SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

19 dicembre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8113 e 8209 – Bacchette di metallo duro costituite da cermeti (“cermet”) – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 – Validità – Criteri di classificazione»

Nella causa C‑591/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania), con decisione del 23 agosto 2023, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2023, nel procedimento

ZCC Europe GmbH

contro

Hauptzollamt Düsseldorf,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e O. Spineanu‑Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la ZCC Europe GmbH, da N. Meyer, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da B. Eggers e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2021, L 199, pag. 4).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ZCC Europe GmbH, società commerciale con sede in Germania, e lo Hauptzollamt Düsseldorf (Ufficio doganale principale di Düsseldorf, Germania), in merito alla classificazione doganale delle bacchette di metallo duro costituite da cermeti («cermet»).

Contesto normativo

La NC

3

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020 (GU 2020, L 361, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), conformemente alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (in prosieguo: la «convenzione sul SA») e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

Conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 2658/87, la Commissione europea adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi doganali della tariffa doganale comune, così come risultano dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione.

5

La prima parte della NC, intitolata «Disposizioni preliminari», contiene, al suo titolo I, un punto A, rubricato «Regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata», che prevede quanto segue per la classificazione delle merci:

«1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2.

a)

Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

(...).

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, “mutatis mutandis”, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

6

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione XV, rubricata «Metalli comuni e loro lavori», la cui nota 4 prevede quanto segue:

«4. Nella nomenclatura, per “cermet” si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo».

7

Il capitolo 81 della seconda parte della NC, intitolato «Altri metalli comuni; cermet; lavori di tali materie», che figura in tale sezione XV, contiene, in particolare, le seguenti voci:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

8113 00

Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi:

 

 

8113 00 20

— greggio

4

8113 00 40

— Cascami e avanzi

esenzione

8113 00 90

— altri

5

8

Il capitolo 82 della seconda parte della NC, intitolato «Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni», che figura in detta sezione XV, contiene, in particolare, le seguenti voci:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

8209 00

Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet:

 

 

8209 00 20

— Placchette intercambiabili

2,7

8209 00 80

— altri

2,7

9

L’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) approva, alle condizioni fissate all’articolo 8 della convenzione sul SA, le note esplicative (in prosieguo: le «note esplicative del SA») e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito dall’articolo 6 di tale convenzione. In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta convenzione, tale comitato ha, in particolare, la funzione di redigere dette note esplicative.

Regolamento (UE) n. 952/2013

10

L’articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), recante il titolo «Classificazione tariffaria delle merci», ai paragrafi 1 e 4 dispone quanto segue:

«1.   Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della [NC] in cui le merci in questione devono essere classificate.

(...).

4.   La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2».

11

L’articolo 58 di detto regolamento, rubricato «Conferimento di competenze di esecuzione», al suo paragrafo 2 così prevede:

«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4.

(...)».

12

In forza dell’articolo 285, paragrafo 1, di detto regolamento, nell’esercizio di tale competenza la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Regolamento di esecuzione 2021/910

13

Il regolamento di esecuzione 2021/910 è stato adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013.

14

Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione:

«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella [NC] nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella».

15

L’allegato di detto regolamento di esecuzione si presenta come segue:

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivi

1)

2)

3)

Bacchette di cermet a sezione circolare uniforme. Gli articoli di lunghezza e diametro variabili possono essere pieni o possono essere perforati e muniti di canali di raffreddamento, con estremità smussate. Alcuni articoli possono anche essere bisellati.

Gli articoli sono di cermet, cioè di carburo metallico sinterizzato a base di carburo di tungsteno legato con cobalto.

A motivo del basso grado di lavorazione e della loro forma e struttura semplici, gli articoli possono essere utilizzati per un’ampia gamma di impieghi, ad esempio come elementi di rinforzo. Se sottoposti a ulteriore lavorazione, gli articoli possono essere utilizzati per utensili e come utensili.

8113 00 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC], della nota 4 della sezione XV e del testo dei codici NC 8113 00 e 8113 00 90.

La classificazione nel codice NC 8209 00 80 come bacchette e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet è esclusa in quanto gli articoli possono essere utilizzati per utensili e come utensili solo se sottoposti a ulteriore lavorazione e sono adatti anche ad altri usi.

