SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 luglio 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea – Sostegno all’economia nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Rifiuto dell’autorità competente di concedere un aiuto – Ricorso giurisdizionale volto a chiedere che il giudice adito ordini l’adozione di un atto amministrativo favorevole ex nunc – Scadenza, nel corso del procedimento giurisdizionale, del termine previsto per la concessione dell’aiuto – Data in cui l’aiuto si considera concesso – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1 – Aiuto esistente»

Nella causa C‑653/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), con decisione del 1o novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 6 novembre 2023, nel procedimento

«TOODE» SIA

contro

Valsts ieņēmumu dienests,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi (relatore) e F. Schalin, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2024,

considerate le osservazioni presentate:

per la «TOODE» SIA, da S. Ņukša, valdes locekle;

per il governo lettone, da J. Davidoviča e K. Pommere, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller e P.-L. Krüger, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da I. Georgiopoulos e V. Hitrovs, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 marzo 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «TOODE» SIA e la Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale, Lettonia) (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito a una decisione con la quale tale amministrazione ha rifiutato di concedere alla TOODE un aiuto destinato a garantire il capitale circolante delle imprese colpite dalla crisi di COVID-19.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento 2015/1589

3

L’articolo 1 del regolamento 2015/1589 così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b)

“aiuti esistenti”:

(...)

ii)

gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione [europea] o dal Consiglio [dell’Unione europea];

(...)

c)

“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(...)».

Comunicazione sul quadro temporaneo

4

La comunicazione della Commissione, sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19 (2020/C 91 I/01, GU 2020, C 91 I, pag. 1) è stata pubblicata il 20 marzo 2020 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di essere modificata sette volte. I punti 21 e 22 di tale comunicazione, come modificata dalla comunicazione della Commissione del 24 novembre 2021 (2021/C 473/01, GU 2021, C 473, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione sul quadro temporaneo»), figuravano nella sezione 3.1, intitolata «Aiuti di importo limitato», di quest’ultima e enunciavano quanto segue:

«21.

Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE], aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), [TFUE], purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (...):

(...)

d) l’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022 (...);

(...)».

Diritto lettone

5

L’articolo 250, paragrafo 2, dell’Administratīvā procesa likums (legge sul procedimento amministrativo), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«Nel valutare la legittimità di un atto amministrativo, gli organi giurisdizionali tengono conto, nella loro decisione, unicamente della motivazione addotta dall’autorità pubblica nell’atto amministrativo. Detto limite non si applica nei casi in cui sia richiesta l’adozione di un atto amministrativo favorevole».

6

L’articolo 254, paragrafo 1, di tale legge è formulato come segue:

«Se un organo giurisdizionale ritiene fondata la richiesta di adozione di un atto amministrativo, ordina all’autorità pubblica di adottare il rispettivo atto».

7

Le autorità lettoni hanno adottato il Ministru kabineta noteikumi Nr. 676 «Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai» (decreto n. 676 del consiglio dei ministri recante il regolamento sugli aiuti destinati a garantire i flussi di capitale circolante alle imprese colpite dalla crisi derivante dal COVID-19), del 10 novembre 2020 (Latvijas Vēstnesis, 2020, n. 222A; in prosieguo: il «regolamento lettone sugli aiuti»). Il regime di aiuti instaurato dal regolamento lettone sugli aiuti, entrato in vigore il 17 novembre 2020, è stato istituito conformemente ai requisiti enunciati nella sezione 3.1 della comunicazione sul quadro temporaneo. Con decisione SA.59592 (2020/N) del 16 dicembre 2020, la Commissione ha ritenuto che tale regime fosse compatibile con il mercato interno purché, in particolare, gli aiuti di cui si tratta fossero concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021, data successivamente prorogata, con decisione SA.100596 (2021/N) della Commissione del 14 dicembre 2021, fino al 30 giugno 2022.

8

Il punto 23 del regolamento lettone sugli aiuti, nella versione applicabile al momento dei fatti di cui al procedimento principale, enunciava quanto segue:

«Si considera data di concessione dell’aiuto quella in cui [l’amministrazione tributaria] adotta la decisione di concedere l’aiuto».

9

Il punto 24 di tale regolamento era così redatto:

«La decisione può essere adottata entro e non oltre il 30 giugno 2022 in conformità con [la comunicazione sul] quadro temporaneo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il 25 marzo e il 9 aprile 2021 la TOODE ha chiesto all’amministrazione tributaria di beneficiare del regime nazionale di aiuti destinati a garantire il capitale circolante delle imprese colpite dalla crisi di COVID-19. Con due decisioni iniziali del 23 aprile e del 7 giugno 2021 e successivamente con due decisioni definitive del 9 giugno e del 23 luglio 2021, tale amministrazione ha rifiutato di concederle l’aiuto richiesto con la motivazione che essa non soddisfaceva una delle condizioni previste dal regolamento lettone sugli aiuti, relativa alla diminuzione del fatturato.

11

La TOODE ha proposto, senza successo, ricorso dinanzi a un giudice di primo grado prima di proporre appello, il 29 giugno 2022, dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), giudice del rinvio. Con tale appello, la TOODE chiede che, conformemente all’articolo 254, paragrafo 1, della legge sul procedimento amministrativo, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, detto giudice ordini all’amministrazione tributaria di adottare un atto amministrativo favorevole che conceda l’aiuto richiesto.

12

Il giudice del rinvio ricorda che il regime nazionale di aiuti precitato, come risulta dal punto 7 della presente sentenza, è stato dichiarato compatibile con il mercato interno da parte della Commissione, purché, in particolare, gli aiuti di cui si tratta fossero concessi, conformemente al punto 24 del regolamento lettone sugli aiuti e al punto 22, lettera d), della comunicazione sul quadro temporaneo, entro e non oltre il 30 giugno 2022. Il giudice del rinvio rileva che tale termine è scaduto nel corso del procedimento avviato dinanzi ad esso.

13

Tale giudice spiega che, nell’ambito dell’appello proposto dalla TOODE volto ad ottenere un atto amministrativo favorevole, esso deve valutare se tale società possa ancora beneficiare dell’aiuto richiesto. A tal fine, il giudice del rinvio deve determinare la data in cui tale aiuto si considera «concesso» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui si tratta di un elemento fondamentale per determinare se detto aiuto costituisca un aiuto di Stato «esistente» o «nuovo» ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 2015/1589. Esso precisa tuttavia che, nel diritto lettone, i giudici nazionali possono soltanto ordinare l’adozione di atti amministrativi favorevoli per il futuro (ex nunc).

14

Il giudice del rinvio ricorda che un aiuto si considera concesso nel momento in cui al beneficiario viene riconosciuto un diritto certo e incondizionato di riceverlo in forza del diritto nazionale. Orbene, tenuto conto del fatto che l’amministrazione tributaria non ha mai riconosciuto alla TOODE il diritto di beneficiare dell’aiuto richiesto, un siffatto diritto certo e incondizionato potrebbe sorgere, in linea di principio, per un singolo come la TOODE solo a seguito di una decisione giurisdizionale, qualora il giudice constati, in esito a un controllo di legittimità completo conformemente all’articolo 250, paragrafo 2, seconda frase, della legge sul procedimento amministrativo, nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, che tale singolo soddisfa tutte le condizioni previste dal diritto nazionale per beneficiare dell’aiuto di cui si tratta e ordina all’autorità competente, sulla base dell’articolo 254, paragrafo 1, di tale legge, di adottare un atto amministrativo favorevole per il futuro.

15

Il giudice del rinvio ricorda tuttavia che un aiuto concesso dall’autorità competente a una persona, dopo la scadenza di un regime di aiuti nazionale autorizzato dalla Commissione, deve essere qualificato come aiuto «nuovo» conformemente alla giurisprudenza della Corte. Esso si chiede tuttavia se tale giurisprudenza sia trasponibile nel caso in cui l’amministrazione competente abbia indebitamente rifiutato di concedere l’aiuto allorché tale regime era ancora in vigore e, dopo la scadenza di detto regime, detta amministrazione si veda ordinare con decisione giurisdizionale di concedere e versare l’importo dell’aiuto.

16

Date tali circostanze, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato deve essere considerato “concesso” nel momento in cui l’autorità pubblica competente nega ingiustificatamente di riconoscere il diritto di un soggetto ad un aiuto di Stato, ove l’assenza di motivazione della decisione di diniego venga dichiarata da una decisione giurisdizionale successiva alla scadenza del termine per la concessione di detto aiuto.

2)

Se l’articolo 1, lettera b), (...) ii), del regolamento (...) 2015/1589 (...) debba essere interpretato nel senso che - in mancanza di una decisione di riconoscimento del diritto all’aiuto, adottata dall’autorità pubblica competente entro il termine per la concessione di detto aiuto - costituiscono aiuti esistenti gli aiuti concessi a un soggetto, successivamente alla scadenza del termine per la concessione dell’aiuto stabilito dal regime di aiuti, in forza dell’esecuzione di una decisione giurisdizionale, la quale accerta che, alla suddetta scadenza, il soggetto soddisfaceva tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale per la concessione dell’aiuto de quo e che il diniego dell’autorità pubblica competente di concedere l’aiuto è illegittimo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Osservazioni preliminari

17

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato rientrante in un regime di aiuti nazionale autorizzato dalla Commissione deve essere considerato «concesso», ai sensi di tale disposizione, nel momento in cui l’autorità nazionale competente ha indebitamente negato il diritto di beneficiare dell’aiuto a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, qualora una decisione giurisdizionale constati l’illegittimità di tale diniego dopo la scadenza di tale termine.

18

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli aiuti devono essere considerati «concessi», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel momento in cui il diritto di riceverli è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile. L’elemento determinante per stabilire la data in cui il diritto di ricevere un aiuto di Stato è stato conferito ai suoi beneficiari mediante una determinata misura attiene all’acquisizione, da parte di tali beneficiari, di un diritto certo a ricevere tale aiuto e al correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere detto aiuto. Infatti, è in tale data che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 40, nonché del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punti 115123).

19

Spetta quindi al giudice del rinvio determinare, in base al diritto nazionale applicabile e nel rispetto del diritto dell’Unione, il momento in cui l’aiuto di Stato di cui si tratta nel procedimento principale deve essere considerato concesso. A tal fine, tale giudice deve tener conto dell’insieme delle condizioni poste dal diritto nazionale per la concessione dell’aiuto in parola (v., in tal senso, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punto 41, nonché del 28 ottobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, punti 3132).

20

In particolare, il giudice del rinvio deve stabilire se il diritto nazionale autorizzi a ritenere, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che il diritto certo di ricevere l’aiuto di cui si tratta debba essere considerato acquisito ex tunc alla data in cui l’autorità competente avrebbe dovuto agire legittimamente, vale a dire alla data del diniego indebito espresso da quest’ultima, oppure se, al contrario, tale diritto nazionale possa essere interpretato unicamente nel senso che la decisione di diniego di tale autorità, quand’anche dichiarata illegittima, non ha potuto far acquisire al richiedente un diritto certo di ricevere l’aiuto.

21

Ciò posto, tenuto conto del fatto che dalle spiegazioni del giudice del rinvio emerge che il diritto nazionale sembra poter essere interpretato solo in quest’ultimo senso, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, ad essa spetta, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Per fornire una siffatta risposta utile, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 9 settembre 2021, LatRailNet e Latvijas dzelzceļš, C‑144/20, EU:C:2021:717, punto 29).

22

Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, in sostanza, il regime di aiuti di cui si tratta nel procedimento principale ha determinato la data limite prevista per la concessione dell’aiuto sulla base di quella prevista nella comunicazione sul quadro temporaneo e che tale regime è stato dichiarato compatibile con il mercato interno con decisione della Commissione, alla luce, in particolare, del fatto che tale data limite gli conferiva carattere temporaneo. Ne consegue che l’applicazione di detto regime costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

23

Inoltre, la Corte ha già avuto occasione di sottolineare che l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali e, dall’altro, la Commissione e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato (sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 41). A tal riguardo, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, pur spettando all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ogni caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di tali diritti quale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 19 marzo 2015, E.ON Földgáz Trade, C‑510/13, EU:C:2015:189, punti 4950, nonché del 28 gennaio 2025, ASG 2, C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 75). Ai sensi di tale articolo 47, primo comma, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

24

Date tali circostanze, occorre considerare che, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 47, primo comma, della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che comporta che un aiuto individuale rientrante in un regime di aiuti di Stato autorizzato dalla Commissione non possa essere considerato «concesso», ai sensi di tale disposizione del Trattato FUE, alla data in cui l’autorità nazionale competente ne ha indebitamente negato il beneficio a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, qualora una decisione giurisdizionale constati l’illegittimità di tale diniego dopo la scadenza di tale termine.

Nel merito

25

Tenuto conto del fatto che l’interpretazione del diritto lettone sembra comportare, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, che l’aiuto di cui si tratta nel procedimento principale possa essere considerato «concesso», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, solo alla data di adozione di un atto amministrativo favorevole adottato in esecuzione di una decisione giurisdizionale, l’adozione di un siffatto atto e, pertanto, l’esecuzione di tale decisione non sarebbero possibili qualora, come nel caso di specie, il termine per la concessione dell’aiuto sia scaduto nel corso del procedimento giudiziario.

26

Infatti, un aiuto concesso in un momento in cui l’autorizzazione della Commissione per tale aiuto non è più in vigore deve, per il fatto che si tratta di un aiuto nuovo, essere oggetto di una notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e non può essere messo in atto fintantoché la Commissione non ne abbia constatato la compatibilità con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 2021, Eco Fox e a., da C‑915/19 a C‑917/19, EU:C:2021:887, punto 36, e del 7 aprile 2022, Autonome Provinz Bozen, C‑102/21 e C‑103/21, EU:C:2022:272, punti 32, 3442).

27

Ne consegue che l’effettività del diritto al ricorso garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta per un singolo come la TOODE non potrebbe, nell’ipotesi descritta al punto 25 della presente sentenza, essere garantita, allorché sia tuttavia riconosciuto con decisione giurisdizionale, in esito ad un controllo di legittimità completo, che il ricorrente, richiedente l’aiuto di cui si tratta, soddisfaceva in origine tutte le condizioni per poter beneficiare di tale aiuto nell’ambito temporale fissato dal regime di aiuti in parola.

28

Orbene, l’esecuzione di una decisione giurisprudenziale costituisce parte integrante del diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Infatti, tale diritto sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro consentisse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria resti inoperante a danno di una parte (sentenze del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci, C‑205/15, EU:C:2016:499, punto 43, e del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 57).

29

Di conseguenza, nell’ipotesi considerata al punto 25 della presente sentenza, l’articolo 47, primo comma, della Carta impone, in quanto disposizione di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, che il giudice nazionale disapplichi il diritto nazionale che impedisce di ritenere che l’aiuto individuale sia stato concesso alla data della decisione di diniego dell’autorità competente (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 61, e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punti 139140 nonché giurisprudenza citata). In considerazione di tali circostanze, la data in cui tale aiuto si considera «concesso», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve corrispondere a quella in cui l’autorità competente ha indebitamente opposto un diniego a tale società.

30

Sulla base dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 47, primo comma, della Carta devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che comporta che un aiuto individuale rientrante in un regime di aiuti nazionale autorizzato dalla Commissione non possa essere considerato «concesso», ai sensi di tale disposizione del Trattato FUE, alla data in cui l’autorità nazionale competente ne ha indebitamente negato il beneficio a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, qualora una decisione giurisdizionale constati l’illegittimità di tale diniego dopo la scadenza di tale termine.

