SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 novembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) – Eccezioni e limitazioni – Equo compenso – Effetto diretto – Ente incaricato dallo Stato della riscossione e della ripartizione dell’equo compenso – Poteri esorbitanti»
Nella causa C‑230/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent (Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Gand, Belgio), con decisione del 16 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 13 aprile 2023, nel procedimento
Reprobel CV,
contro
Copaco Belgium NV,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, A. Arabadjiev e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Lamote, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Reprobel CV, da A. Lambert e J.-F. Puyraimond, advocaten; |
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per la Copaco Belgium NV, da T. van Innis, advocaat; |
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per il governo belga, da P. Cottin e C. Pochet, in qualità di agenti, assistiti da S. Depré, G. Ryelandt e J. Van Vyve, avocats; |
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per il governo francese, da E. Timmermans, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da F. Ronkes Agerbeek, J. Samnadda e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Reprobel CV, una società di gestione collettiva dei diritti di autore e di editore, incaricata dallo Stato belga della riscossione e della ripartizione dei diritti a remunerazione per equo compenso spettanti agli autori e agli editori per attività di reprografia, e la Copaco Belgium NV (in prosieguo: la «Copaco»), una società per azioni, in merito al rifiuto di quest’ultima di pagare alla Reprobel somme asseritamente dovute a titolo di tali remunerazioni. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 31, 35 e 38 della direttiva 2001/29 così recitano:
(...)
(...)
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L’articolo 2 della direttiva in esame, intitolato «Diritto di riproduzione», così dispone: «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
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5 |
L’articolo 5 della direttiva in parola, intitolato «Eccezioni e limitazioni», al paragrafo 2, così prevede: «Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:
(...)». |
Diritto belga
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6 |
L’articolo 59 della wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi) del 30 giugno 1994 (Belgisch Staatsblad del 27 luglio 1994, pag. 19297), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «LDA»), prevedeva quanto segue: «Gli autori e gli editori di opere fissate su un supporto grafico o analogo hanno diritto a una remunerazione per la riproduzione delle stesse, anche alle condizioni fissate agli articoli 22, § 1, 4° e 4°bis (...). La remunerazione viene versata dal fabbricante, dall’importatore o dall’acquirente intracomunitario di dispositivi che consentano di copiare opere protette, al momento dell’immissione in circolazione di tali dispositivi nel territorio nazionale». |
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7 |
L’articolo 60 della LDA così disponeva: «Inoltre, una remunerazione proporzionale, determinata in base al numero di copie realizzate, è dovuta dalle persone fisiche o giuridiche che effettuano copie di opere o, eventualmente, a sgravio delle prime, da quelle che tengono un dispositivo di riproduzione a disposizione di altri, a titolo oneroso o gratuito». |
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8 |
L’articolo 60 bis della LDA era del seguente tenore: «La società di gestione dei diritti designata dal Re ai sensi del presente capitolo potrà ottenere le informazioni necessarie per l’assolvimento delle sue funzioni in conformità con l’articolo 78 presso:
Fatto salvo l’articolo 78 della presente legge, la società di gestione dei diritti designata potrà, su loro richiesta, comunicare informazioni alle amministrazioni delle dogane e dell’IVA. Fatto salvo l’articolo 78 della presente legge, la società di gestione dei diritti designata potrà comunicare e ricevere informazioni:
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9 |
A termini dell’articolo 61 della LDA: «Il Re fissa l’importo delle remunerazioni di cui agli articoli 59 e 60 con decreto deliberato in Consiglio dei ministri. La remunerazione di cui all’articolo 60 può essere modulata a seconda dei settori interessati. Il Re fissa le modalità di riscossione, di ripartizione e di controllo di tali remunerazioni nonché il momento in cui sono dovute. Fatte salve le convenzioni internazionali, le remunerazioni di cui agli articoli 59 e 60 sono attribuite in parti uguali agli autori e agli editori. Nel rispetto delle condizioni [e] delle modalità che stabilisce, il Re incarica una società rappresentativa di tutte le società di gestione dei diritti di garantire la riscossione e la ripartizione della remunerazione». |
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10 |
Gli importi della remunerazione forfettaria e della remunerazione proporzionale, di cui rispettivamente agli articoli 59 e 60 del LDA, sono stati fissati dal Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik or didatisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wizje zijn vastgelegd (regio decreto sulla remunerazione degli autori e degli editori per la copia a fini privati o didattici di opere fissate su un supporto grafico o analogo), del 30 ottobre 1997 (Belgisch Staatsblad del 7 novembre 1997, pag. 29874). |
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11 |
L’articolo 7 di tale regio decreto così dispone: «§ 1. I soggetti tenuti al pagamento della remunerazione presentano ogni mese una dichiarazione alla società di gestione dei diritti entro il ventesimo giorno successivo al mese al quale essa si riferisce. § 2. La dichiarazione di cui al § 1 contiene, da un lato, le informazioni che consentono di identificare il soggetto tenuto al pagamento della remunerazione e, dall’altro, il numero e le caratteristiche necessarie per determinare l’importo della remunerazione forfettaria per i dispositivi messi in circolazione nel territorio nazionale durante il periodo coperto dalla dichiarazione. (...)». |
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12 |
L’articolo 1 del Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd (regio decreto che incarica una società di garantire la riscossione e la ripartizione dei diritti a remunerazione per la copia di opere fissate su un supporto grafico o analogo), del 15 ottobre 1997 (Belgisch Staatsblad del 7 novembre 1997, pag. 29873), prevede quanto segue: «La società di diritto civile a forma di società cooperativa a responsabilità limitata denominata “Reprobel” (...) ha l’incarico di garantire la riscossione e la ripartizione dei diritti a remunerazione previsti agli articoli da 59 a 61 della [LDA]». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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In quanto distributore di prodotti informatici destinati alle imprese e ai consumatori, la Copaco distribuisce anche dispositivi di riproduzione, quali fotocopiatrici e scanner. Fino alla fine del 2016, per tale motivo, essa doveva alla Reprobel remunerazioni forfettarie per la riproduzione di opere protette da diritti d’autore o da diritti connessi (in prosieguo: le «remunerazioni per equo compenso»). |
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14 |
Ritenendo che, con la sua sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), la Corte avesse dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 ostava alla parte «forfettaria» del sistema di remunerazione previsto dalla normativa belga in materia di remunerazione per equo compenso, la Copaco ha sospeso il pagamento delle fatture emesse dalla Reprobel, relative a tale remunerazione per il periodo compreso tra novembre 2015 e gennaio 2017, invocando l’effetto diretto di tale disposizione e indicando che la sospensione di tale pagamento sarebbe durata fino all’allineamento delle disposizioni della suddetta normativa a quelle della direttiva 2001/29. |
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Nel marzo 2017 è entrato in vigore un nuovo regime di remunerazioni per equo compenso. |
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16 |
Il 16 dicembre 2020 la Reprobel ha citato la Copaco dinanzi all’ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde (Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Termonde, Belgio), il quale, in una sentenza interlocutoria del 4 marzo 2022, ha rinviato la causa dinanzi all’ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent (Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Gand, Belgio), che è il giudice del rinvio, per motivi di competenza territoriale. |
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Quest’ultimo giudice rileva che dalla sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), risulta che le modalità previste dal regime belga di remunerazioni per equo compenso, oggetto della causa che ha dato luogo a tale sentenza, erano, almeno in parte, contrarie alla direttiva 2001/29, in quanto l’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva non aveva trovato eco in detto regime che prevedeva, fino al 29 dicembre 2016, l’applicazione di remunerazioni forfettarie prive di correlazione quantitativa oggettiva con l’utilizzo effettivo dei dispositivi di riproduzione, cosicché tali remunerazioni rischiavano di eccedere il loro carattere di mero indennizzo. |
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Il giudice del rinvio evidenzia che, nella sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), la Corte ha interpretato le eccezioni o limitazioni che uno Stato membro può prevedere nella propria legislazione nazionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, che non erano state incorporate nel regime belga di remunerazioni per equo compenso in vigore fino al 29 dicembre 2016. La Corte avrebbe in particolare ritenuto che tale regime non fosse conforme alla disposizione di cui trattasi. A tal riguardo, essa avrebbe rilevato che detto regime faceva dipendere l’importo della remunerazione forfettaria unicamente dal numero di copie al minuto che poteva essere realizzato con le fotocopiatrici in questione, che esso prevedeva la liquidazione, almeno in parte, di tali remunerazioni in funzione del pregiudizio che le riproduzioni illecite potevano causare agli autori interessati, che esso attribuiva le remunerazioni, in parte o meno, a persone diverse dagli autori, che il pagamento di remunerazioni era richiesto a persone che mettevano fotocopiatrici a disposizione di utenti identificabili e che esso prevedeva un sistema in grado di condurre ad una sovracompensazione dei beneficiari delle remunerazioni imponendo al contempo una remunerazione forfettaria e una remunerazione proporzionale, senza meccanismi di rimborso. |
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19 |
Il giudice del rinvio indica altresì che, qualora non sia possibile alcuna interpretazione conforme ad una direttiva, le disposizioni nazionali devono venir meno dinanzi a quelle della direttiva di cui trattasi. Tuttavia, esso osserva che le parti della controversia di cui è investito sono in disaccordo sulle condizioni da soddisfare a tal fine. |
