SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 novembre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (UE) n. 995/2010 – Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati – Articolo 2, lettere da a) a c) – Nozioni di “Legno e prodotti da esso derivati”, di “commercializzazione” e di “operatore”»

Nella causa C‑370/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), con decisione del 26 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2023, nel procedimento

Mesto Rimavská Sobota

contro

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias (relatore) e E. Regan, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2024,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo slovacco, da E.V. Larišová, in qualità di agente;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Tokár e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 4 luglio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU 2010, L 295, pag. 23).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Mesto Rimavská Sobota (Comune di Rimavská Sobota, Slovacchia) e il Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Slovacchia) (in prosieguo: il «Ministero dell’Agricoltura»), in merito alla legittimità di una sanzione pecuniaria inflitta al primo per non avere attuato un sistema di dovuta diligenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 6 del regolamento n. 995/2010.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 31 del regolamento n. 995/2010 così recita:

«Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. (...)».

4

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti».

5

L’articolo 2 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“legno e prodotti da esso derivati”, il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato, con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, [punto] 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti [(GU 2008, L 312, pag. 3)];

b)

“commercializzazione”, la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza [(GU 1997, L 144, pag. 19)]. Non costituisce “commercializzazione” la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno;

c)

“operatore”, una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;

(...)

f)

“di provenienza legale”, ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;

g)

“di provenienza illegale”, ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;

h)

“legislazione applicabile”, la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:

i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati,

(...)

i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname, (...)

(...)».

6

L’articolo 4 dello stesso regolamento, intitolato «Obblighi degli operatori», prevede quanto segue:

«1.   È proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

2.   Gli operatori esercitano la dovuta diligenza nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, “sistema di dovuta diligenza”, di cui all’articolo 6.

3.   Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza (...)».

7

L’articolo 6 del regolamento n. 995/2010, intitolato «Sistema di dovuta diligenza», al paragrafo 1 così dispone:

«Il sistema di dovuta diligenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi:

a)

misure e procedure che consentano l’accesso alle seguenti informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:

descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,

paese di produzione, e, se del caso:

i)

regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; e

ii)

concessione di taglio;

quantità (espressa in volume, peso o numero di unità),

nominativo e indirizzo del fornitore dell’operatore,

nominativo e indirizzo del commerciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati,

documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;

b)

procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile,

la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi,

la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati,

le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legno,

la complessità della catena di approvvigionamento del legno e dei prodotti da esso derivati;

c)

tranne il caso in cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi».

8

L’articolo 19 di tale regolamento, intitolato «Sanzioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l’applicazione».

9

L’allegato di detto regolamento, intitolato «Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1)], ai quali si applica il presente regolamento» contiene le seguenti menzioni:

«–

4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

(...)».

Diritto slovacco

10

Come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), lo zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (legge n. 113/2018, come modificata, relativa alla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno e sulla modifica e integrazione della legge n. 280/2017 sulla fornitura di sostegno e sovvenzioni in agricoltura e nello sviluppo rurale e che modifica la legge n. 292/2014 sul contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei, che modifica e integra alcuni leggi), del 14 marzo 2018 (n. 113/2018 Z. z.), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul legno»), disciplina i diritti e gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

11

L’articolo 4 della legge sul legno prevede quanto segue:

«1)   L’operatore che commercializza sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati è tenuto ad applicare un sistema di dovuta diligenza (...). Il sistema di dovuta diligenza è redatto in forma cartacea o elettronica prima dell’immissione del legno e dei prodotti da esso derivati sul mercato interno.

2)   L’operatore è tenuto a mantenere e valutare periodicamente il sistema di dovuta diligenza (...).

3)   L’operatore che immette sul mercato interno legno e prodotti derivati dal legno di alberi o arbusti raccolti nel territorio della Repubblica slovacca ed è proprietario, amministratore, o gestore forestale di un terreno forestale (...) è obbligato a includere nel sistema di dovuta diligenza anche le informazioni, i documenti e i registri di cui alle leggi speciali e le informazioni sulla procedura di raccolta di legno, la movimentazione del legno e dei prodotti da esso derivati, il trasporto e l’immissione del legno e dei prodotti da esso derivati sul mercato interno, e i relativi documenti.

(...)».

