Causa C-393/23
Athenian Brewery SA
e
Heineken NV
contro
Macedonian Thrace Brewery SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 febbraio 2025
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Pluralità di convenuti – Domande aventi un “collegamento così stretto” da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica – Articolo 102 TFUE – Nozione di “impresa” – Società madre e società figlia – Infrazione commessa dalla società figlia – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre – Responsabilità solidale – Decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Azioni per il risarcimento del danno»
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Competenza del foro di uno dei convenuti – Interpretazione restrittiva – Presupposto – Rapporto di collegamento – Nozione di collegamento
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 4 e 8, punto 1)
(v. punti 21-27)
Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società madre e società figlie – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società madre sulle società figlie da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Natura relativa – Persona fisica o giuridica che afferma di aver subito un danno a causa della partecipazione di una società figlia a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione – Domanda proposta contro la società madre – Applicabilità della presunzione
(Art. 102 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 8, punto 1)
(v. punti 37-40)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenze speciali – Pluralità di convenuti – Competenza del foro di uno dei convenuti – Verifica da parte dei giudici nazionali della loro competenza internazionale – Assunzione della prova – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012)
(v. punti 41-47 e dispositivo)
Sintesi
Adita in via pregiudiziale dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), la Corte sviluppa la propria giurisprudenza relativa alla norma sulla competenza speciale prevista dall’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 ( 1 ), secondo la quale una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. Il contesto è quello di una domanda finalizzata a ottenere che una società madre, domiciliata nei Paesi Bassi, e la sua società figlia, domiciliata in un altro Stato membro, siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte di tale società figlia, di un’infrazione alle regole di concorrenza, proposta dalla vittima dell’infrazione dinanzi al giudice del domicilio della società madre. Si chiede alla Corte se quest’ultimo giudice possa, al fine di valutare l’esistenza di un simile collegamento stretto e di stabilire la propria competenza internazionale, basarsi sulla presunzione relativa ( 2 ) secondo la quale, nel caso particolare in cui una società madre detenga direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale della propria società figlia, che ha infranto le regole di concorrenza, tale società madre eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della società figlia e possa essere considerata responsabile dell’infrazione allo stesso titolo di detta società figlia (in prosieguo: la «presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre»).
I birrifici Athenian Brewery SA (in prosieguo: la «AB») e Macedonian Thrace Brewery SA (in prosieguo: la «MTB»), stabiliti in Grecia, operano nel mercato greco della birra. La AB fa parte del gruppo Heineken, la cui società madre, la Heineken NV, stabilita ad Amsterdam (Paesi Bassi), definisce la strategia e gli obiettivi del gruppo, senza svolgere essa stessa attività operative in Grecia. Tra il settembre 1998 e il 14 settembre 2014, la Heineken deteneva indirettamente circa il 98,8% delle quote del capitale della AB.
Con una decisione del 19 settembre 2014, l’autorità greca garante della concorrenza ha constatato che la AB aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato greco della birra durante il periodo summenzionato e che tale comportamento costituiva un’infrazione unica e continuata all’articolo 102 TFUE nonché alla legge greca sulla tutela della concorrenza. Nonostante la richiesta della MTB di includere la Heineken nell’indagine, l’autorità garante della concorrenza ha ritenuto, nella sua decisione, che nulla dimostrasse il coinvolgimento diretto della Heineken nelle infrazioni constatate e che le circostanze particolari non lasciassero presumere che la Heineken avesse esercitato un’influenza determinante sulla AB.
Dinanzi al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), la MTB ha proposto una domanda finalizzata a ottenere che la AB e la Heineken fossero dichiarate solidalmente responsabili della suddetta infrazione e, pertanto, condannate in solido a risarcire l’intero danno subito dalla MTB a causa di tale infrazione.
Il Tribunale di Amsterdam si è riconosciuto competente a conoscere delle domande proposte contro la Heineken ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, essendo la sede di quest’ultima società ad Amsterdam. Per contro, esso si è dichiarato incompetente a conoscere delle domande contro AB, ritenendo che non fosse soddisfatto il requisito di un collegamento stretto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del medesimo regolamento, tra le domande dirette contro la Heineken e la AB.
Il giudice adito in appello ha annullato la decisione del Tribunale di Amsterdam e ha rinviato la causa dinanzi a tale tribunale ai fini di un riesame e di una decisione nel merito. Esso ha ritenuto che tali società si trovassero nella stessa situazione di fatto e che non si potesse escludere con certezza che esse formassero un’unica impresa.
La AB e la Heineken hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema dei Paesi Bassi, giudice del rinvio. Tale giudice si chiede, in sostanza, se, nelle circostanze del procedimento principale ( 3 ), l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 osti a che il giudice del domicilio della società madre investita di tali domande si fondi esclusivamente, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre.
Giudizio della Corte
La Corte ricorda, anzitutto, che la norma sulla competenza speciale prevista dalla citata disposizione, in quanto deroga alla competenza di principio del foro del domicilio del convenuto, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.
Di conseguenza, per l’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, occorre verificare se tra le domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, sussista un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. Affinché le decisioni possano essere considerate incompatibili, deve sussistere una divergenza nella soluzione della controversia che si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto ( 4 ).
