SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
17 ottobre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a notaio‑avvocato – Posti vacanti a causa della mancanza di candidati più giovani – Giustificazioni – Carattere appropriato e necessario»
Nella causa C‑408/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), con decisione del 27 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2023, nel procedimento
Rechtsanwältin und Notarin
contro
Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, M.L. Arastey Sahún, presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per Rechtsanwältin und Notarin, da J.- J. Menge, Rechtsanwalt; |
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per la Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm, da U. Karpenstein e R. Sangi, Rechtsanwälte; |
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per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e J. Simon, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e E. Schmidt, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), e dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una Rechtsanwältin und Notarin e la Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm (presidente del Tribunale superiore del Land, Hamm, Germania) in merito al rigetto, da parte di quest’ultima, della candidatura della ricorrente nel procedimento principale a un posto di notaio-avvocato. |
Contesto normativo
Direttiva 2000/78
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L’articolo 1 della direttiva 2000/78 è così formulato: «La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». |
4 |
L’articolo 2 della suddetta direttiva dispone come segue: «1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1:
(...)». |
5 |
L’articolo 3 di detta direttiva, rubricato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue: «1. Nei limiti dei poteri conferiti all[’Unione europea], la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
(...)». |
6 |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva: «Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
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Diritto tedesco
7 |
L’articolo 3 della Bundesnotarordnung (codice federale del notariato), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: la «BNotO»), così dispone: «(1) I notai sono nominati a vita, esercitano le funzioni notarili a titolo principale (notai a titolo principale). (2) Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui, alla data del 1o aprile 1961, la funzione di notaio era esercitata unicamente a titolo accessorio, gli avvocati restano i soli a poter essere nominati alle funzioni di notaio, per la durata della loro affiliazione all’ordine degli avvocati competente per la circoscrizione giudiziaria interessata, al fine di esercitare contemporaneamente le funzioni di notaio accanto alla loro professione forense (notai-avvocati)». |
8 |
L’articolo 4 della BNotO prevede quanto segue: «Vengono nominati tanti notai quanti sono necessari ai fini di una buona amministrazione della giustizia. In particolare, si tiene conto della necessità di fornire ai singoli un accesso adeguato ai servizi notarili e di mantenere una struttura equilibrata di fasce d’età dei membri della professione». |
9 |
L’articolo 5 della BNotO è così formulato: «1. Possono essere nominati alle funzioni di notaio solo i soggetti aventi l’idoneità personale e professionale all’esercizio delle stesse. (...) (...) 4. Non può essere nominato notaio per la prima volta chi abbia compiuto 60 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature a un posto di notaio. 5. L’idoneità professionale presuppone il previo ottenimento dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di giudice conformemente al Deutsches Richtergesetz [(legge tedesca sullo statuto dei giudici)]. (...)». |
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La motivazione della BNotO [Bundestagsdrucksache (documento del Bundestag) 11/6007, pag. 10], per quanto riguarda l’articolo 5, paragrafo 4, della BNotO, enuncia quanto segue: «Anche in considerazione delle maggiori difficoltà per l’inserimento nella professione notarile dovute all’età, l’introduzione del limite massimo di 60 anni di età mira ad evitare, per esigenze di continuità [della professione], un frequente mutamento del titolare dell’ufficio. Al contempo viene eliminato il rischio di invecchiamento della professione notarile. Poiché il fattore dell’“inserimento” viene meno se un ex notaio desidera essere riconfermato, o se un notaio desidera essere designato in un’altra sede, il limite massimo di età dovrebbe valere solo per la prima nomina». |
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L’articolo 5b della BNotO dispone, al paragrafo 1, quanto segue: «Può essere nominato notaio-avvocato solo chi, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature:
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L’articolo 48a della BNotO stabilisce quanto segue: «I notai raggiungono il limite di età alla fine del mese nel quale compiono settant’anni». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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La ricorrente si è candidata per un posto di notaio–avvocato nella circoscrizione dell’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania) nella quale esercita la professione di avvocato da oltre tre anni. Tale candidatura è stata respinta con la motivazione che, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ella aveva più di 60 anni. |
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La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi all’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), il giudice del rinvio. |
15 |
Detto giudice precisa che, contrariamente ai notai che esercitano le funzioni notarili a titolo principale (hauptberufliche Notare), la funzione di notaio‑avvocato (Anwaltsnotare) è esercitata da avvocati accanto alla loro professione di avvocato. Questi ultimi possono, in linea di principio, presentare la loro candidatura a un posto di notaio-avvocato unicamente nella circoscrizione dell’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) nella quale esercitano la loro professione di avvocato da più di tre anni. Dalla decisione di rinvio risulta altresì che la funzione di notaio-avvocato cessa, in forza dell’articolo 48a della BNotO, quando la persona interessata compie 70 anni. |
16 |
Il numero di posti di notaio nella circoscrizione di un determinato Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) è stabilito in funzione delle necessità di servizi notarili, garantendo il mantenimento di una struttura equilibrata di fasce d’età. Nel 2022 sono stati messi a concorso quattro posti di notaio nella circoscrizione dell’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) in cui la ricorrente nel procedimento principale esercitava la sua attività di avvocato. È stato coperto un solo posto, mentre gli altri sono rimasti vacanti per mancanza di candidati in possesso dei requisiti necessari per l’accesso alla funzione. |
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Il giudice del rinvio indica che è probabile che anche in futuro sarà impossibile coprire tutti i posti di notaio-avvocato nella circoscrizione dell’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) interessata, in quanto non vi è un sufficiente numero di candidati in possesso dei requisiti necessari per essere nominati a tale funzione. Così, nel 2023, in tale circoscrizione sarebbero stati messi a concorso cinque posti di notaio, due soli dei quali saranno probabilmente coperti. Per tutti gli Amtsgerichte (Tribunali circoscrizionali) rientranti nell’ambito di competenza della resistente nel procedimento principale e nel cui ambito territoriale dovranno essere nominati notai-avvocati, vi saranno probabilmente solo 39 candidati a fronte dei 69 posti messi a concorso nel 2023. Su tutto il territorio federale, eccezion fatta per i grandi agglomerati, il numero di posti di notaio che non potranno essere coperti sarà comparabile. In tale contesto, il giudice del rinvio sottolinea che la mancata copertura di posti di notaio messi a concorso non ha comportato, fino ad ora, che determinati atti notarili non abbiano potuto essere redatti o abbiano potuto esserlo solo con notevole ritardo. |
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Il giudice del rinvio, pur considerando che la disposizione nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, ossia l’articolo 5, paragrafo 4, della BNotO, persegue finalità legittime, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2000/78, si chiede se, alla luce della sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai) (C‑914/19, EU:C:2021:430), tale disposizione non debba essere considerata come eccedente quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in quanto non consente alcuna deroga al limite massimo di età ivi previsto, anche in caso di impossibilità di coprire più posti con candidati più giovani. |
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Ciò premesso, l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla quarta questione
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Con la sua prima e la sua quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede un limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a un posto di notaio-avvocato. |
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In via preliminare, occorre ricordare, da un lato, che il divieto di qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’età è sancito nell’articolo 21 della Carta e che tale divieto è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), C‑914/19, EU:C:2021:430, punto 19 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, occorre verificare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78. |
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A tal riguardo, prevedendo che non possano essere nominate notaio-avvocato per la prima volta le persone che, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il posto di notaio, abbiano compiuto 60 anni, l’articolo 5 della BNotO incide sui criteri di selezione di tali persone. Pertanto, si deve ritenere che tale disposizione stabilisca norme in materia di accesso alle attività da lavoro non dipendente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 e, di conseguenza, rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, punto 30, e del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punti da 22 a 24). |
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Dall’altro lato, occorre rilevare che, nel caso di specie, è pacifico che il requisito di età previsto dalla disposizione nazionale di cui trattasi, segnatamente l’articolo 5, paragrafo 4, della BNotO, ha l’effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 60 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe. Detta disposizione crea, pertanto, una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 [v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C‑416/13, EU:C:2014:2371, punto 33, e ordinanza del 17 novembre 2022, PF (Limite di età per l’assunzione di psicologi all’interno della polizia), C‑569/21, EU:C:2022:910, punto 49 e giurisprudenza ivi citata]. |
24 |
