Causa C‑183/23
Credit Agricole Bank Polska S.A.
contro
AB
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla
Warszawy - Śródmieścia w Warszawie)
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 aprile 2024
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 6, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Contratto concluso da un consumatore avente la cittadinanza di uno Stato terzo presso una banca stabilita in uno Stato membro – Azione promossa contro tale consumatore – Autorità giurisdizionale dell’ultimo domicilio noto di detto consumatore nel territorio di uno Stato membro»
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Determinazione della competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro – Competenza internazionale dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto – Residenza abituale del convenuto – Irrilevanza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 4, § 1, e 62)
(v. punti 35‑38)
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Ambito di applicazione – Ricorso contro un consumatore cittadino di uno Stato membro il cui domicilio attuale non è noto – Assenza di elementi probatori quanto all’esistenza di un domicilio nel territorio di un altro Stato membro o al di fuori del territorio dell’Unione – Inclusione – Competenza del giudice dell’ultimo domicilio noto di detto consumatore nel territorio di uno Stato membro
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, artt. 4, § 1, 6, § 1, e 18, § 2; regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 4, § 1, e 16, § 2)
(v. punti 42‑49 e dispositivo)