Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 luglio 2024 (1)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2011/61/UE – Gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) – Presupposti per l’esercizio – Articolo 13 – Politiche e prassi retributive di detti gestori – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 61 – Disposizioni transitorie»

Nella causa C‑174/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 15 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2023, nel procedimento

HJ,

IK,

LM

contro

Twenty First Capital SAS,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per HJ, IK e LM, da R. Froger, avocat;

–        per Twenty First Capital SAS, da G. Perrot, avocat;

–        per il governo francese, da B. Fodda, E. Leclerc, J.B. Merlin e S. Royon, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da C. Auvret, G. Goddin e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 febbraio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 e dell’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU 2011, L 174, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HJ, IK e LM, da un lato, e la Twenty First Capital SAS (in prosieguo: la «società TFC»), dall’altro, in merito all’esecuzione di un contratto che prevede remunerazioni che quest’ultima deve versare.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Il considerando 24 della direttiva 2011/61 è del seguente tenore:

«Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi di remunerazione mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di individui, occorre prevedere l’obbligo espresso a carico dei [gestori di fondi di investimento alternativi (FIA); in prosieguo: i «GEFIA»] di creare e mantenere, per le categorie di soggetti la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio dei FIA che gestiscono, politiche e pratiche remunerative in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di individui dovrebbero includere almeno gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio (risk taker), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei (…) (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano [FIA] nell’Unione [europea]».

5        L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», nel suo paragrafo 1, lettera b), prevede che, ai fini della medesima direttiva, il termine «GEFIA» designa «le persone giuridiche che esercitano abitualmente l’attività di gestione di uno o più FIA».

6        L’articolo 6 della direttiva 2011/61, intitolato «Condizioni per l’accesso alle attività di GEFIA», e contenuto nel capo II di tale direttiva, intitolato «Autorizzazione dei GEFIA», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che nessun GEFIA gestisca FIA se non autorizzato conformemente alla presente direttiva.

I GEFIA autorizzati conformemente alla presente direttiva soddisfano in qualsiasi momento le condizioni di autorizzazione definite dalla stessa».

7        Ai sensi dell’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Domanda di autorizzazione»:

«1.      Gli Stati membri dispongono che i GEFIA presentino domanda di autorizzazione presso le autorità competenti del loro Stato membro d’origine.

2.      Gli Stati membri dispongono che il GEFIA che presenta domanda di autorizzazione fornisca alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le seguenti informazioni relative al GEFIA:

(...)

d)      informazioni in materia di politiche e prassi remunerative ai sensi dell’articolo 13;

(...)».

8        L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Condizioni per la concessione dell’autorizzazione», nel paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA non concedono l’autorizzazione salvo che:

a)      abbiano verificato che il GEFIA sarà in grado di soddisfare le condizioni fissate dalla presente direttiva;

(...)

L’autorizzazione è valida per tutti gli Stati membri».

9        L’articolo 12 della direttiva 2011/61, intitolato «Principi generali», nel suo paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che in ogni momento i GEFIA:

a)      agiscano onestamente, con la competenza, la cura, la diligenza e la correttezza dovute nell’esercizio delle loro attività;

(...)

e)      rispettino tutti gli obblighi regolamentari applicabili all’esercizio delle loro attività in modo da promuovere gli interessi dei FIA o degli investitori dei FIA che gestiscono e l’integrità del mercato;

(...)».

10      L’articolo 13 di tale direttiva, intitolato «Remunerazione» e contenuto nel capo III della stessa, intitolato «Condizioni operative dei GEFIA», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri impongono ai GEFIA l’obbligo di applicare, alle categorie di personale tra cui gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia remunerativa dell’alta direzione e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio dei GEFIA o dei FIA che gestiscono, politiche e prassi remunerative che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un’assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, con il regolamento o i documenti costitutivi dei FIA che gestiscono.

I GEFIA determinano le politiche e le prassi retributive in conformità dell’allegato II.

«2.      L’AESFEM [Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; denominata anche: la «ESMA»] assicura l’esistenza di orientamenti su sane politiche retributive che siano in linea con l’allegato II. (...)».

11      L’articolo 61 di detta direttiva, intitolato «Disposizioni transitorie», nel suo paragrafo 1 così dispone:

«I GEFIA che svolgono attività ai sensi della direttiva prima del 22 luglio 2013 adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva e presentano domanda di autorizzazione entro un anno da tale data».

12      L’articolo 66 della medesima direttiva, intitolato «Recepimento», prevede quanto segue:

«1.      Entro il 22 luglio 2013, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione [europea] il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste e la presente direttiva.

«2.      Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 22 luglio 2013.

(...)».

13      Conformemente al suo articolo 70, la direttiva 2011/61 è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 1º luglio 2011.

 Diritto francese

14      La direttiva 2011/61 è stata recepita nell’ordinamento francese con l’ordonnance no 2013-676, du 25 juillet 2013, modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs (ordinanza del 25 luglio 2013, n. 2013-676, recante modifica del quadro giuridico delle gestioni patrimoniali; JORF del 27 luglio 2013, testo n. 9), entrata in vigore il 28 luglio 2013, la quale, in particolare, ha introdotto, nel code monétaire et financier (codice monetario e finanziario) un articolo L. 533-22-2, che riprende le disposizioni dell’articolo 13 di detta direttiva.

15      L’ordinanza n. 2013-676 contiene, nel suo articolo 33, I, una disposizione transitoria così formulata:

«Le società di gestione che esercitano, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, attività corrispondenti alle disposizioni in essa contenute chiedono la loro autorizzazione in qualità di società di gestione patrimoniale ex articolo L. 532-9 del codice monetario e finanziario, nella versione risultante da tale ordinanza, entro il 22 luglio 2014».

16      La nota esplicativa del decreto del 25 luglio 2013, n. 2013-687, adottato per l’applicazione dell’ordinanza del 25 luglio 2013, n. 2013-676, recante modifica del quadro giuridico delle gestioni patrimoniali (JORF del 30 luglio 2013, testo n. 3), contiene la seguente precisazione: «Entrata in vigore: le società di gestione che svolgono attività corrispondenti alle disposizioni menzionate nel presente decreto alla data della sua pubblicazione adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni e presentano un’apposita domanda di autorizzazione entro il 22 luglio 2014 (...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17      Nel marzo 2014 la società R Participations, costituita da HJ e avente come soci LM e IK, ha ceduto alla società T, mediante cessione di alcune aziende, tre organismi di investimento collettivo dedicati agli investimenti sui mercati emergenti. HJ è diventato dipendente della società T.

18      Al fine di organizzare la ripresa di tale attività da parte della società TFC, HJ ha concluso con tale società, il 5 giugno 2014, un contratto ai sensi del quale detta società prometteva di assumerlo e, il 27 giugno 2014, un contratto di partenariato che prevedeva diversi compensi a favore di HJ, IK e LM (in prosieguo: il «contratto di partenariato»).

19      Il 24 ottobre 2014 la società T ha ceduto alla società TFC una parte del suo avviamento comprendente i tre organismi di investimento collettivo dedicati agli investimenti sui mercati emergenti, di cui al punto 16 della presente sentenza.

20      L’11 dicembre 2014 HJ ha fatto ingresso nella società TFC in qualità di membro del consiglio di amministrazione, direttore generale e dirigente in seconda di tale società.

21      Il 24 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016 HJ e IK hanno citato in giudizio la società TFC, in esecuzione del contratto di partenariato e per il risarcimento dei danni. LM è intervenuto volontariamente in tale procedimento. La società TFC ha chiesto, in via riconvenzionale, la nullità del contratto di partenariato.

22      Con sentenza del 10 gennaio 2019, il tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ha annullato il contratto di partenariato, con la motivazione che le remunerazioni stipulate in tale contratto violavano le disposizioni dell’articolo L. 533-22-2 del codice monetario e finanziario, dopo aver constatato che la TFC gestiva almeno un fondo FIA, nonché ha respinto le domande di HJ, IK e LM dirette all’esecuzione di detto contratto e al risarcimento dei danni connessi all’inadempimento di quest’ultimo.

23      Con sentenza dell’8 febbraio 2021, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha confermato tale sentenza.

