Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 gennaio 2025 –
Commissione /Estonia (Direttiva ECN +)

(causa C-577/23)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Garanzie di indipendenza e di risorse delle autorità nazionali garanti della concorrenza ai fini dell’attuazione degli articoli 101 e 102 TFUE – Direttiva (UE) 2019/1 – Mancato recepimento e mancata comunicazione delle misure di recepimento – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità giornaliera»

1. 

Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1)

(v. punti 25-28)

2. 

Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Potere discrezionale della Corte – Criteri

(Art. 260, § 3, TFUE)

(v. punti 54-61)

3. 

Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Determinazione dell’importo – Criteri – Gravità dell'infrazione – Durata dell’infrazione – Capacità di pagamento

(Art. 260, § 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1)

(v. punti 62-76, 78-87)

4. 

Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 77)

5. 

Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Inadempimento perdurante sino all’esame dei fatti da parte della Corte – Condanna al pagamento – Presupposto – Persistenza dell’inadempimento sino alla pronuncia della sentenza

(Art. 260, § 3, TFUE)

(v. punti 88-90)

6. 

Ricorso per inadempimento – Sentenza della Corte che accerta l'inadempimento – Inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva – Sanzioni pecuniarie – Penalità – Determinazione dell’importo – Criteri

(Art. 260, § 3, TFUE)

(v. punti 91-93)

Dispositivo

1) 

La Repubblica di Estonia, non avendo, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione europea del 29 settembre 2022, adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, e, pertanto, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 34 di tale direttiva.

2) 

La Repubblica di Estonia, non avendo, alla data di esame dei fatti da parte della Corte, adottato le misure necessarie per recepire nel proprio diritto interno le disposizioni della direttiva 2019/1 né, pertanto, comunicato tali misure alla Commissione europea, ha persistito nel proprio inadempimento.

3) 

La Repubblica di Estonia è condannata a versare alla Commissione europea:

una somma forfettaria dell’importo di EUR 400000;

qualora l’inadempimento constatato al punto 1 del dispositivo persistesse alla data della pronuncia della presente sentenza, una penalità giornaliera dell’importo di EUR 3000 a decorrere da tale data e fintantoché lo Stato membro in parola non abbia posto termine a detto inadempimento.

4) 

La Repubblica di Estonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.