SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
17 ottobre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Ambito di applicazione – Contratti di credito ai consumatori – Eccezioni – Articolo 2, paragrafo 2, lettera f) – Contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese o che comportano spese di entità trascurabile – Servizio di pagamento differito “Compra ora, paga dopo” – Ritardi di pagamento – Interessi moratori e spese di recupero stragiudiziale»
Nella causa C‑409/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 30 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2023, nel procedimento
Riverty GmbH, successore legale della Arvato Finance BV,
contro
MI,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Riverty GmbH, successore legale della Arvato Finance BV, da I.M.A. Lintel, advocate; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e H.S. Gijzen, in qualità di agenti; |
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per il governo ceco, da M. Smolek, S. Šindelková e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e J. Simon, in qualità di agenti; |
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per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Winkler-Unger, in qualità di agenti; |
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per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente; |
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per il governo norvegese, da K.H. Aarvik, I.R. Norum e S. Runde, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da P. Ondrůšek e F. van Schaik, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), e dell’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Riverty GmbH, in qualità di successore legale della Arvato Finance BV (in prosieguo: la «Arvato»), fornitore di un servizio di pagamento differito, e MI, una consumatrice che ha optato per tale servizio in occasione di un acquisto online. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 10 e 13 della direttiva 2008/48 enunciano quanto segue:
(...)
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L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», così prevede: «1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito. 2. La presente direttiva non si applica ai: (...)
(...)
(...)». |
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Conformemente all’articolo 3 di detta direttiva, intitolato «Definizioni»: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...)
(...)
(...)
(...)». |
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Ai sensi dell’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Informazioni precontrattuali»: «1. Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” riportate nell’allegato II. (...) Le informazioni di cui trattasi riguardano: (...)
(...)
(...)». |
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L’articolo 10 della direttiva 2008/48, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», al paragrafo 2 prevede quanto segue: «Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti: (...)
(...)
(...)». |
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8 |
Conformemente all’articolo 19 di tale direttiva, intitolato «Calcolo del tasso annuo effettivo globale»: «1. Il tasso annuo effettivo globale che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell’allegato I. 2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi. I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore, a meno che l’apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. 3. Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. (...)». |
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9 |
L’articolo 22 di detta direttiva, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», al paragrafo 3 così dispone: «Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa». |
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10 |
L’allegato II della medesima direttiva è intitolato «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori». Tale allegato prevede varie informazioni da fornire al consumatore riguardanti, in particolare, identità e contatti del creditore o dell’intermediario del credito, le caratteristiche principali del prodotto di credito, nonché il costo del credito e i costi connessi. Nell’ambito di quest’ultimo punto figurano i costi che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardo di pagamento. |
Diritto dei Paesi Bassi
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11 |
Il Burgerlijk Wetboek (codice civile) all’articolo 57, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, del libro 7 dispone quanto segue: «1. Ai fini del presente titolo, si intende per: (...)
(...) 2. Nel costo totale del credito per il consumatore, di cui al paragrafo 1, lettera g), sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». |
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12 |
Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera e), del libro 7 di tale codice: «(...) 2. Il presente titolo non si applica: (...)