Gli articoli rientrano nella voce 8113, che comprende i cermet, greggi o nella forma di articoli non nominati altrove nella [NC] (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8113, sesto paragrafo). Gli articoli devono pertanto essere classificati nel codice NC 8113 00 90 come cermet e altri lavori di cermet.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

Nei mesi di agosto e settembre 2021 la ricorrente nel procedimento principale dichiarava, ai fini della loro immissione in libera pratica, bacchette di carburo metallico in cermet importate dalla Cina classificandole nella sottovoce 82090080 della NC, che comporta l’applicazione di un’aliquota doganale del 2,7%.

17

L’ufficio doganale principale di Düsseldorf decideva di classificare le merci dichiarate dalla ricorrente nel procedimento principale nella sottovoce 81130090 della NC, sulla base del regolamento di esecuzione 2021/910. Di conseguenza, esso applicava dazi doganali e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’importazione nei confronti della ricorrente nel procedimento principale con un’aliquota doganale al 5%.

18

La ricorrente nel procedimento principale proponeva un reclamo avverso tale decisione, facendo valere che le bacchette di carburo metallico dichiarate potevano essere utilizzate solo «per utensili», e non per altri usi, e che il regolamento di esecuzione 2021/910 non era quindi applicabile a queste ultime. In ogni caso, essa ritiene che il regolamento di esecuzione 2021/910 sia illegittimo, in quanto quest’ultimo non mirerebbe unicamente a fornire un chiarimento, ma modificherebbe il testo della sottovoce 82090080 della NC e traviserebbe così gli insegnamenti della sentenza del Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) del 7 agosto 2018 (VII R 20/17), che aveva già fornito un siffatto chiarimento.

19

La ricorrente nel procedimento principale faceva valere al riguardo che tale sentenza del Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) riguardava anche bacchette di carburo metallico da essa dichiarate nel 2008, ai fini della loro immissione in libera pratica, nella sottovoce 82090080 della NC, simili a quelle di cui trattasi nel procedimento principale. A seguito di una verifica in loco, l’Ufficio doganale principale di Düsseldorf, con un avviso di accertamento emesso nel 2011, aveva classificato le merci nella sottovoce 81130090 della NC e aveva proceduto al recupero a posteriori dei corrispondenti dazi doganali. Poiché il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf, Germania) ha inizialmente respinto il ricorso proposto a seguito di tale recupero, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), nell’ambito dell’esame del ricorso per cassazione (Revision), aveva rimesso la causa al giudice del rinvio in quanto occorreva verificare se le bacchette di carburo metallico in questione presentassero le caratteristiche della voce 8209 della NC, più specifica. Nell’ambito della causa iscritta al ruolo con il numero 4 K 3162/18 Z, il giudice del rinvio aveva, all’epoca, disposto una perizia. Nella sua relazione del 4 dicembre 2019, il perito designato aveva concluso che tali bacchette di carburo metallico erano generalmente trasformate in utensili con tagliente geometricamente definito. Secondo tale esperto, la presenza di fori di raffreddamento su talune bacchette indicava inequivocabilmente un’utilizzazione per punte di trapano o frese con codolo. Detto perito aveva ritenuto che, a causa della loro configurazione e della scelta dei materiali, le altre bacchette presentassero caratteristiche che erano chiaramente quelle di utensili con codolo. Su tale base, con sentenza del 18 marzo 2020, il giudice del rinvio aveva annullato l’avviso di accertamento del 2011.

20

Poiché, con tali decisioni, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) e il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf) avevano classificato le merci di cui trattasi in modo diverso da quello risultante da informazioni tariffarie vincolanti emesse dalle autorità doganali irlandesi, olandesi e polacche, è stato fornito un chiarimento, previa consultazione del comitato del codice doganale, con l’adozione del regolamento di esecuzione 2021/910.

21

Dato che l’Ufficio doganale principale di Düsseldorf ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente nel procedimento principale, sulla base del regolamento di esecuzione 2021/910, quest’ultima ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

22

Il giudice del rinvio non nutre alcun dubbio quanto al fatto che le bacchette di carburo metallico di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere classificate nella sottovoce 820900 della NC e, pertanto, rimette unicamente in discussione la validità del regolamento di esecuzione 2021/910. Esso ritiene che, adottando quest’ultimo, la Commissione abbia modificato il contenuto e la portata delle voci tariffarie 8113 e 8209 della NC. Si riferisce, al riguardo, alla destinazione di tali bacchette di carburo metallico, ai sensi della sottovoce 820900 della NC («per utensili»), e alla perizia del 4 dicembre 2019 menzionata al punto 19 della presente sentenza, che essa aveva chiesto nell’ambito della causa registrata con il riferimento 4 K 3162/18 Z. Ne risulta a suo avviso che le bacchette in carburo metallico in discussione nel procedimento principale, in base alla loro configurazione, alla scelta dei materiali e alla presenza di fori di raffreddamento su alcune di esse, sono destinate alla fabbricazione di utensili dotati di tagliente geometricamente definito. Esso aggiunge che, per una classificazione nella sottovoce 820900 della NC, è sufficiente che le bacchette di carburo metallico siano essenzialmente destinate ad utensili. Precisa inoltre che il fatto che le bacchette costituite da cermet debbano essere sottoposte a ulteriore lavorazione prima di poter essere utilizzate per gli utensili non osta alla loro classificazione nella sottovoce 82090080 della NC. Esso considera infine, alla luce della perizia del 4 dicembre 2019, menzionata al punto 19 della presente sentenza, che l’affermazione figurante alla fine della descrizione delle merci nell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/910, secondo la quale, tenuto conto del loro grado di lavorazione, della loro forma e struttura semplici, le bacchette di cermet considerate possono essere utilizzate per un’ampia gamma di impieghi, è errata.

23

In tale contesto, il Finanzgericht Düsseldorf (Tribunale tributario di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento di esecuzione [2021/910] sia valido».

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità del regolamento di esecuzione 2021/910, adottato al fine di garantire l’applicazione uniforme della NC, nella parte in cui esso procede alla classificazione delle bacchette di cermet, un tipo di bacchetta metallica molto resistente alla flessione, quale descritta nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato di tale regolamento di esecuzione, nella sottovoce 81130090 della NC, e non nella sottovoce 82090080 di quest’ultima, il che non terrebbe conto della portata e del contenuto delle voci doganali 8113 e 8209 della NC, delle note esplicative relative a tali voci nonché delle regole generali di interpretazione della NC e del SA.

25

Le bacchette di cermet descritte nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/910 sono costituite da un composto di carburo di tungsteno legato con una certa proporzione di cobalto. Il carburo di tungsteno è caratterizzato da una durezza particolare ed è quindi particolarmente adatto alla lavorazione di metalli mediante perforazione e fresatura. Le bacchette di cui trattasi nel procedimento principale hanno diverse lunghezze, comprese tra 100 e 300 mm. Il loro diametro varia altresì tra 2 e 40 mm. Esse presentano una sezione trasversale di diametro costante ed estremità piatte. In alcuni casi esse hanno anche uno o tre canali di raffreddamento. È pacifico che tali bacchette di cermet necessitano di un’ulteriore lavorazione, per la quale la ricorrente nel procedimento principale le rivende a fabbricanti di utensili.

26

Mentre le autorità doganali tedesche avevano classificato il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale nel codice 8113 della NC, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale), con una sentenza dell’anno 2018, ha ritenuto che esso rientrasse nella voce 8209 di quest’ultima.

27

Al fine di evitare i rischi di un’interpretazione divergente della NC tra gli Stati membri, il 31 maggio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2021/910. Quest’ultimo è stato applicato dalle autorità doganali tedesche alle nuove importazioni delle merci di cui trattasi effettuate nel corso dei mesi di agosto e di settembre 2021 dalla ricorrente nel procedimento principale, classificando le bacchette di cermet nel codice 8113 della NC, il che implica l’applicazione di un dazio doganale del 5%, mentre tale ricorrente intende usufruire di una classificazione conforme alla giurisprudenza nazionale menzionata al punto precedente, sotto il codice 8209 della NC, che comporta l’applicazione di un’aliquota doganale del 2,7%.

