SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 giugno 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Concorrenza – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Concentrazione di imprese – Mercato della produzione e della fornitura all’ingrosso di energia elettrica – Acquisto da parte della RWE AG degli impianti di produzione di energia elettrica di origine rinnovabile e nucleare della E.ON SE – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992»

Nelle cause riunite C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P e C‑470/23 P,

aventi ad oggetto cinque impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 21 luglio 2023,

EVH GmbH, con sede in Halle an der Saale (Germania), rappresentata da T. Heymann e I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑464/23 P),

Stadtwerke Leipzig GmbH, con sede in Lipsia (Germania), rappresentata da T. Heymann e I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑465/23 P),

TEAG Thüringer Energie AG, con sede in Erfurt (Germania), rappresentata da T. Heymann e I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑467/23 P),

EnergieVerbund Dresden GmbH, con sede in Dresda (Germania), rappresentata da T. Heymann e I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑468/23 P),

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG, con sede in Bensheim (Germania), rappresentata da T. Heymann e I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑470/23 P),

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da G. Meessen e I. Zaloguin, in qualità di agenti, assistiti da T.G. Funke, Rechtsanwalt,

convenuta in primo grado,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,

E.ON SE, con sede in Essen (Germania), rappresentata inizialmente da C. Barth, C. Grave, D.-J. dos Santos Goncalves e R. Seifert, Rechtsanwälte, successivamente da C. Barth, A. Fuchs, C. Grave e D.-J. dos Santos Goncalves, Rechtsanwälte,

RWE AG, con sede in Essen, rappresentata inizialmente da U. Scholz, J. Siegmund e J. Ziebarth, Rechtsanwälte, successivamente da U. Scholz, J. Siegmund e M. von Armansperg, Rechtsanwälte,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (relatore) e B. Smulders, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la EVH GmbH (C‑464/23 P), la Stadtwerke Leipzig GmbH (C‑465/23 P), la TEAG Thüringer Energie AG (C‑467/23 P), l’EnergieVerbund Dresden GmbH (C‑468/23 P) nonché la GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (C‑470/23 P) chiedono l’annullamento, rispettivamente, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 maggio 2023, EVH/Commissione (T‑312/20; in prosieguo: la «sentenza T‑312/20», EU:T:2023:252); della sentenza del Tribunale del 17 maggio 2023, Stadtwerke Leipzig/Commissione (T‑313/20; in prosieguo: la «sentenza T‑313/20», EU:T:2023:257); della sentenza del Tribunale del 17 maggio 2023, TEAG/Commissione (T‑315/20; in prosieguo: la «sentenza T‑315/20», EU:T:2023:259); della sentenza del Tribunale del 17 maggio 2023, EnergieVerbund Dresden/Commissione (T‑317/20; in prosieguo: la «sentenza T‑317/20», EU:T:2023:261), e della sentenza del Tribunale del 17 maggio 2023, GGEW/Commissione (T‑319/20; in prosieguo: la «sentenza T‑319/20», EU:T:2023:263) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con le quali quest’ultimo ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione C(2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (GU 2020, C 111, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

I. Contesto normativo

A. Il regolamento (CE) n. 139/2004

2

I considerando 20 e 21 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (in prosieguo: «il regolamento CE sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), enunciano quanto segue:

«(20)

Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. È pertanto opportuno includere nel campo d’applicazione del presente regolamento tutte le imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma. È inoltre opportuno trattare come un’unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve.

(21)

Il presente regolamento dovrebbe anche applicarsi quando le imprese interessate accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione della concentrazione. Le decisioni della Commissione [europea] che dichiarano le concentrazioni compatibili con il mercato comune in applicazione del presente regolamento dovrebbero riguardare automaticamente anche tali restrizioni, senza che la Commissione debba valutare queste ultime nei singoli casi. Tuttavia, su richiesta delle imprese interessate, la Commissione dovrebbe, nei casi che danno adito a reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti, valutare espressamente se qualche restrizione sia o no direttamente connessa alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessaria. Un caso dà adito a tale incertezza allorché presenta un quesito nuovo o non risolto, se il quesito non è trattato dalla pertinente comunicazione della Commissione in vigore o da una decisione della Commissione pubblicata».

3

L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Valutazione delle concentrazioni», così dispone:

«1.   Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate conformemente agli obiettivi del presente regolamento e alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

a)

della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza effettiva o potenziale di imprese situate all’interno o esterno della Comunità [europea];

b)

della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell’esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all’entrata, dell’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell’evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.

2.   Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

3.   Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune.

4.   Se e in quanto la costituzione di un’impresa comune che costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3 ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti, detto coordinamento viene valutato sulla base dei criteri di cui all’articolo [101], paragrafi 1 e 3, [TFUE], al fine di stabilire se l’operazione sia compatibile o meno con il mercato comune.

5.   In tale valutazione, la Commissione tiene conto segnatamente:

della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell’impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato,

della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell’impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi di cui trattasi».

4

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizione di concentrazione», prevede quanto segue:

«1.   Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

a)

della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure

b)

dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.

2.   Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa; trattasi in particolare di:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa».

3.   Il controllo è acquisito dalla persona o dall’impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a)

che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti;

b)

che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

4.   La costituzione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma, è considerata come una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

(...)».

5

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento:

«Le concentrazioni di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo».

6

L’articolo 5 del regolamento n. 139/2004, intitolato «Calcolo del fatturato», così dispone:

«1.   Il fatturato totale ai sensi del presente regolamento comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell’ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. Il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella Comunità o in uno Stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella Comunità o nello Stato membro in questione.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l’acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della concentrazione.

Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un’unica concentrazione realizzata il giorno dell’ultima transazione.

(...)».

7

L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Esame della notificazione e avvio del procedimento», così prevede:

«1.   La Commissione procede all’esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

a)

se essa conclude che la concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante decisione;

b)

se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

c)

fatto salvo il paragrafo 2, se la Commissione constata che la concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare il procedimento. Fatto salvo l’articolo 9, ciascun procedimento si conclude mediante una decisione conformemente all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, a meno che le imprese interessate non abbiano dimostrato, in maniera soddisfacente per la Commissione, di aver abbandonato la concentrazione.

2.   Se la Commissione constata che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate, una concentrazione notificata non suscita più seri dubbi ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune a norma del paragrafo 1, lettera b).

La decisione adottata a norma del paragrafo 1, lettera b), può essere subordinata dalla Commissione a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

(...)».

8

L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Poteri di decisione della Commissione», prevede quanto segue:

«1.   Se la Commissione accerta che una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE], essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

2.   Se la Commissione accerta che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e, nei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, i criteri di cui all’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE], essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

La Commissione può subordinare la decisione a condizioni e obblighi destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei confronti della Commissione per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.

Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3.   Se la Commissione accerta che una concentrazione soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, non risponde ai criteri di cui all’articolo [101], paragrafo 3, [TFUE], essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4.   Se la Commissione accerta che una concentrazione

a)

è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; o

b)

è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione soddisfarebbe il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, non soddisfarebbe i criteri di cui all’articolo [101], paragrafo 3 [TFUE].

La Commissione può:

ordinare alle imprese interessate di dissolvere la concentrazione, in particolare mediante lo scioglimento dell’entità nata dalla fusione o la cessione di tutte le azioni o le parti del patrimonio acquisite, in modo da ripristinare la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione. Qualora la situazione esistente prima della realizzazione della concentrazione non possa essere ripristinata dissolvendo la concentrazione, la Commissione può prendere qualsiasi altra misura atta a ripristinare per quanto possibile tale situazione,

ordinare qualsiasi altra misura opportuna per assicurare che le imprese smembrino la concentrazione o prendano altri provvedimenti di ripristino della situazione anteriore come ordinato nella sua decisione.

(...)».

9

L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, rubricato «Applicazione del presente regolamento e competenza», dispone quanto segue:

«Il presente regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni quali definite dall’articolo 3, e i regolamenti (CE) n. 1/2003 [del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1)], (CEE) n. 1017/68 [del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili interne (GU 1968, L 175, pag. 1)], (CEE) n. 4056/86 [del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [CEE] ai trasporti marittimi (GU 1986, L 378, pag. 4)] e (CEE) n. 3975/87 [del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU 1987, L 374, pag. 1)] non sono applicabili, fuorché per imprese comuni che non hanno dimensione comunitaria ed hanno per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti».

B. Gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali

10

Gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, C 31, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti sulle concentrazioni orizzontali») enunciano quanto segue:

«(...)

13.

(...) la Commissione determina, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento [n. 139/2004], se la concentrazione ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, e debba quindi essere dichiarata incompatibile con il mercato comune. Va sottolineato che questi elementi non costituiscono una lista da applicare meccanicamente in ciascun caso. Piuttosto, l’analisi sotto il profilo della concorrenza di un determinato caso si fonderà su una valutazione d’insieme del prevedibile impatto della concentrazione sulla base dei fattori e delle condizioni pertinenti. Non tutti gli elementi saranno sempre necessari per ciascun caso di concentrazione orizzontale e potrà non essere necessario esaminare tutti gli elementi di un determinato caso in modo altrettanto approfondito.

(...)

26.

Una serie di fattori che, considerati separatamente, non sono necessariamente decisivi, possono incidere nell’analisi volta a verificare se è probabile che da una concentrazione derivino effetti non coordinati significativi. Non è necessario che tutti questi fattori siano presenti perché sia probabile che tali effetti si verifichino. La lista qui di seguito menzionata non va dunque considerata esaustiva.

Le imprese che partecipano alla concentrazione detengono quote di mercato elevate

27.

Quanto più elevata è la quota di mercato, tanto più è probabile che un’impresa detenga un potere di mercato. Quanto più è elevata la somma delle quote di mercato, tanto più cresce la probabilità che una concentrazione provochi un incremento significativo del potere di mercato. Quanto più aumentano le vendite sulle quali è possibile beneficiare di margini più elevati a seguito di un aumento dei prezzi, tanto più è probabile che le imprese che realizzano la concentrazione trovino conveniente aumentare i prezzi nonostante la riduzione della produzione che ne potrebbe conseguire. Benché le quote di mercato e la somma delle quote di mercato diano solo una prima indicazione del potere di mercato e dell’aumento del potere di mercato, esse costituiscono di norma fattori importanti per la valutazione di un’operazione (...).

Le imprese che realizzano la concentrazione sono diretti (close) concorrenti

28.

I prodotti possono, nell’ambito di un mercato rilevante, essere differenziati (...) in modo tale che alcuni prodotti sono sostituti più stretti di altri (...). Quanto più elevato è il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione, tanto più è probabile che tali imprese aumenteranno i prezzi in misura significativa (...). Per esempio, una concentrazione tra due produttori i cui prodotti sono considerati da un numero importante di consumatori come la loro prima e seconda scelta potrebbe dare luogo ad un significativo aumento dei prezzi. Quindi, il fatto che la rivalità tra le parti abbia costituito un importante fattore di concorrenza nel mercato può costituire un elemento centrale nell’analisi (...). Anche l’esistenza di margini elevati (...) prima della concentrazione può rendere più probabile un significativo aumento dei prezzi. L’incentivo delle imprese partecipanti alla concentrazione ad aumentare i prezzi sarà probabilmente più limitato quando le imprese concorrenti producono stretti sostituti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione rispetto a quando i concorrenti offrono sostituti meno stretti (...). È perciò meno probabile che una concentrazione ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante, quando vi è un grado elevato di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione e quelli offerti dai produttori concorrenti.

(...)

Capacità dell’impresa risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti

36.

Alcune concentrazioni, se ne fosse autorizzata la realizzazione, potrebbero ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva permettendo all’impresa risultante dalla concentrazione di acquisire una posizione nella quale essa avrebbe la capacità e l’incentivo a rendere più difficile la crescita delle imprese più piccole e dei concorrenti potenziali, ovvero a limitare in altro modo la capacità delle imprese rivali di farle concorrenza. In tal caso, i concorrenti possono trovarsi in una situazione tale da non riuscire, né individualmente né nel loro complesso, a condizionare il comportamento dell’impresa risultante dalla concentrazione in misura tale che essa non possa aumentare i prezzi o assumere altre iniziative che pregiudichino la concorrenza. Per esempio, l’entità nata dalla concentrazione può avere un tale grado di controllo o di influenza sulla fornitura dei fattori di produzione (...) o sui possibili canali di distribuzione (...), che l’espansione o l’ingresso di imprese concorrenti possono risultare più costosi. Analogamente, il controllo dell’impresa risultante dalla concentrazione su brevetti (...) o altri tipi di diritti di proprietà intellettuale (per es. marchi (...)) può rendere più difficile l’espansione o l’ingresso di imprese concorrenti. Nei mercati in cui è importante l’interoperabilità tra differenti infrastrutture o piattaforme (...), una concentrazione può dare all’impresa derivante dalla concentrazione la capacità e l’incentivo a far aumentare i costi oppure a far diminuire la qualità del servizio dei concorrenti (...). Nella sua valutazione la Commissione può tenere conto, tra l’altro, della forza finanziaria dell’impresa risultante dalla concentrazione rispetto a quella dei concorrenti (...).

La concentrazione elimina un’importante forza concorrenziale

37.

Alcune imprese hanno sul processo concorrenziale un’influenza maggiore di quanto farebbero pensare le loro quote di mercato o altri sistemi di misurazione similari. Una concentrazione cui partecipa una simile impresa può modificare le dinamiche concorrenziali in modo significativamente antico[ncorrenziale], in particolare quando il mercato è già concentrato (...). Per esempio, un’impresa può essere un concorrente entrato recentemente sul mercato da cui ci si aspetta nel futuro una significativa pressione concorrenziale sulle altre imprese operanti sul mercato.

38.

Nei mercati in cui l’innovazione è un importante fattore di concorrenza, una concentrazione può accrescere la capacità e l’incentivo di un’impresa di immettere nel mercato nuove innovazioni e quindi la pressione concorrenziale esercitata sulle imprese concorrenti perché innovino anch’esse. Al contrario, la concorrenza effettiva può essere significativamente pregiudicata da una concentrazione tra due importanti innovatori, per esempio tra due imprese dotate di prodotti in fase di sviluppo destinati ad uno specifico mercato del prodotto. Analogamente, un’impresa con una quota di mercato relativamente modesta può rappresentare, ciononostante, un’importante forza concorrenziale se dispone di prodotti in fase di sviluppo promettenti (...)».

C. La comunicazione consolidata sulla competenza

11

La comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 95, pag. 1, e rettifica in GU 2009, C 43, pag. 10) (in prosieguo: la «comunicazione consolidata sulla competenza»), così dispone:

«(...)

(38)

La definizione generale e teleologica di concentrazione sancita dall’articolo 3, paragrafo 1 [, del regolamento n. 139/2004] — operazione il cui risultato è il controllo di una o più imprese — implica che non importa se il controllo sia stato acquisito attraverso uno o più atti giuridici successivi, a condizione che il risultato finale costituisca una concentrazione unica. Due o più operazioni costituiscono una concentrazione unica agli scopi dell’articolo 3 se hanno natura unitaria. Va pertanto stabilito se il risultato determina il conferimento, ad una o più imprese, del controllo economico diretto o indiretto sulle attività di una o più altre imprese. Ai fini della valutazione deve essere individuata la realtà economica alla base delle operazioni, e di conseguenza lo scopo economico perseguito dalle parti. In altri termini, per determinare il carattere unitario delle operazioni in questione, si tratta, in ciascuna fattispecie, di valutare se tali operazioni siano interdipendenti, per cui l’una non sarebbe stata realizzata senza l’altra (...).

(39)

A questo riguardo, il considerando 20 del regolamento sulle concentrazioni chiarisce che è opportuno trattare come un’unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale (...)

(...)

(41)

Tuttavia, più operazioni, anche se reciprocamente collegate con vincolo condizionale, possono essere trattate come una concentrazione unica soltanto se il controllo è acquisito, alla fine, dalla o dalle stesse imprese (...)

(...).

