Causa C‑107/23 PPU[Lin] ( i )
Procedimento penale
a carico di
C.I. e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Brașov)
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 luglio 2023
«Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione “TIF” – Articolo 2, paragrafo 1 – Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo di prevedere sanzioni penali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Frode grave all’IVA – Termine di prescrizione della responsabilità penale – Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine – Rischio sistemico d’impunità – Tutela dei diritti fondamentali – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Principio della certezza del diritto – Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali – Obbligo per gli organi giurisdizionali di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze – Principio del primato del diritto dell’Unione»
Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Presupposti – Esame d’ufficio da parte della Corte – Persona privata della libertà – Soluzione della controversia che può incidere su tale privazione di libertà
(Statuto della Corte di giustizia, art. 23 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 107)
(v. punti 48‑56)
Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Fissazione dei termini di prescrizione – Competenza degli Stati membri – Limiti
(Artt. 4, § 2, e 325 TFUE; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1)
(v. punti 79‑86)
Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio di legalità dei reati e delle pene – Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale – Sentenze della Corte costituzionale di uno Stato membro che invalidano una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale – Conseguenza – Archiviazione di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Obbligo per gli organi giurisdizionali nazionali di disapplicare tali sentenze – Insussistenza
(Art. 325, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1)
(v. punti 91‑101, 110‑118, 125, dispositivo 1)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di legalità delle pene – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1)
(v. punti 104‑108)
Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni effettive e dissuasive – Portata – Obbligo del giudice nazionale – Rispetto dei diritti fondamentali – Standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) – Messa in discussione dell’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale nei procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – Standard applicabile agli atti processuali intervenuti prima della constatazione di invalidità della disposizione nazionale che disciplina le cause di una simile interruzione – Obbligo per gli organi giurisdizionali nazionali di disapplicare tale standard
(Art. 325, § 1, TFUE; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1)
(v. punti 119‑125, dispositivo 1)
Diritto dell’Unione – Primato – Decisioni della Corte costituzionale e dell’organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro contrarie a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto – Normativa o prassi nazionale che vieta agli organi giurisdizionali di tale Stato membro, a rischio di far sorgere la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, di disapplicare d’ufficio tali decisioni – Inammissibilità
(Artt. 267 e 325, § 1, TFUE; Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, art. 2, § 1)
(v. punti 128‑137, dispositivo 2)
Sintesi
Nel corso del 2010, C.I., C.O., K.A., L.N. e S.P. (in prosieguo: gli «interessati») hanno omesso di indicare nei loro documenti contabili le operazioni commerciali e i redditi relativi alla vendita, a beneficiari interni, di gasolio acquistato in regime di sospensione dall’accisa, arrecando così pregiudizio al bilancio dello Stato, in particolare per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le accise sul gasolio.
Con una sentenza pubblicata il 25 giugno 2018 la Curtea Constitutională (Corte costituzionale, Romania) ha dichiarato incostituzionale una disposizione nazionale che disciplina l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene ( 1 ). Questo stesso organo giurisdizionale ha poi precisato, in una sentenza pubblicata il 9 giugno 2022, che, tenuto conto dell’assenza di intervento del legislatore rumeno immediatamente dopo tale sentenza del 2018, il diritto positivo rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione di detto termine di prescrizione tra la data di pubblicazione di quest’ultima sentenza e quella dell’entrata in vigore, il 30 maggio 2022, della disposizione che sostituiva la disposizione invalidata ( 2 ).
Con una sentenza pronunciata il 30 giugno 2020, la Curtea de Apel Brașov (Corte d’appello di Brașov, Romania), giudice del rinvio, ha disposto la condanna degli interessati, o la conferma di quest’ultima, a pene detentive per reati di frode fiscale e di associazione per delinquere. Avverso tale sentenza gli interessati hanno proposto ricorsi straordinari di annullamento, per il motivo che erano stati condannati anche se il termine di prescrizione della loro responsabilità penale era già scaduto. Più in particolare, essi hanno sostenuto che il fatto che, durante il periodo summenzionato, il diritto positivo non prevedesse alcuna possibilità di interrompere i termini di prescrizione costituiva, di per sé, una legge penale più favorevole che doveva essere loro applicata conformemente al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior). Essi hanno invocato in tale contesto una sentenza del 25 ottobre 2022 dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), con la quale quest’ultima aveva dichiarato che una condanna definitiva può, in linea di principio, essere oggetto di un ricorso straordinario di annullamento fondato sugli effetti delle sentenze della Corte costituzionale in quanto legge penale più favorevole (lex mitior) ( 3 ).
