SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
19 dicembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Domanda di protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d) – Rigetto da parte di uno Stato membro di una domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile a causa del rigetto di una domanda precedente presentata in un altro Stato membro o della sospensione da parte di un altro Stato membro della procedura sulla domanda precedente»
Nelle cause riunite C‑123/23 e C‑202/23 [Khan Yunis e Baabda] ( i ),
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania), con decisioni del 28 ottobre 2022, pervenute in cancelleria il 1o marzo 2023 (C‑123/23) e il 28 marzo 2023 (C‑202/23), nei procedimenti
N.A.K.,
E.A.K.,
Y.A.K. (C‑123/23),
M.E.O. (C‑202/23)
contro
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias (relatore) e E. Regan, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 febbraio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per il governo tedesco, da J. Möller, A. Hoesch e R. Kanitz, in qualità di agenti; |
|
– |
per il governo francese, da R. Bénard e J. Illouz, in qualità di agenti; |
|
– |
per la Commissione europea, da A. Azéma, J. Hottiaux, B. Schima e J. Vondung, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60, e rettifica in GU 2020, L 423, pag. 68), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva. |
|
2 |
Dette domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra N.A.K., E.A.K. e Y.A.K. (causa C‑123/23) nonché M.E.O. (causa C‑202/23) e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) in merito alla legittimità di due decisioni del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio federale») che hanno respinto le loro domande di asilo in quanto inammissibili. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2011/95/UE
|
3 |
L’articolo 2 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9, e rettifica in GU 2017, L 167, pag. 58), intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
(...)». |
Direttiva 2013/32
|
4 |
Il considerando 13 della direttiva 2013/32 enuncia quanto segue: «Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli Stati membri della direttiva [2011/95]». |
|
5 |
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», è così formulato: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...)
(...)
(...)
|
|
6 |
L’articolo 6 di detta direttiva, intitolato «Accesso alla procedura», dispone che: «1. Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. (...) 2. Gli Stati membri provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quanto prima. Qualora il richiedente non presenti la propria domanda, gli Stati membri possono applicare di conseguenza l’articolo 28. (...)». |
|
7 |
L’articolo 28 della medesima direttiva, intitolato «Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa», prevede quanto segue: «1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero, se l’autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l’articolo 4 della direttiva [2011/95], respingere la domanda. Gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato a essa, in particolare quando è accertato che:
(...) 2. Gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41. Gli Stati membri possono prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41. Gli Stati membri possono prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta. Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di “non-refoulement”. Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso. 3. Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. 604/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31, e rettifica in GU 2022, L. 283, pag. 15; in prosieguo: il “regolamento Dublino III”)». |
|
8 |
Ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, intitolato «Domande inammissibili»: «1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento [Dublino III], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo. 2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: (...)
(...)». |
|
9 |
L’articolo 40 di tale direttiva, intitolato «Domande reiterate», prevede che: «1. Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito. 2. Per decidere dell’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva [2011/95]. (...) 5. Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame ai sensi del presente articolo, essa è considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d). (...) 7. Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento [Dublino III] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, conformemente alla presente direttiva». |
|
10 |
L’articolo 41 di detta direttiva, intitolato «Deroghe al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata», al paragrafo 1, enuncia che: «Gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona:
Gli Stati membri possono ammettere tale deroga solo se l’autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il “refoulement” diretto o indiretto, in violazione degli obblighi incombenti allo Stato membro a livello internazionale e dell’Unione». |
Regolamento Dublino III
|
11 |
Ai sensi del suo articolo 48, primo comma, il regolamento Dublino III ha abrogato il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1), il quale aveva sostituito, in conformità al suo articolo 24, la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (GU 1997, C 254, pag. 1). |
|
12 |
Ai sensi del suo articolo 1, intitolato, «Oggetto», il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, denominato «Stato membro competente». |
|
13 |
Contenuto nel capo II di tale regolamento, intitolato «Principi generali e garanzie», l’articolo 3 di quest’ultimo, rubricato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», al paragrafo 1, enuncia quanto segue: «Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III». |
|
14 |
L’articolo 17 di dette regolamento, intitolato «Clausole discrezionali», al paragrafo 1, primo e secondo comma, prevede che: «In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. (...)». |
|
15 |
L’articolo 18 del medesimo regolamento, rubricato «Obblighi dello Stato membro competente», è così formulato: «1. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
2. (...) Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l’esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva [2013/32]. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché l’esame della domanda sia portato a termine». |
|
16 |
L’articolo 27 del regolamento Dublino III, intitolato «Mezzi di impugnazione», al paragrafo 1, enuncia quanto segue: «Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale». |
|
17 |
L’articolo 29 di tale regolamento, intitolato «Modalità e termini», ai paragrafi 1 e 2, così dispone: «1. Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3. (...) 2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito». |
Diritto tedesco
AsylG
|
18 |
L’articolo 26a dell’Asylgesetz (legge in materia di asilo), (BGBl. 2008 I, pag. 1798), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«AsylG»), intitolato «Paesi terzi sicuri», al paragrafo 2, così dispone: «Sono paesi terzi sicuri, oltre agli Stati membri dell’[Unione], quelli elencati nell’allegato I». |
|
19 |
L’articolo 29 dell’AsylG, rubricato «Domande inammissibili», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «Una domanda di asilo è inammissibile quando: (...)
