Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

29 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (UE) 2016/1012 – Riproduttori di razza pura – Procedura di riconoscimento degli enti selezionatori – Procedura di approvazione dei programmi genetici – Possibilità di rifiutare l’approvazione di un ulteriore programma genetico per la stessa razza, riguardante lo stesso territorio, se tale approvazione può pregiudicare un programma genetico già esistente – Diritto degli allevatori di animali di razza pura di scegliere tra i diversi programmi genetici esistenti»

Nella causa C‑286/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Brașov, Romania), con decisione del 10 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2023, nel procedimento

Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental

contro

Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă,

Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu»,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, P.G. Xuereb (relatore) e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental, da N.-G. Comşa-Fulga, avocată;

–        per la Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, da A.-A. Arseni, D. Dobrev e L. Dobrinescu, avocaţi;

–        per il governo rumeno, da E. Gane e L. Ghiţă, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Radu Bouyon, B. Rechena e F. Thiran, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), degli articoli 8, 10 e 13, nonché dell’allegato I, parte 1, sezione A, punto 4, e dell’allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU 2016, L 171, pag. 66), letti alla luce dei considerando 21 e 24 di tale regolamento.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Asociaţia Crescătorilor de Vaci «Bălţată Românească» Tip Simmental, associazione di allevatori di bovini «Bălțată Românească» di tipo Simmental (in prosieguo: l’«associazione BR»), e, dall’altro, l’Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» (Agenzia nazionale di zootecnia «Prof. dr. G.K. Constantinescu», Romania) (in prosieguo: l’«agenzia di zootecnia») e la Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, cooperativa agricola «Genetica di Transilvania» (in prosieguo: la «GT»), in merito alla concessione a quest’ultima del riconoscimento quale ente selezionatore al fine di realizzare un programma genetico per la razza di bovini «Bălțată Românească».

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 1, 20, 21, 24, 31, 32 e 34 del regolamento 2016/1012 sono così formulati:

«(1)      L’allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina occupa un posto strategico, dal punto di vista economico e sociale, nell’agricoltura dell’Unione [europea] e apporta un contributo al patrimonio culturale di quest’ultima. Tale attività agricola, che contribuisce alla sicurezza alimentare dell’Unione, rappresenta una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per promuovere la riproduzione degli animali di tali specie è incoraggiare l’utilizzo di animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta qualità genetica elevata.

(...)

(20)      I programmi genetici per i riproduttori di razza pura si effettuano nell’intento generale di migliorare, in maniera sostenibile, le caratteristiche legate o meno alla produzione degli animali di una razza o di preservare una razza. È opportuno che tali programmi genetici interessino un numero sufficientemente elevato di riproduttori di razza pura detenuti da allevatori che, attraverso la riproduzione e la selezione, promuovono e sviluppano caratteristiche desiderabili in tali animali o garantiscono la conservazione della razza, conformemente agli obiettivi comunemente accettati dagli allevatori aderenti. (...) Gli animali riproduttori (di razza pura o ibridi) che partecipano a un programma genetico sono iscritti in un libro genealogico o un registro suini ibridi della razza contenente informazioni sui loro ascendenti, e, a seconda degli obiettivi fissati nel programma genetico, sono sottoposti a una prova di performance o qualsiasi altra valutazione che conduca alla registrazione dei dati sulle caratteristiche rispetto agli obiettivi del programma genetico in oggetto. (...)

(21)      Il diritto al riconoscimento come ente selezionatore o ente ibridatore che soddisfi i criteri stabiliti dovrebbe essere un principio fondamentale del diritto dell’Unione sulla riproduzione degli animali e il mercato interno. La protezione dell’attività economica di un ente selezionatore riconosciuto non dovrebbe giustificare il rifiuto da parte dell’autorità competente del riconoscimento di un altro ente selezionatore per la stessa razza, né la violazione dei principi che disciplinano il mercato interno. Lo stesso dicasi per l’approvazione di un ulteriore programma genetico o l’approvazione all’estensione geografica di un programma genetico esistente, realizzato sulla stessa razza o su animali riproduttori della stessa razza selezionabili tra la popolazione di animali riproduttori dell’ente selezionatore che già effettua un programma genetico sulla medesima razza. Tuttavia, ove in uno Stato membro uno o più enti selezionatori riconosciuti già effettuino un programma genetico approvato su una determinata razza, l’autorità competente dello Stato membro in questione dovrebbe essere autorizzata, in alcuni casi specifici, a rifiutare o ad approvare un ulteriore programma genetico per la medesima razza, anche qualora tale programma genetico soddisfi tutti i requisiti necessari per l’approvazione. Una ragione del rifiuto potrebbe essere quella che l’approvazione di un’ulteriore programma genetico per la medesima razza rischia di compromettere la conservazione della razza in questione nello Stato membro interessato della diversità genetica all’interno di tale razza. La conservazione della razza in oggetto potrebbe, in particolare, essere compromessa in ragione della frammentazione della popolazione di riproduttori, suscettibile di comportare un’accresciuta consanguineità, una maggiore incidenza dei difetti genetici constatati, una perdita del potenziale di selezione o un accesso ridotto degli allevatori agli animali riproduttori di razza pura o del loro materiale germinale. Un’ulteriore ragione di rifiuto potrebbe essere legata alle incoerenze nelle caratteristiche definite della razza o nei principali obiettivi dei programmi di selezione in questione. In effetti, a prescindere dallo scopo del programma genetico, vale a dire la conservazione della razza o il miglioramento della stessa, è opportuno che l’autorità competente abbia la facoltà di rifiutare l’approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza qualora le differenze tra i principali obiettivi dei due programmi genetici o nei tratti essenziali delle caratteristiche della razza definite in tali programmi genetici comporterebbero una perdita di efficienza in termini di progressi genetici per tali obiettivi o in quelle caratteristiche oppure in altre ivi collegate, o qualora lo scambio di animali tra entrambe le popolazioni di riproduttori comporterebbe il rischio di perdita, mediante selezione o esogamia, di quelle caratteristiche fondamentali della popolazione iniziale di riproduttori. Infine, nel caso di una razza a rischio di estinzione o di una razza autoctona non comunemente diffusa in uno o più territori dell’Unione, è altresì opportuno che un’autorità competente abbia la facoltà di rifiutare l’approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza in ragione del fatto che quell’ulteriore programma genetico impedirebbe l’efficace attuazione del programma genetico esistente, in particolare a causa del mancato coordinamento o scambio di informazioni genealogiche e zootecniche che dia luogo a mancati vantaggi derivanti da una valutazione comune dei dati raccolti sulla razza in questione. In caso di rifiuto dell’approvazione di un programma genetico, l’autorità competente dovrebbe sempre fornire una spiegazione motivata ai richiedenti e concedere loro il diritto di impugnare tale decisione.

(...)

(24)      Le organizzazioni di allevamento, le associazioni di allevatori, comprese le associazioni di allevatori che sono imprese private, o enti pubblici dovrebbero essere riconosciute come ente selezionatore soltanto se ai loro programmi genetici partecipano allevatori e se garantiscono che tali allevatori abbiano libera scelta nella selezione e riproduzione dei loro animali riproduttori di razza pura, possano iscrivere nei loro libri genealogici i discendenti ottenuti da tali animali e siano in grado di detenere la proprietà degli animali in questione.

(...)

(31)      È opportuno facilitare la cooperazione transfrontaliera tra enti selezionatori e enti ibridatori che lo desiderano, garantendo al tempo stesso la libertà di impresa e l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione degli animali riproduttori e del loro materiale genetico.

(32)      Dal momento che un’autorità competente potrebbe dover approvare diversi programmi genetici effettuati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore che ha riconosciuto e poiché un’autorità competente potrebbe dover approvare l’estensione sui propri territori dei programmi genetici effettuati da un ente selezionatore o da un ente ibridatore riconosciuti in un altro Stato membro, è opportuno che il riconoscimento dell’ente selezionatore o dell’ente ibridatore sia distinto dall’approvazione dei suoi programmi genetici. Tuttavia, in sede di valutazione di una domanda di riconoscimento in qualità di ente selezionatore o ente ibridatore, all’autorità competente dovrebbe pervenire anche la domanda di approvazione di almeno un programma genetico.

(...)

(34)      È opportuno chiarire la relazione tra gli allevatori e gli enti selezionatori, in particolare per garantire il diritto di partecipare al programma genetico nel territorio geografico per il quale è approvato e, ove sia prevista la possibilità di affiliazione, per garantire agli agricoltori il diritto di affiliarsi. Gli enti selezionatori dovrebbero disporre di norme per la composizione di controversie con gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici e per garantire loro parità di trattamento. Gli enti selezionatori dovrebbero altresì precisare i loro diritti e obblighi, nonché quelli degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici».

4        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 1, lettera b), dispone quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce:

(...)

b)      le norme per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e l’approvazione dei loro programmi genetici».

5        L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», ai punti 5, 8, 9, 12 e 26 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

5)      “ente selezionatore”: qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall’autorità competente di uno Stato membro conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società;

(...)

8)      “autorità competenti”: le autorità di uno Stato membro incaricate, a norma del presente regolamento, di:

a)      riconoscere gli enti selezionatori e gli enti ibridatori e di approvare i programmi genetici [che] essi realizzano con animali riproduttori;

(...)

9)      “animale riproduttore di razza pura”: un animale iscritto oppure registrato e idoneo ad essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico;

(...)

12)      “libro genealogico”:

a)      qualsiasi libro genealogico di animali delle specie suina, bovina, ovina, caprina e equina, schedario o supporto informatico tenuti da un ente selezionatore, costituito da una sezione principale e, qualora l’ente selezionatore decida in tal senso, da una o più sezioni supplementari per gli animali che appartengono alla stessa specie ma non possono essere iscritti nella sezione principale;

(...)

26)      “programma genetico”: una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite e attuate in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate della popolazione di riproduttori oggetto del programma».

6        Il capo II del medesimo regolamento, intitolato «Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori negli Stati membri e approvazione dei programmi di selezione», comprende gli articoli da 4 a 12.

7        L’articolo 4 del regolamento 2016/1012, intitolato «Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori», è così formulato:

«1.      Con riguardo agli animali riproduttori di razza pura, le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevamento o gli organismi pubblici (...) possono presentare domanda alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento quale ente selezionatore.

(...)

3.      Le autorità competenti valutano le domande di cui al paragrafo 1. Esse riconoscono quale ente selezionatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e quale ente ibridatore qualsiasi richiedente di cui al paragrafo 1, secondo comma, che soddisfi le seguenti condizioni:

a)      abbia la sua sede sociale nel territorio dello Stato membro in cui è situata l’autorità competente;

b)      dimostri nella sua domanda che soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, parte 1, in relazione ai programmi genetici per i quali intende presentare una domanda di approvazione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 (...);

c)      la sua domanda contenga, per ciascuno dei programmi genetici previsti, un progetto del programma genetico in cui devono figurare le informazioni di cui all’allegato I, parte 2 (...);

d)      al momento di presentare la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo, presenti una domanda di approvazione di almeno uno dei programmi genetici previsti, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2».