Il giudice del rinvio constata che, se una simile interpretazione dovesse essere accolta, il termine di prescrizione sarebbe scaduto, nel caso di specie, prima che la decisione di condanna degli interessati fosse divenuta definitiva, il che comporterebbe l’archiviazione del procedimento penale e l’impossibilità di condannare questi ultimi.
Tale giudice si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di tale interpretazione, in quanto essa avrebbe l’effetto di esonerare gli interessati dalla loro responsabilità penale per reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Inoltre, esso sottolinea che potrebbe essere indotto, qualora risulti impossibile un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, a dover disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia. Orbene, il nuovo regime disciplinare consente di sanzionare i giudici che, in malafede o per negligenza grave, non abbiano tenuto conto delle sentenze di tali organi giurisdizionali.
Nell’ambito del procedimento pregiudiziale d’urgenza avviato d’ufficio, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa gli obblighi che derivano per gli Stati membri, da un lato, dalle esigenze di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione e, dall’altro, dall’imperativo del rispetto dei diritti fondamentali, quali tutelati nel diritto dell’Unione e nel diritto nazionale.
Giudizio della Corte
La Corte constata che né l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, né l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF ( 4 ) obbligano gli organi giurisdizionali di uno Stato membro a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale che invalidano la disposizione legislativa nazionale che disciplina le cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, anche se tali sentenze implicano che un numero considerevole di procedimenti penali, relativi in particolare a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, saranno archiviati a causa della prescrizione della responsabilità penale.
Al riguardo, la Corte precisa anzitutto che, sebbene l’adozione delle norme che disciplinano la prescrizione della responsabilità penale per reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione rientrasse, alla data dei fatti di cui al procedimento principale, nella competenza degli Stati membri, questi ultimi sono tenuti, nell’esercizio di tale competenza, a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Pertanto, essi devono lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione nonché adottare le misure necessarie affinché i comportamenti che costituiscono una frode lesiva di tali interessi, comprese le frodi in materia di IVA, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. A tale titolo, detti Stati devono assicurarsi che le norme sulla prescrizione previste dal diritto nazionale consentano una repressione effettiva dei reati legati a simili frodi.
Orbene, l’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale che invalidano la disposizione legislativa nazionale che disciplina le cause di interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale comporterebbe l’archiviazione del procedimento penale e l’impossibilità di condannare gli interessati. Tale applicazione potrebbe inoltre condurre alla cancellazione della responsabilità penale in un numero considerevole di altri procedimenti, comportando così un rischio sistemico di impunità per i reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Un simile rischio è incompatibile con gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF.
Poiché tali disposizioni hanno effetto diretto, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, spetta, in linea di principio, ai giudici nazionali dare piena efficacia agli obblighi derivanti da queste ultime, disapplicando all’occorrenza disposizioni interne che, nell’ambito di un procedimento relativo a frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ostano all’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere simili reati. Risulta quindi che, in linea di principio, tali organi giurisdizionali sono tenuti a disapplicare dette sentenze.
Ciò premesso, poiché i procedimenti penali relativi ai reati in materia di IVA costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), è ancora necessario verificare se l’obbligo di disapplicare simili sentenze entri in conflitto con la tutela dei diritti fondamentali e, nel caso di specie, di quelli sanciti, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta ( 5 ). Dal momento che le norme che disciplinano la prescrizione in materia penale non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione, l’obbligo di disapplicare dette sentenze non è tale da ledere i diritti fondamentali quali garantiti dalla suddetta disposizione.
Tuttavia, quando un giudice di uno Stato membro sia chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Dato che, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientrano nel diritto penale sostanziale e, di conseguenza, sono soggette al principio di legalità dei reati e delle pene nonché al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), tali principi devono essere considerati standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali.