|
|
20 |
L’articolo 31 dell’AsylG, intitolato «Decisioni del[l’Ufficio federale] sulle domande di asilo», al paragrafo 2, dispone che: «Le decisioni relative alle domande di asilo ammissibili (…) precisano espressamente se allo straniero viene concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e se egli viene riconosciuto quale soggetto legittimato a beneficiare del diritto all’asilo. (...)». |
|
21 |
L’articolo 71 dell’AsylG, rubricato «Domanda reiterata», al paragrafo 1, così dispone: «Se, dopo il ritiro o il rigetto definitivo di una domanda di asilo precedente, lo straniero presenta un’ulteriore domanda di asilo (domanda reiterata), deve essere espletato un nuovo procedimento di asilo solo se sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, del Verwaltungsverfahrensgesetz [(legge sulla procedura amministrativa) (BGBl. 2003 I, pag. 102; in prosieguo: il “VwVfG”)]; l’Ufficio federale è competente per l’esame della domanda. (...)». |
|
22 |
L’articolo 71a dell’AsylG, rubricato «Seconda domanda», al paragrafo 1, così prevede: «Se, dopo l’esito negativo di una procedura di asilo in un paese terzo sicuro (articolo 26a) al quale si applicano le disposizioni del diritto [dell’Unione] sulla competenza per l’espletamento delle procedure di asilo o con il quale la Repubblica federale di Germania ha concluso un trattato internazionale in materia, il cittadino straniero presenta nel territorio federale una domanda di asilo (seconda domanda), si procede a un’ulteriore procedura di asilo solo se la Repubblica federale di Germania è competente per l’espletamento della procedura di asilo e se sono soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 51, paragrafi da 1 a 3, [del VwVfG]; l’Ufficio federale è competente per l’esame della domanda». |
VwVfG
|
23 |
L’articolo 51 del VwVfG, ai paragrafi 1 e 2, così dispone: «(1) Su istanza dell’interessato, l’autorità amministrativa è tenuta a decidere in merito all’annullamento o alla modifica di un atto amministrativo non impugnabile nel caso in cui:
(...) (2) La domanda è ammissibile solo qualora l’interessato non fosse in grado, senza colpa grave, di far valere il motivo della riapertura nel procedimento precedente, in particolare tramite rimedi giuridici». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑123/23
|
24 |
N.A.K. è la madre di E.A.K. e di Y.A.K., minori di cui essa è la rappresentante legale. Essi sono palestinesi apolidi, originari della Striscia di Gaza. Secondo le loro dichiarazioni, essi hanno fatto ingresso in Germania l’11 novembre 2019 ed hanno presentato domanda di asilo il 15 novembre seguente. Le loro domande sono state registrate il 22 novembre 2019. A sostegno di tali domande, N.A.K. ha affermato che lei stessa ed i suoi figli sono stati perseguitati da Hamas a causa delle attività politiche di suo marito. Inoltre, i suoi genitori avrebbero voluto costringerla a consegnare i suoi figli alla famiglia di suo marito e a ritornare da sola nella casa dei genitori. |
|
25 |
Dalle dichiarazioni di N.A.K. e dalle ricerche effettuate dall’Ufficio federale risulta che N.A.K. aveva precedentemente presentato domande di asilo presso le autorità competenti del Regno di Spagna e del Regno del Belgio. Una richiesta di ripresa in carico rivolta dall’Ufficio federale all’autorità spagnola competente è stata respinta da quest’ultima. Nessuna richiesta di ripresa in carico è stata inviata all’autorità belga competente. |
|
26 |
In risposta ad una richiesta di informazioni proveniente dall’Ufficio federale, l’autorità belga competente ha indicato, il 5 marzo 2021, che la domanda di protezione internazionale presentata da N.A.K. il 21 agosto 2018 era stata respinta con decisione del 5 luglio 2019, la quale non era stata oggetto di alcun ricorso. L’autorità belga competente ha ritenuto, in particolare, che non fosse stato dimostrato che N.A.K. rischiasse verosimilmente, nel suo paese d’origine, di essere perseguitata o di subire gravi danni. |
|
27 |
Con decisione del 25 maggio 2021 l’Ufficio federale ha respinto le domande di asilo di N.A.K., di E.A.K. e di Y.A.K. con la motivazione, in sostanza, che era applicabile l’articolo 71a dell’AsylG e che i presupposti idonei a giustificare l’avvio di un ulteriore procedimento di asilo non erano soddisfatti. Il 9 giugno 2021 N.A.K., E.A.K. e Y.A.K. hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania), giudice del rinvio. |
|
28 |