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Secondo la Copaco, l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 ha effetto diretto e può essere invocato nei confronti della Reprobel, che deve essere considerata un ente statale in ragione del compito affidatole dallo Stato di riscuotere e ripartire remunerazioni per equo compenso. |
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21 |
Per contro, la Reprobel contesta il carattere incondizionato, chiaro e preciso dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, dal momento che gli Stati membri possono prevedere le eccezioni e limitazioni di cui a tale disposizione come intendono e che spetta a tali Stati definire il carattere equo del compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della stessa direttiva. |
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22 |
La Reprobel ritiene, inoltre, che la direttiva 2001/29 non possa esserle opposta essendo essa un’associazione di diritto privato. |
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23 |
È in tale contesto che l’ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent (Tribunale delle imprese di Gand, divisione di Gand) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Questioni prima, seconda e terza
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24 |
Con le sue questioni prima, seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che a un ente incaricato da uno Stato membro della riscossione e della ripartizione degli equi compensi istituiti in applicazione di tale disposizione possa essere opposto da un privato, dinanzi al giudice nazionale, il fatto che la normativa nazionale che prevede tali compensi sia contraria al diritto dell’Unione, qualora un siffatto ente svolga un compito di interesse pubblico, sia soggetto al controllo di tale Stato e disponga, per svolgere siffatto compito, di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. |
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25 |
In via preliminare, occorre rilevare che dal contesto normativo nazionale applicabile al procedimento principale, presentato nella decisione di rinvio, risulta che la Reprobel ha la forma giuridica di una società cooperativa, di diritto privato, nei cui organi lo Stato belga non è rappresentato. |
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26 |
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, i singoli possono far valere direttamente disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva non solo nei confronti degli Stati membri e dei loro organi stricto sensu, ma anche, in particolare, nei confronti di organismi soggetti all’autorità o al controllo di una pubblica autorità, che svolgono un compito di interesse pubblico e dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. Siffatti organismi o enti si distinguono dai privati e devono essere equiparati allo Stato, vuoi perché sono persone giuridiche di diritto pubblico facenti parte dello Stato in senso ampio, vuoi perché sono soggetti all’autorità o al controllo di una pubblica autorità, vuoi perché sono stati incaricati da una tale autorità di svolgere un compito di interesse pubblico e sono stati a tal fine dotati dei summenzionati poteri esorbitanti (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1990, Foster e a., C‑188/89, EU:C:1990:313, punto 20, nonché del 10 ottobre 2017, Farrell,C‑413/15, EU:C:2017:745, punti 33 e 34). |
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27 |
La Corte ha precisato, a tal riguardo, che non hanno carattere cumulativo le condizioni alle quali l’organismo interessato deve, rispettivamente, essere sottoposto all’autorità o al controllo dello Stato e disporre di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati (sentenza del 10 ottobre 2017, Farrell,C‑413/15, EU:C:2017:745, punto 28). |
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28 |
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che la Reprobel non è un organismo di diritto pubblico e non è neppure controllata dallo Stato belga. Occorre quindi valutare se tale società svolge un compito di interesse pubblico e se dispone a questo scopo di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. |
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29 |
In primo luogo, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, per quanto riguarda la condizione relativa allo svolgimento di un compito di interesse pubblico, il regio decreto che incarica una società di garantire la riscossione e la ripartizione dei diritti a remunerazione per la copia di opere fissate su un supporto grafico o analogo, del 15 ottobre 1997, ha incaricato la Reprobel della riscossione e della ripartizione dei diritti a remunerazione per equo compenso, previsti agli articoli da 59 a 61 della LDA. |
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30 |
A tal riguardo, occorre ricordare che gli Stati membri hanno il diritto di prevedere nei loro rispettivi ordinamenti giuridici, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, eccezioni al diritto di riproduzione previste da tale disposizione e che essi sono altresì tenuti a prevedere, a tale titolo, un equo compenso nonché un sistema di finanziamento di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2023, Seven.One Entertainment Group,C‑260/22, EU:C:2023:900, punto 23). |
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31 |
Inoltre, per quanto riguarda la forma, le modalità e l’entità dell’equo compenso, la Corte ha dichiarato che tale compenso e dunque il sistema su cui questo si basa devono essere correlati al pregiudizio causato ai titolari dei diritti per effetto della realizzazione di copie private (sentenze del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 28, nonché del 24 marzo 2022, Austro-Mechana,C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 49). |
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32 |
In più, la Corte si è pronunciata sulle modalità di riscossione e di ripartizione delle remunerazioni per equo compenso previste dalla normativa belga. Da un lato, essa ha dichiarato che l’equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 riguardava le riproduzioni effettuate su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, vale a dire che esso grava su tutti gli utenti di dispositivi, supporti o servizi che consentono di effettuare o comportare siffatte riproduzioni, essendo tali utenti autorizzati a beneficiare delle eccezioni previste da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium,C‑572/13, EU:C:2015:750, punti da 30 a 34). |
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33 |
D’altro lato, la Corte ha dichiarato che l’equo compenso, in linea di principio, è destinato a compensare il pregiudizio subito a causa delle riproduzioni effettivamente realizzate e che spetta, in linea di principio, alle persone che hanno effettuato le riproduzioni risarcire il pregiudizio ad esse connesso, finanziando il compenso che sarà versato al titolare dei diritti. Tenuto conto delle difficoltà pratiche di identificazione degli utenti, gli Stati membri possono prevedere un sistema nell’ambito del quale tale compenso incombe alle persone che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che mettono tali apparecchiature, dispositivi o supporti a disposizione degli utenti o rendono a questi ultimi servizi di riproduzione e che ripercuotono l’onere finanziario sugli utenti finali (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium,C‑572/13, EU:C:2015:750, punti 69 e 70). |
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34 |
In tale contesto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni nella presente causa, sarebbe, infatti, molto difficile per il titolare del diritto di riproduzione far valere tale diritto per atti che gli utenti compiono in ambito privato. L’introduzione delle eccezioni a tale diritto previste all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 garantisce quindi agli aventi diritto di fruire di redditi che sarebbe molto difficile ottenere direttamente dagli utenti. |
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35 |
La normativa belga prevede che i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi ricevano, a titolo di tali eccezioni, un compenso per il pregiudizio subito, composto da una parte, calcolata in modo forfettario e fissata a monte e da una remunerazione proporzionale, fissata a valle, che sono finanziate dalle remunerazioni pagate da tutti gli acquirenti di dispositivi e di supporti di riproduzione o dai destinatari di servizi di riproduzione autorizzati a beneficiare delle suddette eccezioni. La riscossione di una siffatta remunerazione e il versamento di un equo compenso ai titolari di detti diritti rientrano quindi tra i compiti di interesse pubblico. |
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36 |
A tal riguardo, occorre respingere la tesi del governo francese secondo cui la Reprobel non svolge un compito di interesse pubblico, ma agisce unicamente nell’interesse privato dei titolari dei diritti di autore e dei diritti connessi. Infatti, con il compito affidato ad un ente incaricato della riscossione e della ripartizione dei diritti a remunerazione per equo compenso, uno Stato membro attua l’obbligo di risultato che gli impone l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, ossia di garantire, a favore dei titolari di tali diritti, una riscossione effettiva di un equo compenso volto a preservare un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, il che rientra pienamente nell’interesse pubblico (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic,C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 69). |
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37 |
In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione dei poteri di un organismo quale la Reprobel, occorre anzitutto ricordare che quest’ultima è l’unico ente incaricato della riscossione e della ripartizione dei diritti a remunerazione per equo compenso, previsti agli articoli da 59 a 61 della LDA. |
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38 |
In tale contesto, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che alla Reprobel sono stati conferiti poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati, in particolare quello di poter esigere dai fabbricanti e dai distributori di dispositivi e di supporti di riproduzione le remunerazioni per equo compenso. |
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39 |
Infatti, un organismo che, come la Reprobel, sia autorizzato a riscuotere la remunerazione per equo compenso può, ipso iure, chiedere il pagamento di tale remunerazione a chiunque faccia parte della cerchia dei soggetti tenuti a tale pagamento, definita in modo astratto dalla normativa nazionale. |
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40 |
