SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
19 giugno 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva (UE) 2016/801 – Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio – Articolo 34, paragrafo 5 – Ricorso avverso la decisione che respinge la domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nella causa C‑299/23 [Darvate e a.] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), con decisione del 10 maggio 2023, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2023, nel procedimento
Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique,
Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Étrangers ASBL,
NX
contro
État belge,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, E. Regan (relatore) e J. Passer, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, la Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Étrangers ASBL e NX, da J. Hardy, C. Jadot e M. Kaiser, avocats; |
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per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti, assistite da E. Derriks, avocate; |
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per la Commissione europea, da J. Hottiaux e A. Katsimerou, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 34 della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU 2016, L 132, pag. 21), nonché del principio di effettività e degli articoli 7, 14 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, la Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et les Étrangers ASBL, un’associazione senza scopo di lucro, e NX, da un lato, e l’État belge (Stato belga), dall’altro, avente ad oggetto l’adozione di disposizioni di legge che consentano di garantire un mezzo di ricorso effettivo avverso le decisioni di diniego di rilascio di visti per motivi di studio. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
L’articolo 5 della direttiva 2016/801, rubricato «Principi», ai suoi paragrafi 1 e 3 così dispone: «1. L’ammissione di un cittadino di paese terzo a norma della presente direttiva è subordinata all’esame della documentazione attestante che il cittadino del paese terzo soddisfa:
(...) 3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni generali e le pertinenti condizioni specifiche, i cittadini di paesi terzi hanno diritto a un’autorizzazione. Qualora uno Stato membro rilasci soltanto sul suo territorio i permessi di soggiorno, e ove siano soddisfatte tutte le condizioni per l’ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato rilascia al cittadino di paese terzo interessato il visto richiesto». |
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L’articolo 7 di tale direttiva, rubricato «Condizioni generali», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Per quanto riguarda l’ingresso di un cittadino di paese terzo ai sensi della presente direttiva, il richiedente deve:
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L’articolo 11, di tale direttiva, rubricato «Requisiti specifici per gli studenti», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue: «Oltre alle condizioni generali previste all’articolo 7, per quanto riguarda l’ingresso di un cittadino di paese terzo per motivi di studio, il richiedente deve altresì dimostrare:
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L’articolo 34 della direttiva 2016/801, rubricato «Garanzie procedurali e trasparenza», ai suoi paragrafi 1, 3 e 5 così dispone: «1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano una decisione sulla domanda di autorizzazione o di rinnovo della stessa e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, in conformità delle procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. (...) 3. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano richieste e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui ai paragrafi 1 o 2 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste. Se le informazioni o i documenti aggiuntivi non sono forniti entro il termine stabilito, la domanda può essere respinta. (...) 5. Qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, che rifiuti il rinnovo o revochi un’autorizzazione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. Nella notifica scritta sono indicati il giudice o l’autorità amministrativa dinanzi ai quali può essere presentato ricorso, nonché i termini entro cui presentarlo». |
Diritto belga
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7 |
L’articolo 39/82 della loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri) (Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), prevede quanto segue: «§ 1. Qualora un atto di un’autorità amministrativa sia annullabile ai sensi dell’articolo 39/2, il [Conseil du Contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri)] ha competenza esclusiva per ordinare la sospensione della sua esecuzione. La sospensione è ordinata, sentite o regolarmente convocate le parti, con decisione motivata del presidente della sezione adita o del giudice per il contenzioso in materia di stranieri che egli designa a tal fine. In caso di estrema urgenza, la sospensione può essere disposta in via provvisoria senza che le parti o alcune di esse siano state sentite. (...) § 2. La sospensione dell’esecuzione può