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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La Riverty è il successore legale della Arvato, che operava con il nome di AfterPay. AfterPay era il fornitore dell’omonimo servizio di pagamento differito, proposto al momento di acquisti online, a fronte di una commissione di pagamento di EUR 1. |
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Secondo le condizioni generali di pagamento utilizzate dalla Arvato, la scelta di pagare mediante tale servizio presupponeva che, dopo l’accettazione della domanda di utilizzo del servizio medesimo, il commerciante cedesse ad AfterPay i diritti relativi all’importo dovuto dal cliente per l’ordine da esso effettuato online. Tale cliente poteva effettuare un pagamento liberatorio solo ad AfterPay e riceveva, a tal fine, una fattura indicante l’importo dovuto, separatamente dalla consegna di tale ordine. Il pagamento doveva essere effettuato entro quattordici giorni dalla data di fatturazione, a meno che non fosse stato convenuto per iscritto un termine diverso. |
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In mancanza di pagamento entro il termine impartito, l’importo dovuto era immediatamente esigibile senza che fosse necessario inviare al suddetto cliente un’ulteriore messa in mora. In tale ipotesi, la Arvato si riservava il diritto di fatturare spese amministrative, il cui importo era aumentato a ogni sollecito di pagamento, interessi legali mensili sull’importo dovuto e tutte le spese ragionevoli sostenute per ottenere il pagamento in via giudiziale o stragiudiziale. L’importo minimo fatturato a titolo di spese di recupero stragiudiziale era pari a EUR 40. |
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Il 27 febbraio 2019, o poco prima di tale data, MI ha acquistato, in qualità di consumatrice, tre prodotti da un negozio online per un importo totale di EUR 37,97 (in prosieguo: il «prezzo di acquisto dei prodotti»). In tale occasione, essa ha scelto, quale modalità di pagamento, il servizio AfterPay. |
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Lo stesso giorno, la Arvato ha inviato un riepilogo di pagamento all’indirizzo di posta elettronica fornito da tale consumatrice per un importo di EUR 38,97, composto dal prezzo di acquisto dei prodotti e dalla commissione di pagamento di EUR 1, fissando la scadenza del pagamento al 13 marzo 2019. Ha anche indicato che un mancato pagamento entro tale termine avrebbe comportato un aumento di EUR 40 dell’importo dovuto, a titolo di spese di recupero stragiudiziale, conformemente alla normativa dei Paesi Bassi applicabile in materia. |
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Tra il 15 marzo e il 6 dicembre 2019 sei solleciti di pagamento sono stati inviati per posta elettronica dalla Arvato alla suddetta consumatrice. Tali messaggi di posta elettronica indicavano l’obbligo di pagare il prezzo di acquisto dei prodotti e precisavano le spese amministrative conseguenti all’inosservanza di tale obbligo, dapprima, per un importo di EUR 9,50 e, successivamente, per un importo di EUR 12,50. Con l’ultimo messaggio di posta elettronica, inviato il 6 dicembre 2019, la Arvato chiedeva alla stessa consumatrice il pagamento del prezzo di acquisto dei prodotti entro quindici giorni dal ricevimento del suddetto messaggio di posta elettronica, riservandosi, in caso di mancato pagamento, di fatturarle un importo supplementare pari a EUR 40, a titolo di spese di recupero. |
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La Arvato ha adito il Kantonrechter te Arnhem (giudice cantonale di Arnhem, Paesi Bassi) chiedendo la condanna di MI al pagamento di una somma pari a EUR 80,20, maggiorata degli interessi legali calcolati sull’importo di EUR 38,97, a decorrere dal 9 ottobre 2020. Successivamente, la Arvato ha ridotto l’importo così chiesto, avendo tale società rinunciato alla sua remunerazione di EUR 1. |
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Conformemente al diritto nazionale, il Kantonrechter te Arnhem (giudice cantonale di Arnhem) ha sottoposto allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), giudice del rinvio, varie «questioni pregiudiziali». In tali questioni si chiede, tra l’altro, se gli interessi moratori, vale a dire gli interessi diversi da quelli relativi al compenso per la messa a disposizione del credito, e le spese di recupero stragiudiziale, dovuti da un consumatore in caso di inadempimento di un contratto di credito, rientrino tra i costi del credito o se occorra tener conto di tali interessi e altre spese per valutare se il contratto di credito di cui trattasi sia un contratto «che non preved[e] il pagamento di interessi o altre spese» o un contratto «che comport[a] solo spese di entità trascurabile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, o ancora se occorra tener conto, nell’ambito dell’esame di dette questioni, della natura legale o convenzionale di tali interessi e altre spese nonché dei loro importi rispetto ai tariffari legali. |
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Il giudice del rinvio fa valere che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, è stata trasposta nel diritto dei Paesi Bassi, «il più letteralmente possibile», all’articolo 57, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2, del libro 7 del codice civile. Secondo tale giudice, l’articolo 58, paragrafo 2, lettera e), del libro 7 di detto codice riprende i termini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva per quanto concerne l’esclusione dei contratti di credito «che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese» nonché dei contratti «in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile», ai sensi di quest’ultima disposizione. |
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22 |
In risposta a una parte delle questioni sottopostele dal Kantonrechter te Arnhem (giudice cantonale di Arnhem), il giudice del rinvio considera che un contratto nell’ambito del quale è stipulato un termine di pagamento costituisce un contratto di credito qualora soddisfi le condizioni previste dalla normativa nazionale applicabile ai fini di una simile qualificazione e che la nozione di «altre spese», ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera e), del libro 7 del codice civile, deve essere «combinata» con quella di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera g), del libro 7 di tale codice. |
