SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 giugno 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno – Ricorso proposto da un terzo – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Legittimazione ad agire»

Nella causa C‑484/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 luglio 2023,

Mainova AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata da C. Schalast, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da G. Meessen e I. Zaloguin, in qualità di agenti, assistiti da F.C. Haus e J. Mädler, Rechtsanwälte,

convenuta in primo grado,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,

E.ON SE, con sede in Essen (Germania), rappresentata inizialmente da C. Barth, C. Grave, D.-J. dos Santos Goncalves e R. Seifert, Rechtsanwälte, successivamente da C. Barth, A. Fuchs, C. Grave e D.-J. dos Santos Goncalves, Rechtsanwälte,

RWE AG, con sede in Essen, rappresentata inizialmente da U. Scholz, J. Siegmund e J. Ziebarth, Rechtsanwälte, successivamente da U. Scholz, J. Siegmund e M. von Armansperg, Rechtsanwälte,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (relatore) e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Mainova AG chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 maggio 2023, Mainova/Commissione (T‑320/20; in prosieguo: la sentenza impugnata, EU:T:2023:264), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (GU 2020, C 111, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 14 della sentenza impugnata e possono essere riassunti come segue.

Contesto della concentrazione

3

La RWE AG è una società di diritto tedesco che, al momento della notifica della prevista operazione di concentrazione, era operante nell’intera catena di fornitura di energia, segnatamente nei settori della produzione, della fornitura all’ingrosso, del trasporto, della distribuzione, del commercio al dettaglio di energia, nonché nel settore dei servizi energetici ai consumatori. La RWE e le sue società figlie, compresa l’innogy SE, operano in diversi Stati membri.

4

L’E.ON SE è una società di diritto tedesco che, nello stesso momento, svolgeva le proprie attività nell’intera catena di fornitura di energia elettrica, tanto nei settori della produzione e della vendita all’ingrosso, quanto nei settori della distribuzione e del commercio al dettaglio di energia elettrica. L’E.ON possiede e gestisce impianti di produzione di energia elettrica in vari Stati membri.

5

La ricorrente è un’impresa regionale di fornitura e produzione di energia in Germania.

6

La concentrazione di cui trattasi nel caso di specie si inserisce nell’ambito di un complesso scambio di attivi tra la RWE e l’E.ON, annunciato l’11 e il 12 marzo 2018 dalle due imprese interessate (in prosieguo: l’«operazione complessiva»). Così, mediante la prima operazione di concentrazione, ossia la concentrazione di cui trattasi nel caso di specie, la RWE intende acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione dell’E.ON. La seconda operazione di concentrazione consiste nell’acquisizione, da parte dell’E.ON, del controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio nonché di taluni impianti di produzione dell’innogy, società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione di concentrazione, essa prevede che la RWE acquisisca il 16,67% delle quote dell’E.ON.

7

Il 22 giugno 2018 la ricorrente ha inviato alla Commissione europea una lettera con la quale ha auspicato di poter partecipare al procedimento relativo alla prima e alla seconda operazione di concentrazione e, pertanto, di ricevere i relativi documenti.

8

Il 28 settembre 2018 si è tenuta una riunione tra la ricorrente e la Commissione.

9

La seconda operazione di concentrazione (in prosieguo: l’«operazione M.8870») è stata notificata alla Commissione il 31 gennaio 2019. La Commissione ha adottato la decisione C(2019) 6530 final, del 17 settembre 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy) (GU 2020, C 379, pag. 16).

10

La terza operazione di concentrazione è stata notificata al Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania) che l’ha autorizzata con decisione del 26 febbraio 2019 (caso B8-28/19).

Procedimento amministrativo

11

Il 22 gennaio 2019 la Commissione ha ricevuto notifica di un progetto di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («il regolamento CE sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), con cui la RWE intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione dell’E.ON.

12

Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la notificazione preventiva di tale concentrazione (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (GU 2019, C 38, pag. 2; in prosieguo: l’«operazione M.8871»), conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

13

Nell’ambito dell’esame dell’operazione M.8871, la Commissione ha realizzato un’indagine di mercato e ha quindi trasmesso un questionario ad alcune imprese, tra le quali la ricorrente, cui quest’ultima ha risposto il 4 febbraio 2019.