essere disposta soltanto qualora siano invocati motivi seri in grado di giustificare l’annullamento dell’atto contestato e a condizione che l’esecuzione immediata dell’atto rischi di arrecare un grave danno difficilmente riparabile. Quest’ultima condizione è, tra l’altro, soddisfatta qualora sia stato invocato un motivo serio in base ai diritti fondamentali dell’uomo, in particolare a diritti ai quali non sia possibile derogare a norma dell’articolo 15, secondo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950]. Le decisioni con cui è stata disposta la sospensione possono essere revocate o modificate su richiesta delle parti. § 3. Salvo in casi di estrema urgenza, la domanda di sospensione e il ricorso di annullamento devono essere proposti con un unico atto. (...) La domanda contiene un’esposizione dei motivi e dei fatti che, secondo il richiedente, giustificano l’adozione della sospensione o, se del caso, dei provvedimenti provvisori. (...) § 4. Il presidente della sezione o il giudice per il contenzioso in materia di stranieri da questi designato decide entro trenta giorni sulla domanda di sospensione. Qualora sia disposta la sospensione, la decisione sul ricorso di annullamento è adottata entro quattro mesi dalla pronuncia della decisione giurisdizionale. Lo straniero interessato, qualora sia destinatario di un provvedimento di allontanamento o di respingimento di imminente esecuzione e, in particolare, qualora sia trattenuto in un luogo determinato di cui agli articoli 74/8 e 74/9 o sia messo a disposizione del governo, può chiedere la sospensione in estrema urgenza dell’esecuzione del provvedimento medesimo, se non ne ha ancora chiesto la sospensione per via ordinaria, entro il termine di cui all’articolo 39/57, § 1, terzo comma. Se la domanda appare manifestamente tardiva, il presidente della sezione adita o il giudice per il contenzioso in materia di stranieri da lui designato lo indica nella sua ordinanza e convoca senza indugio le parti a comparire entro ventiquattro ore dalla ricezione della domanda. Il presidente della sezione o il giudice per il contenzioso in materia di stranieri procede a un esame attento e rigoroso di tutti gli elementi di prova portati a sua conoscenza, in particolare quelli che possono indicare che sussistono motivi per ritenere che l’esecuzione della decisione impugnata esporrebbe il ricorrente al rischio di subire una violazione dei diritti umani fondamentali ai quali non è possibile derogare, in virtù dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che è oggetto di un controllo attento e rigoroso. La domanda di sospensione in estrema urgenza è esaminata entro quarantotto ore dalla sua ricezione da parte del presidente della sezione o del giudice del contenzioso in materia di stranieri. Tale termine è tuttavia esteso a cinque giorni successivi a quello della ricezione da parte del Consiglio di tale domanda, qualora l’allontanamento o il respingimento effettivo dello straniero sia previsto in una data successiva al limite di otto giorni. Se il presidente della sezione o il giudice per il contenzioso in materia di stranieri non si pronuncia entro il termine, deve informarne il primo presidente o il presidente. Quest’ultimo adotta le misure necessarie affinché una decisione sia emessa, a seconda dei casi, entro le settantadue ore successive alla ricezione della richiesta oppure nel più breve tempo possibile. In entrambi i casi, esso può, in particolare, avocare a sé la causa e statuire esso stesso. In deroga ai commi precedenti, il presidente della sezione adita o il giudice per il contenzioso in materia di stranieri da esso designato si pronuncia in via prioritaria sulla ricevibilità della domanda, se necessario senza convocare le parti qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1o si tratti di una seconda misura di allontanamento o di respingimento, e 2° la domanda sia manifestamente tardiva, e 3° la domanda sia presentata meno di dodici ore prima del momento previsto per l’esecuzione della misura, e 4° il ricorrente e, se del caso, il suo avvocato siano informati almeno quarantotto ore prima della data prevista per l’esecuzione del provvedimento. Se dichiara la domanda irricevibile, la sentenza pone fine al procedimento. Se dichiara la domanda ricevibile, il procedimento prosegue come previsto ai commi da 3 a 6. (...)». |
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L’articolo 60 della legge del 15 dicembre 1980 enuncia: «§ 1. Il cittadino di un paese terzo che intenda soggiornare nel territorio del Regno in qualità di studente deve presentare domanda presso la sede diplomatica o consolare competente per il suo luogo di residenza all’estero. § 2. In deroga al paragrafo 1, il cittadino di un paese terzo già ammesso o autorizzato a soggiornare nel territorio del Regno per un periodo non superiore a novanta giorni conformemente al titolo I, capo II, o che è già ammesso o autorizzato a soggiornare nel territorio del Regno per più di novanta giorni in un’altra qualità, può presentare domanda all’amministrazione comunale del suo luogo di residenza nel territorio del Regno se presenta la domanda prima della scadenza del periodo di validità di tale permesso o di tale autorizzazione, a condizione di essere già iscritto in un istituto di istruzione superiore al fine di seguirvi studi a tempo pieno. § 3. Il cittadino di un paese terzo allega alla sua domanda i seguenti documenti: 1o una copia del suo passaporto in corso di validità o di un documento di viaggio sostitutivo; 2° la prova del pagamento dei diritti, come previsto all’articolo 1/1, se è soggetto a tale obbligo; 3° un attestato rilasciato da un istituto di insegnamento superiore comprovante che egli