(44)

Il principio che diverse operazioni possono essere trattate come una concentrazione unica (...) si applica soltanto se il loro risultato è che il controllo di una o più imprese viene acquisito dalla stessa o dalle stesse persone o imprese».

D. Il regolamento di procedura del Tribunale

12

Gli articoli 91 e 92 del regolamento di procedura del Tribunale fissano, rispettivamente, l’oggetto dei mezzi istruttori e il procedimento relativo a questi ultimi.

13

Gli articoli da 93 a 95 di tale regolamento di procedura prevedono le modalità procedurali della prova testimoniale.

14

L’articolo 96 di detto regolamento di procedura riguarda la perizia.

II. I fatti e la decisione controversa

15

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 2 a 18 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti da 2 a 16 della sentenza T‑317/20. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere così riassunti.

A. Il contesto della concentrazione

16

La RWE AG è una società di diritto tedesco che, al momento della notifica dell’operazione di concentrazione prevista, interveniva nell’insieme della catena di fornitura di energia, segnatamente nei settori della produzione, della fornitura all’ingrosso, del trasporto, della distribuzione e del commercio al dettaglio di energia, nonché dei servizi energetici ai consumatori (come la lettura di contatori, la mobilità elettrica, ecc.) (in prosieguo: il «mercato dell’energia elettrica»). La RWE e le sue controllate, compresa l’innogy SE, operano in vari Stati membri.

17

L’E.ON SE è una società di diritto tedesco che, in tale momento, operava nell’insieme della catena di fornitura di energia elettrica, tanto nei settori della produzione e della vendita all’ingrosso, quanto nei settori della distribuzione e del commercio al dettaglio di energia elettrica. L’E.ON possiede e gestisce impianti di produzione di energia elettrica in vari Stati membri.

18

Le ricorrenti sono imprese del settore pubblico, di diritto tedesco, che producono energia elettrica sia da fonti energetiche convenzionali (in prosieguo: l’«energia elettrica convenzionale»), sia da fonti energetiche rinnovabili e i cui impianti di produzione sono situati in Germania.

19

La concentrazione di cui trattasi nel caso di specie si inserisce nell’ambito di un complesso scambio di attivi tra la RWE e l’E.ON, annunciato l’11 e il 12 marzo 2018 dalle due imprese interessate (in prosieguo: l’«operazione complessiva»). Tale scambio ha assunto la forma di una prima operazione, ossia la concentrazione di cui trattasi nel caso di specie, con cui la RWE intende acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni attivi di produzione dell’E.ON. Una seconda operazione di concentrazione consiste nell’acquisizione, da parte dell’E.ON, del controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio nonché di taluni attivi di produzione dell’innogy, controllata della RWE. Infine, una terza operazione di concentrazione prevede che la RWE acquisisca il 16,67% delle quote dell’E.ON.

20

Con lettere inviate, rispettivamente, il 17 aprile, il 24 aprile, il 25 aprile, il 16 luglio e il 13 novembre 2018, le ricorrenti hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di partecipare al procedimento relativo alla prima e alla seconda operazione di concentrazione.

21

Il 26 giugno 2018 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle ricorrenti nelle cause C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P e C‑470/23/P e la Commissione, nel corso della quale questi ultimi hanno espresso alla Commissione le preoccupazioni dei loro clienti riguardo alla prima e alla seconda operazione di concentrazione nonché la loro intenzione di partecipare ai relativi procedimenti. Il 28 agosto 2018 si sono tenute riunioni individuali tra la Commissione e ciascuna di queste quattro ricorrenti, durante le quali queste ultime hanno presentato le loro osservazioni su tali operazioni di concentrazione.

22

La seconda operazione di concentrazione (in prosieguo: l’«operazione M.8870») è stata notificata alla Commissione il 31 gennaio 2019. Con riferimento a tale operazione, la Commissione ha adottato la decisione C(2019) 6530 final, del 17 settembre 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy) (GU 2020, C 379, pag. 16).

23

La terza operazione di concentrazione è stata notificata al Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania), che l’ha autorizzata con decisione del 26 febbraio 2019 (caso B8-28/19; in prosieguo: l’«operazione B8-28/19»).

B. Il procedimento amministrativo

24

Il 22 gennaio 2019, la Commissione ha ricevuto notifica di una proposta di concentrazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004, con la quale la RWE intendeva acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione dell’E.ON.

25

Il 31 gennaio 2019, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la notifica preliminare di tale concentrazione (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) (GU 2019, C 38, pag. 22; in prosieguo: l’«operazione M.8871»), conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

26

Gli impianti di produzione dell’E.ON che la RWE deve acquisire nel contesto dell’operazione M.8871 comprendono, da un lato, le entità e le quote delle seguenti entità, che operano nel settore delle energie rinnovabili:

E.ON Climate & Renewables GmbH (Germania);

Amrum Offshore West GmbH (Germania);

E.ON Climate & Renewables UK Limited (Regno Unito);

E.ON Climate & Renewables North America LLC (Stati Uniti);

E.ON Wind Sweden AB (Svezia);

E.ON Climate & Renewables Italia Srl (Italia);

Arkona (Germania), e

Delta Nordsee (Germania).

27

Inoltre, la RWE acquisirà il 60,08% delle quote della Rampion NewCo (Regno Unito), la quale detiene il 50% delle quote della Rampion Offshore Wind Limited (Regno Unito), acquisendo così una partecipazione indiretta del 30,1% nella Rampion Offshore Wind.

28

Gli impianti di produzione dell’E.ON che fanno parte dell’operazione M.8871 comprendono, dall’altro lato, partecipazioni e diritti di prelievo associati in impianti nucleari, vale a dire:

una partecipazione di minoranza del 12,5% nella Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (Germania);

una partecipazione di minoranza del 25% nella Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH (Germania), nonché una quota del 25% del combustibile e delle scorie nucleari nonché degli attivi immobiliari connessi a tale centrale nucleare.

29

Nell’ambito dell’esame dell’operazione M.8871, la Commissione ha realizzato un’indagine di mercato e ha quindi trasmesso un questionario ad alcune imprese, tra le quali la ricorrente, cui esse hanno risposto il 30 gennaio 2019.

30

Con lettere del 31 gennaio 2019, le ricorrenti hanno ribadito la propria volontà di partecipare al procedimento svolto dalla Commissione e, in tale occasione, di essere ascoltate dalla Commissione nel caso in cui essa avesse deciso di avviare la fase di esame approfondito, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004.

C. La decisione controversa

31

Il 26 febbraio 2019, la Commissione ha adottato la decisione controversa. L’operazione M.8871 è stata dichiarata compatibile con il mercato interno durante la fase di esame prevista all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004 e all’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3).

III. I procedimenti dinanzi al Tribunale e le sentenze impugnate

32

Con cinque atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2020, le ricorrenti hanno proposto i loro ricorsi, diretti all’annullamento della decisione controversa.

33

A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducono, in termini in sostanza identici, sei motivi di annullamento, vertenti, il primo, su un’erronea scissione dell’analisi dell’operazione complessiva; il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione; il terzo, sulla violazione del diritto di essere ascoltati; il quarto, sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; il quinto, su errori manifesti di valutazione e, il sesto, sulla violazione dell’obbligo di diligenza.

34

Con le sentenze impugnate il Tribunale ha respinto i ricorsi.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

35

Con cinque atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte il 21 luglio 2023, le ricorrenti hanno presentato le impugnazioni in esame.

36

In pari data tali ricorrenti, che avevano peraltro proposto, nel corso del 2021, cinque ricorsi di annullamento della decisione di cui al punto 22 della presente sentenza (cause T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21, T‑61/21 e T‑62/21), ancora pendenti dinanzi al Tribunale al 21 luglio 2023, hanno chiesto la sospensione dell’esame delle presenti impugnazioni fino alla pronuncia delle sentenze del Tribunale in tali cause.

37

Con decisione del 19 settembre 2023, il presidente della Corte, dopo aver sentito le parti su tali domande di sospensione nonché su un’eventuale riunione delle presenti impugnazioni, ha respinto dette domande e disposto tale riunione.

38

Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono alla Corte, in termini identici, ciascuna per quanto la riguarda:

di annullare le sentenze impugnate e la decisione controversa;

in subordine e in ogni caso, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

di condannare la Commissione alle spese, comprese le spese legali e di viaggio sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

39

La Commissione e le altre parti chiedono che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni, e

condannare le ricorrenti alle spese.

V. Sulle impugnazioni

40

A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti deducono, in termini identici, quattro motivi di impugnazione, vertenti sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e sulla violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti (primo motivo); su un’erronea applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004 (secondo motivo); su un’erronea applicazione dell’articolo 2 di tale regolamento (terzo motivo) e su una violazione dei principi relativi alla ripartizione dell’onere della prova (quarto motivo).

A. Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e sulla violazione dei diritti procedurali delle ricorrenti

1.   Sulla ricevibilità

a)   Argomenti delle parti

41

La Commissione sostiene che le impugnazioni non individuano i punti delle sentenze impugnate che sarebbero viziati da errori di diritto, cosicché tali impugnazioni non soddisferebbero i requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

b)   Giudizio della Corte

42

Conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte si evince che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/Commissione,C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

43

Non soddisfa segnatamente tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia abbastanza chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo della legittimità, in particolare in quanto gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto di impugnazione che è formulato in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. La Corte ha altresì statuito che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limitava ad affermazioni generiche e non conteneva indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/Commissione,C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

44

Nel caso di specie, è giocoforza constatare che le ricorrenti hanno individuato con precisione i punti delle sentenze impugnate che esse intendono criticare con il loro primo motivo di impugnazione e hanno esposto in modo preciso e specifico gli errori di diritto che il Tribunale avrebbe asseritamente commesso in tali punti.

45

Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.

2.   Nel merito

a)   Sul primo capo

1) Argomenti delle parti

46

Le ricorrenti contestano l’esclusione, da parte del Tribunale, ai punti 393 e 394 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti 392 e 393 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, dell’applicabilità dell’articolo 101 TFUE. Tale esclusione «in blocco» sarebbe priva di qualsiasi motivazione precisa e sarebbe erronea. Anzitutto, l’efficacia del divieto di intese enunciato all’articolo 101 TFUE non può essere compromessa dalle prescrizioni di ordine procedurale contenute nel regolamento n. 139/2004, cosicché il Tribunale non poteva fare riferimento a tale regolamento per escludere l’applicazione di detta disposizione. Inoltre, dalla sentenza del 7 settembre 2017, Austria Asphalt (C‑248/16; in prosieguo: la «sentenza Austria Asphalt, EU:C:2017:643, punti 3334), invocata dal Tribunale, non risulterebbe che una concentrazione non possa materialmente violare l’articolo 101 TFUE in forza del regolamento n. 139/2004. Infatti, tale sentenza verterebbe, in realtà, sulla distinzione dei requisiti procedurali previsti, da un lato, da tale regolamento e, dall’altro, dal regolamento n. 1/2003. Pertanto, il diritto primario si applicherebbe alle operazioni di concentrazione qualora le parti dell’operazione si accordino — come nel caso di specie — per restringere il gioco della concorrenza, il che risulterebbe sia dalla genesi del regolamento n. 139/2004 sia dal suo tenore letterale e dalla giurisprudenza.

47

Anche secondo la giurisprudenza, l’applicazione del regolamento n. 139/2004 non escluderebbe quella del diritto primario sostanziale. Nella sentenza del 16 marzo 2023, Towercast (C‑449/21 P, EU:C:2023:207, punti 33 e segg.), la Corte avrebbe considerato che, se l’articolo 21 del regolamento n. 139/2004 esclude l’applicabilità del regolamento n. 1/2003 per le concentrazioni definite all’articolo 3 del regolamento n. 139/2004, tale effetto di blocco riguarda, per il suo stesso tenore letterale, solo gli atti di diritto derivato. In definitiva, tali principi risulterebbero necessari per evitare divergenze di valutazione in materia di controllo delle concentrazioni.

48

La Commissione, la RWE e l’E.ON contestano gli argomenti delle ricorrenti.

2) Giudizio della Corte

49

Per quanto riguarda la censura che le ricorrenti formulano in merito alla motivazione della sentenza del Tribunale, occorre anzitutto rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, poiché la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenza del 29 luglio 2024, Ryanair e Laudamotion/Commissione, C‑591/21 P, EU:C:2024:635, punto 166 e giurisprudenza citata).

50

Nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver esposto, al punto 392 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 391 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che le ricorrenti sostengono che, con l’operazione complessiva, la RWE e l’E.ON si sono ripartite le fasi della catena di valore sul mercato dell’energia elettrica in Germania, il che rappresenterebbe una restrizione della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, ha rilevato, al punto 393 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 392 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 risulta che tale regolamento è il solo applicabile alle concentrazioni come definite al suo articolo 3, per le quali il regolamento n. 1/2003 non trova, in linea di principio, applicazione. Il Tribunale, riferendosi alla sentenza Austria Asphalt, ha aggiunto che, per contro, quest’ultimo regolamento resta invece applicabile ai comportamenti delle imprese che, senza costituire un’operazione di concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004, possono cionondimeno dar luogo a un coordinamento tra dette imprese contrario all’articolo 101 TFUE e che, per questo motivo, sono soggetti al controllo della Commissione o delle autorità di concorrenza nazionali.

51

Al punto 394 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 393 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha aggiunto che il fatto che l’oggetto della decisione controversa riguardasse un’operazione di concentrazione non era contestato. Esso ha altresì concluso, in tale punto, che, alla luce della sua valutazione di cui al punto 393 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 392 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, l’argomento delle ricorrenti vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE era inconferente.

52

Così facendo, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, ha rispettato l’obbligo di motivazione ad esso incombente ai sensi dell’articolo 296 TFUE. A tal riguardo, come risulta dall’impugnazione delle ricorrenti, queste ultime hanno potuto dedurre censure nel merito contro le valutazioni contenute in tali punti delle sentenze impugnate e le valutazioni della Corte figuranti ai punti da 54 a 58 della presente sentenza dimostrano che la Corte ha potuto esercitare il suo controllo sulla valutazione del Tribunale.

53

Per quanto riguarda le critiche di merito delle ricorrenti nei confronti di tale valutazione, occorre rilevare che esse derivano da un’interpretazione erronea delle sentenze impugnate.

54

Al punto 394 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 393 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale non ha escluso l’applicabilità dell’articolo 101 TFUE agli accordi conclusi tra la RWE e l’E.ON ai fini dell’operazione M.8871.

55

In tali punti, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che, poiché l’oggetto della decisione controversa era l’esame di un’operazione di concentrazione notificata alla Commissione, era attraverso il regolamento n. 139/2004, il cui oggetto è il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione alla luce degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza Austria Asphalt, punti 30 e 31), e non già attraverso il regolamento n. 1/2003, il cui oggetto è il controllo degli accordi, delle decisioni, delle pratiche concordate e delle situazioni di posizione dominante di cui alle stesse disposizioni del Trattato, che il rispetto dell’articolo 101 TFUE doveva essere ed era stato giustamente controllato dalla Commissione.

56

Orbene, così facendo il Tribunale non ha violato la normativa applicabile e ha giustamente fatto riferimento, al punto 393 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 392 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, alla giurisprudenza relativa a tale normativa figurante ai punti 32 e 33 della sentenza Austria Asphalt.

57

Tale valutazione del Tribunale non è rimessa in discussione neppure dalla sentenza del 16 marzo 2023, Towercast (C‑449/21 P, EU:C:2023:207), citata dalle ricorrenti. In tale causa, l’operazione di concentrazione coinvolta, che non superava le soglie definite all’articolo 1 del regolamento n. 139/2004, non era stata notificata, cosicché il regolamento n. 139/2004, a differenza dell’operazione di concentrazione di cui trattasi nel caso di specie, non era stato attuato e l’effetto di blocco previsto dal suo articolo 21, paragrafo 1, non poteva applicarsi.