14

Con messaggio di posta elettronica del 28 gennaio 2019 la ricorrente ha chiesto al consigliere-auditore di riconoscerle lo status di terzo interessato al fine di essere ascoltata nell’ambito del procedimento relativo all’operazione M.8871. Quest’ultimo ha accolto tale richiesta con lettera del 7 febbraio 2019.

Decisione controversa

15

Il 26 febbraio 2019 la Commissione ha adottato la decisione controversa con la quale l’operazione M.8871 è stata dichiarata compatibile con il mercato interno nella fase di esame prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004 e all’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2020 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

17

La ricorrente ha dedotto sei motivi di annullamento vertenti, il primo, sulla violazione del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il secondo, sulla violazione del suo diritto di essere ascoltata, il terzo, su un’erronea scissione dell’analisi dell’operazione complessiva, il quarto, su errori manifesti di valutazione, il quinto, sulla violazione dell’obbligo di diligenza e, il sesto, su uno sviamento di potere.

18

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, con la motivazione che la ricorrente non era individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e, di conseguenza, non era legittimata ad agire.

19

A tal riguardo, ai punti da 25 a 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato l’ampiezza e l’importanza della partecipazione della ricorrente alla fase amministrativa relativa all’operazione M.8871 e ha rilevato, in sostanza, che la risposta della ricorrente all’indagine di mercato condotta dalla Commissione, intervenuta a fronte di una domanda formulata da quest’ultima, non può determinare il carattere «attivo» di tale partecipazione. Pertanto, dopo aver respinto taluni argomenti della ricorrente diretti a mettere in discussione tale valutazione, il Tribunale è giunto alla conclusione che quest’ultima non aveva partecipato attivamente alla fase amministrativa relativa all’operazione M.8871. Tenuto conto, peraltro, dell’assenza di circostanze particolari relative all’incidenza di detta operazione sulla posizione della ricorrente sul mercato, il Tribunale ha dichiarato che quest’ultima non era individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione

20

Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 27 luglio 2023, la ricorrente ha proposto l’impugnazione in esame.

21

In pari data la ricorrente, che aveva peraltro proposto, nel corso del 2021, un ricorso di annullamento della decisione C(2019) 6530 final (causa T‑64/21), che il 27 luglio 2023 era ancora pendente dinanzi al Tribunale, ha chiesto la sospensione dell’esame della presente impugnazione fino alla pronuncia dell’emananda sentenza del Tribunale in detto ricorso di annullamento.

22

Con decisione del 19 settembre 2023 il presidente della Corte, dopo aver sentito le parti su tale domanda di sospensione nonché su un’eventuale riunione di nove impugnazioni – tra cui la presente impugnazione – nelle cause C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑466/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P, C‑469/23 P, C‑470/23 P, C‑484/23 P e C‑485/23 P, proposte avverso le sentenze del Tribunale nelle cause T‑312/20, T‑313/20, T‑314/20, T‑315/20, T‑317/20, T‑318/20, T‑319/20, T‑320/20 e T‑321/20, ha respinto detta domanda di sospensione e ha disposto la riunione delle sole impugnazioni nelle cause C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P e C‑470/23 P, relative a talune sentenze di merito del Tribunale, ad esclusione di altre quattro impugnazioni, tra cui la presente, proposte avverso talune sentenze del Tribunale che dichiaravano i ricorsi irricevibili.

23

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese relative ai due gradi di giudizio.

24

La Commissione e le altre parti chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

25

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti su un’erronea interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE (primo motivo), sulla violazione del principio e delle norme dello Stato di diritto (secondo motivo), su un’erronea scissione dei procedimenti amministrativi (terzo motivo) e su errori nella presa in considerazione dell’Investor Relationship Agreement (accordo sulle relazioni tra investitori) concluso tra la RWE e l’E.ON (quarto motivo).

26

Occorre esaminare, anzitutto, la prima e la terza parte del primo motivo di impugnazione, poi il secondo motivo di impugnazione e, infine, la seconda parte del primo motivo di impugnazione.

Sul primo motivo di impugnazione, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nella sua prima e nella sua terza parte

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

27

Con la prima parte del primo motivo di impugnazione la ricorrente afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto riferendosi unicamente al suo grado di partecipazione al procedimento e ritenendo, successivamente, che la sua partecipazione al procedimento amministrativo fosse stata insignificante e che il suo contributo non fosse tale da influenzare l’esito del procedimento stesso. L’erroneità di una siffatta valutazione sarebbe già dimostrata dal fatto che, sulla base della valutazione operata dalla Commissione in merito all’influenza effettiva sull’esito del procedimento, quest’ultima sarebbe in grado di decidere riguardo alla legittimazione ad agire. In realtà, sarebbe sufficiente che il contributo del ricorrente interessato sia semplicemente idoneo ad influenzare l’esito del procedimento. La ricorrente ritiene inoltre che, come dimostrato dai punti 68 e 69 della decisione controversa, la Commissione abbia tenuto conto delle osservazioni da essa svolte, di modo che essa avrebbe influenzato l’esito del procedimento. Di conseguenza, la posizione del Tribunale relativa all’insufficienza del contributo della ricorrente non avrebbe alcun fondamento in diritto o in fatto.

28

Peraltro, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che la partecipazione della ricorrente al procedimento relativo all’operazione M.8871 doveva essere esaminata congiuntamente alla sua partecipazione al procedimento relativo all’operazione M.8870.

29

La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, contesta gli argomenti della ricorrente.

– Giudizio della Corte

30

Occorre ricordare anzitutto che, in conformità all’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un’altra persona soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente.

31

A tal riguardo, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li individualizza in modo analogo ai destinatari di una siffatta decisione (sentenza del 14 settembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, punto 77 e giurisprudenza citata).

32

Nel caso di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno, e nel caso di un’impresa terza, è in funzione di un insieme di indizi concordanti o di fatti che possono vertere tanto sulla partecipazione di tale impresa al procedimento amministrativo quanto sull’incidenza sulla sua posizione sul mercato che occorre determinare se essa sia individualmente interessata. Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 26 della sentenza impugnata, se è vero che la semplice partecipazione al procedimento amministrativo non è di per sé certamente sufficiente a dimostrare che la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione, specie nell’ambito delle concentrazioni, il cui dettagliato esame richiede contatti regolari con numerose imprese, è altresì vero che la partecipazione attiva al procedimento stesso costituisce un elemento regolarmente preso in considerazione dalla giurisprudenza in materia di concorrenza, anche nel settore più specifico del controllo delle concentrazioni, per accertare, unitamente ad altre circostanze specifiche, la ricevibilità del ricorso. Inoltre, la posizione attuale e futura di un’impresa terza rispetto a un’operazione di concentrazione su un mercato che può essere influenzato da tale operazione deve risultare pregiudicata in modo sostanziale affinché l’impresa stessa possa essere individualmente interessata dalla decisione che dichiara la compatibilità di detta operazione con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punti da 54 a 56 e giurisprudenza citata).

33

Per quanto riguarda la censura vertente sulla valutazione del Tribunale secondo cui la partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo sarebbe stata troppo tenue per essere qualificata come attiva, tale valutazione non è viziata da alcun errore di diritto.

34

Infatti, da un lato, il Tribunale ha correttamente ricordato, ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, la giurisprudenza applicabile, vale a dire la giurisprudenza menzionata ai punti 31 e 32 della presente sentenza.

35

D’altro lato, al punto 29 della sentenza impugnata esso ha rilevato, senza essere contraddetto, che, durante la riunione del 28 settembre 2018 con la Commissione, che doveva vertere sulle operazioni M.8870 e M.8871, la presentazione predisposta dalla ricorrente non conteneva alcuna osservazione in merito all’operazione M.8871. Inoltre, sempre al citato punto 29, il Tribunale ha rilevato che il verbale di tale riunione evidenziava altresì che le discussioni avevano riguardato unicamente l’operazione M.8870.

36

Dopo aver descritto, ai punti da 28 a 32 della sentenza stessa, le diverse modalità di partecipazione della ricorrente al procedimento amministrativo, il Tribunale ha stabilito, al punto 33 della citata sentenza, senza che fosse stata fornita alcuna prova contraria, che, per quanto riguarda l’operazione M.8871, l’unica in discussione nel caso di specie, le osservazioni della ricorrente si erano limitate alle risposte all’indagine di mercato condotta dalla Commissione, aggiungendo, al punto 33 di tale sentenza, che le osservazioni contenute nella lettera della ricorrente del 22 giugno 2018 erano state formulate in modo generico e miravano principalmente a dimostrare l’interesse di quest’ultima per il procedimento, al fine di poter poi essere ammessa ad esporre più ampiamente e più precisamente il suo parere alla Commissione, cosicché tali osservazioni non erano determinanti. Infine, ai punti 34 e 36 di detta sentenza, dopo aver correttamente osservato che la risposta a un questionario d’indagine di mercato non poteva essere considerata, di per sé, un elemento sufficiente per individualizzare un operatore, il Tribunale ne ha concluso che, nel caso di specie, la risposta della ricorrente all’indagine di mercato nel procedimento relativo all’operazione M.8871 non poteva determinare il carattere attivo della sua partecipazione a detto procedimento.

37

Laddove la ricorrente afferma che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che dai punti 68 e 69 della decisione controversa risulta che la Commissione ha preso in considerazione le sue osservazioni nel corso del procedimento amministrativo, è giocoforza constatare che, in tali punti, la Commissione risponde alle preoccupazioni di taluni soggetti terzi rispetto alla concentrazione, senza che sia dimostrato che la ricorrente facesse parte di detti terzi.

38

È inoltre inutile il richiamo della ricorrente alle sentenze del 3 aprile 2003, BaByliss/Commissione (T‑114/02, EU:T:2003:100), e del 4 luglio 2006, easyJet/Commissione (T‑177/04, EU:T:2006:187), per dedurne che essa avrebbe partecipato al procedimento amministrativo oltre quanto richiesto dalla giurisprudenza. Infatti, occorre osservare che, nelle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, le parti, contrariamente a quanto avvenuto nella presente causa, avevano presentato osservazioni dettagliate sul procedimento in questione, avevano risposto a quesiti della Commissione e avevano partecipato a discussioni al riguardo.

39

È altresì infruttuoso l’argomento della ricorrente, svolto con riferimento alla sentenza della Corte del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione (169/84, EU:C:1986:42), nonché alla sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2004, Lenzing/Commissione (T‑36/99, EU:T:2004:312), secondo cui sarebbe sufficiente, per caratterizzare l’esistenza di una partecipazione attiva al procedimento amministrativo, che il contributo di una parte interessata sia meramente idoneo a influenzare l’esito del procedimento stesso. Infatti, indipendentemente dal fatto che una partecipazione può influenzare l’esito del procedimento citato solo se essa apporta al medesimo informazioni sufficientemente pertinenti e rilevanti a tal fine, il che, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, non è avvenuto nel caso di specie, va rilevato che, in ciascuna delle cause che hanno dato luogo alle sentenze invocate dalla ricorrente, la partecipazione della parte interessata aveva determinato lo svolgimento e l’esito del procedimento amministrativo.

40

Quanto all’argomento secondo cui la valutazione della partecipazione della ricorrente al procedimento relativo all’operazione M.8871 avrebbe dovuto essere effettuata congiuntamente a quella della sua partecipazione al procedimento relativo all’operazione M.8870, il Tribunale ha correttamente preso in considerazione solo la partecipazione della ricorrente relativa al primo di tali procedimenti, unico rilevante ai fini della verifica della sua legittimazione ad agire per l’annullamento della decisione controversa adottata in esito a tale primo procedimento.

41

Dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, il Tribunale ha verificato in modo adeguato e approfondito la questione della sua partecipazione al procedimento amministrativo e non è incorso in alcun errore di diritto nel concludere che tale partecipazione non costituiva una partecipazione «attiva», ai sensi della giurisprudenza citata al punto 32 della presente sentenza.

42

Tanto premesso, occorre respingere la prima parte del primo motivo di impugnazione.

Sulla terza parte

– Argomenti delle parti

43

Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che la sua legittimazione ad agire derivava già dalla violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, la scissione dei procedimenti amministrativi e l’esame parallelo delle diverse parti dell’operazione complessiva da parte della Commissione e dell’Autorità federale garante della concorrenza avrebbero condotto ad una riduzione della tutela giurisdizionale delle imprese coinvolte.

44

Orbene, il Tribunale non avrebbe affrontato tale questione e non avrebbe tenuto conto della notevole influenza esercitata dalle parti della concentrazione nonché dalla Commissione sulla tutela giurisdizionale in parola. Infatti, proprio grazie alla scissione intenzionale dell’operazione complessiva in più operazioni che, considerate individualmente, suscitano apparentemente pochi dubbi o nessun dubbio in materia di diritto della concorrenza, sarebbe stato possibile approvare l’operazione complessiva.

45

La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, contesta gli argomenti della ricorrente.

– Giudizio della Corte

46

Secondo una giurisprudenza costante, sebbene i requisiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE debbano essere interpretati alla luce del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, ciò non toglie che una siffatta interpretazione non può condurre ad escludere l’applicazione dei requisiti espressamente previsti da detto Trattato (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 44, e del 1o aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, punto 36).

47

Pertanto, erroneamente la ricorrente deduce una presunta violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali per affermare l’esistenza di una legittimazione ad agire che il Tribunale avrebbe dovuto constatare.

48

Oltretutto, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che, se la sua partecipazione ai procedimenti relativi alle operazioni M.8870 e M.8871 fosse stata considerata nel suo insieme, tale partecipazione sarebbe stata ritenuta sufficiente per conferirle la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, occorre rilevare che la ricorrente non deduce al riguardo alcun elemento atto a dimostrare un errore di diritto che il Tribunale abbia commesso nell’interpretare le condizioni di ricevibilità previste da tale disposizione. Infatti, con tale argomento la ricorrente mira, in realtà, a criticare non già punti specifici della sentenza impugnata, bensì la decisione, adottata nel merito dalla Commissione, di approvare individualmente ciascuna di tali due operazioni. Detto argomento dev’essere pertanto respinto in quanto irricevibile.

49

Alla luce di tali circostanze, la terza parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta.

Sul secondo motivo di impugnazione, relativo ad una violazione del principio e delle norme dello Stato di diritto

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

50

Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione la ricorrente afferma che il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che, avendo fatto affidamento sulla lettera del consigliere-auditore del 7 febbraio 2019 che le comunicava, in particolare, che le sarebbe stato concesso un termine per presentare le sue osservazioni scritte, essa non aveva intrapreso altre misure di partecipazione attiva nei 19 giorni precedenti l’adozione della decisione controversa. Senza tale lettera, essa avrebbe continuato a presentare argomenti, come aveva già annunciato nel suo messaggio di posta elettronica del 28 gennaio 2019.

51

È vero che il Tribunale avrebbe constatato che, nonostante tale indicazione, la Commissione non aveva fissato un termine per la presentazione di osservazioni scritte in merito all’operazione M.8871. Tuttavia, il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tale elemento e avrebbe preferito menzionare un’asserita contraddizione nel comportamento della ricorrente, affermando che quest’ultima, da un lato, sosteneva di aver partecipato attivamente e, dall’altro, spiegava di non aver presentato ulteriori argomenti confidando nel consigliere-auditore. Questo punto di vista ignorerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento. Posto che la sua partecipazione non ha raggiunto un livello giudicato sufficiente dal Tribunale solo in ragione di tale legittimo affidamento della ricorrente nel consigliere-auditore, occorrerebbe ammettere la sua legittimazione ad agire per questa sola ragione, tanto più che il consigliere-auditore aveva riconosciuto alla ricorrente lo status di terzo interessato e che la concessione di tale status aveva quindi creato una situazione di legittimo affidamento.

52

La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, contesta gli argomenti della ricorrente.

– Giudizio della Corte

53

La ricorrente contesta al Tribunale di non aver accertato una violazione, da parte della Commissione, del legittimo affidamento in essa suscitato dalla lettera del consigliere-auditore del 7 febbraio 2019, quanto al fatto che le sarebbe stato successivamente concesso un termine per presentare osservazioni.

54

A tal riguardo, al punto 41 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che, all’udienza svoltasi dinanzi ad esso, la ricorrente aveva precisato che, contrariamente a quanto annunciato nella decisione del consigliere-auditore del 7 febbraio 2019, la Commissione non aveva fissato alcun termine per la presentazione delle sue osservazioni scritte sull’operazione M.8871. Al punto 42 di tale sentenza il Tribunale ha esaminato tale argomento e, dopo aver constatato, segnatamente, che esso era stato dedotto per la prima volta in udienza, lo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile.

55

Tuttavia, dinanzi alla Corte, sebbene la ricorrente contesti al Tribunale il fatto di non aver esaminato nel merito la sua argomentazione al riguardo, essa si limita, in realtà, a ribadire la parte essenziale di tale argomentazione, senza dimostrare sotto quale profilo il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che detto argomento, come dedotto dinanzi ad esso, era manifestamente irricevibile.

56

Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, un’impugnazione non può limitarsi a ripetere i motivi e gli argomenti che sono già stati presentati dinanzi al Tribunale senza dedurre argomenti intesi a dimostrare che quest’ultimo abbia commesso un errore di diritto (sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 69 e giurisprudenza citata).

57

Occorre quindi respingere la prima parte del secondo motivo di impugnazione in quanto irricevibile.

Sulla seconda parte

– Argomenti delle parti

58

Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che si pone la questione se la legittimazione ad agire non debba essere fondata su criteri oggettivi verificabili. Su tale punto, essa ritiene che si debba esaminare la situazione giuridica nello Stato membro particolarmente interessato, vale a dire la Repubblica federale di Germania, in cui il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) avrebbe dichiarato, in una decisione del 7 novembre 2006, che la legittimazione ad agire sussiste quando la persona interessata soddisfa le condizioni soggettive dell’intervento nel procedimento amministrativo, indipendentemente dal fatto che essa sia stata effettivamente associata o che la sua istanza di intervento sia stata respinta per mere ragioni di economia processuale. Detto giudice nazionale avrebbe precisato che, se l’autorità competente scegliesse un’impresa tra quelle che chiedono di intervenire e i cui interessi sono simili e respingesse le domande di altre imprese che possono parimenti sostenere che i loro interessi economici sono lesi in modo significativo dalla decisione attesa, vi sarebbe una disparità di trattamento nella tutela giurisdizionale.

59

Ciò si verificherebbe, secondo la ricorrente, nel caso di specie. Se la sentenza impugnata fosse confermata, la Commissione potrebbe in futuro, in funzione delle possibilità di partecipazione al procedimento amministrativo da essa accordate, autorizzare o negare l’esercizio di un mezzo di ricorso ai soggetti interessati.

60

La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, contesta gli argomenti della ricorrente.

– Giudizio della Corte

61

È giocoforza constatare che, con la presente parte, la ricorrente si limita a svolgere considerazioni generali che non riguardano alcun punto della sentenza impugnata. Tale parte è quindi irricevibile alla luce dei requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

62

La seconda parte del secondo motivo e, di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione nel suo complesso devono pertanto essere respinti.

Sul primo motivo di impugnazione, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, considerato nella sua seconda parte

Argomenti delle parti

63

Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione la ricorrente afferma che il Tribunale ha ignorato l’esistenza di circostanze specifiche, diverse dalla partecipazione al procedimento, che essa aveva dedotto dinanzi al Tribunale, cosicché la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto.

64

Essa precisa che una di tali circostanze specifiche sarebbe l’incidenza sulla sua posizione sul mercato, poiché essa sarebbe uno dei principali concorrenti della RWE e dell’E.ON nel suo segmento di mercato. Del resto, sarebbe proprio a causa di una simile situazione concorrenziale e dell’incidenza che ne deriva per la posizione sul mercato che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 luglio 2006, easyJet/Commissione (T‑177/04, EU:T:2006:187), il Tribunale ha ammesso l’esistenza di un’incidenza individuale. Nel caso di specie, la ricorrente sarebbe il principale fornitore di energia della regione di Francoforte (Germania) e dell’area circostante, e figurerebbe tra le prime dieci aziende municipali in Germania. Inoltre, la sua produzione di energia elettrica sarebbe quasi tre volte maggiore rispetto a quella dell’impresa che ha proposto ricorso contro la decisione controversa nella causa T‑312/20 e per la quale il Tribunale avrebbe ammesso l’esistenza di un’incidenza individuale sulla sua posizione sul mercato. Tali elementi dimostrerebbero che il solo fatto di arrecare pregiudizio alla posizione della ricorrente sul mercato è sufficiente a dimostrare l’incidenza individuale nei suoi confronti.

65

Infine, la Corte avrebbe ammesso l’esistenza di circostanze che consentono di accertare un’individualizzazione, in particolare quando il gruppo dei soggetti interessati è, alla data della decisione di cui trattasi, noto per il suo numero e per le persone che lo compongono. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente soddisferebbe tale requisito. Come essa avrebbe già dedotto dinanzi al Tribunale, numerose circostanze la distinguerebbero dal resto delle persone e individualizzerebbero la sua situazione alla stessa stregua del destinatario. Tra tali circostanze figurerebbe il fatto che ad essa è stato riconosciuto lo status di terzo interessato nel procedimento relativo all’operazione M.8871. Orbene, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, a quanto risulta alla ricorrente, solo 18 imprese avevano ottenuto, in tale contesto, un siffatto status.

66

La Commissione, sostenuta dall’E.ON e dalla RWE, contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio della Corte

67

Con gli argomenti da essa dedotti nell’ambito della presente parte, la ricorrente invoca, in realtà, una violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la sua legittimazione ad agire.

68

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale (sentenza dell’11 giugno 2015, EMA/Commissione, C‑100/14 P, EU:C:2015:382, punto 67 e giurisprudenza citata), mentre l’obbligo di motivazione, che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che ripercorra, esaustivamente e singolarmente, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. Sebbene la motivazione possa quindi essere implicita, essa deve tuttavia consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 18 giugno 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, punto 61 e giurisprudenza citata).

69

Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre, da un lato, che, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia fornito una risposta adeguata a tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente e, dall’altro, che il motivo attinente alla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado consiste, in sostanza, nell’invocare una violazione dell’obbligo di motivazione (sentenza del 14 settembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, punto 93 e giurisprudenza citata).

70

Nel caso di specie, anzitutto, al punto 26 della sentenza impugnata il Tribunale ha indicato che, nel caso di una decisione che constata la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno, e trattandosi di un’impresa terza, è in funzione, da un lato, della sua partecipazione al procedimento amministrativo e, dall’altro, dell’incidenza sulla sua posizione sul mercato che occorre determinare se essa sia individualmente interessata. Al punto 26 esso ha aggiunto che, se è vero che la semplice partecipazione al procedimento non è, di per sé, certamente sufficiente a dimostrare che la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione, specie nell’ambito delle concentrazioni, il cui dettagliato esame richiede contatti regolari con numerose imprese, è altresì vero che la partecipazione attiva al procedimento amministrativo costituisce un elemento regolarmente preso in considerazione dalla giurisprudenza in materia di concorrenza, anche nel settore più specifico del controllo delle concentrazioni, per accertare, unitamente ad altre circostanze specifiche, la ricevibilità del suo ricorso.

71

Il Tribunale ha poi esaminato, ai punti da 27 a 44 della sentenza impugnata, la questione se si potesse ritenere che la ricorrente avesse partecipato al procedimento relativo all’operazione M.8871 e ha concluso che essa non aveva partecipato attivamente allo stesso.

72

Infine, al punto 45 della medesima sentenza, il Tribunale ha chiarito che, poiché la ricorrente non aveva partecipato attivamente a detto procedimento, si doveva ritenere, tenuto conto, peraltro, dell’assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla sua posizione sul mercato, che la decisione controversa non la riguardasse individualmente.

73

Orbene, come esposto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione, quest’ultima aveva invocato, nel suo ricorso di annullamento, un certo numero di elementi vertenti sul pregiudizio, asseritamente sostanziale, arrecato alla sua posizione sul mercato a seguito dell’operazione M.8871, elementi che, a suo avviso, erano atti a dimostrare che la decisione controversa la riguarda individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

74

È giocoforza constatare che, limitandosi a constatare l’assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione della ricorrente sul mercato, il Tribunale non ha fornito alcun elemento di motivazione, neppure succinto, tale, per un verso, da consentire alla ricorrente di comprendere se gli argomenti da essa dedotti per comprovare un’incidenza sostanziale sulla sua posizione sul mercato fossero stati esaminati e, in tal caso, per quali ragioni essi siano stati considerati inidonei a dimostrare una siffatta incidenza, e tale, per altro verso, da consentire alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo, come richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 68 della presente sentenza.

75

In siffatte circostanze, il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente in forza dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

76

Ne consegue che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere accolta.

77

Di conseguenza, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha constatato, al punto 45 di tale sentenza, l’assenza di circostanze particolari relative all’incidenza sulla posizione della ricorrente sul mercato e ha concluso, al punto 46 della stessa, basandosi, segnatamente, sul citato punto della motivazione, che la decisione controversa non riguarda individualmente la ricorrente, cosicché il suo ricorso doveva essere respinto in quanto irricevibile.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

78

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

79

Ciò si verifica nel caso di specie.

80

Occorre ricordare, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, che, ai fini della valutazione della legittimazione ad agire della ricorrente, la posizione attuale e futura di un’impresa terza rispetto a un’operazione di concentrazione su un mercato che può essere influenzato da tale operazione deve essere pregiudicata in modo sostanziale affinché tale impresa possa essere individualmente interessata dalla decisione che dichiara la compatibilità di detta operazione con il mercato interno. A quest’ultimo riguardo, la semplice circostanza che un atto quale la decisione controversa possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali esistenti nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in concorrenza con il beneficiario dell’atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punto 32).

81

Orbene, è giocoforza constatare che le considerazioni svolte dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, nella parte in cui riguardano la sua posizione sul mercato, consistono, essenzialmente, nel menzionare il suo fatturato rispetto a quello di altri produttori di energia in Germania, la sua importanza quantitativa come fornitore regionale di energia elettrica, il suo numero di dipendenti e talune delle attività che essa esercita in qualità di concorrente dei soggetti che sono parti dell’operazione M.8871, senza tuttavia dimostrare sotto quale profilo dette circostanze e attività, svolte in quanto concorrente o investitore, siano tali da individualizzarla alla stessa stregua dei destinatari della decisione controversa. Infatti dette circostanze e attività possono caratterizzare qualsiasi altro produttore di energia e non permettono di distinguere la ricorrente in modo specifico rispetto ai suoi altri concorrenti sul mercato.

82

Questa stessa constatazione si impone alla luce degli altri argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso, relativi al rafforzamento del ruolo della RWE, fermo restando che le considerazioni svolte in detti punti riguardo all’E.ON sono, dal canto loro, irrilevanti, poiché l’operazione di cui trattasi nel caso di specie è l’operazione M.8871 e non l’operazione M.8870, menzionata al punto 9 della presente sentenza.

83

Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione sul mercato sia pregiudicata in modo sostanziale dall’operazione di cui trattasi. Peraltro, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, anche una partecipazione attiva al procedimento amministrativo riguardante un’operazione di concentrazione, del resto non dimostrata nel caso di specie, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, non può essere considerata sufficiente a dimostrare che una decisione che dichiari tale operazione compatibile con il mercato interno riguardi individualmente un’impresa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

84

Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato di essere individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché le condizioni di incidenza diretta e individuale previste da tale disposizione sono cumulative, come risulta dal punto 30 della presente sentenza, occorre respingere il suo ricorso di annullamento in quanto irricevibile.

85

In tali circostanze, non occorre statuire sul terzo e sul quarto motivo d’impugnazione, che contengono argomenti di merito basati sull’erronea premessa della ricevibilità del ricorso di primo grado.

Sulle spese

86

In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, dispone che se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

87

Nel caso di specie, poiché la seconda parte del primo motivo di impugnazione della ricorrente è stata accolta e il suo ricorso di annullamento è stato respinto, occorre decidere che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese.

88

L’articolo 140, paragrafo 1, del citato regolamento, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione, dispone che gli Stati membri intervenuti nella causa si facciano carico delle proprie spese. La Repubblica federale di Germania si farà quindi carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 maggio 2023, Mainova/Commissione (T‑320/20, EU:T:2023:264), è annullata.

 

2)

Il ricorso della Mainova AG, diretto all’annullamento della decisione C(2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) è respinto in quanto irricevibile.

 

3)

La Mainova AG, la E.ON SE, la RWE AG e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione.

 

4)

La Repubblica federale di Germania si farà carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.