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23 |
Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che né la direttiva 2008/48 né la giurisprudenza della Corte relativa a tale direttiva consentano di stabilire se gli interessi di mora e le spese di recupero stragiudiziale debbano essere considerati costi di credito e se debbano essere presi in considerazione per determinare se il contratto di cui trattasi costituisca un contratto di credito «che non preved[e] il pagamento di interessi o altre spese» o un contratto di credito «che comport[a] solo spese di entità trascurabile», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva. |
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Al riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, il contesto normativo nazionale, tale giudice precisa che gli interessi di mora e le spese di recupero stragiudiziale di cui al procedimento principale fanno riferimento agli interessi e alle spese sostenute dal creditore per ottenere il pagamento del suo credito in via stragiudiziale. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, quando il debitore è una persona fisica che agisce per uno scopo estraneo alla sua attività commerciale o professionale, il codice civile prevede che l’indennità chiesta a titolo di spese di recupero stragiudiziale corrisponde a una percentuale del debito principale e non può essere inferiore a EUR 40 né superiore a EUR 6775. |
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25 |
Da tale domanda risulta anche che, in materia di contratti di credito rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, la normativa dei Paesi Bassi vieta al creditore di esigere una remunerazione del credito superiore alla remunerazione massima autorizzata dalla legge, che tale remunerazione massima include gli interessi moratori e le spese di recupero stragiudiziale e che il creditore non può, di conseguenza, chiedere un’indennità a titolo di spese di recupero stragiudiziale che abbia l’effetto di portare la remunerazione del credito oltre il massimale autorizzato. |
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Per quanto riguarda, in secondo luogo, le disposizioni pertinenti della direttiva 2008/48, il giudice del rinvio deduce dal combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera l), dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), e dell’allegato II di tale direttiva che le spese dovute in caso di ritardo di pagamento, tra le quali rientrano gli interessi di mora e le spese di recupero stragiudiziale chiesti nel caso di specie, devono essere incluse nel «costo totale del credito per il consumatore» di cui all’articolo 3, lettera g), di detta direttiva. |
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27 |
Il giudice del rinvio aggiunge che, sebbene dall’articolo 19, paragrafo 3, della medesima direttiva risulti che le spese dovute in caso di mancata esecuzione di un obbligo contrattuale non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), ciò non significa tuttavia che tali spese non possano rientrare nel costo totale del credito per il consumatore. |
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28 |
Tuttavia, il giudice del rinvio precisa che sarebbe anche possibile ritenere che dette spese possano essere incluse nel «costo totale del credito per il consumatore» solo se le condizioni di concessione del credito e le altre circostanze relative alla conclusione del contratto consentono di supporre che l’esigibilità delle spese medesime faccia parte del modello commerciale del creditore. |
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Per quanto riguarda l’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, tale giudice fa valere che essa potrebbe essere svuotata del suo contenuto se si dichiarasse che gli interessi e le altre spese previsti da tale disposizione debbano includere gli interessi e le spese di recupero stragiudiziale dovuti in forza della legge in caso di mancato pagamento. |
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30 |
In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
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31 |
In via preliminare, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo dei Paesi Bassi risulta che la direttiva 2008/48 è stata resa applicabile dal diritto nazionale dei Paesi Bassi ai contratti di credito il cui importo totale del credito è inferiore a EUR 200. |
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32 |
Si deve anche constatare che, per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre esaminare due aspetti. Il primo verte sostanzialmente sull’interpretazione delle nozioni di «interessi» e di «altre spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, nonché sulla questione di stabilire se l’origine legale o convenzionale degli interessi di mora e delle spese di recupero stragiudiziale chiesti dal creditore in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento incombente al consumatore in forza di un contratto di credito e, se del caso, il loro importo costituiscano criteri utili ai fini di tale interpretazione. Il secondo riguarda l’interpretazione della nozione di «costo totale del credito per il consumatore» di cui all’articolo 3, lettera g), di tale direttiva. |
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33 |
Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio collega la nozione di «altre spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, a quella di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), di tale direttiva, chiedendosi se gli interessi di mora e le spese di recupero stragiudiziale rientrino sia in una di tali nozioni sia nell’altra. |
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34 |