8        Ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Approvazione dei programmi genetici realizzati da enti selezionatori o da enti ibridatori»:

«1.      Un ente selezionatore o un ente ibridatore presenta le domande di approvazione dei suoi programmi genetici all’autorità competente che ha riconosciuto tale ente selezionatore o ente ibridatore conformemente all’articolo 4, paragrafo 3.

(...)

3.      L’autorità competente di cui al paragrafo 1 valuta tali programmi genetici e li approva a condizione che:

a)      perseguano uno o più dei seguenti scopi:

i)      nel caso di animali riproduttori di razza pura:

–        il miglioramento della razza;

–        la conservazione della razza;

–        (...)

(...)

b)      descrivano nel dettaglio gli obiettivi di selezione e riproduzione;

c)      rispettino i requisiti di cui all’allegato I, parte 2 (...)

(...)

5.      Qualora, per almeno 24 mesi, non vi siano allevatori che partecipino a un programma genetico approvato in conformità del paragrafo 3, la cui azienda, in cui sono tenuti i loro animali riproduttori, sia ubicata in una determinata zona del territorio geografico, l’autorità competente di cui al paragrafo 1 può chiedere all’ente selezionatore o all’ente ibridatore in questione di adeguare il territorio geografico del suo programma genetico in modo da non includere tale zona».

9        L’articolo 10 di detto regolamento, intitolato «Deroghe all’articolo 8, paragrafo 3, per quanto concerne l’approvazione dei programmi genetici», così dispone:

«1.      In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, l’autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore o un ente ibridatore a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, può rifiutare di approvare un programma genetico di tale ente selezionatore conforme ai requisiti di cui all’allegato I, parte 2, (...) se tale programma genetico comprometterebbe il programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato nello Stato membro in questione, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi:

a)      i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; o

b)      la conservazione della razza o della diversità genetica all’interno della razza; o

c)      qualora lo scopo di detto programma genetico consista nella conservazione di tale razza, l’efficace attuazione di detto programma genetico:

i)      in caso di razza a rischio di estinzione; o

ii)      in caso di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell’Unione.

2.      Ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente tiene debitamente conto dei seguenti criteri:

a)      il numero dei programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato;

b)      le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici;

c)      eventuali apporti genetici di programmi genetici condotti da altri enti selezionatori in altri Stati membri o da organismi di allevamento in paesi terzi, per la stessa razza».

10      L’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Diritti degli allevatori che partecipano ai programmi genetici approvati in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3 (...)», così recita:

«1.      Gli allevatori hanno il diritto partecipare a un programma genetico approvato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 (...), a condizione che:

a)      i loro animali riproduttori siano custoditi in aziende all’interno del territorio geografico di detto programma genetico;

b)      i loro animali riproduttori appartengano, nel caso di animali riproduttori di razza pura, alla razza (...) contemplat[a] da detto programma genetico.

2.      Gli allevatori che partecipano a un programma genetico approvato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 (...), hanno il diritto:

a)      all’iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dall’ente selezionatore conformemente all’articolo 18 e all’articolo 20;

(...)

3.      Oltre ai diritti di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le regole di un ente selezionatore o di un ente ibridatore prevedano l’adesione, gli allevatori di cui al paragrafo 1 hanno anche il diritto:

a)      di aderire a detto ente selezionatore o associazione di enti ibridatori;

b)      di partecipare alla definizione e allo sviluppo del programma genetico conformemente al regolamento interno di cui all’allegato I, parte 1, punto B, paragrafo 1, lettera b».

11      L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento 2016/1012 prevede quanto segue:

«Gli enti selezionatori non possono rifiutare l’iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già stato iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza (...)».

12      L’allegato I a tale regolamento, intitolato «Riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori e approvazione dei programmi genetici di cui al capo II», consta di tre parti.

13      La parte 1 di tale allegato, intitolata «Condizioni per il riconoscimento degli enti selezionatori e degli enti ibridatori di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b)», prevede quanto segue:

«A.      Le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevatori, le imprese private operanti in sistemi di produzione chiusi e gli organismi pubblici:

(...)

4.      devono disporre, per ciascun programma genetico, di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori nei territori geografici che saranno interessati da tali programmi genetici;

(...)

B.      Oltre alle condizioni di cui al punto A:

1.      le associazioni di allevatori, le organizzazioni di allevatori e gli organismi pubblici:

a)      devono disporre di un numero sufficiente di allevatori che partecipano a ciascun programma genetico;

b)      devono aver adottato un regolamento interno:

i)      per risolvere le controversie con gli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici;

ii)      per garantire la parità di trattamento degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici;

iii)      per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai loro programmi genetici e dell’ente selezionatore o dell’ente ibridatore;

iv)      per stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori membri qualora sia prevista la loro adesione;

2.      nulla nel regolamento interno di cui al paragrafo 1, lettera b) preclude agli allevatori che partecipano ai programmi genetici di:

a)      esercitare la propria libera scelta per quanto riguarda la selezione e la riproduzione dei loro animali riproduttori;

(...)».

14      Ai sensi della parte 2 di tale allegato, intitolata «Condizioni per l’approvazione dei programmi genetici attuati dagli enti selezionatori e dagli enti ibridatori di cui all’articolo 8, paragrafo 3 (...)»:

«1.      Il programma genetico di cui all’articolo 8, paragrafo 3, (...) contiene:

a)      informazioni sul suo scopo, che consiste nella conservazione della razza, nel miglioramento della razza, linea o dell’incrocio, nella creazione di una nuova razza, linea o di un nuovo incrocio, nella ricostituzione di una razza, ovvero nella combinazione di uno o più di tali scopi;

(...)

2.      Il programma genetico interessa una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e un numero sufficiente di allevatori nel territorio geografico in cui è attuato o in quello destinato alla sua attuazione».

 Diritto rumeno

15      La Legea zootehniei nr.°32/2019 (Legge in materia di zootecnia n. 32/2019) del 16 gennaio 2019 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 53 del 21 gennaio 2019), nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, all’articolo 7 prevede quanto segue:

«Gli enti selezionatori/enti ibridatori e le associazioni/organizzazioni di allevatori sono riconosciuti dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, tramite l’autorità nazionale competente in materia di zootecnia, quali partner nell’elaborazione delle politiche, delle strategie, dei programmi di allevamento e delle politiche in materia di prodotti».

16      Ai sensi dell’articolo 21 di tale legge:

«L’organizzazione e lo svolgimento delle attività di selezione e di riproduzione degli animali sono effettuati conformemente alle normative dell’Unione e nazionale».

17      L’articolo 24 di detta legge stabilisce quanto segue:

«1.      Il riconoscimento degli enti selezionatori, degli enti ibridatori e l’approvazione dei programmi genetici sono effettuati dall’autorità nazionale competente in materia di zootecnia, conformemente alla normativa dell’Unione.

2.      L’autorità nazionale competente in materia di zootecnia valuta e approva i programmi genetici presentati da un ente selezionatore/ente ibridatore solo a condizione che:

a)      perseguano uno o più dei seguenti scopi:

1.      il miglioramento della razza, della linea o dell’incrocio;

2.      la conservazione della razza/della linea;

(...)

3.      L’autorità nazionale competente in materia di zootecnia che ha riconosciuto un ente selezionatore può rifiutare di approvare un programma genetico se tale programma genetico comprometterebbe un programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e già approvato, per quanto concerne almeno uno dei seguenti elementi:

a)      i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi di detto programma genetico; o

b)      la conservazione della razza o della diversità genetica all’interno di tale razza;

c)      in caso di razza a rischio di estinzione o di razza autoctona che non sia comunemente reperibile.

4.      Ai fini del paragrafo 3, l’autorità nazionale competente in materia di zootecnia tiene debitamente conto dei seguenti criteri:

a)      il numero di programmi genetici già approvati per la razza di cui si tratta;

b)      le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici».

18      La Hotărârea Guvernului nr.°1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» (regolamento del governo n. 1188/2014 sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Agenzia nazionale per la zootecnia «Prof. dr. G.K. Constantinescu»), del 29 dicembre 2014 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 21 del 12 gennaio 2015), nella versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, all’articolo 1, paragrafo 1, prevedeva quanto segue:

«L’[agenzia di zootecnia], istituita ai sensi dell’articolo 8 della [Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (legge n. 139/2014 relativa a talune misure di riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale, nonché di talune strutture ad esso subordinate), del 15 ottobre 2014 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 758 del 20 ottobre 2014)], come successivamente modificata, è un organo specializzato dell’amministrazione pubblica centrale, dotato di personalità giuridica, finanziato interamente dal bilancio dello Stato, subordinato al Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale».

19      L’articolo 5 di tale regolamento governativo, alle lettere a) e i), disponeva quanto segue:

«Conformemente al suo settore di attività, alle condizioni previste dalla legge, l’[agenzia di zootecnia]:

a)      riconosce gli enti selezionatori e gli enti ibridatori ai fini dell’attuazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici o di un programma genetico con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri genealogici da essa tenuti o istituiti;

(...)

i)      approva i programmi genetici con riproduttori attuati da enti selezionatori e da enti ibridatori riconosciuti».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20      Con decisione del 24 novembre 2020, l’agenzia di zootecnia ha concesso alla GT il riconoscimento quale ente selezionatore, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2016/1012, al fine di realizzare un programma genetico con riproduttori della razza pura di bovini «Bălțată Românească» (in prosieguo: il «programma genetico della GT»). Con decisione del 2 dicembre 2020 (in prosieguo, congiuntamente alla decisione del 24 novembre 2020: le «decisioni di cui trattasi»), tale agenzia ha approvato tale programma.

21      L’associazione BR, nella sua qualità di ente selezionatore riconosciuto dall’agenzia di zootecnia, il cui programma genetico per la stessa razza bovina «Bălțată Românească», approvato nel 2011, era ancora in corso, ha proposto un ricorso avverso le decisioni di cui trattasi dinanzi alla Curtea de Apel Braşov (Corte d’appello di Braşov, Romania), giudice del rinvio.

22      A sostegno del suo ricorso, tale associazione ha sostenuto, in sostanza, che il programma genetico della GT che riguardava la stessa razza di animali riproduttori, lo stesso territorio geografico, vale a dire il territorio della Romania, e che perseguiva lo stesso obiettivo consistente nel miglioramento della razza interessata del proprio programma genetico poteva compromettere quest’ultimo programma in quanto la sua approvazione avrebbe comportato il ritiro di un numero significativo di allevatori dal programma genetico di detta associazione e avrebbe causato un notevole danno finanziario.

