SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 ottobre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali di ultima istanza – Procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro – Istanza presentata dalla parte che chiede l’autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale in forza della quale il ricorso per revisione (revizija) è autorizzato quando solleva una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo – Obbligo per l’organo giurisdizionale supremo nazionale di esaminare, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se occorra procedere ad un rinvio pregiudiziale – Motivazione della decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija)»
Nella causa C‑144/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), con decisione del 7 marzo 2023, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2023, nel procedimento
KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o.
contro
Republika Slovenija,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M.L. Arastey Sahún, S. Rodin, D. Gratsias, M. Gavalec, presidenti di sezione, A. Arabadjiev (relatore), J. Passer, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: M. Longar, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o., da A. Velkaverh, odvetnik; |
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per il governo sloveno, da B. Jovin Hrastnik e N. Pintar Gosenca, in qualità di agenti; |
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per il governo tedesco, da J. Möller, in qualità di agente; |
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per il governo lettone, da K. Pommere e S. Zābele, in qualità di agenti; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da P.P. Huurnink, in qualità di agente; |
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per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da F. Erlbacher, B. Rous Demiri e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 giugno 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la KUBERA, trgovanje s hrano in pijačo, d.o.o. (in prosieguo: la «KUBERA») e la Republika Slovenija (Repubblica di Slovenia), rappresentata dal Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze, Slovenia), in merito a una misura doganale diretta al rispetto di diritti di proprietà intellettuale. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU 2013, L 181, pag. 15), così dispone: «Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una [domanda presentata al servizio doganale competente affinché le autorità doganali intervengano], esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci». |
Diritto sloveno
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L’articolo 22 della Costituzione slovena recita: «Un’uguale protezione dei diritti è garantita a ciascuno nel corso di ogni procedimento dinanzi ad un tribunale e dinanzi ad altri organi dello Stato, dinanzi agli organi degli enti locali e dinanzi ai titolari di pubblici mandati, che si pronunciano sui diritti, doveri o interessi giuridici di una persona». |
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5 |
L’articolo 22, paragrafo 1, dello Zakon o upravnem sporu (legge sul contenzioso amministrativo) (Uradni list RS, n. 105/06), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue: «Nelle controversie amministrative si applicano le disposizioni della legge che disciplina la procedura civile qualora la presente legge non disponga diversamente». |
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L’articolo 367, paragrafo 1, dello Zakon o pravdnem postopku (legge recante il codice di procedura civile) (Uradni list RS, n. 73/07), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZPP»), prevede quanto segue: «Le parti possono presentare un ricorso per revisione (revizija) avverso una sentenza definitiva di secondo grado entro quindici giorni dalla notifica della decisione del [Vrhovno sodišče (Corte Suprema, Slovenia)] di accoglimento del ricorso [per revizija]». |
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Ai sensi dell’articolo 367a dello ZPP: «(1) La giurisdizione autorizza un ricorso per revisione (revizija) nel caso in cui la decisione [del Vrhovno sodišče (Corte suprema)] possa dirimere una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme della legge o lo sviluppo della legge attraverso la giurisprudenza. In particolare, la giurisdizione concede l’autorizzazione a proporre un ricorso [per revizija] nei seguenti casi:
(2) [Il Vrhovno sodišče (Corte Suprema)] decide se autorizzare un ricorso [per revizija] sulla base dell’istanza di autorizzazione al ricorso [per revizija] presentata da una parte». |
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L’articolo 367b dello ZPP così recita: «(1) L’istanza di autorizzazione al ricorso [per revizija] deve essere proposta da una parte entro 30 giorni dalla notifica della sentenza del giudice di secondo grado che pone fine alla causa. (2) L’istanza di autorizzazione a proporre un ricorso [per revizija] deve essere presentata dinanzi [al Vrhovno sodišče (Corte Suprema)]. (...) (4) Nell’istanza di autorizzazione di un ricorso [per revizija], la parte deve esporre in modo preciso e specifico il punto di diritto controverso e la norma giuridica che si sostiene sia stata violata, le circostanze che dimostrano l’importanza della questione e una breve esposizione delle motivazioni per le quali il giudice di secondo grado si è pronunciato in modo illegittimo sulla questione; l’istanza deve descrivere in modo preciso e specifico le asserite irregolarità procedurali e, allo stesso modo, dimostrare l’esistenza di una giurisprudenza [del Vrhovno sodišče (Corte Suprema)] dalla quale la decisione [del giudice di grado inferiore] si sarebbe discostata, o l’incoerenza della giurisprudenza». |
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L’articolo 367c dello ZPP prevede che: «(1) Un collegio di tre giudici [del Vrhovno sodišče (Corte Suprema)] statuisce con ordinanza sull’istanza di autorizzazione al ricorso [per revizija]. (2) Per motivare la decisione di rigetto di un’istanza di autorizzazione al ricorso [per revizija], è sufficiente che l’organo giurisdizionale dichiari in termini generali che le condizioni previste all’articolo 367a della presente legge non sono soddisfatte. (3) Nell’ordinanza di autorizzazione a proporre un ricorso [per revizija], l’organo giurisdizionale deve indicare in quale parte o su quali specifiche questioni di diritto deve essere ammesso il ricorso [per revizija]. (4) La decisione di accogliere o di rigettare il ricorso [per revizija] non è impugnabile». |
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L’articolo 368 dello ZPP prevede quanto segue: «Il [Vrhovno sodišče (Corte Suprema)] si pronuncerà sul ricorso per revisione (revizija)». |
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L’articolo 370, paragrafo 1, dello ZPP recita: «È possibile proporre un ricorso [per revizija] per violazione sostanziale delle disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi al giudice di primo grado, che la parte ha fatto valere dinanzi al giudice di secondo grado, per violazione sostanziale delle disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi al giudice di secondo grado o per errore di diritto». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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La KUBERA, una società di commercio di prodotti alimentari e bevande, ha acquistato in Turchia 87600 lattine di Red Bull prodotte in Austria e le ha trasportate per nave fino al porto di Capodistria (Slovenia) ai fini della loro importazione. |
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Con due decisioni del 5 ottobre 2021, l’amministrazione tributaria della Repubblica di Slovenia ha deciso di procedere al blocco di tali lattine, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 608/2013, in attesa dell’esito del procedimento giudiziario avviato dalla Red Bull GmbH, titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi a dette lattine, al fine di tutelare tali diritti. |
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A seguito del rigetto dei ricorsi amministrativi proposti avverso tali decisioni, la KUBERA ha proposto ricorsi avverso dette decisioni dinanzi all’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo, Slovenia), che li ha respinti. |
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La KUBERA ha presentato al Vrhovno sodišče (Corte suprema), che è il giudice del rinvio, due istanze di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) contro le sentenze dell’Upravno sodišče (Tribunale amministrativo), nell’ambito delle quali sostiene che il procedimento principale solleva la questione se il regolamento n. 608/2013 si applichi ad una situazione in cui le merci importate sono prodotte dal titolare dei diritti di proprietà industriale ad esse relativi. Si tratterebbe di una questione giuridica importante, ai sensi dell’articolo 367a dello ZPP, che giustifica l’autorizzazione dei ricorsi per revisione (revizija). Pur ritenendo che il regolamento n. 608/2013 non si applichi a una situazione di questo tipo, la KUBERA chiede, nel caso in cui il giudice del rinvio non sia d’accordo con questa valutazione, che la questione venga sottoposta in via pregiudiziale alla Corte. |
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Il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se l’articolo 267, terzo comma, TFUE lo obblighi, al fine di statuire sulle istanze di autorizzazione del ricorso per revisione (revizija) presentate dalla KUBERA, ad esaminare la richiesta di quest’ultima di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione. Dall’altro lato, esso si chiede se, nell’ipotesi in cui ritenesse che non occorra sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, esso sia tenuto, in forza dell’articolo 47 della Carta, a motivare la propria decisione, mentre, ai sensi dell’articolo 367c, paragrafo 2, dello ZPP, una decisione di rigetto dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) deve essere oggetto solo di una motivazione sommaria. |
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Il giudice del rinvio indica che il ricorso per revisione (revizija) è un mezzo di ricorso straordinario diretto contro una decisione giurisdizionale definitiva e che esso ha lo scopo di unificare la giurisprudenza e di orientarla, al pari del procedimento di rinvio pregiudiziale, previsto all’articolo 267 TFUE. Poiché il diritto dell’Unione fa parte dell’ordinamento giuridico sloveno, esso garantirebbe, attraverso il procedimento di revisione (revizija), anche l’applicazione corretta e uniforme del diritto dell’Unione. |
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Il procedimento di revisione (revizija) sarebbe suddiviso in due fasi, vale a dire, da un lato, quella diretta a determinare se occorra autorizzare il ricorso per revisione (revizija) e, dall’altro, in caso di concessione di tale autorizzazione, quella relativa all’esame del merito della causa di cui trattasi. |
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Il ricorso per revisione (revizija) potrebbe essere autorizzato solo su espressa richiesta di una delle parti della controversia di cui trattasi e solo qualora essa dimostri l’importanza oggettiva della questione di diritto che il Vrhovno sodišče (Corte suprema) deve risolvere. Nell’ambito della fase relativa all’esame dell’istanza di autorizzazione del ricorso per revisione (revizija), tale giudice dovrebbe quindi far prevalere l’interesse pubblico in senso ampio, vale a dire la necessità di garantire la coerenza della giurisprudenza e l’applicazione uniforme del diritto, e non l’interesse privato delle parti della controversia. Tale fase costituirebbe un «filtro» all’accesso al Vrhovno sodišče (Corte suprema), mirando a garantire che quest’ultimo svolga pienamente il suo ruolo costituzionale e statuisca entro un termine ragionevole. |
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Dalla giurisprudenza del Vrhovno sodišče (Corte suprema) risulterebbe che il ricorso per revisione (revizija) è autorizzato se una parte dimostra sufficientemente che il giudice di grado inferiore si è discostato dalla giurisprudenza della Corte o che la causa di cui trattasi solleva una questione relativa alla conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione sulla quale non esiste una giurisprudenza del Vrhovno sodišče (Corte suprema). Quest’ultimo giudice avrebbe già autorizzato ricorsi per revisione (revizija) per il motivo che la questione sollevata era importante dal punto di vista tanto dell’interpretazione e dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dello sviluppo del diritto nazionale. Esso tratterebbe quindi allo stesso modo le questioni relative al diritto dell’Unione e quelle relative al diritto nazionale. |
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Il giudice del rinvio precisa tuttavia che, sebbene non sia escluso che l’importanza giuridica di una causa dinanzi ad esso pendente possa risultare da considerazioni relative al diritto dell’Unione, né il fatto che tale diritto possa essere applicato nell’ambito dell’esame del merito della causa, né la circostanza che una delle parti della controversia proponga, nella sua istanza di autorizzazione del ricorso per revisione (revizija), di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, sono di per sé sufficienti affinché il ricorso per revisione (revizija) sia autorizzato. |
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22 |
Di conseguenza, il giudice del rinvio non sarebbe tenuto, in forza dello ZPP, ad esaminare, sin dalla fase del procedimento relativo all’autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se occorra o meno sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte nell’ipotesi in cui questa fosse autorizzata. |
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Il giudice del rinvio indica altresì che avverso le sue decisioni sulle domande di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno e che, quando rifiuta di autorizzare un siffatto ricorso, esso si limita ad indicare che le condizioni previste all’articolo 367a dello ZPP non sono soddisfatte. |
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Tuttavia, da una decisione dell’Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia) del 31 marzo 2022 risulterebbe che l’istanza di una delle parti della controversia di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, presentata nell’ambito dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), deve essere trattata sin dalla fase dell’esame di quest’ultima istanza. L’Ustavno sodišče (Corte costituzionale) avrebbe altresì dichiarato che quando il Vrhovno sodišče (Corte suprema) emette una decisione che respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 22 della Costituzione slovena, esige che quest’ultimo giudice motivi tale decisione allo stesso titolo delle sue decisioni giurisdizionali. Da detta decisione dell’Ustavno sodišče (Corte costituzionale) risulterebbe che il Vrhovno sodišče (Corte suprema) deve, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), esaminare l’istanza di rinvio alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, tenendo conto dei criteri derivanti dalla giurisprudenza di quest’ultima, e deve, nella sua decisione di non autorizzare il ricorso per revisione (revizija), indicare i motivi per i quali esso non ha adito in via pregiudiziale la Corte, e ciò al fine di consentire, se del caso, all’Ustavno sodišče (Corte costituzionale) di verificare se le condizioni che consentono di derogare all’obbligo di rinvio pregiudiziale enunciato all’articolo 267, terzo comma, TFUE, quali risultano da tale giurisprudenza, siano state rispettate. |
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Pur considerando che, nel caso di specie, le istanze della KUBERA di autorizzare i suoi ricorsi per revisione (revizija) non soddisfano le condizioni previste all’articolo 367a dello ZPP e non possono quindi essere accolte, il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della decisione dell’Ustavno sodišče (Corte costituzionale) del 31 marzo 2022, il procedimento principale sollevi una questione importante relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione, che gli impone di adire in via pregiudiziale la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. |
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A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che per determinare, nella fase dell’esame dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti in causa debba essere sottoposta in via pregiudiziale alla Corte, esso deve valutare un certo numero di questioni giuridiche connesse. Esso dovrebbe, in particolare, stabilire se il diritto dell’Unione sia applicabile alla controversia di cui trattasi, se la parte interessata chieda alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione e se occorra procedere ad un rinvio pregiudiziale. Ciò richiederebbe, in sostanza, un esame nel merito del ricorso per revisione (revizija), sin da tale fase. L’interpretazione propugnata dall’Ustavno sodišče (Corte costituzionale) per quanto riguarda l’obbligo risultante dall’articolo 267 TFUE comporterebbe un cambiamento completo nell’approccio seguito dal giudice del rinvio nell’ambito delle sue decisioni relative alle istanze di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija). Peraltro, il giudice del rinvio rileva che una decisione emessa in via pregiudiziale dalla Corte non avrebbe effetto utile nell’ambito del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), dal momento che solo nella fase dell’esame nel merito del ricorso per revisione (revizija) è possibile stabilire se il diritto dell’Unione sia applicabile alla causa di cui trattasi e se necessiti di un’interpretazione da parte della Corte. |
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Il giudice del rinvio si chiede altresì se, tenuto conto dell’esistenza del procedimento di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) previsto dallo ZPP, sia possibile ritenere che le decisioni giurisdizionali contro le quali un siffatto ricorso non sia autorizzato provengano da una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno e sul quale graverebbe l’obbligo di adire in via pregiudiziale la Corte, previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE. |
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Infine, se la Corte dovesse ritenere che il giudice nazionale è tenuto a esaminare, nella fase di esame dell’istanza di autorizzazione del ricorso per revisione (revizija), la questione della necessità di adire in via pregiudiziale la Corte, il giudice nazionale cerca di verificare se l’obbligo di motivazione stabilito, tra l’altro, al punto 51 della sentenza del 6 ottobre 2021 nella causa Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), si applichi anche alle decisioni con cui non autorizza un ricorso per revisione (revizija), |
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Alla luce di tali circostanze, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267, terzo comma, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) il cui esito dipende dall’importanza della questione di diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale istanza. |
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31 |
Occorre ricordare che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri, e segnatamente l’istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi giurisdizionali supremi nazionali, rientri nella competenza di tali Stati, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, sono nondimeno tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 44, e la giurisprudenza ivi citata). |
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32 |
Ne consegue che, sebbene il diritto dell’Unione non osti, in linea di principio, a che gli Stati membri istituiscano procedimenti di autorizzazione dei ricorsi o di altri sistemi di selezione o di «filtraggio» dei ricorsi agli organi giurisdizionali supremi nazionali, l’attuazione di tali procedimenti o sistemi deve rispettare le prescrizioni derivanti da tale diritto, in particolare dall’articolo 267 TFUE. |
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33 |
A tal riguardo, occorre sottolineare che il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto da tale articolo, che costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri inteso ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione. In tal modo, tale procedura permette di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima analisi, il suo stesso carattere [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 176, nonché le sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 27, e del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 73]. |
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34 |
Qualora non esista alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso la decisione di una giurisdizione nazionale, quest’ultima è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, quando è chiamata a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi,C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 25; del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 32, nonché del 22 dicembre 2022, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, C‑83/21, EU:C:2022:1018, punto 79). |
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35 |
L’obbligo per le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno di adire in via pregiudiziale la Corte rientra nell’ambito della cooperazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto giudici incaricati dell’applicazione di tale diritto, e la Corte. Tale obbligo ha segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione [sentenze del 24 maggio 1977, Hoffmann-La Roche, 107/76, EU:C:1977:89, punto 5; del 4 giugno 2002, Lyckeskog, C‑99/00, EU:C:2002:329, punto 14, e del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta), C‑416/17, EU:C:2018:811, punto 109]. |
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36 |
Una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può essere esonerata dall’obbligo previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21, nonché del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 33). |
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37 |
Tale giurisdizione nazionale deve valutare sotto la propria responsabilità, in modo indipendente e con la dovuta attenzione, se ha l’obbligo di sottoporre alla Corte la questione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essa o se, al contrario, si trova in una delle situazioni di cui al punto precedente, che le consentono di essere esonerata da tale obbligo (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 37, nonché del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
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38 |
Qualora si trovi in presenza di una di queste situazioni siffatta giurisdizione nazionale non è quindi tenuta ad adire la Corte, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, anche se la questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione fosse sollevata da una parte nel procedimento dinanzi ad essa (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). |
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39 |
Occorre rilevare, ancora, che le decisioni di un giudice nazionale impugnabili dalle parti dinanzi all’organo giurisdizionale supremo nazionale non promanano da una «giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno», ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Dalla circostanza che l’esame nel merito di dette contestazioni, formulate, come nel procedimento principale, nell’ambito di un ricorso per revisione (revizija), sia subordinato a un procedimento di autorizzazione di siffatto ricorso da parte di tale organo giurisdizionale supremo nazionale non deriva l’effetto di privare le parti dell’esperibilità di rimedi giurisdizionali (v., in tal senso, sentenze del 4 giugno 2002, Lyckeskog, C‑99/00, EU:C:2002:329, punto 16, e del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 76). L’esistenza di un siffatto procedimento non può quindi trasformare il giudice di grado inferiore la cui decisione è impugnabile nell’ambito di un siffatto ricorso in una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno e sulla quale graverebbe, di conseguenza, l’obbligo di adire la Corte di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE. |
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40 |
Questo obbligo grava invece su un organo giurisdizionale supremo nazionale, come il Vrhovno sodišče (Corte di Cassazione), fatto salvo quanto ricordato al punto 36 della presente sentenza. |
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41 |
Nel caso di specie, dall’articolo 367a, paragrafo 1, dello ZPP nonché dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, per determinare se il ricorso per revisione (revizija) debba essere autorizzato, tale giudice esamina se la causa dinanzi ad esso pendente sollevi una questione di diritto importante per garantire la certezza del diritto, l’applicazione uniforme del diritto o lo sviluppo di quest’ultimo. |
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42 |
Occorre tuttavia rilevare che le fattispecie particolari previste da tale disposizione riguardano esclusivamente situazioni caratterizzate, per quanto riguarda la questione di diritto sollevata, da una divergenza di una decisione di un giudice nazionale di secondo grado rispetto alla giurisprudenza dell’organo giurisdizionale supremo nazionale, dall’assenza di giurisprudenza di quest’ultimo organo giurisdizionale, oppure dalla mancanza di uniformità della giurisprudenza di quest’ultimo o degli organi giurisdizionali superiori nazionali. Nessuna di tali fattispecie fa invece riferimento al diritto dell’Unione, in particolare allo stato della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla questione sollevata a sostegno di una istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija). |
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Il giudice del rinvio afferma di interpretare detta disposizione nel senso che esso non è tenuto a valutare, nella fase dell’esame dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se occorra o meno, nell’ambito del procedimento di revisione (revizija), sottoporre in via pregiudiziale alla Corte la questione di diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale istanza. |
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44 |
Il giudice del rinvio precisa, inoltre, che, nel caso in cui un ricorso per revisione (revizija) non sia autorizzato, la decisione di rigetto pone definitivamente fine al procedimento. In tal caso, l’interpretazione del diritto dell’Unione adottata dal giudice di grado inferiore potrebbe imporsi nell’ordinamento giuridico nazionale di cui trattasi, quand’anche la questione sollevata a sostegno dell’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) abbia giustificato un rinvio pregiudiziale alla Corte. |
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45 |
Tale legislazione o prassi nazionale può quindi portare a una situazione in cui una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, sebbene sia sollevata da una parte dinanzi al Vrhovno sodišče (Corte Suprema) o debba essere sollevata da quest’ultima in considerazione della questione di diritto proposta da tale parte e non rientri nelle eccezioni di cui al punto 36 della presente sentenza, non viene sottoposta alla Corte, in violazione dell’obbligo imposto a tale giurisdizione nazionale dall’articolo 267, terzo comma, TFUE. |
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46 |
Orbene, una situazione del genere può compromettere l’efficacia del sistema di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituito dall’articolo 267 TFUE, nonché la realizzazione degli obiettivi che tale articolo mira a conseguire, in particolare quello di evitare che si consolidi, in un qualsiasi Stato membro, una giurisprudenza nazionale non conforme alle norme del diritto dell’Unione. |
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47 |
Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza derivante dalle sentenze del 15 marzo 2017, Aquino (C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 56), e del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 61), secondo la quale una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giurisdizione nazionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. |
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48 |
In effetti, la prima di queste sentenze riguardava una norma nazionale in base alla quale un motivo di impugnazione è irricevibile se mira a contestare solo un motivo della sentenza impugnata, quando gli altri motivi sono idonei, da soli, a giustificare la sentenza (sentenza del 15 marzo 2017, Aquino, C‑3/16, EU:C:2017:209, punto 54). La seconda di queste sentenze riguardava una norma nazionale secondo la quale una nuova questione sollevata da una parte dopo la presentazione del ricorso dinanzi al giudice nazionale di ultima istanza deve essere dichiarata irricevibile per il motivo che modifica l’oggetto della controversia (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 60). |
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49 |
Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze menzionate al punto precedente erano in discussione norme nazionali che stabilivano condizioni di ricevibilità di natura puramente procedurale la cui inosservanza impediva al giudice nazionale di ultima istanza di esaminare l’impugnazione nel merito. |
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50 |
A differenza di tali norme, un criterio di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) come quello previsto all’articolo 367a, paragrafo 1, dello ZPP richiede che il Vrhovno sodišče (Corte suprema) esamini l’importanza della questione di diritto sollevata a sostegno dell’istanza di autorizzazione di un siffatto ricorso per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo. |
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51 |
Ciò precisato, risulta parimenti da una costante giurisprudenza che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla medesima [v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punti 118 e 119; del 29 giugno 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, punti da 31 a 34, nonché dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo),C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 29 e giurisprudenza ivi citata]. |
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52 |
L’esigenza di interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi del diritto dell’Unione. Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto [v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punti 33 e 34; del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punti 72 e 73, nonché dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo),C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 30 e giurisprudenza ivi citata]. |
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53 |
Tenuto conto del fatto che i giudici nazionali sono i soli competenti ad interpretare il diritto nazionale, spetta al giudice del rinvio valutare se sia possibile interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale conformemente ai requisiti di cui all’articolo 267 TFUE. Ciò posto, spetta alla Corte fornire a tale giudice alcune indicazioni utili alla luce degli elementi contenuti nella decisione di rinvio [v., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2024, Profi Credit Polska (Riapertura di un procedimento concluso con una decisione definitiva),C‑582/21, EU:C:2024:282, punto 64). |
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54 |
Nel caso di specie, come risulta dalle informazioni fornite dal giudice nazionale in merito agli sviluppi derivanti dalla giurisprudenza dell’Ustavno sodišče (Corte Costituzionale) di cui al punto 24 della presente sentenza, sembra possibile un’interpretazione coerente della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale. |
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55 |
A tal riguardo, occorre osservare che le disposizioni dello ZPP di cui trattasi nel procedimento principale non sembrano vietare al Vrhovno sodišče (Corte suprema) di valutare, nell’ambito del procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija), se la questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata a sostegno di tale domanda richieda il rinvio pregiudiziale alla Corte o rientri, al contrario, in una delle eccezioni ricordate al punto 36 della presente sentenza. |
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56 |
In particolare, le fattispecie enunciate all’articolo 367a, paragrafo 1, dello ZPP non sembrano avere carattere esaustivo. In tali circostanze, detta disposizione può essere interpretata in modo conforme all’obbligo previsto all’articolo 267, terzo comma, TFUE, nel senso che il criterio dell’importanza della questione di diritto sollevata ai fini della certezza del diritto, dell’applicazione uniforme del diritto o dello sviluppo di quest’ultimo, enunciato in detta disposizione nazionale, include l’ipotesi in cui la parte della controversia che chiede l’autorizzazione a proporre un ricorso per revisione (revizija) sollevi una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione che non rientra in alcuna delle eccezioni di cui al punto 36 della presente sentenza e che richiede, di conseguenza, un rinvio pregiudiziale alla Corte tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall’articolo 267 TFUE e ricordati ai punti da 33 a 35 di questa sentenza. |
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57 |
La valutazione di cui al punto 55 della presente sentenza non implicherebbe un esame più approfondito di quello che il Vrhovno sodišče (Corte suprema) è tenuto ad effettuare in forza dell’articolo 367a, paragrafo 1, e dell’articolo 367b, paragrafo 4, dello ZPP, dal momento che tale valutazione richiede soltanto che detto giudice verifichi la rilevanza della questione sollevata ai fini della soluzione della controversia di cui è investito e verifichi, se del caso, la necessità di ottenere dalla Corte l’interpretazione della disposizione del diritto dell’Unione oggetto di tale questione sulla base del rilievo che quest’ultima non rientra in alcuna delle eccezioni ricordate al punto 36 di questa sentenza. |
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58 |
Occorre inoltre sottolineare che l’obbligo al quale la giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno è tenuta, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, al di fuori di tali eccezioni, fa salva la responsabilità ad esso incombente di decidere in quale fase del procedimento nazionale occorra sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 56). Peraltro, spetta a tale giudice valutare se sia nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia che tale questione sia posta solo a seguito di un dibattito in contraddittorio (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, punto 32). |
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59 |
Spetta quindi a un organo giurisdizionale supremo nazionale, investito di una istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) e tenuto ad adire in via pregiudiziale la Corte, decidere se occorra procedere a tale rinvio nella fase dell’esame di tale istanza di autorizzazione o in una fase successiva (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2002, Lyckeskog, C‑99/00, EU:C:2002:329, punto 18). Qualora decida di proporre la sua domanda di pronuncia pregiudiziale in fase di esame dell’istanza di autorizzazione del ricorso per revisione (revizija), esso è tenuto a sospendere il trattamento di tale istanza in attesa della pronuncia pregiudiziale e ad attuare, successivamente, tale decisione nella sua valutazione della questione se occorra autorizzare il ricorso per revisione (revizija) |
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60 |
Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 267, terzo comma, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno decida, nell’ambito di un procedimento di esame di un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) il cui esito dipende dall’importanza della questione di diritto sollevata da una delle parti della controversia per la certezza del diritto, per l’applicazione uniforme del diritto o per lo sviluppo di quest’ultimo, di respingere una siffatta istanza di autorizzazione senza aver valutato se essa fosse tenuta a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione di diritto dell’Unione dedotta a sostegno di tale istanza. |
Sulla seconda questione
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61 |
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, debba essere interpretato nel senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella decisione con cui respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, i motivi per i quali essa non ha proceduto a tale rinvio. |
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62 |
A tal riguardo, occorre ricordare che dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate al punto 36 della presente sentenza, di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 51). |
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63 |
Orbene, dalla risposta alla prima questione risulta che, fatta salva l’applicazione di un motivo di irricevibilità di natura puramente procedurale come quelli indicati al punto 49 della presente sentenza, un giudice supremo nazionale quale il Vrhovno sodišče (Corte suprema) non può respingere un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) che sollevi una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione senza prima valutare se esso sia tenuto a sottoporre alla Corte tale questione in via pregiudiziale o se quest’ultima rientri in una delle eccezioni ricordate al punto 36 di questa sentenza. |
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64 |
Ne consegue che, quando tale giudice supremo nazionale decide di respingere una siffatta istanza sulla base di una di tali eccezioni, questa decisione deve rispettare l’obbligo di motivazione ricordato al punto 62 della presente sentenza. |
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65 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno deve esporre, nella decisione con la quale respinge un’istanza di autorizzazione di un ricorso per revisione (revizija) contenente una richiesta di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione, i motivi per i quali essa non ha proceduto a tale rinvio, vale a dire o che tale questione non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, o che l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi. |
Sulle spese
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66 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.