Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 dicembre 2024 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto alla detrazione dell’IVA – Acquisto di servizi amministrativi forniti all’interno dello stesso gruppo di società – Diniego del diritto a detrazione »

Nella causa C‑527/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunalul Prahova (Tribunale superiore di Prahova, Romania), con decisione del 30 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 16 agosto 2023, nel procedimento

Weatherford Atlas Gip SA

contro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Weatherford Atlas Gip SA, da D.-D. Dascălu e A.M. Iordache, avocaţi;

–        per il governo rumeno, da R. Antonie, M. Chicu e E. Gane, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Herold e E.A. Stamate, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2        Tale domanda rientra nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Weatherford Atlas Gip SA e, dall’altro, l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Agenzia nazionale dell’Amministrazione tributaria – Direzione generale per i reclami, Romania) e l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Agenzia nazionale dell’Amministrazione tributaria – Direzione generale per l’Amministrazione dei grandi contribuenti, Romania) (in prosieguo, congiuntamente: l’«amministrazione tributaria»), in merito al diniego, da parte di tale amministrazione, del diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte in relazione all’acquisto di servizi amministrativi forniti all’interno dello stesso gruppo di società.

 Contesto normativo

3        In virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, sono soggette a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

4        In forza dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

5        Ai sensi dell’articolo 11 di detta direttiva:

«Previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato “comitato IVA”), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Uno Stato membro che esercita l’opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’esercizio di tale disposizione».

6        L’articolo 168 della stessa direttiva dispone:

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a)      l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

b)      l’IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all’articolo 18, lettera a), e all’articolo 27;

c)      l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

d)      l’IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;

e)      l’IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7        La Weatherford Atlas Gip fa parte del gruppo di società Weatherford, specializzato in servizi petroliferi.

8        Il 6 giugno 2016 la Weatherford Atlas Gip ha rilevato, mediante fusione per incorporazione, la Foserco SA, una società rumena, compresi i diritti e gli obblighi di quest’ultima. L’attività della Foserco consisteva nel fornire servizi ausiliari per l’estrazione del petrolio e del gas naturale.

9        Nel 2015 e nel 2016 la Foserco aveva prestato servizi di perforazione in Romania a due clienti, vale a dire la OMV Petrom e la Petrofarc. Al fine di fornire tali servizi, la Foserco aveva acquistato, presso società del gruppo Weatherford, servizi amministrativi generali, quali, in particolare, servizi informatici, risorse umane, servizi di marketing, di contabilità e di consulenza. Tali servizi amministrativi generali erano forniti da enti stabiliti al di fuori della Romania e si era fatto ricorso all’inversione contabile per calcolare l’IVA relativa a detti servizi. Anche altre società di tale gruppo usufruivano dei medesimi servizi.

10      A seguito di questa fusione, le autorità tributarie hanno disposto, con decisione del 20 novembre 2019, una nuova verifica degli obblighi della Weatherford Atlas Gip in materia di imposta sulle società e di IVA per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2015. Tale verifica riguardava quindi anche gli obblighi della Foserco, assunti dalla Weatherford Atlas Gip.

11      A seguito di tale verifica, l’amministrazione tributaria ha emesso un avviso di accertamento e un verbale di ispezione fiscale con i quali ha negato il diritto alla detrazione dell’IVA che la Foserco aveva versato a monte per i servizi amministrativi acquistati, per un importo di 1 774 419 lei rumeni (RON) (circa EUR 356 540), per il motivo, da un lato, che non era stato prodotto alcun atto o documento per dimostrare il nesso tra i servizi acquisiti e l’attività del soggetto passivo sottoposto a verifica e, dall’altro, che dai documenti prodotti non emergeva né la natura dei servizi prestati, né l’identità delle persone che li avevano prestati, né il periodo durante il quale essi sono stati prestati, né la necessità di detti servizi per la Foserco.

12      La Weatherford Atlas Gip ha proposto reclamo avverso tale avviso di accertamento e tale verbale di ispezione fiscale. Poiché detto reclamo è stato respinto dall’amministrazione tributaria con decisione del 22 aprile 2020, la Weatherford Atlas Gip ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunalul Prahova (Tribunale superiore di Prahova, Romania), che è il giudice del rinvio. Nell’ambito dell’istruzione relativa a tale ricorso, l’amministrazione tributaria ha precisato che l’esistenza dei servizi acquistati non era messa in discussione, ma che la Weatherford Atlas Gip non aveva dimostrato l’esistenza di un nesso tra tali servizi e le sue operazioni soggette ad imposta. Secondo detta amministrazione, non è possibile stabilire un siffatto nesso poiché tali servizi sono stati forniti a varie società del gruppo Weatherford e quindi sono andati a beneficio di altri membri di tale gruppo o del gruppo in sé. Per quanto i costi degli stessi servizi siano stati condivisi tra le suddette società, la citata amministrazione sostiene nondimeno che non avrebbero dovuto essere fatturati alla Weatherford Atlas Gip, in quanto non necessari per quest’ultima.