58

Nei limiti in cui le ricorrenti sostengono che la RWE e l’E.ON si sarebbero accordate per restringere la concorrenza, mediante un’operazione complessa che avrebbe sancito un «cessate il fuoco» tra «ex concorrenti accaniti», e che la Commissione e il Tribunale non potevano prescindere da tali circostanze, occorre rilevare che, se tali circostanze avrebbero potuto o potrebbero, se del caso, a seguito di una denuncia, essere oggetto di un’indagine della Commissione ai sensi del regolamento n. 1/2003, esse non potevano rientrare nell’esame strutturale dell’operazione di concentrazione condotta dalla Commissione nella decisione controversa ai sensi del regolamento n. 139/2004 e, di conseguenza, nel controllo da parte del Tribunale sulla legittimità di tale decisione.

59

Dalle considerazioni che precedono risulta che il primo capo del primo motivo è infondato.

b)   Sul secondo capo

1) Argomenti delle parti

60

Le ricorrenti rilevano che il Tribunale, a causa della sua posizione relativa all’articolo 101 TFUE, non ha verificato se gli elementi di prova da esse presentati integrassero una restrizione della concorrenza vietata da tale articolo 101. Orbene, dal fascicolo risulterebbe che la RWE e l’E.ON hanno convenuto di ripartirsi il mercato dell’energia elettrica. Il Tribunale avrebbe potuto, e dovuto, qualificare tale ripartizione del mercato come vietata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, sarebbe pacifico che la Commissione non ha proceduto ad alcun controllo dell’operazione M.8871 alla luce dell’articolo 101 TFUE e che le parti di tale operazione non hanno neppure fornito la minima giustificazione che detta operazione produrrebbe effetti favorevoli, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

61

La Commissione, la RWE e l’E.ON contestano gli argomenti delle ricorrenti.

2) Giudizio della Corte

62

Con la presente parte del motivo, le ricorrenti addebitano, in sostanza, al Tribunale di non aver verificato se gli elementi di prova da esse prodotti nel corso dei procedimenti di primo grado configurassero l’esistenza di un’intesa contraria all’articolo 101 TFUE.

63

Dall’esame della prima parte del presente motivo risulta che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel constatare che la Commissione aveva correttamente esaminato la concentrazione in questione nell’ambito del controllo preventivo previsto dal regolamento n. 139/2004 e, successivamente, che qualsiasi elemento relativo all’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE avrebbe potuto o potrebbe essere eventualmente oggetto di una denuncia nell’ambito del regolamento n. 1/2003.

64

Orbene, non spetta al Tribunale procedere a valutazioni non legate al sindacato sulla legittimità della decisione oggetto del ricorso di annullamento dinanzi ad esso proposto.

65

Ciò considerato, il secondo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto inconferente.

c)   Sul terzo capo

1) Argomenti delle parti

66

Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale avrebbe violato il loro diritto di essere ascoltate in quanto, da un lato, avendo ritenuto inconferente l’argomento vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE, tutti i fatti da esse esposti per dimostrare la violazione di tale disposizione sarebbero stati ignorati per motivi puramente formali. Dall’altro lato, il rigetto da parte del Tribunale, ai punti da 406 a 411 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 405 a 410 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, della domanda di comparizione personale o di audizione di testimoni presentata dalle ricorrenti, violerebbe il diritto di queste ultime di essere ascoltate.

67

La Commissione, la RWE e l’E.ON contestano gli argomenti delle ricorrenti.

2) Giudizio della Corte

68

Con il presente capo del motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato il loro diritto di essere ascoltate, ignorando i fatti da esse dedotti e non organizzando la comparizione in udienza o l’audizione di taluni testimoni, per quanto riguarda un comportamento della RWE e dell’E.ON che potrebbe essere contrario all’articolo 101 TFUE.

69

Secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, oggi sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 40, e giurisprudenza citata). Tale principio comprende il diritto di essere ascoltati (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Energotehnica (C‑792/22, EU:C:2024:788, punto 54).

70

Il diritto di essere ascoltato implica che l’interessato sia messo in condizione di far conoscere proficuamente il suo punto di vista in merito agli elementi sui quali l’autorità competente intende fondare la decisione che lo coinvolge. Inoltre, il rispetto del diritto di essere ascoltato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale implica non già che il giudice debba incorporare integralmente nella sua decisione tutte le allegazioni dedotte da ciascuna delle parti, ma che, dopo aver ascoltato le allegazioni delle parti e aver esaminato gli elementi di prova, esso debba pronunciarsi sulle conclusioni del ricorso e motivare la sua decisione (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2023, Global Silicones Council e a./ECHA, C‑559/21 P, EU:C:2023:842, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

71

Per contro, tale diritto non comprende l’obbligo in capo al Tribunale di disporre mezzi istruttori. Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, per quanto riguarda la valutazione, da parte del giudice di primo grado, di domande di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione presentate da una parte in una controversia, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Spetta dunque soltanto al Tribunale valutare la pertinenza di una domanda di misure di organizzazione del procedimento in rapporto all’oggetto della controversia e alla necessità di dare corso a tali misure (sentenza del 12 novembre 2020, Fleig/SEAE,C‑446/19 P, EU:C:2020:918, punto 53 e giurisprudenza citata).

72

Ne consegue che, in occasione del controllo effettuato dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione, occorre verificare se le parti siano state effettivamente in grado di presentare, nel corso della fase scritta del procedimento, le loro allegazioni e i motivi da esse invocati, nonché, se del caso, nel corso della fase orale del procedimento, i dettagli delle loro allegazioni e le loro risposte alle allegazioni delle altre parti del procedimento. Tuttavia, il Tribunale non è tenuto a riprodurre, nella sua decisione resa in primo grado, tutte le allegazioni scritte o orali delle parti e non è neppure tenuto a prendere posizione su ciascuna di esse (sentenza del 14 marzo 2013, Viega/Commissione,C‑276/11 P, EU:C:2013:163, punti 3536).

73

Nel caso di specie, da un lato, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che le ricorrenti hanno avuto occasione di far valere, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, tutti i loro argomenti relativi all’esistenza di un’intesa tra la RWE e l’E.ON, intesa che sarebbe contraria all’articolo 101 TFUE. Al riguardo, la circostanza che una censura sia considerata inconferente non implica affatto che le ricorrenti non siano state ascoltate.

74

Dall’altro lato, il Tribunale non era tenuto a incorporare tali argomenti nel suo ragionamento né ad accogliere la domanda di comparizione personale o di audizione di testimoni, anche supponendo che quest’ultima fosse stata ricevibile ratione temporis, poiché tali argomenti e tale domanda vertevano su una censura, ossia quella riguardante l’esistenza di un’intesa contraria all’articolo 101 TFUE, giustamente considerata dal Tribunale inconferente ai punti da 392 a 394 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 391 a 393 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20.

75

Il terzo capo del primo motivo deve essere pertanto respinto.

76

Conseguentemente, il primo motivo è respinto.

B. Sul secondo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004

77

Con tale motivo, le ricorrenti sostengono che le operazioni M.8871, M.8870 e B8-28/19 costituiscono parte integrante di un’unica concentrazione e che, pertanto, contrariamente a quanto avrebbe statuito il Tribunale, esse avrebbero dovuto essere esaminate nell’ambito di un procedimento unico di controllo delle concentrazioni previsto dal regolamento n. 139/2004.

1.   Sul primo capo

a)   Argomenti delle parti

78

Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Tribunale si sarebbe erroneamente astenuto dal pronunciarsi sulla propria competenza a conoscere l’operazione B8-28/19 e si sarebbe erroneamente basato sulla premessa che la Commissione non era tenuta a includere formalmente l’ingresso della RWE nella misura del 16,67% nel capitale dell’E.ON nel procedimento relativo all’operazione M.8871 (punti da 61 a 72 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché punti da 60 a 71 della sentenza T‑317/20), per concluderne che, se esse ritenevano che la l’operazione B8-28/19 potesse rivestire una dimensione comunitaria, incombeva loro presentare una denuncia alla Commissione per chiederle di occuparsene.

79

Infatti, né la sentenza del 25 settembre 2003, Schlüsselverlag J.S. Moser e a./Commissione (C‑170/02 P, EU:C:2003:501, punti da 27 a 30), citata al punto 68 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché al punto 67 della sentenza T‑317/20, né alcun altro motivo obbligherebbe le ricorrenti a presentare denunce separate e, se del caso, a proporre ricorsi distinti. Incomberebbe alla Commissione verificare l’esistenza e la portata di una concentrazione.

80

In secondo luogo, adducendo la mancanza di prova di un’assunzione di controllo (punto 70 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché punto 69 della sentenza T‑317/20), il Tribunale avrebbe snaturato i fatti. Le ricorrenti avrebbero infatti fornito spiegazioni esaurienti in merito all’influenza ed al controllo esercitati dalla RWE in seno all’E.ON. Inoltre, l’Investor Relationship Agreement (accordo di relazioni tra investitori; in prosieguo: l’«IRA»), che il Tribunale oppone a tali argomenti, non sarebbe mai stato comunicato alle ricorrenti. Infine, l’IRA non impedirebbe alla RWE di derogare a tale accordo nell’esercizio del suo diritto di voto. Detto accordo sarebbe comunque viziato da nullità, in quanto violerebbe l’articolo 134, paragrafo 1, seconda frase, dell’Aktiengesetz (legge tedesca sulle società per azioni), il che sarebbe stato spiegato dettagliatamente in udienza, ma non sarebbe menzionato nelle sentenze impugnate.

81

In terzo luogo e indipendentemente da quanto precede, sarebbe stato compito della Commissione e del Tribunale esaminare l’ingresso della RWE nel capitale dell’E.ON nella misura del 16,67% sebbene esso, considerato singolarmente, non costituisse una concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004, dal momento che, in forza del considerando 21 di tale regolamento, la Commissione potrebbe esaminare gli accordi legati alla realizzazione della concentrazione.

82

La Commissione, la RWE e l’E.ON contestano gli argomenti delle ricorrenti.

b)   Giudizio della Corte

83

Con il presente capo, che riguarda i punti da 61 a 72 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché i punti da 60 a 71 della sentenza T‑317/20, le ricorrenti addebitano, in sostanza, al Tribunale di non aver constatato che la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi, nella decisione controversa, sulla sua competenza e, di conseguenza, includere formalmente l’assunzione di partecipazione di minoranza della RWE nel capitale dell’E.ON, vale a dire l’operazione B8-28/19, nel procedimento relativo all’operazione M.8871. Esse addebitano altresì al Tribunale di aver snaturato taluni elementi di fatto del fascicolo.

84

Al punto 61 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché al punto 60 della sentenza T‑317/20, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva ricordato nella decisione controversa il suo obbligo, nella sua valutazione degli effetti concorrenziali di qualsiasi acquisizione di controllo, di tener conto anche delle partecipazioni di minoranza detenute dall’acquirente in eventuali società collegate, e che la Commissione aveva quindi verificato se l’acquisizione della partecipazione della RWE nell’E.ON, oggetto dell’operazione B8-28/19, fosse idonea a ridurre l’interesse di tali parti a farsi concorrenza o a conferire loro la capacità e un interesse ad escludere concorrenti.

85

Ai punti 62 e 63 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti 61 e 62 della sentenza T‑317/20, il Tribunale ha tratto la conclusione che la Commissione aveva tenuto conto della partecipazione acquisita dalla RWE nell’E.ON nell’ambito della valutazione degli effetti dell’operazione M.8871, ma non aveva esaminato la compatibilità dell’operazione B8-28/19 con il mercato interno alla luce del regolamento n. 139/2004, osservando che è stata l’autorità tedesca competente ad esaminare la compatibilità di tale concentrazione alla luce del diritto tedesco.

86

Ai punti da 64 a 66 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti da 63 a 65 della sentenza T‑317/20, in risposta agli argomenti delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto esaminare la concentrazione B8-28/19 in quanto la partecipazione di minoranza acquisita dalla RWE sull’E.ON consentiva alla RWE di esercitare un’influenza determinante sull’E.ON, il Tribunale ha ricordato la definizione della nozione di «concentrazione», ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004, e ha rilevato che le ricorrenti ritenevano che l’operazione B8-28/19 costituisse una siffatta concentrazione e censuravano quindi la Commissione per non averla esaminata.

87

Al punto 67 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché al punto 66 della sentenza T‑317/20, il Tribunale ha affermato che l’oggetto del ricorso proposto dinanzi ad esso era costituito formalmente dalla decisione controversa che aveva dichiarato l’operazione M.8871 compatibile con il mercato interno e che, sebbene tale decisione contenesse elementi sulla partecipazione acquisita dalla RWE nell’E.ON tali da consentire di comprendere le ragioni per le quali la Commissione non ha considerato l’operazione B8-28/19 come una concentrazione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004, tale decisione non si pronunciava in modo esplicito su tale questione né, per estensione, sulla competenza della Commissione a pronunciarsi sulla compatibilità di tale concentrazione con il mercato interno. Pertanto, secondo il Tribunale, le ricorrenti non potevano utilizzare un motivo di ricorso vertente sull’erronea scissione dell’operazione complessiva per chiedergli di dirimere una questione di competenza che non era stata affrontata dalla Commissione nella decisione effettivamente impugnata dinanzi ad esso.

88

Il Tribunale ha altresì sottolineato che, se le ricorrenti avessero ritenuto che l’operazione B8-28/19 potesse rivestire una dimensione comunitaria, avrebbero dovuto presentare una denuncia alla Commissione, nel qual caso quest’ultima avrebbe dovuto statuire sul principio stesso della sua competenza quale autorità di controllo (punto 68 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché punto 67 della sentenza T‑317/20).

89

Il Tribunale ha osservato che, in ogni caso, l’acquisizione di una partecipazione di minoranza può dar luogo ad un’acquisizione del controllo solo laddove a tale partecipazione sono collegati diritti specifici, che conferiscono un controllo esclusivo di diritto, o se l’azionista di minoranza ottenga, a causa di particolari circostanze, un controllo esclusivo di fatto (punto 69 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché punto 68 della sentenza T‑317/20). Orbene, da un lato, le ricorrenti non avevano sostenuto che siffatti diritti fossero collegati alla partecipazione acquisita dalla RWE (punto 70 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché punto 69 della sentenza T‑317/20) e, dall’altro, la RWE non poteva, tenuto conto dell’IRA, ottenere la maggioranza alle assemblee generali dell’E.ON, neppure in presenza di un numero esiguo di azionisti. Il Tribunale ha osservato che, per di più, le ricorrenti non avevano prodotto indizi a sostegno della plausibilità di un qualsiasi coordinamento tra [riservato] ( 1 ) e la RWE alle assemblee generali dell’E.ON che potesse conferire alla RWE una maggioranza stabile in tali assemblee. Pertanto, secondo il Tribunale, non si poteva ritenere che la RWE avesse acquisito un controllo esclusivo di fatto sull’E.ON (punto 71 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché punto 70 della sentenza T‑317/20), e le ricorrenti non potevano fondatamente sostenere che l’operazione B8-28/19 costituisse una concentrazione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004 (punto 72 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché punto 71 della sentenza T‑317/20).

90

In primo luogo, per quanto riguarda la censura secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto non statuendo che la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi, nella decisione controversa, sulla sua competenza a controllare l’operazione B8-28/19, occorre ricordare che il sistema di controllo delle concentrazioni istituito dal regolamento n. 139/2004 comporta l’obbligo per gli operatori economici di notificare alla Commissione le loro operazioni di concentrazione, nonché il divieto di attuare tali operazioni prima che la Commissione abbia constatato la loro compatibilità con il mercato comune. In tale contesto, la Commissione procede all’esame della notifica non appena questa le è pervenuta, ai fini dell’adozione di una decisione che la concentrazione notificata non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, o che essa non suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, o che suscita siffatti dubbi (articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento) con la conseguenza, in quest’ultimo caso, dell’avvio di un procedimento d’indagine formale che conduce a una decisione di compatibilità (articolo 8, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento) o di incompatibilità della concentrazione notificata (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004), oppure, nel caso di una concentrazione già realizzata e incompatibile o che viola una condizione, a una decisione che ordina la dissoluzione di tale concentrazione (articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento).

91

Dalle disposizioni ricordate al punto precedente risulta che la Commissione non può esaminare, al fine di dichiararla eventualmente compatibile con il mercato comune, un’operazione di concentrazione che non le è stata notificata in violazione dell’obbligo previsto all’articolo 4 di detto regolamento. Tuttavia, nel caso in cui le venga presentata una denuncia relativa a tali fatti in quanto costitutivi di una concentrazione di dimensione comunitaria prevista dal regolamento n. 139/2004, la Commissione è tenuta a pronunciarsi sulla sua competenza di controllo su tali fatti, per determinare, se del caso, se essi costituiscano una siffatta concentrazione, illegittima in quanto non notificata e se, in un caso del genere, occorra infliggere ammende in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004.

92

Nel caso di specie il Tribunale ha constatato che l’operazione B8-28/19, soggetta al controllo dell’Autorità federale garante della concorrenza, non era stata notificata alla Commissione. Pertanto, sebbene la Commissione abbia debitamente preso in considerazione l’acquisizione da parte della RWE di una partecipazione di minoranza nell’E.ON per valutare le interazioni concorrenziali che potevano derivarne tra le parti dell’operazione M.8871, che le era stata notificata, essa non era tenuta, in assenza di denuncia, a determinare d’ufficio la propria competenza nei confronti dell’operazione B8-28/19.

93

Ne consegue che, senza che sia necessario esaminare l’interpretazione data dal Tribunale alla sentenza del 25 settembre 2003, Schlüsselverlag J.S. Moser e a./Commissione (C‑170/02 P, EU:C:2003:501, punti da 27 a 30), quest’ultimo non è incorso in un errore di diritto respingendo la censura delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi, nella decisione controversa, sull’operazione B8-28/19.

94

Inoltre, occorre rilevare che, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti nelle loro impugnazioni, il Tribunale ha menzionato e verificato le valutazioni operate dalla Commissione in merito all’assunzione di partecipazione di minoranza della RWE nell’E.ON (v. punti da 61 a 71 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20, nonché punti da 60 a 70 della sentenza T‑317/20; v. anche i punti 269, 308 e 364, ultime frasi, e 370 e seguenti delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20, nonché i punti 268, 307 e 363, ultime frasi, e 369 e seguenti delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

95

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura vertente su uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, in quanto, contrariamente alle affermazioni di tale giudice contenute ai punti 70 e 71 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20, nonché ai punti 69 e 70 della sentenza T‑317/20, anzitutto, esse avevano effettivamente fornito spiegazioni per corroborare le loro affermazioni relative all’influenza e al controllo esercitato dalla RWE in seno all’E.O, poi, l’IRA non sarebbe mai stato loro comunicato e, infine, tale accordo non impediva alla RWE di derogarvi al momento dell’esercizio del suo diritto di voto, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che le censure mosse contro elementi ad abundantiam della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della stessa e sono dunque inconferenti (sentenza del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione,C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 86).

96

Orbene, i motivi esposti dal Tribunale rispettivamente ai punti da 65 a 68 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20, nonché ai punti da 64 a 67 della sentenza T‑317/20, sono sufficienti a giustificare che il Tribunale abbia respinto, in tali sentenze, la prima parte del primo motivo con cui le ricorrenti censuravano la Commissione per non aver controllato l’operazione B8-28/19. Il fatto che sia il punto 69 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 sia il punto 68 della sentenza T‑317/20 inizino con «ad ogni modo» conferma tale valutazione.

97

Dato che, in sede di impugnazione, le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare, in occasione della censura da esse sollevata a sostegno del presente capo del secondo motivo, che tali punti delle sentenze impugnate sono viziati da un errore di diritto, la censura in esame deve essere respinta.

98

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione e il Tribunale avrebbero dovuto esaminare l’ingresso della RWE nel capitale dell’E.ON nella misura del 16,67% sebbene quest’ultimo, considerato singolarmente, non costituisse una concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004, è già stato rilevato, al punto 94 della presente sentenza, che la Commissione ha valutato tale assunzione di partecipazione di minoranza, circostanza che il Tribunale ha debitamente menzionato e verificato nelle sentenze impugnate.

99

Ciò considerato, il primo capo del primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

2.   Sul secondo capo

a)   Argomenti delle parti

100

Le ricorrenti rilevano che, ai punti da 74 a 119 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti da 73 a 118 della sentenza T‑317/20, il Tribunale ha respinto i loro argomenti secondo cui le operazioni M.8871, M.8870 e B8-28/19 formano una concentrazione unica. Tale interpretazione da parte del Tribunale della nozione di «concentrazione», ai sensi del regolamento n. 139/2004, violerebbe gli obiettivi del Trattato FUE e non terrebbe conto dell’importanza del considerando 20 di tale regolamento, nonché dei termini della comunicazione consolidata sulla competenza. Sebbene tale considerando 20 non sia ripreso nel testo di detto regolamento, il legislatore dell’Unione vi confermerebbe di adottare una concezione estensiva della nozione di «concentrazione», senza escludere che anche operazioni di scambio strettamente connesse possano costituire un’unica concentrazione. Peraltro, la formulazione altrettanto ampia dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004 consentirebbe di considerare come un’unica concentrazione più operazioni con le quali diverse imprese acquisiscono il controllo di diverse «altre» imprese, il che, in definitiva, non sarebbe rimesso in discussione dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 139/2004. Ciò sarebbe stato confermato dal Tribunale nella sua sentenza del 23 febbraio 2009, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione (T‑282/02, EU:T:2006:64, punti 111 e segg.).

101

Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 84 e 85 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti 83 e 84 della sentenza T‑317/20, l’esame congiunto delle operazioni di scambio non sarebbe stato escluso da una scelta deliberata del legislatore, né quest’ultimo avrebbe deciso che solo la comunicazione consolidata sulla competenza fosse decisiva. Orbene, nel libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [COM (2001) 745 final] (in prosieguo: il «Libro verde»), la Commissione avrebbe raccomandato che le operazioni di scambio siano considerate come un’unica operazione di concentrazione. Nel corso della procedura legislativa, la discussione sulla prevista revisione sarebbe tuttavia sfociata nel fatto che l’applicazione della nozione di «concentrazione» in caso di acquisti multipli fosse garantita dal considerando 20.

102

Del resto, la comunicazione consolidata sulla competenza sarebbe solo una misura amministrativa interna che non vincolerebbe il Tribunale. Nelle sue conclusioni nella causa Austria Asphalt (C‑248/16, EU:C:2017:322) anche l’avvocata generale Kokott avrebbe precisato che tale comunicazione non faceva parte del contesto normativo pertinente. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto basando la sua valutazione delle operazioni di scambio sui punti 41 e 44 di tale comunicazione per rifiutare di considerare le operazioni M.8871, M.8870 e B8-28/19 come costituenti una concentrazione unica.

103

La Commissione, la RWE e l’E.ON nonché il governo tedesco contestano gli argomenti delle ricorrenti.

b)   Giudizio della Corte

104

Con il secondo capo del secondo motivo, che riguarda, in sostanza, il ragionamento del Tribunale di cui ai punti da 74 a 86 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti da 73 a 85 della sentenza T‑317/20, le ricorrenti contestano l’interpretazione fatta dal Tribunale della nozione di «unica concentrazione». A loro avviso, un’unica concentrazione può raggruppare più operazioni mediante le quali diverse imprese acquisiscono il controllo di varie altre imprese. L’interpretazione da parte del Tribunale della nozione di «concentrazione» ai sensi del regolamento n. 139/2004, violerebbe gli obiettivi del Trattato FUE e disattenderebbe l’importanza del considerando 20 di tale regolamento, nonché i termini della comunicazione consolidata sulla competenza.

105

Ai punti da 74 a 77 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti da 73 a 76 della sentenza T‑317/20, il Tribunale, dopo aver rilevato che la nozione di «unica concentrazione» figura unicamente al considerando 20 del regolamento n. 139/2004, da un lato, ha osservato che tale considerando 20 non contiene una definizione esaustiva delle condizioni in cui due o più operazioni costituiscono un’unica concentrazione e, dall’altro, ha ricordato che un considerando di regolamento, pur potendo chiarire l’interpretazione da dare ad una norma giuridica, non può né costituire una siffatta regola né condurre ad una definizione non conforme alle disposizioni del regolamento nel cui preambolo si inserisce.

106

Al punto 78 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché al punto 77 della sentenza T‑317/20, il Tribunale ne ha dedotto che la nozione di «unica concentrazione» doveva essere interpretata in modo compatibile con la nozione di «concentrazione», definita all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, senza ampliare la portata di tale disposizione.

107

Ai punti 79 e 80 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti 78 e 79 della sentenza T‑317/20, il Tribunale ha dedotto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 che, per considerare due o più operazioni come costituenti un’unica concentrazione ai sensi di tale regolamento, occorre in particolare, oltre all’interdipendenza di tali operazioni nel senso che esse non sarebbero realizzate le une senza le altre, che il risultato di tali operazioni consista nel conferire a una o più imprese il controllo economico sull’attività di una o più altre imprese.

108

Ai punti da 81 a 86 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti da 80 a 85 della sentenza T‑317/20, il Tribunale ha replicato all’argomento delle ricorrenti secondo cui il considerando 20 del regolamento n. 139/2004 avrebbe concretizzato la volontà della Commissione, manifestata nel libro verde, di considerare in modo molto generico gli scambi di attivi come una sola concentrazione al fine di garantire una valutazione coerente dell’operazione nel suo complesso, osservando che tale volontà non era stata seguita dal legislatore dell’Unione nel regolamento n. 139/2004 e concludendo che, tenuto conto delle condizioni ricordate al punto 80 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché al punto 79 della sentenza T‑317/20, la nozione di «unica concentrazione» non è destinata ad applicarsi quando imprese indipendenti acquisiscono il controllo di obiettivi diversi, come nel caso di uno scambio di attivi.

109

Contrariamente agli argomenti esposti dalle ricorrenti, tali valutazioni del Tribunale non disconoscono né gli obiettivi del Trattato FUE, né l’importanza del considerando 20 del regolamento n. 139/2004, né i termini della comunicazione consolidata sulla competenza.

110

Anzitutto, il Tribunale ha correttamente constatato che il considerando 20 del regolamento n. 139/2004 non era vincolante e non poteva condurre a una definizione della nozione di «unica concentrazione» che non fosse conforme all’articolo 3 di tale regolamento.

111

Il Tribunale ha poi rilevato, parimenti correttamente, in sostanza, che dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004 risulta che due o più operazioni possono costituire un’unica concentrazione ai fini del controllo delle concentrazioni solo se, oltre alla loro necessaria interdipendenza, esse portano a conferire il controllo esclusivo a un’impresa, o il controllo congiunto a due o più imprese, su una o più imprese.

112

Il Tribunale non ha commesso errori neppure nel constatare che il Libro verde aveva lo scopo di avviare un processo di consultazione, non aveva creato alcun obbligo a carico della Commissione e, infine, non era stato concretizzato dal legislatore dell’Unione nel regolamento n. 139/2004 per quanto riguarda le proposte di tale Libro verde relative alle operazioni di scambio di attivi.

113

Per quanto riguarda il riferimento operato dalle ricorrenti all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 139/2004, occorre osservare che tale disposizione si limita a determinare il momento a partire dal quale più operazioni di acquisizione devono essere considerate come una sola concentrazione ai fini del calcolo del fatturato. Per contro, detta disposizione non definisce la nozione di «concentrazione» di per sé.

114

Per quanto riguarda, infine, la comunicazione consolidata sulla competenza, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il Tribunale non ha statuito, ai punti 84 e 85 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché ai punti 83 e 84 della sentenza T‑317/20, che solo tale comunicazione era decisiva ai fini della definizione della nozione di «unica concentrazione». Infatti, esso ha indicato che, poiché le proposte del Libro verde relative alle operazioni di scambio di attivi non erano state integrate dal legislatore dell’Unione nella versione finale del regolamento n. 139/2004, tali proposte non erano pertinenti nel caso di specie, cosicché solo tale regolamento e detta comunicazione erano pertinenti al riguardo. Peraltro, il mero fatto che la comunicazione consolidata sulla competenza sia priva di valore vincolante non può, di per sé, comportare che la presa in considerazione di quest’ultima da parte del Tribunale equivalga a viziare le sentenze impugnate con un errore di diritto, tanto più che le ricorrenti non dimostrano che l’interpretazione adottata dalla Commissione in tale comunicazione non possa trovare un fondamento nel regolamento n. 139/2004.

115

Dalle considerazioni che precedono risulta che, al punto 86 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 e T‑319/20 nonché al punto 85 della sentenza T‑317/20, il Tribunale ha correttamente tratto la conclusione che la nozione di «unica concentrazione» non è destinata ad applicarsi quando imprese indipendenti acquisiscono il controllo di obiettivi diversi, come avviene, alla stregua della presente causa, in occasione di uno scambio di attivi.

116

Il secondo capo del secondo motivo deve quindi essere respinto.

117

Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione è respinto.

C. Sul terzo motivo, vertente su un’erronea applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 139/2004

1.   Sul primo capo

a)   Argomenti delle parti

118

Le ricorrenti fanno valere che i punti da 205 a 228 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché i punti da 204 a 227 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20 sono viziati da un errore di diritto in quanto confermano l’errore manifesto di valutazione del mercato rilevante commesso dalla Commissione.

119

Ai punti 220 e 221 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti 219 e 220 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale avrebbe ritenuto che «a prescindere dalle definizioni del mercato (...) infine utilizzate, la concentrazione non poneva problemi di concorrenza» e che le ricorrenti non avrebbero invocato «alcun argomento specifico» né «[spiegato] in concreto, per quali motivi la Commissione avrebbe dovuto utilizzare una definizione diversa dei (...) mercati». Tale presentazione snaturerebbe i fatti e traviserebbe i requisiti probatori che possono essere imposti alle ricorrenti. Infatti, nei loro ricorsi e in uno studio predisposto su loro richiesta da una società di consulenza economica e trasmesso alla Commissione (in prosieguo: lo «studio Oxera»), le ricorrenti avrebbero esposto con precisione la propria definizione del mercato e le conclusioni che esse ne hanno tratto per addebitare alla Commissione un’indagine insufficiente e/o un errore manifesto di valutazione in quanto essa ha lasciato aperta la delimitazione del mercato. Il Tribunale avrebbe quindi disposto di tutti gli elementi di prova per essere in grado di statuire.

120

Il Tribunale e la Commissione non avrebbero potuto ignorare la definizione del mercato. La decisione controversa non indicherebbe per quale ragione la Commissione abbia ritenuto che, nonostante gli elementi di prova summenzionati, il crescente potere di mercato della RWE sul mercato della prima vendita di energia elettrica non ponesse alcun problema, a prescindere dalle definizioni di mercato ipotizzabili.

121

La Commissione, la RWE, l’E.ON e il governo tedesco contestano gli argomenti delle ricorrenti.

b)   Giudizio della Corte

122

Con la prima parte del terzo motivo, le ricorrenti sostengono che i punti da 205 a 228 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché i punti da 204 a 227 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20 sono viziati da un errore di diritto, in quanto il Tribunale non ha censurato l’errore manifesto di valutazione del mercato rilevante che la Commissione avrebbe commesso nella decisione controversa.

123

Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale che incombe alla Corte su impugnazione, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 256 TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e a valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. Pertanto, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service,C‑265/17 P, EU:C:2019:23, punto 11 e giurisprudenza citata).

124

Inoltre, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova da parte del Tribunale, esso deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso avrebbero indotto il Tribunale a incorrere in tale snaturamento (sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/Commissione,C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 102 e giurisprudenza citata). Quest’ultimo presuppone che il Tribunale abbia manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova [sentenza del 4 luglio 2024, Portogallo/Commissione (Zona franca di Madera), C‑736/22 P, EU:C:2024:579, punto 56 e giurisprudenza ivi citata]. Non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale. Infine, lo snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione né dei fatti né delle prove (sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments,C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 142 e giurisprudenza ivi citata).

125

Peraltro, la Corte non è neppure competente ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti, poiché spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2002, Conserve Italia/Commissione, C‑500/99 P, EU:C:2002:45, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). Il Tribunale è altresì competente in via esclusiva a decidere se tali elementi di prova siano sufficienti o debbano essere completati (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2002, Sniace/Commissione, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

126

Per quanto riguarda il criterio del controllo incombente al Tribunale sulla decisione controversa, occorre ricordare che, al pari di quanto dichiarato dalla Corte nel contesto del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, p. 1) (sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval,C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 38), le norme sostanziali del regolamento n. 139/2004 attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico complesse. Di conseguenza, il controllo da parte del giudice dell’Unione sull’esercizio di tale potere, che è essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del potere discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni.

127

Occorre aggiungere che, nell’ambito del controllo che il Tribunale esercita sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione, non spetta a questo sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. (v., in tal senso, sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott,C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punti 6466, nonché del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione,C‑73/11 P, EU:C:2013:32, punto 75). Ne consegue che il controllo esercitato dal Tribunale sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla Commissione nell’esercizio del potere discrezionale conferitole dal regolamento n. 139/2004 verte sulla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché sull’esattezza materiale dei fatti, sull’assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments,C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 84).

128

Nel caso di specie e alla luce di quanto precede, occorre rilevare che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto ricordando, al punto 210 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 209 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che la definizione del mercato rilevante, implicando valutazioni economiche complesse da parte della Commissione, può essere oggetto solo di un controllo limitato da parte del Tribunale.

129

Ai punti da 219 a 228 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 218 a 227 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha esaminato la motivazione della decisione controversa e l’argomentazione delle ricorrenti e ha constatato che queste ultime non avevano dimostrato che la Commissione fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione nella definizione del mercato rilevante.

130

Per quanto riguarda la censura delle ricorrenti secondo cui, nella parte in cui il Tribunale rileva che esse non hanno dedotto alcun argomento specifico per rimettere in discussione la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione non poneva problemi di concorrenza a prescindere dalle definizioni del mercato infine adottate, tale giudice snaturerebbe i fatti e disattenderebbe i requisiti probatori che possono essere imposti, essa deve essere respinta. Infatti, da una lettura complessiva di tali punti, alla luce dei limiti entro i quali si inserisce il controllo da parte del Tribunale sulle valutazioni economiche complesse della Commissione, risulta che il Tribunale non ha ivi affermato l’assenza, nei ricorsi dinanzi ad esso proposti, di argomenti che contestassero la valutazione della Commissione relativa alla definizione del mercato rilevante. A tal riguardo, il Tribunale ha del resto specificamente richiamato l’argomento delle ricorrenti secondo cui il mercato dell’energia elettrica derivante da fonti di energia rinnovabili che beneficiano del Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz) – EEG 2017) (legge tedesca sulle energie rinnovabili), del 21 luglio 2014 (BGBl. 2014 I, pag. 1066; in prosieguo: la «legge EEG») sarebbe un mercato autonomo. Tuttavia, il Tribunale ha constatato, in sostanza, l’assenza di elementi relativi alle caratteristiche proprie delle diverse fonti di energia, alla loro mancanza di intercambiabilità, alle condizioni della concorrenza e alla struttura della domanda e dell’offerta, che giustificherebbero, nell’ambito del controllo ristretto ad esso incombente, la constatazione che la Commissione era incorsa in un errore manifesto nella sua valutazione del mercato di cui trattasi. Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non modifica i requisiti probatori incombenti a qualsiasi parte che adduca un fatto, ma rileva soltanto, in tali punti delle sentenze impugnate, che gli elementi dedotti da queste ultime non sono tali da rimettere in discussione le valutazioni della Commissione relative al mercato del prodotto rilevante.

131

In tali circostanze, si deve considerare che, con la loro censura, le ricorrenti mirano, in realtà, a contestare dinanzi alla Corte la valutazione da parte del Tribunale degli elementi di prova di cui disponeva e ad ottenere dalla Corte un nuovo esame dei fatti. Orbene, come risulta dal punto 123 della presente sentenza, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso di snaturamento, non dimostrato nel caso di specie, una questione di diritto soggetta in quanto tale al controllo della Corte.

132

Il primo capo del terzo motivo deve quindi essere respinto.

2.   Sul secondo capo

a)   Argomenti delle parti

133

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, ai punti da 229 a 259 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 228 a 258 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, ha commesso un errore di diritto approvando l’analisi prospettica insufficiente, in quanto temporalmente troppo breve, degli effetti della concentrazione.

134

Infatti, in primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente suggerito, ai punti 233 e 234 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti 232 e 233 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che un esame delle quote di mercato sarebbe sufficiente, mentre gli elementi presentati dalle ricorrenti costituirebbero «elementi ipotetici la cui portata economica (...) non è valutabile»«con un margine di errore ragionevole».

135

In secondo luogo, erroneamente il Tribunale, ai punti da 235 a 239 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 234 a 238 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, non ha censurato la Commissione per non aver tenuto sufficientemente conto dell’evoluzione della transizione energetica e dell’abbandono del nucleare al 31 dicembre 2022, operando una distinzione globale tra il periodo anteriore al 2022 e il periodo successivo, per quanto riguarda gli effetti della concentrazione sulle quote di mercato detenute dalla RWE. Sotto un primo profilo, il Tribunale stesso avrebbe constatato che tali considerazioni erano limitate alle quote di mercato detenute dalla RWE, il che non terrebbe conto delle particolarità del mercato della prima vendita di energia elettrica. Sotto un secondo profilo, ai punti 30, 35, 62 e 65 della decisione controversa, la Commissione non avrebbe esaminato a sufficienza gli effetti della concentrazione oltre il 2022, ma si sarebbe limitata a constatare che le capacità nucleari trasferite dall’E.ON sarebbero scomparse con l’abbandono del nucleare nel corso del 2022 e che tali effetti sarebbero pertanto limitati. Orbene, ciò non sarebbe conforme all’articolo 2 del regolamento n. 139/2004, il quale richiederebbe che l’analisi prospettica sia effettuata con grande attenzione, poiché l’operazione complessiva, e la scomparsa duratura della concorrenza potenziale dell’E.ON, inciderebbero sulla concorrenza sul mercato della prima vendita di energia elettrica anche al di là della cessazione dell’utilizzo delle capacità di produzione delle centrali nucleari nel corso del 2022. Sotto un terzo profilo, non si può parlare di diligenza nell’elaborazione dell’analisi prospettica, dal momento che la Commissione stessa ammetterebbe, al punto 62 della decisione controversa, cui si riferiscono le sentenze impugnate (punto 236 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 235 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20), di non aver svolto un’indagine esaustiva al riguardo. La presentazione dei fatti nelle sentenze impugnate, contraddicendo il contenuto della decisione controversa, snaturerebbe tale decisione, a discapito delle ricorrenti.

136

In terzo luogo, indicando, al punto 240 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20, nonché al punto 239 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che «è ragionevole ritenere che [la Commissione] si sia basata su un periodo compreso fra 3 e 5 anni a decorrere dalla notifica della concentrazione, effettuata nel 2019, per svolgere la sua analisi», il Tribunale attribuirebbe alla Commissione, snaturando i fatti, previsioni che non risultano in alcun modo dalla decisione controversa.

137

Ciò premesso, neppure questa presunta prospettiva di una durata da 3 a 5 anni potrebbe costituire una prognosi prudente, dato che tale periodo sarebbe nettamente troppo breve per esaminare gli effetti della concentrazione sul mercato della prima vendita di energia elettrica. Inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto che i periodi da dieci a quindici anni applicati dalla Commissione in altri procedimenti fossero irrilevanti, sebbene tali cause vertessero, come nel caso di specie, su previsioni sui mercati della produzione di energia elettrica. Parimenti, non sarebbe esatto che la Commissione non disponeva di elementi che le avrebbero consentito di «effettuare un’analisi prospettica più estesa nel tempo» (punti 246 e seguenti delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punti 245 e seguenti delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Infine, il diniego da parte del Tribunale, al punto 257 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 256 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, della distorsione della concorrenza denunciata dalle ricorrenti a causa del finanziamento da parte del governo tedesco dell’abbandono del carbone da parte della RWE, per il motivo che tale finanziamento è stato dichiarato conforme alle disposizioni che disciplinano gli aiuti di Stato nel caso SA.58181, sarebbe anch’esso errato.

138

La Commissione, la RWE, l’E.ON e il governo tedesco contestano gli argomenti delle ricorrenti.

b)   Giudizio della Corte

139

Con il secondo capo del terzo motivo, che riguarda i punti da 229 a 259 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché i punti da 228 a 258 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto approvando l’analisi prospettica a loro avviso insufficiente, in quanto temporalmente troppo breve, degli effetti della concentrazione.

140

Ai punti da 231 a 235 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 230 a 234 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha ricordato, riferendosi all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004, che, nel controllo delle concentrazioni, si richiede alla Commissione di fornire un pronostico sulla futura evoluzione del mercato. Il Tribunale ha rilevato che tale analisi prospettica dovrebbe essere effettuata con grande attenzione, dal momento che non si tratta di esaminare eventi passati per i quali sono spesso disponibili numerosi elementi che consentono di comprenderne le cause, ma di prevedere gli eventi che si verificheranno in futuro, secondo una probabilità più o meno forte, qualora non venga adottata alcuna decisione che vieti o precisi le condizioni della concentrazione prevista. Il Tribunale ha precisato che una simile analisi prospettica, che consiste nell’esaminare in che modo un’operazione di concentrazione potrebbe alterare i fattori che determinano lo stato della concorrenza su un dato mercato, richiede di immaginare le varie concatenazioni di causa ed effetto al fine di selezionare quelle che abbiano maggiori probabilità di verificarsi. Infine, il Tribunale ha ricordato che la valutazione di un’operazione di concentrazione deve essere effettuata esclusivamente in riferimento alle circostanze di fatto e di diritto sussistenti al momento della notifica di detta operazione e non già in base ad elementi ipotetici la cui portata economica non è valutabile al momento in cui viene adottata la decisione a di autorizzazione. Esso ne ha tratto la conclusione che ci si attende dalla Commissione che essa proceda ad una valutazione degli effetti della concentrazione su un arco di tempo massimo che non può superare quello in cui, con un sufficiente grado di certezza, taluni eventi si verificherebbero. La Commissione non può essere quindi tenuta a svolgere un’analisi prospettica sulla base di elementi dei quali essa non sia in grado di prevedere, con un ragionevole margine di errore, gli effetti a lungo termine.

141

Il Tribunale ha osservato che nella decisione controversa la Commissione aveva distinto due periodi: il primo decorrente dalla realizzazione della concentrazione fino al 31 dicembre 2022, data decisa dal legislatore tedesco per l’abbandono del nucleare, e il secondo successivo a tale data. Il Tribunale ha osservato che la Commissione non aveva tuttavia precisato l’orizzonte temporale massimo di tale secondo periodo e ha considerato ragionevole ritenere che tale istituzione si fosse basata, per condurre la sua analisi, su un periodo da tre a cinque anni a decorrere dalla notifica, effettuata nel corso del 2019, di tale concentrazione (punti da 236 a 240 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, e T‑315/20, nonché punti da 235 a 239 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

142

Alla censura delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe piuttosto dovuto, secondo la sua prassi decisionale anteriore, prendere in considerazione un periodo di analisi prospettica da 15 a 20 anni, tenuto conto, a loro avviso, della durata dei cicli di investimento propri del mercato dell’energia elettrica e degli sconvolgimenti che tale mercato avrebbe subito a causa della transizione energetica e dell’abbandono del nucleare, il Tribunale ha risposto che, in tali cause precedenti, la Commissione era in possesso di elementi che le consentivano, con ragionevole certezza, di prevedere l’evoluzione del mercato durante tale lasso di tempo (punto 245 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 244 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

143

Il Tribunale ha esaminato se, nel caso di specie, la Commissione avesse avuto a disposizione elementi che le avrebbero consentito di procedere ad un’analisi prospettica più distante nel tempo di quella effettuata nella decisione controversa (punti da 246 a 258 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punti da 245 a 257 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Esso ha osservato, a tal riguardo, che le ricorrenti menzionavano soltanto i propri progetti di investimento, senza indicare progetti che la RWE avrebbe potuto realizzare a seguito della concentrazione e che, al contrario, le ricorrenti avevano segnalato che la RWE e l’E.ON avrebbero potuto essere dissuase dal realizzare investimenti massicci dopo la concentrazione. Il Tribunale ne ha dedotto che, anche supponendo che i cicli di investimento in tale settore si estendessero effettivamente su periodi compresi tra i 15 e i 20 anni, come sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione non poteva basare la sua analisi prospettica su tale periodo per quest’unico motivo (punto 249 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 248 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Quanto al potenziale impatto dell’abbandono del carbone, il Tribunale ha rilevato che il Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung (legge sulla riduzione e la cessazione della produzione di energia elettrica a partire dal carbone) dell’8 agosto 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 1818; in prosieguo: la «legge sull’abbandono del carbone»), era successivo all’adozione della decisione controversa, ma era stato adottato a seguito di una relazione precedente a tale adozione e che prevedeva l’abbandono del carbone verso il 2038 (punti 250 e 251 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punti 249 e 250 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Il Tribunale ha rilevato che detta relazione non si esprimeva su una data precisa di chiusura delle centrali elettriche a carbone dell’Uniper SE — società di cui le ricorrenti menzionavano la scomparsa per sostenere che la struttura del mercato sarebbe cambiata a favore della RWE — ma indicava che l’esercente della miniera di carbone che riforniva l’Uniper prevedeva uno sfruttamento fino alla metà degli anni 2030 (punti 252 e 253 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punti 251 e 252 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Il Tribunale, dopo aver richiamato un comunicato stampa del governo tedesco del 15 gennaio 2020, che menziona un accordo con i Länder per l’abbandono del carbone, un comunicato stampa dell’Uniper del 30 gennaio 2020, che menzionava la sua volontà di abbandonare il carbone e la prospettiva della mancata messa in funzione della centrale elettrica a carbone Datteln 4, ha osservato che è in tale contesto che era stata adottata la legge sull’abbandono del carbone, il cui l’articolo 4, pur prevedendo un calendario per la riduzione e la cessazione delle emissioni delle centrali elettriche a carbone, non cita, a differenza della legge sull’abbandono del nucleare, i nomi delle centrali elettriche a carbone interessate (punti 253 e 254 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punti 252 e 253 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

144

Il Tribunale ne ha dedotto che, anche se la Commissione era a conoscenza del fatto che una legge sull’abbandono del carbone era in preparazione e che l’Uniper avrebbe cessato la gestione delle sue centrali elettriche a carbone, essa non era in grado di conoscere, al momento dell’adozione della decisione controversa, le modalità esatte di tale legge, che sono state precisate solo nel gennaio 2020. Esso ha altresì rilevato che le ricorrenti si interessavano solo all’Uniper senza tener conto dei probabili effetti di tale legge sulla RWE, che deteneva anch’essa centrali elettriche a carbone. Infine, esso ha rilevato che, dato che gli impianti di produzione di energia elettrica convenzionale dell’E.ON coinvolti nella concentrazione erano impianti nucleari e non centrali elettriche a carbone, la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione i cambiamenti indotti da tale legge sul mercato della produzione e della fornitura all’ingrosso di energia elettrica per anticipare ragionevolmente gli effetti della concentrazione su un mercato così ridefinito. Il Tribunale ha aggiunto che ciò era tanto più giustificato in quanto, poiché l’abbandono del carbone deve protrarsi fino al 2038, un simile esercizio avrebbe richiesto alla Commissione una proiezione in un futuro molto remoto soggetto all’incidenza di altri cambiamenti non ancora prevedibili e tuttavia idonei a modificare ulteriormente la struttura del mercato (punto 255 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 254 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

145

Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui la legge sull’abbandono del carbone provocherebbe una distorsione della concorrenza in quanto il governo tedesco avrebbe fornito alla RWE considerevoli risorse finanziarie, il Tribunale ha constatato che la Commissione non aveva qualificato il meccanismo di gara d’appalto della Repubblica federale di Germania come distorsione della concorrenza, ma aveva concluso che gli aiuti costituiti da tali risorse finanziarie erano compatibili con il mercato interno (punto 257 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 256 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

146

Il Tribunale ha tratto la conclusione che la Commissione non disponeva di elementi che le consentissero di effettuare un’analisi prospettica basata su un periodo più lungo di quello che essa aveva preso a riferimento (punto 258 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 257 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

147

Anzitutto, occorre rilevare che il richiamo degli obblighi incombenti alla Commissione, di cui ai punti da 231 a 233 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 230 a 232 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, per quanto riguarda l’analisi prospettica dell’evoluzione futura del mercato interessato che tale istituzione deve effettuare, si sovrappone alle valutazioni della Corte riprese ai punti da 80 a 85 della sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments (C‑376/20 P, EU:C:2023:561), e che le ricorrenti non adducono, né tantomeno dimostrano, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in detti punti delle sentenze T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20, T‑317/20 e T‑319/20. Per contro, esse sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto approvando l’analisi prospettica, a loro avviso insufficiente, in quanto temporalmente troppo breve, degli effetti della concentrazione.

148

A tal riguardo, la prima censura delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe suggerito che un esame delle quote di mercato sarebbe sufficiente, ricordato al punto 134 della presente sentenza, deriva da una lettura erronea delle sentenze impugnate. Infatti, ai punti 233 e 234 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti 232 e 233 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale non ha lasciato intendere che un esame delle quote di mercato sarebbe sufficiente, né ha commentato la qualità degli elementi presentati dalle ricorrenti, ma ha soltanto ricordato la portata dell’obbligo di esame della Commissione.

149

Per quanto riguarda la seconda censura delle ricorrenti, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dell’evoluzione della transizione energetica e dell’abbandono del nucleare, occorre rilevare che tale censura riguarda le valutazioni effettuate dalla Commissione nella decisione controversa e non le constatazioni del Tribunale. Per quanto riguarda queste ultime, detta censura si limita alle affermazioni generiche secondo le quali, da un lato, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle particolarità del mercato della prima vendita di energia elettrica e, dall’altro, la presentazione dei fatti, in quanto contraddirebbe il contenuto della decisione controversa, snaturerebbe tale decisione a discapito delle ricorrenti. A questo proposito, oltre al fatto che l’allegazione di uno snaturamento deve contenere, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 124 della presente sentenza, l’indicazione precisa degli elementi snaturati e la dimostrazione degli errori di analisi che hanno condotto il Tribunale a tale snaturamento, il che non si verifica nel caso di specie, occorre rilevare che, con la loro censura, le ricorrenti in realtà non addebitano al Tribunale un errore di diritto, bensì contestano la sua valutazione degli elementi di prova. Orbene, come ricordato al punto 125 della presente sentenza, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti.

150

Per quanto riguarda la terza censura delle ricorrenti, secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato i fatti attribuendo alla Commissione, al punto 240 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 239 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, pronostici che non risulterebbero dalla decisione controversa, occorre rilevare che i fatti asseritamente snaturati non sono chiaramente individuati.

151

Quanto all’affermazione delle ricorrenti secondo cui una prospettiva di pronostico da tre a cinque anni non poteva costituire un orizzonte temporale sufficiente dato che, secondo le ricorrenti, tale periodo è troppo breve per il mercato della prima vendita di energia elettrica, che implicherebbe costi elevati e sarebbe caratterizzato da cicli di investimento nettamente più lunghi, occorre rilevare che né l’articolo 2 del regolamento n. 139/2004 né la giurisprudenza addotta dalle ricorrenti definiscono un periodo preciso ai fini dell’analisi prospettica da parte della Commissione degli effetti futuri dell’operazione di concentrazione notificata. Inoltre, con tale censura, nonché con i loro argomenti secondo cui la Commissione avrebbe avuto in suo possesso elementi di informazione che avrebbero potuto consentirle di procedere ad un’analisi prospettica che si spinge più avanti nel tempo, le ricorrenti mirano, in definitiva, a sottoporre alla valutazione della Corte, senza tuttavia dimostrare alcuno snaturamento né alcun errore di diritto del Tribunale, la valutazione dei fatti operata dalla Commissione e convalidata dal Tribunale nell’ambito del suo sindacato di legittimità sulla decisione controversa.

152

Ciò premesso, occorre respingere il secondo capo del primo motivo.

3.   Sul terzo capo

a)   Argomenti delle parti

153

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, ai punti da 260 a 336 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 259 a 335 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, è incorso in errori di diritto nella valutazione del potere di mercato della RWE.

154

Anzitutto, il Tribunale avrebbe, infatti, erroneamente qualificato l’attribuzione e l’entità degli attivi dell’E.ON acquisiti dalla RWE. In primo luogo, i punti 286 e seguenti delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché i punti 285 e seguenti delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20 dimostrerebbero che il Tribunale ha erroneamente compensato le capacità provenienti dalle piccole centrali dell’innogy trasferite all’E.ON con le capacità acquisite dalla RWE, ritenendo così acquisito che l’attività della RWE fosse in declino (punto 291, in fine, delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 290, in fine, delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Tale errore sarebbe dovuto al fatto che la Commissione, non censurata al riguardo dal Tribunale, non ha delimitato il mercato. Orbene, le capacità di tali piccole centrali avrebbero dovuto essere ricollegate al mercato non già della prima vendita di energia elettrica, sul quale la RWE rafforza la sua posizione dominante, bensì dell’attività al dettaglio, da cui la RWE si sarebbe ritirata a favore del suo partner E.ON. In secondo luogo, l’incremento nominale della quota di mercato della RWE, apparentemente debole a causa dell’abbandono del nucleare e del carbone e del simultaneo sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, non potrebbe essere considerato «non critico» alla luce dell’articolo 2 del regolamento n. 139/2004. La Commissione si sarebbe essa stessa impegnata a valutare «in ogni caso (...) le quote di mercato alla luce della probabile evoluzione delle condizioni esistenti sullo stesso». Pertanto, essa stessa avrebbe dovuto proseguire la sua indagine, il che non si sarebbe verificato.

155

Inoltre, nella loro analisi del Residual Supply Index (indice di fornitura residuale; in prosieguo: l’«RSI»), le autorità tedesche riterrebbero che un fornitore disponga di un potere di mercato quando svolge un ruolo centrale, vale a dire che, senza i suoi impianti, la domanda non può essere soddisfatta per più del 5% delle ore dell’anno (punto 303 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 302 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Orbene, proprio ciò avverrebbe nel caso di specie, come dimostrerebbe lo studio Oxera, citato al punto 310 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 309 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20. Il Tribunale avrebbe tuttavia dichiarato che tale variazione è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004 in quanto, a suo avviso, un aumento del ruolo centrale della RWE pari a 1,5 (2019) o a 1,3 (2022) punti percentuali non si discosta radicalmente dalla variazione constatata in altri studi forniti da terzi. Orbene, ciò non smentirebbe il superamento accertato della soglia di posizione dominante da parte della RWE, ma confermerebbe invece la validità dello studio Oxera. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di rilevare che è pacifico che la Commissione non ha realizzato essa stessa alcuna previsione sulla base del RSI e che l’Autorità federale garante della concorrenza, che collabora strettamente con essa, ha da parte sua considerato il RSI solo sotto il profilo storico e non sotto il profilo della sua evoluzione futura, il che non costituirebbe una prognosi diligente. Peraltro, ai punti da 300 a 311 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 299 a 310 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’Autorità federale garante della concorrenza ha ampiamente confermato la pertinenza delle previsioni dello studio Oxera.

156

Infine, per quanto riguarda il crescente potenziale della RWE nell’utilizzo strategico del suo crescente parco di centrali, il Tribunale non si sarebbe sufficientemente soffermato sulle controdeduzioni delle ricorrenti e avrebbe confermato, con un’interpretazione erronea dell’articolo 2 del regolamento n. 139/2004, gli argomenti della Commissione (punti da 312 a 329 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punti da 311 a 328 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Ai punti da 316 a 322 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 315 a 321 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale riprodurrebbe la presentazione inesatta della Commissione secondo la quale le centrali elettriche che producono a partire da fonti di energia rinnovabili sarebbero generalmente «[le] più costos[e] da trattenere» a causa dei bassi costi marginali e che le centrali che beneficiano della legge EEG approfitterebbero in modo notevolmente ridotto di un aumento dei prezzi sul mercato della prima vendita di energia elettrica. Orbene, le premesse stesse di tale affermazione non sarebbero idonee a riflettere l’utilità strategica del portafoglio globale che si è accresciuto.

157

La Commissione, la RWE, l’E.ON e il governo tedesco contestano gli argomenti delle ricorrenti.

b)   Giudizio della Corte

158

Con il terzo capo del terzo motivo, che riguarda i punti da 260 a 336 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché i punti da 259 a 335 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, le ricorrenti sostengono che la valutazione del potere di mercato della RWE effettuata dal Tribunale è viziata da errori di diritto.

159

Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti delle ricorrenti menzionati al punto 154 della presente sentenza, secondo i quali il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato l’attribuzione e l’entità degli attivi dell’E.ON acquisiti dalla RWE, occorre rilevare che le ricorrenti contestano in realtà la valutazione dei fatti e degli elementi di prova effettuata da parte della Commissione, e poi da parte del Tribunale, senza tuttavia dimostrare alcun errore di diritto commesso dal Tribunale. Inoltre, per quanto riguarda gli argomenti secondo cui le capacità delle piccole centrali dell’innogy non rientrerebbero nel mercato della produzione e della prima vendita di energia elettrica, occorre ricordare che la critica, da parte delle ricorrenti, del controllo da parte del Tribunale sulle valutazioni della Commissione relative alla definizione del mercato è stata respinta ai punti da 122 a 132 della presente sentenza.

160

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione dell’intensità del ruolo centrale della RWE sul mercato della produzione e della fornitura all’ingrosso di energia elettrica, vale a dire del grado di indispensabilità delle capacità di produzione della RWE affinché la domanda sul mercato dell’energia elettrica possa essere soddisfatta, le ricorrenti fanno riferimento allo studio Oxera, che proverebbe un aumento di tale ruolo centrale a oltre il 5% delle ore dell’anno. Esse addebitano, in sostanza, al Tribunale di non aver tratto le conseguenze da tale circostanza per concludere che la Commissione avrebbe dovuto dichiarare il rafforzamento di una posizione dominante della RWE a causa dell’operazione notificata.

161

Occorre rilevare che, ai punti 300 e seguenti delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti 299 e seguenti delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha esaminato la valutazione da parte della Commissione dell’ampiezza del ruolo centrale della RWE sul mercato della produzione e della fornitura all’ingrosso di energia elettrica. Il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che l’analisi dell’RSI consiste nello stabilire se un’impresa abbia un ruolo centrale, vale a dire se essa sia indispensabile per il soddisfacimento della domanda. In pratica, tale analisi serve a misurare, per tutte le ore di un determinato anno, se la capacità di produzione dei concorrenti dell’ente esaminato sia sufficiente a soddisfare la domanda a prescindere dalla capacità di produzione di quest’ultima (punto 302 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 301 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20). Dopo aver fatto riferimento alle dichiarazioni contenute nella decisione controversa in virtù delle quali, secondo le autorità garanti della concorrenza tedesche, un ruolo centrale del 5% è indizio di un potere di mercato dell’ente esaminato, e l’RSI presenta limiti che ne riducono l’utilità nel controllo delle concentrazioni, il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva tuttavia tenuto conto delle analisi dell’RSI ai fini della sua valutazione (punti 304 e 305 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punti 303 e 304 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

162

Ai punti da 306 a 310 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 305 a 309 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha proceduto ad un esame delle constatazioni effettuate dalla Commissione nella decisione controversa per quanto riguarda tali analisi e, in particolare, l’analisi risultante dallo studio Oxera prodotto dalle ricorrenti. Il Tribunale ha ritenuto che fosse suffragata la constatazione della Commissione secondo cui le ipotesi sulle quali si basava tale studio, vale a dire il trattenimento da parte della RWE delle sue capacità di produzione eolica e il suo controllo sulle capacità di produzione dell’E.ON, non riflettevano la realtà (punti 308 e 309 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punti 307 e 308 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che rinviano rispettivamente ai punti 322 e 391 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti 321 e 390 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

163

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l’aumento del ruolo centrale della RWE secondo lo studio Oxera non era radicalmente diverso da quello constatato in altri studi forniti da terzi e che i valori dell’RSI calcolati per il 2024 erano identici per la situazione in assenza di concentrazione e per quella a seguito della concentrazione, il che dimostrava il mancato aumento del ruolo centrale della RWE a seguito dell’abbandono del nucleare alla fine del 2022 (punto 310 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché punto 309 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20).

164

Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che le ricorrenti non dimostravano l’esistenza di un errore manifesto di valutazione della Commissione nella sua analisi del ruolo centrale della RWE.

165

È giocoforza constatare che tale controllo da parte del Tribunale sulle valutazioni della Commissione non contiene alcun errore di diritto e che, con le loro censure, le ricorrenti mirano, in sostanza, a far riesaminare dalla Corte i fatti e gli elementi di prova sottoposti al Tribunale. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 123 della presente sentenza, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo l’ipotesi di snaturamento, non dimostrata nel caso di specie, una questione di diritto soggetta in quanto tale al sindacato della Corte.

166

In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, ai punti da 312 a 329 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 311 a 328 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, non si è sufficientemente soffermato sulle controargomentazioni da esse dedotte, relative a un potenziale crescente della RWE nel ricorrere a un utilizzo strategico del suo crescente parco di centrali, e avrebbe erroneamente confermato gli argomenti della Commissione al riguardo.

167

Occorre rilevare che, in tali punti, il Tribunale ha esaminato la questione degli incentivi della RWE ad adottare strategie di trattenimento di capacità e a ricorrere ad altri usi strategici del suo portafoglio di produzione di energia elettrica.

168

Il Tribunale ha anzitutto ricordato che spetta alla Commissione valutare globalmente il risultato dell’insieme di indizi utilizzato per valutare la situazione della concorrenza, che essa può, in applicazione di tale valutazione globale, privilegiare taluni elementi e escluderne altri, e che il Tribunale deve controllare la legittimità di tale esame e la sua motivazione.

169

In seguito, ai punti da 316 a 319 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 315 a 318 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha esaminato i diversi aspetti di un’eventuale strategia di trattenimento delle capacità valutate dalla Commissione ai punti da 49 a 65 della decisione controversa, in particolare il fatto che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili hanno, tra le tecnologie di produzione flessibili, i costi marginali più bassi, e quindi i costi di trattenimento più elevati. Il Tribunale ha sottolineato che i produttori di energia elettrica hanno confermato che tali impianti sono abitualmente sfruttati a piena capacità e che il loro arresto è sensato solo in caso di prezzi di vendita negativi. Il Tribunale ha rilevato la valutazione della Commissione secondo cui l’acquisizione da parte della RWE dei parchi eolici nell’ambito dell’operazione notificata non aumentava la sua capacità di trattenimento in misura determinante, e secondo la quale il regime della «vendita diretta», applicabile all’energia elettrica di origine eolica produceva la conseguenza di ridurre notevolmente l’interesse, per un impianto di produzione di elettricità eolica, a un aumento dei prezzi sul mercato all’ingrosso. Il Tribunale ha altresì menzionato la constatazione della Commissione secondo cui l’aumento della capacità di trattenimento della RWE a seguito dell’acquisizione di capacità nucleari era al contempo temporaneo e limitato, e quindi poco idoneo a produrre sensibili effetti sull’interesse della RWE ad intraprendere una strategia di trattenimento di capacità. Il Tribunale ha menzionato la presa in considerazione da parte della Commissione dello studio Oxera, prodotto dalle ricorrenti, e la sua valutazione secondo cui tale studio non aveva modificato la sua conclusione.

170

Ai punti da 320 a 324 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 319 a 323 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha verificato se la Commissione fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione nella sua analisi del rischio di trattenimento di capacità da parte della RWE e ha escluso l’esistenza di un siffatto errore. In particolare, esso ha ricordato la sua constatazione secondo cui la Commissione non era incorsa in un errore manifesto nel ritenere che l’aumento delle quote di mercato della RWE fosse non significativo e, in ogni caso, temporaneo. Esso ne ha dedotto che dalla concentrazione non poteva derivare alcuna capacità supplementare di trattenimento a partire dall’abbandono del nucleare alla fine del 2022, come confermato dallo studio Oxera. Per quanto riguarda eventuali incentivi della RWE al trattenimento di capacità a breve termine, vale a dire prima dell’abbandono del nucleare, il Tribunale ha rilevato la constatazione della Commissione secondo cui gli impianti che funzionano a partire da fonti di energia rinnovabili si prestano poco al trattenimento, tenuto conto dei loro bassi costi marginali. Per quanto riguarda gli impianti che funzionano a partire da fonti di energia non rinnovabili, il Tribunale ha menzionato la valutazione della Commissione secondo cui un eventuale aumento dei prezzi causato da un trattenimento di tali impianti significherebbe che la remunerazione mediante la legge EEG degli impianti che producono energia rinnovabile diminuirebbe. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l’acquisizione da parte della RWE di una partecipazione di minoranza nel capitale delle centrali nucleari di Emsland e di Gundremmingen C avrebbe avuto solo un impatto limitato e temporaneo in termini di incentivo al trattenimento di capacità. Il Tribunale ha rilevato che lo studio Oxera non dimostrava l’esistenza di un aumento significativo degli incentivi da ritenere esistenti. Il Tribunale ha concluso che la Commissione non era incorsa in un errore manifesto di valutazione nella sua analisi della possibilità e degli incentivi della RWE a trattenere capacità di produzione a seguito della concentrazione.

171

Da quanto precede risulta che il Tribunale ha verificato in dettaglio l’esame, da parte della Commissione, della questione del rischio di trattenimento da parte della RWE delle sue capacità di produzione dopo la concentrazione e che esso è giunto alla conclusione secondo la quale, sulla base degli elementi del fascicolo e delle prove prodotte, in particolare dalle ricorrenti, la Commissione non era incorsa in alcun errore manifesto di valutazione al riguardo. Gli argomenti delle ricorrenti dinanzi alla Corte, ripresi ai punti da 154 a 156 della presente sentenza, non dimostrano alcun errore di diritto del Tribunale in sede di controllo delle valutazioni della Commissione, ma mirano, in definitiva, a che la Corte proceda ad un nuovo esame dei fatti, il che esula dalla competenza di quest’ultima nell’ambito di un’impugnazione.

172

Alla luce di tali premesse, occorre respingere il terzo capo del primo motivo.

4.   Sul quarto capo

173

Con il quarto capo del terzo motivo, che riguarda i punti da 337 a 395 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché i punti da 336 a 394 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, e che si suddivide, in sostanza, in tre censure, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso errori di diritto per quanto riguarda la valutazione del rapporto di concorrenza tra la RWE e l’E.ON.

a)   Sulla prima censura

1) Argomenti delle parti

174

Le ricorrenti fanno valere che, ai punti da 339 a 346 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 338 a 345 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha supposto che la Commissione avesse sufficientemente esaminato l’insieme delle partecipazioni incrociate dei gruppi di imprese cui appartengono la RWE e l’E.ON e, in particolare, che essa avesse preso in considerazione le capacità di produzione delle loro controllate. Orbene, sarebbe pacifico che la Commissione non ha esaminato gli effetti di tali partecipazioni incrociate sul comportamento delle partecipanti alla concentrazione o di quello dei loro concorrenti in materia di investimenti e di espansione sul mercato, in violazione del punto 36 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali. Il fatto che sia la RWE che l’E.ON abbiano la loro sede sociale a Essen (Germania), che sarebbe la «capitale tedesca dell’energia», costituirebbe un vantaggio strategico. Eppure, il Tribunale avrebbe considerato tale circostanza come irrilevante mentre, secondo la prassi decisionale della Commissione, l’esistenza di una sede d’impresa comune dovrebbe essere analizzata sotto il profilo dei vantaggi in termini di concorrenza che le parti di una concentrazione sperano di ottenere.

175

La Commissione, la RWE e l’E.ON contestano gli argomenti delle ricorrenti.

2) Giudizio della Corte

176

Per quanto riguarda l’asserita violazione, da parte del Tribunale, del punto 36 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, in quanto esso non avrebbe constatato che la Commissione ha commesso un errore omettendo di esaminare gli effetti dell’interdipendenza tra i gruppi di imprese ai quali appartengono la RWE e l’E.ON sul comportamento delle partecipanti alla concentrazione o dei loro concorrenti, occorre ricordare che, come rilevato dal Tribunale ai punti 349 e 350 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20, nonché ai punti 348 e 349 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, sebbene la Commissione sia vincolata dalle comunicazioni da essa adottate in materia di controllo delle concentrazioni, gli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali non richiedono un esame in tutti i casi di tutti gli elementi ivi menzionati. A tal riguardo, dal punto 13 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali risulta che l’analisi della concorrenza che la Commissione deve effettuare non deve basarsi su un’applicazione meccanica e in ogni caso dei fattori che essi identificano, bensì su una valutazione d’insieme degli effetti prevedibili della concentrazione, e che non tutti gli elementi da essi identificati sono pertinenti in tutti i casi di concentrazioni orizzontali.

177

Orbene, sebbene spetti al Tribunale esaminare in quale misura eventuali omissioni della Commissione possano mettere in discussione la sua conclusione secondo la quale la concentrazione non solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, tale esame deve tener conto del margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione quando essa effettua, ai fini dell’applicazione delle norme sostanziali del regolamento n. 139/2004, e in particolare del suo articolo 2, analisi economiche prospettiche che presentano il più delle volte un carattere complesso. Ne deriva che il sindacato del giudice dell’Unione su una decisione della Commissione adottata in materia di concentrazioni deve vertere sulla verifica dell’esattezza materiale dei fatti e sulla mancanza di errori manifesti di valutazione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments,C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punti da 82 a 84).

178

Nel caso di specie, ai punti 341 e 342 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti 340 e 341 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale, dopo aver osservato che le ricorrenti non spiegavano quale incidenza potessero avere le partecipazioni della RWE e dell’E.ON nel settore dell’energia sull’analisi degli ostacoli alla concorrenza connessi alla concentrazione, ma si limitavano a menzionare il numero di partecipazioni della RWE e dell’E.ON in altre imprese senza spiegare se queste ultime fossero attive nei mercati rilevanti, ha rilevato che la Commissione, nella sua valutazione, aveva tenuto conto delle capacità di produzione delle controllate e delle imprese nel cui capitale la RWE e l’E.ON possiedono partecipazioni. Così facendo, come correttamente constatato dal Tribunale, la Commissione ha effettivamente preso in considerazione le partecipazioni dirette o indirette della RWE e dell’E.ON.

179

Ai punti da 343 a 346 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 342 a 345 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’E.ON e la RWE sarebbero strutturate e posizionate in modo analogo, il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti non spiegavano in che modo il parallelismo dell’evoluzione delle quotazioni in borsa e dei risultati operativi di tali imprese o il fatto che esse abbiano la loro sede nella stessa città influirebbero sull’applicazione della normativa in materia di concentrazioni e, in particolare, in che modo tali circostanze potrebbero incidere sulla creazione o sul rafforzamento di una posizione dominante della RWE. Il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze fossero di natura meramente incidentale; che l’ubicazione delle sedi sociali nella stessa città era irrilevante ai fini della valutazione degli effetti della concentrazione sul mercato della produzione e della fornitura all’ingrosso di energia elettrica, e che l’evoluzione parallela dei corsi di borsa e dei risultati poteva essere spiegata con il normale sviluppo di due imprese operanti nello stesso settore. Il Tribunale ha aggiunto che le ricorrenti non spiegavano come la mera vicinanza geografica del personale della RWE e dell’E.ON potesse condurre all’emergere di una concertazione contraria al diritto dell’Unione. Il Tribunale ha concluso che la Commissione non era quindi incorsa in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda i vincoli di interdipendenza e la prossimità tra la RWE e l’E.ON.

180

Occorre rilevare che gli argomenti delle ricorrenti non consentono di dimostrare che tali valutazioni siano viziate da un errore di diritto. La deduzione in giudizio di un’asserita assenza di esame degli effetti dell’interdipendenza tra i gruppi E.ON e RWE nonché della mancata verifica degli effetti della concentrazione sul comportamento delle parti della concentrazione o su quello dei loro concorrenti in materia di investimenti e di espansione del mercato, non è sufficiente per ritenere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, tenuto conto del controllo, da parte di quest’ultimo, circostanziato ed entro i limiti ricordati al punto 177 della presente sentenza, sull’esame effettuato dalla Commissione nella decisione controversa. Inoltre, gli argomenti delle ricorrenti mirano, in realtà, a chiedere alla Corte un nuovo esame dei fatti, il che esula dalla competenza di quest’ultima nell’ambito di un’impugnazione.

181

Ne consegue che la prima censura deve essere respinta.

b)   Sulla seconda censura

1) Argomenti delle parti

182

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, ai punti da 351 a 355 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 350 a 354 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, ha commesso errori di diritto. In primo luogo, costituirebbe un errore siffatto, per le ragioni già menzionate nel terzo capo del terzo motivo delle presenti impugnazioni, il fatto che il Tribunale ritenga che la Commissione fosse autorizzata ad astenersi dall’esaminare il rapporto di concorrenza tra la RWE e l’E.ON a causa del carattere limitato dell’aumento delle quote di mercato della RWE.

183

In secondo luogo, nessuna giustificazione suffragherebbe l’affermazione del Tribunale, al punto 358 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20, nonché al punto 357 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, secondo cui il semplice allentamento della pressione concorrenziale dovuto alla scomparsa di un’impresa il cui ruolo è più importante di quanto facciano pensare le sue quote di mercato non sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.

184

In terzo luogo, l’affermazione, ai punti da 359 a 363 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 358 a 362 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, secondo cui il ritiro dell’E.ON dal settore della produzione non sarebbe esclusivamente imputabile alla concentrazione, poiché l’E.ON aveva già ceduto attività di produzione prima dell’operazione M.8871 e cedeva, nell’ambito di tale operazione di concentrazione, solo parti di tali attività, non reggerebbe ad un esame. Anzitutto, rilevando, al punto 357 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 356 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che l’operazione M.8871 riguarda non già l’acquisizione dell’E.ON stessa, bensì soltanto l’acquisizione da parte della RWE di alcuni dei suoi attivi, il Tribunale ragionerebbe in modo formalistico senza prendere in considerazione la concentrazione nel suo complesso. Successivamente, al punto 362 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 361 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale avrebbe rilevato che l’E.ON conserva un’attività di produzione dopo la concentrazione, senza tener conto del fatto che si tratta solo dell’attività di produzione attribuita a titolo esclusivo all’E.ON in quanto parte integrante dell’offerta di soluzioni ai clienti rientranti nelle attività al dettaglio, il che avrebbe dovuto essere constatato dalla Commissione e dal Tribunale se fosse stata effettuata una delimitazione minuziosa del mercato.

185

La Commissione, la RWE e l’E.ON contestano gli argomenti delle ricorrenti.

2) Giudizio della Corte

186

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto convalidando la valutazione della Commissione secondo cui il ritiro dell’E.ON dal mercato della produzione non costituiva un motivo di divieto della concentrazione.

187

Ai punti da 349 a 351 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 348 a 350 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe violato il punto 27 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, il Tribunale ha ricordato, in sostanza, in primo luogo, che, sebbene quest’ultima sia vincolata dalle comunicazioni da essa adottate in materia di controllo delle concentrazioni, tali comunicazioni non richiedono che essa esamini in tutti i casi gli elementi da esse menzionati, sicché la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere o meno in considerazione taluni di tali elementi e, in secondo luogo, che il controllo del Tribunale non può limitarsi all’esame della circostanza che taluni di detti elementi siano stati presi in considerazione o trascurati dalla Commissione, ma che il Tribunale deve altresì considerare se le eventuali omissioni della Commissione siano idonee a rimettere in discussione la sua conclusione secondo cui la concentrazione notificata non solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno.

188

Tale richiamo, da parte del Tribunale, alla portata delle comunicazioni della Commissione e al regime di controllo che esso esercita sulle valutazioni di quest’ultima non contiene alcun errore di diritto.

189

Inoltre, al punto 352 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 351 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha constatato che le quote di mercato detenute dalla RWE prima della concentrazione erano limitate e che anche il loro aumento dopo la concentrazione era limitato, tanto più che taluni impianti di produzione dell’innogy erano stati trasferiti all’E.ON in via permanente. Al punto 353 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 352 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha rilevato l’affermazione della Commissione sulla frammentazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tra numerosi produttori, sul carattere limitato delle quote di mercato della RWE e su quello ancora più limitato delle quote di mercato dell’E.ON. Al punto 354 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 353 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha ricordato la sua dichiarazione che la Commissione non aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere per il carattere limitato e temporaneo dell’aumento delle quote di mercato della RWE.

190

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha statuito, al punto 355 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 354 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che, anche se la Commissione avesse omesso di analizzare taluni elementi che sarebbero richiesti dal punto 27 degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, siffatte omissioni non sarebbero idonee a rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo cui la concentrazione non solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno.

191

Occorre rilevare che tale valutazione del Tribunale, che giustamente esso poteva dedurre dalle affermazioni della Commissione, di cui le ricorrenti non avevano dimostrato il carattere manifestamente erroneo, secondo le quali tanto il carattere limitato delle quote di mercato e dei loro aumenti per effetto della concentrazione notificata, quanto il carattere temporaneo di tali aumenti consentivano di ritenere che quest’ultima non sollevasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno, non è viziata da alcun errore di diritto. Del resto, occorre osservare, come ha fatto il Tribunale al punto 364 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 363 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, che la Commissione non si è limitata ad esaminare le quote di mercato delle parti della concentrazione e la loro evoluzione a causa di tale concentrazione, ma ha tenuto conto, ai punti 48 e seguenti della decisione controversa, di altri criteri di valutazione relativi alle specificità del mercato della produzione di energia elettrica.

192

Ai punti da 356 a 358 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 355 a 357 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha altresì osservato, in sostanza, che le ricorrenti fraintendevano la portata degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali. Dopo aver ricordato che tali orientamenti menzionano, tra gli elementi concorrenziali da analizzare nell’ambito dell’esame degli effetti non coordinati, in primo luogo, se le parti della concentrazione sono concorrenti dirette; in secondo luogo, se l’ente risultante dalla concentrazione possa ostacolare l’espansione dei concorrenti o, in terzo luogo, se l’operazione di concentrazione elimina un’importante forza concorrenziale, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, che le ricorrenti fraintendevano la portata dell’operazione di cui trattasi, che riguardava solo attivi dell’E.ON e non già l’E.ON stessa. Così, il Tribunale ha sottolineato, in primo luogo, che l’E.ON non scompariva a causa della concentrazione. In secondo luogo, esso ha rilevato che la questione era quindi se gli attivi dell’E.ON acquistati dalla RWE, da un lato, e la RWE, dall’altro, fossero diretti concorrenti e se tali attivi e la RWE potessero ostacolare l’espansione dei concorrenti. Orbene, le ricorrenti partirebbero dall’erronea premessa che la RWE abbia acquisito l’intera E.ON attraverso la sua partecipazione di minoranza, il che, come rilevato dal Tribunale, è errato. In terzo luogo, esso ha dichiarato che, per quanto riguarda la scomparsa della pressione concorrenziale sulla RWE, il mero calo di una siffatta pressione che risulterebbe dalla scomparsa di un’impresa avente un ruolo più importante di quanto le sue quote farebbero pensare non sarebbe sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva.

193

È giocoforza constatare che, ancora una volta, il Tribunale non è incorso in errore, né, come sostengono invece le ricorrenti, ha svolto un ragionamento formalistico, ricordando che non già l’E.ON, bensì soltanto gli attivi di tale impresa venivano acquisiti dalla RWE nell’ambito dell’operazione di concentrazione M.8871. Quanto all’affermazione secondo cui il semplice calo della pressione concorrenziale che può risultare dalla scomparsa di un’impresa avente un ruolo più importante di quanto le sue quote di mercato farebbero pensare non sarebbe sufficiente, di per sé, a provare un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, tale affermazione non è viziata da alcun errore di diritto, tanto più nel contesto, come quello del caso di specie, di una concentrazione vertente su quote di mercato limitate.

194

Ai punti da 359 a 361 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 358 a 360 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha osservato che la riduzione delle capacità di produzione dell’E.ON non era soltanto la conseguenza della concentrazione. Secondo il Tribunale, da un lato, l’E.ON aveva già deciso di cedere parti essenziali della sua attività di produzione di energia elettrica convenzionale, ad eccezione essenzialmente delle capacità nucleari, alla sua ex controllata, Uniper, e di vendere la quota da essa detenuta nel capitale di quest’ultima alla Fortum Oyj. Dall’altro, la chiusura delle centrali nucleari dell’E.ON, che doveva avvenire al più tardi entro la fine del 2022, era stata decisa dal legislatore tedesco, cosicché l’E.ON, quand’anche avesse conservato tali attivi, non avrebbe più potuto sfruttarli a partire da detta data. Pertanto, secondo il Tribunale, l’attività di produzione di energia elettrica dell’E.ON era già fortemente diminuita prima della concentrazione ed era destinata a diminuire ulteriormente dopo quest’ultima.

195

Orbene, le ricorrenti non dimostrano in che modo il Tribunale, in tale contesto, abbia commesso un errore di diritto facendo riferimento alle iniziative effettivamente adottate autonomamente dall’E.ON per ridurre la sua attività di produzione di energia elettrica, nonché alla prossima fine, derivante non già dalla concentrazione notificata, bensì da una decisione del legislatore tedesco, dalle attività di produzione di energia elettrica di origine nucleare.

196

Inoltre, al punto 362 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 361 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha giustamente considerato che dalla decisione controversa, in particolare dalle tabelle contenute ai punti da 27 a 29 di tale decisione, si poteva dedurre che l’E.ON non scompariva in quanto concorrente a seguito della concentrazione. Infatti, da tale decisione risulta che circa [riservato] ( 2 ) solamente della produzione totale dell’E.ON nel 2017 sarebbe stata acquisita dalla RWE a causa della concentrazione; che, rispetto all’elettricità convenzionale, la parte della produzione totale dell’E.ON nel corso di tale anno 2017 acquisita dalla RWE sarebbe stata solo di circa [riservato] ( 3 ) e che, per quanto riguarda l’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili, la RWE acquisterebbe [riservato] ( 4 ) della produzione dell’E.ON.

197

A tal riguardo, l’osservazione delle ricorrenti secondo cui la Commissione e il Tribunale avrebbero potuto dichiarare, se avessero proceduto ad una delimitazione minuziosa del mercato, che l’attività di produzione conservata dall’E.ON costituiva parte integrante di un’offerta di soluzioni ai clienti che si inserivano nelle attività al dettaglio e non nelle attività di produzione all’ingrosso di energia elettrica, si basa implicitamente ma necessariamente sulla premessa secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione lasciando aperta la definizione dei mercati e che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto confermando tale errore. Orbene, è sufficiente rilevare che tale premessa è stata respinta ai punti da 122 a 132 della presente sentenza, nell’ambito dell’esame del primo capo del terzo motivo.

198

Ne consegue che la presente censura è infondata.

c)   Sulla terza censura

1) Argomenti delle parti

199

Le ricorrenti fanno valere che il Tribunale, ai punti da 366 a 391 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 365 a 390 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, si è basato su un’analisi insufficiente dell’influenza direttrice conferita alla RWE dalla sua partecipazione di minoranza nell’E.ON Orbene, sarebbe errato sostenere che l’IRA limita efficacemente tale influenza, se non altro perché tale accordo sarebbe viziato da nullità e non impedirebbe alla RWE di derogarvi legalmente nell’esercizio del suo diritto di voto. In ogni caso, l’assunzione di partecipazione incrociata della RWE nel suo concorrente E.ON avrebbe dovuto essere presa in considerazione anche in assenza di acquisizione del controllo, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004, poiché si tratterebbe di una restrizione della concorrenza incompatibile con l’articolo 101 TFUE. Si dovrebbe altresì osservare che nessuna parte avrebbe contestato che, nell’ambito della concentrazione, la RWE e l’E.ON si siano specializzate di comune accordo in diversi livelli del mercato dell’energia elettrica. In udienza, l’E.ON avrebbe spiegato che i due gruppi di imprese avevano convenuto tale ripartizione del mercato al fine di poter disporre dei mezzi finanziari necessari allo sviluppo delle loro attività nel contesto della transizione energetica e che non avrebbero potuto raccogliere tali fondi se il loro rapporto di concorrenza fosse rimasto invariato.

2) Giudizio della Corte

200

Occorre rilevare che, con la presente censura, le ricorrenti ribadiscono in sostanza alcuni dei loro argomenti esposti nel primo capo del secondo motivo di impugnazione, relativi all’influenza decisiva che, a loro avviso, la RWE avrebbe acquisito sull’E.ON. In proposito, è sufficiente rilevare che tali argomenti sono stati respinti in quanto inconferenti ai punti da 95 a 97 della presente sentenza.

201

Inoltre, per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti relativi al fatto che l’assunzione di partecipazione di minoranza della RWE nell’E.ON avrebbe dovuto essere presa in considerazione in quanto avrebbe costituito una restrizione della concorrenza incompatibile con l’articolo 101 TFUE, o ancora al fatto che l’E.ON e la RWE si sarebbero ripartite i mercati, è già stato rilevato, ai punti 55 e 56 della presente sentenza, che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel dichiarare che è alla luce del regolamento n. 139/2004, il cui oggetto è il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, e non già del regolamento n. 1/2003, il cui oggetto è il controllo degli accordi, delle decisioni, delle pratiche concordate e delle situazioni di posizione dominante, che il rispetto dell’articolo 101 TFUE doveva essere, ed è stato, giustamente controllato dalla Commissione.

202

Pertanto, correttamente il Tribunale, al punto 394 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 393 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, rilevando che la decisione controversa aveva ad oggetto un’operazione di concentrazione, ha respinto in quanto inconferenti gli argomenti delle ricorrenti vertenti su una violazione dell’articolo 101 TFUE.

203

Ne consegue che la terza censura, e quindi il quarto capo del terzo motivo, sono infondati.

204

Di conseguenza, poiché il terzo motivo non è fondato in nessuno dei suoi capi, esso deve essere respinto.

D. Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione della regola relativa alla ripartizione dell’onere della prova

1.   Argomenti delle parti

205

Le ricorrenti fanno valere che, ai punti 273, 278 e seguenti, 328, 341, 344 e 382 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti 272, 277 e seguenti, 327, 340, 343 e 381 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale richiede elementi più dettagliati riguardanti i risultati concreti ai quali la Commissione avrebbe dovuto pervenire se il suo controllo fosse stato corretto. Viceversa, il Tribunale, ai punti da 406 a 411 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 405 a 410 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, avrebbe subito respinto le offerte di prova che gli sono state presentate, in particolare la domanda di comparizione personale o di audizione degli ex dirigenti dei gruppi sulla ripartizione dei mercati. Tali decisioni sarebbero in contrasto con i principi di ripartizione dell’onere della prova definiti agli articoli da 91 a 96 del regolamento di procedura del Tribunale.

206

Il livello della prova imposto dal Tribunale sarebbe eccessivo. Le ricorrenti non avrebbero avuto accesso né a dati più dettagliati di quelli da esse forniti, né ai poteri di indagine di cui dispone la Commissione, ad esempio per quanto riguarda le quote di mercato dei produttori di energia elettrica per il calcolo dell’indice di Herfindahl-Hirschman (in prosieguo: l’«IHH»). Tali criteri sarebbero in ogni caso esagerati, dal momento che si chiederebbe alle ricorrenti, oltre alla prova di errori manifesti di valutazione, di esporre a proprie spese il risultato di indagini o di analisi alle quali la Commissione non ha proceduto, tanto più che il Tribunale limiterebbe, allo stesso tempo, la lunghezza delle memorie che possono essere depositate dalle ricorrenti. Producendo in dibattimento lo studio Oxera, confermato dalle analisi dell’Autorità federale garante della concorrenza e dall’opera Changing Energy, le ricorrenti avrebbero presentato prove solide che dimostravano l’aumento del potere di mercato delle parti della concentrazione e la ripartizione anticoncorrenziale del mercato. Come la Corte avrebbe precisato, i requisiti probatori in materia di decisioni che autorizzano una concentrazione sarebbero identici a quelli che disciplinano il loro divieto. L’onere della prova incomberebbe in ogni caso alla Commissione. Se tale onere può eccezionalmente essere trasferito alle parti interessate, ciò riguarderebbe i casi in cui le circostanze positive per queste ultime contraddicono i risultati dell’indagine della Commissione e tali parti hanno accesso alle prove, il che non accadrebbe nel caso di specie.

207

La Commissione, la RWE e l’E.ON contestano gli argomenti delle ricorrenti.

2.   Giudizio della Corte

208

Con il presente motivo, le ricorrenti deducono una violazione da parte del Tribunale dei principi di ripartizione dell’onere della prova derivanti dagli articoli da 91 a 96 del regolamento di procedura del Tribunale.

209

Occorre anzitutto osservare che da tali disposizioni ‑ la cui violazione è dedotta a fondamento del presente motivo ‑ non discende nessuna norma relativa alla ripartizione dell’onere della prova, che si tratti di un procedimento amministrativo della Commissione o di un procedimento dinanzi al giudice dell’Unione. Esse stabiliscono il regime dei mezzi istruttori nonché delle audizioni di testimoni e di periti che possono essere disposte dal Tribunale.

210

Il presente motivo, nella parte in cui si fonda sulla violazione da parte del Tribunale degli articoli da 91 a 96 del suo regolamento di procedura, è quindi infondato.

211

Inoltre, occorre ricordare che la Commissione non è tenuta, nell’ambito del controllo delle concentrazioni, a dimostrare senza ragionevole dubbio che un progetto di concentrazione non solleva problemi di compatibilità con il mercato interno. Essa deve valutare le probabilità e pronunciarsi a favore o contro l’operazione progettata, in base alla sua valutazione dell’evoluzione economica più probabile attribuibile all’operazione. In tale contesto, essa gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione delle circostanze economiche complesse, la quale è soggetta, in particolare, al controllo del Tribunale sull’errore manifesto e sull’esattezza materiale dei fatti (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2023, Commissione/CK Telecoms UK Investments,C‑376/20 P, EU:C:2023:561, punto 84). Ciò premesso, quando un’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale, il rispetto delle garanzie procedurali, tra le quali figura l’obbligo per quest’ultima di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, riveste un’importanza fondamentale (sentenza del 4 maggio 2023, BCE/Crédit lyonnais,C‑389/21 P, EU:C:2023:368, punto 57 e giurisprudenza citata).

212

Dal momento che, nella sua decisione, la Commissione espone in modo circostanziato la sua posizione, incombe alla parte ricorrente fornire elementi anch’essi circostanziati diretti a confutare quest’ultima. Tale requisito probatorio non costituisce, come suggeriscono nel caso di specie le ricorrenti, un’indebita inversione dell’onere della prova a loro discapito, bensì riflette l’onere gravante su ciascuna parte di suffragare la propria posizione dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione,C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punto 181).

213

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a constatare, in sostanza, che le ricorrenti non avevano sufficientemente suffragato la loro contestazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione nella decisione controversa.

214

Pertanto, per quanto riguarda il fatto che, al punto 273 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 272 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale ha rilevato che le ricorrenti non fornivano i propri calcoli dell’IHH al fine di dimostrare che, se la Commissione ne avesse tenuto conto, sarebbe giunta ad una conclusione diversa, occorre rilevare, al pari del Tribunale, che la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione l’IHH nella sua valutazione e che, nei limiti in cui le ricorrenti le contestavano tale mancata presa in considerazione, spettava loro spiegare in che modo un utilizzo di tale indizio avrebbe modificato la sua valutazione. Ne consegue che la mera censura secondo cui l’IHH non è stato preso in considerazione non è sufficiente a dimostrare un errore della Commissione, e che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel constatare che le ricorrenti non avevano suffragato la loro argomentazione al riguardo.

215

Peraltro, ai punti da 278 a 280 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché ai punti da 277 a 279 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto statuendo che non può essere sufficiente per le ricorrenti utilizzare dati diversi da quelli utilizzati dalla Commissione al fine di dimostrare l’errore manifesto di valutazione di quest’ultima, senza fornire elementi concreti idonei a dimostrare che la presa in considerazione di questi ultimi dati nella decisione controversa costituisse un errore manifesto di valutazione della Commissione.

216

Lo stesso vale per le considerazioni relative all’effetto degli aumenti di capacità della RWE, all’effetto delle partecipazioni della RWE e dell’E.ON in imprese terze, al significato del parallelismo dell’evoluzione delle quotazioni di borsa e dei risultati dell’E.ON e della RWE, alla presenza delle sedi sociali nella stessa città e all’effetto della partecipazione di minoranza della RWE nell’E.ON, di cui rispettivamente ai punti 328, 341, 344 e 382 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20, nonché ai punti 327, 340, 343 e 381 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, con le quali il Tribunale ha constatato, in sostanza, che le ricorrenti, pur denunciando errori manifesti di valutazione della Commissione, non producevano dinanzi ad esso alcun indizio concreto né una spiegazione convincente dell’esistenza di tali errori manifesti.

217

Quanto al fatto che il Tribunale non ha ritenuto necessario sentire testimoni proposti dalle ricorrenti, dalle considerazioni procedurali contenute al punto 410 delle sentenze T‑312/20, T‑313/20 e T‑315/20 nonché al punto 409 delle sentenze T‑317/20 e T‑319/20, non validamente rimesse in discussione dinanzi alla Corte, nonché dalla circostanza che il Tribunale è, in ogni caso, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 71 della presente sentenza, il solo giudice della necessità di procedere a una comparizione personale o a un’audizione, risulta che il Tribunale, procedendo in tal modo, non ha commesso errori di diritto.

218

Il quarto motivo è pertanto respinto.

E. Conclusione

219

Poiché tutti i motivi dedotti a sostegno delle presenti impugnazioni sono stati respinti, tali impugnazioni devono essere integralmente respinte.

VI. Sulle spese

220

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione, la RWE e l’E.ON ne hanno fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione, dall’E.ON e dalla RWE.

221

L’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione, dispone che gli Stati membri intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. La Repubblica federale di Germania si farà carico quindi delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni sono respinte.

 

2)

La EVH GmbH è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.ON SE e dalla RWE AG nella causa C‑464/23 P.

 

3)

La Stadtwerke Leipzig GmbH è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.ON SE e dalla RWE AG nella causa C‑465/23 P.

 

4)

La TEAG Thüringer Energie AG è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.ON SE e dalla RWE AG nella causa C‑467/23 P.

 

5)

La EnergieVerbund Dresden GmbH è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.ON SE e dalla RWE AG nella causa C‑468/23 P.

 

6)

La GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG, è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dall’E.ON SE e dalla RWE AG nella causa C‑470/23 P.

 

7)

La Repubblica federale di Germania si fa carico delle proprie spese sostenute nelle cause C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P e C‑470/23 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

( 1 ) Dati riservati omessi.

( 2 ) Dati riservati omessi

( 3 ) Dati riservati omessi

( 4 ) Dati riservati omessi