Al riguardo, la Corte, anzitutto, ricorda l’importanza, tanto nell’ordinamento giuridico dell’Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali, che riveste il principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale. Tali requisiti costituiscono un’espressione particolare del principio della certezza del diritto, che è un elemento essenziale dello Stato di diritto, il quale è identificato all’articolo 2 TUE sia come valore fondante dell’Unione sia come valore comune agli Stati membri.
Nel caso di specie, la Corte costituzionale ha applicato uno standard nazionale di tutela del principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti relativi alla prevedibilità e alla determinatezza della legge penale, che integra la tutela contro l’arbitrio in materia penale quale offerta dal diritto dell’Unione, in base al principio della certezza del diritto. Tenuto conto dell’importanza di tale tutela contro l’arbitrio, un simile standard può ostare all’obbligo incombente ai giudici nazionali in forza dell’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE di disapplicare disposizioni nazionali che disciplinano la prescrizione in materia penale.
In secondo luogo, la Corte dichiara che, in forza dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sono, per contro, tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di mettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale nei procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi dell’Unione mediante atti processuali intervenuti prima della constatazione di invalidità della disposizione legislativa nazionale che disciplina le cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale.
Infatti, contrariamente allo standard nazionale di tutela relativo al principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti relativi alla prevedibilità e alla determinatezza della legge penale, che si limita a neutralizzare l’effetto interruttivo di atti processuali intervenuti nel periodo compreso tra il 25 giugno 2018, data della pubblicazione della sentenza che ha constatato l’invalidità della disposizione legislativa nazionale di cui trattasi, e il 30 maggio 2022, data dell’entrata in vigore della disposizione che sostituisce tale disposizione, lo standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) consentirebbe di neutralizzare l’effetto interruttivo di atti processuali verificatisi ancor prima del 25 giugno 2018. L’applicazione di un simile standard nazionale di protezione aggrava quindi il rischio sistemico di impunità per reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, in violazione dei requisiti stabiliti all’articolo 325 TFUE e all’articolo 2, paragrafo 1, della convenzione TIF.
In simili circostanze, tenuto conto della necessaria ponderazione di quest’ultimo standard nazionale di tutela con le disposizioni dell’articolo 325 TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, l’applicazione, da parte di un giudice nazionale, di detto standard è tale da compromettere il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.
In ultimo luogo, la Corte constata che il principio del primato osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale gli organi giurisdizionali nazionali ordinari di uno Stato membro sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale e da quelle dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro e non possono, per tale ragione, a rischio che sorga la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se essi ritengono, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto. Infatti, il fatto che un organo giurisdizionale nazionale eserciti i compiti affidatigli dai Trattati e rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza di questi ultimi, attribuendo, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, effetto a una disposizione di tale diritto come l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE o l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione TIF, e all’interpretazione che ne ha dato la Corte, non può, per definizione, essere considerato un illecito disciplinare in capo ai giudici che fanno parte di un simile organo giurisdizionale senza che detta disposizione e detto principio ne risultino ipso facto violati.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
( 1 ) Tale disposizione, ossia l’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale rumeno, prevedeva l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale mediante il compimento di «qualsiasi atto processuale». Secondo la Corte costituzionale tale disposizione era priva di prevedibilità e violava il principio di legalità dei reati e delle pene, tenuto conto del fatto che l’espressione «qualsiasi atto processuale» riguardava anche gli atti che non erano stati comunicati al sospettato o all’imputato, impedendogli così di venire a conoscenza della circostanza che aveva iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione della sua responsabilità penale.
( 2 ) L’articolo 155, paragrafo 1, del codice penale è stato modificato nel senso che il termine di prescrizione della responsabilità penale è interrotto da qualsiasi atto processuale che deve essere comunicato al sospettato o all’imputato.
( 3 ) In tale sentenza del 25 ottobre 2022, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha precisato che, nel diritto rumeno, le norme relative all’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale rientrano nel diritto penale sostanziale e che, di conseguenza, esse sono soggette al principio di irretroattività della legge penale, fatto salvo il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior).
( 4 ) La Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (GU 1995, C 316, pag. 48; in prosieguo: la «Convenzione TIF»).
( 5 ) Tale disposizione, che sancisce nel diritto dell’Unione il principio di legalità dei reati e delle pene e il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior), è così formulata: «Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima».