SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

14 novembre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Rimedi giurisdizionali – Tutela giurisdizionale effettiva – Giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Norme nazionali che disciplinano l’assegnazione casuale delle cause ai giudici di un organo giurisdizionale e la modifica dei collegi giudicanti – Disposizione che vieta di dedurre le violazioni di tali norme nell’ambito di un procedimento di appello»

Nella causa C‑197/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), con decisione del 28 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2023, nel procedimento

S. S.A.

contro

C. sp. z o.o.,

con l’intervento di:

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2024,

considerate le osservazioni presentate:

per la C. sp. z o.o., da M. Mioduszewski, Z. Ochońska-Borowska e J. Sroczyński, radcowie prawni;

per il Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, da M. Dejak;

per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Herrmann, P. Stancanelli e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 20 giugno 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la S. S.A. e la C. sp. z.o.o. in merito alla regolarità dei premi percepiti dalla C. in riferimento all’esecuzione di un accordo quadro commerciale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 2 TUE prevede quanto segue:

«L’Unione [europea] si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».

4

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE così dispone:

«Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

5

Ai sensi dell’articolo 47 della Carta:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. (...)

(...)».

Diritto polacco

Codice di procedura civile

6

L’articolo 47, paragrafo 1, dell’ustawa Kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296), nella versione consolidata (Dz. U. del 2019, posizione 1460) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), prevede quanto segue:

«Il giudice di primo grado esamina le cause in composizione monocratica, a meno che una disposizione specifica non preveda altrimenti».

7

Ai sensi dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile:

«Il procedimento è nullo (…) se la composizione del collegio giudicante dell’organo giurisdizionale adito è contraria alle disposizioni di legge o se un giudice soggetto a esclusione ipso iure ha partecipato all’esame della causa».

8

L’articolo 386, paragrafo 2, di detto codice così dispone:

«Qualora il procedimento sia dichiarato nullo, l’organo giurisdizionale adito in secondo grado annulla la sentenza impugnata, annulla il procedimento nei limiti in cui è viziato da nullità e rinvia la causa all’organo giurisdizionale di primo grado».

Legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari

9

L’ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001 (Dz. U n. 98, posizione 1070), nella versione consolidata (Dz. U. del 2019, posizione 52), come modificata dall’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema nonché di altre leggi), del 20 dicembre 2019 (Dz. U. del 2020, posizione 190) (in prosieguo, rispettivamente: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari» e la «legge del 20 dicembre 2019»), all’articolo 45 prevede quanto segue:

«1.   Un giudice o un giudice ausiliario può essere sostituito nelle proprie funzioni da un giudice o da un giudice ausiliario dello stesso organo giurisdizionale o da un giudice distaccato ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1 o 8.

2.   La sostituzione di cui al paragrafo 1 può derivare da un provvedimento del presidente della sezione oppure del presidente dell’organo giurisdizionale, adottato su richiesta del giudice o del giudice ausiliario o d’ufficio, al fine di garantire il regolare svolgimento del procedimento».

10

Ai sensi dell’articolo 47a della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari:

«1.   Le cause sono assegnate ai giudici e ai giudici ausiliari in modo casuale, nell’ambito delle singole categorie di cause, fatta salva l’assegnazione di cause a un giudice di turno.

2.   Nell’ambito delle singole categorie le cause sono assegnate in misura uguale, a meno che l’assegnazione non sia ridotta a causa delle funzioni svolte, della partecipazione all’assegnazione di cause di altre categorie, o per altre ragioni previste dalla legge».

11

L’articolo 47b della medesima legge così recita:

«1.   La modifica della composizione di un collegio giudicante può essere effettuata solo in caso di impossibilità di trattare la causa nella sua composizione attuale o in presenza di un ostacolo duraturo all’esame della causa nella sua composizione attuale. Le disposizioni dell’articolo 47a si applicano mutatis mutandis.

2.   Nel caso in cui sia necessario adottare provvedimenti in una causa, in particolare qualora ciò sia previsto da disposizioni distinte o giustificato da motivi di regolare svolgimento del procedimento, e qualora il collegio giudicante cui la causa è stata assegnata non possa occuparsene, i provvedimenti vengono adottati da parte del collegio giudicante designato conformemente al piano di sostituzioni e, se i provvedimenti non sono contemplati dal piano di sostituzioni, da parte del collegio giudicante designato conformemente all’articolo 47a.

3.   Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate dal presidente dell’organo giurisdizionale o da un giudice designato dallo stesso».

12

La legge del 20 dicembre 2019 ha aggiunto all’articolo 55 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari un paragrafo 4, che dispone quanto segue:

«I giudici possono pronunciarsi su tutte le cause nella sede loro assegnata e nell’ambito di altri organi giurisdizionali nei casi stabiliti dalla legge (competenza del giudice). Le disposizioni relative all’assegnazione delle cause e alla designazione e modifica del collegio giudicante non limitano la competenza del giudice e non possono essere invocate per accertare che un collegio giudicante è in contrasto con le disposizioni di legge, che un organo giurisdizionale non dispone di adeguati poteri o che una persona che ne è parte non è autorizzata o competente a pronunciarsi».

13

Conformemente all’articolo 8 della legge del 20 dicembre 2019, le disposizioni dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari si applicano anche alle cause instaurate o concluse prima dell’entrata in vigore della legge del 20 dicembre 2019.

Regolamento sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari

14

Il Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych (regolamento del Ministro della Giustizia sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari), del 23 dicembre 2015 (Dz. U. del 2015, posizione 2316) (in prosieguo: il «regolamento sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari»), applicabile nell’ambito del procedimento principale, all’articolo 43, paragrafo 1, così recitava:

«Le cause sono assegnate ai giudici relatori (giudici e giudici ausiliari) in modo casuale, secondo la ripartizione stabilita delle attività, mediante uno strumento informatico basato su un generatore di numeri casuali, separatamente per ciascun registro, elenco o altro dispositivo di registrazione, a meno che le disposizioni del presente regolamento non prevedano altre regole di assegnazione. (…)».

15

L’articolo 52 b del regolamento sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari così disponeva:

«1.   Il piano di sostituzioni indica i supplenti (giudici, giudici ausiliari e giurati) per ciascun giorno lavorativo.

2.   Il calendario di reperibilità indica i giudici e i giudici ausiliari di turno per ciascun giorno.

3.   Il piano di sostituzioni e il calendario di reperibilità determinano il numero di [giudici e giudici ausiliari] supplenti e di turno per periodo, le sezioni o la tipologia di cause assegnate a [giudici e giudici ausiliari] supplenti e di turno, nonché l’ordine con cui le sostituzioni sono effettuate e le cause assegnate a [giudici e giudici ausiliari] di turno qualora più [giudici e giudici ausiliari] siano supplenti e di turno.

(...)».

16

L’articolo 52 c del regolamento sul funzionamento degli organi giurisdizionali ordinari prevede quanto segue:

«1.   In caso di assenza del giudice relatore all’udienza, il presidente della sezione annulla l’udienza se è possibile informarne gli interessati, a meno che il regolare svolgimento del procedimento non richieda manifestamente che si tenga l’udienza.

2.   La causa in relazione alla quale l’udienza non è stata annullata è esaminata dal giudice supplente previsto nel piano di sostituzioni per il giorno in questione. Se il supplente non ha potuto prepararsi adeguatamente o se l’esame della causa da parte di tale supplente richiede la riapertura di una parte sostanziale del procedimento, il presidente della sezione dispone l’annullamento dell’udienza. (…)

(...)».

Legge sulla lotta alla concorrenza sleale

17

L’ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (legge sulla lotta alla concorrenza sleale), del 16 aprile 1993 (testo consolidato, Dz. U. del 2022, posizione 1233), all’articolo 15, paragrafo 1, punto 4, così dispone:

«Un atto di concorrenza sleale è costituito dall’ostacolare l’accesso al mercato di altri imprenditori, in particolare (…) esigendo corrispettivi diversi dal margine commerciale per l’accettazione di merci in vendita».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il 27 aprile 2018, la S. ha investito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) di una controversia in materia commerciale. In qualità di cessionaria di un credito nei confronti della C., una società operante nel settore delle vendite al dettaglio, chiede la condanna di quest’ultima al pagamento di una somma pari a 4572648 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 1045000), corrispondente a premi in contanti sul fatturato realizzato durante un determinato esercizio contabile (margini arretrati) che la C. avrebbe indebitamente percepito nell’ambito di un accordo quadro commerciale concluso con il cedente e relativo alla consegna di merci ai fini della loro rivendita. Secondo la S., il ricevimento di tali premi era in contrasto con l’articolo 15, paragrafo 1, punto 4, della legge sulla lotta alla concorrenza sleale, in quanto essi avrebbero costituito «corrispettivi diversi dal margine commerciale per l’accettazione di merci in vendita», ai sensi di tale disposizione.

