Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

4 luglio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi a titolo oneroso – Commissione di gestione percepita da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi per la riscossione, la distribuzione e il pagamento dei compensi spettanti ai titolari dei diritti – Compensi non rientranti in un’operazione imponibile»

Nella causa C‑179/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 15 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2023, nel procedimento

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)

contro

Guvernul României,

Ministerul Finanțelor,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Prechal (relatrice), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di giudice della Settima Sezione, e M.L. Arastey Sahún, giudice,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam), da S. Brăileanu, A.-M. Gheorghişan e M. Niculeasa, avocaţi;

–        per il governo rumeno, da E. Gane, R.I. Haţieganu e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da A. Armenia e M. Herold, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam) e, dall’altro, il Guvernul României (governo rumeno) e il Ministerul Finanțelor (Ministero delle Finanze, Romania) in merito a una modifica normativa che assoggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA) l’attività degli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi relativa alla riscossione, alla distribuzione e al pagamento dei compensi spettanti ai titolari di tali diritti, qualora detti compensi non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva IVA.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva IVA

3        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA dispone quanto segue:

«Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(...)

c)      le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

4        L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

5        Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva:

«Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

6        L’articolo 25 della direttiva IVA prevede quanto segue:

«Una prestazione di servizi può consistere, tra l’altro, in una delle operazioni seguenti:

(...)

c)      l’esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge».

7        L’articolo 28 di tale direttiva così dispone:

«Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale».

8        Ai sensi dell’articolo 73 di detta direttiva:

«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

 Direttiva 2014/26/UE

9        L’articolo 3 della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72) prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “organismo di gestione collettiva”: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:

i)      è detenuto o controllato dai propri membri;

ii)    è organizzato senza fini di lucro;

(...)

h)      “proventi dei diritti”: le entrate riscosse da un organismo di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all’indennizzo;

i)      “spese di gestione”: l’importo addebitato, detratto o compensato da un organismo di gestione collettiva sui proventi dei diritti o sulle entrate derivanti dall’investimento dei proventi dei diritti al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore o dei diritti connessi ai diritti d’autore;

(...)».

 Diritto rumeno

Codice tributario

10      L’articolo 268 della Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 recante il codice tributario; in prosieguo: il «codice tributario»), rubricato «Operazioni imponibili», prevede quanto segue:

«1.      Ai fini dell’IVA, sono imponibili in Romania le operazioni che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

a)      le operazioni che, ai sensi degli articoli da 270 a 272, costituiscono o sono assimilate a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA, effettuate a titolo oneroso;

(...)».

11      Ai sensi dell’articolo 271 del codice tributario, rubricato «Prestazione di servizi»:

«1.      Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni, quale definita all’articolo 270.

2.      Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che esso abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

3.      Le prestazioni di servizi includono operazioni quali:

a)      la locazione o la messa a disposizione di beni nell’ambito di un contratto di leasing;

b)      la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo, in particolare il trasferimento e/o la cessione di diritti d’autore, brevetti, licenze, marchi e altri diritti analoghi;

c)      l’assunzione dell’obbligo di non esercitare un’attività economica, di non entrare in concorrenza con un’altra persona o di permettere un’azione o una situazione;

d)      l’esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;

e)      servizi di intermediazione effettuati da persone che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi».

Legge n. 8/1996

12      L’articolo 144 della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sui diritti d’autore e i diritti connessi), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 489 del 14 giugno 2018; in prosieguo: la «legge n. 8/1996»), così recita:

«1.      L’autore o il titolare di un diritto d’autore o di un diritto connesso esercita i diritti che gli sono riconosciuti dalla presente legge individualmente o collettivamente, in conformità con le disposizioni della presente legge.

(...)».

13      Ai sensi dell’articolo 145 della legge n. 8/1996:

«1.      La gestione collettiva è obbligatoria per l’esercizio dei seguenti diritti:

a)      il diritto al compenso per copia privata;

b)      il diritto a un compenso equo per il prestito pubblico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2;

c)      il diritto di radiodiffusione di opere musicali;

d)      il diritto a un compenso equo e unico riconosciuto agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi per la comunicazione al pubblico e la radiodiffusione di fonogrammi pubblicati a fini di commercio o di riproduzioni di tali fonogrammi;

e)      il diritto di ritrasmissione via cavo;

f)      il diritto di ritrasmissione;

g)      il diritto a un compenso equo per le opere orfane.

2.      Per le categorie di diritti di cui al paragrafo 1, gli organismi di gestione collettiva rappresentano anche i titolari dei diritti che non hanno conferito loro mandato».

14      L’articolo 150 di tale legge dispone quanto segue:

«1.      Gli organismi di gestione collettiva sono, ai sensi della presente legge, persone giuridiche costituite in libera associazione, aventi come unico o principale scopo la gestione dei diritti d’autore o dei diritti connessi al diritto d’autore, delle categorie di diritti, dei tipi di opere o di altre creazioni protette, che è loro affidata da più autori o titolari di diritti d’autore, a vantaggio collettivo di questi ultimi.

2.      (…) agli organismi di gestione collettiva non possono essere trasferiti o ceduti diritti d’autore né diritti connessi né l’esercizio dei diritti medesimi.

3.      Ai fini del paragrafo 1, la gestione collettiva dei diritti, delle categorie di diritti, dei tipi di opere o di altre creazioni protette comprende la concessione di licenze, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti o dei tipi di opere gestiti, la garanzia del rispetto di tali diritti, la riscossione, la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti agli autori o ai titolari di diritti d’autore o di diritti connessi derivanti dai compensi pagati per lo sfruttamento dei diritti gestiti o dall’investimento dei proventi di tali diritti».

15      L’articolo 169 di detta legge così dispone:

«1.      La gestione collettiva si svolge secondo le seguenti regole:

(...)

b)      i compensi versati agli organismi di gestione collettiva non sono assimilati né assimilabili a introiti dei medesimi;

(...)

d)      gli importi riscossi da un organismo di gestione collettiva sono distribuiti e pagati ai suoi membri (...);

(...)

h)      la commissione di gestione corrisponde alla percentuale trattenuta presso gli autori o i titolari dei diritti sui proventi dei diritti o su qualsiasi introito derivante dall’investimento dei proventi dei diritti, al fine di coprire tutti i costi sostenuti per il funzionamento dell’organismo di gestione collettiva, la riscossione, la distribuzione e il pagamento dei compensi. La commissione dovuta dai membri e dai titolari dei diritti aventi un legame diretto con l’organismo di gestione collettiva viene trattenuta all’atto della distribuzione e non può superare il 15% degli importi distribuiti individualmente (…)».

 Norme metodologiche di attuazione della legge n. 227/2015 recante il codice tributario approvate con decreto del governo n. 1/2016

16      Il punto 8, paragrafi 12 e 13, del titolo VII delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (norme metodologiche di attuazione della legge n. 227/2015 recante il codice tributario approvate con decreto del governo n. 1/2016), del 6 gennaio 2016 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 22 del 13 gennaio 2016), come modificate dalla Hotărârea Guvernului nr. 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (decreto del governo n. 354/2018 recante modifiche ed integrazioni delle norme metodologiche di attuazione della legge n. 227/2015 recante il codice tributario, approvate con decreto del governo n. 1/2016), del 16 maggio 2018 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 442 del 25 maggio 2018), prevede quanto segue:

«12.      Ai sensi dell’articolo 271 del codice tributario, i titolari di diritti di riproduzione non effettuano una prestazione di servizi, ai fini dell’IVA, a favore dei produttori e degli importatori di supporti vergini e di apparecchi di registrazione e di riproduzione, dai quali gli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi riscuotono, per conto di tali titolari ma in nome proprio, compensi sulla vendita di tali apparecchi e supporti. L’articolo 271, paragrafo 2, del codice tributario non si applica alla riscossione del compenso per copia privata, in quanto quest’ultimo non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione dell’IVA. Gli organismi di gestione collettiva effettuano una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta a favore dei titolari di diritti di riproduzione, il cui corrispettivo è la commissione di gestione trattenuta sulle entrate riscosse.

13.      L’articolo 271, paragrafo 2, del codice tributario si applica agli importi diversi da quelli di cui al paragrafo 12, riscossi dagli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, derivanti dai diritti gestiti».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Il Credidam è un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, che opera in forma di associazione di artisti interpreti. In particolare, il suo scopo è quello di riscuotere e distribuire i compensi dovuti agli artisti interpreti da parte degli utilizzatori delle loro prestazioni artistiche. Detto organismo percepisce, a tale titolo, una commissione di gestione destinata a coprire i suoi costi di funzionamento, che viene trattenuta su detti compensi.

18      Il 20 luglio 2018 il Credidam ha proposto ricorso contro il governo rumeno dinanzi alla Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) chiedendo l’annullamento del decreto del governo n. 354/2018 recante modifiche ed integrazioni delle norme metodologiche di attuazione del codice tributario nella parte in cui esso ha apportato integrazioni alle disposizioni dei paragrafi 12 e 13 del punto 8 del titolo VII delle norme metodologiche di attuazione della legge n. 227/2015 recante il codice tributario approvate con decreto del governo n. 1/2016, disposizioni contemplate al punto 16 della presente sentenza (in prosieguo: le «disposizioni contestate»). Tali disposizioni prevedono in particolare che i compensi per copia privata riscossi dagli organismi di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti non rientrino nell’ambito di applicazione dell’IVA, ma che le commissioni di gestione trattenute da detti organismi su tali compensi siano soggette all’imposta in parola.

19      A sostegno della sue conclusioni, il Credidam ha dedotto che le disposizioni contestate erano in contrasto con la direttiva IVA, come interpretata dalla Corte nella sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22), e dai giudici nazionali, per quanto riguarda l’individuazione delle operazioni degli organismi di gestione collettiva soggette all’IVA, in particolare perché tra queste ultime tali disposizioni includevano le commissioni di gestione trattenute da tali organismi sui compensi spettanti ai titolari dei diritti.

20      Con sentenza del 21 maggio 2019, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha accolto il ricorso proposto dal Credidam e ha annullato le disposizioni contestate. Secondo detto giudice, le commissioni di gestione degli organismi di gestione sono accessorie ai compensi dei titolari dei diritti sui quali vengono trattenute, cosicché, qualora tali compensi non rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva IVA, come il compenso per copia privata, lo stesso deve valere per le relative commissioni di gestione.

21      Il governo rumeno e il Ministero delle Finanze, che era intervenuto a sostegno del governo rumeno in primo grado, hanno proposto appello dinanzi all’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), giudice del rinvio. A sostegno del loro ricorso, deducono che le disposizioni contestate hanno individuato correttamente le operazioni degli organismi di gestione collettiva soggette all’IVA, in particolare per quanto riguarda tali commissioni di gestione.

22      Dinanzi a detto giudice, il governo rumeno e il Ministero delle Finanze sostengono che tali disposizioni, nella parte in cui stabiliscono che gli organismi di gestione collettiva sono soggetti passivi dell’IVA e che le commissioni di gestione che percepiscono dai titolari dei diritti costituiscono il corrispettivo di una prestazione effettuata a favore di questi ultimi, sono conformi al diritto dell’Unione e inoltre corrispondono anche agli orientamenti del comitato IVA adottati nella centoundicesima riunione del 30 novembre 2018. Osservano peraltro che la Corte, nella sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22), non si è pronunciata sulla questione se siffatte commissioni siano soggette all’IVA.

23      Il Credidam, dal canto suo, ha sostenuto che neppure le commissioni di gestione trattenute su compensi che non sono soggetti all’IVA – questi ultimi, del resto, includono non solo il compenso per copia privata, ma anche il compenso equo per altre categorie di diritti d’autore e diritti connessi – rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva IVA, poiché dette commissioni hanno carattere accessorio rispetto a tali compensi e quindi seguono il loro regime fiscale.

