Causa C‑531/23 [Loredas] ( i )

HJ

contro

US e MU

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco)

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2024

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Riposo giornaliero e settimanale – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3, 5, 6, 16, 17, 19 e 22 – Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro svolto dai collaboratori domestici – Deroga – Normativa nazionale che esenta dall’obbligo di registrazione dell’orario di lavoro effettivo prestato dai collaboratori domestici»

  1. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale – Diritto fondamentale sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali – Obbligo di interpretare la direttiva 2003/88 alla luce di tale diritto

    (Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 3, 5 e 6)

    (v. punti 27, 28)

  2. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Riposo giornaliero – Periodo minimo di riposo giornaliero – Deroghe – Presupposto – Durata dell’orario di lavoro non misurata o non predeterminata o che può essere determinata dal lavoratore stesso

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 2, § 1, artt. 3‑6 e 17)

    (v. punto 34)

  3. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale – Esenzione per i datori di lavoro domestico dall’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro svolto dai collaboratori domestici – Inammissibilità – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretare la normativa nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, artt. 3, 5, 6 e 17, § 1)

    (v. punti 41‑44, 48‑51, 62 e dispositivo)

  4. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Provvedimento nazionale che genera una discriminazione indiretta – Valutazione da parte del giudice nazionale – Criteri

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 2, § 1, b)]

    (v. punti 52‑54)

  5. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Direttiva 2006/54 – Regime legale di sicurezza sociale che concede prestazioni di sicurezza sociale ai collaboratori domestici – Disposizione nazionale che esenta i datori di lavoro domestico dall’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro svolto dai collaboratori domestici – Disposizione che svantaggia particolarmente i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile. – Disposizione non giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso – Inammissibilità – Verifica da parte del giudice del rinvio

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, art. 2, § 1, b)]

    (v. punti 56‑59, 61)

V. il testo della decisione.


( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.