Il Re fissa i requisiti che tale attestato deve possedere. 4° se ha un’età inferiore a diciotto anni, una prova dell’autorizzazione dei genitori o, se del caso, della persona che esercita la tutela; 5° la prova, conformemente all’articolo 61, che egli disporrà di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del suo soggiorno, al fine di non divenire un onere per il sistema di assistenza sociale del Regno durante il suo soggiorno; 6° la prova che egli dispone o disporrà di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi in Belgio per la durata del suo soggiorno; Se la domanda è stata presentata all’estero e non è ancora possibile allegare tale prova alla domanda, quest’ultima deve essere presentata entro il termine di cui all’articolo 61/1/1, § 4; 7° un certificato medico attestante che egli non è affetto da una delle malattie elencate nell’allegato della presente legge; 8° se ha più di diciotto anni, un estratto del casellario giudiziale o un documento equipollente, rilasciato dal paese d’origine o dal paese della sua ultima residenza, risalente a meno di sei mesi prima e attestante che non è stato condannato per delitti gravi o delitti. In caso di impossibilità debitamente giustificata di produrre i documenti di cui ai punti 7° e 8°, il Ministro o un suo delegato può tuttavia, tenuto conto delle circostanze, autorizzare lo straniero a soggiornare nel territorio del Regno per seguire programmi di studio. (...)». |
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L’articolo 61/1/1, § l, di tale legge dispone che il Ministro o un suo delegato adotti una decisione e la notifichi al cittadino di un paese terzo entro un termine di 90 giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della domanda, previsto da tale articolo 61/1/1, § l. |
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L’articolo 61/1/3 di detta legge prevede i casi in cui il Ministro o un suo delegato rifiuti o possa respingere una domanda. In particolare, essi devono respingere tale domanda se le condizioni previste all’articolo 60 della medesima legge non sono soddisfatte o se il cittadino di un paese terzo è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica. Inoltre, essi possono respingere una siffatta domanda qualora prove o motivi seri e oggettivi consentano di stabilire che il soggiorno perseguirebbe finalità diverse dagli studi. Se il cittadino di un paese terzo non si trova in uno dei casi di cui a detto articolo 61/1/3, il permesso di soggiorno deve essere rilasciato. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Il 25 febbraio 2021, il presidente di AVOCATS.BE e quello dell’Orde van Vlaamse Balies (Ordine degli avvocati fiamminghi) hanno inviato una lettera al secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration (Segretario di Stato all’Asilo e alla Migrazione, Belgio) interpellandolo sulla problematica dell’assenza di un mezzo di ricorso effettivo a favore dei cittadini di paesi terzi avverso le decisioni delle autorità competenti che respingono le domande di visto di questi ultimi per fini di studio. |
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12 |
Essi gli hanno nuovamente indirizzato una lettera il 16 agosto 2021, con la quale hanno invitato lo Stato belga, e, se del caso, lo hanno diffidato, a presentare senza indugio al Parlamento un progetto di legge diretto a prevedere ricorsi che dovevano essere esaminati nell’ambito di un procedimento d’urgenza dal Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) per quanto riguarda tali decisioni. |
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Il secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration (Segretario di Stato all’Asilo e alla Migrazione) ha risposto con lettera del 23 settembre 2021, la quale non ha consentito di risolvere la questione sollevata. |
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Il 16 giugno 2022, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un ricorso dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio), giudice del rinvio, diretto a far condannare lo Stato belga, con penalità di mora, ad adottare misure giuridiche atte a consentire ai cittadini di paesi terzi che intendano proseguire i loro studi in Belgio di esercitare un ricorso effettivo avverso le decisioni di rigetto delle loro domande di visto depositate a tal fine. Il giudice del rinvio indica che, oltre all’invocazione di un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 47 della Carta, tali ricorrenti sostengono che l’assenza di un ricorso effettivo lede il diritto al rispetto della vita privata e familiare nonché il diritto all’istruzione, i quali sono garantiti, rispettivamente, agli articoli 7 e 14 della Carta. |
