SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Decisione 2013/488/UE – Informazioni classificate – Nulla osta di sicurezza delle imprese – Revoca del nulla osta – Mancata divulgazione di informazioni classificate sui cui si fonda la revoca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obbligo di motivazione – Accesso al fascicolo – Principio del contraddittorio – Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali – Attuazione del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑185/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), con decisione del 28 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 22 marzo 2023, nel procedimento

protectus s.r.o., già BONUL s.r.o.

contro

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, T. von Danwitz, F. Biltgen, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, S. Rodin, P.G. Xuereb, J. Passer, D. Gratsias e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2024,

considerate le osservazioni presentate:

per la protectus s.r.o., da M. Mandzák, M. Para, e M. Pohovej, advokáti;

per il Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, da L’. Mičinský, M. Nemky e M. Rafajová, advokáti;

per il governo slovacco, da E.V. Larišová, A. Lukáčik e S. Ondrášiková, in qualità di agenti;

per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;

per il governo francese, da R. Bénard e O. Duprat-Mazaré, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da I. Demoulin, N. Glindová, J. Rurarz e T. Verdi, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da Ș. Ciubotaru, A.-C. Simon, A. Tokár e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47 e dell’articolo 51, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la protectus s.r.o., già BONUL s.r.o. (in prosieguo: la «protectus» o la «ricorrente nel procedimento principale») e il Výbor Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (comitato del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca per il riesame delle decisioni dell’Ufficio nazionale per la sicurezza, in prosieguo: il «comitato») in merito al rigetto, da parte di quest’ultimo, del ricorso proposto dalla protectus contro la decisione del Národný bezpečnostný úrad (Ufficio nazionale per la sicurezza, Slovacchia, in prosieguo: il «NBÚ») di annullare l’attestato di sicurezza industriale e il certificato di sicurezza industriale di cui la protectus era titolare.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 3 della decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU 2013, L 274, pag. 1), enuncia quanto segue:

«In conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e nella misura richiesta per il funzionamento del Consiglio [dell’Unione europea], gli Stati membri dovrebbero rispettare la presente decisione nei casi in cui le loro autorità competenti, il loro personale e i loro contraenti trattino [informazioni classificate dell’Unione europea (in prosieguo: le “ICUE”)], affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE».

4

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di detta decisione così dispone:

«1.   La presente decisione stabilisce i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per proteggere le ICUE.

2.   Tali principi fondamentali e norme minime di sicurezza si applicano al Consiglio e [al segretariato generale del Consiglio (in prosieguo: il “SGC”)] e sono rispettati dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE».

5

L’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 7, di detta decisione così dispone:

«2.   L’SGC può affidare per contratto mansioni che comportano o implicano l’accesso a, il trattamento o la conservazione di ICUE da parte di soggetti industriali o di altra natura registrati in uno Stato membro (...).

(...)

5.   [L’autorità di sicurezza nazionale (NSA), l’autorità di sicurezza designata (DSA)] o qualsiasi altra autorità di sicurezza competente di ciascuno Stato membro assicura, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che i contraenti o i subcontraenti registrati nel territorio del rispettivo Stato membro, partecipanti a contratti o subcontratti classificati che richiedono l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nelle loro strutture dispongano, nell’esecuzione di tali contratti o nella fase precontrattuale, di un nulla osta di sicurezza delle imprese (FSC) del livello di classifica adeguato.

(...)

7.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell’allegato V».

6

L’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a) a c), della stessa decisione precisa:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per garantire che, nel trattamento o nella conservazione di ICUE, la presente decisione sia rispettata:

a)

dal personale delle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso l’Unione europea e dai delegati nazionali che partecipano a sessioni del Consiglio o a riunioni dei suoi organi preparatori o che prendono parte ad altre attività del Consiglio;

b)

dagli altri membri del personale delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, incluso il personale distaccato presso tali amministrazioni, che prestino servizio sul territorio degli Stati membri o all’estero;

c)

dalle altre persone negli Stati membri debitamente autorizzate in virtù delle loro funzioni ad avere accesso ad ICUE (...)».

7

L’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), i), della decisione 2013/488 è così formulato:

«Ai fini dell’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri dovrebbero:

a)

designare un’NSA (...) responsabile dei dispositivi di sicurezza per proteggere le ICUE affinché:

i)

le ICUE detenute da qualsiasi servizio, organo o agenzia nazionale, pubblico o privato, sul territorio nazionale o all’estero, siano protette conformemente alla presente decisione».

8

L’allegato V di tale decisione, intitolato «Sicurezza industriale», ai punti da 8 a 13 così dispone:

«8.

L’NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente di uno Stato membro concede un FSC per indicare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che un soggetto industriale o di altra natura è in grado di proteggere le ICUE al livello adatto di classifica (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET) all’interno delle proprie strutture. L’FSC è presentato all’SGC in quanto autorità contraente prima che al contraente o al subcontraente, effettivo o potenziale, possano essere comunicate delle ICUE o possa essere concesso un accesso alle ICUE.

9.

Quando rilascia un FSC l’NSA/DSA competente, come minimo:

a)

valuta l’integrità del soggetto industriale o di altra natura;

b)

valuta la titolarità, il controllo o il potenziale di influenza indebita che può essere considerato un rischio per la sicurezza;

c)

verifica che il soggetto industriale o di altra natura abbia stabilito un sistema di sicurezza nella struttura che contempli tutte le misure appropriate in materia di sicurezza necessarie per la protezione delle informazioni o del materiale classificato CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente decisione;

d)

verifica che lo status in materia di sicurezza del personale della direzione, dei proprietari e degli impiegati che devono avere accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sia stato stabilito conformemente ai requisiti stabiliti dalla presente decisione; e

e)

verifica che il soggetto industriale o di altra natura abbia nominato un responsabile della sicurezza delle imprese che risponde alla direzione dell’osservanza degli obblighi di sicurezza all’interno del soggetto stesso.

10.

Ove opportuno, l’SGC in quanto autorità contraente comunica all’NSA/DSA pertinente o altra autorità di sicurezza competente che è necessario un FSC in fase precontrattuale o di esecuzione del contratto. In fase precontrattuale è richiesto un FSC o un PSC laddove occorre fornire ICUE classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET durante il processo di presentazione delle offerte.

11.

L’autorità contraente non assegna all’offerente selezionato un contratto classificato prima di aver ricevuto conferma dall’NSA/DSA, o da altra autorità di sicurezza competente dello Stato membro in cui ha sede il contraente o subcontraente interessato, che laddove necessario è stato rilasciato l’FSC adatto.

12.

