Causa C‑227/23

Kwantum Nederland BV
e
Kwantum België BV

contro

Vitra Collections AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden]

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2024

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 – Diritti esclusivi – Protezione in forza del diritto d’autore di oggetti delle arti applicate il cui paese d’origine non è uno Stato membro – Convenzione di Berna – Articolo 2, paragrafo 7 – Criterio di reciprocità sostanziale – Ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri – Applicazione da parte degli Stati membri del criterio di reciprocità sostanziale – Articolo 351, primo comma, TFUE»

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Ambito di applicazione – Opera delle arti applicate originaria di un paese terzo concepita da un cittadino di un tale paese – Inclusione

    [Art. 52 TUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 6, 9, e 15, artt. 2, a), 3, § 1, 4, § 1, e 10, § 1]

    (v. punti 45‑47, 51, 59‑66, dispositivo 1)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Ambito di applicazione – Opera – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme – Qualificazione di un oggetto come opera – Presupposti cumulativi

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2‑4)

    (v. punti 48‑50, 56)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritti di riproduzione e di distribuzione – Eccezioni e limitazioni – Portata – Eccezione o limitazione diversa da quelle previste dalla direttiva – Esclusione – Inapplicabilità del criterio di reciprocità sostanziale previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche – Competenza esclusiva dell’Unione a stabilire una tale limitazione

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17, § 2, e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, a), 4, § 1, e 5]

    (v. punti 68‑79, dispositivo 2)

  4. Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi anteriori all’adesione all’Unione di uno Stato membro – Accordo che riconosce allo Stato membro la facoltà di adottare un provvedimento contrario al diritto dell’Unione – Obbligo dello Stato membro di astenersi dall’adottare un simile provvedimento – Incompatibilità risultante da un’evoluzione del diritto dell’Unione – Impossibilità per lo Stato membro di avvalersi di detto accordo per esonerarsi dagli obblighi sorti a seguito di tale evoluzione – Inapplicabilità del criterio di reciprocità sostanziale previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche

    (Art. 351, comma 1, TFUE)

    (v. punti 83‑91, dispositivo 3)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), la Corte si pronuncia sull’applicabilità del criterio di reciprocità sostanziale previsto dalla Convenzione di Berna, che subordina la protezione di talune opere in forza del diritto d’autore alla condizione dell’esistenza di una protezione analoga nel paese d’origine ( 1 ). Secondo la Corte, il diritto dell’Unione europea osta all’applicazione di tale criterio, da parte degli Stati membri, nei riguardi di un’opera delle arti applicate originarie di un paese terzo e il cui autore sia un cittadino di un tale paese.

La Vitra Collections AG (in prosieguo: la «Vitra»), società di diritto svizzero, fabbrica ed è titolare dei diritti di proprietà intellettuale sulla sedia Dining Sidechair Wood (in prosieguo: la «sedia DSW»). Tale sedia è stata concepita da due cittadini degli Stati Uniti d’America nell’ambito di un concorso di progettazione di mobili organizzato dal Museum of Modern Art di New York (Stati Uniti) ed è stata esposta in detto museo dal 1950.

La Kwantum Nederland BV e la Kwantum België BV (in prosieguo, congiuntamente: la «Kwantum») gestiscono, nei Paesi Bassi e in Belgio, una catena di negozi di articoli per arredo interno e commercializzano una sedia denominata «sedia Paris». Secondo la Vitra, tale commercializzazione viola i suoi diritti d’autore sulla sedia DSW.

Adito dalla Vitra, il rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) ha statuito che la Kwantum non ha violato i diritti d’autore della Vitra nei Paesi Bassi e in Belgio. Tale sentenza è stata annullata dal Gerechtshof Den Haag (Corte d’appello dell’Aia, Paesi Bassi), secondo il quale la Kwantum ha violato i diritti d’autore della Vitra sulla sedia DSW in tali due paesi.

Investito di un’impugnazione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, innanzitutto, se la situazione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione. Esso chiede poi, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ( 2 ), letti alla luce della Carta ( 3 ), nonché l’articolo 351 TFUE, ostino a che il giudice nazionale applichi il criterio di reciprocità sostanziale, stabilito dall’articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna ( 4 ) (in prosieguo: il «criterio di reciprocità sostanziale»), nel procedimento principale.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte rileva che l’ambito di applicazione della direttiva 2001/29 è definito non già secondo il criterio del paese d’origine dell’opera o della cittadinanza del suo autore, bensì con riferimento al mercato interno, che consiste nei territori degli Stati membri. Così, una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d’autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro, quale la sedia DSW, purché esso possa essere qualificato come «opera» ai sensi di tale direttiva, rientra nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione.

In secondo luogo, in un primo momento, la Corte precisa che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 si applicano alle opere delle arti applicate originarie di paesi terzi o i cui autori siano cittadini di tali paesi. Infatti, secondo tali disposizioni, gli Stati membri prevedono, per gli autori, i diritti esclusivi di autorizzare o vietare la riproduzione e la distribuzione al pubblico delle loro opere. Orbene, tale direttiva non stabilisce alcuna condizione riguardante il paese d’origine dell’opera in esame o la cittadinanza del suo autore. A tal riguardo, la Corte costata che, definendo l’ambito di applicazione della direttiva 2001/29 mediante un criterio territoriale, il legislatore dell’Unione ha necessariamente preso in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la tutela nel territorio dell’Unione, indipendentemente dal paese d’origine di tali opere o dalla cittadinanza del loro autore. Essa aggiunge che tale interpretazione è conforme agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29 ( 5 ), che consistono nell’armonizzazione del diritto d’autore nel mercato interno.

In un secondo momento, la Corte esamina se tali disposizioni ostino all’applicazione, nel diritto nazionale, del criterio di reciprocità sostanziale. Essa rileva, da un lato, che in applicazione di tale criterio, le opere delle arti applicate originarie di paesi terzi potrebbero essere trattate in maniera diversa in differenti Stati membri. D’altro lato, poiché i diritti di proprietà intellettuale sono tutelati ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, ogni limitazione dell’esercizio di tali diritti, in conformità all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere prevista dalla legge. Infatti, l’applicazione, da parte di uno Stato membro, di tale criterio può costituire una siffatta limitazione che deve essere prevista dalla legge. A tal riguardo, la Corte ricorda che, qualora una regola di diritto dell’Unione armonizzi la tutela del diritto d’autore, spetta al solo legislatore dell’Unione, e non ai legislatori nazionali, determinare se si debba limitare la concessione, nell’Unione, di tale diritto nei riguardi delle opere originarie di un paese terzo o il cui autore sia un cittadino di un tale paese ( 6 ). Orbene, il legislatore dell’Unione non ha incluso, nella direttiva 2001/29 né in nessun’altra disposizione del diritto dell’Unione, una limitazione dei diritti esclusivi riconosciuti agli autori dall’articolo 2, lettera a), e dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, sotto forma di un criterio di reciprocità sostanziale.

La Corte ne conclude che tali articoli della direttiva 2001/29, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 2, e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ostano a che gli Stati membri applichino, nel diritto nazionale, il criterio di reciprocità sostanziale nei riguardi di un’opera delle arti applicate il cui paese d’origine sia un paese terzo e il cui autore sia un cittadino di un tale paese. Spetta al solo legislatore dell’Unione prevedere, mediante una legislazione dell’Unione, se si debba limitare la concessione, nell’Unione, dei diritti previsti da tali articoli della direttiva.

In ultimo luogo, la Corte considera che l’articolo 351, primo comma, TFUE non consente ad uno Stato membro di applicare, in deroga alle disposizioni del diritto dell’Unione, il criterio di reciprocità sostanziale nei riguardi di un’opera il cui paese d’origine siano gli Stati Uniti d’America. Tale articolo precisa che l’applicazione del Trattato non pregiudica l’impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi risultanti da una convenzione anteriore alla sua adesione all’Unione. A tal riguardo, la Corte rileva che gli Stati membri non possono più avvalersi della facoltà di applicare tale criterio, quand’anche la Convenzione di Berna sia entrata in vigore prima del 1o gennaio 1958. Infatti, allorché una convenzione internazionale conclusa da uno Stato membro anteriormente alla sua adesione gli consente di adottare un provvedimento che risulti contrario al diritto dell’Unione, senza tuttavia obbligarlo in tal senso, tale Stato deve astenersi dall’adottarlo. La Corte aggiunge che la Convenzione di Berna non vieta alle parti di quest’ultima di proteggere in forza del diritto d’autore un’opera delle arti applicate che, nel paese d’origine di tale opera, è protetta unicamente in virtù di un regime speciale come disegno o modello. Infatti, le parti di tale convenzione dispongono di un margine di discrezionalità a tal riguardo.


( 1 ) Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).

( 2 ) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

( 3 ) V. articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

( 4 ) L’articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione di Berna dispone che: «è riservato alle legislazioni dei Paesi dell’Unione [istituita mediante tale convenzione] di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli (...) Per le opere protette, nel Paese d’origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro Paese dell’Unione [istituita mediante detta convenzione], soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche».

( 5 ) Considerando 6, 9 e 15 della direttiva 2001/29.

( 6 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C‑265/19, EU:C:2020:677, punto 88).