13      A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che la stessa amministrazione non nega che i servizi amministrativi di cui trattasi siano stati effettivamente forniti e non adduce alcuna evasione fiscale, ma che essa rifiuta di riconoscere il diritto a detrazione, a motivo della mancata prova della necessità dell’acquisto di tali servizi per il soggetto passivo. Il giudice del rinvio si chiede, a tal riguardo, se, in forza della direttiva IVA, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte possa essere negato sulla base di una valutazione soggettiva dell’amministrazione tributaria, vertente sulla necessità e sull’opportunità dell’acquisto di tali servizi, qualora sia dimostrato che i costi ad essi relativi fanno parte delle spese generali di tale soggetto passivo, ai sensi della giurisprudenza derivante, in particolare, dalla sentenza dell’8 febbraio 2007, Investrand (C‑435/05, EU:C:2007:87, punto 24).

14      In tale contesto, il Tribunalul Prahova (Tribunale superiore di Prahova) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 168 della direttiva [IVA], letto alla luce del principio di neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’autorità tributaria neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’[IVA] assolta per i servizi amministrativi acquistati, qualora si constati che tutti i costi registrati per i servizi acquistati sono stati inclusi nelle spese generali del contribuente e quest’ultimo effettua soltanto operazioni imponibili, che la prestazione di servizi è espressamente confermata dall’autorità tributaria e che il trattamento fiscale applicato è quello dell’inversione contabile (il che escluderebbe un danno per l’Erario).

2)      Se, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni degli articoli 2 e 168 della direttiva [IVA], in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i servizi di gestione e di amministrazione (ossia i servizi di assistenza e di consulto in vari settori, di consulenza finanziaria e legale) prestati tra società infragruppo a beneficio di diversi membri di quest’ultimo possano essere considerati da ciascun membro in parte come utilizzati ai fini di operazioni imponibili, ossia acquistati per le proprie necessità.

3)      Se, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 2 della direttiva [IVA], qualora sia accertato che i servizi infragruppo non sono prestati a favore di uno dei membri del gruppo, si possa considerare soggetto passivo che agisce in quanto tale la società facente parte del gruppo ma che si ritiene non abbia beneficiato di tali servizi».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

15      Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 168 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, versata da un soggetto passivo all’atto dell’acquisto di servizi presso altri soggetti passivi facenti parte di uno stesso gruppo di società, con la motivazione che tali servizi sarebbero stati contemporaneamente forniti ad altre società di tale gruppo e che il loro acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno.

 Sulla ricevibilità

16      Il governo rumeno eccepisce l’irricevibilità di dette questioni, in quanto la prima sarebbe fondata su una premessa di fatto non dimostrata e avrebbe, sotto questo profilo, natura ipotetica, e la seconda sarebbe, dal canto suo, fondata su un’esposizione dei fatti che non consentirebbe di comprendere il motivo che ha indotto il giudice del rinvio a interrogare la Corte in via pregiudiziale.

17      Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego, da parte della Corte, di statuire su una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di natura ipotetica oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 29 giugno 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

18      Nel caso di specie, per quanto riguarda la prima questione, non spetta alla Corte verificare l’esattezza della premessa di fatto sulla quale tale questione si fonda e, in ogni caso, detta questione non sembra manifestamente ipotetica, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale, quale descritto dal giudice del rinvio. La ricevibilità di tale questione non può quindi essere messa in discussione.

19      Per quanto riguarda la seconda questione, occorre constatare che l’esposizione del contesto di diritto e di fatto della controversia principale consente di comprendere il motivo che ha indotto il giudice del rinvio a interpellare la Corte in via pregiudiziale, e che tale esposizione contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile a tale questione. Ciò premesso, neppure la ricevibilità di quest’ultima può essere contestata.

20      Di conseguenza, le questioni prima e seconda sono ricevibili.

 Nel merito

21      Secondo una giurisprudenza costante, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o assolta a monte per i beni da essi acquistati e per i servizi da essi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune di IVA. Il diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e seguenti della direttiva IVA costituisce, quindi, parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Esso si esercita immediatamente per l’intero importo dell’IVA che ha gravato sulle operazioni effettuate a monte. Il regime delle detrazioni mira infatti a sgravare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche (sentenza del 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole, C‑341/22, EU:C:2024:210, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

22      Il sistema comune di IVA garantisce quindi la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, a loro volta soggette all’IVA. Il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’IVA dovuta o assolta per i beni o servizi acquistati quando questi, agendo in quanto tale nel momento dell’acquisto di detti beni o servizi, li impieghi ai fini di sue operazioni soggette ad imposta (sentenza del 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole, C‑341/22, EU:C:2024:210, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

23      L’esercizio del diritto a detrazione presuppone l’esistenza, a monte, di un’operazione che sia a sua volta soggetta all’IVA. A tal riguardo, occorre ricordare che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA, e configura pertanto un’operazione imponibile, soltanto quando tra il prestatore e il beneficiario intercorre un rapporto giuridico nel corso del quale vengano scambiate prestazioni reciproche; la remunerazione percepita dal prestatore costituisce l’effettivo controvalore del servizio fornito al beneficiario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto (sentenza del 20 gennaio 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, spetta quindi al giudice del rinvio verificare, in primo luogo, che gli acquisti di servizi amministrativi di cui trattasi nel procedimento principale siano operazioni soggette all’IVA, ai sensi della giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza. A tal fine, il giudice del rinvio dovrà verificare se esista un nesso diretto tra tali servizi e il controvalore versato dalla Foserco.

25      Inoltre, dall’articolo 168 della direttiva IVA risulta che, per poter beneficiare del diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte, occorre, da un lato, che l’interessato sia un «soggetto passivo» ai sensi di tale direttiva e, dall’altro, che i beni o i servizi invocati a fondamento del diritto a detrazione siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette ad imposta e che, a monte, tali beni siano ceduti o tali servizi siano resi da un altro soggetto passivo (v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 33, nonché del 7 marzo 2024, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole, C‑341/22, EU:C:2024:210, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie è quindi compito del giudice del rinvio verificare, in secondo luogo, che la Foserco e le società che hanno fornito i servizi amministrativi di cui trattasi nel procedimento principale siano soggetti passivi, ai sensi della direttiva IVA, e che detti servizi siano stati utilizzati a valle dalla Foserco ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta.

27      A tal riguardo, occorre precisare che il gruppo di società del procedimento principale sembra essere costituito da soggetti passivi distinti, e che esso non sembra costituire un unico soggetto passivo, vale a dire un gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva IVA. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché dalle osservazioni scritte della Weatherford Atlas Gip, risulta che i servizi amministrativi di cui trattasi nel procedimento principale sono stati forniti alla Foserco, società rumena, da società stabilite al di fuori della Romania. Orbene, un gruppo IVA è necessariamente limitato al territorio di un solo e medesimo Stato membro, come risulta dalla formulazione di tale articolo 11 (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2021, Danske Bank, C‑812/19, EU:C:2021:196, punto 24).

28      In tale contesto, la Corte ha dichiarato che, in linea di principio, è necessaria la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione. Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione [sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari), C‑696/22, EU:C:2024:499, punto 8 6 e giurisprudenza ivi citata].

29      Il diritto a detrazione è tuttavia parimenti ammesso a beneficio del soggetto passivo, anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono il diritto a detrazione, qualora i costi dei beni e dei servizi in questione facciano parte delle spese generali di detto soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo (sentenza del 4 ottobre 2024, Voestalpine Giesserei Linz, C‑475/23, EU:C:2024:866, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

30      La Corte ha inoltre precisato che l’esistenza di nessi tra operazioni deve essere valutata alla luce del loro contenuto oggettivo. Più in particolare, spetta alle amministrazioni tributarie e ai giudici nazionali prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni in questione e tener conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. Così, occorre tener conto dell’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati a monte dal soggetto passivo e della causa esclusiva di tale acquisto, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo [v., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari), C‑696/22, EU:C:2024:499, punto 89, e del 4 ottobre 2024, Voestalpine Giesserei Linz, C‑475/23, EU:C:2024:866, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

31      In tale contesto, dalla giurisprudenza risulta che la quota delle spese sostenute dal soggetto passivo connessa non già alle operazioni compiute dal soggetto passivo stesso, bensì a operazioni effettuate da un terzo, non può conferire un diritto a detrazione [v., in tal senso, sentenze del 1º ottobre 2020, Vos Aannemingen, C‑405/19, EU:C:2020:785, punto 38, e dell’8 settembre 2022, Finanzamt R (Detrazione dell’IVA connessa a un contributo di socio), C‑98/21, EU:C:2022:645, punto 55].

32      Nel caso di specie, qualora risultasse che una parte dei servizi per i quali sono state sostenute le spese di cui al procedimento principale è stata utilizzata non già ai fini delle operazioni proprie del soggetto passivo, bensì ai fini di operazioni compiute da terzi, il nesso diretto e immediato esistente tra tali servizi e le operazioni soggette ad imposta di tale soggetto passivo sarebbe parzialmente interrotto, di modo che quest’ultimo non avrebbe il diritto di procedere alla detrazione dell’IVA che ha gravato su tale parte delle spese (v., in tal senso, sentenza del 1º ottobre 2020, Vos Aannemingen, C‑405/19, EU:C:2020:785, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

33      Per determinare la portata del diritto a detrazione del soggetto passivo, spetta al giudice del rinvio stabilire, in particolare alla luce dei contratti di fornitura di servizi e della realtà economica e commerciale, in quale misura i servizi di cui trattasi siano stati effettivamente forniti al fine di consentire al soggetto passivo di realizzare le sue operazioni soggette ad imposta. Infatti è solo in tali limiti che l’IVA assolta a monte sarà considerata gravante sui servizi prestati al soggetto passivo (v., in tal senso, sentenza del 1º ottobre 2020, Vos Aannemingen, C‑405/19, EU:C:2020:785, punti 40 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata).

34      La circostanza che i servizi amministrativi di cui trattasi nel procedimento principale siano forniti simultaneamente a più beneficiari appare irrilevante al riguardo. È invece compito del giudice del rinvio assicurarsi che la quota dei costi relativi a tali servizi, sostenuta dal soggetto passivo, corrisponda effettivamente ai servizi di cui quest’ultimo ha beneficiato ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta.

35      Anche chiarire se l’acquisto dei servizi amministrativi di cui al procedimento principale fosse necessario o opportuno è una questione che sembra priva di pertinenza, dal momento che la direttiva IVA non subordina l’esercizio del diritto a detrazione ad un criterio di redditività economica dell’operazione a monte. Infatti, il sistema comune di IVA mira a garantire la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché tali attività siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA. Pertanto, il diritto a detrazione, una volta sorto, rimane acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e, perciò, non ha dato luogo ad operazioni soggette ad imposta o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2024, C (Amministratori e liquidatori giudiziari), C‑696/22, EU:C:2024:499, punto 94 e giurisprudenza ivi citata].

36      Per quanto riguarda, infine, l’onere della prova, è giurisprudenza costante che incombe a colui che chiede la detrazione dell’IVA l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne. Le autorità tributarie possono, dunque, esigere dal contribuente stesso le prove che esse ritengano necessarie per valutare se debba concedersi o meno la detrazione richiesta (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 2021, Kemwater ProChemie, C‑154/20, EU:C:2021:989, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 febbraio 2023, DGRFP Cluj, C‑519/21, EU:C:2023:106, punti 99 e 100).

37      Per quanto riguarda la valutazione di tali prove, essa deve essere effettuata dal giudice nazionale conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, procedendo ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie [v., in tal senso, sentenze del 25 maggio 2023, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IVA – Acquisto simulato), C‑114/22, EU:C:2023:430, punto 36, e dell’11 gennaio 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, punto 34].

38      Di conseguenza, l’articolo 168 della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, versata da un soggetto passivo all’atto dell’acquisto di servizi presso altri soggetti passivi facenti parte di uno stesso gruppo di società, con la motivazione che tali servizi sarebbero stati contemporaneamente forniti ad altre società di tale gruppo e che il loro acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno, quando è stabilito che detti servizi sono utilizzati a valle da tale soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta.

 Sulla terza questione

39      Con tale questione il giudice del rinvio domanda se, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 2 della direttiva IVA, qualora sia accertato che i servizi infragruppo non sono prestati a favore di uno dei membri del gruppo, si possa considerare come soggetto passivo che agisce in quanto tale la società facente parte di questo gruppo ma che si ritiene non abbia beneficiato di tali servizi.

40      Come osservato dalla Commissione europea, tale questione appare irrilevante ai fini della soluzione della controversia principale. Infatti, non sembra in alcun modo contestato, nell’ambito di tale controversia, che la Foserco fosse un soggetto passivo, ai sensi della direttiva IVA. Come parimenti rilevato dal governo rumeno, si tratta di una questione distinta da quella dell’esistenza del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sui servizi amministrativi di cui trattasi nel procedimento principale.

41      Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza costante di cui al punto 17 della presente sentenza, la terza questione è irricevibile.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega il beneficio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, versata da un soggetto passivo all’atto dell’acquisto di servizi presso altri soggetti passivi facenti parte di uno stesso gruppo di società, con la motivazione che tali servizi sarebbero stati contemporaneamente forniti ad altre società di tale gruppo e che il loro acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno, quando è stabilito che detti servizi sono utilizzati a valle da tale soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.