L’NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente che ha rilasciato un FSC comunica all’SGC in quanto autorità contraente le modifiche inerenti l’FSC. In caso di subcontratto, l’NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente è informata di conseguenza.

13.

La revoca dell’FSC da parte dell’NSA/DSA interessata o da altra autorità di sicurezza competente è motivo sufficiente per far sì che l’SGC in quanto autorità contraente estingua il contratto classificato o escluda l’offerente dalla gara».

Diritto slovacco

9

L’articolo 46 dello zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (legge n. 215/2004 sulla protezione delle informazioni classificate, che modifica e integra altre leggi), dell’11 marzo 2004, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 215/2004»), stabilisce quanto segue:

«Un attestato di sicurezza industriale dell’imprenditore può essere rilasciato unicamente ad un imprenditore che sia (...)

c) affidabile dal punto di vista della sicurezza (...)».

10

L’articolo 49, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), di tale legge precisa quanto segue:

«1)   Non è considerato affidabile dal punto di vista della sicurezza l’imprenditore presso il quale sia stato individuato un rischio per la sicurezza.

2)   Costituisce un rischio per la sicurezza

a)

qualsiasi azione contraria agli interessi della Repubblica slovacca nei settori della difesa dello Stato, della sicurezza dello Stato, delle relazioni internazionali, degli interessi economici dello Stato, del funzionamento di un’autorità statale, o contraria agli interessi che la Repubblica slovacca si è impegnata a proteggere,

b)

qualsiasi relazione estera, commerciale o patrimoniale che possa danneggiare gli interessi della Repubblica slovacca in materia di politica estera o di sicurezza (...)».

11

L’articolo 50, paragrafo 5, di tale legge è del seguente tenore:

«Qualora il NBÚ accerti che l’imprenditore non soddisfa più una delle condizioni di sicurezza industriale fissate all’articolo 46 o che ha gravemente o ripetutamente violato gli obblighi in materia di protezione delle informazioni classificate, annulla la validità dell’attestazione».

12

L’articolo 60, paragrafo 7, della medesima legge prevede quanto segue:

«Il NBÚ conduce il procedimento per il nulla osta di sicurezza di qualsiasi persona fisica la quale debba acquisire informazioni classificate in relazione all’esecuzione di compiti derivanti da un trattato internazionale vincolante per la Repubblica slovacca, e rilascia a tale persona un certificato di nulla osta di sicurezza; al rilascio del certificato di nulla osta di sicurezza di una persona si applicano le disposizioni degli articoli da 10 a 33 (...)».

13

L’articolo 5 della vyhláška č. 134/2016 Z. z. o personálnej bezpečnosti (decreto n. 134/2016 sull’abilitazione di sicurezza personale), del 23 marzo 2016, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, stabilisce quanto segue:

«1)   Il certificato di nulla osta di sicurezza di una persona fisica di cui all’articolo 60, paragrafo 7, della [legge n. 215/2004] indica:

(...)

d)

il livello massimo di classificazione delle informazioni classificate dell’Unione (...) cui il detentore può avere accesso e le corrispondenti disposizioni della normativa dell’Unione (...) in forza della quale l’accesso della persona fisica alle informazioni classificate è autorizzato,

(...)

4)   In assenza di disposizioni contrarie di un trattato internazionale vincolante per la Repubblica Slovacca,

a)

il certificato è rilasciato per un periodo non superiore a quello di validità dell’attestazione,

b)

prima che la persona fisica prenda conoscenza delle informazioni classificate, l’autorità responsabile si assicura che sia informata degli obblighi relativi alla protezione delle informazioni classificate stabiliti nella legge [n. 215/2004] e nella normativa dell’Unione (...).

(...)

6)   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis anche al rilascio del certificato di sicurezza industriale dell’imprenditore».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

Il 6 settembre 2018 il NBÚ ha rilasciato alla ricorrente nel procedimento principale un attestato di sicurezza industriale che l’autorizzava a prendere conoscenza di informazioni classificate al livello «Segretissimo» e a trasmettere o generare informazioni classificate al livello «Segreto».

15

Il 15 novembre 2018 il NBÚ le ha inoltre rilasciato un certificato di sicurezza industriale per il livello «SECRET UE/EU SECRET».

16

Successivamente, il NBÚ è venuto a conoscenza di informazioni non classificate relative alla ricorrente nel procedimento principale che indicavano, in particolare, che quest’ultima o i suoi amministratori erano sottoposti a un’indagine penale, che la stessa aveva stipulato contratti con società sottoposte a indagine penale alle quali avrebbe versato «importi anomali» e che vi era il sospetto che la ricorrente nel procedimento principale e un’altra società, sottoposte a controllo congiunto, avessero partecipato alle medesime gare d’appalto. Il NBÚ ha poi ottenuto altre informazioni con mezzi propri o provenienti da altre autorità, informazioni che sono state qualificate come «prove documentali classificate».

17

Il NBÚ ha offerto alla ricorrente nel procedimento principale la possibilità di esprimersi sulle informazioni non classificate di cui disponeva.

18

Con decisione del 25 agosto 2020, il NBÚ ha annullato l’attestato di sicurezza industriale e il certificato di sicurezza industriale della ricorrente nel procedimento principale. A motivazione dell’annullamento di tale attestazione, il NBÚ ha indicato che, alla luce delle informazioni classificate e non classificate di cui disponeva, la ricorrente nel procedimento principale presentava rischi per la sicurezza riconducibili all’esistenza di un rapporto commerciale suscettibile di ledere gli interessi della Repubblica slovacca in materia di sicurezza e di atti contrari agli interessi economici di tale Stato membro. In detta decisione, il NBÚ ha altresì precisato che l’annullamento di detto attestato implicava l’annullamento del certificato di sicurezza industriale, dato che la validità di tale certificato dipendeva da quella dello stesso attestato.

19

Il ricorso proposto dalla ricorrente nel procedimento principale contro detta decisione è stato respinto con decisione del comitato del 4 novembre 2020. Quest’ultima decisione era motivata, in particolare, da un rinvio a informazioni classificate il cui contenuto non era esposto nella stessa e alle quali non avevano avuto accesso né la protectus né il suo avvocato, la cui domanda diretta a poter consultare tali informazioni era stata respinta dal direttore del NBÚ.

20

La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso detta decisione del comitato dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca). La competenza ad esaminare tale ricorso, successivamente alla presentazione dello stesso, è stata trasferita al Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca), che è il giudice del rinvio.

21

Il 28 settembre 2022, il NBÚ ha trasmesso a tale giudice l’intero fascicolo, comprese le prove documentali classificate menzionate nella motivazione delle decisioni del NBÚ e del comitato.

22

Con decisione del 4 ottobre 2022, il presidente della sezione investita del ricorso della ricorrente nel procedimento principale ha escluso dalla consultazione le parti classificate del fascicolo. Lo stesso giorno, l’avvocato della ricorrente nel procedimento principale ha chiesto al giudice del rinvio di poter consultare le prove documentali classificate trasmesse dal NBÚ. Con lettera del 5 ottobre 2022, il presidente della sezione investita del ricorso della ricorrente nel procedimento principale ha respinto tale domanda, chiedendo comunque al NBÚ di valutare la possibilità di autorizzare la comunicazione di dette prove a tale avvocato. Con lettera del 25 novembre 2022, il NBÚ ha informato tale giudice che autorizzava la comunicazione di due prove documentali classificate, ma che rifiutava di dare il proprio consenso alla comunicazione delle altre prove documentali classificate di cui trattasi nel procedimento principale, poiché tale comunicazione avrebbe causato la divulgazione di fonti di informazioni.

23

Con lettera del 16 gennaio 2023, l’avvocato della ricorrente nel procedimento principale ha nuovamente chiesto di poter consultare l’insieme delle prove documentali, basandosi, in particolare, sull’articolo 47 della Carta, come interpretato nella sentenza della Corte del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a. (C‑159/21, EU:C:2022:708).

24

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga sull’applicabilità della Carta nel procedimento principale.

25

A questo proposito, esso sottolinea, in particolare, che le condizioni di validità del certificato di sicurezza industriale sono determinate dal diritto slovacco, il quale subordina la validità di un siffatto certificato a quella di un attestato di sicurezza industriale, senza disciplinare in maniera più dettagliata il trattamento delle ICUE, né l’accesso ad esse.

26

Il giudice del rinvio rileva altresì che la decisione 2013/488 impone agli Stati membri taluni obblighi specifici in materia di autorizzazione delle persone fisiche o giuridiche aventi la capacità giuridica di sottoscrivere contratti. Esso ritiene, inoltre, che la circostanza che la normativa slovacca applicabile non sia stata adottata ai fini dell’attuazione di uno specifico atto di diritto dell’Unione e che essa crei un collegamento tra la validità del certificato di sicurezza industriale e un attestato nazionale di sicurezza non significhi che l’applicazione di tale normativa non possa costituire un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, di modo che quest’ultima sarebbe applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale.

27

Nell’ipotesi in cui la Carta sia applicabile al procedimento principale, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con l’articolo 47 della Carta della normativa e della prassi slovacche relative all’accesso a informazioni classificate nell’ambito di procedimenti diretti a contestare l’annullamento di attestati di sicurezza industriale o di certificati di sicurezza industriale.

28

In forza di tale normativa e di tale prassi, siffatte informazioni sono accessibili, senza restrizioni, ai giudici chiamati a pronunciarsi su ricorsi avverso decisioni basate su queste ultime, ma non fanno parte del fascicolo accessibile alla parte ricorrente. L’avvocato di quest’ultima può accedere a tali informazioni solo previa autorizzazione dell’autorità che ha identificato l’informazione classificata di cui trattasi, senza che la fondatezza del diniego di concedere tale autorizzazione possa essere controllata da un giudice. Inoltre, detto avvocato resta vincolato all’obbligo di riservatezza e non può, quindi, divulgare al suo cliente il contenuto delle informazioni classificate cui abbia avuto accesso.

29

Alla luce di tali considerazioni, il giudice del rinvio considera la possibilità che l’incompatibilità di tale normativa, come attuata dalle autorità e dai giudici nazionali, con l’articolo 47 della Carta possa essere dedotta dalla sentenza della Corte del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a. (C‑159/21, EU:C:2022:708). Sarebbe tuttavia necessario stabilire se tale soluzione sia pienamente trasponibile al caso di specie. Se del caso, il giudice del rinvio vorrebbe altresì ottenere precisazioni in merito ai poteri di cui esso deve disporre per garantire i diritti derivanti dall’articolo 47 della Carta in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

30

In tali circostanze, il Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 51, paragrafo 1, della [Carta] debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro attui il diritto dell’Unione in una situazione in cui un organo giurisdizionale di tale Stato membro valuta la legittimità della decisione di un comitato speciale del Parlamento di tale Stato che ha confermato in secondo grado una decisione amministrativa [della NSA] con la quale è stato annullato (revocato) alla persona giuridica

sia l’attestato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a informazioni classificate ai sensi del diritto nazionale,

sia, contestualmente e unicamente come conseguenza dell’annullamento di questo attestato anche il certificato di sicurezza industriale rilasciato alla medesima persona giuridica ai fini dell’accesso alle informazioni classificate “SECRET UE/EU SECRET” ai sensi dell’articolo 11 e dell’allegato V della decisione [2013/488].

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

[s]e l’articolo 47, [commi primo e secondo], della Carta debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una prassi nazionali in virtù delle quali

a)

la decisione [dell’NSA] di annullare (revocare) il suddetto attestato e il certificato non riporta le informazioni classificate che hanno indotto tale autorità a concludere che le condizioni per l’annullamento (revoca) siano soddisfatte, ma fa unicamente riferimento al documento corrispondente del fascicolo di tale autorità in cui sono contenute le informazioni classificate,

b)

la persona giuridica interessata non ha accesso al fascicolo [dell’NSA] e ai singoli documenti contenenti le informazioni classificate che hanno portato [l’NSA] alla conclusione di annullare (revocare) il suddetto attestato e il certificato,

c)

l’accesso al fascicolo e alla documentazione può essere concesso all’avvocato della persona giuridica interessata, ma solo con il consenso del direttore [dell’NSA], o, a seconda dei casi, con il consenso di un’altra autorità che ha trasmesso tali documenti [all’NSA], e, anche dopo tale l’accesso, l’avvocato sia tenuto a non divulgare il contenuto del fascicolo e di tali documenti;

d)

tuttavia, l’accesso a tale fascicolo e documenti spetta pienamente al giudice che valuta la legittimità della decisione descritta nella [prima questione].

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

[s]e l’articolo 47, [commi primo e secondo], della Carta debba essere interpretato nel senso che consenta direttamente (o, a seconda dei casi, imponga) a un organo giurisdizionale che valuta la legittimità della decisione descritta nella [prima questione] di non applicare la normativa e la prassi di cui alla [seconda questione] e di consentire alla persona giuridica interessata, o al suo avvocato, l’accesso al fascicolo [dell’NSA]

o, a seconda dei casi, ai documenti contenenti le informazioni classificate, qualora tale organo giurisdizionale lo ritenga necessario al fine di assicurare il diritto a un ricorso effettivo e a un procedimento in contraddittorio.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

[s]e l’articolo 51, paragrafi 1 e 2, della Carta debba essere interpretato nel senso che il potere dell’organo giurisdizionale di concedere l’accesso al fascicolo o, a seconda dei casi, ai documenti, accesso come quello di cui alla [terza questione], si riferisca

solo a quelle parti del fascicolo o ai documenti che riportano fatti rilevanti per la valutazione della sicurezza industriale ai sensi dell’articolo 11 e dell’allegato V della decisione [2013/488], oppure

anche a quelle parti del fascicolo ed ai documenti che riportano fatti rilevanti solo per la valutazione della sicurezza industriale ai sensi del diritto nazionale, vale a dire al di là dei motivi previsti dalla decisione [2013/488]».

Sulla competenza della Corte

31

Il comitato contesta la competenza della Corte a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale.

32

In primo luogo, la controversia oggetto del procedimento principale non presenterebbe alcun nesso con il diritto dell’Unione, in quanto le autorità slovacche avrebbero applicato, in tale causa, una normativa nazionale intesa unicamente a tutelare gli interessi della Repubblica slovacca e che sarebbe stata adottata prima dell’adesione di tale Stato membro all’Unione, in un settore che rientrerebbe in ogni caso nella competenza esclusiva degli Stati membri.

33

In secondo luogo, la terza questione inviterebbe direttamente la Corte ad interpretare una normativa nazionale e a valutare la compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione.

34

A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che la prima questione mira a stabilire se una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della Carta e che le altre questioni, tutte relative all’interpretazione di disposizioni della Carta, sono sollevate solo nell’ipotesi in cui la Corte risponda in senso affermativo alla prima questione.

35

Ne consegue che gli argomenti avanzati dal comitato in merito all’incompetenza della Corte a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso, esposti al punto 32 della presente sentenza, sono destinati ad essere esaminati in sede di esame della prima questione e non possono portare alla conclusione che la Corte non sia competente a pronunciarsi su tale domanda.

36

D’altra parte, per quanto riguarda specificamente la terza questione, occorre certamente ricordare che, nell’ambito del procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, l’accertamento e la valutazione dei fatti costituenti l’oggetto della controversia nel procedimento principale, nonché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (sentenza del 24 luglio 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 76, e giurisprudenza citata).

37

Ciò premesso, dalla formulazione stessa di tale questione risulta che essa si riferisce all’interpretazione non di una disposizione di diritto nazionale, bensì della Carta.

38

Pertanto, si deve constatare che la Corte è competente a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

39

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta debba essere interpretato nel senso che il controllo, da parte di un giudice nazionale, della legittimità di una decisione recante, da un lato, revoca di un attestato di sicurezza industriale che consente l’accesso a informazioni classificate da uno Stato membro e, in conseguenza di tale revoca, dall’altro, revoca di un certificato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a ICUE, conformemente all’articolo 11 e all’allegato V della decisione 2013/488, ha ad oggetto atti che costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale articolo 51, paragrafo 1.

40

L’ambito di applicazione della Carta è definito all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, ai sensi del quale, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, le disposizioni della Carta si applicano a questi ultimi esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

41

I diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano quindi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 19, e del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 26).

42

La nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta presuppone l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2016, Paoletti e a., C‑218/15, EU:C:2016:748, punto 14, e del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto, C‑262/20, EU:C:2022:117, punto 60).

43

Pertanto, al fine di stabilire se una misura nazionale rientri nell’«attuazione del diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta occorre verificare, inter alia, se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell’Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell’Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest’ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell’Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (sentenza del 5 maggio 2022, BPC Lux 2 e a., C‑83/20, EU:C:2022:346, punto 27 e giurisprudenza citata).

44

A questo proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l’applicabilità della Carta alla revoca di un certificato di sicurezza industriale che consente l’accesso a informazioni classificate da uno Stato membro, è importante notare che, in questa fase del suo sviluppo, il diritto dell’Unione non comprende un atto che stabilisca regole generali relative alle decisioni prese dagli Stati membri al fine di autorizzare l’accesso a informazioni classificate ai sensi di normative nazionali [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 103].

45

In particolare, la decisione 2013/488, cui il giudice del rinvio fa riferimento in relazione al certificato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a ICUE, precisa, all’articolo 1, paragrafo 1, che essa stabilisce i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per proteggere le ICUE. Tale decisione non contiene tuttavia disposizioni che disciplinano l’accesso a informazioni classificate ai sensi di normative nazionali.

46

In tale contesto, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che la normativa nazionale che disciplina la revoca dell’attestato di sicurezza industriale di cui trattasi nel procedimento principale abbia lo scopo o l’effetto di dare attuazione a una disposizione del diritto dell’Unione o, ancora, che l’applicazione di detta normativa incida su quella di una tale disposizione.

47

Pertanto, non risulta che la revoca di un attestato di sicurezza come quello di cui trattasi nel procedimento principale rappresenti un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

48

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’applicabilità della Carta alla revoca di un certificato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a ICUE, occorre rilevare che talune istituzioni dell’Unione hanno adottato atti specifici volti a disciplinare la protezione delle ICUE nell’ambito del loro funzionamento.

49

In particolare, il Consiglio ha adottato, a tal fine, la decisione 2013/488, alla quale fa riferimento il giudice del rinvio.

50

Dal considerando 3 e dall’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione, risulta che i principi fondamentali e le norme minime da essa stabiliti devono essere rispettati dagli Stati membri, conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, affinché tutti possano avere la certezza che un livello equivalente di protezione è assicurato alle ICUE.

51

Per quanto riguarda più specificamente la sicurezza industriale, l’articolo 11, paragrafo 2, di detta decisione prevede che l’SGC possa affidare per contratto mansioni che comportano o implicano l’accesso a, il trattamento o la conservazione di ICUE da parte di soggetti industriali o di altra natura.

52

Al fine di garantire la protezione delle ICUE da parte di contraenti e subcontraenti, l’articolo 11, paragrafo 5, della stessa decisione richiede che l’NSA, la DSA o qualsiasi altra autorità di sicurezza competente di ciascuno Stato membro assicuri, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che i contraenti o i subcontraenti registrati nel territorio del rispettivo Stato membro, partecipanti a contratti o subcontratti classificati che richiedono l’accesso a ICUE nelle loro strutture dispongano, nell’esecuzione di tali contratti o nella fase precontrattuale, di un FSC del livello di classifica adeguato.

53

L’articolo 11, paragrafo 7, della decisione 2013/488 stabilisce che le modalità di applicazione di tale articolo 11 figurano nell’allegato V di tale decisione.

54

Tale allegato V prevede, ai punti da 8 a 13, norme relative ai FSC. Ne consegue, in particolare, che un FSC è concesso dall’autorità nazionale competente, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per indicare che un soggetto industriale è in grado di garantire alle ICUE un’adeguata protezione, che tale autorità deve garantire almeno il rispetto di una serie di requisiti previsti da detto allegato V e che qualsiasi modifica di un FSC deve essere notificata al SGC. Il punto 13 del medesimo allegato V precisa, inoltre, che la revoca di un FSC da parte dell’autorità nazionale competente costituisce, per il SGC, un motivo sufficiente per estinguere un contratto classificato o escludere un offerente dalla gara.

55

Al fine di garantire l’attuazione della decisione 2013/488, l’articolo 15, paragrafo 3, lettera c), di quest’ultima dispone che gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali, per garantire che, nel trattamento o conservazione di ICUE, tale decisione sia rispettata, in particolare, dalle persone debitamente autorizzate, in virtù delle loro funzioni, ad avere accesso ad ICUE. Al fine di adempiere a tale obbligo, gli Stati membri devono in particolare, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), i), di tale decisione, designare una NSA responsabile dei dispositivi di sicurezza per proteggere le ICUE, affinché le ICUE detenute da qualsiasi servizio, organo o agenzia siano protette conformemente a detta decisione.

56

Alla luce delle norme così stabilite dalla decisione 2013/488, che impone obblighi agli Stati membri, le misure adottate da questi ultimi, al fine di garantire la sicurezza industriale, disciplinando l’accesso alle ICUE relative a contratti stipulati dal Consiglio mediante il rilascio e il controllo di FSC, devono essere considerate come attuative del diritto dell’Unione.

57

In particolare, la revoca, da parte di un’autorità nazionale, di un FSC, ai sensi dell’allegato V, punto 13, di tale decisione, integra una siffatta attuazione. Una siffatta revoca mette infatti in discussione un’autorizzazione il cui rilascio è specificamente previsto dal diritto dell’Unione, ossia l’articolo 11, paragrafo 5, di detta decisione, in combinato disposto con il punto 8 dell’allegato V di quest’ultima. Inoltre, gli effetti di una tale autorizzazione sono definiti, almeno in parte, da tale diritto, dato che tale articolo 11, paragrafo 5, richiede che un contraente o un subcontraente partecipante a contratti o a subcontratti classificati che richiedono l’accesso a ICUE nelle loro strutture dispongano, nell’esecuzione di tali contratti o nella fase precontrattuale, di un FSC del livello di classifica adeguato.

58

La circostanza che le condizioni alle quali un’autorità nazionale può revocare un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, non siano direttamente determinate da tale decisione o da un altro atto dell’Unione e rientrino quindi nel potere discrezionale degli Stati membri, sempreché nel rispetto dell’inquadramento stabilito da detta decisione, non è tale da giustificare una diversa conclusione.

59

Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che si deve considerare che uno Stato membro, il quale si avvalga della libertà di scegliere tra varie modalità di applicazione di un atto dell’Unione o di un potere discrezionale o di valutazione che fa parte integrante del regime istituito da tale atto, attui tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 50 e giurisprudenza citata).

60

Tale soluzione può essere applicata al caso di specie, dato che l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, nell’ambito definito dalla decisione 2013/488, per revocare un FSC, ai sensi di tale decisione, fa parte del regime definito da quest’ultima. L’esistenza di un tale margine di discrezionalità non implica inoltre in alcun modo che un tale FSC trovi il suo fondamento nel diritto nazionale o che i suoi effetti siano esclusivamente definiti dal diritto nazionale.

61

In tali circostanze, e tenuto conto del fatto che il regime di protezione delle ICUE istituito dalla decisione 2013/488 mira a garantire il buon funzionamento del Consiglio, l’argomento presentato dai governi slovacco, estone e francese secondo cui l’esercizio di tale potere discrezionale rientra in una competenza mantenuta dagli Stati membri non può essere accolto.

62

Riguardo alla posizione del Governo slovacco che si basa, a questo proposito, sull’articolo 4, paragrafo 2, TUE, occorre ricordare che, sebbene spetti agli Stati membri, conformemente a tale disposizione, definire i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e decidere le misure idonee a garantire la loro sicurezza interna ed esterna, la mera circostanza che una misura nazionale sia stata adottata ai fini della tutela della sicurezza nazionale non può comportare l’inapplicabilità del diritto dell’Unione o dispensare gli Stati membri dal necessario rispetto di tale diritto (sentenza del 16 gennaio 2024, Österreichische Datenschutzbehörde, C‑33/22, EU:C:2024:46, punto 50 e giurisprudenza citata).

63

Nel caso di specie, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che un certificato di sicurezza industriale come quello di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerato come un FSC ai sensi della decisione 2013/488.

64

Infatti, anzitutto, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, conformemente alla normativa slovacca applicabile, un siffatto certificato è rilasciato al solo scopo di consentire all’impresa che ne beneficia di accedere a ICUE, che il suo rilascio comporta che tale impresa sia informata degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione che essa deve rispettare e che il diritto slovacco non prevede altre autorizzazioni che consentano a un’impresa di accedere a ICUE nel quadro definito dalla decisione 2013/488.

65

Inoltre, sebbene il giudice nazionale affermi che la normativa slovacca applicabile non è stata adottata specificamente per recepire tale decisione, dalla giurisprudenza della Corte si evince che tale constatazione non esclude che un atto basato su tale normativa costituisca un’attuazione del diritto costituito da detta decisione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, a condizione che tale atto dia esecuzione alle norme stabilite dalla medesima decisione (v., per analogia, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 28).

66

Infine, sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale non dimostri che la ricorrente nel procedimento principale sia stata parte di un contratto con il Consiglio o abbia partecipato alla negoziazione o all’esecuzione di un tale contratto, tale circostanza non può essere sufficiente per escludere l’applicazione della decisione 2013/488. Infatti, dall’articolo 11 e dall’allegato V di tale decisione risulta che un’impresa può chiedere il rilascio di un FSC per poter partecipare, se necessario, a una gara d’appalto del Consiglio che comporti l’accesso a ICUE.

67

Inoltre, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla rilevanza da riconoscere al fatto che il diritto slovacco autorizza la revoca del certificato di sicurezza industriale di un’impresa per il solo fatto che sia stato revocato l’attestato di sicurezza industriale di quest’ultima. A tale proposito, si deve constatare che la previsione di un tale nesso tra la revoca di un’autorizzazione di sicurezza nazionale, ai sensi della normativa slovacca, e quella di un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, costituisce una scelta effettuata dalla Repubblica slovacca nell’esercizio del margine di discrezionalità menzionato al punto 60 della presente sentenza e che tale scelta non può pertanto escludere che la revoca di un tale FSC costituisca un’attuazione del diritto dell’Unione.

68

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta deve essere interpretato nel senso che:

il controllo, da parte di un giudice nazionale, della legittimità di una decisione di revoca di un attestato di sicurezza industriale che consente di accedere a informazioni classificate da uno Stato membro non ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale disposizione;

il controllo, da parte di tale giudice, della legittimità di una decisione che, in conseguenza della revoca di tale attestato di sicurezza industriale, revoca un certificato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a ICUE, conformemente all’articolo 11 e all’allegato V della decisione 2013/488, ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale articolo 51, paragrafo 1.

Sulle questioni seconda e terza

69

Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che, da un lato, esso osta a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali una decisione di revoca di un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, non indica le informazioni classificate che giustificano tale revoca, prevedendo al contempo che il giudice competente a valutare la legittimità di tale revoca abbia accesso a tali informazioni e che il difensore dell’ex titolare di tale FSC possa avere accesso a dette informazioni solo con il consenso delle autorità nazionali interessate e a condizione di garantirne la riservatezza e, dall’altro lato, che, nell’ipotesi in cui tale articolo osti a detta normativa e prassi, esso autorizza tale giudice nazionale a comunicare esso stesso all’ex titolare di detto FSC, se del caso tramite il suo avvocato, talune informazioni classificate quando la mancata comunicazione di tali informazioni a detto ex titolare o al suo avvocato non appaia giustificata.

70

Occorre, in primo luogo, esaminare se una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 47 della Carta.

71

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il riconoscimento, in un determinato caso di specie, del diritto a un ricorso effettivo previsto all’articolo 47 della Carta presuppone che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione o che tale persona sia sottoposta a procedimenti penali che costituiscono attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 34 e giurisprudenza citata].

72

Nel caso di specie, si deve certamente constatare che la decisione 2013/488 non stabilisce un diritto, per un operatore economico, di ottenere il rilascio di un FSC al ricorrere di talune condizioni.

73

Tuttavia, dal punto 8 dell’allegato V di tale decisione risulta che l’accesso alle ICUE da parte di un operatore economico ai fini della conclusione o dell’esecuzione di un contratto classificato del Consiglio è subordinato al possesso di un FSC.

74

In tali circostanze, occorre innanzitutto ricordare che, come risulta dal punto 52 della presente sentenza, dall’articolo 11, paragrafo 5, della decisione 2013/488 risulta che i contraenti e i subcontraenti partecipanti a contratti o subcontratti classificati che richiedono l’accesso a ICUE nelle loro strutture devono disporre, nell’esecuzione di tali contratti o nella fase precontrattuale, di un FSC del livello di classifica adeguato.

75

Inoltre, il punto 10 dell’allegato V di tale decisione enuncia che un FSC è richiesto nella fase precontrattuale laddove occorre fornire ICUE durante il processo di presentazione delle offerte.

76

Infine, conformemente al punto 11 dell’allegato V di detta decisione, l’autorità contraente non assegna all’offerente selezionato un contratto classificato prima di aver ricevuto conferma dall’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui ha sede il contraente o subcontraente interessato, che è stato rilasciato l’FSC adatto. Inoltre, il punto 13 di tale allegato prevede che la revoca dell’FSC costituisce motivo sufficiente per estinguere un contratto classificato.

77

Ne consegue che la revoca di un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, ha come conseguenza che l’operatore economico interessato perde l’autorizzazione ad accedere a ICUE ai fini della conclusione e dell’esecuzione di un contratto classificato. Pertanto, una tale revoca implica, in particolare, che quest’ultimo sarà privato della facoltà, di cui disponeva prima di tale revoca, di partecipare alla fase precontrattuale relativa a un contratto classificato del Consiglio, e della possibilità che gli sia aggiudicato, da parte di tale istituzione, un contratto siffatto se la sua offerta è selezionata. La perdita di tale facoltà si verifica anche se, al pari della ricorrente nel procedimento principale, detto operatore economico non era, alla data di revoca del suo FSC, un contraente o un subcontraente del Consiglio.

78

Tale operatore economico deve, di conseguenza, poter disporre, conformemente all’articolo 47 della Carta, di un mezzo di ricorso effettivo dinanzi a un giudice al fine di contestare la revoca del suo FSC, ai sensi della decisione 2013/488.

79

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le garanzie minime che tale mezzo di ricorso deve soddisfare, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l’efficacia del controllo giurisdizionale garantito all’articolo 47 della Carta presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta, fermo restando il potere del giudice competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima. Ciò consente, infatti, al destinatario della decisione di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente, e consente inoltre pienamente a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione (sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 53 e giurisprudenza citata).

80

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la revoca di un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, è fondata esclusivamente sulla revoca di un’altra autorizzazione di sicurezza, il controllo giurisdizionale della revoca di tale FSC potrà essere effettivo solo qualora l’ex titolare di detto FSC possa avere accesso ai motivi sui quali si basa la revoca di tale altra autorizzazione di sicurezza, poiché solo tale accesso gli consentirà di comprendere la natura dei motivi che hanno condotto, in definitiva, alla revoca dello stesso FSC e quindi, se del caso, di contestare tali motivi.

81

Vero è che considerazioni imperative riguardanti, in particolare, la tutela della sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali possono ostare alla comunicazione all’ex titolare di un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, in tutto o in parte, delle informazioni su cui si basa la revoca di tale FSC. Tuttavia, in casi simili, spetta al giudice nazionale competente, cui non possono essere opposti il segreto o la riservatezza di tali informazioni, attuare, nell’ambito del controllo giurisdizionale che esercita, tecniche che consentano di conciliare tali considerazioni imperative con la necessità di garantire adeguatamente all’interessato il rispetto dei suoi diritti processuali, quali il diritto di essere ascoltato e il principio del contraddittorio (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 125 e giurisprudenza citata).

82

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a prevedere un controllo giurisdizionale effettivo tanto dell’esistenza e della fondatezza dei motivi invocati dall’autorità nazionale competente riguardo alla sicurezza dello Stato per rifiutare di divulgare, in tutto o in parte, le informazioni su cui si basa la revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, quanto della legittimità di tale revoca (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 58).

83

Nell’ambito del controllo giurisdizionale della legittimità della revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, spetta agli Stati membri istituire norme che consentano al giudice incaricato del controllo di legittimità di tale revoca di prendere conoscenza sia dell’insieme dei motivi sia degli elementi di prova pertinenti sulla cui base detta revoca è stata decisa (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 59).

84

Quanto ai requisiti cui deve corrispondere il controllo giurisdizionale della sussistenza e della fondatezza dei motivi invocati dall’autorità nazionale competente riguardo alla sicurezza dello Stato membro interessato, è importante che un giudice sia incaricato di procedere a un esame autonomo di tutti gli elementi di diritto e di fatto invocati dall’autorità nazionale competente per valutare, alla stregua delle norme di procedura nazionali, se considerazioni imperative riguardanti ad esempio la tutela della sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali ostino effettivamente alla comunicazione, in tutto o in parte, dei motivi su cui si fonda la revoca di cui trattasi e dei pertinenti elementi di prova (v., per analogia, sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punti 6062, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 126).

85

Qualora tale giudice concluda che la sicurezza dello Stato non osta alla comunicazione, quantomeno parziale, dei motivi o degli elementi di prova che costituiscono il fondamento della revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, e che non sono stati inizialmente comunicati, esso offre la possibilità all’autorità nazionale competente di rivelare all’interessato la motivazione e gli elementi di prova mancanti. Se tale autorità non acconsente alla loro divulgazione, detto giudice procede all’esame della legittimità di tale revoca sulla base dei soli motivi ed elementi di prova che sono stati comunicati (v., per analogia, sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 63, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 127).

86

Al contrario, qualora risulti che considerazioni imperative relative, ad esempio, alla protezione della sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali ostino effettivamente alla rivelazione all’interessato, in tutto o in parte, dei motivi o delle prove che costituiscono il fondamento della revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, il controllo giurisdizionale della legittimità di tale revoca deve essere eseguito nell’ambito di un procedimento che bilanci adeguatamente le necessità imposte da dette considerazioni imperative con quelle del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare del diritto al rispetto del principio del contraddittorio, limitando al contempo allo stretto necessario le eventuali ingerenze nell’esercizio di tale diritto (v., per analogia, sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 64, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 128).

87

In proposito, da un lato, considerata la necessità di rispettare l’articolo 47 della Carta, detto procedimento deve garantire il più possibile l’osservanza del principio del contraddittorio, al fine di consentire all’interessato di contestare la motivazione sulla quale è fondata la revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, e di presentare osservazioni riguardo agli elementi di prova ad essa pertinenti e, pertanto, di difendersi effettivamente. A tal fine, è ammissibile avvalersi di possibilità quali la comunicazione di una sintesi del contenuto delle informazioni o degli elementi di prova in questione (v., per analogia, sentenze del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 65, e del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 129).

88

In ogni caso, è importante che sia comunicato all’interessato il contenuto essenziale della motivazione sulla quale è fondata detta revoca, visto che la pur necessaria tutela, in particolare, della sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali non può aver l’effetto di privare l’interessato del suo diritto di essere ascoltato e, pertanto, vanificare il suo diritto di ricorrere contro la medesima revoca (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 65).

89

Eventualmente, qualora l’autorità nazionale che ha revocato il FSC, ai sensi della decisione 2013/488, intenda avvalersi, dinanzi al giudice nazionale competente, soltanto di alcuni dei motivi di revoca di tale FSC, motivi che essa ritiene sufficienti per giustificare tale revoca, essa può limitarsi a comunicare il contenuto essenziale di tali motivi (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punti 119, 127130). In questo caso, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 85 della presente sentenza, tale giudice procede all’esame della legittimità di detta revoca sulla base dei soli motivi di cui è stato comunicato il contenuto essenziale.

90

Dall’altro lato, la ponderazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva con la necessità di garantire, in particolare, la sicurezza dello Stato membro interessato o delle relazioni internazionali, sulla quale poggia la conclusione enunciata ai punti 87 e 88 della presente sentenza, non vale ugualmente per gli elementi di prova alla base della motivazione prodotti dinanzi al giudice nazionale competente. Infatti, in taluni casi la divulgazione di tali elementi probatori può compromettere in modo diretto e particolare, segnatamente, la sicurezza dello Stato, perché può, per esempio, mettere in pericolo la vita, la salute o la libertà di persone o svelare i metodi di indagine specificamente utilizzati dalle autorità di sicurezza nazionali e in tal modo ostacolare seriamente, se non impedire, il futuro espletamento dei compiti delle medesime autorità (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 66).

91

In tale contesto, il giudice nazionale competente è tenuto a valutare se e in quale misura la mancata divulgazione di informazioni o di elementi probatori riservati all’interessato, e di riflesso l’impossibilità per quest’ultimo di presentare le sue osservazioni in proposito, siano in grado di influire sull’efficacia probatoria di tali elementi di prova (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 129 e giurisprudenza citata).

92

In tali circostanze, il giudice nazionale competente deve assicurarsi che il contenuto essenziale della motivazione che costituisce il fondamento della revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, sia rivelata all’interessato in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova e, se del caso, trarre, ai sensi del diritto nazionale, le conseguenze di un eventuale trasgressione di tale obbligo di comunicazione (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, punto 68).

93

Alla luce di tali requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta, risulta, nel caso di specie, che il potere del giudice nazionale competente di accedere all’insieme delle informazioni classificate alla base della revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, indicato dal giudice del rinvio, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per garantire un ricorso effettivo in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

94

Infatti, il rispetto dei diritti della difesa implica non già, soltanto, che il giudice competente disponga di tutti gli elementi pertinenti per prendere la propria decisione, ma anche che la persona interessata, eventualmente tramite un consulente, possa far valere i propri interessi esprimendo il proprio punto di vista su tali elementi (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a., C‑159/21, EU:C:2022:708, punto 58).

95

Inoltre, il diritto riconosciuto all’avvocato dell’ex titolare del FSC di accedere, con l’accordo delle autorità nazionali interessate, alle informazioni classificate su cui si basa la revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, non può bastare a garantire il rispetto dell’articolo 47 della Carta in una situazione in cui tali autorità possono rifiutare tale accesso senza che il giudice nazionale competente possa trarre le conseguenze della natura eventualmente ingiustificata di tale rifiuto ai fini del controllo della legittimità di tale revoca, e in cui tale avvocato deve garantire la riservatezza di tali informazioni, il che comporta che non può rivelarne il contenuto al suo cliente.

96

Per il resto, le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale non consentono di stabilire se il giudice nazionale competente disponga, in forza della normativa slovacca, del potere di verificare se i motivi invocati dalle autorità nazionali ostino effettivamente alla comunicazione, in tutto o in parte, delle informazioni classificate su cui è fondata la revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, e di trarre, se del caso, le conseguenze di un rifiuto di comunicazione di una parte di tali informazioni che non sia debitamente giustificato.

97

Analogamente, sebbene dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti che la ricorrente nel procedimento principale o il suo avvocato hanno potuto accedere alle informazioni non classificate e a talune delle informazioni classificate alla base della revoca del FSC, ai sensi della decisione 2013/488, il giudice del rinvio non ha precisato se le informazioni così comunicate consentissero alla ricorrente nel procedimento principale di disporre del contenuto essenziale dei motivi di tale revoca o, quantomeno, del contenuto essenziale del motivo o dei motivi di cui l’autorità nazionale competente intendeva avvalersi.

98

Spetterà quindi al giudice del rinvio valutare in che misura la normativa e la prassi nazionali in questione nel procedimento principale garantiscano il rispetto dei requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta, quali risultano dai punti da 79 a 92 della presente sentenza.

99

In terzo luogo, per quanto riguarda le conseguenze di un’eventuale constatazione di incompatibilità di tale normativa e tale prassi con l’articolo 47 della Carta, gli Stati membri possono riservare all’autorità nazionale competente il potere di comunicare o meno motivi o elementi di prova classificati, purché il giudice nazionale investito del ricorso contro la revoca di un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, abbia il potere di trarre le conseguenze della decisione infine adottata al riguardo da detta autorità [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 113].

100

Infatti, una simile soluzione è idonea, qualora l’autorità nazionale competente ostacoli ingiustificatamente la comunicazione, in tutto o in parte, degli elementi su cui si basa la revoca di cui trattasi, ad assicurare il rispetto integrale dell’articolo 47 della Carta, in quanto garantisce che la violazione, da parte di tale autorità, degli obblighi procedurali ad essa incombenti non comporterà che la decisione giurisdizionale sia fondata su fatti e documenti di cui il richiedente non ha potuto prendere conoscenza e sui quali non è stato quindi in grado di prendere posizione [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 114].

101

Pertanto, non si può ritenere che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva in sede di valutazione della legittimità della revoca di un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, il giudice nazionale investito del ricorso contro tale revoca debba necessariamente disporre del potere di comunicare esso stesso talune informazioni classificate quando la mancata comunicazione di tali informazioni all’ex titolare di tale FSC, eventualmente tramite il suo avvocato, non risulti giustificata [v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, NW e PQ (Informazioni classificate), C‑420/22 e C‑528/22, EU:C:2024:344, punto 115].

102

Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 47 della Carta deve essere interpretato nel senso che:

da un lato, esso non osta a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali una decisione di revoca di un FSC, ai sensi della decisione 2013/488, non indica le informazioni classificate che giustificano tale revoca, per considerazioni imperative relative, ad esempio, alla tutela della sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali, e che prevedono al contempo che il giudice competente a valutare la legittimità di detta revoca abbia accesso a tali informazioni e l’avvocato dell’ex titolare di tale FSC possa avere accesso a dette informazioni solo con il consenso delle autorità nazionali interessate e a condizione di garantirne la riservatezza, purché tale giudice garantisca che la non divulgazione di informazioni sia limitata allo stretto necessario e che sia comunicato all’ex titolare di detto FSC, in ogni caso, il contenuto essenziale dei motivi della revoca stessa con modalità che tengano debitamente conto della necessaria riservatezza degli elementi di prova;

dall’altro lato, nell’ipotesi in cui l’articolo 47 della Carta osti a tali normativa e prassi, esso non richiede che il giudice nazionale competente comunichi esso stesso all’ex titolare del FSC, eventualmente tramite il suo avvocato, talune informazioni classificate quando la mancata comunicazione di tali informazioni a tale ex titolare o al suo avvocato non risulti giustificata. Spetta, se del caso, all’autorità nazionale competente provvedere in tal senso. Se quest’ultima non autorizza tale comunicazione, detto giudice procede all’esame della legittimità della revoca di tale FSC sulla base dei soli motivi ed elementi di prova comunicati.

Sulla quarta questione

103

Alla luce della risposta fornita alle questioni seconda e terza, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulle spese

104

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

deve essere interpretato nel senso che:

il controllo, da parte di un giudice nazionale, della legittimità di una decisione di revoca di un attestato di sicurezza industriale che consente di accedere a informazioni classificate da uno Stato membro non ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale disposizione;

il controllo, da parte di tale giudice, della legittimità di una decisione che, in conseguenza della revoca di tale attestato di sicurezza industriale, revoca un certificato di sicurezza industriale che autorizza l’accesso a informazioni classificate dell’Unione europea, conformemente all’articolo 11 e all’allegato V della decisione 2013/488/UE, del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, ha ad oggetto un atto che costituisce attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi di tale articolo 51, paragrafo 1.

 

2)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

deve essere interpretato nel senso che:

da un lato, esso non osta a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali una decisione di revoca di un nulla osta di sicurezza delle imprese, ai sensi della decisione 2013/488, non indica le informazioni classificate che giustificano tale revoca, per considerazioni imperative relative, ad esempio, alla tutela della sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali, e che prevedono al contempo che il giudice competente a valutare la legittimità di detta revoca abbia accesso a tali informazioni e l’avvocato dell’ex titolare di tale nulla osta di sicurezza delle imprese possa avere accesso a dette informazioni solo con il consenso delle autorità nazionali interessate e a condizione di garantirne la riservatezza, purché tale giudice garantisca che la non divulgazione di informazioni sia limitata allo stretto necessario e che sia comunicato all’ex titolare di detto nulla osta di sicurezza delle imprese, in ogni caso, il contenuto essenziale dei motivi della revoca stessa con modalità che tengano debitamente conto della necessaria riservatezza degli elementi di prova;

dall’altro lato, nell’ipotesi in cui l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali osti a tali normativa e prassi, esso non richiede che il giudice nazionale competente comunichi esso stesso all’ex titolare del nulla osta di sicurezza delle imprese, eventualmente tramite il suo avvocato, talune informazioni classificate quando la mancata comunicazione di tali informazioni a tale ex titolare o al suo avvocato non risulti giustificata. Spetta, se del caso, all’autorità nazionale competente provvedere in tal senso. Se quest’ultima non autorizza tale comunicazione, detto giudice procede all’esame della legittimità della revoca di tale nulla osta di sicurezza delle imprese sulla base dei soli motivi ed elementi di prova comunicati.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo slovacco.