28

In sostanza, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, con l’interpretazione delle voci 8113 e 8209 della NC adottata dalla Commissione con il regolamento di esecuzione 2021/910, tale istituzione abbia proceduto a una modifica vietata della NC, e non unicamente a un semplice chiarimento di quest’ultima.

29

In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che la Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, dispone di un ampio potere discrezionale per precisare il contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4, e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013 non l’autorizza a modificare il contenuto e la portata delle voci doganali stabilite sulla base del SA, di cui l’Unione si è impegnata, in forza dell’articolo 3 della convenzione sul SA, a non modificare la portata [v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2015, Raytek e Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, punto 29; del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 4 febbraio 2021, JCM Europe (UK), C‑760/19, EU:C:2021:96, punto 34].

30

Al fine di determinare se, procedendo alla classificazione della merce descritta nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/910 nella voce 8113 della NC e non nella voce 8209 di quest’ultima, la Commissione abbia modificato il contenuto o la portata di queste due voci doganali della NC, stabilite sulla base del SA, occorre ricordare, in primo luogo, che, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce e della sottovoce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli [sentenze del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 40; del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 febbraio 2021, JCM Europe (UK), C‑760/19, EU:C:2021:96, punto 35].

31

In secondo luogo, se la classificazione non può essere effettuata sulla sola base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto interessato, la destinazione di quest’ultimo, in particolare la sua destinazione essenziale, può costituire un criterio oggettivo di classificazione, purché sia inerente a detto prodotto. L’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punto 27, e del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Tali caratteristiche e proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento (sentenza del 26 maggio 2016, Latvijas propāna gāze, C‑286/15, EU:C:2016:363, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

32

In terzo luogo la Corte ha ripetutamente dichiarato che, pur non avendo forza vincolante, le note esplicative della NC e del SA costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e forniscono, come tali, un rilevante contributo alla sua interpretazione (sentenza del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 23).

33

Per quanto riguarda la formulazione delle voci doganali di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare che il capitolo 81 della seconda parte della NC è intitolato «Altri metalli comuni; cermet; lavori di tali materie» e la voce 8113 di quest’ultima riguarda, in particolare, i «[c]ermet e lavori di cermet». Il capitolo 82 della seconda parte della NC, intitolato «Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni», comprende, in particolare, la voce 8209, che riguarda segnatamente le «[p]lacchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet».

34

Nella nota esplicativa del SA relativa alla sezione XV, per quanto attiene all’applicazione di questi due capitoli, si precisa che «[i] capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81 trattano dei metalli comuni allo stato greggio e sotto forma di prodotti quali barre, profilati, fili o lamiere, nonché lavori in questi metalli, con eccezione dei lavori che sono nominati, senza alcun riferimento alla natura del metallo costitutivo, nei capitoli 82 o 83, in quanto tali capitoli hanno carattere limitativo».

35

La Nota esplicativa del Capitolo 82 della seconda parte della NC prevede inoltre che «[q]uesto Capitolo comprende un insieme di articoli metallici di utensileria e di coltelleria esclusi dai Capitoli precedenti della Sezione XV, che non corrispondono alla nozione di macchine e apparecchi (elettrici o no) della Sezione XVI (...) e non costituiscono né strumenti del Capitolo 90 né oggetti delle voci 96.03 o 96.04».

36

Ne discende che il capitolo 82 della seconda parte della NC ha carattere tassativo, in quanto tale capitolo riguarda le opere che vi sono esplicitamente nominate. Il riferimento a «cermet» è accessorio, poiché, da un lato, tale termine non figura nel titolo di detto capitolo 82 e, dall’altro, il suo utilizzo nella voce 8209 della NC funge unicamente da elemento descrittivo dei materiali costitutivi delle placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, che tale voce riguarda espressamente.

37

Il regolamento di esecuzione della Commissione e la motivazione riportata nella tabella allegata spiegano che la voce 8113 «comprende i cermet, greggi o in forma di oggetti non specificati altrove». Se ne può dedurre che la voce 8113 della NC possiede un ambito di applicazione potenzialmente ampio e comprende tutti i prodotti in cermet, mentre la classificazione nella voce 8209 della NC è riservata alle «placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili».

38

Nel caso di specie, l’interpretazione dell’espressione «per utensili» è determinante. In effetti, il giudice del rinvio, ai punti da 17 a 20 della domanda di pronuncia pregiudiziale, interpreta tale espressione nel senso che essa riguarda anche i prodotti che, dopo una necessaria ulteriore lavorazione, possono essere utilizzati solo per utensili.

39

Tuttavia, secondo la nota esplicativa del SA relativa alla voce 8209:

«Gli oggetti compresi in questa voce sono generalmente presentati in placchette o in pezzi di forme diverse (per esempio bacchette, punte, pastiglie, anelli) e possiedono una grande durezza a freddo e a caldo nonché una resistenza molto elevata alla flessione. In considerazione di queste qualità particolari, gli oggetti così ottenuti, trovano un impiego estesissimo nella confezione di utensili – sui quali essi sono fissati per saldatura o brasatura – i quali, conseguentemente alla loro grande velocità di taglio, sono utilizzati per la lavorazione dei metalli e delle altre materie dure (utensili per torni, frese, trafile, foratrici, ecc.). Questi oggetti possono essere stati tagliati o no, o altrimenti preparati per costituire accessori di utensili, ma per essere compresi in questa voce, essi non devono però essere montati. Montati su utensili, rientrano anch’essi nelle voci proprie agli utensili, segnatamente alla voce 82.07».

40

Orbene, dall’espressione «non montati» che figura nel testo della voce 8209 della NC e di tale nota esplicativa risulta che detta voce riguarda articoli che sono già stati sufficientemente lavorati per poter essere semplicemente e direttamente «montati», vale a dire fissati all’utensile semplicemente «per saldatura o brasatura». Gli articoli che devono essere oggetto di una ulteriore lavorazione, diversa dalla semplice fissazione, prima di poter essere fissati agli utensili non possono quindi rientrare in tale voce. Lo stesso vale per le bacchette di cermet di cui trattasi nel procedimento principale, rispetto alle quali è pacifico che esse siano solo sbozzi «per utensili».

41

La regola generale enunciata nella prima parte della NC, Titolo I, parte A, punto 2 a), per la classificazione delle merci, secondo la quale qualsiasi riferimento ad un oggetto di una determinata voce «comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito», purché presenti, nello stato in cui si trova, le «caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito», non modifica tale conclusione.

42

È proprio il requisito secondo cui l’articolo di cui trattasi presenta le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito che non è soddisfatto nel caso delle bacchette di cermet oggetto del procedimento principale. Infatti, non è contestato che tali bacchette di cermet devono per loro natura essere ancora trasformate, ad esempio mediante fori interni, tacche, restringimenti, scanalature e curvature, per acquisire una forma esterna specifica che le renderà utilizzabili per essere fissate all’utensile per semplice saldatura o brasatura.

43

Nel caso di specie, sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive della merce considerata, menzionate nella colonna 3 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/910, la Commissione, in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC e facendo riferimento alla nota 4 della sezione XV di quest’ultima nonché al testo delle sottovoci 811300 e 81130090 della NC, ha classificato gli articoli come quelli di cui trattasi nel procedimento principale nella sottovoce 81130090. Inoltre, essa ha escluso la classificazione di tali articoli nella sottovoce 82090080 della NC, come bacchette e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet «in quanto gli articoli possono essere utilizzati per utensili e come utensili solo se sottoposti a ulteriore lavorazione e sono adatti anche ad altri usi».

44

A tal riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi in merito alla validità del regolamento di esecuzione 2021/910, con riferimento, in particolare, al fatto che tale classificazione avrebbe modificato la portata della voce 8209 della NC, dato che, secondo la perizia del 4 dicembre 2019 menzionata al punto 19 della presente sentenza, «a causa della loro configurazione e della scelta dei materiali, nonché della presenza di fori di raffreddamento su talune di esse, le [bacchette di cermet come quelle in discussione] sono destinate alla fabbricazione di utensili dotati di tagliente geometricamente definito». Tali dubbi non possono tuttavia essere accolti. Anche supponendo che, a causa di talune caratteristiche, dette bacchette di cermet possano solo essere trasformate in utensili, esse non rispondono appunto ai requisiti previsti dal testo della voce 8209 della NC, come spiegati dalle note esplicative corrispondenti, secondo le quali i prodotti menzionati in tale voce devono poter essere semplicemente fissati all’utensile per mera saldatura o brasatura, senza necessità di altra lavorazione.