Spetta al giudice del rinvio valutare l’esistenza di una situazione del genere tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della causa di cui è investito e assicurarsi che le domande dirette contro il solo dei convenuti il cui domicilio giustifica la competenza del giudice adito non mirino a soddisfare artificiosamente le condizioni di applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.
La Corte può tuttavia fornire gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione utili ai fini di tale valutazione. Essa ha quindi statuito che la condizione dell’esistenza di una stessa situazione di fatto e di diritto deve essere considerata soddisfatta quando più imprese che hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, constatata in una decisione della Commissione europea, sono interessate, in quanto convenute, da domande fondate sulla loro partecipazione a tale infrazione, nonostante il fatto che le convenute nel procedimento principale abbiano partecipato in modo disomogeneo, sia dal punto di vista geografico che temporale, all’attuazione dell’intesa di cui trattasi ( 5 ).
Una simile constatazione si impone anche nel caso di domande fondate sulla partecipazione di una società a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione e proposte contro tale società nonché contro la sua società madre e in occasione delle quali si afferma che esse formavano insieme un’unica impresa.
Infatti, una volta accertato che una società e la sua società figlia fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa ai sensi delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, l’esistenza stessa di tale unità economica che ha commesso l’infrazione determina, in modo decisivo, la responsabilità dell’una o dell’altra società che compone l’impresa per il comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima. Le nozioni di «impresa» e di «unità economica» implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione.
Al riguardo, il fatto che, come nel caso di specie, la responsabilità solidale della società madre e della sua società figlia per l’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione non sia stata constatata in una decisione definitiva della Commissione non osta all’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 a simili domande.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio si interroga sulle implicazioni, per l’eventuale applicazione della citata disposizione, del fatto, da un lato, che un attore invochi, a sostegno delle sue domande nei confronti di una società che ha partecipato a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione nonché contro la società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della prima, la presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre e, dall’altro, che la seconda società contesti di aver esercitato un’influenza determinante sulla sua società figlia e di aver formato con quest’ultima un’unità economica.
La Corte rileva, in primo luogo, che una tale presunzione è stata sviluppata nell’ambito della contestazione, da parte delle imprese interessate, delle decisioni della Commissione che hanno constatato la loro partecipazione a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione e che hanno inflitto loro ammende a titolo del regolamento n. 1/2003 ( 6 ). In tale contesto, la Corte ha precisato che è sufficiente che la Commissione provi che la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia è detenuto dalla sua società madre per potersi presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale società figlia. Sarà poi possibile ritenere la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria società figlia, a meno che tale società madre, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria società figlia si comporta in maniera autonoma sul mercato ( 7 ).
La Corte sottolinea che tale presunzione può applicarsi anche nel caso di una domanda di una persona fisica o giuridica che affermi di aver subito un danno a causa della partecipazione di una società a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, presentata contro un’altra società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della prima ( 8 ).
In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nella fase dell’accertamento della competenza internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda, ma individua unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro che giustificano la sua competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.
Di conseguenza, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, il giudice adito può limitarsi a verificare che non sia escluso a priori che sia esistita un’influenza determinante della società madre nei confronti della società figlia affinché esso possa dichiararsi competente nei limiti consentiti dal diritto nazionale.
Ciò si verificherà se la parte attrice fa riferimento alla presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre. Tuttavia, la verifica dell’assenza di carattere artificioso della domanda diretta contro la società madre presuppone che i convenuti possano avvalersi di indizi probatori che suggeriscano che la società madre non deteneva direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale della sua società figlia o che tale presunzione debba comunque essere confutata.
In tali circostanze, l’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 non osta a che, in caso di domande volte a far sì che una società madre e la sua società figlia siano condannate in solido a risarcire il danno subito a causa della commissione, da parte della società figlia, di un’infrazione alle regole di concorrenza, il giudice del domicilio della società madre investito di tali domande si fondi, per stabilire la propria competenza internazionale, sulla presunzione di influenza determinante e di responsabilità della società madre, purché i convenuti non siano privati della possibilità summenzionata.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
( 2 ) Riconosciuta nella giurisprudenza della Corte.
( 3 ) Caratterizzate dal fatto che la Heineken non ha essa stessa effettuato operazioni sul mercato greco della birra, che la domanda presentata nei suoi confronti dalla MTB si fonda unicamente sull’influenza determinante che essa avrebbe esercitato sul comportamento della AB e che la Heineken contesta di aver esercitato una simile influenza.
( 4 ) Sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, punto 20).
( 5 ) Sentenza CDC Hydrogen Peroxide (citata, punto 21).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
( 7 ) Sentenza del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione (C-457/16 P e da C-459/16 P a C-461/16 P, EU:C:2017:819, punto 84 e giurisprudenza citata).
( 8 ) Infatti, la nozione di «impresa», ai sensi delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, non può avere una portata diversa nel contesto dell’imposizione, da parte della Commissione, di ammende ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e in quello delle azioni di risarcimento del danno per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione.