SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

28 novembre 2024 ( *1 )

«Impugnazione – Politica commerciale comune – Difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi terzi – Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative – Articoli 1 e 2 – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articoli da 2 a 4 – Nozioni di “sovvenzione”, di “pubblica amministrazione”, di “specificità” e di “vantaggio” – Contributi finanziari concessi da organismi pubblici cinesi a società di diritto egiziano di proprietà di entità cinesi e stabilite nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez – Possibilità di qualificare tali contributi finanziari come sovvenzioni concesse dalla pubblica amministrazione egiziana, tenuto conto dello specifico comportamento di quest’ultima – Ammissibilità – Presupposti – Contributo finanziario consistente nella rinuncia a entrate altrimenti dovute – Vantaggio conferito alle imprese beneficiarie – Scelta della situazione di riferimento pertinente per caratterizzare l’esistenza di tale contributo finanziario e di tale vantaggio – Articoli 5 e 6 – Calcolo del vantaggio – Nozioni di “beneficiario” e di “impresa”»

Nelle cause riunite C‑269/23 P e C‑272/23 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte rispettivamente il 25 e il 27 aprile 2023,

Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE, con sede in Ain Soukhna (Egitto) (C‑269/23 P),

Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE, con sede in Ain Soukhna (C‑269/23 P e C‑272/23 P),

ricorrenti,

rappresentate da V. Crochet e B. Servais, avocats,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da P. Kienapfel, G. Luengo e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Tech-Fab Europe eV, con sede in Francoforte sul Meno (Germania),

interveniente in primo grado (C‑269/23 P),

Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE), con sede in Ixelles (Belgio), rappresentate da J. Beck, advocaat, e L. Ruessmann, avocat,

interveniente in primo grado (C‑272/23 P),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, M.L. Arastey Sahún, presidente della Quinta Sezione, e J. Passer (relatore), giudice,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione nella causa C‑269/23 P, la Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (in prosieguo: la «Hengshi») e la Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (in prosieguo: la «Jushi») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o marzo 2023, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (T‑480/20; in prosieguo: la «sentenza T‑480/20», EU:T:2023:90), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento, nella parte in cui le riguardava, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU 2020, L 189, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento controverso nella causa T‑480/20»).

2

Con la sua impugnazione nella causa C‑272/23 P, la Jushi chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 1o marzo 2023, Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (T‑540/20; in prosieguo: la «sentenza T‑540/20» e, congiuntamente alla sentenza T‑480/20: le «sentenze impugnate», EU:T:2023:91), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, nella parte che la riguardava, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (GU 2020, L 201, pag. 10; in prosieguo: il «regolamento controverso nella causa T‑540/20» e, congiuntamente al regolamento controverso nella causa T‑480/20: i «regolamenti controversi»).

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

L’accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU 1994, L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo istitutivo dell’OMC»). L’allegato 1A di tale accordo contiene, in particolare, un accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

4

L’articolo 1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, intitolato «Definizione di sovvenzione», prevede quanto segue:

«1.1.   Ai fini del presente accordo, s’intende sussistere una sovvenzione qualora:

a)

1)

un governo o un organismo pubblico nel territorio di un membro (in appresso, nel presente accordo, denominato “governo”) accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:

i)

una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

ii)

un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad esempio con incentivi fiscali quali crediti d’imposta) (…)

iii)

un governo fornisca beni o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all’acquisto di merci;

iv)

un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi;

(…)

e

b)

viene conferito un vantaggio.

(…)».

5

L’articolo 2 di tale accordo, intitolato «Specificità», così dispone:

«2.1.   Al fine di determinare se una sovvenzione, quale definita al paragrafo 1 dell’articolo 1, sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie, (in appresso denominate “certe imprese”) nell’ambito della giurisdizione dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

a)

Ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, limiti esplicitamente l’accesso ad una sovvenzione a certe imprese, tale sovvenzione s’intende specifica.

b)

Ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione ai sensi della quale la stessa opera, stabilisca criteri o condizioni (…) oggettivi che disciplinano l’idoneità a ricevere una sovvenzione e l’ammontare della stessa non sussiste il requisito della specificità, purché l’idoneità sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigidamente osservati. (…)

c)

Ove, in deroga all’apparente constatazione di non specificità risultante dall’applicazione dei principi esposti ai commi a) e b), esistano motivi di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, potranno essere presi in considerazione altri fattori (…)

2.2.   S’intende specifica una sovvenzione limitata a certe imprese ubicate in una determinata area geografica nell’ambito della giurisdizione dell’autorità concedente. (…)

(…)».

6

L’articolo 5 di detto accordo, intitolato «Effetti pregiudizievoli», enuncia quanto segue:

«Il ricorso, da parte dei membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 non deve provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri membri, (…)

(…)».

7

L’articolo 11 del medesimo accordo, intitolato «Inizio della procedura e successiva inchiesta», al paragrafo 8 prevede quanto segue:

«Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio verso il membro importatore, il presente accordo s’intende pienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente accordo, saranno considerate come se avessero avuto luogo tra il paese d’origine e il membro importatore».

Diritto dell’Unione

8

La difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell’Unione europea è stata prima disciplinata, a partire dall’anno 1968 e fino all’anno 1994, da una serie di regolamenti comuni a tale settore e a quello del dumping, poi da una serie di regolamenti specifici. L’ultimo in ordine cronologico di tali regolamenti specifici è il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 55), come modificato dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU 2018, L 143, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento 2016/1037»).

9

I considerando da 2 a 5 del regolamento 2016/1037 enunciano quanto segue:

«(2)

L’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (...) comprende, tra l’altro, (...) un accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (...).

(3)

Ai fini dell’applicazione adeguata e trasparente delle norme stabilite dall’accordo sulle sovvenzioni [e sulle misure compensative], è opportuno recepire nella legislazione unionale, nella massima misura possibile, i termini di tale accordo.

(4)

È inoltre opportuno illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, quando si considera esistente una sovvenzione, in base a quali principi essa può essere oggetto di misure compensative (in particolare se la sovvenzione è stata concessa in modo specifico) e in base a quali criteri debba essere calcolato l’importo della sovvenzione compensabile.

(5)

Nel determinare l’esistenza di una sovvenzione è necessario dimostrare che c’è stato un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese (...) e che in tal modo è stato conferito un vantaggio all’impresa beneficiaria».

10

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Principi», enuncia quanto segue:

«1.   Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d’origine, ma vengano esportati verso l’Unione da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d’origine e l’Unione».

11

L’articolo 2 di detto regolamento stabilisce, in particolare, che, ai fini di quest’ultimo:

«a)

un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli articoli 3 e 4. La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d’origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nell’Unione, denominato ai fini del presente regolamento “paese di esportazione”;

b)

per “pubblica amministrazione” s’intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione».

12

L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato «Definizione di sovvenzione», è così formulato:

«Vi è sovvenzione se:

1)

a)

una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario, ossia quando:

i)

provvedimenti pubblici comportano il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);

ii)

la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuote (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d’imposta). (…)

iii)

la pubblica amministrazione fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni;

iv)

la pubblica amministrazione:

effettua versamenti a un meccanismo di finanziamento, o

incarica o da ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l’attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione;

(...)

(...) e

2)

viene in tal modo conferito un vantaggio».

13

L’articolo 4 del regolamento 2016/1037, intitolato «Sovvenzioni compensabili», così recita:

«1.   Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Al fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (“determinate imprese”), rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi:

a)

ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;

b)

ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l’importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati;

c)

ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l’utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. (…)

(…)

3.   Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell’ambito della competenza dell’autorità concedente. (…)

(…)».

14

Ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile»:

«L’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell’inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l’ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l’apertura dell’inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura attendibili».

15

L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario», così recita:

«Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:

a)

il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l’investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento, ivi compreso il conferimento di capitale di rischio, di investitori privati nel territorio del paese d’origine e/o di esportazione;

b)

il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra tali due importi;

c)

la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo pagato dall’azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In tal caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;

d)

la fornitura di beni o servizi ovvero l’acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ovvero che l’acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all’importo che sarebbe adeguato. L’adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita.

(…)».

16

Peraltro, varie disposizioni del medesimo regolamento, in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, l’articolo 10, paragrafi 7 e 13, l’articolo 11, paragrafi 6, 7 e 10, l’articolo 13, paragrafi da 1 a 3, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 29 bis, paragrafo 1, nonché l’articolo 30, paragrafi 1 e 2, prevedono diverse facoltà a beneficio, segnatamente, del «paese d’origine e/o di esportazione», del «governo del paese d’origine e/o di esportazione», della «pubblica amministrazione del paese d’origine e/o di esportazione», nonché della «pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili».

Fatti all’origine delle controversie

17

I fatti all’origine delle controversie, come esposti nelle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue.

18

La Hengshi e la Jushi sono due società stabilite in Egitto e costituite conformemente alla legislazione di tale paese. Ciascuna di esse è controllata da una società madre stabilita in Cina. Tali società madri sono entrambe detenute e controllate integralmente da una società capogruppo anch’essa stabilita in Cina, denominata «China National Building Materials Co. Ltd». Quest’ultima è una società statale detenuta indirettamente e interamente controllata dalla Commissione del Consiglio di Stato cinese per la gestione e la vigilanza delle proprietà dello Stato, la quale è a sua volta collegata a detto Consiglio di Stato e controllata da quest’ultimo.

19

La Hengshi e la Jushi operano a vario titolo nella produzione, commercializzazione ed esportazione, in particolare nell’Unione, di prodotti in fibra di vetro, utilizzati, tra l’altro, per creare materiali leggeri compositi in uso nell’industria automobilistica, navale, aeronautica, nel settore dell’energia eolica e in quello dell’edilizia.

20

Esse sono stabilite in una regione geografica denominata «zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez» (in prosieguo: la «zona CECS»).

21

In linea con un accordo di cooperazione firmato il 21 gennaio 2016 tra il governo cinese e il governo egiziano, a seguito di una serie di iniziative comuni, la zona CECS è oggetto di un’amministrazione e di uno sviluppo congiunti. A tal fine, il governo egiziano concede esenzioni fiscali alle imprese detenute da entità cinesi o sino-egiziane stabilite in tale zona e fornisce loro terreni e manodopera, alle condizioni stabilite dalla normativa egiziana applicabile. Da parte sua, il governo cinese mette direttamente o indirettamente a disposizione di tali imprese diverse risorse finanziarie nell’ambito dell’attuazione di un progetto globale intitolato «One Belt, One Road», in relazione al quale è prevista, in particolare, la possibilità, per le imprese cinesi che si trasferiscano in paesi terzi, di beneficiare di svariate misure fiscali e finanziarie, ad esempio prestiti, investimenti, assicurazione dei crediti.

22

Nel corso dei mesi di maggio e giugno 2019, la Commissione europea ha avviato, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento 2016/1037, due inchieste aventi ad oggetto possibili sovvenzioni a favore delle importazioni di taluni prodotti in fibra di vetro nell’Unione, a seguito di denunce presentate, rispettivamente, dalla società Tech-Fab Europe eV (in prosieguo: la «Tech-Fab Europe») e dalla Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE).

23

Al termine di tali inchieste, la Commissione ha adottato, nel corso del mese di giugno 2020, uno di seguito all’altro, il regolamento controverso nella causa T‑480/20 e il regolamento controverso nella causa T‑540/20. I regolamenti controversi istituiscono entrambi dazi compensativi sui prodotti in fibra di vetro oggetto di dette inchieste che sono importati nell’Unione, rispettivamente, dalla Hengshi e dalla Jushi, per quanto riguarda il primo regolamento, e dalla Jushi, per quanto riguarda il secondo. In tali regolamenti, la Commissione ha considerato che la Hengshi e la Jushi avevano beneficiato, nel contesto dell’attuazione della serie di iniziative menzionate al punto 21 della presente sentenza, di un insieme di sovvenzioni concesse dal governo egiziano. Alcune delle misure che sono state così qualificate sono, secondo tale istituzione, il risultato della collaborazione tra tale governo e quello cinese.

Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

24

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2020, la Hengshi e la Jushi hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso nella causa T‑480/20. A sostegno di tale ricorso, esse hanno dedotto sei motivi vertenti sulla violazione del regolamento 2016/1037 e, per uno di essi, sulla violazione dei loro diritti della difesa.

25

Con domanda depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2020, la Tech-Fab Europe ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

26

Con ordinanza del 26 gennaio 2021, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.

27

Il 1o marzo 2023 il Tribunale ha adottato la sentenza T‑480/20, con la quale ha respinto il ricorso in quanto infondato.

28

Parallelamente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2020, la Jushi ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento controverso nella causa T‑540/20. A sostegno di tale ricorso, essa ha dedotto cinque motivi vertenti sulla violazione del regolamento 2016/1037 e, per due di essi, sulla violazione dei diritti della difesa – suoi e del governo egiziano. Fatto salvo quest’ultimo aspetto, tali motivi sono identici, nella sostanza, ai motivi dal secondo al sesto dedotti nella causa T‑480/20.

29

Con domanda depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2020, la APFE ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

30

Con ordinanza del 28 aprile 2021, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.

31

Il 1o marzo 2023 il Tribunale ha adottato la sentenza T‑540/20, con la quale ha respinto il ricorso in quanto infondato.

32

I motivi di primo grado rilevanti ai fini delle presenti impugnazioni sono i seguenti. In primo luogo, con la prima parte del secondo motivo nella causa T‑480/20 e con la seconda parte del primo motivo nella causa T‑540/20, le ricorrenti avevano sostenuto, in termini identici, che la Commissione aveva violato l’articolo 2, lettere a) e b), nonché l’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037 ritenendo, in sostanza, che anche taluni contributi finanziari concessi loro dal governo cinese dovessero essere considerati sovvenzioni concesse dal governo egiziano o ad esso attribuibili o imputabili. A sostegno di tale argomento avevano dedotto tre censure distinte secondo le quali il ragionamento della Commissione era fondato, innanzitutto, su un’interpretazione errata dei termini di tali disposizioni del regolamento 2016/1037 nonché del contesto in cui esse si inseriscono, poi, sull’erronea presa in considerazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative ai fini dell’interpretazione di tale regolamento e, infine, supponendo che tale accordo dovesse sì essere preso in considerazione, su un’interpretazione errata di quest’ultimo alla luce dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331; in prosieguo: la «Convenzione di Vienna»), e dell’articolo 11 degli Articoli sulla responsabilità dello Stato per atti internazionalmente illeciti, elaborati dalla Commissione per il diritto internazionale delle Nazioni Unite. Il Tribunale ha esaminato e respinto integralmente la suddetta argomentazione ai punti da 71 a 103 della sentenza T‑480/20 e ai punti da 38 a 70 della sentenza T‑540/20.

33

In secondo luogo, il Tribunale si è pronunciato sulla seconda parte del secondo motivo dedotto dalla Hengshi e dalla Jushi nella causa T‑480/20 e sulla terza parte del primo motivo dedotto dalla Jushi nella causa T‑540/20. In tale contesto le ricorrenti avevano sostenuto, in termini identici, che la Commissione aveva violato l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1037 ritenendo che taluni contributi finanziari concessi loro dal governo cinese costituissero sovvenzioni specifiche ai sensi di tali disposizioni. A sostegno di tale argomento avevano fatto valere, in sostanza, che, tenuto conto del loro tenore letterale e del contesto nel quale si inseriscono, dette disposizioni dovevano essere interpretate nel senso che, per essere qualificata come specifica, una sovvenzione deve essere stata concessa, quindi data, da un’autorità determinata a imprese rientranti nell’ambito della sua competenza. Nel caso di specie, un tale requisito avrebbe escluso che contributi finanziari concessi dal governo cinese a imprese stabilite in Cina e da queste ritrasmessi alle proprie controllate stabilite in Egitto, nonché contributi finanziari concessi direttamente da tale governo a tali controllate, potessero essere qualificati come sovvenzioni specifiche concesse da un’autorità egiziana. Il Tribunale ha respinto tale argomento ai punti da 106 a 109 della sentenza T‑480/20 e ai punti da 73 a 76 della sentenza T‑540/20.

34

In terzo luogo, il Tribunale si è pronunciato sul quarto motivo dedotto dalla Hengshi e dalla Jushi nella causa T‑480/20 e sul terzo motivo dedotto dalla Jushi nella causa T‑540/20. In tale contesto le ricorrenti avevano sostenuto, in termini identici, che la Commissione aveva violato l’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), e punto 2, nonché l’articolo 5 del regolamento 2016/1037, ritenendo che il governo egiziano avesse concesso loro una sovvenzione e, in tal modo, conferito un vantaggio non riscuotendo dazi doganali altrimenti dovuti al momento dell’importazione in Egitto, da parte della Jushi, di materiali destinati ad essere utilizzati, come componenti, per fabbricare prodotti in fibra di vetro che la Hengshi avrebbe poi esportato verso l’Unione. Il Tribunale ha respinto tale argomento ai punti da 162 a 171 della sentenza T‑480/20 e ai punti da 129 a 138 della sentenza T‑540/20.

35

In quarto luogo, il Tribunale si è pronunciato sul quinto motivo dedotto dalla Hengshi e dalla Jushi nella causa T‑480/20 e sul quarto motivo dedotto dalla Jushi nella causa T‑540/20. In tale contesto le ricorrenti avevano sostenuto, in termini identici, che la Commissione aveva violato l’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/1037 ritenendo che il trattamento fiscale riservato dalla pubblica amministrazione egiziana alle perdite valutarie conseguenti alla svalutazione della sterlina egiziana avvenuta nel corso del 2016 costituisse una sovvenzione che conferiva di fatto un vantaggio specifico a un numero limitato di imprese orientate all’esportazione e operanti per la maggior parte delle loro attività in valuta estera, tra le quali le imprese Hengshi e Jushi. Il Tribunale ha respinto tale argomento ai punti da 175 a 179 della sentenza T‑480/20 e ai punti da 142 a 146 della sentenza T‑540/20.

36

In quinto e ultimo luogo, nella causa T‑480/20, il Tribunale si è pronunciato sulla prima parte del primo motivo dedotto dalla Hengshi e dalla Jushi. In tale contesto le ricorrenti avevano sostenuto che la Commissione aveva violato, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 5 e l’articolo 6 del regolamento 2016/1037 in sede di calcolo dell’importo delle sovvenzioni compensabili concesse a ciascuna di esse. Il Tribunale ha respinto tale argomento ai punti da 32 a 58 della sentenza T‑480/20.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

37

Con la loro impugnazione nella causa C‑269/23 P, la Hengshi e la Jushi chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza T‑480/20;

annullare il regolamento controverso nella causa T‑480/20, dopo aver esaminato tale causa, e

condannare la Commissione e l’interveniente alle spese sostenute in primo grado e nel giudizio di impugnazione.

38

Con la sua impugnazione nella causa C‑272/23 P, la Jushi chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza T‑540/20;

annullare il regolamento controverso nella causa T‑540/20, dopo aver esaminato tale causa, e

condannare la Commissione e l’interveniente alle spese sostenute in primo grado e nel giudizio di impugnazione.

39

La Commissione chiede che la Corte voglia respingere le impugnazioni e condannare le ricorrenti alle spese.

40

La Tech-Fab Europe chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑269/23 P e di condannare la Hengshi e la Jushi alle spese.

41

La APFE chiede alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa C‑272/23 P e di condannare la Jushi alle spese.

42

Con decisione adottata dal presidente della Corte l’8 dicembre 2023, sentite le parti, le due cause sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sull’impugnazione

43

A sostegno delle loro conclusioni nella causa C‑269/23 P, la Hengshi e la Jushi deducono cinque motivi.

44

A sostegno delle sue conclusioni nella causa C‑272/23 P, la Jushi deduce quattro motivi, che sono identici, nella loro sostanza, ai motivi dal secondo al quarto nella causa C‑269/23 P.

Sul primo motivo comune alle due cause

Argomenti delle parti

45

Con il loro secondo motivo nella causa C‑269/23 P, vertente, in sostanza, su un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 2, lettere a) e b), e dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037, la Hengshi e la Jushi contestano le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 81 a 103 della sentenza T‑480/20. Tale motivo è identico al primo motivo nella causa C‑272/23 P, con il quale la Jushi contesta le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 48 a 70 della sentenza T‑540/20.

46

Con tale motivo comune alle due cause, che corrisponde ai motivi di primo grado riassunti al punto 32 della presente sentenza, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel dichiarare che la Commissione poteva ritenere che anche contributi finanziari concessi loro dal governo cinese, direttamente o tramite le loro società madri, dovessero essere considerati sovvenzioni concesse dal governo egiziano o attribuibili/imputabili a quest’ultimo.

47

A tal riguardo, esse sostengono, in primo luogo, che tale qualificazione giuridica e l’interpretazione ad essa sottesa, quali enunciate ai punti da 81 a 85 e da 92 a 95 della sentenza T‑480/20 e ai punti da 48 a 52 e da 59 a 62 della sentenza T‑540/20, sono incompatibili con i termini dell’articolo 2, lettere a) e b), e dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037, letti nel contesto in cui tali disposizioni si inseriscono e alla luce dell’obiettivo perseguito da detto regolamento.

48

Infatti, anzitutto, l’articolo 2, lettere a) e b), e l’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037 enuncerebbero in modo chiaro e preciso, nelle loro diverse versioni linguistiche, che la nozione di «sovvenzione» include unicamente contributi finanziari che provengono «dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione», inteso per tale, come regola generale, «qualsiasi ente pubblico entro il territorio» di tale paese, fatta salva un’unica eccezione, relativa alla situazione in cui un tale ente pubblico incarica o da ordine a «un ente privato» di svolgere funzioni spettanti di norma alla pubblica amministrazione. Dette disposizioni non consentirebbero quindi di includere in tale nozione contributi finanziari provenienti da enti pubblici di un altro paese. Peraltro, dette disposizioni si riferirebbero alle sovvenzioni che sono «concesse» dalla pubblica amministrazione in questione e non a quelle che le sono «attribuibili» o «imputabili». Di conseguenza, «sovvenzione» potrebbe essere solo una sovvenzione proveniente direttamente da tale pubblica amministrazione, oppure da enti privati che agiscano per conto della stessa, in via di eccezione unica, espressa e circoscritta.

49

Tale interpretazione sarebbe poi corroborata dal contesto in cui si inseriscono l’articolo 2, lettere a) e b), e l’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037. In particolare, l’articolo 10, paragrafo 7, e l’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento riconoscerebbero una serie di diritti e di facoltà al paese di origine o di esportazione. Per contro, nulla del genere sarebbe previsto in favore di altri paesi, nell’ipotesi in cui l’interpretazione ritenuta dal Tribunale dovesse essere accolta.

50

Infine, il considerando 4 del regolamento 2016/1037 indicherebbe che tale atto intende in particolare illustrare, in maniera sufficientemente dettagliata, le condizioni che determinano l’esistenza di una sovvenzione, tra le quali non figurerebbe quella relativa alla possibilità di attribuire o imputare un contributo finanziario proveniente dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione, quindi concesso da questa, alla pubblica amministrazione di un altro paese. Più in generale, il legislatore dell’Unione non avrebbe inteso far rientrare gli investimenti esteri diretti in tale regolamento.

51

In secondo luogo, l’interpretazione del regolamento 2016/1037 ritenuta dal Tribunale non potrebbe neppure essere considerata giustificata alla luce dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

52

Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti da 96 a 100 della sentenza T‑480/20 e ai punti da 63 a 67 della sentenza T‑540/20, i termini dell’articolo 2, lettere a) e b), e quelli dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037 sarebbero parzialmente diversi da quelli dell’articolo 1 di tale accordo. In particolare, a differenza di quest’ultimo, il quale stabilisce che la nozione di pubblica amministrazione comprende in via generale qualsiasi organismo pubblico «nel territorio di un membro», i primi due affermerebbero che tale nozione include unicamente enti pubblici «entro il territorio del paese di origine o di esportazione». Orbene, a tale differenza di redazione dovrebbe riconoscersi un significato.

53

In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale ai punti 101 e 102 della sentenza T‑480/20 e ai punti 68 e 69 della sentenza T‑540/20, l’articolo 1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, i cui termini dovrebbero essere interpretati conformemente alle norme enunciate all’articolo 31 della Convenzione di Vienna, farebbe chiaramente emergere che neppure tale accordo consente di qualificare un contributo finanziario proveniente dalla pubblica amministrazione di un membro dell’OMC come sovvenzione imputabile alla pubblica amministrazione di un altro membro dell’OMC. Infatti, da tale articolo 1 emergerebbe che costituisce una sovvenzione da parte della pubblica amministrazione di un membro un contributo finanziario che proviene da un organo esecutivo o da un organismo pubblico «nel territorio» di tale membro. Inoltre, detto articolo non prevedrebbe la possibilità di imputazione di un tale contributo finanziario alla pubblica amministrazione di un altro membro. Infine, il contesto nel quale tali termini devono essere intesi e lo scopo perseguito dall’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative corroborerebbero un’interpretazione in tal senso.

54

La Commissione, sostenuta dalla APFE e dalla Tech-Fab Europe, contesta la fondatezza di tale argomentazione nel suo complesso.

Giudizio della Corte

– Considerazioni preliminari

55

Dato che le ricorrenti fanno valere che le sentenze impugnate sono viziate da errori di diritto consistenti, in sostanza, nell’aver il Tribunale controllato la legittimità dei regolamenti controversi basandosi non solo su un’interpretazione errata del regolamento 2016/1037, ma anche su un’errata comprensione del rapporto giuridico esistente tra tale regolamento e l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, nonché su un’interpretazione errata di tale accordo, è necessario determinare, in via preliminare, se e, in caso affermativo, a quale titolo detto accordo debba essere preso in considerazione dalla Corte.

56

A tal riguardo, in primo luogo, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione sia parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione, di un’eccezione relativa all’invalidità di tale atto o, ancora, di un ricorso per risarcimento solo a condizione che, da un lato, la natura e l’economia generale di tale accordo internazionale non vi ostino e, dall’altro, le disposizioni di detto accordo internazionale che sono invocate appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise (sentenze del 3 giugno 2008, Intertanko e a., C‑308/06, EU:C:2008:312, punti 4345; del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 84, nonché del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 69).

57

Orbene, la Corte ha costantemente dichiarato che, tenuto conto della loro natura e del loro impianto, l’accordo che istituisce l’OMC e gli accordi che figurano negli allegati da 1 a 4 di tale accordo non costituiscono, in linea di principio, norme alla luce delle quali può essere controllata la legittimità degli atti di diritto derivato dell’Unione (sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 38 e giurisprudenza ivi citata; del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 85, nonché del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 71).

58

Pertanto, l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che figura nell’allegato 1A dell’accordo che istituisce l’OMC, non costituisce, in linea di principio, una tale norma.

59

Ciò posto, in due situazioni eccezionali, che attestano la volontà del legislatore dell’Unione di limitare il suo margine di manovra nell’applicazione delle norme dell’OMC, il giudice dell’Unione è chiamato a controllare la legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione o degli atti che lo applicano alla luce dell’accordo che istituisce l’OMC o degli accordi di cui agli allegati da 1 a 4 di tale accordo. Si tratta, da un lato, dell’ipotesi in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione, in tale atto, ad un obbligo particolare assunto nell’ambito di tali accordi e, dall’altro, del caso in cui detto atto rinvii espressamente a precise disposizioni di detti accordi (sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 4041; del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 87, nonché del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punti 7475).

60

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’eventuale volontà dell’Unione di dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito degli accordi in questione si distingue dal dovere che incombe ad ogni membro dell’OMC di vigilare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico interno e in tutto il suo territorio, sul rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’OMC [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore),C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 85]. Tale volontà e l’obbligo particolare cui essa si riferisce devono, di conseguenza, risultare da una disposizione specifica dell’atto di diritto derivato dell’Unione di cui trattasi in un determinato caso (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punti 4546, nonché del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 79).

61

Nel caso di specie, è giocoforza constatare, anzitutto, che nessuna delle disposizioni del regolamento 2016/1037 fatte valere dalle ricorrenti nell’ambito del presente motivo fa emergere una qualsivoglia volontà del legislatore dell’Unione di dare esecuzione, in tale atto, ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o, più in generale, nell’ambito dell’accordo che istituisce l’OMC e degli accordi che figurano agli allegati da 1 a 4 di quest’ultimo.

62

Inoltre, nessuna di tali disposizioni rinvia espressamente a precise disposizioni di detti accordi.

63

Infine, se è vero che il considerando 3 del regolamento 2016/1037 indica che è opportuno «recepire nella legislazione unionale, nella massima misura possibile, i termini di tale accordo [sulle sovvenzioni e sulle misure compensative]», tale espressione deve essere compresa nel senso che, sebbene abbia inteso attuare le disposizioni di tale accordo quando ha adottato tale regolamento, il legislatore dell’Unione non ha tuttavia voluto fare di detto accordo una norma rispetto alla quale potesse essere controllata la legittimità degli atti di diritto derivato dell’Unione (v., per analogia, sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, punto 52, nonché del 28 settembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commissione, C‑123/21 P, EU:C:2023:708, punto 78).

64

Di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 99 della sentenza T‑480/20 e al punto 66 della sentenza T‑540/20, che l’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento 2016/1037 mirava a dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto dall’Unione nell’ambito dell’OMC. Tuttavia, poiché tale valutazione, introdotta dall’avverbio «poi», è stata effettuata dal Tribunale ad abundantiam, l’errore di diritto così commesso non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

65

In secondo luogo, da giurisprudenza costante della Corte risulta nondimeno che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sugli atti di diritto derivato dell’Unione impone di interpretare questi ultimi, nella massima misura possibile, in modo conforme a detti accordi, in particolare qualora tali atti mirino ad attuare siffatti accordi, purché le loro disposizioni siano sostanzialmente identiche (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2015, Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio, C‑511/13 P, EU:C:2015:553, punti 6063, nonché del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punti 3031). Inoltre, tale interpretazione deve essere effettuata, nella massima misura possibile, in conformità con le norme e i principi pertinenti del diritto internazionale generale, nel rispetto del quale l’Unione è tenuta ad esercitare le proprie competenze quando adotta detti atti (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 291, e del 1o agosto 2022, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2022:604, punto 92).

66

In particolare, il principio di diritto internazionale generale del rispetto e dell’esecuzione in buona fede dei trattati («pacta sunt servanda»), sancito all’articolo 26 della Convenzione di Vienna, implica che il giudice dell’Unione, ai fini dell’interpretazione dell’accordo che istituisce l’OMC e degli accordi di cui agli allegati da 1 a 4 di quest’ultimo, debba tener conto dell’interpretazione di tali accordi adottata dall’organo per la risoluzione delle controversie («ORC») dell’OMC. In mancanza di una siffatta interpretazione, la Corte deve interpretare da sola detti accordi conformemente alle norme interpretative consuetudinarie del diritto internazionale che vincolano l’Unione [v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2020, Commissione/Ungheria (Istruzione superiore),C‑66/18, EU:C:2020:792, punto 92, e del 20 gennaio 2022, Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, punto 32].

67

Nel caso di specie, i termini dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037 sono sostanzialmente identici, sotto molti aspetti, a quelli dell’articolo 1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, pur comportando differenze di cui occorre tener conto. Occorre quindi garantire, nella massima misura possibile, che l’interpretazione di tale disposizione sia conforme a tale articolo o, per i punti in cui disposizione e articolo sono diversi, che non sia in contrasto con gli obblighi dell’Unione ai sensi dell’OMC (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1988, Fediol/Commissione, 188/85, EU:C:1988:400, punto 13).

68

Peraltro, poiché, come riconosciuto dalle parti, l’ORC non ha ancora precisato il senso e la portata dell’articolo 1 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative in presenza di una situazione come quella oggetto delle sentenze impugnate e, prima di esse, dei regolamenti controversi, la Corte deve interpretare da sola tale articolo, secondo le modalità indicate al punto 66 della presente sentenza, nella misura necessaria per pronunciarsi sui motivi dedotti dalle ricorrenti.

– Sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere a) e b), e dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2016/1037

69

Il disaccordo tra le parti verte, in sostanza, sull’identità delle persone da cui deve provenire una sovvenzione perché la si possa qualificare tale in forza del regolamento 2016/1037. È quindi necessario stabilire se e, in caso affermativo, in che modo tale identità sia disciplinata da tale atto, restando inteso che le disposizioni del medesimo devono essere interpretate, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tenendo conto non soltanto della loro lettera, ma anche del contesto in cui esse si inseriscono e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41, e del 1o agosto 2022, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2022:604, punto 115), come ricordato dal Tribunale, in sostanza, al punto 78 della sentenza T‑480/20 e al punto 45 della sentenza T‑540/20.

70

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale delle disposizioni del regolamento 2016/1037, occorre rilevare, anzitutto, che l’articolo 3, punto 1, lettera a), di tale regolamento definisce la nozione di «sovvenzione» da un punto di vista sia materiale che personale.

71

Dal punto di vista materiale, risulta, in sostanza, da tale articolo 3, punto 1, lettera a), che una sovvenzione è costituita da un contributo finanziario che può consistere in un trasferimento diretto di fondi, nella rinuncia a o nella mancata riscossione di entrate altrimenti dovute, nella fornitura o nell’acquisto di beni o di servizi o anche in un versamento a un meccanismo di finanziamento.

72

Da un punto di vista personale, detto articolo 3, punto 1, lettera a), precisa in sostanza, nelle sue diverse versioni linguistiche, che, quali ne siano la forma e la natura, tale contributo finanziario deve provenire, in tutti i casi, «dalla pubblica amministrazione» (o «dal governo») del (o nel) «paese d’origine» o «paese di esportazione», con un’unica eccezione, relativa all’ipotesi in cui tale amministrazione incarichi un organismo privato di elargire un contributo finanziario per suo conto o gli ordinino di farlo. Ne consegue che, fatta salva tale eccezione, può essere qualificato come sovvenzione, ai sensi del regolamento 2016/1037, solo un contributo finanziario che sia elargito dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o del paese di esportazione, quindi che tragga origine da un comportamento di quest’ultima.

73

Inoltre, l’articolo 2 del regolamento 2016/1037 definisce, tra le altre nozioni, quella di «pubblica amministrazione» e precisa la natura del nesso che deve unire quest’ultima alle differenti forme di contributi finanziari di cui all’articolo 3, punto 1, lettera a), di tale regolamento affinché questi ultimi possano essere qualificati come «sovvenzioni», sempre che le altre condizioni per siffatta qualificazione siano soddisfatte. Per quanto riguarda la nozione di «pubblica amministrazione», l’articolo 2, lettera b), di detto regolamento precisa che essa include «qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione», intendendosi per paese di esportazione il paese intermedio verso il quale un prodotto è stato esportato a partire dal paese d’origine e dal quale, successivamente, è stato importato nell’Unione. Per quanto riguarda il nesso che deve unire la pubblica amministrazione dell’uno o dell’altro di tali paesi ad un contributo finanziario in un determinato caso, l’articolo 2, lettera a), del medesimo regolamento stabilisce che esso consiste, per tali amministrazioni, nel «concedere» il contributo finanziario. Tenuto conto della frase nell’ambito della quale è utilizzato, tale termine deve essere inteso, conformemente al suo significato comune, come rinviante a un comportamento mediante il quale una persona dà o assegna qualcosa ad un’altra, accordandogliela formalmente o consentendole nei fatti di beneficiarne.

74

Peraltro, nessuna di tali disposizioni, né alcun’altra disposizione del regolamento 2016/1037, precisa o inquadra esplicitamente, sotto un altro profilo, le condizioni e le modalità giuridiche e pratiche in cui un contributo finanziario può o deve essere considerato come concesso dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione.

75

In tali circostanze, tenuto conto dei termini dell’articolo 2, lettere a) e b), e dell’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento 2016/1037, occorre considerare che, per poter qualificare un contributo finanziario come «sovvenzione», tali diverse disposizioni impongono di dimostrare, in ogni caso, che il contributo finanziario è stato concesso a una o più persone determinate dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o del paese di esportazione di un determinato prodotto, vale a dire che un ente pubblico entro il territorio dell’uno o dell’altro di tali paesi ha adottato un comportamento consistente nell’accordare formalmente detto contributo finanziario a tali persone o nel consentire loro nei fatti di beneficiarne. In entrambi i casi, tale comportamento deve aver avuto un ruolo determinante nell’assegnazione del contributo finanziario.

76

Per contro, né l’articolo 2, lettere a) e b), né l’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento 2016/1037 contengono indicazioni o indizi che impongano o anche consentano di ritenere che l’esistenza di una sovvenzione debba avere origine esclusiva in un simile comportamento.

77

In particolare, dal punto di vista personale, tali disposizioni non contengono alcun elemento che vieti di ammettere la qualificazione come sovvenzione di un contributo finanziario proveniente dalla pubblica amministrazione di un paese diverso dal paese d’origine o di esportazione, purché sia dimostrato, alla luce del comportamento della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione, che possa ritenersi quest’ultima come il soggetto concedente il contributo.

78

Del resto, dal punto di vista materiale, taluni tipi di contributo finanziario elencati all’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento 2016/1037 ben possono essere caratterizzati dall’esistenza di una situazione del genere, come i contributi consistenti, per la pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione, nel consentire, con il proprio comportamento, la fornitura a una o più persone determinate di fondi o beni provenienti dalla pubblica amministrazione di un altro paese. Lo stesso vale per taluni tipi di contributo finanziario elencati all’articolo 6 di tale regolamento, quali, ad esempio, un’assunzione di partecipazioni, un prestito, una garanzia su prestito.

79

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si collocano gli articoli 2 e 3 del regolamento 2016/1037, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 1 di tale regolamento enuncia, come risulta dal suo stesso titolo, due principi che rivestono importanza trasversale ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione di detto regolamento.

80

Infatti, il paragrafo 1 di tale articolo 1 dispone che può essere imposto un dazio compensativo al fine di compensare «una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente», per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di un prodotto. Tale disposizione contiene una definizione ampia della nozione di «sovvenzione», attestata dall’impiego non solo dell’indeterminativo «una», ma anche degli avverbi «direttamente o indirettamente», che possono riferirsi sia al modo in cui è concessa una sovvenzione sia alla persona del beneficiario e del concedente. Detta disposizione corrobora, in tale misura, l’idea che l’ambito di applicazione della nozione di «sovvenzione» utilizzata dal regolamento 2016/1037 possa includere, in particolare, la situazione in cui la pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione accorda formalmente a una o più persone, o consente loro nei fatti di beneficiarne, un contributo finanziario promanante, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione di un altro paese.

81

Peraltro, dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2016/1037 risulta che quest’ultimo è applicabile sia in presenza di una sovvenzione concessa dalla pubblica amministrazione del paese d’origine, sia in presenza di una sovvenzione concessa dalla pubblica amministrazione del paese di esportazione di un prodotto. Benché tale principio escluda la possibilità di qualificare di per sé come sovvenzione un contributo finanziario proveniente da un altro paese, esso consente, per contro, di adottare tale qualificazione se la condizione descritta al punto 77 della presente sentenza è soddisfatta.

82

Dall’altro lato, il considerando 5 del regolamento 2016/1037, alla luce del quale devono essere interpretati gli articoli da 1 a 3 di tale regolamento, enuncia, a sua volta, che per determinare l’esistenza di una sovvenzione è necessario dimostrare, in particolare, «un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un paese», il che può essere fatto, tra l’altro, dimostrando che, con il suo comportamento, un pubblico potere ha formalmente accordato o nei fatti consentito a una o più persone di beneficiare di un contributo finanziario proveniente, in tutto o in parte, da un pubblico potere di un altro paese.

83

Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, l’obiettivo del regolamento 2016/1037, dal punto 80 della presente sentenza risulta che esso consiste nel consentire all’Unione di compensare qualsiasi sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, dalla pubblica amministrazione di paesi terzi da cui originano o sono importate merci, alle condizioni previste dallo stesso regolamento.

84

In particolare, occorre considerare, tenuto conto dei termini impiegati agli articoli 2 e 6 di detto regolamento, che una siffatta sovvenzione può assumere la forma di un investimento estero, effettuato dalla pubblica amministrazione di un dato paese terzo, in una o più imprese stabilite in un altro paese terzo, purché il comportamento di tale amministrazione consenta di ritenere che essa stessa abbia concesso il contributo finanziario a tale o a tali imprese, accordandolo formalmente o consentendone nei fatti il beneficio.

85

A tal riguardo, occorre ricordare che gli investimenti esteri, vale a dire gli investimenti di qualsiasi natura che investitori stabiliti in un dato paese effettuano in imprese o in organismi che esercitano un’attività economica in altri paesi, al fine di stabilire, sviluppare o mantenere relazioni durevoli con tali imprese o organismi, se del caso controllandoli o influenzandoli, rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione – e più specificamente nella politica commerciale comune, nella quale si inscrive il regolamento 2016/1037 – quando sono diretti e nella competenza concorrente di quest’ultima quando sono diversi da quelli diretti (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland, C‑414/11, EU:C:2013:520, punto 45, e del 2 settembre 2021, Repubblica di Moldova,C‑741/19, EU:C:2013:655, punto 26).

86

Di conseguenza, l’articolo 2, lettere a) e b), e l’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento 2016/1037 devono essere interpretati, tenuto conto del loro tenore letterale, del contesto in cui si inseriscono e dell’obiettivo perseguito da tale regolamento, nel senso che essi consentono alla Commissione di applicare la qualificazione giuridica di «sovvenzione» a un contributo finanziario promanante, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione di un paese terzo diverso dal paese d’origine o di esportazione di un determinato prodotto, ove sia dimostrato che tale contributo finanziario può essere considerato concesso dalla pubblica amministrazione di tale paese d’origine o di esportazione, avuto riguardo al comportamento di quest’ultima. Il Tribunale, pertanto, non ha commesso alcun errore di diritto pronunciandosi, in sostanza, in tal senso ai punti da 81 a 84 e 95 della sentenza T‑480/20 e ai punti da 48 a 51 e 62 della sentenza T‑540/20.

87

Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall’argomento che le ricorrenti traggono dall’articolo 10, paragrafo 7, e dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2016/1037. Infatti, in qualsiasi situazione rientrante nell’ambito di applicazione di tale regolamento, la pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione che può essere considerata aver concesso una sovvenzione può esercitare le diverse facoltà previste in tali disposizioni, così come, del resto, quelle previste nelle altre disposizioni elencate al punto 16 della presente sentenza. Inoltre, essa ha la facoltà, in vista o nell’occasione di tale esercizio, di concertarsi con l’amministrazione del paese terzo da cui proviene, in origine, la totalità o parte del contributo finanziario qualificabile come «sovvenzione». Infine, spetta ad essa eliminare o limitare tale sovvenzione, ad esempio modificando il proprio comportamento, o adottare altre misure relative ai suoi effetti.

– Sull’interpretazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative

88

In forza della giurisprudenza citata ai punti 65 e 66 della presente sentenza, al fine di verificare la conformità dell’interpretazione accolta al punto 86 di tale sentenza con l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative nonché con gli obblighi derivanti all’Unione dal diritto dell’OMC, occorre ancora determinare se tale interpretazione sia, se non coerente, quanto meno compatibile con tale accordo e con tali obblighi. Poiché l’Unione è parte di tale accordo internazionale, l’interpretazione di quest’ultimo deve essa stessa essere effettuata, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, facendo ricorso alle norme pertinenti del diritto internazionale consuetudinario, come rispecchiate dall’articolo 31 della Convenzione di Vienna, che vincolano le istituzioni dell’Unione e fanno parte dell’ordinamento giuridico di quest’ultima (sentenza del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

89

Ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo 31, un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai suoi termini, nel loro contesto, come definito al paragrafo 3 di detto articolo, e alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

90

A tal riguardo, occorre, in primo luogo, rilevare, al pari, in sostanza, di quanto dichiarato dal Tribunale al punto 98 della sentenza T‑480/20 e al punto 65 della sentenza T‑540/20, che l’articolo 1, punto 1.1, lettera a), punto 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative è formulato in termini sostanzialmente identici a quelli dell’articolo 3, punto 1), del regolamento 2016/1037, fatto salvo un elemento particolare. Infatti, a differenza del regolamento, detto articolo 1, punto 1.1, lettera a), punto 1), nella sua versione in lingua francese, definisce la nozione di «subvention» come corrispondente a qualsiasi «contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’un Membre». Le versioni in lingua spagnola e lingua inglese di detto articolo, che fanno ugualmente fede, sono formulate in modo identico. In altri termini, alla luce del suo tenore letterale, quest’ultimo, letto isolatamente, può essere interpretato, a differenza dell’articolo 3, punto 1), del regolamento 2016/1037, nel senso che qualsiasi contributo finanziario proveniente dalla pubblica amministrazione di qualsiasi paese membro dell’OMC può essere qualificato come sovvenzione, indipendentemente da qualsiasi legame tra tale amministrazione e il paese di cui sono originari o a partire dal quale sono esportati determinati prodotti.

91

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 1, punto 1.1, lettera a), punto 1), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 2, punti 2.1 e 2.2, di tale accordo enuncia, nella sua versione in lingua francese, che una sovvenzione deve, peraltro, essere specifica per un’impresa o industria, gruppo di imprese o industrie, «relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde cette subvention» o «situées à l’intérieur d’une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde cette subvention». Le versioni in lingua spagnola e lingua inglese di tale articolo 2 utilizzano, dal canto loro, i termini «dentro de la jurisdicción de la autoridad otorgante» e«within the jurisdiction of the granting authority». Detto articolo 2 stabilisce, quindi, un nesso tra la pubblica amministrazione che concede una sovvenzione e l’impresa o le imprese alle quali tale sovvenzione è concessa nonché, di conseguenza, i prodotti provenienti da tale o tali imprese.

92

Considerati congiuntamente, l’articolo 1, punto 1.1, lettera a), punto 1), e l’articolo 2 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative paiono quindi, in realtà, limitare l’ambito di applicazione della nozione di «sovvenzione» ai contributi finanziari concessi dalla pubblica amministrazione del paese d’origine di tali prodotti, sempre che tale paese sia membro dell’OMC. L’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo accordo conferma tale interpretazione, pur estendendo l’ambito di applicazione della nozione in parola ai contributi finanziari concessi dalla pubblica amministrazione del paese intermedio verso il quale detti prodotti sono esportati dal paese d’origine e dal quale, successivamente, sono importati nel paese di destinazione, come fa il regolamento 2016/1037.

93

Tuttavia, nessuna delle tre disposizioni menzionate al punto precedente contiene indicazioni o indizi che giustifichino l’esclusione dall’ambito di applicazione di tale nozione dei contributi finanziari che, pur potendo essere considerati come concessi dalle suddette amministrazioni, tenuto conto del comportamento proprio di queste ultime, provengono comunque originariamente, in tutto o in parte, dalla pubblica amministrazione di un altro paese membro dell’OMC. Anche sotto questo profilo, tali disposizioni appaiono coerenti con gli elementi testuali e contestuali del regolamento 2016/1037 su cui si fonda l’interpretazione di cui al punto 86 della presente sentenza.

94

Lo stesso vale per l’articolo 5 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il quale enuncia che il ricorso, da parte dei membri dell’OMC, a sovvenzioni non dovrebbe provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri membri. Infatti, anche tale articolo può essere interpretato nel senso che è vietato a un tale membro provocare simili effetti non solo concedendo esso stesso una siffatta sovvenzione, ma anche adottando un comportamento che consenta a una o più imprese stabilite nel suo territorio o soggette alla sua giurisdizione di beneficiare di una sovvenzione originaria, totale o parziale, di un altro membro dell’OMC. Ciò può verificarsi, in particolare, quando l’attuazione di una normativa, l’adozione di una decisione, il rilascio di un’autorizzazione o il ricorso a qualsiasi altra misura, da parte di un membro dell’OMC, sia necessario per consentire a tale impresa o a tali imprese di ottenere il beneficio, nel territorio di quest’ultimo, di un contributo finanziario proveniente da tale altro membro, indipendentemente da se tale necessità sia di ordine giuridico o se detto altro membro abbia subordinato nei fatti il beneficio del contributo finanziario a una legislazione, decisione, autorizzazione o ulteriore misura.

95

Del resto, alcuni dei tipi di contributo finanziario elencati all’articolo 1, punto 1.1, lettera a), 1), da i) a iv), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che corrispondono a quelli elencati all’articolo 3, punto 1, lettera a), del regolamento 2016/1037, possono essere caratterizzati dall’esistenza di una situazione del genere, come rilevato al punto 78 della presente sentenza.

96

Risulta quindi che la nozione di sovvenzione, come interpretata al punto 86 della presente sentenza, non è in contrasto con gli obblighi dell’Unione derivanti dai termini dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, considerati nel loro contesto.

97

In terzo luogo, sebbene tale accordo non contenga alcuna disposizione che ne esponga l’oggetto e lo scopo, da un lato, e non sia preceduto da un preambolo che possa contenere indicazioni al riguardo, dall’altro, emerge dalla relazione dell’organo d’appello dell’OMC del 28 novembre 2002, intitolata «United States – Countervailing Duties on Certain Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Germany» (WT/DS213/AB/R, paragrafo 73), nonché dalla relazione dell’11 marzo 2011, intitolata «United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China» (WT/DS379/AB/R, paragrafo 543), relazioni che sono state adottate dall’ORC, rispettivamente, il 19 dicembre 2002 e il 25 marzo 2001, che l’oggetto e lo scopo principale di detto accordo sono «aumentare e migliorare le discipline del GATT relative all’utilizzazione di sovvenzioni e di misure compensative», alle condizioni e nei limiti previsti dal medesimo accordo.

98

Orbene, tale oggetto e tale scopo di rafforzamento e di miglioramento della disciplina multilaterale nel settore delle sovvenzioni valgono più a corroborare l’interpretazione testuale e contestuale dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative che figura ai punti da 90 a 95 della presente sentenza, che a metterla in discussione. Infatti, essi inducono a privilegiare un’interpretazione dei termini di tale accordo, e più in particolare della nozione di «sovvenzione concessa dal governo», che tenga conto dell’accresciuta internazionalizzazione delle imprese che partecipano al commercio mondiale nonché del sostegno, talvolta decisivo, di cui esse possono beneficiare in tale contesto, sotto forma di contributi finanziari accordati col concorso o con l’azione della pubblica amministrazione di più paesi membri dell’OMC.

99

Quanto meno, detto oggetto e detto scopo non sono in contrasto con una simile interpretazione del regolamento 2016/1037.

100

Il Tribunale non è quindi incorso in alcun errore di diritto nel pronunciarsi in tal senso al punto 103 della sentenza T‑480/20 e al punto 70 della sentenza T‑540/20.

101

Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo comune alle due cause

Argomenti delle parti

102

Con il loro terzo motivo nella causa C‑269/23 P, vertente, in sostanza, su un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1037, la Hengshi e la Jushi contestano le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 106 a 109 della sentenza T‑480/20. Tale motivo è identico al secondo motivo nella causa C‑272/23 P, con il quale la Jushi contesta le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 73 a 76 della sentenza T‑540/20.

103

Con tale motivo comune alle due cause, che corrisponde ai motivi di primo grado riassunti al punto 33 della presente sentenza, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione era legittimata a ritenere che le autorità egiziane avessero la qualità di pubblica amministrazione concedente le sovvenzioni controverse, mentre queste ultime erano costituite da contributi finanziari che erano stati assegnati alle ricorrenti dal governo cinese, direttamente o tramite le loro società madri stabilite in Cina.

104

Infatti, sebbene l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1037 abbia lo scopo di precisare il significato non della nozione di «sovvenzione» in quanto tale, bensì della condizione di «specificità» che deve essere soddisfatta, tra le altre, affinché una sovvenzione possa dar luogo all’imposizione di dazi compensativi, tali disposizioni farebbero emergere anch’esse che un contributo finanziario concesso dalla pubblica amministrazione di un determinato paese non può essere qualificato come sovvenzione imputabile o attribuibile a un’autorità appartenente alla pubblica amministrazione di un altro paese. In particolare, dette disposizioni si riferirebbero, nelle loro diverse versioni linguistiche, all’«autorità concedente» una siffatta sovvenzione, quindi a quella che la dà o la assegna ad una o più persone. Così facendo, esse escluderebbero di poter considerare, per imputazione o per attribuzione, che un’autorità abbia concesso una sovvenzione in una situazione in cui tale sovvenzione è stata assegnata o data non da tale autorità, bensì da un’altra, appartenente alla pubblica amministrazione di un altro paese. Orbene, nel caso di specie, solo autorità cinesi avrebbero potuto essere qualificate in tal modo, e non altri quali le autorità egiziane.

105

La Commissione, sostenuta dalla APFE e dalla Tech-Fab Europe, contesta tale argomento.

Giudizio della Corte

106

L’articolo 4 del regolamento 2016/1037 enuncia, al suo paragrafo 1, che le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo. L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, stabilisce così i principi e le regole da applicare per determinare se una sovvenzione sia specifica per un’impresa, un’industria, un gruppo di imprese o di industrie, o per determinate imprese ubicate in una determinata regione geografica, precisando, in sostanza, che tali diversi tipi di beneficiari devono, in ogni caso, ricadere nella competenza dell’autorità concedente.

107

A tal riguardo, occorre rilevare che, certamente, l’articolo 4 del regolamento 2016/1037 impiega il termine «autorità», quindi un termine che differisce dall’espressione «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 2, lettera a), di tale regolamento. Tuttavia, al fine di precisare la natura del nesso che deve unire un contributo finanziario qualificabile come «sovvenzione» alla pubblica amministrazione o a un’autorità di un determinato paese terzo, queste due disposizioni utilizzano lo stesso verbo, ossia il verbo «concedere».

108

Tale verbo deve, pertanto, essere compreso allo stesso modo per ciascuna di dette disposizioni, come denotante un comportamento mediante il quale una persona dà o assegna una cosa ad altri, accordandola formalmente o consentendo nei fatti di beneficiarne, come indicato al punto 73 della presente sentenza.

109

Orbene, dai punti 86 e 94 della presente sentenza risulta che tale termine deve essere interpretato nel senso che comprende sia un comportamento mediante il quale un pubblico potere del paese d’origine o di esportazione di un determinato prodotto accorda formalmente a una o più persone determinate un contributo finanziario proveniente all’origine, in tutto o in parte, da un pubblico potere di un altro paese terzo, sia un comportamento mediante il quale un pubblico potere di tale paese d’origine o di esportazione consente nei fatti a tali persone di beneficiare del contributo finanziario, come l’attuazione di una normativa, l’adozione di una decisione, il rilascio di un’autorizzazione o il ricorso a qualsiasi altra misura necessaria a tal fine.

110

Detto termine si applica quindi anche all’autorità specifica, all’interno della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione interessato, che è l’autore del comportamento di cui trattasi.

111

Pertanto, nel considerare, ai punti 107 e 108 della sentenza T‑480/20 e ai punti 74 e 75 della sentenza T‑540/20, che autorità quali, nel caso di specie, le autorità egiziane potevano essere qualificate, dalla Commissione, come le autorità che avevano concesso le sovvenzioni controverse, il Tribunale non è incorso in errori di diritto.

112

Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo comune alle due cause

Argomenti delle parti

113

Con il loro quarto motivo nella causa C‑269/23 P, vertente, in sostanza, su un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), dell’articolo 3, punto 2, e dell’articolo 5 del regolamento 2016/1037, la Hengshi e la Jushi contestano le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 167 a 169 della sentenza T‑480/20. Tale motivo è identico al terzo motivo nella causa C‑272/23 P, con il quale la Jushi contesta le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 134 a 136 della sentenza T‑540/20.

114

Con tale motivo comune alle due cause, che corrisponde parzialmente ai motivi di primo grado riassunti al punto 34 della presente sentenza, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto al considerare che la Commissione poteva ritenere che la pubblica amministrazione egiziana avesse concesso loro una sovvenzione e, in tal modo, conferito un vantaggio non riscuotendo dazi doganali altrimenti dovuti al momento dell’importazione in Egitto, da parte della Jushi, di materiali destinati ad essere utilizzati come componenti nella fabbricazione di prodotti in fibra di vetro che la Hengshi avebbe poi esportato verso l’Unione.

115

Infatti, come il Tribunale avrebbe correttamente ricordato al punto 164 della sentenza T‑480/20 e al punto 131 della sentenza T‑540/20, le disposizioni dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative che corrispondono all’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), e all’articolo 3, punto 2, del regolamento 2016/1037 sarebbero interpretate dall’organo d’appello dell’OMC nel senso che, per determinare se le entrate «altrimenti dovute» siano state oggetto di rinuncia o non riscosse e se tale rinuncia o mancata riscossione abbia conferito un «vantaggio» a determinate imprese, è necessario confrontare la situazione di tali imprese con quella dei contribuenti che si trovino in una situazione analoga. Coerentemente, si dovrebbe ritenere, alla luce del tenore letterale dell’articolo 5 del regolamento 2016/1037, che l’importo di tale vantaggio debba essere calcolato prendendo a riferimento la situazione di dette imprese. Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Commissione avrebbe ragionato rispetto ad una situazione di riferimento da considerare inadeguata tenuto conto, in primo luogo, della natura delle operazioni che avrebbero comportato la mancata riscossione di dazi doganali, in secondo luogo, della situazione giuridica ed economica delle imprese che avrebbero beneficiato di tale mancata riscossione, in terzo luogo, della normativa egiziana pertinente e, in quarto luogo, della prassi amministrativa corrispondente, che è quella di un’impresa stabilita nella zona CECS anziché quella di un’impresa fuori zona.

116

La Commissione, sostenuta dalla APFE e dalla Tech-Fab Europe, contesta la ricevibilità di una parte di tale argomento nonché la fondatezza di quest’ultimo nel suo complesso.

Giudizio della Corte

117

Con il presente motivo le ricorrenti contestano, in sostanza, uno degli elementi sui quali il Tribunale si è basato nelle sentenze impugnate, al pari della Commissione nei regolamenti controversi, per esaminare se esistesse, nel caso di specie, una sovvenzione sotto forma di rinuncia a entrate pubbliche, come previsto all’articolo 3, punto 1), lettera a), ii), del regolamento 2016/1037. Tale elemento è la situazione di riferimento da prendere in considerazione ai fini di siffatto esame.

118

A tal riguardo, dall’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento 2016/1037 risulta che, per poter attribuire la qualifica di «sovvenzione», è necessario dimostrare non solo che esiste un contributo finanziario della pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione, ma anche che un vantaggio è in tal modo conferito.

119

Per quanto riguarda la prima di queste due condizioni, l’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), di tale regolamento prevede che siffatto contributo finanziario possa consistere, in particolare, per tale pubblica amministrazione, nel rinunciare a entrate altrimenti dovute o nel non riscuoterle.

120

Poiché tale disposizione è formulata in termini identici a quelli dell’articolo 1, punto 1.1, lettera a), punto 1), ii), dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, essa deve essere interpretata, nella massima misura possibile, in modo da garantirne la conformità a tale accordo e tenendo conto del modo in cui quest’ultimo ha potuto essere interpretato dall’ORC, in linea con la giurisprudenza citata ai punti 65 e 66 della presente sentenza.

121

Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 164 della sentenza T‑480/20 e al punto 131 della sentenza T‑540/20, risulta, in particolare, dalle relazioni dell’organo d’appello dell’OMC del 12 marzo 2012 e del 28 marzo 2019, intitolate «United States Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft Second Complaint» (WT/DS353/AB/R, paragrafi da 806 a 809 e 812, e WT/DS353/AB/RW, paragrafi 5.146 e 5.147), in cui tale organo ha sintetizzato e precisato la propria prassi decisionale al riguardo e che sono state adottate dall’ORC, rispettivamente, il 23 marzo 2012 e l’11 aprile 2019, che, per determinare se entrate altrimenti dovute siano state oggetto di rinuncia o non siano state riscosse, è necessario, in linea generale, un raffronto tra il trattamento fiscale applicabile ai presunti beneficiari di una tale misura e il trattamento fiscale di redditi comparabili di contribuenti che si trovino in una situazione analoga. Detto organo ha altresì affermato, in sostanza, che, anche se l’individuazione della situazione di riferimento da prendere in considerazione ai fini di siffatto confronto può rivestire un carattere complesso, tenuto conto, in particolare, della normativa nazionale applicabile, delle eventuali prassi amministrative o fiscali pertinenti nonché del comportamento concreto delle autorità competenti, occorre sempre verificare la legittimità e la razionalità della situazione di riferimento adottata nel singolo caso di specie.

122

Inoltre, come giustamente ricordano le ricorrenti, tale prassi decisionale dell’organo d’appello dell’OMC è stata applicata, per analogia, alle misure consistenti in un’asserita mancata riscossione di dazi doganali, il cui esame implica un raffronto tra le entrate effettivamente percepite in occasione di un’operazione come l’importazione di determinati prodotti e le entrate normalmente percepibili in una situazione analoga, come risulta, in particolare, dalla relazione del gruppo speciale dell’OMC del 31 ottobre 2019, intitolata «India – Export Related Measures» (WT/DS541/R, paragrafi da 7.297 a 7.302, 7.317 e 7.333).

123

Tenuto conto di detta prassi decisionale, occorre considerare che, per determinare se esista un contributo finanziario consistente, per la pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione, nel rinunciare a «entrate altrimenti dovute» o nel non riscuoterle, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), del regolamento 2016/1037, è necessario, in linea generale, un raffronto tra, da un lato, il trattamento applicabile ai presunti beneficiari di una tale misura e le entrate effettivamente riscosse nei loro confronti dalla pubblica amministrazione e, dall’altro, il trattamento di redditi o di operazioni comparabili e le entrate normalmente dovute in presenza di tali redditi od operazioni comparabili. Tale raffronto deve essere effettuato alla luce di tutti gli elementi pertinenti disponibili.

124

Ciò posto, poiché l’individuazione della situazione di riferimento da prendere in considerazione ai fini di un simile raffronto può rivestire un carattere complesso, in quanto può dipendere non solo dalla normativa nazionale applicabile, ma anche dalle eventuali prassi amministrative, fiscali o doganali pertinenti e dal comportamento concreto delle autorità competenti, quindi da diversi aspetti del sistema giuridico e istituzionale di un paese terzo, tale operazione deve essere oggetto di un controllo giurisdizionale che tenga conto di tale complessità.

125

Ora, da giurisprudenza costante della Corte risulta che, in materia di politica commerciale comune e in particolare di misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche e politiche che devono esaminare, di modo che il controllo giurisdizionale di tale ampio potere discrezionale deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti, dell’assenza di errore di qualificazione giuridica dei fatti nonché dell’assenza di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

126

Per quanto riguarda, più in particolare, il controllo dell’assenza di errore manifesto di valutazione dei fatti, i giudici dell’Unione sono tenuti non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

127

Per quanto riguarda la seconda condizione di cui al punto 118 della presente sentenza, se è vero che l’articolo 3, punto 1, lettera b), del regolamento 2016/1037 si limita a precisare che, per poter essere qualificato come «sovvenzione», un contributo finanziario deve conferire un vantaggio, dall’articolo 5 di tale regolamento risulta che il vantaggio che deve essere caratterizzato è quello che tale misura ha potuto conferire all’impresa o alle imprese che ne hanno beneficiato. Inoltre, l’articolo 6 di detto regolamento elenca un insieme di regole da applicare per calcolare l’importo di tale vantaggio secondo i tipi di contributo finanziario, tra i quali non figura quello consistente, per la pubblica amministrazione del paese di origine o di esportazione, nel rinunciare a entrate altrimenti dovute o nel non riscuoterle.

128

Ciò posto, risulta dalla prassi decisionale dell’ORC, come ricordata, in particolare, nella relazione del gruppo speciale dell’OMC del 31 ottobre 2019, intitolata «India – Export Related Measures» (WT/DS541/R, paragrafi 7.445 e 7.446), che, in presenza di una misura di questo tipo, il vantaggio che ne viene conferito può essere caratterizzato a partire dal momento in cui è stato constatato che le entrate altrimenti dovute erano state oggetto di rinuncia o non riscosse e che, pertanto, esisteva un contributo finanziario ai sensi dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Infatti, anche se le nozioni di «contributo finanziario» e di «vantaggio» sono distinte, la loro rispettiva esistenza può essere dimostrata, nel singolo caso, alla luce di elementi di fatto identici o collegati, in quanto l’importo del vantaggio conferito da un contributo finanziario sotto forma di rinuncia o di mancata riscossione di entrate corrisponde, di regola, alla differenza tra le entrate normalmente esigibili nella situazione di riferimento individuata e quelle che sono state eventualmente riscosse presso l’impresa o le imprese interessate.

129

Nel caso di specie, alla luce di quanto appena ricordato, occorre constatare, in primo luogo, che, ai punti da 167 a 169 della sentenza T‑480/20 e ai punti da 134 a 136 della sentenza T‑540/20, il Tribunale ha correttamente interpretato il senso e la portata dell’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), dell’articolo 3, punto 2, e dell’articolo 5 del regolamento 2016/1037, ricordando, in sostanza, che, per stabilire se la Commissione avesse correttamente considerato che la pubblica amministrazione egiziana aveva rinunciato a riscuotere dazi doganali altrimenti dovuti al momento dell’importazione in Egitto, da parte della Jushi, di materiali previsti come componenti nella fabbricazione di prodotti in fibra di vetro destinati all’esportazione da parte di Hengshi nell’Unione, e se in tal modo fosse stato conferito un vantaggio, era necessario individuare la situazione di riferimento adeguata.

130

In secondo luogo, la situazione di riferimento adottata nel caso di specie dalla Commissione, alla luce dell’insieme degli elementi pertinenti disponibili, costituisce un elemento di fatto. La scelta di prendere in considerazione tale situazione piuttosto che un’altra rientra, di per sé, nella valutazione dei fatti. In quanto tali, questi due elementi devono essere oggetto, da parte del Tribunale, di un controllo conforme ai requisiti ricordati ai punti 125 e 126 della presente sentenza, che implichi, quindi, in particolare, una verifica da parte di detto giudice che la Commissione non è incorsa in errori materiali o in errori manifesti di valutazione.

131

Inoltre, dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che il Tribunale è l’unico competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottopostogli, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso di loro snaturamento (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, punto 132 e giurisprudenza ivi citata).

132

Ne consegue che le ricorrenti, che non invocano l’esistenza di uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, non sono ammesse a contestare le valutazioni di tale giudice relative alla situazione di riferimento adottata dalla Commissione nel caso di specie, vale a dire quella di un’impresa stabilita nella zona CECS.

133

In terzo luogo, poiché si riferiscono esclusivamente a tali valutazioni, gli argomenti delle ricorrenti non sono idonei a rimettere in discussione la conclusione del Tribunale secondo la quale, in sostanza, la Commissione non è incorsa in un errore di qualificazione giuridica dei fatti nel ritenere che esistesse una sovvenzione, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera a), ii), e dell’articolo 3, punto 2, del regolamento 2016/1037, in combinato disposto con l’articolo 5 di tale regolamento.

134

Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quarto motivo comune alle due cause

Argomenti delle parti

135

Con il quinto motivo nella causa C‑269/23 P, vertente, in sostanza, su un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 3, punto 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/1037, la Hengshi e la Jushi contestano le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 176 a 179 della sentenza T‑480/20. Tale motivo è identico al quarto motivo nella causa C‑272/23 P, con il quale la Jushi contesta le valutazioni del Tribunale di cui ai punti da 143 a 146 della sentenza T‑540/20.

136

Con tale motivo comune alle due cause, che corrisponde parzialmente ai motivi di primo grado riassunti al punto 35 della presente sentenza, le ricorrenti criticano le valutazioni sulle quali il Tribunale si è basato per concludere che la Commissione poteva considerare, senza violare l’articolo 3, punto 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/1037, che il trattamento fiscale riservato dalla pubblica amministrazione egiziana alle perdite di cambio conseguenti alla svalutazione della sterlina egiziana avvenuta nel corso del 2016 costituisse una sovvenzione che conferiva di fatto un vantaggio specifico a un numero limitato di imprese orientate verso l’esportazione e operanti per la maggior parte delle loro attività in valuta estera, tra le quali le imprese Hengshi e Jushi.

137

A tal riguardo, esse fanno valere, in primo luogo, che il Tribunale ha, in sostanza, snaturato i regolamenti controversi considerando che la Commissione aveva qualificato come sovvenzione non le norme fiscali e contabili stesse adottate dalla pubblica amministrazione egiziana affinché le imprese con passività in divisa estera potessero limitare le perdite valutarie conseguenti alla svalutazione della sterlina egiziana registrata nel corso del 2016, bensì il vantaggio concesso de facto dalla pubblica amministrazione, sulla base di dette norme, a una categoria specifica di imprese. Infatti, risulterebbe chiaramente da detti regolamenti che la Commissione non ha proceduto in tal modo. Così facendo, il Tribunale avrebbe inoltre sostituito la propria motivazione a quella della Commissione.

138

In secondo luogo, tale modo di procedere avrebbe indotto il Tribunale a respingere erroneamente gli argomenti delle ricorrenti relativi alle valutazioni della Commissione al riguardo e alle qualificazioni giuridiche adottate sulla base di tali valutazioni.

139

La Commissione, sostenuta dalla APFE e dalla Tech-Fab Europe, contesta la ricevibilità e la fondatezza di tali argomenti.

Giudizio della Corte

140

Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti delle ricorrenti relativi all’individuazione, da parte del Tribunale, della misura che è stata qualificata come «sovvenzione» dalla Commissione nei regolamenti controversi, occorre constatare che dalla lettura di tali regolamenti emerge, con chiarezza, che il Tribunale non ha né snaturato il contenuto di questi ultimi nelle sentenze impugnate né sostituito la propria motivazione e le proprie valutazioni a quelle della Commissione.

141

Infatti, se è vero, come fanno valere le ricorrenti, che la Commissione ha iniziato il suo esame di tale misura menzionando l’esistenza di due norme di diritto egiziano, una di carattere fiscale e l’altra di ordine contabile, è altresì vero che tale istituzione ha immediatamente precisato, in seguito, che l’esame verteva sul modo in cui tali norme erano state applicate, nel contesto concreto che ha comportato la loro adozione, contesto caratterizzato primariamente dalla svalutazione della sterlina egiziana nel corso del 2016. Inoltre, è manifesto che detta istituzione ha concluso, al termine dell’esame, che l’applicazione di dette norme, in tale contesto concreto, aveva conferito un vantaggio a determinate imprese e rivestito, per questo, un carattere de facto specifico. Infine, è altrettanto evidente che tali imprese, tra le quali la Hengshi e la Jushi, sono state identificate dalla Commissione come orientate all’esportazione e operanti per la maggior parte delle loro attività in valuta estera.

142

Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti delle ricorrenti relativi alle valutazioni della Commissione al riguardo, da un lato, e alle qualificazioni giuridiche adottate sulla base di tali valutazioni, dall’altro, si deve ricordare, anzitutto, che, come risulta dal punto 131 della presente sentenza, le ricorrenti non sono ammesse a contestare valutazioni di fatto nell’ambito delle loro impugnazioni.

143

Inoltre, sulla scorta di tali valutazioni, il Tribunale ha correttamente considerato, seguendo la Commissione, l’esistenza di una sovvenzione di carattere specifico e che conferiva un vantaggio alla Hengshi e alla Jushi, conformemente all’articolo 3, punto 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/1037.

144

A tal riguardo, si deve rilevare, in particolare, che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2016/1037 intende proprio consentire alla Commissione di dimostrare il carattere specifico di misure costitutive di sovvenzioni, in particolare di ordine regolamentare, fiscale o contabile, nel caso in cui tali misure, pur presentando un’apparenza generale o non specifica, possano rivelarsi, di fatto, specifiche. A tal fine, detta disposizione enuncia un certo numero di fattori destinati a guidare l’esame della Commissione in presenza di siffatte misure. Tali fattori, la cui rilevanza individuale o combinata può variare caso per caso in funzione, in particolare, della misura di cui trattasi, del contesto in cui quest’ultima è stata predisposta e attuata nonché del comportamento delle autorità da cui essa promana, comprendono, tra l’altro, «l’utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese» e «la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese».

145

Nel caso di specie, è sul primo di questi due fattori che il Tribunale si è basato, seguendo la Commissione, per affermare il carattere de facto specifico della misura in questione. Tale approccio è esente da errori di diritto.

146

Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul primo motivo nella causa C‑269/23 P

Argomenti delle parti

147

Con il loro primo motivo nella causa C‑269/23 P, vertente su un’interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 5 e dell’articolo 6 del regolamento 2016/1037, la Hengshi e la Jushi contestano le valutazioni del Tribunale di cui ai punti 32, 37, 42 e 43, da 46 a 48, da 51 a 55 e 58 della sentenza T‑480/20.

148

Con tale motivo, che corrisponde al motivo di ricorso in primo grado riassunto al punto 36 della presente sentenza, le ricorrenti asseriscono, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto approvando il metodo adottato, a suo avviso, dalla Commissione al fine di calcolare l’importo delle sovvenzioni compensabili che erano state concesse a ciascuna di esse ricorrenti a titolo delle diverse misure oggetto del regolamento controverso nella causa T‑480/20.

149

A tal riguardo le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che il Tribunale ha snaturato il loro motivo di primo grado ritenendo, a torto, che esse contestavano alla Commissione, in realtà, di aver violato l’articolo 7 del regolamento 2016/1037 ad utilizzare il loro fatturato cumulato, per tutti i prodotti, come denominatore per calcolare l’importo di tali sovvenzioni. Infatti, tale motivo di primo grado, che verteva esclusivamente sulla violazione degli articoli 5 e 6 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultimo, sarebbe consistito nell’affermare che la Commissione avrebbe dovuto basarsi dapprima sul fatturato individuale di ciascuna ricorrente, senza distinzione di prodotti, per calcolare l’importo delle loro rispettive sovvenzioni.

150

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, indipendentemente da tale snaturamento, detto motivo di primo grado non può essere respinto con la motivazione, quale enunciata dal Tribunale nella sentenza T‑480/20, che esse costituiscono imprese collegate o appartenenti ad uno stesso gruppo. Infatti, dagli articoli 5 e 6 del regolamento 2016/1037, letti in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, risulterebbe chiaramente che l’importo delle sovvenzioni deve essere calcolato in termini di «vantaggio conferito al beneficiario» e quindi, in una situazione come quella di specie, in termini di vantaggio conferito a ciascuna delle imprese «beneficiarie» di tali sovvenzioni, ancorché imprese collegate o appartenenti ad uno stesso gruppo.

151

La Commissione, sostenuta dalla Tech-Fab Europe, contesta tali argomenti.

Giudizio della Corte

152

Dall’articolo 5 del regolamento 2016/1037 risulta che l’importo di una sovvenzione compensabile deve essere calcolato nei termini del vantaggio conferito al beneficiario di tale sovvenzione. Inoltre, dall’articolo 6 di tale regolamento risulta che il calcolo del vantaggio deve essere effettuato applicando regole predeterminate, che differiscono a seconda del tipo di sovvenzione di cui trattasi, ma che fanno tutte riferimento, di volta in volta, al «beneficiario», all’«impresa beneficiaria» o ancora all’«azienda beneficiaria» di tale sovvenzione.

153

Per contro, detto regolamento non definisce né la nozione di «beneficiario» né quella di «impresa». Tali nozioni devono, pertanto, essere intese tenendo conto del contesto nel quale si inseriscono nonché dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni che le impiegano e, più globalmente, dell’obiettivo perseguito dal regolamento 2016/1037, il quale deve peraltro essere interpretato, nella massima misura possibile, conformemente all’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

154

A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale ha ricordato, al punto 47 della sentenza T‑480/20, che, sebbene detto accordo non contenga neanch’esso una definizione delle persone che possono beneficiare di una sovvenzione ed ottenere, di conseguenza, un vantaggio, il cui importo deve servire da base per il calcolo della sovvenzione, tale questione è stata analizzata in maniera approfondita e chiarita dall’organo d’appello dell’OMC nella sua relazione del 9 dicembre 2002, intitolata «United States – Countervailing Measures concerning Certain Products from the European Communities» (WT/DS212/AB/R, paragrafi da 108 a 119), adottato dall’ORC l’8 gennaio 2003.

155

Da tale relazione dell’organo d’appello dell’OMC risulta, in sostanza, che l’identificazione della persona o delle persone beneficiarie di una sovvenzione dipende dalle circostanze proprie di ciascun caso e che, tenuto conto delle diverse disposizioni pertinenti di detto accordo, del suo impianto e del suo obiettivo, occorre considerare che esso non esclude di concludere, in funzione delle circostanze, che il beneficiario di una sovvenzione sia una persona fisica, una persona giuridica, un gruppo di persone fisiche, un gruppo di persone giuridiche o ancora un raggruppamento di una o più persone fisiche e una o più persone giuridiche, ad esempio società e loro proprietari. Infatti, la circostanza che tali persone siano giuridicamente distinte non rileva ai fini dell’individuazione del beneficiario di una sovvenzione, che corrisponde all’entità economica i cui prodotti sono artificialmente sostenuti dalla sovvenzione.

156

Coerentemente con la prassi decisionale dell’ORC, con i termini utilizzati dal legislatore dell’Unione nel regolamento 2016/1037 e con il contesto in cui questi ultimi si inseriscono, occorre interpretare la nozione di «beneficiario», di cui agli articoli 5 e 6 di detto regolamento, nel senso che essa rinvia, caso per caso, a ciascuna delle imprese alle quali sono concesse sovvenzioni. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, la nozione di «impresa» corrisponde a sua volta all’unità economica, raggruppante eventualmente più persone giuridiche giuridicamente distinte, che esercita l’attività economica di fabbricazione, commercializzazione, trasporto o esportazione di prodotti per la quale tale sovvenzione conferisce un vantaggio, indipendentemente dallo status giuridico di tale unità economica e dalle sue modalità di finanziamento (v., per analogia, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, 323/82, EU:C:1984:345, punto 11, e del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:87, punto 103).

157

In secondo luogo, il Tribunale si è giustamente basato su tale definizione delle nozioni di «beneficiario» e di «impresa», ai punti 48 e 51 della sentenza T‑480/20, per approvare il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, alla luce della circostanza che la Henghsi e la Jushi appartenevano ad uno stesso gruppo, al fine di calcolare l’importo delle misure compensative che potevano essere imposte nel caso di specie.

158

In terzo e ultimo luogo, le ricorrenti non sono ammesse a contestare, in sede di impugnazione, le valutazioni formulate dal Tribunale in merito a tale circostanza, tenuto conto delle considerazioni contenute nel regolamento controverso e degli argomenti di fatto nonché degli elementi di prova contenuti nel fascicolo di primo grado.

159

Pertanto, il presente motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato, senza che sia necessario pronunciarsi sul riferimento operato dal Tribunale, ad abundantiam, all’articolo 7 del regolamento 2016/1037.

160

Di conseguenza, le impugnazioni devono essere respinte.

Sulle spese

161

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

162

Poiché la Hengshi e la Jushi sono rimaste soccombenti nella causa C‑269/23 P, e poiché la Jushi è rimasta soccombente nella causa C‑272/23 P, occorre condannarle alle rispettive spese in tali cause, conformemente alla domanda della Commissione, della Tech-Fab Europe e della APFE.

163

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico.

164

Nel caso di specie, la Tech-Fab Europe e la APFE, intervenienti in primo grado che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, si faranno carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni sono respinte.

 

2)

La Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e la Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa C‑269/23 P.

 

3)

La Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa C‑272/23 P.

 

4)

La Tech-Fab Europe eV si fa carico delle proprie spese nella causa C‑269/23 P.

 

5)

La Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE) si fa carico delle proprie spese nella causa C‑272/23 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.