SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
5 dicembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Nascita e riscossione dell’obbligazione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Riscossione dei dazi antidumping relativi a importazioni provenienti dalla Cina – Riscossione di interessi di mora ai sensi del regolamento n. 952/2013 – Normativa nazionale che prevede l’imposizione di una penalità di mora in aggiunta agli interessi di mora»
Nella causa C‑506/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 16 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2023, nel procedimento
Network One Distribution SRL
contro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,
Autoritatea Vamală Română – Direcţia Regională Vamală Bucureşti,
Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Jääskinen (relatore), presidente della Nona Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, D. Gratsias e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: T. Ćapeta
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il governo rumeno, da E. Gane, R.I. Haţieganu e A. Wellman, in qualità di agenti, |
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per la Commissione europea, da F. Moro, M. Salyková e E.A. Stamate, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»). |
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Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Network One Distribution SRL (in prosieguo: la «Network One»), una società commerciale soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Romania, e, dall’altro, l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Bucarest, Roumanie), l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria – Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti, Romania), l’Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București (Autorità doganale rumena – Direzione regionale delle dogane di Bucarest, Romania) e il Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Ministero delle Finanze – Direzione generale per la risoluzione dei reclami, Romania) in merito al pagamento di interessi di mora e di penalità di mora imposto alla Network One, con la motivazione che quest’ultima non aveva versato un dazio antidumping nel termine stabilito. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
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3 |
Il titolo II del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1), rubricato «Misure e sanzioni amministrative», comprende l’articolo 4 di quest’ultimo, che dispone quanto segue: «1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:
(...) 2. L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria. (...) 4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni». |
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4 |
Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento: «1. Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative: (...)
(...)
2. Fatte salve le disposizioni delle normative settoriali vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, le altre irregolarità possono unicamente dar luogo alle sanzioni non assimilabili ad una sanzione penale previste al paragrafo 1, purché tali sanzioni siano indispensabili per la corretta applicazione della normativa». |
Regolamento (UE) n. 502/2013
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L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU 2013, L 153, pag. 17), ai paragrafi 1 e 4 prevedeva quanto segue: «1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC 87120030 ed ex87120070 (codici TARIC 8712007091 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese. (...) 4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali». |
Codice doganale
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L’articolo 42 del codice doganale, rubricato «Applicazione di sanzioni», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di:
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L’articolo 114 di tale codice, rubricato «Interesse di mora», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento. Per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali. Per uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. 2. Se l’obbligazione doganale è sorta sulla base dell’articolo 79 o dell’articolo 82, o se la notifica dell’obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino alla data della notifica. Il tasso dell’interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1». |
Diritto rumeno
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L’articolo 1 della legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (legge n. 207/2015 recante il codice di procedura tributaria) del 20 luglio 2015 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 547 del 23 luglio 2015) (in prosieguo: il «codice di procedura tributaria») ai punti 20 e 33 prevede quanto segue: «20. interessi – obbligazione tributaria accessoria che rappresenta l’equivalente del pregiudizio causato al titolare di un credito fiscale principale in conseguenza del mancato pagamento alla scadenza, da parte del debitore, del debito fiscale principale. (...) 33. penalità di mora – obbligazione tributaria accessoria che rappresenta la sanzione per il mancato pagamento alla scadenza, da parte del debitore, del debito fiscale principale». |
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L’articolo 173, paragrafo 1, di tale codice così recita: «Gli interessi e le penalità di mora sono dovuti dopo il termine di scadenza per il pagamento, da parte del debitore, del debito fiscale principale». |
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Ai sensi dell’articolo 174, paragrafi 1 e 5, di detto codice: «1. Gli interessi sono calcolati per ogni giorno di mora, a partire dal giorno immediatamente successivo al termine di scadenza e fino alla data – inclusa – in cui viene versato l’importo dovuto. (...) 5. Il tasso d’interesse è di 0,02% per ogni giorno di mora». |
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L’articolo 176 del medesimo codice, ai paragrafi da 1 a 3, così dispone: «1. Le penalità di mora sono calcolate per ogni giorno di mora, a partire dal giorno immediatamente successivo al termine di scadenza e fino alla data – inclusa – in cui viene versato l’importo dovuto. L’articolo 174, paragrafi da 2 a 4 e l’articolo 175 sono applicabili mutatis mutandis. 2. Il tasso delle penalità di mora è di 0,01% per ogni giorno di mora. 3. La penalità di mora non elimina l’obbligo di pagare gli interessi». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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Tra il 18 marzo 2016 e il 28 settembre 2017, la Network One ha importato in Romania biciclette tradizionali, biciclette elettriche e pezzi di ricambio, per i quali ha effettuato diverse dichiarazioni di immissione in libera pratica presso le autorità doganali rumene nel periodo compreso tra il 30 marzo 2016 e il 28 settembre 2017. Tali dichiarazioni indicavano che il paese di origine delle merci importate era la Thailandia. |
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A seguito di un controllo doganale riguardo alla reale origine di tali merci, effettuato il 30 luglio 2018, la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Direcția Regională Vamală București (Direzione generale regionale delle finanze pubbliche di Bucarest – Direzione regionale delle dogane di Bucarest) ha concluso che dette merci erano originarie della Cina e non della Thailandia. |
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Il 25 settembre 2019, tale autorità ha adottato un verbale di controllo e una decisione per la regolarizzazione della situazione (in prosieguo: la «decisione per la regolarizzazione»), dai quali emerge che è stato imposto un dazio antidumping alla Network One ai sensi del regolamento n. 502/2013 per un importo di 1739090 lei rumeni (RON) (circa EUR 366896). Inoltre, detta autorità ha stabilito che la Network One aveva un debito fiscale accessorio consistente, da un lato, in interessi di mora sul dazio antidumping per un importo totale di RON 183209 (circa EUR 38652) ai sensi dell’articolo 114 del codice doganale e, dall’altro, in penalità di mora per un importo totale di RON 158312 (circa EUR 33399) ai sensi dell’articolo 176 del codice di procedura tributaria. |
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Il 7 ottobre 2019, la Network One ha versato gli importi corrispondenti al dazio antidumping previsto dal regolamento n. 502/2013 e alle penalità. |
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Tale società ha successivamente presentato reclamo avverso detto verbale di controllo e la decisione per la regolarizzazione, il quale è stato respinto con decisione amministrativa del 25 giugno 2020 della Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – Serviciul soluționare contestații (Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti – Servizio per la risoluzione dei reclami, Romania). |
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Il 7 dicembre 2020 la Network One ha proposto ricorso dinanzi al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) avverso tale decisione e la decisione per la regolarizzazione. Al riguardo, detta società ha sostenuto, in particolare, che l’articolo 114 del codice doganale aveva unificato gli interessi e le penalità in un tasso unico e ha contestato l’applicazione aggiuntiva delle penalità previste dal codice di procedura tributaria, dal momento che, a suo avviso, tali penalità erano connesse ad un medesimo debito fiscale principale. In proposito, la Network One ha evidenziato che tale prassi violava detto articolo 114 del codice doganale, in quanto comportava un aumento ingiustificato delle penalità inflitte. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 6 aprile 2021. |
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La Network One ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio. |
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Tale giudice si chiede se l’articolo 114 del codice doganale consenta a un’autorità doganale nazionale di imporre a un debitore che non abbia adempiuto un’obbligazione doganale entro il termine previsto il pagamento, in aggiunta agli interessi di mora, di penalità di mora ai sensi del diritto nazionale. |
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Al riguardo, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che il codice di procedura tributaria, che si applica ad integrazione del codice doganale, consente di imporre, a carico del contribuente che non ha adempiuto un debito fiscale entro il termine previsto, interessi di mora e penalità di mora i cui rispettivi obiettivi sono diversi. Infatti, mentre tali interessi garantirebbero il risarcimento del danno arrecato al bilancio statale da un debitore che non ha adempiuto il debito fiscale alla scadenza, dette penalità costituirebbero invece una sanzione inflitta a tale debitore. Tali distinti obiettivi renderebbero possibile, come nel caso di specie, l’imposizione cumulativa degli interessi di mora e di una penalità di mora. |
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In secondo luogo, detto giudice ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora una normativa dell’Unione non preveda una sanzione specifica in caso di violazione delle sue disposizioni o rinvii in merito alle disposizioni nazionali, gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione. |
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Orbene, ancorché il regolamento n. 502/2013 non preveda alcuna sanzione per la violazione delle sue disposizioni, l’articolo 1, paragrafo 4, di quest’ultimo stabilisce che, in linea di principio, sono applicabili le disposizioni in materia di dazi doganali, il che avrebbe consentito di applicare l’articolo 114 del codice doganale nel caso di specie. Del resto, è proprio in forza di tale articolo che le autorità doganali avrebbero imposto «penalità di mora» in aggiunta al dazio antidumping a partire dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale e fino alla data di notifica di quest’ultima. |
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In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che i suoi dubbi sulla possibilità di imporre cumulativamente, in forza dell’articolo 114 del codice doganale, interessi di mora e penalità di mora, qualora un’obbligazione doganale non sia stata assolta entro il termine stabilito, non siano dissipati dalla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), il quale è stato abrogato e sostituito dal codice doganale. |
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Ciò premesso, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se il diritto dell’[Unione] e, in particolare, l’articolo 114 del [codice doganale] debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi amministrativa la quale, in circostanze come quelle del procedimento principale, rispetto all’importo del dazio antidumping, impone a carico di un contribuente, in aggiunta alle penalità di mora previste dall’articolo 114 di detto [codice], anche una penalità di mora prevista separatamente nella normativa nazionale (codice di procedura tributaria)». |
Sulla questione pregiudiziale
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Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 114 del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi amministrativa nazionale in forza della quale una penalità di mora, prevista dalla normativa nazionale, può essere imposta in aggiunta agli interessi di mora previsti da tale articolo. |
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In primo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio fa riferimento, nel testo della sua questione pregiudiziale, a una «penalità di mora» che sarebbe prevista dall’articolo 114 del codice doganale e non a «interessi di mora». Tuttavia, anche se la versione in lingua rumena di tale articolo menziona più volte l’espressione «penalità di mora» («penalitățile de îneurziere»), dalla rubrica dello stesso articolo («Dobânda la arierate») risulta espressamente che la misura prevista da quest’ultimo è la riscossione di «interessi di mora» e non l’applicazione di una penalità. |
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Al riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante, la formulazione utilizzata in talune versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Infatti, la necessità che un atto dell’Unione sia applicato e, quindi, interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, ma impone che la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte alla luce, in particolare, delle versioni redatte in tutte le lingue [sentenza del 21 marzo 2024, CBR (Emianopsia), C‑703/22, EU:C:2024:261, punto 34 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Orbene, da un lato, per quanto riguarda l’impianto sistematico e la finalità del codice doganale, si deve osservare che quest’ultimo non ha lo scopo di prevedere sanzioni o penalità per le violazioni della normativa doganale. Risulta infatti dall’articolo 42, paragrafo 1, di tale codice che spetta agli Stati membri prevedere siffatte sanzioni. |
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Dall’altro lato, e in ogni caso, in numerose versioni linguistiche, l’articolo 114 del codice doganale si riferisce alla nozione di «interessi di mora» piuttosto che a quella di «penalità di mora», quali, in particolare, le versioni in lingua spagnola («Intereses de demora»), tedesca («Verzugszinsen»), inglese («Interest on arrears»), francese («Intérêts de retard»), italiana («Interesse di mora»), neerlandese («Vertragingsrente»), polacca («Odsetki za zwłokę»), portoghese («Juros de mora»), finlandese («Viivästyskorko») o svedese («Dröjsmålsränta») di tale articolo. |
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30 |
Alla luce di quanto precede, dalla menzione dell’espressione «penalità di mora» nella versione in lingua rumena dell’articolo 114 del codice doganale non si può dedurre che la misura prevista da tale articolo sia l’applicazione di una penalità di mora piuttosto che la riscossione di interessi di mora. |
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31 |
In secondo luogo, occorre ricordare che la Corte ha rilevato, in relazione all’articolo 232, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, il quale istituiva un codice doganale comunitario, abrogato e sostituito dal codice doganale, che «[g]li interessi di mora perseguono (…) la finalità di ovviare alle conseguenze derivanti dal superamento del termine di pagamento e, in particolare, di evitare che il debitore dell’obbligazione doganale tragga indebitamente vantaggio dalla circostanza che gli importi dovuti in forza di tale obbligazione rimangono a sua disposizione oltre il termine fissato per il pagamento di questa» (sentenza del 31 marzo 2011, Aurubis Balgaria, C‑546/09, EU:C:2011:199, punto 29). |
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32 |
Pertanto, gli interessi di mora mirano ad ovviare alle conseguenze derivanti dal superamento di un termine di pagamento e a compensare i vantaggi che l’operatore economico trae indebitamente dal ritardo accumulato per adempiere un debito fiscale, non già a sanzionare un siffatto ritardo. |
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33 |
Inoltre, come ricordato al punto 28 della presente sentenza, l’articolo 42, paragrafo 1, del codice doganale stabilisce, in sostanza, che spetta agli Stati membri sanzionare le violazioni della normativa doganale e che le sanzioni irrogate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il paragrafo 2 di detto articolo precisa del resto che tali sanzioni possono avere tra l’altro, come nel caso di specie, la forma di un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali. |
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34 |
Al riguardo, la Corte ha, d’altro canto, ricordato che, in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito dalla normativa doganale, gli Stati membri sono competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (sentenza del 4 marzo 2020, Schenker, C‑655/18, EU:C:2020:157, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). |
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35 |
In particolare, la Corte ha precisato che le misure amministrative o repressive consentite da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa né essere sproporzionate rispetto ai medesimi scopi (sentenza del 4 marzo 2020, Schenker, C‑655/18, EU:C:2020:157, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
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36 |
Inoltre, l’articolo 4 del regolamento n. 2988/95 stabilisce, in sostanza, che un’irregolarità comporta, come regola generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto e che il vantaggio da revocare può essere aumentato di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria. Detto articolo precisa che le misure da esso previste non sono considerate sanzioni. Per contro, l’articolo 5 di tale regolamento dispone che le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare sanzioni amministrative, vale a dire, in particolare, il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse, aumentato, se del caso, di interessi. |
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37 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che le penalità di mora previste dall’articolo 176 del codice di procedura tributaria costituiscono una sanzione pecuniaria inflitta al debitore che non ha adempiuto un debito fiscale alla scadenza prevista. |
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38 |
Pertanto, alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che una siffatta sanzione prevista dal diritto nazionale non è, in assoluto, incompatibile con il diritto dell’Unione, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare sulla proporzionalità di tale sanzione. |
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39 |
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 114 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi amministrativa nazionale in forza della quale una penalità di mora, prevista dalla normativa nazionale, può essere imposta in aggiunta agli interessi di mora previsti da tale articolo. |
Sulle spese
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40 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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L’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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esso non osta a una prassi amministrativa nazionale in forza della quale una penalità di mora, prevista dalla normativa nazionale, può essere imposta in aggiunta agli interessi di mora previsti da tale articolo. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.