23      Il giudice del rinvio precisa anzitutto che, nel caso di specie, secondo la conclusione di una perizia rilasciata dal servizio interno dell’agenzia di zootecnia, «il programma genetico [della GT] comprometterebbe il programma genetico [dell’associazione BR], a causa della frammentazione della popolazione oggetto della selezione, che, tanto più è piccola, tanto più determina la comparsa della consanguineità, il che ha l’effetto di ridurre il progresso genetico; che i due programmi non sono identici, che sono realizzati in gran parte nello stesso territorio geografico della Romania e che vi sono sovrapposizioni, ma che l’esistenza di un unico programma di allevamento per la stessa razza è più efficace della coesistenza di diversi programmi di questo tipo».

24      Esso rileva altresì che una domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni di cui trattasi è stata presentata dall’associazione BR dinanzi alla Sezione del contenzioso amministrativo e tributario di tale giudice e che tale domanda è stata respinta, con decisione del 4 giugno 2021, con la motivazione che, contrariamente alle affermazioni di tale associazione, da un lato, le procedure di riconoscimento di un ente selezionatore e di approvazione del suo programma genetico o dei suoi programmi genetici non sarebbero effettuate contemporaneamente, poiché la seconda di tali procedure deve intervenire, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2016/1012, successivamente alla prima, e, dall’altro, il programma genetico della GT avrebbe debitamente soddisfatto il requisito, previsto all’allegato I, parte 1, sezione A, punto 4, di tale regolamento, relativo all’esistenza di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori nel territorio geografico interessato da tale programma, il che, nel caso di specie, sarebbe dimostrato dal fatto che la GT aveva comunicato all’agenzia di zootecnia un elenco di animali per i quali i rispettivi allevatori avevano chiesto la partecipazione al suo programma genetico. Dalla decisione di rinvio risulta altresì che l’impugnazione proposta da detta associazione avverso tale decisione dinanzi all’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) è stata respinta da quest’ultima con sentenza del 5 aprile 2022.

25      Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che, in una causa analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, la Sezione del contenzioso amministrativo e tributario di tale giudice ha adottato un approccio opposto, accogliendo le domande con le quali la medesima associazione contestava il riconoscimento come ente selezionatore concesso a un’altra associazione di allevatori di bovini, nonché l’approvazione del programma genetico di quest’ultima. Un’impugnazione dinanzi all’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) sarebbe attualmente pendente in tale causa.

26      Alla luce degli elementi che precedono, il giudice del rinvio si interroga, da un lato, sulle condizioni che disciplinano il riconoscimento degli enti selezionatori. Esso si chiede, in particolare, se le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/1012, lette alla luce del considerando 21 e dell’allegato I, parte 1, sezione A, punto 4, di tale regolamento, debbano essere interpretate nel senso che un soggetto può essere riconosciuto come ente selezionatore se, al momento della domanda di riconoscimento, prosegue unicamente il progetto di far partecipare al suo programma genetico, mediante la firma di domande o impegni a tal fine, allevatori che partecipano già ad un altro programma genetico approvato, effettuato da un altro ente selezionatore, o nel senso che il riconoscimento può essere ottenuto soltanto se tali allevatori fanno effettivamente parte del «portafoglio» del soggetto che chiede il riconoscimento alla data della domanda di riconoscimento.

27      Dall’altro lato, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni che disciplinano l’approvazione dei programmi genetici. A tal riguardo, basandosi sulle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento 2016/1012, lette alla luce del considerando 24 e dell’allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), di tale regolamento, esso si chiede, in primo luogo, se gli allevatori di animali di razza pura siano liberi di scegliere di abbandonare un programma genetico già approvato al fine di partecipare a un altro programma genetico in corso di approvazione. Nell’ipotesi in cui tale libertà esistesse, occorrerebbe determinare in quale misura essa potrebbe essere eventualmente limitata dalla necessità, prevista all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2016/1012, letto alla luce del considerando 21 di tale regolamento, di non compromettere un programma genetico già in corso.

28      In secondo luogo, tale giudice si interroga sull’interpretazione dell’espressione «può rifiutare», impiegata in detto articolo 10, paragrafo 1. Esso si chiede, in particolare, se tale espressione lasci intendere che l’autorità nazionale competente disponga di un certo margine di discrezionalità ai fini dell’approvazione dei programmi genetici, o se tale autorità sia tenuta a rifiutare l’approvazione di un nuovo programma genetico qualora quest’ultimo possa compromettere un programma già esistente.

29      In terzo e ultimo luogo, detto giudice si interroga sulla possibile coesistenza di più programmi genetici per la stessa razza di animali riproduttori, per lo stesso territorio geografico e che perseguono obiettivi analoghi, attinenti al miglioramento della razza interessata.

30      In tali circostanze, la Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento [2016/1012], in combinato disposto con l’allegato I, parte 1, sezione A, punto 4, e con il considerando 24 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che un ente selezionatore può essere riconosciuto anche se quest’ultimo ha come progetto soltanto di attirare, mediante la sottoscrizione di domande o impegni in tal senso, allevatori già iscritti in un altro programma genetico approvato per un altro ente o nel senso che, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, tali allevatori devono effettivamente far parte del portafoglio dell’ente che chiede il riconoscimento.

2)      Se l’articolo 13, nonché l’allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con il considerando 24 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che si riconosce agli allevatori la libertà di scelta tra i programmi per il miglioramento della razza ai quali iscrivere i propri animali riproduttori di razza pura e, in caso di risposta affermativa, se tale libertà possa essere limitata dalla necessità di non pregiudicare o compromettere un programma genetico al quale tali allevatori stanno già partecipando, mediante il passaggio o la promessa di passaggio di detti allevatori a un altro programma genetico in corso di approvazione.

3)      Se l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con il considerando 21 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, qualora si riscontri la sussistenza di uno dei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), l’autorità competente che ha riconosciuto l’ente selezionatore è tenuta a negare l’approvazione del programma genetico che rischia di compromettere un altro programma dello stesso tipo con riguardo agli aspetti indicati [in detto articolo] oppure se l’uso dell’espressione “può rifiutare” abbia il significato di conferire all’autorità un margine di discrezionalità al riguardo.

4)      Se gli articoli 8 e 10 del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con il considerando 21 di tale regolamento, debbano essere interpretati nel senso che, qualora in uno Stato membro sia già in fase di attuazione un programma genetico avente come obiettivo principale il miglioramento della razza, è consentito approvare un nuovo programma genetico per la stessa razza nello stesso Stato (per lo stesso territorio geografico), avente sempre come obiettivo principale il miglioramento della razza, nell’ambito del quale gli animali riproduttori potranno essere selezionati a partire dal programma genetico già in fase di attuazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

31      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con l’allegato I, parte 1, di tale regolamento e alla luce del considerando 24 dello stesso, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla concessione di un riconoscimento come ente selezionatore a un richiedente che, al fine di dimostrare di disporre di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e di un numero sufficiente di allevatori, faccia valere impegni di partecipazione sottoscritti da allevatori già iscritti in un programma genetico presso un altro ente selezionatore riconosciuto.

 Sulla ricevibilità

32      Il governo rumeno sostiene, in via principale, che la prima questione è irricevibile, in quanto, in sostanza, una risposta a tale questione non è necessaria per risolvere la controversia di cui al procedimento principale. Secondo tale governo, il giudice del rinvio sarebbe unicamente chiamato ad effettuare accertamenti di fatto e disporrebbe, inoltre, delle informazioni pertinenti al fine di valutare il rispetto dei requisiti fissati dal regolamento 2016/1012 quanto al numero di allevatori e di animali richiesto per il riconoscimento di un ente selezionatore. Peraltro, tale questione sarebbe ridondante rispetto alla terza e alla quarta questione pregiudiziale.

33      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate vertano sull’interpretazione o sulla validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 18 aprile 2024, Girelli Alcool, C‑509/22, EU:C:2024:341, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

34      Ne consegue che le questioni concernenti il diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione o il giudizio sulla sua validità richiesti non presentano alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 18 aprile 2024, Girelli Alcool, C‑509/22, EU:C:2024:341, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

35      Nel caso di specie, occorre constatare che la prima questione verte sull’interpretazione del regolamento 2016/1012 e mira a chiarire i requisiti probatori richiesti ai fini della concessione di un riconoscimento come ente selezionatore.

36      A tal riguardo, l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione sembra presentare una relazione con l’oggetto del procedimento principale, che riguarda il riconoscimento della GT come ente selezionatore ai sensi di tale regolamento. La questione sollevata mira proprio a chiarire i requisiti enunciati da detto regolamento. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta affatto che il problema sia di natura ipotetica. Peraltro, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari per consentire alla Corte di rispondere alla questione sollevata. Infine, la circostanza che questa stessa questione sia ridondante rispetto ad altre questioni sollevate nella stessa domanda di pronuncia pregiudiziale non incide sulla sua ricevibilità. In tali circostanze, la presunzione di rilevanza ricordata al punto 34 della presente sentenza non può essere messa in discussione.

37      Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.

 Nel merito

38      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando si interpreta una disposizione del diritto dell’Unione occorre tenere conto non soltanto della formulazione di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte. Anche la genesi di una disposizione di diritto dell’Unione può rivelare elementi pertinenti per la sua interpretazione (sentenza dell’11 gennaio 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

39      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento 2016/1012, le autorità competenti riconoscono quale ente selezionatore qualsiasi richiedente che soddisfi le condizioni di cui alle lettere da a) a d) di tale disposizione.

40      L’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento prevede che la domanda di riconoscimento debba dimostrare che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’allegato I, parte 1, del medesimo regolamento, in relazione ai programmi genetici per i quali tale richiedente intende presentare una domanda di approvazione.

41      Conformemente all’allegato I, parte 1, sezione A, punto 4, del medesimo regolamento, il richiedente deve disporre, per ciascun programma genetico, di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori nei territori geografici che saranno interessati da ogni programma genetico. Inoltre, ai sensi dell’allegato I, parte 1, sezione B, punto 1, lettera a), del regolamento 2016/1012, il richiedente deve disporre di un numero sufficiente di allevatori che partecipano a ciascun programma genetico. Occorre ricordare, in tale contesto, che spetta al giudice nazionale verificare il rispetto di tali condizioni in ciascun caso particolare.

42      La formulazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2016/1012 non osta quindi a che la prova relativa alla disponibilità di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e di un numero sufficiente di allevatori si fondi su impegni di partecipazione sottoscritti da allevatori già iscritti in un programma genetico presso un altro ente selezionatore riconosciuto, e che non abbiano quindi formalmente aderito all’ente richiedente in qualità di membri.