Tale giudice rileva che dalle sentenze del 20 maggio 2021, L.R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia) (C‑8/20, EU:C:2021:404), e del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Domanda di asilo respinta dalla Danimarca) (C‑497/21, EU:C:2022:721), risulta che una disposizione come l’articolo 71a dell’AsylG non può trovare applicazione qualora una prima domanda di asilo dello stesso interessato sia stata respinta, rispettivamente, da uno Stato terzo o da uno Stato membro diverso da quello cui è presentata una seconda domanda che non applica la direttiva 2011/95. Per contro, la Corte avrebbe espressamente lasciato aperta la questione se una siffatta disposizione possa trovare applicazione in caso di rigetto di una prima domanda di asilo da parte di un altro Stato membro che applichi tale direttiva. Orbene, tale questione sarebbe determinante per l’esito della controversia principale, poiché, nel caso di specie, i richiedenti non avrebbero addotto elementi o risultanze nuovi idonei a giustificare l’esame della loro domanda, conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 e all’articolo 71a, paragrafo 1, dell’AsylG, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafi 1 e 2, del VwVfG. |
|
29 |
A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che la nozione di «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, comprenda anche il caso di una domanda di protezione internazionale presentata dopo l’adozione, da parte di un altro Stato membro dell’Unione, di una decisione definitiva su una domanda precedente analoga dello stesso richiedente, cosicché l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva è applicabile a una siffatta domanda. |
|
30 |
Alla luce di tali circostanze, il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [2013/32], in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale una domanda di protezione internazionale presentata in detto Stato membro dev’essere respinta in quanto inammissibile nel caso in cui una domanda di protezione internazionale precedentemente presentata in un altro Stato membro sia stata dal medesimo definitivamente respinta in quanto infondata». |
Causa C‑202/23
|
31 |
Il 2 marzo 2020, M.E.O., cittadino libanese, è entrato in Germania e ha presentato una domanda di asilo, registrata dall’Ufficio federale il 30 aprile 2020. Una ricerca effettuata da quest’ultimo ha rivelato che M.E.O., prima del suo ingresso in Germania, aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Polonia. |
|
32 |
Con lettera del 29 aprile 2020 le autorità polacche hanno accettato di riprendere in carico M.E.O. Con decisione del 25 giugno 2020, notificata a M.E.O. il 1o luglio 2020, l’Ufficio federale ha respinto in quanto inammissibile la domanda di asilo di quest’ultimo ed ha disposto il suo allontanamento verso la Polonia. M.E.O. ha proposto ricorso avverso tale decisione, accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori. Quest’ultima domanda è stata respinta il 31 luglio 2020. Tuttavia, dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che la decisione di allontanamento di M.E.O. verso la Polonia non ha potuto essere eseguita, senza che si potesse ritenere che M.E.O. fosse fuggito, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. |
|
33 |
Il 2 febbraio 2021 l’Ufficio federale ha annullato la decisione del 25 giugno 2020, con la motivazione che il termine per il trasferimento di M.E.O. verso la Polonia era scaduto. Inoltre, in risposta ad un quesito dell’Ufficio federale, le autorità polacche lo hanno informato del fatto che il procedimento sulla domanda di protezione internazionale presentata da M.E.O. in Polonia era stato sospeso il 20 aprile 2020 per il motivo che M.E.O. soggiornava in Germania. Il giudice del rinvio indica che, in conformità alla normativa polacca, tale procedimento avrebbe potuto essere riassunto, su richiesta di M.E.O., entro nove mesi dalla sua sospensione, ossia fino al 20 gennaio 2021. |
|
34 |
Con decisione del 14 luglio 2021 l’Ufficio federale ha respinto la domanda di asilo di M.E.O. in quanto inammissibile e lo ha minacciato di allontanamento verso il Libano. Il 27 luglio 2021 M.E.O. ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo, con decisione del 31 agosto 2021, ha sospeso la decisione di allontanamento. |
|
35 |
Il giudice del rinvio indica che, alla luce dei fatti di cui al procedimento principale, i presupposti di applicazione dell’articolo 71a dell’AsylG sono soddisfatti, cosicché la domanda di asilo di M.E.O. dovrebbe essere respinta in quanto inammissibile. Infatti, da un lato, il giudice del rinvio ritiene che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa trova applicazione qualora il procedimento di asilo in uno Stato terzo sicuro, ai sensi dell’articolo 26a dell’AsylG, sia stato sospeso alla data del trasferimento alla Repubblica federale di Germania, in conformità all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, della competenza per il trattamento di una domanda di protezione internazionale. È quanto si verificherebbe nel caso di specie, poiché il termine per la riassunzione del procedimento relativo alla domanda di protezione internazionale presentata da M.E.O. in Polonia era scaduto il 20 gennaio 2021, mentre la Repubblica federale di Germania sarebbe divenuta competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale di M.E.O. alla scadenza del termine, previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, di sei mesi a decorrere dalla decisione, adottata il 31 luglio 2020, sulla domanda di provvedimenti provvisori di M.E.O. avverso la decisione che disponeva il suo allontanamento verso la Polonia, ossia il 31 gennaio 2021. |