Sulla seconda questione

31

In via preliminare, tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, occorre rilevare che l’aiuto di cui si tratta nel procedimento principale deve essere considerato concesso alla data delle decisioni di diniego dell’amministrazione tributaria, ossia prima della scadenza del termine previsto per la concessione dell’aiuto.

32

Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile alla seconda questione, occorre quindi intendere tale questione come diretta a stabilire, in sostanza, se l’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che deve essere qualificato come «aiuto esistente», ai sensi di tale disposizione, un aiuto individuale considerato concesso alla data in cui l’autorità competente lo ha indebitamente negato a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, ma versato a tale singolo in esecuzione di un atto amministrativo favorevole, adottato in base ad un ordine derivante da una decisione giurisdizionale che ha constatato l’illegittimità del diniego dopo la scadenza di tale termine.

33

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 1, lettera b), ii), di tale regolamento dispone che gli «aiuti esistenti» sono aiuti autorizzati, che inglobano i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio. L’articolo 1, lettera c), di detto regolamento, da parte sua, dispone che per «nuovi aiuti» si intendono i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

34

La Corte ha inoltre statuito che, a partire dal momento in cui il diritto certo di ricevere un aiuto di Stato è conferito al beneficiario in forza del diritto nazionale applicabile, l’aiuto deve essere considerato concesso, cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui si tratta non è decisivo (sentenze del 19 dicembre 2019, Arriva Italia e a., C‑385/18, EU:C:2019:1121, punto 36, e del 20 maggio 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, C‑128/19, EU:C:2021:401, punto 45 e giurisprudenza citata).

35

Da tale giurisprudenza risulta che, poiché un aiuto di Stato come quello di cui si tratta nel procedimento principale si considera concesso in un momento in cui l’autorizzazione della Commissione per tale aiuto era in vigore, esso deve essere qualificato come «aiuto autorizzato» e, pertanto, come «aiuto esistente», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589, indipendentemente dal fatto che esso sia versato dopo la cessazione di validità del regime di aiuti approvato dalla Commissione.

36

Occorre precisare che, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, una simile interpretazione non può falsare la concorrenza sul mercato. Infatti, poiché, come emerge dalla giurisprudenza menzionata al punto 18 della presente sentenza, è alla data in cui viene conferito il diritto certo di ricevere un aiuto di Stato che una misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il versamento di un aiuto come quello di cui si tratta nel procedimento principale successivamente alla scadenza del regime di aiuti in parola pone il richiedente l’aiuto nella situazione in cui egli avrebbe dovuto trovarsi se l’autorità competente avesse agito legittimamente e consente quindi, precisamente, di ripristinare l’equilibrio concorrenziale sul mercato.

37

Sulla base dei motivi che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che deve essere qualificato come «aiuto esistente», ai sensi di tale disposizione, un aiuto individuale considerato concesso alla data in cui l’autorità competente lo ha indebitamente negato a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, ma versato a tale singolo in esecuzione di un atto amministrativo favorevole, adottato in base ad un ordine derivante da una decisione giurisdizionale che ha constatato l’illegittimità del diniego dopo la scadenza di tale termine.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano all’interpretazione di una normativa nazionale che comporta che un aiuto individuale rientrante in un regime di aiuti nazionale autorizzato dalla Commissione europea non possa essere considerato «concesso», ai sensi di tale disposizione del Trattato FUE, alla data in cui l’autorità nazionale competente ne ha indebitamente negato il beneficio a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, qualora una decisione giurisdizionale constati l’illegittimità di tale diniego dopo la scadenza di tale termine.

 

2)

L’articolo 1, lettera b), ii), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE],

deve essere interpretato nel senso che:

deve essere qualificato come «aiuto esistente», ai sensi di tale disposizione, un aiuto individuale considerato concesso alla data in cui l’autorità competente lo ha indebitamente negato a un singolo che ne ha fatto domanda entro il termine previsto per la sua concessione, ma versato a tale singolo in esecuzione di un atto amministrativo favorevole, adottato in base ad un ordine derivante da una decisione giurisdizionale che ha constatato l’illegittimità del diniego dopo la scadenza di tale termine.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.