Causa C‑432/23

F SCS
e
Ordre des avocats du barreau de Luxembourg

contro

Administration des contributions directes

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Luxembourg) (Corte amministrativa, Lussemburgo)]

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16/UE – Scambio di informazioni su richiesta – Ingiunzione rivolta a un avvocato di comunicare informazioni – Segreto professionale dell’avvocato – Articolo 7 e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

  1. Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata e familiare – Riconoscimento tanto da parte della Carta dei diritti fondamentali quanto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Livello di tutela garantito dalla Carta che non incide su quello garantito dalla suddetta Convenzione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 52, § 3)

    (v. punti 47, 48)

  2. Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Ambito di applicazione – Consulenza di un avvocato in materia di diritto societario – Inclusione – Ingiunzione a un avvocato di fornire tutta la documentazione e le informazioni relative ai suoi rapporti con il suo cliente – Ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; direttiva del Consiglio 2011/16)

    (v. punti 49‑52, dispositivo 1)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore tributario – Direttiva 2011/16 – Scambio di informazioni su richiesta – Portata – Assenza di disposizioni relative alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente – Violazione del rispetto della vita privata e familiare – Assenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 51, § 1, e 52, § 1; direttiva del Consiglio 2011/16)

    (v. punti 59‑61, dispositivo 2)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore tributario – Direttiva 2011/16 – Scambio di informazioni su richiesta – Obblighi di informazione e di collaborazione imposti agli avvocati – Normativa nazionale che sottrae al segreto professionale il contenuto delle consulenze in materia fiscale – Ingiunzione a un avvocato di fornire tutta la documentazione e le informazioni relative ai suoi rapporti con il suo cliente – Inammissibilità – Lesione del contenuto essenziale del diritto al rispetto delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 52, § 1; direttiva 2011/16)

    (v. punti 67, 70‑74, dispositivo 3)

Sintesi

Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte statuisce che l’ingiunzione rivolta a un avvocato di fornire all’amministrazione l’insieme della documentazione e delle informazioni relative ai suoi rapporti con il suo cliente, concernenti una consultazione in materia di diritto societario, viola il diritto fondamentale al rispetto delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente.

Nel corso dell’anno 2022, a seguito di una richiesta delle autorità tributarie spagnole sulla base della direttiva 2011/16 ( 1 ), l’administration des contributions directes (amministrazione delle imposte dirette, Lussemburgo) ha indirizzato alla F SCS, uno studio legale costituito sotto forma di società in accomandita semplice in Lussemburgo, alcune decisioni che le ingiungevano di fornire tutti i documenti e le informazioni disponibili riguardanti i servizi da lei forniti a K, una società di diritto spagnolo, nell’ambito dell’acquisizione di un’impresa e dell’assunzione di una partecipazione di maggioranza in una società. F ha risposto di non disporre di informazioni non coperte dal segreto professionale. Essa ha altresì precisato che il suo mandato nell’ambito del fascicolo in questione non era di natura fiscale, ma riguardava unicamente il diritto societario ( 2 ). L’amministrazione le ha inflitto una sanzione tributaria per non aver dato seguito all’ultimo provvedimento ingiuntivo. F ha quindi proposto un ricorso per l’annullamento di tale provvedimento ingiuntivo.

Adita in appello avverso la sentenza del Tribunal administratif (Tribunale amministrativo, Lussemburgo), che ha respinto il ricorso di F in quanto irricevibile, la Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo) ha deciso di sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali riguardanti, in primo luogo, l’applicabilità dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ad una consulenza legale in materia di diritto societario, in secondo luogo, la validità della direttiva 2011/16 alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tenuto conto dell’assenza di disposizioni relative alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente e, in terzo luogo, la compatibilità di un’ingiunzione come quella inviata a F (in prosieguo: l’«ingiunzione controversa») con l’articolo 7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Giudizio della Corte

In primo luogo, per quanto riguarda l’ambito della tutela rafforzata garantita dall’articolo 7 della Carta, la Corte rileva che, al pari dell’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 3 ), l’articolo 7 della Carta garantisce parimenti il segreto della consulenza legale, e ciò sia rispetto al suo contenuto che alla sua esistenza. La tutela specifica conferita, da tali due articoli, al segreto professionale degli avvocati è giustificata dal fatto che agli avvocati è affidato un compito fondamentale in una società democratica, ossia la difesa degli individui. Tale compito fondamentale comporta, da un lato, l’esigenza di garantire a chiunque la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato e, dall’altro, quella, correlativa, di lealtà dell’avvocato nei confronti del proprio cliente. Ne consegue che la consulenza legale gode, indipendentemente dal settore del diritto su cui verte, della tutela rafforzata garantita dall’articolo 7 della Carta alle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente. Ne deriva che una decisione che ingiunga a un avvocato di fornire all’amministrazione l’insieme della documentazione e delle informazioni relative ai suoi rapporti con il suo cliente, concernenti una consulenza in materia di diritto societario, costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantito da tale articolo.