45

Come risulta altresì dalla descrizione delle bacchette di cermet che figura nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/910, tali bacchette sono prodotti di «forma e struttura semplici», caratterizzati da un «basso grado di lavorazione». Ciò risulta anche dalle informazioni tariffarie vincolanti DE BTI 5017/22-1 e DE BTI 2903/22-1, che designano le bacchette di cermet in discussione come «sbozzi», che semplicemente non sono ancora sufficientemente sviluppati da possedere, al momento dell’importazione, le caratteristiche essenziali necessarie per rientrare nella voce 8209.

46

Infatti, dalla lettura di numerose altre voci della NC risulta che, se gli sbozzi di un prodotto sono compresi in una voce, quest’ultima menziona esplicitamente tale prodotto:

voce 8212: «Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)».

voce 9606: «Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni».

voce 9110: «Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati “chablons”; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria».

47

Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la ricorrente nel procedimento principale vendeva le bacchette di carburi metallici di cui trattasi a fabbricanti di utensili che, mediante processi di lavorazione supplementari, trasformavano tali bacchette in utensili per la lavorazione di metalli mediante rimozione di materia. La perizia del 4 dicembre 2019 menzionata al punto 19 della presente sentenza precisa che le «bacchette di carburo metallico come quelle in oggetto erano generalmente trasformate in utensili con tagliente geometricamente definito», il che conferma che la forma geometrica delle bacchette di cermet e, pertanto, l’utensile specifico per il quale sono utilizzate e sul quale devono semplicemente essere fissate non sono ancora identificabili al momento dello sdoganamento, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 26 maggio 2016, Latvijas propāna gāze, C‑286/15, EU:C:2016:363, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

48

Il riferimento fatto dal giudice del rinvio al punto 28 della sentenza del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany (C‑559/18, EU:C:2019:667), non modifica affatto tale valutazione. Infatti, al punto 33 di tale sentenza, la Corte ha esplicitamente precisato che, quando la voce tariffaria di cui trattasi applica un criterio di classificazione fondato su un impiego specifico delle merci in parola, tale criterio riveste un carattere determinante ai fini della classificazione delle suddette merci in una simile voce.

49

Orbene, dalla formulazione della voce e della sottovoce della NC di cui trattasi e delle note delle sezioni o di capitoli di quest’ultima risulta che il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è definito dalle sue caratteristiche e proprietà oggettive e non si adotta un criterio di classificazione fondato su un impiego specifico. Ciò è confermato dal testo della tabella allegata al regolamento di esecuzione 2021/910.

50

Pertanto, è solo ad abundantiam che occorre esaminare l’affermazione del giudice del rinvio, formulata al punto 20 della domanda di pronuncia pregiudiziale, relativa all’erroneità dell’ipotesi esposta dalla Commissione nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/910, secondo la quale le bacchette di cermet possono «essere utilizzat[e] per un’ampia gamma di impieghi». In effetti, le bacchette di cermet descritte in questa colonna 1 sono adattate ad altri impieghi. La circostanza che alcune di tali bacchette dispongano di canali di raffreddamento non giustifica, in particolare, il fatto di non classificarle nella voce 8113 della NC. Secondo la documentazione tecnica, i canali di raffreddamento sono necessari anche per i guidafili dell’industria tessile. L’esistenza di canali di raffreddamento non significa quindi che le bacchette di cermet possano essere utilizzate solo per utensili.

51

Per tutte queste ragioni, la Commissione non ha ecceduto il suo potere discrezionale indicando, nella colonna 3 della tabella figurante nell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/910, che le merci rientravano nella voce 8113 della NC, e non potevano essere classificate nella voce 8209 di quest’ultima, a causa delle loro caratteristiche e proprietà oggettive.

52

Di conseguenza si deve dichiarare che, classificando le bacchette di cermet descritte nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2021/910 nella voce 8113 della NC, e non nella voce 8209 di quest’ultima, la Commissione non ha modificato né il contenuto né la portata di alcuna di queste due voci doganali.

53

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che dal suo esame non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento di esecuzione 2021/910.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

Dall’esame della questione sottoposta non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.