24      HJ, IK e LM hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio.

25      Quest’ultimo rileva che i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che dall’articolo 33, I, dell’ordinanza n. 2013-676, come interpretato alla luce dell’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61, risulterebbe che i GEFIA disponevano del termine di un anno a decorrere dal 22 luglio 2013, termine ultimo per il recepimento di tale direttiva, per rispettare le norme relative alle pratiche retributive dei FIA previste nella normativa nazionale e per presentare una domanda di autorizzazione. Ricordando che la società TFC aveva ottenuto la sua autorizzazione solo il 18 agosto 2014, essi ne avrebbero dedotto che dette norme non sarebbero state applicabili a tale società alla data di conclusione del contratto di partenariato, il 27 giugno 2014, e si sarebbero applicate unicamente alle remunerazioni variabili da essa versate nel 2016, per l’anno 2015. Essi sosterrebbero, in subordine, che dette norme non sarebbero state comunque vincolanti alla data di conclusione del contratto di partenariato.

26      Il giudice del rinvio osserva che, a sostegno della loro analisi, i ricorrenti nel procedimento principale invocano tre documenti.

27      In primo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale si avvalgono di un documento redatto dalla Commissione, in lingua inglese, intitolato «AIFMD Q&As from the European Commission» (Domande-Risposte della Commissione europea in merito alla direttiva 2011/61), da cui risulterebbe che «durante il periodo transitorio di un anno, ci si attende che i [GEFIA] compiano il massimo sforzo per rispettare gli obblighi imposti dalla legge nazionale di recepimento della direttiva [2011/61]. L’obbligo di chiedere un’autorizzazione (…) è giuridicamente vincolante, ma può essere adempiuto nel termine di un anno a partire dall’entrata in vigore della direttiva. Per quanto riguarda gli altri obblighi previsti dalla direttiva [2011/61] [come la (...) remunerazione (...)], un GEFIA che esista alla data di entrata in vigore della direttiva [2011/61] deve adottare, durante il periodo transitorio, tutte le misure (ossia, compiere i massimi sforzi) per conformarsi alla direttiva [2011/61] in relazione a tutte le attività avviate successivamente all’entrata in vigore della direttiva (il 22 luglio 2013). Dopo tale periodo transitorio, tutti gli obblighi derivanti dalla direttiva [2011/61] sono giuridicamente vincolanti».

28      In secondo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale si basano su un «elenco di Domande/Risposte relative alla direttiva [2011/61]», pubblicato dall’AESFEM, in cui si precisa quanto segue:

«(...) Una volta autorizzata a titolo di FIA, un’impresa è soggetta alle norme in materia di remunerazione di cui alla direttiva [2011/61] e agli orientamenti in materia di remunerazione. Pertanto, le norme pertinenti devono iniziare ad applicarsi a partire dalla data di autorizzazione.

Tuttavia, per quanto riguarda le norme sulla remunerazione variabile (...), i GEFIA devono applicarle per il calcolo dei pagamenti relativi alle nuove attribuzioni di remunerazioni variabili al loro personale inquadrato (quale definito negli orientamenti sulle remunerazioni) per i periodi di prestazione successivi a quello in cui sono stati autorizzati. Pertanto, il regime di remunerazione variabile dei [GEFIA] dovrà applicarsi solo ai periodi di prestazione completi e dovrà applicarsi al primo periodo di prestazione completo dopo che il GEFIA è stato autorizzato.

Ad esempio: (...) per un GEFIA che gestisca già FIA, il cui esercizio contabile termini il 31 dicembre, il quale presenti una domanda di autorizzazione prima del 22 luglio 2014 e ottenga un’autorizzazione dopo tale data (anche quando l’autorizzazione è ottenuta dopo il 31 dicembre 2014), al calcolo dei pagamenti relativi all’esercizio contabile 2015 si applicano le norme della direttiva [2011/61] relative alle remunerazioni variabili».

29      In terzo luogo, i ricorrenti nel procedimento principale invocano una «Guide AIFM – Rémunération» (Guida relativa alla direttiva 2011/61 – Remunerazioni), pubblicata dall’Autorité des marchés financiers (AMF) (Autorità di vigilanza sui mercati finanziari), l’autorità francese incaricata di vigilare sulla protezione del risparmio investito in prodotti finanziari, sull’informazione degli investitori e sul buon funzionamento dei mercati. Tale guida prevede quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 61[, paragrafo 1,] della direttiva [2011/61], le società di gestione esistenti alla data del 22 luglio 2013 disporranno di un anno fino al 22 luglio 2014 per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva [2011/61] e per presentare una domanda di autorizzazione alla loro autorità competente.

Pertanto, possono presentarsi tre casi:

–        società di gestione che ottengono l’autorizzazione [di cui alla direttiva 2011/61] tra il 22 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013: le misure previste dalla voce sulle retribuzioni [di cui alla direttiva 2011/61] in materia di retribuzioni si applicheranno sull’esercizio contabile del 2014 (per le retribuzioni variabili versate nel 2015);

–        società di gestione che ottengono l’autorizzazione [di cui alla direttiva 2011/61] solo tra il 1° gennaio 2014 e il 22 luglio 2014: le misure previste dalla voce sulle retribuzioni [di cui alla direttiva 2011/61] in materia di retribuzioni si applicheranno sull’esercizio contabile del 2015 per le retribuzioni variabili versate nel 2016;

–        in seguito, alle nuove società di gestione che ottengono l’autorizzazione [di cui alla direttiva 2011/61] nell’anno N, dopo il 22 luglio 2014, si dovrà applicare la stessa logica: il primo esercizio contabile da prendere in considerazione per applicare le misure previste dalla voce sulle retribuzioni [di cui alla direttiva 2011/61] sarà l’esercizio N+1 per le retribuzioni variabili versate in N+2».

30      Il giudice del rinvio precisa che la società TFC ritiene che le disposizioni dell’articolo L. 533-22-2 del codice monetario e finanziario fossero applicabili alla data di conclusione del contratto di partenariato, il 27 giugno 2014, in quanto, sebbene l’ordinanza n. 2013-676, che ha introdotto tale disposizione, preveda un’entrata in vigore differita di talune disposizioni di recepimento, ciò non avverrebbe nel caso di quelle che impongono agli operatori di porre in esecuzione prassi e politiche retributive per i dirigenti di GEFIA «compatibili con una gestione sana ed efficace del rischio». La società TFC sosterrebbe inoltre che, anche ipotizzando che i GEFIA beneficino di un termine per conformarsi alle nuove disposizioni che recepiscono la direttiva 2011/61, essi non potrebbero concludere, entro tale termine, un contratto che preveda una retribuzione contraria all’articolo 13 di tale direttiva poiché l’articolo 61, paragrafo 1, di quest’ultima imporrebbe che essi «adott[i]no tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva».

31      Il giudice del rinvio constata che il documento proveniente dalla Commissione, di cui al punto 26 della presente sentenza, sembra precisare che esista un periodo transitorio di un anno, con scadenza il 21 luglio 2014, che prima di tale data dai GEFIA ci si aspetti soltanto che essi compiano i massimi sforzi per rispettare le disposizioni della legge nazionale di recepimento della direttiva 2011/61, e che solo dopo tale data tutti gli obblighi derivanti da detta direttiva diventino giuridicamente vincolanti. In questa analisi, né la data della domanda di autorizzazione né quella di rilascio della medesima sarebbero rilevanti.

32      Secondo detto giudice, sembra invece che dalle analisi provenienti dall’AESFEM e dall’AMF risulti che un GEFIA è soggetto alle norme relative alle pratiche retributive di cui alla direttiva 2011/61 solo a partire dalla data in cui ha ottenuto l’autorizzazione mentre, prima di tale autorizzazione, esso non sarebbe soggetto a tali norme. Secondo queste analisi, inoltre, dette norme si applicherebbero solo a partire dall’inizio dell’esercizio successivo all’autorizzazione.

33      Il giudice del rinvio ritiene che, in base alla lettura dell’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61, nessuna delle interpretazioni proposte si imponga «con la forza dell’evidenza», tanto più che è ipotizzabile un’altra interpretazione, secondo la quale si opererebbe una distinzione a seconda che la remunerazione sia stata convenuta prima o dopo il recepimento della direttiva 2011/61 nell’ordinamento nazionale. Nel primo caso, si potrebbe ammettere che è difficile chiedere al GEFIA di rimettere in discussione immediatamente una remunerazione che non violava nessuna norma quando è stata stabilita e che si possa tutt’al più pretendere, per un periodo transitorio, che esso compia i massimi sforzi per rispettare i nuovi obblighi in materia di remunerazione. Nel secondo scenario, si potrebbe sostenere che l’entrata in vigore del testo nazionale di recepimento della direttiva 2011/61 vieti immediatamente al GEFIA di concordare, per il futuro, remunerazioni contrarie alle norme stabilite da tale direttiva, ormai entrata in vigore.

34      Alla luce di tutto ciò, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. a)       Se gli articoli 13 e 61, paragrafo 1, della direttiva [2011/61] debbano essere interpretati nel senso che i GEFIA che operavano in forza della direttiva prima del 22 luglio 2013 sono tenuti a rispettare gli obblighi relativi alle politiche e alle prassi retributive:

i)       alla scadenza del termine di recepimento di detta direttiva,

ii)      alla data di entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva nel diritto nazionale,

iii)       dalla scadenza del termine di un anno, maturata il 21 luglio 2014, stabilito dall’articolo 61, paragrafo 1, oppure

iv)       a decorrere dal rilascio dell’autorizzazione in qualità di GEFIA ai sensi della stessa.

b)       Se la risposta a tale questione dipenda dalla questione se la retribuzione versata dal [GEFIA] a un dipendente o a un dirigente di società sia stata concordata prima o dopo:

i)       la scadenza del termine di recepimento della direttiva [2011/61];

ii)       la data di entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della direttiva [2011/61] nel diritto nazionale;

iii)       la scadenza, il 21 luglio 2014, del termine di cui all’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva [2011/61];

iv)      la data in cui il [GEFIA] ha ottenuto la sua autorizzazione.

2.       Nell’ipotesi in cui dalla risposta alla questione sub 1) risulti che, in seguito al recepimento della direttiva [2011/61] nel diritto nazionale, il [GEFIA] è tenuto, per un certo periodo di tempo, soltanto a compiere i massimi sforzi per rispettare la normativa nazionale derivante dalla direttiva di cui trattasi, se tale obbligo sia soddisfatto qualora, durante tale termine, esso assuma un dipendente o nomini un dirigente societario concordando condizioni retributive che non rispettino quanto stabilito dalla disposizione nazionale che recepisce l’articolo 13 della direttiva [2011/61]».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

35      Nelle loro osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale rimettono in discussione, benché implicitamente, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale affermando che la controversia di cui al procedimento principale non rientrerebbe, ratione materiae, nell’ambito della direttiva 2011/61.

36      Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una sentenza pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenze del 14 luglio 2022, Volkswagen, C‑134/20, EU:C:2022:571, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell’11 gennaio 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, punto 17).

37      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 21 marzo 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilità dei produttori di veicoli muniti di impianti di manipolazione), C‑100/21, EU:C:2023:229, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].

38      Nel caso di specie, le questioni sollevate vertono sull’interpretazione della direttiva 2011/61. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che i fatti di cui alla controversia principale, contestati dai ricorrenti nel procedimento principale, sono stati accertati dai giudici di primo grado e d’appello, e il giudice del rinvio ha precisato che una risposta a tali questioni era necessaria per consentirgli di emanare la sua decisione. Infine, la decisione di rinvio contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto che consentono di rispondere utilmente alle suddette questioni.

39      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

40      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, a partire da quale momento gli Stati membri fossero tenuti a imporre ai GEFIA in attività, ai sensi della direttiva 2011/61, prima del 22 luglio 2013 di rispettare gli obblighi relativi alle politiche e alle prassi retributive derivanti dall’articolo 13 di tale direttiva.

41      A tal riguardo occorre ricordare che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/61 obbliga gli Stati membri a esigere che i GEFIA abbiano politiche e prassi retributive, per determinate categorie di personale, che siano compatibili con una gestione sana ed efficace del rischio e che favoriscano tale gestione e non incoraggino un’assunzione di rischi incompatibile con i profili di rischio, con il regolamento o con i documenti costitutivi dei FIA che gestiscono.

42      L’articolo 66 di tale direttiva prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro e non oltre il 22 luglio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a detta direttiva e che essi applichino dette disposizioni a decorrere da tale data.

43      Orbene, l’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61, intitolato «Disposizioni transitorie» stabilisce che i GEFIA attivi prima del 22 luglio 2013 «adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva e presentano domanda di autorizzazione entro un anno da tale data».

44      Dalla formulazione di tale disposizione risulta che la direttiva 2011/61 non impone agli Stati membri l’obbligo di esigere che detta categoria di gestori rispetti le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva a decorrere dal 22 luglio 2013.

45      Tuttavia la formulazione dell’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61 non consente, di per sé, di determinare la data alla quale gli obblighi previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, quali recepiti nel diritto nazionale, sono divenuti vincolanti per i gestori di cui trattasi, poiché da detta formulazione risulta che questa data poteva essere quella della scadenza del termine di un anno a decorrere dal 22 luglio 2013, che tale disposizione prevede, o la data di rilascio dell’autorizzazione in qualità di GEFIA cui essa fa riferimento.

46      Ciò premesso va ricordato che, per giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si inserisce nonché degli obiettivi e delle finalità che persegue l’atto di cui fa parte (sentenza del 7 marzo 2024, IAB Europe, C‑604/22, EU:C:2024:214, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

47      Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61, dato che tale disposizione istituisce un termine di un anno a decorrere dal 22 luglio 2013 per la presentazione, da parte dei GEFIA interessati, di una domanda di autorizzazione, occorre prendere in considerazione, in particolare, le disposizioni di tale direttiva che riguardano l’autorizzazione, contenute, in particolare, negli articoli da 6 a 8 della suddetta direttiva.

48      L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/61 prevede, da un lato, che gli Stati membri garantiscano che nessun GEFIA gestisca FIA senza essere stato autorizzato ai sensi di tale direttiva e, dall’altro, che i GEFIA autorizzati ai sensi di detta direttiva soddisfino in ogni momento le condizioni di autorizzazione previste dalla medesima direttiva.

49      L’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2011/61 dispone che, tra le informazioni che i gestori di fondi di investimento alternativi sono tenuti a fornire alle autorità competenti per ottenere l’autorizzazione figurano, in particolare, quelle riguardanti le politiche e le prassi retributive conformemente all’articolo 13 di tale direttiva.

50      Infine dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61 risulta che l’autorizzazione richiesta è concessa solo se le autorità competenti ritengono che il GEFIA interessato possa soddisfare le condizioni di tale direttiva.

51      Da tali disposizioni discende, in primo luogo, che un’autorizzazione è necessaria per esercitare le attività di GEFIA, in secondo luogo, che tale autorizzazione è concessa solo se le autorità competenti sono convinte, alla luce delle informazioni loro fornite dal GEFIA di cui trattasi nella sua domanda di autorizzazione, del fatto che quest’ultimo sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dalla direttiva 2011/61 e, in terzo luogo, che tale gestore, una volta concessa l’autorizzazione, è tenuto ad adempiere in qualsiasi momento tali obblighi, compresi quelli risultanti dall’articolo 13 di detta direttiva. Ne consegue che, nell’ambito della direttiva 2011/61, la data dell’autorizzazione è di importanza centrale.

52      Dato che l’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61 prevede esplicitamente che i GEFIA già attivi ai sensi della citata direttiva prima del 22 luglio 2013 presentino una domanda di autorizzazione entro un anno da tale data, si deve quindi giudicare che la disposizione di cui trattasi, letta alla luce degli articoli 6, 7 e 8 di detta direttiva, dev’essere interpretata nel senso che tali gestori erano tenuti a rispettare pienamente gli obblighi previsti dalla medesima direttiva, in particolare per quanto riguarda le loro politiche e prassi retributive, quali recepite nell’ordinamento nazionale, solo a partire dalla data di rilascio della loro autorizzazione, purché avessero presentato una domanda di autorizzazione entro un anno a decorrere dal 22 luglio 2013.

53      Tale interpretazione è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2011/61.

54      Dalla giurisprudenza risulta che tali obiettivi consistono, come confermato nel considerando 24 della direttiva 2011/61, nel tutelare gli investitori, in particolare quando i loro interessi possono entrare in conflitto con quelli dei GEFIA sia dal punto di vista del rischio che della sostenibilità delle decisioni di investimento, nonché nel garantire la stabilità del sistema finanziario. Per l’esattezza, le politiche e le prassi retributive disciplinate dalla direttiva 2011/61 mirano, in tale contesto, a promuovere una gestione sana ed efficace dei rischi e a scoraggiare un’assunzione di rischi incompatibile con i profili di rischio, con i regolamenti o con gli atti costitutivi dei FIA (v., in tal senso, sentenza del 1° agosto 2022, HOLD Alapkezelő, C‑352/20, EU:C:2022:606, punti 52 e 54).

55      Se è vero che detti obiettivi valgono nei confronti delle attività di tutti i GEFIA, occorre altresì ricordare che, per quanto riguarda quelli già attivi prima del 22 luglio 2013, la direttiva 2011/61 prevede esplicitamente un periodo transitorio, finalizzato a concedere un tempo supplementare a tali gestori per consentire loro di conformarsi agli obblighi introdotti dalla direttiva di cui trattasi, adottando «tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante da [detta] direttiva».

56      Per quanto riguarda l’eventuale rilevanza della data in cui la remunerazione è stata concordata, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una norma di diritto nuova si applica a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce e che, pur non applicandosi ai rapporti giuridici sorti e definitivamente consolidati in vigenza della vecchia legge, essa si applica agli effetti futuri di questi ultimi nonché ai rapporti giuridici nuovi. Ciò va diversamente, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C‑265/22, EU:C:2023:578, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

57      Nel caso di specie, da un lato, la nuova norma è corredata di disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo, ossia l’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61. Dall’altro, posto che il contratto di partenariato era stato concluso il 27 giugno 2014 e che, alla data in cui la società TFC aveva ottenuto la sua autorizzazione, ossia il 18 agosto 2014, detto contratto era ancora in vigore e prevedeva diverse remunerazioni a favore di HJ, IK e LM, sembra che, fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, il rapporto giuridico non fosse definito e continuasse a produrre effetti.

58      Ne consegue che la data in cui la remunerazione derivante da tale contratto è stata convenuta è irrilevante ai fini della risposta da dare alla prima questione e ciò a maggior ragione in quanto, mediante il periodo transitorio previsto dall’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61, il legislatore dell’Unione ha previsto precisamente la possibilità, per i GEFIA che erano già in attività ai sensi di tale direttiva prima del 22 luglio 2013, di adeguarsi progressivamente alle prescrizioni di detta direttiva.

59      Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti nel procedimento principale nelle loro osservazioni scritte, quest’interpretazione è altresì conforme al principio di certezza del diritto che, secondo la giurisprudenza, osta a che una nuova norma giuridica si applichi retroattivamente, vale a dire ad un rapporto definito anteriormente alla sua entrata in vigore, e che esige che qualsiasi situazione di fatto sia valutata di regola, e salvo indicazione espressa in senso contrario, alla luce delle norme giuridiche contemporaneamente vigenti (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND, C‑181/20, EU:C:2022:51, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre quest’ultima corrisponde, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, a quella dell’AESFEM che, in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2011/61, garantisce l’esistenza di orientamenti in materia di politiche retributive conformi all’allegato II a tale direttiva, e che ha esplicitamente chiarito, nelle informazioni messe a disposizione del pubblico da tale autorità, menzionate nel punto 28 della presente sentenza, che le norme di tale direttiva in materia di remunerazione e i relativi orientamenti si applicano ai GEFIA a partire dalla data di rilascio della loro autorizzazione.

60      Alla luce di tutto quanto sin qui esposto occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61 dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri erano tenuti a imporre ai GEFIA già attivi, ai sensi di tale direttiva, prima del 22 luglio 2013 di rispettare pienamente gli obblighi relativi alle politiche e alle prassi retributive derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi a partire dalla data di rilascio della loro autorizzazione, purché avessero presentato una domanda di autorizzazione entro un anno a decorrere dal 22 luglio 2013.

 Sulla seconda questione

61      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione occorre considerare che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se si possa ritenere che un GEFIA che, durante il periodo decorrente dal 22 luglio 2013 e fino alla data di rilascio dell’autorizzazione, assuma un dipendente o nomini un dirigente societario a condizioni retributive che non rispettano gli obblighi imposti dalla disposizione nazionale, che recepisce l’articolo 13 della direttiva 2011/61 nell’ordinamento nazionale, stia adottando tutte le misure necessarie per rispettare la normativa nazionale derivante da detta direttiva, ai sensi dell’articolo 61 di quest’ultima.

62      Il giudice del rinvio desidera quindi conoscere, in sostanza, quale sia la portata dell’espressione contenuta nell’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61 secondo la quale, durante il periodo transitorio di cui a detta disposizione, tali GEFIA «adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva», per quanto riguarda le politiche e le prassi retributive di cui all’articolo 13 della suddetta direttiva.

63      Come rilevato, da un lato, nel punto 51 della presente sentenza, un’autorizzazione è concessa solo qualora le autorità competenti siano convinte, alla luce delle informazioni loro fornite dal GEFIA interessato nella sua domanda di autorizzazione, del fatto che quest’ultimo sia in grado di assolvere gli obblighi previsti dalla direttiva 2011/61. Infatti, alla data dell’autorizzazione detti GEFIA devono avere politiche e prassi retributive conformi agli obblighi previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, quale recepita nell’ordinamento nazionale. Inoltre tale GEFIA, una volta concessa l’autorizzazione, è tenuto ad adempiere in qualsiasi momento tali obblighi, compresi quelli derivanti dall’articolo 13 della suddetta direttiva.

64      Dall’altro lato, dal punto 58 della presente sentenza risulta che il periodo transitorio di cui all’articolo 61 della direttiva 2011/61 ha l’obiettivo di consentire ai GEFIA interessati di adeguarsi progressivamente agli obblighi derivanti dalla direttiva 2011/61.

65      Orbene, al fine di salvaguardare l’efficacia pratica della direttiva 2011/61 si deve considerare che, sebbene durante il periodo transitorio di un anno, di cui all’articolo 61, paragrafo 1, di detta direttiva, gli Stati membri debbano garantire che i GEFIA, già attivi, in forza della medesima direttiva, prima del 22 luglio 2013, debbano adottare tutte le misure necessarie per rispettare la normativa nazionale derivante da tale direttiva, resta il fatto che detti Stati membri devono anche garantire che i gestori di cui trattasi si astengano dall’adottare misure che possano compromettere gravemente il conseguimento del risultato prescritto dalla medesima direttiva.

66      Occorre quindi giudicare che l’espressione «adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva», ai sensi di tale disposizione, dev’essere interpretata nel senso che essa implica che i GEFIA già attivi prima del 22 luglio 2013 devono astenersi dall’adottare misure che possano compromettere gravemente la realizzazione dell’obiettivo di cui alla direttiva 2011/61.

67      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61 dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva» implica che i GEFIA, già attivi prima del 22 luglio 2013, devono astenersi dall’adottare misure che possano compromettere gravemente la realizzazione dell’obiettivo di cui alla suddetta direttiva.

 Sulle spese

68      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010,

dev’essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri erano tenuti a imporre ai gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) già attivi, ai sensi di tale direttiva, prima del 22 luglio 2013 di rispettare pienamente gli obblighi relativi alle politiche e alle prassi retributive derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi a partire dalla data di rilascio della loro autorizzazione, purché avessero presentato una domanda di autorizzazione entro un anno a decorrere dal 22 luglio 2013.

2)      L’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61

dev’essere interpretato nel senso che:

l’espressione «adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva» implica che i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), già attivi prima del 22 luglio 2013, devono astenersi dall’adottare misure che possano compromettere gravemente la realizzazione dell’obiettivo di cui alla suddetta direttiva.

Firme


1 Lingua processuale: il francese.