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Detti ricorrenti sostengono che l’implementazione di un siffatto ricorso costituisce una misura di risarcimento delle conseguenze dannose della carenza colposa dello Stato belga. |
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Il giudice del rinvio rileva che, a causa delle specificità della procedura applicabile alle domande di visto per motivi di studio, taluni richiedenti ricevono una decisione solo nel corso di un periodo compreso tra i mesi di agosto e di ottobre dell’anno nel corso del quale intendono proseguire i loro studi in Belgio. In caso di rigetto della domanda, la persona interessata potrebbe quindi adire il Consiglio per il contenzioso degli stranieri solo poco prima dell’inizio dell’anno accademico di cui trattasi. |
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Dalla decisione di rinvio risulta che, sebbene tale organo giurisdizionale possa essere investito di un ricorso diretto alla sospensione o all’annullamento della decisione di rigetto, esso esercita solo un controllo di legittimità e non dispone di un potere di riforma, cosicché esso non può né sostituire la propria valutazione a quelle delle autorità competenti né adottare una nuova decisione al posto di queste ultime. Tuttavia, in caso di annullamento di una tale decisione, dette autorità sono vincolate dall’autorità di cosa giudicata connessa al dispositivo della sentenza ed alla motivazione che ne costituisce il necessario supporto. |
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18 |
Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che, poiché il Consiglio per il contenzioso degli stranieri non dispone del potere di adottare provvedimenti provvisori, segnatamente, al fine di intimare alle autorità competenti di adottare una nuova decisione ai fini del rilascio del visto per motivi di studio richiesto, l’anno di studio della persona interessata potrebbe risultare irrimediabilmente compromesso in conseguenza della mancanza di una decisione in tempo utile. |
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Oltre a ciò, il giudice del rinvio indica, da un lato, che, in ragione di una sentenza dell’assemblea generale del Consiglio per il contenzioso degli stranieri del 24 giugno 2020, la domanda di sospensione in estrema urgenza prevista all’articolo 39/82 della legge del 15 dicembre 1980 può riguardare solo un provvedimento di allontanamento o di respingimento la cui esecuzione è imminente e, dall’altro, che le decisioni dei giudici del procedimento sommario aditi dopo tale sentenza non hanno offerto soluzioni soddisfacenti per quanto riguarda le decisioni che respingono le domande di visto per motivi di studio. |
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I cittadini di paesi terzi, qualora la loro domanda di visto per motivi di studio non sia accolta in tempo utile, disporrebbero altresì di un’azione diretta a far sorgere la responsabilità civile dello Stato belga che permetterebbe loro un risarcimento pecuniario. Tuttavia, la perdita di un anno di studio presenterebbe un aspetto irreversibile che non può essere adeguatamente riparato dall’esistenza di un ricorso per risarcimento danni. |
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21 |
Pertanto, si porrebbe la questione se il ricorso concesso, nel diritto belga, a un cittadino di un paese terzo al fine di contestare la decisione di rigetto della sua domanda di visto per motivi di studio e, in tal modo, di poter beneficiare, se del caso, dei diritti che gli derivano dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2016/801 al fine di proseguire i suoi studi in Belgio sia idoneo a soddisfare i requisiti derivanti dall’articolo 34, paragrafo 5, di tale direttiva, in combinato disposto con gli articoli 7, 14 e 47 della Carta, nonché il principio di effettività. |
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22 |
Alla luce di quanto sopra, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «Se l’articolo 34 della direttiva [2016/801], letto da solo o in combinato disposto con gli articoli 7,14[, paragrafo 1] e 47 della [Carta] nonché con il principio di effettività, e alla luce dell’obiettivo perseguito da detta direttiva di rafforzare le garanzie procedurali offerte ai cittadini di paesi terzi e di favorire l’arrivo di studenti stranieri nell’Unione europea, imponga:
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Sulle questioni pregiudiziali
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23 |
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso impone, per quanto riguarda l’azione con la quale un cittadino di paese terzo, al fine di avvalersi dei diritti conferitigli dall’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, intende contestare la decisione delle autorità competenti che ha respinto la sua domanda di ammissione nel territorio dello Stato membro interessato per motivi di studio:
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A tal riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2016/801, il cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio ha diritto ad un’autorizzazione di soggiorno nel territorio di tale Stato membro qualora soddisfi le condizioni generali fissate all’articolo 7 di tale direttiva e le condizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di domanda presentata, nella fattispecie quelle previste all’articolo 11 di detta direttiva per le domande di ammissione per motivi di studio. |
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25 |
Ne consegue che, in applicazione di tale articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di studio al richiedente che abbia soddisfatto i requisiti di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 2016/801 (sentenza del 29 luglio 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, punto 35 e giurisprudenza citatacitata). |
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26 |
Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 5, di tale direttiva, qualsiasi decisione che dichiari inammissibile o respinga una domanda, che rifiuti il rinnovo o revochi un’autorizzazione è impugnabile nello Stato membro interessato, conformemente al diritto nazionale. |
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27 |
Ne deriva che, in caso di decisione di rigetto di una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio, detto articolo 34, paragrafo 5, conferisce espressamente al cittadino di paese terzo che ha presentato una tale domanda la possibilità di proporre un ricorso conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che ha adottato tale decisione (sentenza del 29 luglio 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, punto 61 e giurisprudenza citatacitata). |
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28 |
Si deve quindi osservare che il legislatore dell’Unione, quando ha indicato che il ricorso deve essere proposto conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro interessato, ha lasciato agli Stati membri il compito di decidere sulla natura e sulle modalità concrete dei mezzi di ricorso di cui dispongono i richiedenti il visto per motivi di studio rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/801 (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N., C‑949/19, EU:C:2021:186, punto 42). |
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29 |
Tuttavia, la natura e le modalità concrete della procedura di ricorso prevista all’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801 devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, punto 62). |
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30 |
Infatti, pur spettando, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare gli organi giurisdizionali competenti e disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, gli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare, in ciascun caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di detti diritti, quale garantito dall’articolo 47 della Carta (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 142 e giurisprudenza citatacitata). |
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31 |
Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha giudicato che il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta, sarebbe illusorio se l’ordinamento giuridico di uno Stato membro consentisse che una decisione giudiziaria definitiva e obbligatoria restasse inoperante a danno di una parte. Ciò è particolarmente vero quando l’ottenimento del beneficio effettivo dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, quali riconosciuti da una decisione giurisdizionale, implica il rispetto di vincoli temporali (sentenza del 29 luglio 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, punto 63 e giurisprudenza citatacitata). |
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32 |
A tal riguardo, nell’ambito della presente causa, il giudice del rinvio si interroga sul momento utile del rilascio del visto per motivi di studio richiesto e, di conseguenza, della decisione che statuisce sul ricorso proposto contro il rifiuto di un siffatto visto, affinché il cittadino di un paese terzo interessato abbia la possibilità, se del caso, di beneficiare dei diritti che gli derivano dalla direttiva 2016/801. |
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33 |
In tale contesto, in primo luogo, per quanto riguarda l’istituzione di un ricorso eccezionale che deve essere esaminato nell’ambito di un procedimento d’urgenza, occorre sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto dell’Unione, ivi incluse le disposizioni della Carta, non produce l’effetto di obbligare gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso diversi da quelli contemplati dal diritto interno, a meno che, tuttavia, dall’impianto sistematico dell’ordinamento giuridico nazionale in questione risulti che non esiste alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche solo in via incidentale, di garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Perquisizione personale), C‑209/22, EU:C:2023:634, punto 54 e giurisprudenza citata]. |
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34 |
Pertanto, l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, non richiede l’istituzione di un ricorso eccezionale da esaminare nell’ambito di un procedimento d’urgenza. |
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35 |
Tuttavia, occorre vigilare affinché le condizioni nelle quali viene esperito il ricorso avverso una decisione delle autorità competenti che respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio e, se del caso, la sentenza emessa in esito a quest’ultimo viene eseguita, siano tali da consentire, in linea di principio, l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione, in modo tale che il cittadino di paese terzo sufficientemente diligente possa giovarsi della piena efficacia dei diritti conferitigli da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Perle, С-14/23, EU:C:2024:647, punto 66). |
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36 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’introduzione della possibilità per l’organo giurisdizionale adito di ingiungere alle autorità competenti di adottare una nuova decisione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto e, in terzo luogo, per quanto riguarda l’eventuale facoltà, per tale giudice, di sostituire la propria valutazione a quella di dette autorità o di adottare una nuova decisione, occorre rilevare che tali interrogativi del giudice del rinvio riguardano i poteri che i giudici investiti di azioni dirette a contestare il rigetto di domande di ammissione possono esercitare. |
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37 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, quando è in discussione una decisione amministrativa nazionale che, al fine di garantire il rispetto del beneficio effettivo dei diritti dell’interessato derivanti dal diritto dell’Unione, nella specie quelli che egli trae dal rispetto delle condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, deve essere imperativamente adottata con celerità, risulta dalla necessità, derivante dall’articolo 47 della Carta, di garantire l’effettività del ricorso proposto contro la decisione amministrativa iniziale che respinge la domanda di quest’ultimo, che ciascuno Stato membro deve configurare il proprio diritto nazionale in modo tale che, in caso di annullamento di quest’ultima, una nuova decisione sia adottata entro un breve termine e sia conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha pronunciato l’annullamento (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, punto 64 e giurisprudenza citata). |
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38 |
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 29 a 31 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda le domande di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio, il fatto che il giudice adito sia competente a statuire soltanto sull’annullamento della decisione delle autorità competenti che respinge una siffatta domanda è sufficiente, in linea di principio, a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 34, paragrafo 5, di detta direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, senza che sia richiesto che tale giudice possa sostituire la sua valutazione a quella di tali autorità o adottare una nuova decisione, a condizione che, se del caso, dette autorità siano vincolate dalla valutazione contenuta nella sentenza che pronuncia l’annullamento di tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Perle, С-14/23, EU:C:2024:647, punto 65). |
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Oltre alle considerazioni esposte al punto 34 della presente sentenza, una siffatta valutazione è valida anche nel caso in cui l’organo giurisdizionale che statuisce nell’ambito di un ricorso eccezionale esaminato nell’ambito di un procedimento d’urgenza non disponga del potere di disporre provvedimenti provvisori, in particolare, al fine di ingiungere alle autorità competenti di adottare una nuova decisione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio richiesto. |
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Tuttavia, come ricordato al punto 35 della presente sentenza, la Corte ha precisato che, nel caso in cui l’organo giurisdizionale adito disponga unicamente di un potere di annullamento, occorre vigilare affinché le condizioni nelle quali viene esperito il ricorso di cui è investito e, se del caso, la sentenza emessa in esito a quest’ultimo viene eseguita, siano tali da consentire, in linea di principio, l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione, di modo che il cittadino di paese terzo sufficientemente diligente possa giovarsi della piena efficacia dei diritti conferitigli dalla direttiva 2016/801. |
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41 |
Ciò premesso, dalla decisione di rinvio risulta che taluni cittadini di paesi terzi ricevono una decisione in merito alla loro domanda di ammissione nel territorio belga per motivi di studio solo poco prima dell’inizio dell’anno accademico che intendono seguire in Belgio. Pertanto, occorre constatare che la possibilità per le autorità competenti, a seguito dell’annullamento di tale decisione iniziale, di adottare una nuova decisione entro un breve termine, in modo tale che il cittadino di un paese terzo sufficientemente diligente possa beneficiare della piena efficacia dei diritti che gli derivano dalla direttiva 2016/801, dipende anche dalle condizioni relative all’adozione di detta decisione iniziale. |
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42 |
A tal riguardo, in forza dell’articolo 34, paragrafo 1, di tale direttiva, le autorità competenti dello Stato membro interessato devono adottare una decisione sulla domanda di ammissione nel territorio di tale Stato membro per motivi di studio il più rapidamente possibile, ma al più tardi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Inoltre, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo 34, laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti comunicano al richiedente, entro un termine ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano richieste e stabiliscono un termine ragionevole per la comunicazione di queste ultime, il che produce l’effetto di sospendere il termine previsto al paragrafo 1 di detto articolo 34 fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive. |
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43 |
Come ricordato ai punti 24 e 25 della presente sentenza, il beneficio dei diritti derivanti dall’articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva, nel caso di specie il permesso di soggiornare nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio, richiede che il cittadino di un paese terzo interessato abbia soddisfatto le condizioni generali fissate all’articolo 7 della direttiva 2016/801 e le condizioni specifiche applicabili agli studenti, previste all’articolo 11 di tale direttiva per le domande di ammissione per motivi di studio, condizioni, queste ultime, che includono in particolare il fatto che tale cittadino sia stato accettato da un istituto di istruzione superiore per seguirvi un programma di studi. |
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44 |
In tale contesto, l’adozione da parte delle autorità competenti, nel rispetto del termine previsto all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2016/801, di una decisione sulle domande di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio consente, in linea di principio, di garantire l’effettività dei diritti che tali cittadini traggono da detta direttiva, purché lo svolgimento della procedura di esame delle domande di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio da parte delle autorità competenti non finisca, in pratica, per privare sistematicamente i cittadini di paesi terzi la cui domanda è respinta della possibilità di beneficiare, se del caso, della piena effettività di tali diritti, a causa della data in cui sono adottate le decisioni relative a dette domande e tenuto conto dei termini incomprimibili di un’eventuale procedura di ricorso avverso tali decisioni. |
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45 |
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, alle questioni pregiudiziali occorre rispondere dichiarando che l’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2016/801, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non impone, per quanto riguarda l’azione con la quale un cittadino di paese terzo, al fine di avvalersi dei diritti conferitigli dall’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, intende contestare la decisione delle autorità competenti che ha respinto la sua domanda di ammissione nel territorio dello Stato membro interessato per motivi di studio:
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Le condizioni nelle quali il ricorso avverso una decisione delle autorità competenti che respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio viene esperito e, se del caso, la sentenza emessa in esito a quest’ultimo viene eseguita devono, tuttavia, essere tali da consentire l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione, conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha pronunciato l’annullamento, di modo che il cittadino di un paese terzo sufficientemente diligente sia in grado di giovarsi della piena efficacia dei diritti conferitigli da tale direttiva. |
Sulle spese
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47 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara: |
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L’articolo 34, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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esso non impone, per quanto riguarda l’azione con la quale un cittadino di paese terzo, al fine di avvalersi dei diritti conferitigli dall’articolo 5, paragrafo 3, di tale direttiva, intende contestare la decisione delle autorità competenti che ha respinto la sua domanda di ammissione nel territorio dello Stato membro interessato per motivi di studio: |
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Le condizioni nelle quali il ricorso avverso una decisione delle autorità competenti che respinge una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro per motivi di studio viene esperito e, se del caso, la sentenza emessa in esito a quest’ultimo viene eseguita devono, tuttavia, essere tali da consentire l’adozione entro un breve termine di una nuova decisione, conforme alla valutazione contenuta nella sentenza che ha pronunciato l’annullamento, di modo che il cittadino di un paese terzo sufficientemente diligente sia in grado di giovarsi della piena efficacia dei diritti conferitigli da tale direttiva. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.