43      Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce tale disposizione, occorre rilevare che, secondo il considerando 24 del regolamento 2016/1012, i richiedenti dovrebbero essere riconosciuti come enti selezionatori soltanto «se ai loro programmi genetici partecipano allevatori». Tuttavia, dall’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento risulta che è possibile attuare un programma genetico approvato dall’autorità nazionale competente per almeno 24 mesi senza che nessun animale vi partecipi.

44      Inoltre, anche dal considerando 34, dall’articolo 13, paragrafo 3, e dall’allegato I, parte 1, sezione B, punto 1, lettera b), iv), di detto regolamento risulta che la partecipazione di allevatori non richiede necessariamente la loro adesione, in quanto membri, a un ente selezionatore, cosicché l’appartenenza formale a tale ente non può essere determinante ai fini della valutazione del rispetto, da parte di un siffatto ente, delle condizioni di riconoscimento previste da detto regolamento.

45      Infine, occorre altresì constatare che dal considerando 32 del regolamento 2016/1012 risulta che è opportuno che il riconoscimento dell’ente selezionatore sia distinto dall’approvazione del suo programma genetico o dei suoi programmi genetici.

46      Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento 2016/1012, si deve rilevare che, alla luce del suo considerando 1, quest’ultimo mira a promuovere la riproduzione, in particolare, dei bovini incoraggiando, a tal fine, l’utilizzo di animali riproduttori di razza pura. Inoltre, ai sensi del considerando 21, prima e seconda frase, di tale regolamento, il diritto di ottenere un riconoscimento come ente selezionatore o come ente ibridatore che soddisfi i criteri stabiliti dovrebbe essere un principio fondamentale del diritto dell’Unione sulla riproduzione degli animali e sul mercato interno. La protezione dell’attività economica di un ente selezionatore riconosciuto non dovrebbe giustificare il rifiuto da parte dell’autorità competente del riconoscimento di un altro ente selezionatore per la stessa razza, né la violazione dei principi che disciplinano il mercato interno. Dal considerando 31 di detto regolamento risulta altresì che quest’ultimo mira a garantire la libertà di impresa e l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione degli animali riproduttori e del loro materiale genetico.

47      Il perseguimento degli obiettivi di promuovere l’allevamento e di sviluppare la commercializzazione dei bovini negli scambi intracomunitari presuppone quindi l’esistenza, nei diversi Stati membri, di un numero sufficiente di enti selezionatori. In tale contesto, il regolamento 2016/1012 è favorevole al riconoscimento di nuovi enti selezionatori (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2004, Zuchtverband für Ponys, C‑216/02, EU:C:2004:703, punti 32 e 33).

48      Pertanto, qualora una domanda di autorizzazione potesse essere respinta per il solo motivo che essa è fondata su impegni di partecipazione sottoscritti da allevatori già iscritti in un programma genetico per una stessa razza presso un altro ente selezionatore già riconosciuto, il conseguimento degli obiettivi di cui ai considerando 1, 21 e 31 del regolamento 2016/1012 potrebbe essere compromesso.

49      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con l’allegato I, parte 1, di tale regolamento e alla luce del considerando 24 di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione di un riconoscimento come ente selezionatore a un richiedente che, al fine di dimostrare di disporre di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e di un numero sufficiente di allevatori, faccia valere impegni di partecipazione sottoscritti da allevatori già iscritti in un programma genetico presso un altro ente selezionatore riconosciuto.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

50      Con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con l’articolo 13 e con l’allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), di tale regolamento, nonché alla luce dei considerando 21 e 24 di detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che, da un lato, qualora in uno Stato membro sia in corso un programma genetico avente come obiettivo principale il miglioramento di una determinata razza animale, l’autorità competente di tale Stato può approvare un nuovo programma genetico presentato da un altro ente selezionatore, relativo alla stessa razza di animali, che riguarda lo stesso territorio geografico, che persegue lo stesso obiettivo e nell’ambito del quale sono stati selezionati animali riproduttori tra la popolazione di riproduttori del programma genetico già in corso e, dall’altro, qualora tale approvazione possa compromettere uno o più elementi di cui alle lettere da a) a c) dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2016/1012, questa stessa autorità ha l’obbligo, e non la facoltà, di rifiutare l’approvazione del nuovo programma genetico.

 Sulla ricevibilità

51      Il governo rumeno sostiene che la seconda questione è irricevibile, non essendo necessaria una risposta a tale questione ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale ed essendo tale questione ridondante rispetto alla terza e alla quarta questione.

52      Per le stesse ragioni esposte al punto 36 della presente sentenza, occorre constatare che la presunzione di rilevanza della seconda questione non può essere messa in discussione. Tale questione è dunque ricevibile.

 Nel merito

53      Occorre rilevare, in primo luogo, che, sebbene, in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2016/1012, l’autorità competente approvi i programmi genetici che le sono presentati, a condizione che siano soddisfatte le condizioni elencate alle lettere da a) a c) di tale paragrafo, l’articolo 10 di tale regolamento prevede tuttavia una deroga al riguardo, disponendo, al suo paragrafo 1, che l’autorità competente che ha riconosciuto un ente selezionatore può rifiutare di approvare un programma genetico di tale ente selezionatore per il motivo che tale programma comprometterebbe un programma genetico realizzato da un altro ente selezionatore per la stessa razza e che è già stato approvato nello Stato membro in questione, per quanto riguarda almeno uno degli elementi di cui alle lettere da a) a c) di detto articolo 10, paragrafo 1.

54      L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2016/1012 elenca i criteri che devono essere presi in considerazione da tale autorità al fine di valutare l’esistenza di un siffatto rischio, tra i quali figurano, da un lato, il numero di programmi genetici già approvati per la stessa razza nello Stato membro interessato e, dall’altro, le dimensioni delle popolazioni riproduttrici che rientrano in tali programmi genetici.

55      In secondo luogo, occorre constatare, tuttavia, che il considerando 21 del regolamento 2016/1012 prevede esplicitamente la possibilità di approvare un «ulteriore programma genetico» relativo a una stessa razza di animali, che riguardi lo stesso territorio geografico e persegua lo stesso obiettivo di un programma genetico già esistente. Dal medesimo considerando risulta altresì che il legislatore dell’Unione ha inteso consentire che un siffatto ulteriore programma sia possibile con animali riproduttori «selezionabili tra la popolazione di animali riproduttori dell’ente selezionatore che già effettua un programma genetico sulla medesima razza».

56      In tale contesto, l’articolo 18 di detto regolamento precisa, al paragrafo 2, che «[g]li enti selezionatori non possono rifiutare l’iscrizione nella sezione principale dei loro libri genealogici di un animale riproduttore di razza pura per il fatto che esso è già stato iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza».

57      Peraltro, dall’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento risulta inequivocabilmente che gli allevatori hanno il diritto di partecipare a un programma genetico approvato, a condizione che soddisfino le condizioni previste alle lettere a) e b) di tale disposizione.

58      In terzo luogo, occorre ricordare che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2016/1012 costituisce un’eccezione alla regola generale di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, secondo la quale l’autorità competente deve approvare i programmi genetici ad essa presentati, a condizione che soddisfino le condizioni elencate alle lettere da a) a c) di quest’ultima disposizione. Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente affinché le regole generali non siano svuotate del loro contenuto [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 120 e giurisprudenza ivi citata].

59      Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento utilizza l’espressione «può rifiutare». Peraltro, il considerando 21 del medesimo regolamento contempla il rifiuto di approvazione di un nuovo programma genetico in termini limitativi, poiché, stando alla sua formulazione, l’autorità competente di uno Stato membro «dovrebbe essere autorizzata, in alcuni casi specifici, a rifiutare o ad approvare un ulteriore programma genetico».

60      Ne consegue che il regolamento 2016/1012 conferisce alle autorità competenti degli Stati membri un margine di discrezionalità che consente loro di rifiutare l’approvazione di un nuovo programma genetico, anche se soddisfa le condizioni previste all’allegato I di tale regolamento, qualora un siffatto programma rischi di compromettere un programma genetico già esistente, per quanto riguarda uno o più degli elementi tassativamente elencati alle lettere da a) a c) di tale articolo 10, paragrafo 1, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Al di fuori di tali circostanze, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2016/1012, le autorità competenti sono tenute ad approvare i programmi genetici loro presentati, a condizione che soddisfino le condizioni elencate alle lettere da a) a c) di tale articolo 8, paragrafo 3.

61      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta dichiarando che l’articolo 10 del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con l’articolo 13 e con l’allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), di tale regolamento, nonché alla luce dei considerando 21 e 24 di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, qualora in uno Stato membro sia in corso un programma genetico avente come obiettivo principale il miglioramento di una determinata razza animale, l’autorità competente di tale Stato può approvare un nuovo programma genetico presentato da un altro ente selezionatore, relativo alla stessa razza di animali, che riguarda lo stesso territorio geografico, che persegue lo stesso obiettivo e nell’ambito del quale sono stati selezionati animali riproduttori tra la popolazione di riproduttori del programma genetico già in corso e, dall’altro, qualora tale approvazione possa compromettere uno o più elementi di cui alle lettere da a) a c) dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2016/1012, questa stessa autorità ha la facoltà di rifiutare l’approvazione del nuovo programma genetico.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»), in combinato disposto con l’allegato I, parte 1, di tale regolamento e alla luce del considerando 24 di detto regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta alla concessione di un riconoscimento come ente selezionatore a un richiedente che, al fine di dimostrare di disporre di una popolazione sufficientemente ampia di animali riproduttori e di un numero sufficiente di allevatori, faccia valere impegni di partecipazione sottoscritti da allevatori già iscritti in un programma genetico presso un altro ente selezionatore riconosciuto.

2)      L’articolo 10 del regolamento 2016/1012, in combinato disposto con l’articolo 13 e con l’allegato I, parte 1, sezione B, punto 2, lettera a), di tale regolamento nonché alla luce dei considerando 21 e 24 di detto regolamento,

deve essere interpretato nel senso che:

da un lato, qualora in uno Stato membro sia in corso un programma genetico avente come obiettivo principale il miglioramento di una determinata razza animale, l’autorità competente di tale Stato può approvare un nuovo programma genetico presentato da un altro ente selezionatore, relativo alla stessa razza di animali, che riguarda lo stesso territorio geografico, che persegue lo stesso obiettivo e nell’ambito del quale sono stati selezionati animali riproduttori tra la popolazione di riproduttori del programma genetico già in corso e, dall’altro, qualora tale approvazione possa compromettere uno o più elementi di cui alle lettere da a) a c) dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2016/1012, questa stessa autorità ha la facoltà di rifiutare l’approvazione del nuovo programma genetico.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.