24      Secondo il Credidam, in ogni caso, anche supponendo che tali commissioni non abbiano carattere accessorio, non si potrebbe ritenere che queste ultime siano il corrispettivo di una prestazione, in quanto tra gli organismi di gestione collettiva e i titolari dei diritti non intercorrerebbe alcun rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, poiché l’obbligo di pagare le stesse commissioni è imposto dalla legge, che ne determina anche l’importo sotto forma di percentuale di tali compensi.

25      Il giudice del rinvio sottolinea che, sebbene sia in grado, sulla base della giurisprudenza della Corte, di pronunciarsi sul regime fiscale da applicare ai compensi riscossi dagli organismi di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti, ciò non si verifica per quanto riguarda il regime applicabile alle commissioni di gestione trattenute su tali compensi.

26      A tal proposito, in primo luogo, detto giudice muove dalla premessa che gli organismi di gestione collettiva sono considerati soggetti passivi ai sensi della direttiva IVA, in quanto esercitano un’attività economica che consiste principalmente nel rappresentare gli interessi dei titolari dei diritti di cui gestiscono i repertori e nel fungere da intermediari nei rapporti giuridici tra titolari dei diritti e utilizzatori finali.

27      Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se siffatte operazioni di gestione effettuate nei confronti dei titolari dei diritti costituiscano prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi di tale direttiva, in quanto le commissioni di gestione trattenute per tali operazioni sono dovute in forza di legge, indipendentemente dal fatto che la gestione collettiva dei diritti sia obbligatoria o facoltativa e indipendentemente dal fatto che i titolari dei diritti siano o meno membri dell’organismo di gestione collettiva.

28      Tale giudice precisa, in secondo luogo, che, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa che ha dato origine alla sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR – ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50), nella quale un organismo di gestione collettiva partecipava, ai sensi dell’articolo 28 della direttiva IVA, ad una prestazione di servizi effettuata dal titolare dei diritti a favore dell’utilizzatore finale, l’organismo di gestione collettiva è tenuto a emettere per gli utilizzatori finali fatture in cui figura l’IVA calcolata sull’importo complessivo del compenso riscosso da tale organismo, inclusa la percentuale di tale compenso corrispondente alla commissione di gestione. In una siffatta situazione, la commissione di gestione sarebbe soggetta all’IVA in quanto parte del compenso riscosso per conto dei titolari dei diritti.

29      Si porrebbe, tuttavia, la questione se la commissione di gestione rientri nell’ambito di applicazione della direttiva IVA anche qualora il compenso a cui si riferisce non è il corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta all’IVA, come il compenso per copia privata. Infatti, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non esclude che l’organismo di gestione collettiva possa beneficiare, per tale commissione, del medesimo regime fiscale applicabile al compenso stesso, per analogia con la soluzione accolta nella sentenza del 14 luglio 2011, Henfling e a. (C‑464/10, EU:C:2011:489, punto 36), secondo la quale il rapporto giuridico tra il committente e il commissionario è esentato dall’IVA se la prestazione di servizi cui quest’ultimo partecipa è anch’essa esentata dall’IVA.

30      Pertanto, secondo il giudice del rinvio, è necessario determinare se, supponendo che la commissione di gestione trattenuta dall’organismo di gestione collettiva costituisca il corrispettivo di un’operazione distinta da quella consistente nella riscossione del compenso spettante al titolare dei diritti, la prima operazione abbia carattere autonomo o accessorio rispetto alla seconda.

31      Ciò premesso, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nei confronti dei titolari di diritti d’autore o di diritti connessi, l’attività degli organismi di gestione collettiva di riscossione, distribuzione e pagamento del compenso, avente come corrispettivo la commissione percepita da tali organismi, costituisca una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25, lettera c), della [direttiva IVA].

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’attività degli organismi di gestione collettiva nei confronti dei titolari dei diritti costituisca una prestazione di servizi ai sensi della direttiva IVA anche nel caso in cui si ritenga che i titolari dei diritti, per conto dei quali gli organismi di gestione collettiva percepiscono il compenso, non effettuino una prestazione di servizi nei confronti degli utilizzatori obbligati a pagare il compenso».

 Sulle questioni pregiudiziali

32      Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, come riassunte ai punti 28 e 29 della presente sentenza, risulta che le sue questioni riguardano il trattamento fiscale da applicare, ai fini della direttiva IVA, all’attività di gestione svolta da un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi a favore dei titolari dei diritti interessati, qualora tale attività non abbia alcun nesso con eventuali operazioni imponibili effettuate da detti titolari.

33      In tali circostanze, si deve rilevare che, con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi effettua una prestazione di servizi, ai sensi di tali disposizioni, nel caso in cui, da un lato, riscuota, distribuisca e paghi, in forza di legge, ai titolari dei diritti i compensi che gli utilizzatori definiti dalla legge devono versare agli stessi titolari e, dall’altro, trattenga su tali compensi una commissione di gestione che detti titolari devono versargli e che è destinata a coprire i costi sostenuti per tale attività, qualora i compensi riscossi in tale sede per conto di detti titolari non costituiscano il corrispettivo di prestazioni di servizi, ai sensi di tale direttiva, effettuate dagli stessi titolari a favore di detti utilizzatori.

34      Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, sono soggette all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva, si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni. L’articolo 25 di detta direttiva elenca, a titolo esemplificativo, tre operazioni che costituiscono prestazioni di servizi, tra cui quella contemplata alla lettera c) dello stesso articolo, consistente nell’esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

35      Il giudice del rinvio, poiché ha ritenuto che le operazioni di riscossione, distribuzione e pagamento di cui trattasi nel procedimento principale si inseriscano in un’attività economica svolta dall’organismo di gestione collettiva interessato in quanto soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, intende chiarire, in primo luogo, se le prestazioni di servizi eseguite in tale sede siano effettuate «a titolo oneroso» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) di detta direttiva.

36      A tale proposito, secondo costante giurisprudenza, la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Siffatto nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario (sentenza del 15 aprile 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C‑846/19, EU:C:2021:277, punto 36).

37      Nel caso di specie, secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, da un lato, l’organismo di gestione collettiva interessato, vale a dire il Credidam, effettua, a favore dei titolari dei diritti che esso rappresenta, in particolare, prestazioni di gestione in base al regime di gestione collettiva obbligatoria previsto all’articolo 145 della legge n. 8/1996, tra cui le prestazioni concernenti il «diritto al compenso per copia privata» contemplato al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo 145, equiparabili alle prestazioni di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22). Tali prestazioni di gestione collettiva includono, segnatamente, ai sensi dell’articolo 150, paragrafo 3, di detta legge, «la riscossione, la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti agli autori o ai titolari di diritti d’autore o di diritti connessi» in base ai loro diritti.

38      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, lettera h), di tale legge, i titolari dei diritti sono tenuti a versare all’organismo di gestione collettiva una commissione di gestione non superiore al 15% delle entrate riscosse, che è destinata a «coprire tutti i costi sostenuti per il funzionamento dell’organismo di gestione collettiva, la riscossione, la distribuzione e il pagamento dei compensi» e che viene trattenuta all’atto della distribuzione delle somme dovute.

39      Fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, risulta quindi che, ai sensi delle suddette disposizioni di diritto nazionale, tra l’organismo di gestione collettiva interessato e i titolari dei diritti rappresentati da quest’ultimo intercorre un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni e che perciò stabilisce un nesso diretto tra le prestazioni di gestione collettiva fornite da tale organismo e la prestazione pecuniaria effettuata da detti titolari, consistente nel pagamento della commissione di gestione. Infatti, tale commissione è dovuta solo in quanto sono effettuate dette prestazioni di gestione collettiva e costituisce il corrispettivo effettivo di queste ultime.

40      Tale valutazione non può essere messa in discussione dalla circostanza che la fornitura delle prestazioni di gestione collettiva in questione e il pagamento della commissione di gestione dovuta a tale titolo sono determinati dalla legge (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, UCMR – ADA, C‑501/19, EU:C:2021:50, punti 36 e 37). Infatti, da un lato, come sottolineato al punto precedente della presente sentenza, nel caso di specie è proprio tale contesto normativo a stabilire un nesso diretto tra la fornitura di dette prestazioni e il pagamento della commissione di gestione. Dall’altro lato, l’articolo 25, lettera c), della direttiva IVA prevede espressamente che una prestazione di servizi può in particolare consistere nell’esecuzione di un servizio a norma di legge.

41      Il fatto che l’organismo di gestione collettiva interessato sia un’associazione senza scopo di lucro è irrilevante in tale contesto, poiché la commissione di gestione è destinata solo a coprire le spese di tale associazione. Infatti, secondo l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2015, Saudaçor, C‑174/14, EU:C:2015:733, punti 39 e 40).

42      In tali circostanze, operazioni di gestione collettiva come quelle di cui trattasi nel procedimento principale devono essere qualificate come prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della stessa direttiva.

43      In secondo luogo, il giudice del rinvio precisa che le operazioni di gestione collettiva possono svolgersi anche nel contesto di prestazioni di servizi effettuate dagli stessi titolari dei diritti e devono quindi essere esaminate come fatti costitutivi di una partecipazione dell’organismo di gestione collettiva a tali prestazioni, situazione alla quale si applica l’articolo 28 della direttiva IVA.

44      Orbene, secondo tale giudice, l’applicazione di detto articolo 28, come interpretato dalla Corte nella sentenza del 14 luglio 2011, Henfling e a. (C‑464/10, EU:C:2011:489, punto 36), avrebbe come conseguenza che la commissione di gestione sarebbe quindi soggetta all’IVA in quanto parte dei compensi riscossi per conto dei titolari dei diritti e seguirebbe il regime fiscale applicabile agli stessi. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta soluzione non sia valida, per analogia, anche qualora, come nel caso di specie, i compensi su cui viene trattenuta la commissione di gestione non costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva IVA e quindi non siano imponibili.

45      A tal proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la presa in considerazione della realtà economica e commerciale costituisce un criterio fondamentale per l’applicazione del sistema comune dell’IVA (sentenza del 12 novembre 2020, ITH Comercial Timişoara, C‑734/19, EU:C:2020:919, punto 48).

46      È pur vero che, secondo l’articolo 28 della direttiva IVA, qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che esso abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

47      Così, tale disposizione crea la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente. In forza di tale finzione, l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi, cioè il commissionario, si ritiene avere, in un primo tempo, ricevuto i servizi in questione dall’operatore per conto del quale agisce, cioè il committente, prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente tali servizi ad un cliente (sentenza del 4 maggio 2017, Commissione/Lussemburgo, C‑274/15, EU:C:2017:333, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

48      Tuttavia, come rilevato dal giudice del rinvio e come sottolineato anche dal governo rumeno e dalla Commissione europea, l’articolo 28 della direttiva IVA non è applicabile a una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, poiché i titolari dei diritti non effettuano alcuna prestazione di servizi a cui partecipi l’organismo di gestione collettiva.

49      Infatti, nel caso di specie, tenendo conto della realtà economica e commerciale dell’attività in questione, ai fini dell’applicazione della direttiva IVA, sussistono solo prestazioni di servizi fornite direttamente ai titolari dei diritti dall’organismo di gestione interessato, le quali consistono nella riscossione, nella distribuzione e nel pagamento dei compensi di cui trattasi nel procedimento principale e per le quali la commissione di gestione costituisce il corrispettivo effettivo.

50      Il fatto che tali prestazioni comportino la riscossione, presso gli utilizzatori e per conto di detti titolari dei diritti, di compensi derivanti da un rapporto giuridico tra tali parti che non dà luogo, in quanto tale, a operazioni imponibili e, in particolare, a prestazioni di servizi, ai sensi della direttiva IVA – come quello che conferisce a detti titolari, nei confronti di tali utilizzatori, un diritto al compenso per copia privata –, e il fatto che dette prestazioni siano quindi «accessorie» all’espletamento di operazioni non soggette all’IVA, non possono privare le stesse prestazioni, effettuate dall’organismo di gestione collettiva, della loro imponibilità ai fini dell’IVA.

51      In tale contesto, va ricordato che, sebbene la direttiva IVA assegni un ambito di applicazione molto ampio all’IVA, solo le attività aventi carattere economico sono soggette a tale imposta. A tal riguardo, la Corte ha precisato che un’attività può essere qualificata come attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA unicamente se essa corrisponde a una delle operazioni contemplate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva (sentenza del 15 aprile 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C‑846/19, EU:C:2021:277, punti 31 e 32 nonché giurisprudenza ivi citata), tra cui le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

52      Ne consegue che le operazioni non imponibili come quelle di cui al punto 50 della presente sentenza non possono essere qualificate come «attività economica» ai fini della direttiva IVA e pertanto non rientrano nel suo ambito di applicazione (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017, SAWP, C‑37/16, EU:C:2017:22, punto 32).

53      In tali circostanze, poiché siffatte operazioni non sono contemplate dalla direttiva IVA, queste ultime non possono essere prese in considerazione, né per analogia con l’articolo 28 della stessa direttiva né in altro modo, al fine di mettere in discussione l’imponibilità di un’altra operazione che costituisce incontestabilmente una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di detta direttiva, in assenza di qualsiasi previsione di un fondamento al riguardo nella stessa direttiva.

54      Del pari, tenuto conto di quanto rilevato al punto 49 della presente sentenza, non occorre neppure prendere in considerazione tali operazioni alla luce della giurisprudenza della Corte, tratta in particolare dai punti da 40 a 42 della sentenza del 4 marzo 2021, Frenetikexito (C‑581/19, EU:C:2021:167), relativa alla possibilità di analizzare, se del caso, un’operazione economica considerandola costituita da una prestazione di servizi principale e da una o più prestazioni di servizi accessorie.

55      Da tutto quanto precede consegue che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della direttiva IVA devono essere interpretati nel senso che un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi effettua una prestazione di servizi, ai sensi di tali disposizioni, nel caso in cui, da un lato, riscuota, distribuisca e paghi, in forza di legge, ai titolari dei diritti i compensi che determinati utilizzatori definiti dalla legge devono versare agli stessi titolari e, dall’altro, trattenga su tali compensi una commissione di gestione che detti titolari devono versargli e che è destinata a coprire i costi sostenuti per tale attività, qualora i compensi riscossi in tale sede per conto di detti titolari non costituiscano il corrispettivo di prestazioni di servizi, ai sensi di tale direttiva, effettuate dagli stessi titolari a favore di detti utilizzatori.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 24, paragrafo 1, e l’articolo 25, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,

devono essere interpretati nel senso che:

un organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi effettua una prestazione di servizi, ai sensi di tali disposizioni, nel caso in cui, da un lato, riscuota, distribuisca e paghi, in forza di legge, ai titolari dei diritti i compensi che determinati utilizzatori definiti dalla legge devono versare agli stessi titolari e, dall’altro, trattenga su tali compensi una commissione di gestione che detti titolari devono versargli e che è destinata a coprire i costi sostenuti per tale attività, qualora i compensi riscossi in tale sede per conto di detti titolari non costituiscano il corrispettivo di prestazioni di servizi, ai sensi di tale direttiva, effettuate dagli stessi titolari a favore di detti utilizzatori.

Firme


*      Lingua processuale: il rumeno.