A tal riguardo, poco importa che, come fatto valere dalla Reprobel e dal governo belga, siano le autorità pubbliche, e non detto organismo, a determinare l’importo della suddetta remunerazione. Infatti, lo svolgimento di compiti di interesse pubblico non implica che l’organismo che svolge tali compiti determini esso stesso tutti gli aspetti dei medesimi o che i poteri che esso detiene a tal fine debbano essere discrezionali. Del resto, l’inquadramento da parte di un’autorità pubblica dell’azione di un organismo incaricato di un compito di interesse pubblico conferma a maggior ragione che tale organismo agisce in nome dello Stato e costituisce un’emanazione di quest’ultimo. |
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41 |
Inoltre, come risulta dalla decisione di rinvio, la Reprobel dispone di una serie di poteri specifici, in particolare, in materia di richiesta di informazioni, al fine di consentirle di svolgere il compito di interesse pubblico affidatole. |
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42 |
Sotto un primo profilo, essa ha il diritto di chiedere sia ai soggetti tenuti al pagamento della remunerazione per equo compenso sia agli altri operatori attivi sul mercato delle apparecchiature di riproduzione, come le imprese incaricate della manutenzione di tali apparecchiature, di fornire, a pena di sanzioni penali, tutte le informazioni necessarie all’identificazione dei soggetti tenuti al rispettivo pagamento e alla determinazione degli importi dovuti da questi ultimi. Tale potere deve essere considerato esorbitante rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. |
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43 |
In tale contesto, poco importa che, come sostenuto dalla Reprobel e dal governo belga, la Reprobel non disponga del potere di sanzionare le persone che non osservino l’obbligo di fornirle informazioni. Infatti, l’inosservanza di tale obbligo, secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, è passibile di sanzioni penali che, per loro natura, solo i giudici hanno il potere di infliggere. Pertanto, l’esistenza stessa di tali sanzioni testimonia della natura particolare dei poteri conferiti alla Reprobel. |
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44 |
Sotto un secondo profilo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la Reprobel è autorizzata a chiedere alle autorità doganali, fiscali e previdenziali le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Una siffatta autorizzazione costituisce, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, un potere esorbitante rispetto a quello derivante dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. Infatti, informazioni quali il volume delle importazioni di apparecchiature o di supporti di riproduzione o il fatturato dei produttori o dei distributori di siffatti dispositivi e supporti non sono, in linea di principio, tali da essere comunicate a persone che non dispongono di un siffatto potere. |
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45 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima, seconda e terza dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che a un ente incaricato da uno Stato membro della riscossione e della ripartizione degli equi compensi stabiliti in applicazione della suddetta disposizione può essere opposto da un singolo, dinanzi al giudice nazionale, il fatto che la normativa nazionale che prevede tali compensi sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto, qualora un siffatto ente disponga, per svolgere il suddetto compito di interesse pubblico, di poteri esorbitanti rispetto a quelli derivanti dalle norme applicabili nei rapporti tra privati. |
Questioni quarta e quinta
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46 |
Con le sue questioni quarta e quinta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diretto, cosicché, in mancanza di un corretto recepimento di tale disposizione, un singolo può invocarlo al fine di escludere l’applicazione di norme nazionali che lo obblighino a versare una remunerazione per equo compenso imposta in violazione di detta disposizione. |
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47 |
In via preliminare, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva risultino, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora questo abbia omesso di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto (sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). |
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48 |
A tal riguardo, la Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell’Unione, da un lato, è incondizionata se sancisce un obbligo non subordinato ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci [sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 18]. |
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49 |
Nel caso di specie, la Reprobel nonché i governi belga e francese fanno valere che, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nell’organizzazione del sistema di equo compenso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 e del suo finanziamento, tale disposizione non è sufficientemente incondizionata e precisa da conferirle un effetto diretto sulla base della giurisprudenza della Corte sopra citata. |
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50 |
Nondimeno, la Corte ha già precisato che, anche se una direttiva lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata come avente carattere incondizionato e preciso qualora ponga a carico degli Stati membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso e non subordinato ad alcuna condizione quanto all’applicazione della norma da essa enunciata [sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 19]. |
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51 |
A tal riguardo, occorre ricordare che il principio del primato impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, l’obbligo, qualora non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione dotata di effetto diretto, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale [sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168, punto 37]. |
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52 |
Per quanto riguarda la questione se l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 sia incondizionato e sufficientemente preciso, l’esame da condurre in merito verte, in particolare, su tre aspetti, ossia la determinazione dei beneficiari della tutela prevista da tale disposizione, il contenuto di tale tutela e l’identità del soggetto tenuto a fornire tale tutela (v., per analogia, sentenza del 6 settembre 2018, Hampshire,C‑17/17, EU:C:2018:674, punto 56). |
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53 |
A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 impone agli Stati membri che scelgono di applicare eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione obblighi concreti per garantire un equo compenso ai titolari di diritti (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan,C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 36, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 25). |
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54 |
È vero che gli Stati membri non sono tenuti ad iscrivere nel loro diritto nazionale le eccezioni previste all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenze del 21 aprile 2016, Austro-Mechana,C‑572/14, EU:C:2016:286, punto 18, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, se lo fanno, essi devono prevedere anche il versamento di un equo compenso agli autori lesi per effetto dell’applicazione di tali eccezioni (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan,C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 36) e prendere in considerazione le condizioni relative alla struttura e all’entità di tale compenso, quali risultano dall’interpretazione della disposizione di cui trattasi. |
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55 |
Tali condizioni includono quelle stabilite dalla Corte nella sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), per quanto riguarda i metodi di calcolo della remunerazione per equo compenso. In tale sentenza, alla quale rimanda il giudice del rinvio, la Corte ha dichiarato che, sebbene l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 lasci agli Stati membri la facoltà di determinare le modalità di finanziamento e di riscossione dell’equo compenso nonché l’entità di tale compenso, un sistema che combini una remunerazione forfettaria fissata a monte e una remunerazione proporzionale fissata a valle deve consentire, nel suo insieme, la riscossione di un prelievo a titolo di equo compenso il cui importo corrisponde, in sostanza, al pregiudizio effettivo subito dai titolari dei diritti. Per poter soddisfare tale condizione, un sistema del genere deve comprendere meccanismi, in particolare di rimborso, destinati a correggere qualsiasi situazione di sovracompensazione che sia contraria al requisito, enunciato al considerando 31 della direttiva 2001/29, secondo cui occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti di materiali protetti, e quindi all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium,C‑572/13, EU:C:2015:750, punti da 83 a 86). |
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Per quanto riguarda, in particolare, il contenuto dei diritti derivanti dalle disposizioni della direttiva 2001/29 che possono essere dotate di effetto diretto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che i singoli hanno il diritto di non sopportare l’onere finanziario di una remunerazione per equo compenso se quest’ultima è riscossa in violazione dei principi derivanti, secondo la giurisprudenza della Corte, dall’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium,C‑572/13, EU:C:2015:750, punti da 85 a 87, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punti 37, 54 e 55). Di conseguenza, la Corte ha espressamente sottolineato la necessità di prevedere, nel sistema di equo compenso, il diritto al rimborso della remunerazione indebitamente riscossa, al fine di finanziare tale compenso. |
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57 |
Nel caso di specie, poiché la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è incompatibile con l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29, come risulta in sostanza dalla sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), il giudice del rinvio, investito di una controversia vertente sulla sospensione, da parte di un singolo, del pagamento della remunerazione per equo compenso richiesta da tale normativa, è tenuto a garantire la piena efficacia di tale disposizione disapplicando la suddetta normativa nazionale ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente. |
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58 |
In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni quarta e quinta dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso è dotato di effetto diretto, cosicché, in mancanza di un corretto recepimento di tale disposizione, un singolo può invocarlo, al fine di escludere l’applicazione di norme nazionali che lo obblighino a versare una remunerazione per equo compenso imposta in violazione della suddetta disposizione. |
Sulle spese
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59 |
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.