Per quanto riguarda la questione se tale disparità di trattamento possa essere giustificata alla luce del paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2000/78, occorre ricordare che il primo comma di tale paragrafo stabilisce che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscono discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima connessa, in particolare, alla politica del lavoro, al mercato del lavoro e alla formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva precisa che tali disparità di trattamento possono comprendere, in particolare, «la fissazione di un’età massima per l’assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento». |
25 |
Nel caso di specie, dall’esposizione dei motivi della BNotO nonché dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ha per obiettivo, in primis, di garantire la continuità nell’esercizio della professione di notaio per un periodo sufficientemente lungo prima del pensionamento al fine di assicurare un’amministrazione giudiziaria efficace e indipendente, in secundis, di garantire un notariato di qualità, all’interno del quale i giuristi non debbano familiarizzarsi, nel corso dei loro ultimi anni di vita professionale, con una professione da loro mai esercitata in precedenza, e, in tertiis, di garantire una struttura equilibrata di fasce d’età allo scopo di facilitare il ricambio generazionale nella professione di notaio. |
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Sotto tale profilo, è importante ricordare, preliminarmente, che l’indicazione contemporanea di diversi obiettivi, collegati gli uni agli altri oppure classificati per ordine di importanza, non costituisce un ostacolo all’esistenza di una finalità legittima ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 (sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). |
27 |
Per quanto riguarda, anzitutto, l’obiettivo consistente nel garantire la continuità nell’esercizio della professione di notaio per un periodo sufficientemente lungo prima del pensionamento al fine di assicurare un’amministrazione giudiziaria efficace ed indipendente, si deve ricordare che la Corte ha già giudicato, in sostanza, che un simile obiettivo rientra nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78, che consente la fissazione di un’età massima per l’assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), C‑914/19, EU:C:2021:430, punto 33]. |
28 |
In ordine, poi, all’obiettivo di garantire un notariato di qualità e, quindi, di garantire il buon funzionamento delle prerogative, notarili, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che anche un siffatto obiettivo può essere considerato come un obiettivo legittimo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), C‑914/19, EU:C:2021:430, punti 34 e 40]. |
29 |
Per quanto riguarda, infine, l’obiettivo consistente nel garantire una struttura equilibrata di fasce d’età allo scopo di facilitare il ricambio generazionale nella professione di notaio, occorre ricordare che la Corte ha in più occasioni giudicato che la legittimità di un siffatto obiettivo di interesse generale rientrante nella politica dell’occupazione non può essere ragionevolmente messa in dubbio, dato che esso compare tra gli obiettivi espressamente enunciati dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 e che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, TUE, la promozione di un livello di occupazione elevato costituisce una delle finalità perseguite dall’Unione [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), C‑914/19, EU:C:2021:430, punto 36 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Si deve, inoltre, sottolineare che la promozione delle assunzioni e dell’accesso a una professione costituisce incontestabilmente una finalità legittima di politica sociale o dell’occupazione degli Stati membri, in particolare quando si tratta di favorire l’accesso dei giovani all’esercizio di tale professione [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), C‑914/19, EU:C:2021:430, punto 37 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Più in particolare, la finalità consistente nell’instaurare una struttura equilibrata di fasce di età fra i giovani notai e i notai più anziani al fine di favorire la nomina e la promozione dei giovani, di ottimizzare la gestione di tali nomine e, al tempo stesso, di prevenire le eventuali controversie vertenti sull’idoneità dei notai ad esercitare la loro attività oltre una certa età, offrendo nel contempo un servizio di qualità nel settore notarile, può costituire una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), C‑914/19, EU:C:2021:430, punto 38 e giurisprudenza ivi citata]. |
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Di conseguenza, gli obiettivi concretamente perseguiti dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale devono essere considerati, in linea di principio, come tali da poter giustificare obiettivamente e ragionevolmente una disparità di trattamento direttamente basata sull’età. |
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Ciò posto, si deve ancora verificare, secondo il tenore stesso dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78, se i mezzi apprestati per conseguire detti obiettivi siano «appropriati e necessari». |
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Per quanto riguarda, in primo luogo, il carattere «appropriato» di una normativa nazionale come quella che prevede il limite massimo di età in causa nel procedimento principale, occorre, da un lato, constatare che è pacifico che tale normativa consente di garantire che i candidati alla funzione di notaio possano esercitare tale funzione per un periodo di almeno dieci anni prima di raggiungere l’età pensionabile obbligatoria, fissata nel caso di specie in 70 anni, e che i notai acquisiscano l’esperienza richiesta per offrire un servizio di qualità. Ne deriva che detta normativa deve essere considerata adeguata per conseguire tanto l’obiettivo consistente nel garantire la continuità nell’esercizio della professione di notaio per un periodo sufficientemente lungo prima del pensionamento al fine di assicurare un’amministrazione giudiziaria efficace e indipendente, quanto quello diretto a garantire il buon funzionamento delle prerogative notarili. |
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D’altra parte, si deve rilevare che la Corte ha già giudicato che un limite di età fissato a 50 anni per l’ammissione al concorso per accedere alla professione di notaio è adeguato a realizzare l’obiettivo di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento di tale professione [sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai), C‑914/19, EU:C:2021:430, punto 49 e giurisprudenza ivi citata]. La stessa conclusione si impone, a fortiori, alla luce della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale non può essere nominato notaio-avvocato per la prima volta una persona che, alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature al posto di notaio, abbia raggiunto l’età di 60 anni. |
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Per quanto riguarda, in secondo luogo, il carattere «necessario» della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, occorre ricordare che spetta alle autorità competenti degli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco, tenendo presente che deve essere accordata un’attenzione particolare alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, in tal modo, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di queste persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversità nell’occupazione. L’interesse rappresentato dal mantenimento in attività di tali persone deve nondimeno essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Comune di Gesturi, C‑670/18, EU:C:2020:272, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, quando è chiamato ad esaminare se una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale ecceda quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, il giudice nazionale deve tener conto non solo dell’idoneità delle persone interessate ad esercitare una professione, ma altresì del danno che tale normativa può causare a tali persone. |
37 |
Nel caso di specie, anzitutto, si deve necessariamente constatare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, a differenza di quella esaminata ai punti 45 e 46 della sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai) (C‑914/19, EU:C:2021:430), non prevede una durata minima di esercizio della funzione di notaio per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia. Peraltro, il limite di età per la prima nomina alla funzione di notaio è, nel caso di specie, fissato a 60 anni, mentre, nella causa che ha dato luogo alla precitata sentenza, tale limite massimo di età era di 50 anni. Pertanto, l’incidenza del limite di età fissato a 60 anni sulla carriera delle persone interessate, considerata nel suo insieme, è nettamente più ridotta. Occorre quindi considerare che, a prima vista, detta normativa non va oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo consistente nel garantire la continuità nell’esercizio della professione di notaio per un periodo sufficientemente lungo prima del pensionamento al fine di assicurare il buon funzionamento delle prerogative notarili. |
38 |
A tal riguardo, spetterà al giudice del rinvio verificare se, come fatto valere dal governo tedesco, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riguardino, di fatto, quasi esclusivamente casi nei quali le funzioni notarili devono essere esercitate a complemento di un’attività di avvocato già stabilita e incidano solo marginalmente sulla progressione della carriera delle persone interessate e sui loro diritti a pensione. |
39 |
Inoltre, in ordine alla questione se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sia necessaria per garantire che la durata dell’attività effettiva ed economicamente redditizia della funzione di notaio-avvocato sia adeguata ai costi di investimento necessari per fondare e consolidare uno studio notarile, occorre constatare che la Corte non dispone di elementi sufficienti che le consentano di pronunciarsi al riguardo. In ogni caso, spetta in ultima analisi al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, determinare se la normativa di cui trattasi nel procedimento principale sia necessaria per conseguire uno degli obiettivi perseguiti. |
40 |
Infine, relativamente alla questione se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sia necessaria per garantire, segnatamente, il ricambio generazionale e il ringiovanimento della professione di notaio, si deve necessariamente constatare che le circostanze di fatto della causa oggetto del procedimento principale si distinguono nettamente da quelle all’origine della causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 giugno 2021, Ministero della Giustizia (Notai) (C‑914/19, EU:C:2021:430). Infatti, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale è caratterizzata dal fatto che esistono, a livello nazionale, due categorie di notai, vale a dire, da un lato, i notai a titolo principale (hauptberufliche Notare) e, dall’altro, i notai-avvocati (Anwaltsnotare), mentre, nella causa all’origine della precitata sentenza, era in discussione un’unica categoria di notai, ossia quelli che esercitano tale professione in via principale. |
41 |
Orbene, nel caso di specie, è pacifico, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, che, come sostenuto dalla convenuta nel procedimento principale e dal governo tedesco, dalle statistiche pubblicate dal Collegio notarile federale tedesco risulta che, per quanto riguarda i posti di «notai a titolo principale», il numero di candidati è nettamente superiore al numero di posti messi a concorso, mentre, per i notai-avvocati, il numero di posti offerti supera il numero di candidati che soddisfino il requisito dell’età massima di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della BNotO. |
