessato di iscrivere tale dato, cosicché la condizione prevista al punto 67 delle suddette norme non è soddisfatta.

21      Tale giudice rileva che una siffatta condizione è tuttavia prevista solo per i contratti matrimoniali conclusi al di fuori della Lituania e che le norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali non prevederebbero alcuna alternativa per quanto riguarda l’identificazione delle parti di un contratto matrimoniale concluso «all’estero».

22      In tali circostanze, detto giudice si chiede se la normativa istituita dalle norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali possa essere considerata idonea a limitare il diritto riconosciuto a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quale sancito dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

23      In tale contesto, il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro dell’Unione europea non può essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali se non contiene il numero di identificazione personale di almeno una delle parti di tale contratto, attribuito dall’organismo che tiene l’Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania, qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, le autorità competenti dello Stato membro in cui il contratto matrimoniale è stato concluso rifiutino di fornire un estratto del contratto in questione integrato dai dati di identificazione personale pertinenti».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24      Il governo lituano sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Esso afferma che a seguito delle modifiche apportate alle norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali con l’adozione di una normativa entrata in vigore il 1º gennaio 2023, tali norme non prevedono più che un contratto matrimoniale concluso all’estero debba indicare, ai fini della sua iscrizione nel registro nazionale dei contratti di matrimonio, il numero di identificazione personale lituano di almeno uno dei due coniugi. Pertanto, la questione pregiudiziale sarebbe priva di rilevanza e, di conseguenza, non sarebbe più necessario che la Corte si pronunci su tale questione.

25      In risposta alla richiesta di informazioni della Corte rivolta al giudice del rinvio il 16 ottobre 2024, quest’ultimo ha indicato che tali modifiche non sono applicabili ratione temporis al procedimento principale.

26      Inoltre, tale giudice ha precisato che la ricorrente nel procedimento principale non aveva rinunciato al suo appello e non aveva presentato, secondo le informazioni di cui detto giudice disponeva, una nuova domanda di iscrizione nel registro degli accordi matrimoniali successivamente all’entrata in vigore di dette modifiche. Ne consegue che il giudice del rinvio rimane tenuto a pronunciarsi sulla legittimità e sulla fondatezza della decisione del 9 marzo 2022.

27      A tal riguardo, la Corte ha più volte sottolineato che il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 18, nonché del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 62].

28      Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev’essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito [sentenze del 17 febbraio 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, punto 35, nonché del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 63].

29      La Corte ha quindi ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale [v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 11, nonché del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 64].

30      Nel caso di specie, dagli elementi di cui ai punti 25 e 26 della presente sentenza risulta che la risposta della Corte alla questione sollevata dal giudice del rinvio è necessaria per consentire a quest’ultimo di statuire sul ricorso, ancora pendente dinanzi ad esso.

31      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla questione pregiudiziale

32      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dei contratti matrimoniali di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro alla condizione che tale contratto contenga il numero di identificazione personale, attribuito da tale primo Stato membro, di almeno uno dei due coniugi, mentre una siffatta condizione non è prevista per l’iscrizione, in tale registro, di un contratto matrimoniale concluso in questo stesso Stato membro.

33      A tal riguardo, occorre ricordare che lo status di cittadino dell’Unione di cui gode la ricorrente nel procedimento principale in forza dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri [v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31; del 4 ottobre 2024, Mirin, C‑4/23, EU:C:2024:845, punto 51, e del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento), C‑181/23, EU:C:2025:283, punto 92].

34      Detto status consente a chi tra di loro si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato, indipendentemente dalla propria cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo trattamento giuridico [v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, punto 31, e del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona con disabilità), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 56].

35      Tra le situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione figurano quelle riguardanti l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare della libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri, quale conferita dall’articolo 21 TFUE [sentenze del 24 novembre 1998, Bickel e Franz, C‑274/96, EU:C:1998:563, punti 15 e 16, nonché del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona con disabilità), C‑679/16, EU:C:2018:601, punto 57].

36      Allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’istituzione dei registri dei contratti matrimoniali e le norme relative al loro funzionamento sono di competenza degli Stati membri. Tuttavia, questi ultimi devono, nell’esercizio di tale competenza, rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative al diritto riconosciuto a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, riconoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, punto 25; del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo», C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 52, e del 4 ottobre 2024, Mirin, C‑4/23, EU:C:2024:845, punto 53).

37      Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente nel procedimento principale, nella sua qualità di cittadina dell’Unione, ha esercitato la propria libertà di circolazione. Nel corso di tale esercizio, essa ha stipulato un contratto matrimoniale in Italia che intende ora far iscrivere nel registro dei contratti matrimoniali in Lituania.

38      Tale iscrizione è stata rifiutata con la motivazione che tale contratto non conteneva il numero di identificazione personale, attribuito da quest’ultimo Stato, di almeno uno dei due coniugi.

39      In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che la condizione relativa all’indicazione del numero di identificazione personale di almeno uno dei due coniugi nel contratto matrimoniale è prevista unicamente per i contratti matrimoniali conclusi in uno Stato membro diverso da quello dell’iscrizione.

40      In secondo luogo, occorre osservare, come ha fatto, in sostanza, l’avvocato generale ai paragrafi 59, 61 e 77 delle sue conclusioni, che la forma di un atto pubblico è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui tale atto è stato redatto. Il rispetto della condizione relativa all’indicazione del numero di identificazione personale di almeno uno dei due coniugi in un contratto matrimoniale dipende quindi dai requisiti di forma previsti dalla legge del luogo di conclusione del contratto.

41      Nel caso di specie, la normativa nazionale dello Stato membro di iscrizione, vale a dire la Repubblica di Lituania, opera una distinzione tra, da un lato, i contratti matrimoniali conclusi nel suo territorio, che possono essere iscritti nel registro dei contratti matrimoniali senza il particolare requisito relativo all’indicazione del numero di identificazione personale attribuito da tale Stato membro e, dall’altro, quelli conclusi in un altro Stato membro, che devono contenere tale numero, indipendentemente dai requisiti di forma previsti dalla legge del luogo di conclusione del contratto.

42      A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che una normativa nazionale che sfavorisca taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione dei diritti riconosciuti ad ogni cittadino dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, punto 39, e del 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, punto 30).

43      Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, l’impossibilità di far iscrivere il contratto matrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali incide sulla situazione giuridica dei coniugi, in quanto li priva della possibilità di beneficiare di una misura prevista dal diritto nazionale che permette di garantire la tutela dei loro interessi patrimoniali.

44      Si deve quindi constatare che una normativa di uno Stato membro che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dei contratti matrimoniali di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro alla condizione che tale contratto contenga il numero di identificazione personale, attribuito da tale primo Stato membro, di almeno uno dei due coniugi, crea una disparità di trattamento tra i cittadini di tale Stato membro che hanno esercitato il loro diritto di circolare e di soggiornare e quelli che non l’hanno fatto.

45      Tale disparità di trattamento può pregiudicare, e persino limitare, il diritto di circolare e di soggiornare dei cittadini dell’Unione, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

46      Ciò premesso, conformemente a una giurisprudenza costante, una restrizione del diritto di circolare e di soggiornare dei cittadini dell’Unione che sia indipendente dalla cittadinanza delle persone interessate può essere giustificata se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi. Una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, punti 40 e 42, e del 19 novembre 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, punto 36).

47      A tal riguardo, occorre rilevare che il governo lituano ha sostenuto che la condizione che il contratto matrimoniale concluso in uno Stato membro diverso da quello dell’iscrizione menzioni il numero di identificazione personale di almeno uno dei due coniugi aveva lo scopo di consentire l’identificazione delle persone che avevano concluso tale contratto nonché di garantire l’esattezza e l’autenticità dei dati contenuti nel registro dei contratti matrimoniali. Esso ha precisato, a tale proposito, che tale condizione derivava dal fatto che i dati relativi ai contratti matrimoniali conclusi in uno Stato membro diverso da quello dell’iscrizione potevano essere forniti dalle persone fisiche stesse, mentre quelli relativi ai contratti matrimoniali conclusi in Lituania potevano essere forniti solo da un notaio che avesse autenticato il contratto matrimoniale o da un giudice mediante un software dedicato.

48      Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 46, 65 e 66 delle sue conclusioni, i registri dei contratti matrimoniali garantiscono l’esattezza e l’autenticità dei dati in essi contenuti, contribuendo così, con la pubblicità che essi introducono, a garantire la certezza del diritto, cosicché si può ritenere che l’istituzione di tali registri si fondi su considerazioni oggettive di interesse generale tali da giustificare una restrizione del diritto riconosciuto a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quale sancita dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.

49      Pertanto, poiché il numero di identificazione personale costituisce un dato che garantisce la corretta identificazione delle persone fisiche, il requisito di farlo figurare nel contratto matrimoniale qualora quest’ultimo sia concluso in uno Stato membro diverso da quello dell’iscrizione e di fornirlo al registro dei contratti matrimoniali a cura delle persone fisiche stesse risulta idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale di garantire l’esattezza e l’autenticità dei dati contenuti in tale registro.

50      Per contro, per quanto riguarda il carattere necessario di tale condizione, occorre osservare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, che il numero di identificazione personale non è l’unico dato che permette di garantire la corretta identificazione della persona che intende iscrivere il suo contratto matrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali. Altri dati contenuti in tale contratto, quali, in particolare, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita di tale persona nonché, se del caso, il numero del documento presentato al momento della conclusione del contratto matrimoniale, possono garantire l’esattezza e l’autenticità dei dati contenuti in tale registro, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

51      In caso affermativo, si deve ritenere che la condizione di far figurare il numero di identificazione personale di almeno uno dei due coniugi nel contratto matrimoniale concluso in uno Stato membro diverso da quello dell’iscrizione ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

52      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dei contratti matrimoniali di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro alla condizione che tale contratto contenga il numero di identificazione personale, attribuito da tale primo Stato membro, di almeno uno dei due coniugi, allorché una siffatta condizione non è prevista per l’iscrizione, in tale registro, di un contratto matrimoniale concluso in questo stesso Stato membro e i dati contenuti in detto contratto permettono l’identificazione delle persone che l’hanno concluso.

 Sulle spese

53      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dei contratti matrimoniali di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro alla condizione che tale contratto contenga il numero di identificazione personale, attribuito da tale primo Stato membro, di almeno uno dei due coniugi, allorché una siffatta condizione non è prevista per l’iscrizione, in tale registro, di un contratto matrimoniale concluso in questo stesso Stato membro e i dati contenuti in detto contratto permettono l’identificazione delle persone che l’hanno concluso.

Firme


*      Lingua processuale: il lituano.


i      Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.