Ciò posto, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48 contribuisce a delimitare l’ambito di applicazione di tale direttiva e può, eventualmente, rendere inutile la risposta alla questione di stabilire se gli interessi di mora e le spese di recupero stragiudiziale rientrino nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), di detta direttiva. |
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35 |
Di conseguenza, occorre anzitutto interpretare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48 ed esaminare la pertinenza della natura legale o convenzionale degli interessi e delle penali per inadempimento nonché, eventualmente, del loro importo ai fini di tale interpretazione, prima di esaminare in seguito, se del caso, la portata della nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), di tale direttiva. |
Sulla seconda parte della prima questione e sulla seconda questione
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36 |
Con la seconda parte della prima questione e con la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che gli interessi di mora e le spese di recupero stragiudiziale che un consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardo o di inadempimento dell’obbligo di pagamento ad esso incombente in forza di un contratto di credito rientrano nelle nozioni di «interessi» e di «altre spese», ai sensi di tale disposizione. Tale giudice chiede inoltre se l’origine legale o convenzionale di tali interessi e altre spese e il fatto che, se del caso, detti interessi e altre spese di origine convenzionale siano superiori a quanto sarebbe dovuto in forza della legge siano elementi rilevanti ai fini di tale interpretazione. |
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37 |
Al riguardo, occorre precisare che gli interessi di mora e le spese di recupero stragiudiziale di cui al procedimento principale costituiscono, come precisato dal giudice del rinvio, interessi e penali per inadempimento. |
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Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, i contratti di credito «che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese» e i contratti di credito «in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile» sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva. |
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39 |
Al fine di procedere all’interpretazione di tale disposizione e, in particolare, delle nozioni di «interessi» e di «altre spese», che vi figurano, occorre tener conto, conformemente a una giurisprudenza costante, non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, punto 43 e giurisprudenza citata). |
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40 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, i termini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, occorre osservare che tale disposizione si limita a fare riferimento agli «interessi» e alle «altre spese» senza definire tali nozioni e senza rinviare ad altre nozioni parimenti utilizzate nel contesto di tale direttiva, in particolare quelle di «penali per inadempimento», di «costi in caso di ritardi di pagamento», di «costi», di «commissioni» o di «imposte». |
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41 |
Orbene, la nozione di «interessi», nel suo senso letterale, designa al contempo gli interessi accumulati o dovuti su un capitale investito o prestato e gli interessi compensativi o moratori e può quindi avere più significati. |
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42 |
La nozione di «altre spese» costituisce anch’essa una nozione generica, che può comprendere varie categorie di spese, cosicché tale nozione ha un contenuto variabile a seconda del contesto in cui è utilizzata. |
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43 |
Ciò posto, il raffronto tra le diverse versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48 fornisce alcuni indizi relativi all’interpretazione che occorre dare alle nozioni di «interessi» e di «altre spese», ai sensi di tale disposizione. In particolare, tra tali versioni ve ne sono alcune che, in maniera più succinta, fanno unicamente riferimento all’assenza di interessi o di altre spese, come le versioni in lingua tedesca («zins- und gebührenfreie Kreditverträge»), in lingua greca («symvaseis pistosis oi opoies einai atokes kai choris alles epivarynseis»), in lingua francese («contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais») o in lingua neerlandese («kredietovereenkomsten zonder rente en andere kosten»). In altre versioni linguistiche, in particolare nelle versioni in lingua spagnola («los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos»), in lingua inglese («where the credit is granted free of interest and without any other charges»), in lingua croata («ugovore o kreditu prema kojima se kredit odobrava bez kamata i bez bilo kakvih drugih naknada»), in lingua italiana («contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese») o in lingua rumena («contractele de credit în baza cărora creditul este acordat fără dobândă și fără alte costuri»), si fa esplicito riferimento al fatto che il credito è concesso senza che siano previsti interessi o altre spese. |
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44 |
Dalla formulazione di queste altre versioni risulta esplicitamente che l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48 deve essere esaminata tenendo conto degli interessi e delle altre spese previsti, al momento della conclusione del contratto di credito. Orbene, l’inadempimento da parte di un consumatore del suo obbligo di pagamento e la durata di tale eventuale inadempimento sono, in linea di principio, imprevedibili in tale momento. Pertanto, gli interessi e le penali per inadempimento non fanno parte degli «interessi» e delle «altre spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, e ciò indipendentemente dalla questione di stabilire se l’applicazione e il livello di tali interessi e di tali penali siano previsti dalla legge o stipulati nel contratto di credito. |
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45 |
Tale interpretazione è corroborata dal contesto in cui si inserisce detta disposizione nonché dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/48. |
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46 |
Così, per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce la suddetta disposizione, occorre osservare che, conformemente all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/48, le penali per inadempimento sono escluse dal calcolo del TAEG, dato che tale calcolo si basa sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per la durata convenuta e che il creditore e il consumatore soddisferanno i loro obblighi alle condizioni e nei termini precisati in tale contratto. Pertanto, occorre partire da tale ipotesi al fine di interpretare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva. |
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47 |
In terzo luogo, l’interpretazione di cui al punto 44 della presente sentenza risponde alla finalità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, che mira, al pari delle altre disposizioni di tale articolo, a delimitare l’ambito di applicazione di tale direttiva. Orbene, se gli interessi e le penali per inadempimento dovessero essere presi in considerazione al fine di stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione di detta direttiva, tale disposizione sarebbe ampiamente svuotata del suo contenuto e del suo effetto utile, poiché essa si applicherebbe soltanto nelle ipotesi molto improbabili in cui il ritardo o il mancato pagamento non comporterebbero alcuna conseguenza giuridica per il debitore, ossia né l’imposizione di interessi moratori né di altre spese a causa della mancata esecuzione dell’obbligo di pagamento. |
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48 |
Nel caso di specie, la Arvato chiede il pagamento del prezzo di acquisto dei prodotti per un importo di EUR 37,97 maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 9 ottobre 2024 e quello delle spese legali di recupero stragiudiziale di EUR 40, il cui importo si colloca al limite inferiore della forcella prevista dalla normativa dei Paesi Bassi. Simili interessi e spese non rientrano, in linea di principio, nelle nozioni di «interessi» e di «altre spese», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48, e non devono quindi essere presi in considerazione al fine di determinare se il contratto di credito di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
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49 |
Il giudice del rinvio e il governo dei Paesi Bassi fanno tuttavia valere che non si può escludere che le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto in questione consentano di supporre che l’esigibilità delle penali per inadempimento faccia parte del modello commerciale del creditore, situazione nella quale tali penali dovrebbero essere prese in considerazione per esaminare l’applicabilità dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48. |
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50 |
Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l’attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti (sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 30). |
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51 |
Spetterà pertanto al giudice del rinvio verificare se, in realtà, il creditore non intenda eludere gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2008/48 anticipando, sin dalla conclusione del contratto di credito, l’inadempimento da parte del consumatore dell’obbligo di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico dall’esigibilità degli interessi e delle penali per inadempimento. A tal fine, spetterà a tale giudice esaminare tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto in questione e altri elementi pertinenti, quali, in particolare, l’origine legale o convenzionale degli interessi e delle penali per inadempimento, i termini entro i quali tali interessi e penali diventano esigibili nonché l’importo di detti interessi e penali. |
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52 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda parte della prima questione e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che, fatti salvi i casi in cui il creditore anticipi, sin dalla conclusione del contratto di credito, l’inadempimento da parte del consumatore dell’obbligo di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico, gli interessi moratori e le spese di recupero stragiudiziale che un consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardo o di inadempimento dell’obbligo di pagamento che gli incombe in forza di un contratto di credito non rientrano nelle nozioni di «interessi» e di «altre spese», ai sensi di tale disposizione, e ciò indipendentemente, in linea di principio, dal fatto che tali interessi e altre spese siano di origine legale o convenzionale, nonché dal fatto che, se del caso, detti interessi e altre spese di origine convenzionale siano superiori a quanto sarebbe dovuto in forza della legge. |
Sulla prima parte della prima questione
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Alla luce della risposta fornita alla seconda parte della prima questione e alla seconda questione, non occorre rispondere alla prima parte della prima questione. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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fatti salvi i casi in cui il creditore anticipi, sin dalla conclusione del contratto di credito, l’inadempimento da parte del consumatore dell’obbligo di pagamento al fine di ottenere un vantaggio economico, gli interessi moratori e le spese di recupero stragiudiziale che un consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardo o di inadempimento dell’obbligo di pagamento che gli incombe in forza di un contratto di credito non rientrano nelle nozioni di «interessi» e di «altre spese», ai sensi di tale disposizione, e ciò indipendentemente, in linea di principio, dal fatto che tali interessi e altre spese siano di origine legale o convenzionale, nonché dal fatto che, se del caso, detti interessi e altre spese di origine convenzionale siano superiori a quanto sarebbe dovuto in forza della legge. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.