42 |
Poiché l’articolo 5, paragrafo 4, della BNotO si applica tanto ai «notai a titolo principale» quanto ai notai-avvocati, non si può ritenere, alla luce di quanto precede, che il limite di età massimo ivi previsto ecceda quanto necessario per conseguire l’obiettivo diretto a garantire il ricambio generazionale e il ringiovanimento della professione di cui trattasi. |
43 |
Nell’ambito dell’esame del carattere necessario di siffatta normativa, al quale spetta al giudice del rinvio procedere, quest’ultima dovrà, da un lato, tener conto dei criteri sui quali si fonda la valutazione prospettica della necessità di creare posti di «notaio a titolo principale» e posti di notaio-avvocato, nonché stabilire se le esigenze in termini di posti riflettano in tal modo una necessità «semplice» o una necessità «imperativa». Essa dovrà, dall’altro lato, analizzare se il deficit di candidati ai posti di notaio-avvocato che soddisfano il requisito di età massima di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della BNotO si spieghi unicamente con ragioni demografiche, il che rimetterebbe in discussione il carattere necessario della normativa di cui trattasi per conseguire l’obiettivo perseguito, o anche con considerazioni finanziarie o economiche relative al fatto che esiste un rischio che le spese supplementari di installazione e di mantenimento di uno studio notarile, che detti candidati debbano sostenere oltre a quelle che essi già sostengono per la gestione del loro studio legale, non siano ammortizzate o siano difficilmente ammortizzabili, sapendo che altri notai stabiliti in precedenza operano nella circoscrizione o nelle circoscrizioni dell’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) adiacenti e che i «notai a titolo principale» riprendono, nella maggior parte dei casi, lo studio notarile di un «notaio a titolo principale» uscente. |
44 |
A tal riguardo, occorre tuttavia rilevare che, nel caso di specie, ferma restando la verifica da parte del giudice del rinvio, è pacifico che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale si inserisce in un quadro normativo che trova applicazione allo stesso modo su tutto il territorio nazionale e che esiste, a livello nazionale, un’eccedenza di candidati per i posti di «notaio a titolo principale», il che sembra rimettere in discussione la tesi secondo cui il deficit di candidati per la funzione di notaio-avvocato è dovuto a ragioni demografiche. |
45 |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alle questioni prima e quarta occorre rispondere dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede un limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a un posto di notaio-avvocato, a condizione che detta normativa persegua un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e che, nel contesto legislativo in cui quest’ultima si colloca e alla luce di tutte le situazioni alle quali essa si applica, detta normativa sia appropriata e necessaria al conseguimento di tale obiettivo. |
Sulla seconda e sulla terza questione
46 |
Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede un limite di età massima di 60 anni per la prima nomina a un posto di notaio-avvocato, e ciò anche nella situazione in cui si constati che, per diversi anni consecutivi, taluni posti di notaio‑avvocato non sono coperti a motivo della mancanza, nella circoscrizione dell’organo giurisdizionale interessato o nella circoscrizione di altri organi giurisdizionali, di candidati a tali posti messi a concorso che soddisfino il requisito di età massima di ammissione alla professione di notaio. |
47 |
A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli definisce sotto la propria responsabilità e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura ipotetica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 80 e giurisprudenza ivi citata). |
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Orbene, non risulta da alcun elemento del fascicolo agli atti della Corte che il procedimento principale si inserisca effettivamente in un contesto di fatto come quello descritto dal giudice del rinvio nella seconda e nella terza questione. Infatti, tali questioni si basano su un’ipotesi che, secondo il giudice del rinvio, potrebbe verificarsi in futuro, ma la cui realizzazione non è certa. Inoltre, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che una situazione, come quella considerata in tali due questioni, si sia già realizzata nel passato. |
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Ne deriva che il fatto di rispondere alla seconda e alla terza questione in simili circostanze si risolverebbe manifestamente nel fornire un parere a carattere consultivo su una questione ipotetica, in contrasto con il compito affidato alla Corte nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, punto 82 e giurisprudenza ivi citata). |
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Di conseguenza, la seconda e la terza questione sono irricevibili. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
deve essere interpretato nel senso che: |
esso non osta a una normativa nazionale che prevede un limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a un posto di notaio‑avvocato, a condizione che detta normativa persegua un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e che, nel contesto legislativo in cui quest’ultima si colloca e alla luce di tutte le situazioni alle quali essa si applica, detta normativa sia appropriata e necessaria al conseguimento di tale obiettivo. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.