12

Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della legge sul legno, l’operatore commette un altro illecito amministrativo «se non tiene un sistema di dovuta diligenza o se non mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 o 5 [di tale legge] (...)». L’articolo 17, paragrafo 5, lettera b), di tale legge stabilisce che «[l]’autorità di vigilanza irroga per l’altro illecito amministrativo ai sensi (...) del paragrafo 1, letter[a] (...) c) (...) un’ammenda da 2000 a 10000 [euro] (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13

Con decisione del 10 aprile 2019, la Slovenská lesnícko – drevárska inšpekcia (Ispettorato slovacco per le foreste e il legname, Slovacchia) ha inflitto un’ammenda dell’importo di EUR 2000 al Comune di Rimavská Sobota ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, della legge sul legno, in quanto, in qualità di operatore ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 995/2010, non aveva istituito un sistema di dovuta diligenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3, della legge sul legno. Tale decisione è stata confermata con decisione del Ministero dell’Agricoltura del 25 giugno 2019.

14

Il Comune di Rimavská Sobota ha proposto ricorso contro quest’ultima decisione, respinto con sentenza del Krajský súd v Banskej Bystrici (Corte regionale di Banská Bystrica, Slovacchia). Avverso tale sentenza il Comune di Rimavská Sobota ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), giudice del rinvio.

15

Secondo il giudice del rinvio, il Comune di Rimavská Sobota vendeva legname limitandosi a indicare agli acquirenti gli alberi da prelevare o i terreni destinati a tale prelievo, che veniva effettuato dagli stessi acquirenti, sotto la supervisione dei dipendenti comunali.

16

Le parti del procedimento principale controvertono sulla qualificazione del Comune di Rimavská Sobota come «operatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 995/2010. Quest’ultimo ritiene che tale qualificazione non possa essergli applicata, in quanto esso non vendeva legno già raccolto, ma cedeva il diritto di raccogliere legno in piedi.

17

Dal canto suo, il Ministero dell’Agricoltura sostiene che poiché il Comune di Rimavská Sobota ha «commercializza[to]» legno, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 995/2010, esso sarebbe un «operatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale regolamento, e pertanto tenuto a rispettare gli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultimo. Secondo le indicazioni del giudice del rinvio, il Ministero dell’Agricoltura si basa sul fatto che il Comune di Rimavská Sobota vendeva direttamente legno che gli acquirenti dovevano essi stessi prelevare e trasportare, senza tuttavia trasferire in capo a questi ultimi il diritto di prelievo e di gestione di una parte del terreno forestale interessato. Secondo il Ministero dell’Agricoltura, solo nell’ipotesi di un tale trasferimento gli acquirenti potrebbero essere considerati «gestori forestali», ai sensi delle disposizioni pertinenti del diritto slovacco, e disporrebbero quindi delle informazioni necessarie per poter istituire un sistema di dovuta diligenza, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento.

18

Il giudice del rinvio ritiene che il caso di cui è investito sollevi una questione di interpretazione delle nozioni di «commercializzazione» e di «operatore» ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 995/2010.

19

In queste circostanze, il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, lettera b), del regolamento [n. 995/2010] debba essere interpretato nel senso che la commercializzazione del legno comprende anche la vendita a titolo oneroso di legno grezzo o di legna da ardere di cui all’[allegato] di tale regolamento, qualora ai sensi del contratto il taglio del legno sia effettuato dall’acquirente su istruzioni e sotto la supervisione del venditore».

Sulla ricevibilità

20

Il Governo slovacco ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile in quanto, così come formulata, la questione sollevata inviterebbe la Corte ad applicare il regolamento n. 995/2010 ai fatti del procedimento principale.

21

A tale proposito, si deve ricordare che, nell’ambito del procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il giudice nazionale è l’unico competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale nonché a interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Spetta invece alla Corte fornire al giudice nazionale che l’ha adita in via pregiudiziale gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che possano rivelarsi necessari alla soluzione della controversia principale, tenendo conto nel contempo delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio per quanto riguarda il diritto nazionale applicabile a tale controversia e ai fatti che la caratterizzano (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 134 e giurisprudenza citata).

22

Orbene, nel caso di specie, si deve constatare che la questione sollevata, secondo la sua stessa formulazione, verte sull’interpretazione della nozione di «commercializzazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 995/2010. Spetterà al giudice del rinvio applicare tale disposizione, quale interpretata dalla Corte, ai fatti della controversia oggetto del procedimento principale, tenendo conto delle indicazioni utili al riguardo fornitegli da quest’ultima, per consentirgli di dirimere la controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Chaudfontaine Loisirs, C‑73/23, EU:C:2024:734, punto 38).

23

Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettere da a) a c), del regolamento n. 995/2010 debba essere interpretato nel senso che una persona fisica o giuridica che conclude un contratto con il quale autorizza la sua controparte contrattuale a prelevare, su sue istruzioni o sotto il suo controllo, legno grezzo o legna da ardere, dev’essere considerata un «operatore» che effettua una «commercializzazione» di «legno e prodotti da esso derivati», ai sensi di tale disposizione.

25

Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 5 settembre 2024, W. GmbH, C‑67/23, EU:C:2024:680, punto 70).

26

Secondo l’articolo 2, lettera c) del regolamento n. 995/2010, il termine «operatore» si riferisce a una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati.

27

Ai sensi di tale articolo 2, lettera b), la nozione di «commercializzazione» comprende «la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito».

28

Il termine «immissione» di cui a detto articolo 2, lettera b), dev’essere inteso, secondo il suo significato comune, nel senso che indica il trasferimento della proprietà di una quantità di legno o prodotti da esso derivati.

29

La nozione di «legno e prodotti da esso derivati» comprende, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 995/2010, «il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell’allegato [di tale regolamento], con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2008/98]».

30

Dall’allegato del regolamento n. 995/2010 risulta che la nozione di «legno e prodotti da esso derivati», ai sensi di tale regolamento, include il «legno grezzo» e la «legna da ardere», ma non il «legno in piedi», ossia il legno proveniente da alberi destinati all’abbattimento ma non ancora abbattuti, in quanto questo tipo di legno non figura in tale allegato.

31

Da tali elementi risulta che una persona fisica o giuridica deve essere considerata un «operatore» che effettua una «commercializzazione» di «legno e prodotti da esso derivati», ai sensi dell’articolo 2, lettere da a) a c), del regolamento n. 995/2010, quando, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, trasferisce per la prima volta, ai fini della distribuzione o dell’uso nell’ambito di un’attività commerciale, il diritto di proprietà su legno grezzo o legna da ardere a una persona che compie operazioni sul mercato interno.

32

Di conseguenza, tale legno grezzo o da ardere dev’essere considerato commercializzato da un operatore, ai sensi del presente regolamento, quando, dopo essere stato prelevato, è oggetto per la prima volta, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, di un trasferimento di proprietà ai fini della distribuzione o dell’utilizzo nell’ambito di un’attività commerciale.

33

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 995/2010, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo, «[è] proibita la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale». Orbene, conformemente all’articolo 2, lettera g), di tale regolamento, la nozione di legno «di provenienza illegale» significa legno «ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione». La nozione di «legislazione applicabile» designa, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), trattini primo e quarto, di detto regolamento, la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne, in particolare, i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati e i diritti legittimi di terzi relativi all’uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname,

34

Da tali disposizioni si evince che il regolamento n. 995/2010 non disciplina le condizioni per la costituzione del diritto di proprietà sul legno prelevato mediante l’abbattimento di alberi, né le modalità di acquisto o trasferimento di tale diritto.

35

Tali condizioni e tali modalità sono pertanto disciplinate dal diritto nazionale applicabile, ossia dal diritto dello Stato sul cui territorio è situato il terreno interessato. È quindi secondo le conseguenze derivanti, conformemente a tale diritto nazionale, dall’operazione di cui trattasi che occorrerà determinare se tale operazione costituisca una «commercializzazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 995/2010, di legno o prodotti da esso derivati.

36

Quanto all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 995/2010, esso consiste, come risulta dal considerando 31 di quest’ultimo, nel combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività. A tal fine, conformemente al testo dell’articolo 1 di tale regolamento, quest’ultimo stabilisce, in particolare, gli obblighi degli «operatori», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detto regolamento, vale a dire le persone che procedono alla prima commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.

37

Al fine di facilitare la realizzazione di tale obiettivo, l’applicazione del diritto nazionale consente di determinare con certezza se, in un caso determinato, una persona fisica o giuridica possieda la qualità di proprietario del legno prelevato al momento della sua prima vendita a un terzo, e quindi debba essere qualificata come «operatore» che effettua una «commercializzazione» di «legno o prodotti da esso derivati», ai sensi dell’articolo 2, lettere da a) a c), del medesimo regolamento, ed assumere gli obblighi risultanti da tali qualifiche giuridiche.

38

Ne consegue che un contratto, come quello cui si riferisce il giudice del rinvio, in forza del quale il gestore del terreno forestale interessato autorizza la sua controparte contrattuale ad abbattere, su sue istruzioni o sotto il suo controllo, taluni alberi di tale foresta e a prelevare il legno ottenuto con il taglio di tali alberi può costituire una «commercializzazione» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 995/2010, qualora tale contratto abbia l’effetto, in forza del diritto nazionale applicabile, di realizzare il trasferimento di proprietà di tale legno, dopo il suo prelievo, tra tale gestore e tale controparte contrattuale.

39

Viceversa, se in forza del diritto nazionale applicabile detto contratto non comporta un tale trasferimento di proprietà del legno prelevato, ma la controparte contrattuale diventa direttamente e automaticamente proprietaria di tale legno in conseguenza del solo taglio degli alberi di cui trattasi, il contratto concluso con il gestore del terreno non può realizzare una siffatta «commercializzazione». Anche supponendo che una siffatta operazione possa essere qualificata come immissione di legno in piedi, è sufficiente ricordare che, come rilevato al punto 30 della presente sentenza, il legno in piedi non rientra nella nozione di «legno e prodotti da esso derivati» ai sensi del regolamento n. 995/2010. In tal caso, la commercializzazione interverrà quando la persona che ha prelevato il legno di cui trattasi ne avrà trasferito la proprietà a terzi a fini della distribuzione o dell’uso nell’ambito di un’attività commerciale.

40

Nel caso di specie spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia di cui è investito nonché ad interpretare e applicare il diritto slovacco e, in particolare, le norme che disciplinano la costituzione, l’acquisto e il trasferimento del diritto di proprietà di un quantitativo di legno prelevato, valutare se il Comune di Rimavská Sobota, nella sua qualità di gestore del terreno forestale interessato, sia divenuto, dopo il prelievo, proprietario del legno prelevato dalle sue controparti contrattuali. In tal caso, il successivo trasferimento della proprietà di tale legno a queste ultime, in esecuzione dei contratti che il Comune di Rimavská Sobota ha stipulato con loro, costituirebbe una «commercializzazione» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 995/2010, a condizione che tale trasferimento sia stato effettuato ai fini della distribuzione o dell’utilizzo nell’ambito di un’attività commerciale, circostanza che, anch’essa, va verificata dal giudice del rinvio.

41

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta che l’articolo 2, paragrafi da a) a c), del regolamento n. 995/2010 va interpretato nel senso che una persona fisica o giuridica che stipula un contratto con il quale autorizza la sua controparte contrattuale a prelevare, su sue istruzioni o sotto il suo controllo, legno grezzo o legna da ardere, deve essere considerata un «operatore» che effettua una «commercializzazione» di «legno e prodotti da esso derivati», ai sensi di tale disposizione, se, conformemente al diritto nazionale applicabile, tale controparte contrattuale non diventa direttamente e automaticamente proprietaria del legno prelevato a seguito del mero taglio degli alberi, ma il diritto di proprietà sul legno le viene trasferito da detta persona, rimastane titolare, in esecuzione del contratto di cui trattasi.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati,

 

dev’essere interpretato nel senso che:

 

una persona fisica o giuridica che stipula un contratto con il quale autorizza la sua controparte contrattuale a prelevare, su sue istruzioni o sotto il suo controllo, legno grezzo o legna da ardere, deve essere considerata un «operatore» che effettua una «commercializzazione» di «legno e prodotti da esso derivati», ai sensi di tale disposizione, se, conformemente al diritto nazionale applicabile, tale controparte contrattuale non diventa direttamente e automaticamente proprietaria del legno prelevato a seguito del mero taglio degli alberi, ma il diritto di proprietà sul legno le viene trasferito da detta persona, rimastane titolare, in esecuzione del contratto di cui trattasi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.