19

Tale causa è stata assegnata alla XVI sezione commerciale di detto Tribunale e, in base al sistema di assegnazione casuale delle cause, alla giudice E.T., vicepresidente di tale sezione, in veste monocratica.

20

Il 25 marzo 2019, giorno dell’udienza relativa a detta causa, poiché la giudice E.T. era assente per via di un congedo concesso a sua richiesta, la presidente della XVI sezione commerciale di detto Tribunale ha designato J.K., giudice di turno in tale data, a tenere l’udienza, e la causa è stata quindi assegnata a quest’ultima.

21

Con sentenza del 16 settembre 2019, pronunciata dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) in composizione monocratica, nella persona della giudice J.K., la domanda della S. è stata respinta.

22

Quest’ultima ha proposto appello il 27 ottobre 2019 dinanzi al Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio.

23

Nell’ambito di tale appello, la S. ha dedotto l’invalidità del procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale di primo grado sulla base dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile, sulla base del rilievo che il collegio giudicante era in contrasto con la legge, a causa della violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante, poiché l’udienza era stata tenuta e la sentenza era stata emessa da un giudice diverso da quello al quale la causa era stata inizialmente assegnata.

24

Dopo aver esperito diversi mezzi istruttori e verifiche al fine di controllare la legittimità del procedimento dinanzi all’organo giurisdizionale di primo grado, il giudice del rinvio è giunto alla convinzione che la sostituzione della giudice E.T. con la giudice J.K. sia avvenuta in condizioni che violano il principio dell’immutabilità del collegio giudicante stabilito dalla legge nazionale. Infatti, il giudice del rinvio ritiene che il motivo della sostituzione della giudice E.T. sia in contrasto con l’articolo 47b della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari. Detto giudice rileva inoltre che non tutte le formalità che avrebbero dovuto accompagnare tale sostituzione sono state espletate, sospettando che l’organo giurisdizionale di primo grado abbia modificato taluni documenti per tentare di porre rimedio a posteriori a dette irregolarità.

25

Il giudice del rinvio non conosce le ragioni di tale sostituzione, che considera irregolare, rilevando al contempo che l’utilizzo di una siffatta procedura potrebbe comportare il trasferimento di un numero relativamente elevato di cause da un giudice all’altro.

26

Il giudice del rinvio sottolinea altresì che, «in teoria», non è escluso che la composizione di un collegio giudicante monocratico possa essere intenzionalmente modificata in cause delicate mediante una procedura consistente, per il giudice al quale una causa è stata inizialmente assegnata in modo casuale, nel fissare un’udienza ad una data in cui lo stesso sarà in congedo su sua richiesta, poiché la sua assenza alla data dell’udienza sarà utilizzata per dare luogo alla sua sostituzione con il giudice indicato, a tale data, nel piano di sostituzioni o nel calendario di reperibilità, la cui identità può essere nota in anticipo.

27

Infine, il giudice del rinvio cita alcune delibere del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) secondo le quali la composizione di un collegio giudicante in contrasto con le disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica dei collegi giudicanti può costituire un motivo di nullità del procedimento ai sensi dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile.

28

Il giudice del rinvio rileva tuttavia che qualsiasi controllo a tal riguardo nell’ambito di un giudizio di appello è vietato a seguito dell’introduzione dell’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari.

29

Ciò premesso, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che non è un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, precostituito per legge, che garantisce una tutela giurisdizionale effettiva, un organo giurisdizionale di primo grado di uno Stato membro (…), in composizione monocratica, il cui giudice unico è un giudice di tale organo giurisdizionale designato, ai fini dell’esame della causa, in palese violazione delle disposizioni di legge nazionali in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale.

2)

Se gli articoli 2 e 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione di disposizioni di diritto nazionale, come l’articolo 55, paragrafo 4, seconda frase, della (…) legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (…) nella parte in cui impediscono ad un organo giurisdizionale di secondo grado di dichiarare (…) la nullità di un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale (…) di primo grado (…) in ragione della sua composizione in contrasto con la legge, dell’irregolare designazione dei componenti di tale organo o della partecipazione alla decisione di una persona priva della competenza o dell’idoneità a giudicare, quale sanzione giuridica volta a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nel caso in cui un giudice venga designato a trattare una causa in palese violazione delle disposizioni di diritto nazionale in materia di assegnazione delle cause e di designazione e modifica della composizione di un organo giurisdizionale».

Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

30

Il procuratore della Procura regionale di Varsavia (in prosieguo: il «procuratore della Procura regionale») sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, in quanto dalla decisione di rinvio non risulterebbe che il procedimento principale presenti un collegamento con il diritto dell’Unione. Il procuratore e la convenuta nel procedimento principale ritengono che le questioni sollevate vertano sull’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l’organizzazione del sistema giudiziario di uno Stato membro per quanto riguarda le modalità di assegnazione delle cause e di modifica della composizione di un collegio giudicante, al fine di stabilire, in particolare, se la violazione di dette disposizioni sia tale da comportare la nullità del procedimento ai sensi dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile. Secondo il procuratore della Procura regionale, siffatte questioni, come qualsiasi questione relativa all’organizzazione e al funzionamento degli organi dello Stato, rientrano nella competenza esclusiva di quest’ultimo. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE imporrebbe agli Stati membri di raggiungere un obiettivo, vale a dire l’adozione di un insieme di disposizioni che assicurino una tutela giurisdizionale effettiva, senza che se ne possano tuttavia dedurre norme relative ad una determinata organizzazione della giustizia.

31

Al riguardo, nei limiti in cui, con tali argomenti, il procuratore della Procura regionale e la convenuta nel procedimento principale mirano in realtà a mettere in discussione la competenza della Corte a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella loro competenza, questi ultimi sono nondimeno tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell’Unione (sentenza del 7 settembre 2023, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România,C‑216/21, EU:C:2023:628, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

32

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dalla giurisprudenza della Corte risulta che detta disposizione riguarda i «settori disciplinati dal diritto dell’Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

33

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è quindi destinato a trovare applicazione, in particolare, nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto organo giurisdizionale, su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

34

Orbene, non vi è dubbio che ciò si verifichi nel caso di specie, in quanto, come ha sottolineato l’avvocata generale nel paragrafo 29 delle sue conclusioni, sia l’organo giurisdizionale di primo grado, la cui regolare composizione viene messa in discussione dinanzi al giudice del rinvio, sia quest’ultimo, al quale il diritto nazionale vieta di controllare tale regolarità, possono essere chiamati a pronunciarsi su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione. Pertanto, tali organi giurisdizionali devono soddisfare i requisiti derivanti dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

35

Peraltro, il procuratore della Procura regionale e la Commissione europea sostengono che dalla decisione di rinvio non risulta che la controversia di cui al procedimento principale rientri nell’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta e che, pertanto, l’articolo 47 di quest’ultima non è applicabile.

36

A tal proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 77 e giurisprudenza ivi citata].

37

Riguardo alla Carta, il suo ambito di applicazione, per quanto concerne l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza ivi citata].

38

Nel caso di specie, per quanto riguarda, più precisamente, l’articolo 47 della Carta, si deve constatare che la controversia all’origine del procedimento principale non presenta alcun collegamento con una disposizione del diritto dell’Unione. Infatti, la domanda di condanna della convenuta nel procedimento principale è fondata esclusivamente su una disposizione del diritto nazionale. Inoltre, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna informazione che indichi che la controversia di cui al procedimento principale riguarda l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto dell’Unione attuata a livello nazionale.

39

Perciò, in quanto tale, l’articolo 47 della Carta non è applicabile al procedimento principale.

40

Tuttavia, poiché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone a tutti gli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi in particolare dell’articolo 47 della Carta, quest’ultima disposizione, sebbene non applicabile al procedimento principale, deve essere debitamente presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

41

Inoltre, il procuratore della Procura regionale sostiene che non è necessaria una pronuncia pregiudiziale per consentire al giudice del rinvio di statuire nel procedimento principale. Infatti, tale giudice eccederebbe le sue competenze esaminando la regolarità della composizione del collegio giudicante dell’organo giurisdizionale adito in primo grado. Dal canto suo, la convenuta nel procedimento principale deduce che le questioni sollevate sono talmente generiche che una risposta della Corte non consentirebbe di dissipare i dubbi sul problema giuridico concernente il rapporto tra le norme relative all’assegnazione di una causa ad un giudice e la nullità del giudizio di primo grado nell’ambito del procedimento principale.

42

È necessario tuttavia rilevare, da un lato, che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte proprio sulla questione se il diritto dell’Unione osti al divieto imposto al giudice del rinvio di vagliare la regolarità della composizione del collegio giudicante dell’organo giurisdizionale adito in primo grado, il che richiede l’interpretazione di tale diritto, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, cosicché l’esame dell’obiezione secondo cui il giudice del rinvio eccederebbe le sue competenze si confonde con l’esame delle questioni pregiudiziali.

43

Dall’altro lato, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di statuire su una questione proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 6 giugno 2024, INGSTEEL, C‑547/22, EU:C:2024:478, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

44

Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che il tipo di irregolarità di cui trattasi nel procedimento principale comporta un rischio di manipolazione delle assegnazioni in casi delicati e che una disposizione del diritto nazionale gli impedisce di trarre le conseguenze di siffatte irregolarità; detto giudice ritiene di trovarsi, in tali circostanze, dinanzi alla questione se detta disposizione debba essere disapplicata, conformemente all’obbligo incombente a quest’ultimo, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, di disapplicare le norme del diritto nazionale in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

45

Con tali considerazioni, il giudice del rinvio dimostra in modo giuridicamente sufficiente che la pronuncia pregiudiziale richiesta è «necessaria» per consentirgli di «emanare la sua sentenza» nel giudizio di cui è investito, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

46

Infine, come sostenuto dal procuratore della Procura regionale, occorre constatare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte, il giudice del rinvio non illustra i motivi per i quali interroga la Corte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE.

47

Tuttavia, si deve rilevare che, per quanto riguarda l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la decisione di rinvio contiene spiegazioni sufficienti per consentire di comprendere le ragioni della domanda di interpretazione di tale disposizione e che, sulla base del punto 34 della presente sentenza, le questioni pregiudiziali sono ricevibili nei limiti in cui si riferiscono a tale disposizione. Orbene, l’articolo 19, che concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE, affida ai giudici nazionali e alla Corte il compito di garantire la piena applicazione del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri nonché la tutela giurisdizionale spettante ai cittadini in forza di detto diritto [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 39 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, come ha evidenziato l’avvocata generale nel paragrafo 41 delle sue conclusioni, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, deve essere interpretato alla luce dell’articolo 2 TUE.

48

In considerazione di tutto quanto precede, occorre stabilire che, nei limiti in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta, la Corte è competente a pronunciarsi su tale domanda e che quest’ultima è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

49

In via preliminare, si deve rilevare, in primo luogo, che la convenuta nel procedimento principale e il procuratore della Procura regionale contestano l’esposizione della normativa nazionale contenuta nella decisione di rinvio, ritenendola incompleta e non imparziale.

50

Inoltre, per quanto riguarda la giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema), mentre il giudice del rinvio menziona decisioni secondo le quali la violazione del principio di immutabilità dei collegi giudicanti è tale da comportare la nullità del procedimento poiché la causa è stata esaminata da un collegio giudicante la cui composizione è in contrasto con disposizioni di legge, ai sensi dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile, il procuratore della Procura regionale menziona decisioni in senso contrario più risalenti. Quest’ultimo sostiene altresì che il diritto nazionale non contiene la nozione di «palese violazione» delle disposizioni in materia di assegnazione delle cause e di modifica del collegio giudicante, utilizzata dal giudice del rinvio, il quale la contrappone a quella di «mera violazione» di tali disposizioni.

51

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice del rinvio è l’unico competente a interpretare e ad applicare il diritto nazionale. Pertanto, incombe alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio (sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland, C‑229/19 e C‑289/19, EU:C:2021:68, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

52

Ne consegue che la Corte deve fondarsi sulla valutazione del giudice del rinvio secondo la quale, da un lato, l’assenza della giudice appartenente all’organo giurisdizionale di primo grado, al quale la causa di cui trattasi nel procedimento principale era stata assegnata alla data fissata per un’udienza, a causa di un congedo concesso su sua richiesta non costituiva, nelle circostanze di tale procedimento, un motivo per sostituirla a norma dell’articolo 47b, paragrafo 1, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e, dall’altro, l’applicazione dell’articolo 379, punto 4, del codice di procedura civile dovrebbe, in linea di principio, comportare l’annullamento del giudizio di primo grado a causa di tale irregolarità, tuttavia è pacifico che l’articolo 55, paragrafo 4, di detta legge osta a tale annullamento.

53

In secondo luogo, la convenuta nel procedimento principale e il procuratore della Procura regionale sostengono, in sostanza, che le norme del diritto nazionale relative all’assegnazione delle cause e alla modifica dei collegi giudicanti sono disposizioni di natura amministrativa il cui obiettivo è quello di garantire un’equa ripartizione del carico di lavoro tra i membri di un organo giurisdizionale. Per loro natura, tali norme non potrebbero dar luogo all’esercizio di un’influenza esterna.

54

Si deve tuttavia osservare che il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali derivante dal diritto dell’Unione riguarda non soltanto le indebite influenze che possono essere esercitate dai poteri legislativo ed esecutivo, ma anche quelle che possono provenire dall’interno dell’organo giurisdizionale in questione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 54).

55

Orbene, il giudice del rinvio ha constatato l’esistenza di un serio rischio che violazioni delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause possano avere l’obiettivo di consentire a un determinato giudice di statuire su una causa specifica o su un determinato tipo di cause. In tali circostanze, come ha sottolineato l’avvocata generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, i dubbi così espressi dal giudice del rinvio sono sufficienti per ritenere che le questioni relative all’applicazione di tali norme debbano essere valutate alla luce dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione in ordine alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

56

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d’appello di verificare se la riassegnazione della causa al collegio giudicante che ha statuito su quest’ultima in primo grado non sia avvenuta in violazione delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause nell’ambito degli organi giurisdizionali.

57

È necessario ricordare che, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ogni Stato membro deve assicurare che gli organi che sono chiamati, in quanto «giudici» ai sensi del diritto dell’Unione, a statuire su questioni connesse all’applicazione o all’interpretazione di tale diritto e che rientrano quindi nel sistema nazionale di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quello dell’indipendenza (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

58

Per garantire che tali organi giurisdizionali siano in grado di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva, è necessario, in primo luogo, preservare la loro indipendenza, come confermato dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, che menziona l’accesso a un giudice «indipendente» tra i requisiti connessi al diritto fondamentale a un ricorso effettivo (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

59

Tale requisito di indipendenza dei giudici, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza del 16 novembre 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a., da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

60

Detto requisito di indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di «imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punti 5051 nonché giurisprudenza ivi citata).

61

Come ricordato al punto 54 della presente sentenza, se è vero che l’aspetto «esterno» è essenzialmente volto a preservare l’indipendenza degli organi giurisdizionali dai poteri legislativo ed esecutivo, in conformità al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, tale aspetto mira anche a proteggere i giudici da indebite influenze provenienti dall’interno dell’organo giurisdizionale in questione.

62

Occorre inoltre sottolineare che l’esercizio della funzione giurisdizionale deve trovarsi al riparo non solo da qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche da forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

63

In secondo luogo, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE richiede inoltre la presenza di un giudice «precostituito per legge», in considerazione dei legami inscindibili che esistono fra, da un lato, l’accesso a un tale giudice e, dall’altro, le garanzie di indipendenza e di imparzialità dei giudici (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

64

Inoltre, il riferimento a un «giudice precostituito per legge», contenuto anche nell’articolo 47, secondo comma, della Carta, riflette, in particolare, il principio dello Stato di diritto e riguarda non soltanto il fondamento normativo dell’esistenza stessa dell’organo giurisdizionale, ma anche la composizione dell’organo in ciascuna causa nonché qualsiasi altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza renda irregolare la partecipazione di uno o più giudici all’esame della causa (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

65

Peraltro, la possibilità di verificare il rispetto di tali garanzie è necessaria nell’interesse della fiducia che in una società democratica il giudice deve ispirare al singolo parte in giudizio. In tal senso, la Corte ha dichiarato che la verifica del rispetto del requisito secondo cui ogni collegio giudicante, nella sua composizione, deve costituire un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, è una formalità sostanziale, il cui rispetto è rilevante sul piano dell’ordine pubblico [v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 46, e dell’8 maggio 2024, Asociația Forumul Judecătorilor din România (Associazioni di magistrati), C‑53/23, EU:C:2024:388, punto 55 e giurisprudenza ivi citata]. Una siffatta verifica deve essere effettuata d’ufficio nell’ambito dell’esame di un ricorso quando, al riguardo, sorga un dubbio serio (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punti 5758).

66

Infatti, una tutela giurisdizionale effettiva non può essere garantita se, su domanda di una parte, o d’ufficio in presenza di un serio dubbio, il rispetto delle norme che conferiscono a un collegio giudicante la qualità di «giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge» non poteva essere oggetto di un controllo giurisdizionale e di un’eventuale sanzione in caso di inosservanza, altrimenti tali norme potrebbero essere violate senza che ne derivi alcun effetto. Al riguardo, occorre ricordare che l’esistenza stessa di un controllo giurisdizionale effettivo, destinato ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge, è intrinseca alla nozione di «Stato di diritto» (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, Bank Refah Kargaran/Consiglio, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

67

Pertanto, qualora uno Stato membro stabilisca disposizioni normative concernenti la composizione del collegio giudicante per l’esame di ciascuna causa e la riassegnazione delle cause, l’articolo 19, paragrafo 2, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta, esige che il rispetto di tali norme possa essere soggetto a un controllo giurisdizionale.

68

Ne consegue che deve essere ritenuta incompatibile con i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE una normativa nazionale che impedisce ai giudici di secondo grado di verificare il rispetto delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause nell’ambito degli organi giurisdizionali o alla modifica dei collegi giudicanti, al fine di stabilire se il collegio giudicante che ha statuito in primo grado costituisca un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, vietando in ogni caso ai giudici di secondo grado di accertare, ove necessario, la nullità del procedimento di primo grado qualora tale procedimento si sia concluso con una sentenza emessa da un collegio giudicante al quale la causa è stata riassegnata o che è stato modificato in violazione di tali norme.

69

Si deve d’altronde rilevare che, successivamente alla proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, nell’ambito di un ricorso per inadempimento presentato contro la Repubblica di Polonia, nello specifico contesto dell’adozione da parte di tale Stato membro, in via d’urgenza, di varie disposizioni procedurali in risposta a una serie di domande di pronuncia pregiudiziale avanzate da diversi giudici polacchi in merito alla conformità al diritto dell’Unione di varie modifiche legislative che incidevano sull’organizzazione della giustizia in Polonia, la Corte ha dichiarato, ai punti 226 e 227 della sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442), che la norma di diritto nazionale che impedisce in via generale una siffatta verifica, ossia l’articolo 55, paragrafo 4, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, è in contrasto con il combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta. Ne consegue che, nel procedimento principale, il giudice del rinvio dovrà disapplicare tale norma, come ha sottolineato l’avvocata generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni.

70

Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d’appello di verificare se la riassegnazione di una causa al collegio giudicante che ha statuito su quest’ultima in primo grado non sia avvenuta in violazione delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause nell’ambito degli organi giurisdizionali.

Sulle spese

71

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

esso osta a una disposizione nazionale che impedisce in ogni caso al giudice d’appello di verificare se la riassegnazione di una causa al collegio giudicante che ha statuito su quest’ultima in primo grado non sia avvenuta in violazione delle norme nazionali relative alla riassegnazione delle cause nell’ambito degli organi giurisdizionali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.