SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 ottobre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in uno Stato membro – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 5 – Principio di non-refoulement (non respingimento) – Esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, in conseguenza del soggiorno irregolare del cittadino del paese terzo interessato derivante dal rifiuto di una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale – Obbligo, per l’autorità amministrativa, di valutare la conformità dell’esecuzione di una tale decisione con il principio di non respingimento – Articolo 13 – Mezzi di ricorso avverso le decisioni connesse al rimpatrio – Obbligo, per il giudice nazionale, di rilevare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento in sede di esecuzione di una decisione di rimpatrio – Portata – Articolo 4, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nella causa C‑156/23 [Ararat] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi), con decisione del 13 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2023, nel procedimento
K,
L,
M,
N
contro
Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Terza Sezione, N. Jääskinen, M. Gavalec e N. Piçarra (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 marzo 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per K, L, M e N, da C.M.G.M. Raafs, advocaat; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti; |
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per il governo danese, da D. Elkan, in qualità di agente; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e A. Hoesch, in qualità di agenti; |
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per il governo svizzero, da V. Michel, ministro, e M.L. Lanzrein, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da A. Katsimerou, S. Noë e F. Wilman, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra K, L, M e N, cittadini di un paese terzo, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) quanto alla legittimità di una decisione che respinge la loro domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto dei Paesi Bassi e constata l’irregolarità del loro soggiorno nel territorio del Regno dei Paesi Bassi, nonché l’esecuzione, di conseguenza, di una decisione di rimpatrio precedentemente adottata nell’ambito di una procedura di protezione internazionale. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 6, 8, 15 e 23 della direttiva 2008/115 così recitano:
(...)
(...)
(...)
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4 |
Ai sensi dell’articolo 1 di detta direttiva: «La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [nel territorio di uno Stato membro], nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo». |
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5 |
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in parola precisa che la stessa si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. |
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6 |
L’articolo 3 della medesima direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...)
(...)». |
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7 |
L’articolo 5 della direttiva 2008/115, intitolato «Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute», dispone quanto segue: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:
e rispettano il principio di non-refoulement». |
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8 |
L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Decisione di rimpatrio», dispone, ai paragrafi 1 e 6: «1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5. (...) 4. In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare. (...) 6. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale». |
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9 |
L’articolo 9 della direttiva, intitolato «Rinvio dell’allontanamento», prevede ai suoi paragrafi 1 e 3: «Gli Stati membri rinviano l’allontanamento:
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Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della medesima direttiva, «[l]e decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili». |
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11 |
L’articolo 13 della direttiva 2008/115, intitolato «Mezzi di ricorso», ai paragrafi 1 e 2 stabilisce quanto segue: «1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza. 2. L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno». |
Diritto dei Paesi Bassi
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L’articolo 8:69 della Algemene wet bestuursrecht (codice amministrativo), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice amministrativo»), dispone quanto segue: «1. Il giudice adito si pronuncia sulla base del ricorso, dei documenti presentati, dell’istruttoria e della trattazione della causa in udienza. 2. Il giudice è tenuto a integrare d’ufficio i motivi di diritto. 3. Il giudice può integrare d’ufficio i fatti». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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13 |
Il 16 marzo 2011, K e L, due sorelle, nonché i loro genitori, M e N, tutti cittadini di un paese terzo, hanno presentato una domanda di protezione internazionale. Il 9 agosto 2012 tale domanda è stata oggetto di una decisione di rigetto divenuta definitiva, accompagnata da una decisione di rimpatrio (in prosieguo: la «decisione del 9 agosto 2012»). Quest’ultima decisione è stata adottata a seguito di una valutazione, da parte dell’autorità amministrativa competente, in applicazione del principio di non respingimento, dell’eventuale rischio di tortura o di pene o di trattamenti inumani e degradanti al quale si esporrebbero i ricorrenti nel procedimento principale in caso di esecuzione di detta decisione e di allontanamento verso tale paese terzo. |
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14 |