|
36 |
Dall’altro lato, l’articolo 51, paragrafi 1 e 2, del VwVfG non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto la domanda di asilo presentata da M.E.O. in Germania sarebbe fondata su fatti anteriori alla sua partenza dal Libano. Orbene, si dovrebbe presumere che M.E.O. abbia invocato i medesimi fatti a sostegno della sua domanda di protezione internazionale presentata in Polonia o, quantomeno, che egli avrebbe potuto farlo, di modo che tali fatti non potrebbero essere considerati elementi nuovi che non ha potuto invocare senza una sua colpa grave. |
|
37 |
Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, se dovesse risultare che il diritto dell’Unione osti a una disposizione come l’articolo 71a dell’AsylG, per il motivo che una nuova domanda di protezione internazionale non può essere considerata una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, qualora una decisione definitiva su una domanda precedente dello stesso richiedente sia stata adottata da un altro Stato membro dell’Unione, il ricorso di M.E.O. dovrebbe essere accolto. |
|
38 |
Nel caso in cui si ritenesse che una nuova domanda di protezione internazionale possa essere qualificata come «domanda reiterata», ai sensi di tale articolo 2, lettera q), anche nell’ipotesi in cui il procedimento su una domanda precedente dello stesso richiedente, presentata in un altro Stato membro, sia stato sospeso da tale altro Stato membro per il motivo che il richiedente avrebbe omesso di darvi seguito, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 osti al rigetto della nuova domanda in quanto inammissibile fintantoché la riapertura del procedimento sulla domanda precedente sia ancora possibile. In caso affermativo, il giudice del rinvio si chiede se la determinazione del termine entro il quale il richiedente può chiedere la riapertura del procedimento sulla sua domanda precedente rientri nel diritto nazionale o nel diritto dell’Unione e, nell’ipotesi in cui essa rientrasse nel diritto dell’Unione, quale sia il termine previsto da tale diritto. |
|
39 |
Alla luce di tali circostanze, il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Procedimento dinanzi alla Corte
|
40 |
Nella causa C‑123/23, il giudice del rinvio ha chiesto che a quest’ultima fosse concesso un trattamento prioritario, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte. Con decisione del 18 aprile 2023 il presidente della Corte ha deciso di non accogliere tale domanda. |
|
41 |
Con decisione del presidente della Corte del 10 maggio 2023 le cause C‑123/23 e C‑202/23 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. |
Sulla questione nella causa C‑123/23
|
42 |
Con la sua questione nella causa C‑123/23, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui domanda di protezione internazionale precedente presentata a un altro Stato membro sia stata respinta con una decisione definitiva adottata da quest’ultimo Stato membro. |
|
43 |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [sentenza del 28 ottobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Estradizione e ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, punto 67 e giurisprudenza citata]. |
|
44 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, il quale elenca esaustivamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale [sentenza del 20 maggio 2021, L.R. (Domanda di asilo respinta dalla Norvegia), C‑8/20, EU:C:2021:404, punto 31 e giurisprudenza citata], occorre rilevare che tale disposizione prevede, alla lettera d), che gli Stati membri possono adottare una tale decisione se detta domanda costituisce una «domanda reiterata» nella quale non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95. |
|
45 |
La nozione di «domanda reiterata» è definita all’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 come «un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente». |
|
46 |
Tale definizione riprende pertanto le nozioni di «domanda di protezione internazionale» e di «decisione definitiva», parimenti definite all’articolo 2 di detta direttiva, rispettivamente alle lettere b) ed e). |
|
47 |
Per quanto riguarda, da un lato, la nozione di «domanda di protezione internazionale» o di «domanda», quest’ultima è definita all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2013/32 come una richiesta di protezione rivolta «a uno Stato membro» da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, ai sensi della direttiva 2011/95. |
|
48 |
Per quanto riguarda, dall’altro lato, la nozione di «decisione definitiva», quest’ultima designa, in conformità all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2013/32, una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95 e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della direttiva 2013/32. |
|
49 |
È quindi giocoforza constatare che la formulazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con le disposizioni menzionate ai punti da 45 a 48 della presente sentenza, non stabilisce una condizione secondo la quale, per essere qualificata come «domanda reiterata» e respinta in quanto inammissibile in mancanza di elementi o risultanze nuovi, un’ulteriore domanda di protezione internazionale dovrebbe essere stata presentata alle autorità dello stesso Stato membro che ha adottato la decisione definitiva su una domanda precedente dello stesso richiedente. |
|
50 |
In secondo luogo, tale interpretazione è corroborata dal contesto di detta disposizione. |
|
51 |
Infatti, l’articolo 40 della direttiva 2013/32, che dettaglia la procedura applicabile alle domande reiterate, prevede, al paragrafo 7, in particolare, che, se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento Dublino III reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultima è esaminata dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento. |
|
52 |
Orbene, dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulta che una decisione di trasferimento in forza di tale regolamento non può essere adottata qualora lo Stato membro in cui si trova l’interessato abbia esaminato esso stesso una domanda di protezione internazionale presentata da tale interessato, poiché il fatto che tale Stato membro abbia proceduto a un siffatto esame ha per conseguenza che esso sia divenuto lo «Stato membro competente», ai sensi di detto regolamento, e che non possa più chiedere il trasferimento del richiedente verso un altro Stato membro. |
|
53 |
Ne consegue logicamente che la «domanda reiterata» di cui all’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 2013/32 è un’ulteriore domanda presentata nello Stato membro che ha chiesto il trasferimento dopo che una decisione su una domanda precedente dello stesso richiedente sia stata adottata dallo Stato membro verso il quale l’interessato deve essere trasferito. Tale disposizione conferma, quindi, che la nozione di «domanda reiterata», come definita all’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, ricomprende anche il caso di un’ulteriore domanda presentata dopo l’adozione, da parte di un altro Stato membro, di una decisione su una domanda precedente dello stesso richiedente. |
|
54 |
L’articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, che riguarda, in particolare, l’eventuale reiterazione, da parte di una persona che ha chiesto protezione internazionale in un determinato Stato membro, di una «domanda nello stesso Stato membro», conferma anch’esso l’interpretazione esposta al punto 49 della presente sentenza. Infatti, se, per essere qualificata come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, una domanda di protezione internazionale dovesse essere stata presentata alle autorità competenti dello stesso Stato membro che ha adottato una decisione su una domanda precedente dello stesso richiedente, il riferimento, all’articolo 40, paragrafo 1, di detta direttiva, ad una domanda reiterata presentata «nello stesso Stato membro» sarebbe stato superfluo. |
|
55 |
In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 nel senso che uno Stato membro può qualificare come «domanda reiterata» e respingere in quanto inammissibile, se non è suffragata da elementi o risultanze nuovi, un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente la cui domanda precedente sia stata respinta con una decisione definitiva adottata da un altro Stato membro è altresì conforme all’obiettivo della limitazione dei movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, obiettivo perseguito da tale direttiva, come risulta dal considerando 13 di quest’ultima. |
|
56 |
Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 82 a 84 delle sue conclusioni, un’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 nel senso che un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata alle autorità competenti di uno Stato membro può essere qualificata come «domanda reiterata» ed essere respinta in quanto inammissibile in mancanza di elementi o risultanze nuovi solo nel caso in cui una domanda precedente dello stesso richiedente sia stata respinta con una decisione definitiva adottata dallo stesso Stato membro potrebbe incoraggiare i richiedenti, le cui domande di protezione internazionale siano state definitivamente respinte dalle autorità competenti di uno Stato membro, a spostarsi verso un secondo, o anche un terzo Stato membro per ivi presentare un’ulteriore domanda analoga, nella speranza che l’esame completo di quest’ultima, che spetterebbe, secondo tale interpretazione, alle autorità di tali altri Stati membri effettuare, conduca ad un risultato a loro favorevole. |
|
57 |
Occorre inoltre sottolineare che la possibilità di respingere in quanto inammissibile un’ulteriore domanda di protezione internazionale che non sia fondata su elementi o risultanze nuovi né faccia emergere tali elementi o tali risultanze, nel caso in cui una domanda precedente dello stesso richiedente sia stata respinta con una decisione adottata da un altro Stato membro, è conforme al principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, sul quale, secondo la giurisprudenza della Corte, si fonda il sistema europeo comune di asilo e che riveste un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne [v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 2020, Minister for Justice and Equality (Domanda di protezione internazionale in Irlanda), C‑616/19, EU:C:2020:1010, punto 48 e giurisprudenza citata]. |
|
58 |
Inoltre, occorre rilevare che l’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 esposta al punto 55 della presente sentenza è conforme alla giurisprudenza della Corte risultante dalla sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Domanda di asilo respinta dalla Danimarca) (C‑497/21, EU:C:2022:721). |
|
59 |
È vero che, in tale sentenza, la Corte ha statuito che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di quest’ultima, nonché con l’articolo 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato UE e al trattato FUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca la quale preveda la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata in tale altro Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide una cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata al Regno di Danimarca, sia stata respinta da quest’ultimo Stato membro. |
|
60 |
Tuttavia, come risulta dai punti 35 e 43 di detta sentenza, la Corte ha motivato tale interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 con lo status particolare di cui gode, in forza del protocollo menzionato al punto precedente, il Regno di Danimarca per quanto riguarda la parte terza, titolo V, del Trattato FUE, in cui rientrano, in particolare, le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione. Infatti, in conformità a detto protocollo, la direttiva 2011/95 non si applica a tale Stato membro, cosicché una domanda di protezione internazionale presentata alle autorità competenti di detto Stato membro non può costituire una domanda diretta ad «ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria», ai sensi della direttiva 2011/95. |
|
61 |
Del resto, al punto 46 della sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Domanda di asilo respinta dalla Danimarca) (C‑497/21, EU:C:2022:721), la Corte ha sottolineato che l’interpretazione dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32 effettuata in tale sentenza fa salva la distinta questione se la nozione di «domanda reiterata» si applichi a un’ulteriore domanda di protezione internazionale rivolta a uno Stato membro dopo il rigetto, con una decisione definitiva, di una domanda precedente da parte di un altro Stato membro diverso dal Regno di Danimarca. |
|
62 |
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione nella causa C‑123/23 dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata a un altro Stato membro al quale si applica la direttiva 2011/95, sia stata respinta con decisione definitiva adottata da quest’ultimo Stato membro. |
Sulle questioni nella causa C‑202/23
|
63 |
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, punto 31 e giurisprudenza citata). |
|
64 |
Infatti, la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, talune determinate disposizioni di diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 50 e giurisprudenza citata). |
|
65 |
Nel caso di specie, dalle indicazioni del giudice del rinvio, riassunte ai punti da 31 a 35 della presente sentenza, risulta che M.E.O. ha, anzitutto, presentato una domanda di protezione internazionale alle autorità polacche, poi, il 2 marzo 2020, è entrato in Germania e ha ivi presentato una domanda di asilo, registrata dall’Ufficio federale il 30 aprile 2020. Nel frattempo, il 20 aprile 2020, l’autorità polacca competente aveva sospeso la procedura avviata con la domanda presentata da M.E.O. con la motivazione che quest’ultimo soggiornava in Germania. |
|
66 |
Dal canto suo, l’Ufficio federale, con decisione del 14 luglio 2021, di cui si tratta nel procedimento principale nella causa C‑202/23, ha respinto in quanto inammissibile la domanda di asilo di M.E.O., con la motivazione che, alla data del trasferimento alla Repubblica federale di Germania, in conformità all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, della competenza per il trattamento della domanda di protezione internazionale di M.E.O., ossia il 31 gennaio 2021, l’autorità competente polacca aveva già sospeso, con decisione definitiva, in conformità all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, il procedimento sulla domanda di protezione internazionale precedente di tale richiedente, poiché, secondo tale autorità, detta domanda era stata oggetto di un ritiro implicito. |
|
67 |
Ne consegue che, per respingere in quanto inammissibile la domanda di protezione internazionale di M.E.O., l’Ufficio federale si è basato sulla premessa che, in circostanze come quelle descritte ai punti 65 e 66 della presente sentenza, fosse possibile qualificare l’ulteriore domanda di protezione internazionale di M.E.O. come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, e applicare, nei suoi confronti, l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva. Le questioni sollevate nella causa C‑202/23 sono fondate sulla medesima premessa. |
|
68 |
In tale contesto, occorre riformulare le questioni sollevate nella causa C‑202/23 e ritenere che con esse il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che abbia già presentato a un altro Stato membro una domanda di protezione internazionale, qualora la nuova domanda sia stata presentata prima che l’autorità competente del secondo Stato membro abbia adottato, in conformità all’articolo 28, paragrafo 1, della medesima direttiva, la decisione di sospendere l’esame della domanda precedente a causa del ritiro implicito di quest’ultima. |
|
69 |
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 prevede espressamente la possibilità di qualificare un’ulteriore domanda di protezione internazionale come «domanda reiterata» se è «presentata» dopo che è stata adottata una decisione definitiva, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di tale direttiva, su una domanda precedente, ivi compresi il caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e il caso in cui l’autorità accertante, ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di detta direttiva, abbia respinto la domanda in seguito al suo ritiro implicito ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della medesima direttiva. |
|
70 |
L’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/32 dispone che, qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante prenda la decisione di sospendere l’esame ovvero, se l’autorità accertante giudica la domanda infondata in base a un adeguato esame del merito della stessa in linea con l’articolo 4 della direttiva 2011/95, di respingere la domanda. |
|
71 |
Conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, gli Stati membri possono presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato la domanda di protezione internazionale o rinunciato ad essa quando è accertato che è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, a meno che il richiedente dimostri che ciò era dovuto a circostanze che sfuggono al suo controllo. |
|
72 |
Inoltre, l’articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/32 prevede che gli Stati membri provvedono affinché un richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 di tale articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41 di tale direttiva. In conformità all’articolo 28, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva, gli Stati membri possono, da un lato, prevedere un termine di almeno nove mesi dopo il quale un caso non può più essere riaperto oppure la nuova domanda può essere trattata come domanda reiterata e sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41 della medesima direttiva e, dall’altro, prevedere che il caso del richiedente sia riaperto solo una volta. |
|
73 |
Sebbene l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 non riguardi espressamente l’ipotesi in cui lo Stato membro al quale il richiedente aveva presentato la sua domanda di protezione internazionale abbia deciso di sospendere l’esame di tale domanda a seguito del suo ritiro implicito, anche una nuova domanda presentata dopo l’adozione di una siffatta decisione può essere qualificata come «domanda reiterata», ai sensi di tale disposizione. Infatti, se così non fosse, non sarebbe stato necessario prevedere, all’articolo 28, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva, che una nuova domanda, presentata da un richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1 di tale articolo 28, non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41 di detta direttiva, che riguarda le domande reiterate. |
|
74 |
Tuttavia, dalla formulazione stessa dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32 emerge che un’ulteriore domanda di protezione internazionale, presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che abbia già presentato una siffatta domanda, può essere qualificata come «domanda reiterata» ed essere respinta in quanto inammissibile, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva, solo se è stata presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su tale domanda precedente. Di conseguenza, la qualificazione come «domanda reiterata» di una nuova domanda dello stesso richiedente è esclusa qualora tale nuova domanda sia stata presentata prima dell’adozione di una decisione definitiva sulla domanda precedente di tale richiedente. |
|
75 |
A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 6 della direttiva 2013/32 distingue tra la presentazione della domanda di protezione internazionale, la registrazione di quest’ultima, la quale spetta allo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1, primo e secondo comma, di tale articolo, ed il suo inoltro, che richiede, in linea di principio, che il richiedente protezione internazionale compili un formulario previsto a tal fine, conformemente ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale), C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punti 87 e 93]. |
|
76 |
Come già dichiarato dalla Corte, l’azione di «presentare» una domanda di protezione internazionale non presuppone alcuna formalità amministrativa, in quanto dette formalità devono essere rispettate al momento dell’«inoltro» della domanda [sentenza del 25 giugno 2020, Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale), C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punto 93]. |
|
77 |
Orbene, riguardo all’utilizzo del termine «presentata» all’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, si deve constatare che, ai fini della qualificazione di una domanda di protezione internazionale come «domanda reiterata», ai sensi di tale disposizione, rileva unicamente la data della sua presentazione. |
|
78 |
Peraltro, la decisione adottata dall’autorità accertante, in conformità all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, di sospendere l’esame di una domanda di protezione internazionale per il motivo che il richiedente ha ritirato implicitamente la sua domanda non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di tale direttiva, fintantoché il richiedente disponga della possibilità, prevista all’articolo 28, paragrafo 2, di detta direttiva, di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda che non sarà sottoposta alla procedura di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2013/32. Pertanto, una nuova domanda presentata da un richiedente in tale situazione non può essere qualificata come «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 2, lettera q), di tale direttiva ed essere respinta in quanto inammissibile, conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), di detta direttiva. |
|
79 |
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che M.E.O. ha presentato una domanda di asilo alle autorità tedesche il 2 marzo 2020, mentre la decisione dell’autorità polacca competente di sospendere il procedimento sulla sua domanda di protezione internazionale presentata alle autorità polacche è stata adottata solo il 20 aprile 2020, e che tale procedimento poteva, per di più, essere oggetto di una riapertura. Se fosse effettivamente così, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, occorrerà concludere che la qualificazione della domanda di asilo presentata alle autorità tedesche da M.E.O. come «domanda reiterata» e il rigetto di tale domanda in quanto inammissibile, non avendo M.E.O. addotto elementi o risultanze nuovi rispetto alla sua domanda precedente, non è conforme alle disposizioni dell’articolo 2, lettera q), e dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32. |
|
80 |
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, presentata in tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che abbia già presentato a un altro Stato membro una domanda di protezione internazionale, qualora la nuova domanda sia stata presentata prima che l’autorità competente del secondo Stato membro abbia adottato, in conformità all’articolo 28, paragrafo 1, della medesima direttiva, la decisione di sospendere l’esame della domanda precedente a causa del ritiro implicito di quest’ultima. |
Sulle spese
|
81 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
|
|
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale il tedesco.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.