In secondo luogo, per quanto riguarda la validità della direttiva 2011/16 alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, la Corte osserva che, ai fini dello scambio di informazioni su richiesta previsto dalla direttiva 2011/16 ( 4 ), il legislatore dell’Unione europea ha soltanto determinato gli obblighi che gli Stati membri hanno gli uni nei confronti degli altri, autorizzandoli nel contempo a non dar seguito a una richiesta di informazioni qualora la realizzazione delle indagini richieste o la raccolta delle informazioni di cui trattasi siano contrarie alla loro legislazione. Pertanto, esso ha segnatamente lasciato agli Stati membri il compito di garantire che le loro procedure nazionali, applicate per la raccolta di informazioni ai fini di tale scambio, rispettino la Carta, in particolare il suo articolo 7. Ne consegue che il fatto che il regime dello scambio di informazioni su richiesta, previsto dalla direttiva 2011/16, non contenga disposizioni relative alla tutela della riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, nell’ambito della raccolta di informazioni che incombe allo Stato membro interpellato, non implica che tale direttiva violi l’articolo 7 e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda la compatibilità con l’articolo 7 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta di un’ingiunzione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte ricorda che l’articolo 7 della Carta garantisce il segreto della consulenza legale proveniente dall’avvocato rispetto alla sua esistenza e al suo contenuto. Pertanto, le persone che consultano un avvocato possono aspettarsi ragionevolmente che le loro comunicazioni restino private e riservate e, salvo situazioni eccezionali, avere fiducia nel fatto che il loro avvocato non comunichi a nessuno, senza il loro consenso, che esse lo consultano. Ciò premesso, i diritti sanciti dall’articolo 7 della Carta non appaiono come prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione nella società. Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quest’ultima ammette limitazioni all’esercizio di tali diritti purché, in particolare, tali limitazioni rispettino il contenuto essenziale dei summenzionati diritti.

Nel caso di specie, l’ingiunzione controversa è fondata su una normativa nazionale in forza della quale la consulenza e la rappresentanza da parte di un avvocato nel settore fiscale non godono, salvo in caso di rischio di azioni penali per il cliente, della tutela rafforzata delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, garantita dall’articolo 7 della Carta. Orbene, sottraendo quasi integralmente a tale tutela il contenuto delle consultazioni degli avvocati dispensate in materia fiscale, vale a dire l’intero ramo del diritto in cui gli avvocati possono consigliare i loro clienti, tale normativa porta a privare tale tutela della sua stessa sostanza in detto ramo del diritto. Dal canto suo, l’ingiunzione controversa, che riguarda l’insieme di un fascicolo che non ha un collegamento con il settore fiscale, amplia ulteriormente la portata del pregiudizio alla sostanza del diritto tutelato dall’articolo 7 della Carta. Alla luce di ciò, è giocoforza constatare che una siffatta normativa nazionale, così come la sua applicazione nel caso di specie mediante l’ingiunzione controversa, lungi dal limitarsi a situazioni eccezionali, comporta, per la stessa portata della sottrazione al segreto professionale dell’avvocato che esse autorizzano riguardo alle comunicazioni tra quest’ultimo e il suo cliente, una lesione del contenuto essenziale del diritto garantito dall’articolo 7 della Carta. Ne consegue che un’ingiunzione come quella di cui trattasi nel procedimento principale comporta una lesione del contenuto essenziale del diritto al rispetto delle comunicazioni tra l’avvocato e il suo cliente, e quindi un’ingerenza in tale diritto che non può essere giustificata.


( 1 ) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).

( 2 ) L’articolo 177, comma 2, della legge generale in materia di imposte, del 22 maggio 1931 (Mémorial A 1931, n. 900) vieta all’avvocato, destinatario di una richiesta di comunicazione di informazioni all’amministrazione, di negare l’accesso a quanto gli è stato affidato nell’esercizio della sua professione, qualora si tratti di fatti di cui è venuto a conoscenza durante le consulenze o la rappresentanza da lui forniti in materia fiscale e a meno che non si tratti di questioni la cui risposta esponga il suo mandante al rischio di procedimenti penali.

( 3 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950.

( 4 ) Sezione I del capo II della direttiva 2011/16.