Il 10 maggio 2016 i ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato una domanda di permesso di soggiorno previsto da un regime nazionale applicabile ai minori in soggiorno di lunga durata. Tale domanda è stata respinta con decisione adottata il 16 giugno 2016, divenuta definitiva a seguito del rigetto dei loro ricorsi avverso detta decisione il 17 gennaio 2017. |
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15 |
Il 18 febbraio 2019 essi hanno presentato una nuova domanda di permesso di soggiorno sulla base di un altro regime nazionale applicabile ai minori in soggiorno di lunga durata. Con decisione dell’8 ottobre 2019, il segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza ha respinto tale domanda. Conseguentemente, ha constatato, da un lato, che il soggiorno dei ricorrenti nel procedimento principale nel territorio del Regno dei Paesi Bassi era irregolare e, dall’altro, che la decisione del 9 agosto 2012 doveva essere eseguita. |
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16 |
I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un reclamo avverso la decisione dell’8 ottobre 2019, che è stato respinto con decisione del 12 novembre 2020 (in prosieguo: la «decisione del 12 novembre 2020»), e hanno interposto appello avverso tale decisione dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond, Paesi Bassi), giudice del rinvio. Quest’ultimo ha accolto la loro domanda di provvedimenti provvisori volti ad autorizzarli ad attendere l’esito di tale appello nel territorio nazionale e ha sospeso l’esecuzione della decisione del 9 agosto 2012. |
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Il giudice del rinvio precisa che l’autorità amministrativa che ha adottato la decisione del 12 novembre 2020, su cui verte il procedimento principale, non ha valutato se l’esecuzione della decisione del 9 agosto 2012, adottata nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale, rispettasse il principio di non respingimento. |
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18 |
Peraltro, tale giudice rileva, da un lato, che, con la loro domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale, datata 18 febbraio 2019, i ricorrenti nel procedimento principale miravano ad ottenere l’autorizzazione a continuare a condurre la loro vita privata nei Paesi Bassi. Esso rileva, d’altro lato, che uno degli argomenti a sostegno di tale domanda è che K e L si sono «occidentalizzate», essendo cresciute nel territorio del Regno dei Paesi Bassi e avendo adottato le norme e i valori prevalenti in detto Stato membro, cosicché esse temono, nell’ipotesi in cui dovessero fare ritorno al loro paese d’origine, di trovarsi in una situazione che il principio di non respingimento, enunciato all’articolo 5 della direttiva 2008/115, vieta. |
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19 |
Il giudice del rinvio fa notare che un siffatto argomento non era stato invocato a sostegno della domanda di protezione internazionale presentata il 16 marzo 2011, ma che esso può essere esaminato alla luce delle norme in materia di protezione internazionale e, pertanto, condurre l’autorità competente a procedere a un tale esame a riconoscere a K e a L, se del caso, lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra. A tal riguardo, detto giudice rinvia alla causa decisa con la sentenza dell’11 giugno 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano con il valore della parità tra i sessi) (C‑646/21, EU:C:2024:487), che era pendente dinanzi alla Corte alla data del deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa. |
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20 |
Il giudice in parola aggiunge che K e L hanno deciso di non presentare una nuova domanda di protezione internazionale volta a sottoporre a una siffatta autorità l’argomento relativo alla loro asserita «occidentalizzazione» e, pertanto, al loro timore di essere perseguitate per detto motivo, anche se una tale possibilità era loro offerta fintantoché fosse pendente il ricorso relativo alla loro domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale. Il giudice del rinvio precisa inoltre che il diritto nazionale non esclude che un argomento del genere abbia potuto essere stato invocato da K e L a sostegno della loro domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale e che l’autorità che ha adottato la decisione del 12 novembre 2020 avesse potuto, su tale base, concedere loro un «permesso di soggiorno ordinario». |
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In siffatto contesto, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’articolo 5 della direttiva 2008/115, il quale, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, «contiene un obbligo chiaramente enunciato, senza eccezioni né riserve», per gli Stati membri, di rispettare il principio di non respingimento nell’attuazione di suddetta direttiva, debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità amministrativa competente accerti che un cittadino di un paese terzo si trova in situazione di soggiorno irregolare e ordina l’esecuzione, nei suoi confronti, di una decisione di rimpatrio adottata in precedenza nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, l’autorità in parola è tenuta a riesaminare tale decisione di rimpatrio alla luce del principio di non respingimento, effettuando una valutazione aggiornata del rischio corso, dal destinatario di quest’ultima, di essere esposto alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti in caso di allontanamento verso il paese terzo di cui si tratta. |
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22 |
Al riguardo, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che, nella prassi giuridica nazionale, l’allontanamento non è disposto da una decisione o da un atto distinto dalla decisione di rimpatrio. Quest’ultima impone quindi non solo un obbligo di rimpatrio per il cittadino di un paese terzo che ne è il destinatario, ma anche, per l’autorità amministrativa competente, l’obbligo di procedere al trasferimento fisico fuori dallo Stato membro in caso di rifiuto di ottemperare a tale obbligo di rimpatrio. |
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23 |
Il giudice in parola sottolinea, d’altro lato, che, sebbene, secondo la prassi nazionale, il rischio di violazione del principio di non respingimento sia sistematicamente valutato nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, ciò non avviene tuttavia in una situazione come quella di cui si tratta nel procedimento principale, caratterizzata dal rigetto di una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale. Tale rigetto avrebbe, infatti, come conseguenza l’irregolarità del soggiorno del cittadino di un paese terzo interessato e un obbligo di rimpatrio imposto a quest’ultimo. |
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In secondo luogo, nei limiti in cui l’eventuale conferma, da parte del giudice del rinvio, della legittimità della decisione del 12 novembre 2020, che respinge il titolo di soggiorno previsto dal diritto nazionale, determinerà l’irregolarità del soggiorno dei ricorrenti nel procedimento principale nel territorio dello Stato membro interessato e, pertanto, l’esecuzione della decisione del 9 agosto 2012, la cui sospensione cessa per tale motivo, detto giudice si chiede se l’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto in combinato disposto non solo con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, ma anche con l’articolo 47 di quest’ultima, lo obblighi a controllare il rispetto del principio di non respingimento da parte dell’autorità amministrativa che ha determinato l’esecuzione della decisione di rimpatrio di cui si tratta e, se del caso, ad esaminare d’ufficio il rischio di violazione del principio in parola. |
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25 |
Al riguardo, il giudice del rinvio esprime dubbi quanto all’applicabilità nell’ambito di cui si tratta dell’articolo 8:69 del codice amministrativo, che definisce in termini generali i poteri d’ufficio del giudice amministrativo. Il giudice del rinvio rileva altresì che, nella prassi nazionale, i giudici non sono tenuti a constatare d’ufficio una violazione del principio di non respingimento garantito dall’articolo 5 della direttiva 2008/115. |
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Il giudice del rinvio si chiede quindi se i motivi che hanno indotto la Corte a dichiarare, nella sua sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento) (C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858), che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo derivanti dal diritto dell’Unione debba indurre tale autorità a rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del procedimento in contraddittorio dinanzi ad esso, l’eventuale violazione di un presupposto di legittimità che non sia stata dedotta dalla persona interessata, si applichino, per analogia, all’obbligo di rispettare il principio di non respingimento all’atto dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio come quella di cui si tratta nel procedimento principale. Inoltre, esso si chiede se la portata dell’obbligo di rilevare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento, ammettendo che sia dimostrata, vari a seconda che esso abbia luogo nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, o di un procedimento, come quello di cui si tratta nel procedimento principale, avviato con una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale. |
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Il giudice del rinvio ritiene, in ogni caso, che tanto il principio di non respingimento, che riveste carattere assoluto, quanto il diritto fondamentale a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, previsto all’articolo 47 della Carta, siano pienamente garantiti soltanto se l’autorità giudiziaria è tenuta a verificare d’ufficio, applicando, se del caso, l’articolo 8:69 del codice amministrativo, se l’esecuzione di una decisione di rimpatrio, come quella di cui si tratta nel procedimento principale, non esporrà i cittadini di paesi terzi che ne sono destinatari a un rischio di tortura o di pene o di trattamenti inumani o degradanti in tale paese terzo. A suo avviso, una prassi giuridica nazionale in cui il controllo giurisdizionale si limita alla valutazione degli argomenti e dei motivi espressamente dedotti dal cittadino del paese terzo interessato non è conciliabile con il carattere assoluto del principio di non respingimento garantito dal diritto dell’Unione. |
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In tale contesto, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunale dell’Aia, sede di Roermond), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla terza questione
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Con la sua terza questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone all’autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di un paese terzo interessato si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, di assicurarsi del rispetto del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce di detto principio, la decisione di rimpatrio adottata in precedenza nei confronti di tale cittadino nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale e la cui sospensione è terminata a seguito di un siffatto rigetto. |
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In via preliminare, occorre ricordare che l’obiettivo principale della direttiva 2008/115 consiste, come emerge dai considerando 2 e 4 di quest’ultima, nel porre in essere un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone interessate [sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 48, e del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 88]. |
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31 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 e fatte salve le eccezioni previste all’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, quest’ultima si applica a qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare. Inoltre, dall’articolo 3, punto 2, di suddetta direttiva, in combinato disposto segnatamente con l’articolo 1 della medesima, risulta che ogni cittadino di un paese terzo che si trovi sul territorio di uno Stato membro senza rispettare i requisiti stabiliti ai fini dell’ingresso, del soggiorno o di residenza, si trova, per tale sol fatto, in una situazione di soggiorno irregolare e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva in parola [v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 39; del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis, C‑546/19, EU:C:2021:432, punti 43 e 44, nonché del 9 novembre 2023, Odbor azylové a migrační politiky MV (Ambito d’applicazione della direttiva rimpatri), C‑257/22, EU:C:2023:852, punto 36]. |
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32 |
Ne consegue che l’ambito di applicazione della direttiva 2008/115 è definito con riferimento alla sola situazione di soggiorno irregolare in cui si trova il cittadino di un paese terzo, indipendentemente dai motivi all’origine di tale situazione o dalle misure che possono essere adottate nei confronti di tale cittadino (sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis, C‑546/19, EU:C:2021:432, punto 45). |
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33 |
Inoltre, un cittadino di un paese terzo, poiché, come i ricorrenti nel procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, deve, in linea di principio, essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni da essa previste ai fini del suo rimpatrio, e ciò fintanto che il suo soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato [v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2021, M e a. (Trasferimento verso uno Stato membro), C‑673/19, EU:C:2021:127, punto 31, nonché del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 52]. |
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34 |
Sotto tale profilo, dal paragrafo 1 dell’articolo 6 della direttiva 2008/115 risulta che, una volta accertato il carattere irregolare del soggiorno, qualsiasi cittadino di un paese terzo, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all’articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi di cui all’articolo 3, punto 3, della direttiva in parola, quello verso il quale deve essere allontanato il cittadino di un paese terzo [sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 53 e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 46]. |
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35 |
L’articolo 5 della direttiva 2008/115, che costituisce una norma generale che si impone agli Stati membri dal momento in cui essi attuano tale direttiva, obbliga l’autorità nazionale competente a rispettare, in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, il principio di non respingimento, garantito, in quanto diritto fondamentale, dall’articolo 18 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nonché dall’articolo 19, paragrafo 2, della Carta [sentenze del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punto 55 e del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 49]. Pertanto, in considerazione della finalità perseguita, il succitato articolo 5 non può essere interpretato in modo restrittivo [v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore), C‑112/20, EU:C:2021:197, punto 35]. Infine, detto articolo 5 è dotato di un effetto diretto e può, quindi, essere invocato da un singolo ed essere applicato dalle autorità amministrative nonché dagli organi giurisdizionali degli Stati membri [sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 97] |
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36 |
Orbene, l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 4 di quest’ultima, vieta in termini perentori, a prescindere dal comportamento della persona interessata, l’allontanamento, l’espulsione o l’estradizione verso uno Stato in cui esiste un serio rischio che tale persona sia sottoposta alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti. Pertanto, gli Stati membri non possono allontanare, espellere o estradare uno straniero quando esistono seri e comprovati motivi di ritenere che, nel paese di destinazione, egli vada incontro a un rischio reale di subire trattamenti vietati dalle due summenzionate disposizioni della Carta [v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Rifugiato che ha commesso un reato grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, punto 36, e del 18 giugno 2024, Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia), C‑352/22, EU:C:2024:521, punto 61]. Tale divieto rispecchia uno dei valori fondamentali dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, quali sanciti all’articolo 2 TUE, ed il suo carattere assoluto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana di cui a detto articolo 2 e all’articolo 1 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 85 e 87). |
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37 |
Inoltre, gli Stati membri devono consentire alle persone interessate di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente alla decisione di rimpatrio che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione del cittadino di paese terzo interessato alla luce, in particolare, dell’articolo 5 della direttiva 2008/115 (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 64). |
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38 |
Da quanto precede risulta che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’articolo 5 della direttiva 2008/115, letto alla luce dell’articolo 4 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, impone all’autorità nazionale di procedere, prima dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, a una valutazione aggiornata dei rischi cui va incontro il cittadino di un paese terzo di essere esposto a trattamenti vietati in termini perentori da queste due disposizioni della Carta. Siffatta valutazione, che deve essere distinta e autonoma rispetto a quella effettuata al momento dell’adozione di detta decisione di rimpatrio, deve consentire all’autorità nazionale di assicurarsi, tenendo conto di qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi nonché di ogni nuovo elemento eventualmente dedotto da tale cittadino di paese terzo, che non sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che detto cittadino di un paese terzo sarebbe esposto, in caso di rimpatrio in un paese terzo, a un rischio reale di essere sottoposto, in quest’ultimo, alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Infatti, una siffatta valutazione aggiornata è l’unica tale da consentire a detta autorità di assicurarsi che l’allontanamento sia conforme alle condizioni stabilite dalla legge richieste, e in particolare ai requisiti fissati all’articolo 5 della direttiva 2008/115. |
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39 |
Nell’ipotesi in cui l’autorità nazionale competente giungesse, in esito a detta valutazione, alla conclusione che l’allontanamento del cittadino di un paese terzo interessato lo espone ad un serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, l’autorità in parola deve rinviare detto allontanamento fintantoché perdura un rischio siffatto, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva menzionata [v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis, C‑546/19, EU:C:2021:432, punto 59, nonché del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento – Cannabis per uso terapeutico), C‑69/21, EU:C:2022:913, punti 58 e 59]. |
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40 |
Da quanto precede risulta altresì che una norma o una prassi nazionale in forza della quale l’esame del rispetto del principio di non respingimento può essere effettuato solo nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale sarebbe contraria all’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Infatti, come risulta dai punti da 30 a 34 della presente sentenza, la direttiva in parola, ivi compreso il suo articolo 5, si applica a qualsiasi cittadino di un paese terzo che si trovi in situazione di soggiorno irregolare, indipendentemente dai motivi all’origine di tale situazione. Del resto, l’obiettivo dell’efficacia della politica di allontanamento, nel rispetto dei diritti fondamentali, ricordato al punto 30 della presente sentenza, depone parimenti contro una siffatta norma o prassi nazionale. |
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41 |
Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 52 e 57 delle sue conclusioni, non si può quindi esigere da K e da L che esse presentino una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), al fine di ottenere il pieno rispetto del principio di non respingimento di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/115 in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. |
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42 |
Nel caso di specie, la circostanza che K e L abbiano invocato la loro «occidentalizzazione» avrebbe quindi dovuto indurre l’autorità competente a esaminare, in forza dell’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, se il principio di non respingimento osti all’esecuzione della decisione di rimpatrio di cui sono oggetto e, se del caso, rinviare l’allontanamento, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva. |
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43 |
In considerazione dei motivi suesposti, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno basato sul diritto nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di un paese terzo interessato si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, di assicurarsi del rispetto del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce del principio in parola, la decisione di rimpatrio adottata in precedenza nei confronti di tale cittadino nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale e la cui sospensione è terminata a seguito di un siffatto rigetto. |
Sulla prima questione
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44 |
Con la sua prima questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone ad un giudice nazionale, investito del controllo di legittimità di un atto con il quale l’autorità nazionale competente ha respinto una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale, e, così facendo, ha posto fine alla sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non respingimento risultante dall’esecuzione di quest’ultima decisione, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti in esito a un procedimento in contraddittorio. |
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45 |
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, al cittadino di un paese terzo interessato devono essere concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva in parola, dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza. |
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46 |
Le caratteristiche di tale mezzo di ricorso devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, ai sensi del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da tale articolo, e con il principio di non-refoulement, garantito, segnatamente, all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta e all’articolo 5 della direttiva 2008/115 (sentenza del 30 settembre 2020, CPAS de Liège, C‑233/19, EU:C:2020:757, punto 45). Le disposizioni in parola, come menzionato al punto 35 della presente sentenza, impongono alle autorità nazionali di tener conto di detto principio in tutte le fasi del procedimento, dal momento dell’adozione di una decisione di rimpatrio fino al momento del controllo giurisdizionale dell’esecuzione di tale decisione. |
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47 |
A tal fine, dall’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva si evince che tanto le autorità amministrative nazionali quanto le autorità giudiziarie dinanzi alle quali viene contestata la legittimità di una decisione connessa al rimpatrio devono poter riesaminare tale decisione e rinviare, se del caso, l’allontanamento [v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 108] A tale titolo, come enunciato dal considerando 15 di detta direttiva, gli Stati membri possono stabilire se un siffatto riesame implichi per le medesime la facoltà di sostituire la propria decisione connessa al rimpatrio a quella precedente. |
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48 |
Inoltre, affinché la tutela giurisdizionale garantita dall’articolo 47 della Carta e concretizzata all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 sia effettiva, il ricorso deve necessariamente avere un effetto sospensivo quando è proposto avverso una decisione di rimpatrio la cui esecuzione è tale da esporre il cittadino di un paese terzo di cui si tratta a un rischio effettivo di subire trattamenti inumani o degradanti [v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 56; del 30 settembre 2020, CPAS de Liège, C‑233/19, EU:C:2020:757, punto 46 e del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 109] |
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49 |
Ne consegue che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, le modalità procedurali definite all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 hanno lo scopo di garantire che un cittadino di un paese terzo nei confronti del quale è stata adottata una decisione di rimpatrio non sia allontanato in condizioni contrarie all’articolo 5 di tale direttiva. Esse mirano quindi a garantire il rispetto del principio di non respingimento, che riveste, come constatato al punto 36 della presente sentenza, carattere assoluto. Orbene, spetta ai giudici nazionali competenti assicurare, se del caso d’ufficio, il rispetto di tale principio qualora elementi del fascicolo portati a loro conoscenza inducano a ritenere che possa essere violato. |
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50 |
Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, la tutela giurisdizionale garantita dall’articolo 47 della Carta e concretizzata all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 non sarebbe né effettiva né completa se il giudice nazionale non avesse l’obbligo di constatare d’ufficio la violazione del principio di non respingimento, quando gli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del procedimento in contraddittorio dinanzi ad esso, tendono a dimostrare che la decisione di rimpatrio è basata su una valutazione obsoleta dei rischi di trattamenti vietati da tale principio, incorsi dal cittadino di un paese terzo interessato qualora dovesse ritornare nel paese terzo di cui si tratta, e di trarne tutte le conseguenze quanto all’esecuzione di tale decisione. Una limitazione della funzione del giudice nazionale potrebbe comportare l’esecuzione di una siffatta decisione, anche qualora elementi siffatti indichino che l’interessato rischierebbe di essere sottoposto, in tale paese terzo, a trattamenti del genere, vietati in modo assoluto dall’articolo 4 della Carta [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Esame d’ufficio del trattenimento), C‑704/20 e C‑39/21, EU:C:2022:858, punto 94]. |
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51 |
L’esistenza di tale obbligo del giudice nazionale di vigilare, eventualmente d’ufficio, sul rispetto del principio di non respingimento si impone allo stesso modo nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale e in quello di un procedimento, come il procedimento principale, avviato con una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale. Infatti, come risulta dai punti da 31 a 34 della presente sentenza, la direttiva 2008/115, il cui articolo 13, paragrafi 1 e 2, fonda detto obbligo, si applica a qualsiasi cittadino di un paese terzo che si trovi in situazione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro. |
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52 |
In considerazione delle suesposte motivazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 5 di quest’ultima, nonché con l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che impone ad un giudice nazionale, investito del controllo di legittimità di un atto con il quale l’autorità nazionale competente ha respinto una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale, e, così facendo, ha posto fine alla sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente nell’ambito di un procedimento di protezione internazionale, di rilevare d’ufficio l’eventuale violazione del principio di non respingimento risultante dall’esecuzione di quest’ultima decisione, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti in esito a un procedimento in contraddittorio. |
Sulla seconda questione
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53 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, debba essere interpretato nel senso che impone all’autorità amministrativa la quale, nell’ambito di un procedimento non avviato con una domanda di protezione internazionale, respinge una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale e, di conseguenza, constata il soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro interessato del cittadino di paese terzo che ha presentato tale domanda, di non adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti senza aver previamente valutato il rispetto del principio di non respingimento. |
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54 |
Come riconosciuto espressamente dal giudice del rinvio, tale questione «verte sulla situazione in cui non è stata adottata alcuna decisione di rimpatrio in precedenza». Orbene, atteso che, nel procedimento principale, la decisione del 9 agosto 2012 è stata adottata nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale, detta questione è ipotetica e invita la Corte a esprimere un parere a carattere consultivo, in contrasto con il suo compito nell’ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, punto 18, nonché del 22 febbraio 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e a., C‑160/20, EU:C:2022:101, punto 84). |
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55 |
Pertanto, la seconda questione è irricevibile. |
Sulle spese
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56 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.