SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 settembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Servizi della società dell’informazione – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Articolo 2, lettera h) – Promozione e vendita online di prodotti cosmetici – Esclusione dall’ambito regolamentato degli obblighi in materia di etichettatura applicabili ai prodotti oggetto di promozione e venduti da un prestatore di servizi della società dell’informazione – Direttiva 75/324/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19, paragrafo 5 – Facoltà per lo Stato membro di destinazione di imporre l’uso di una lingua di sua scelta»
Nella causa C‑88/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma competente in materia di proprietà intellettuale e affari economici, Svezia), con decisione del 13 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2023, nel procedimento
Parfümerie Akzente GmbH
contro
KTF Organisation AB
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della terza sezione, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2024,
considerate le osservazioni presentate:
|
– |
per la Parfümerie Akzente GmbH, da P. Järvengren Gerner e T. Kronhöffer, advokater, |
|
– |
per la KTF Organisation AB, da S. Brandt, advokat, |
|
– |
per il governo svedese, da F.-L. Göransson e H. Shev, in qualità di agenti, |
|
– |
per il governo francese, da B. Fodda e M. Guiresse, in qualità di agenti, |
|
– |
per il governo italiano, da G. Palmieri e F. Severi, in qualità di agenti, |
|
– |
per la Commissione europea, da P.-J. Loewenthal, U. Małecka, N. Ruiz García e A. Savje, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 giugno 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
|
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera h), ii), e dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324/CEE, del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai generatori aerosol (GU 1975, L 147, pag. 40), come modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016 (GU 2016, L 314, pag. 11; in prosieguo: la «direttiva 75/324»), nonché dall’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59). |
|
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la KTF Organisation Aktiebolag (in prosieguo: la «KTF») e la Parfümerie Akzente GmbH al fine, in particolare, di vietare a quest’ultima di commercializzare in Svezia prodotti cosmetici non etichettati in lingua svedese. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2000/31
|
3 |
I considerando 11, 21 e 24 della direttiva 2000/31 così recitano:
(...)
(...)
|
|
4 |
L’articolo 1 della direttiva 2000/31, intitolato «Obiettivi e campo d’applicazione», al suo paragrafo 3 così dispone: «La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell’informazione facendo salvo il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la libertà di fornire servizi della società dell’informazione». |
|
5 |
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», alla lettera h) così dispone: «Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni: (...)
|
|
6 |
Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Mercato interno»: «1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato. 2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. (...) 4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni: (...)». |
Direttiva 75/324
|
7 |
L’articolo 8 della direttiva 75/324, ai suoi paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue: «1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, [del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1)], su ogni generatore aerosol o su un’etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sull’aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacità massima pari o inferiore a 150 ml) si devono apporre, in caratteri visibili, leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:
(...)
(...) 2 Gli Stati membri possono subordinare l’immissione nel mercato sul loro territorio dei generatori aerosol, all’impiego, per la redazione dell’etichettatura, della o delle lingue nazionali». |
|
8 |
Il punto 2.2 dell’allegato alla direttiva 75/324, intitolato «Etichettatura», prevede quanto segue: «Fatto salvo il regolamento [1272/2008], su ogni generatore aerosol si devono apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni: (...)
|
Il regolamento n. 1223/2009
|
9 |
L’articolo 3 del regolamento n. 1223/2009, intitolato «Sicurezza», prevede quanto segue: «I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:
(...) La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento». |
|
10 |
L’articolo 19 di tale regolamento, intitolato «Etichettatura», così dispone: (1) Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili: (...)
(...)
(...) 5 La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale. (...)». |
Diritto svedese
|
11 |
La Lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster [legge (2002:562) sul commercio elettronico e sugli altri servizi della società dell’informazione; in prosieguo: la «legge sul commercio elettronico»], che traspone la direttiva 2000/31, al suo articolo 3 prevede quanto segue: «Il prestatore di servizi stabilito in uno Stato dello [Spazio economico europeo (SEE)] diverso dalla Svezia è legittimato, senza che vi ostino norme svedesi rientranti nell’ambito regolamentato, a prestare servizi della società dell’informazione a utenti finali in Svezia. Un organo giurisdizionale o un’altra autorità può tuttavia, per legge, adottare una misura restrittiva della libera circolazione per tale servizio se ciò è necessario per tutelare: 1. ordine pubblico e sicurezza, 2. la salute pubblica o 3. i membri consumatori. Tale misura deve riguardare un servizio determinato che pregiudichi o rischi di pregiudicare seriamente uno di questi interessi protetti. La misura deve essere proporzionata all’interesse da proteggere». |
|
12 |
In forza dell’articolo 5 di tale legge, nel contesto dell’ambito regolamentato, il diritto svedese si applica ai servizi della società dell’informazione forniti da prestatori stabiliti in Svezia, anche se tali servizi sono destinati, in tutto o in parte, a utenti finali stabiliti in un altro Stato del SEE. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
|
13 |
La Parfümerie Akzente è una società tedesca che, attraverso il suo sito web parfumdreams.se, promuove e vende prodotti per la cosmesi dei capelli e altri prodotti cosmetici diretti al mercato svedese e a clienti svedesi. |
|
14 |
La KTF, da parte sua, è una società di servizi di un’organizzazione industriale per aziende che importano, elaborano e commercializzano prodotti cosmetici e prodotti per l’igiene. Nel febbraio 2020, la KFT ha proposto ricorso contro la Parfümerie Akzente dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) al fine di vietare a quest’ultima, a pena di sanzione pecuniaria, pratiche ingannevoli consistenti, in primo luogo, nell’impiegare determinate affermazioni promozionali nel contesto della commercializzazione di prodotti cosmetici e di prodotti per la cosmesi dei capelli, in secondo luogo, nel commercializzare determinati prodotti cosmetici contenuti in diffusori per aerosol privi di etichettatura in lingua svedese, in violazione della normativa svedese di attuazione della direttiva 75/324, e, in terzo luogo, nel commercializzare determinati prodotti cosmetici, segnatamente quelli che consentono la decolorazione e la tintura dei capelli, anch’essi privi di etichettatura in lingua svedese in violazione, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), e dell’allegato III del regolamento n. 1223/2009. |
|
15 |
La Parfümerie Akzente, che riconosce di aver effettuato la promozione e la vendita di prodotti privi di etichettatura in lingua svedese, ritiene che la direttiva 2000/31 osti a che il prestatore di un servizio della società dell’informazione sia soggetto a norme più severe di quelle dello Stato di stabilimento. |
|
16 |
Con sentenza del 24 settembre 2021, il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e del commercio) ha dichiarato che la promozione contestata costituiva una pratica sleale e, di conseguenza, in forza delle norme svedesi che disciplinano le pratiche commerciali, ha vietato alla Parfümerie Akzente di ricorrervi. |
|
17 |
A tal riguardo, detto giudice ha osservato che la Parfümerie Akzente non aveva indicato le ragioni per cui la legislazione svedese sulle pratiche commerciali fosse più restrittiva della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali» (GU 2005, L 149, pag. 22) o del diritto sostanziale tedesco. |
|
18 |
La Parfümerie Akzente ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma, in qualità di Corte d’appello per la proprietà industriale e commerciale, Svezia), che è il giudice del rinvio. |
|
19 |
In primo luogo, tale giudice ricorda in particolare che dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 risulta che quest’ultima non consente ad uno Stato membro di limitare, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. Dalla sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punti da 53 a 68), si evince inoltre che gli Stati membri devono garantire che il prestatore di tali servizi non sia soggetto, a meno che non sia espressamente consentito dall’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva, a requisiti più severi di quelli previsti dal diritto sostanziale dello Stato membro in cui tale prestatore è stabilito. |
|
20 |
Per quanto riguarda i prestatori di servizi stabiliti al di fuori della Svezia, l’articolo 3, primo comma, della legge sul commercio elettronico, che traspone l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, si discosterebbe da quest’ultimo. In tal senso, l’articolo 3, primo comma, di tale legge non menzionerebbe, da un lato, che le norme svedesi rientranti nell’ambito regolamentato non possono limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro e, dall’altro, che le norme svedesi possono essere applicate finché non siano più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale dello Stato membro di stabilimento del prestatore. |
|
21 |
Certo, se l’articolo 3, primo comma, della legge sul commercio elettronico dovesse essere interpretato nel senso che un operatore straniero può offrire liberamente i suoi servizi in vendita in Svezia senza che gli venga impedito di farlo dalle norme svedesi, una tale attuazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 sarebbe coerente con la sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685). |
|
22 |
Tuttavia, una tale interpretazione potrebbe influire sull’attuazione della direttiva 2005/29, poiché significherebbe che le norme svedesi che recepiscono tale direttiva non si applicherebbero al prestatore stabilito in un altro Stato membro da cui fornisce servizi della società dell’informazione. Inoltre, i concorrenti di tale prestatore o le associazioni di consumatori che si ritengano lese da determinate pratiche commerciali online sarebbero costretti a rivolgersi ai tribunali e ad altre autorità dello Stato di stabilimento dello stesso prestatore per far valere i loro diritti in una lingua diversa dalla loro e applicando il diritto sostanziale di un altro Stato membro. Una siffatta prospettiva pregiudicherebbe l’obiettivo di garantire un livello comune elevato di tutela dei consumatori, perseguito dalla direttiva 2005/29. |
|
23 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che dall’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, in combinato disposto con il considerando 21 di quest’ultima, risulta che l’ambito regolamentato non comprende i requisiti degli Stati membri relativi alle merci, quali le norme in materia di sicurezza, etichettatura, consegna e trasporto delle merci. Pertanto, le norme nazionali relative alle condizioni in cui una merce venduta online può essere consegnata sul territorio di uno Stato membro non rientrerebbero nell’ambito di applicazione di detta direttiva. |
|
24 |
Tuttavia, né la direttiva 2000/31 né la giurisprudenza della Corte preciserebbero le regole da applicare qualora la promozione e la vendita online riguardino prodotti asseritamente etichettati in modo non conforme ai requisiti relativi a detti prodotti in quanto tali nello Stato membro del consumatore che li acquista. Si porrebbe quindi la questione se l’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31, comprenda requisiti relativi alla promozione e alla vendita effettuate online di un prodotto asseritamente non conforme ai requisiti applicabili al prodotto in quanto tale. |
|
25 |
Il giudice del rinvio osserva che, mentre i requisiti imposti per la consegna e per il prodotto in quanto tale devono essere esclusi dall’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), punto ii), della direttiva 2000/31, come interpretato nella sentenza Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725), la sentenza del 1o ottobre 2020 nella causa A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C‑649/18, EU:C:2020:764, punti da 54 a 59) suggerisce, invece, che un elemento inscindibile e accessorio del servizio di vendita online può rientrare nell’ambito regolamentato, anche se tale elemento, considerato isolatamente, è al di fuori dell’ambito di applicazione di tale direttiva. |
|
26 |
Del resto, nel caso di vendite online destinate esclusivamente a consumatori di un altro Stato membro in cui il prestatore non è stabilito, se l’ambito regolamentato dovesse coprire i requisiti applicabili alla promozione e alla vendita online, ma non quelli relativi alla consegna o al prodotto in quanto tale, alle diverse fasi dell’operazione potrebbero essere applicate norme di Stati membri diversi. Verrebbe quindi violato l’obiettivo della direttiva 2000/31, consistente nell’eliminare l’incertezza del diritto e nel promuovere la libera circolazione per quanto riguarda, in particolare, le vendite effettuate online. |
|
27 |
Infine, il giudice del rinvio rileva che disposizioni di altre normative dell’Unione, quali l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324 e l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009, prevederebbero condizioni che un prodotto deve soddisfare per poter essere immesso sul mercato o fornito agli utilizzatori finali nello Stato membro. |
|
28 |
In tali circostanze, lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma in veste di corte d’appello della proprietà intellettuale e degli affari economici) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni dalla seconda alla quarta
|
29 |
Con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che occorre esaminare in primo luogo e congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera h), i), secondo trattino, della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «ambito regolamentato» include le prescrizioni concernenti l’etichettatura dei prodotti promossi e venduti sul sito Internet di un prestatore di servizi della società dell’informazione che sono imposte dallo Stato membro di commercializzazione, per il motivo che tali requisiti, derivanti dall’attuazione di norme settoriali dell’Unione alle quali è subordinata l’immissione sul mercato o la fornitura agli utenti finali del prodotto di cui trattasi, costituiscono un elemento accessorio e indissociabile dalla promozione e dalla vendita online. |
|
30 |
Come risulta dal suo considerando 24, la direttiva 2000/31 si basa sul principio del controllo alla fonte dei servizi della società dell’informazione. Ne consegue, da un lato, che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, «[o]gni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio rispettino le disposizioni nazionali applicabili in tale Stato membro nell’ambito regolamentato». D’altra parte, questo stesso articolo 3, paragrafo 2, precisa che «[g]li Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro». Il paragrafo 4 di tale articolo 3 consente tuttavia agli Stati membri, a determinate condizioni, di «adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione». |
|
31 |
La parte iniziale dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 definisce l’«ambito regolamentato» come «le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati». |
|
32 |
L’articolo 2, lettera h), i), secondo trattino, della direttiva 2000/31 precisa che l’«ambito regolamentato» comprende in particolare le prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di un servizio della società dell’informazione, come quelle relative alla qualità o al contenuto del servizio, anche in materia di pubblicità. Per contro, in forza dell’articolo 2, lettera h), punto ii), primo trattino, di tale direttiva, sono esclusi da tale settore i requisiti applicabili alle merci in quanto tali. |
|
33 |
A tal riguardo occorre ricordare che l’etichettatura, al pari, segnatamente, del confezionamento, della forma o della composizione di un bene, costituisce un requisito applicabile ai beni in quanto tali (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard, C‑267/91 e C‑268/91, EU:C:1993:905, punto 15 e del 6 luglio 1995, Mars, C‑470/93, EU:C:1995:224, punto 12). Parimenti, il considerando 21 della direttiva 2000/31, alla luce del quale deve essere interpretato l’articolo 2, lettera h), ii), primo trattino, di quest’ultima, classifica gli obblighi in materia di etichettatura tra i requisiti applicabili ai beni. Gli obblighi di etichettatura sono quindi esclusi dalla sfera dell’ambito regolamentato. |
|
34 |
Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dalla sentenza del 1o ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C‑649/18, EU:C:2020:764), con la quale la Corte ha dichiarato che una pubblicità effettuata sia mediante supporti elettronici sia mediante supporti fisici «costitui[va] un elemento accessorio ed indissociabile dal servizio di vendita online e, a tale titolo, [rientrava] integralmente nell’”ambito regolamentato”, ai sensi [di tale] direttiva». |
|
35 |
Contrariamente alla situazione esaminata dalla Corte nei punti da 55 a 59 della presente sentenza, con il primo trattino dell’articolo 2, lettera h), punto ii), della direttiva 2000/31, come chiarito dal considerando 21 di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha espressamente inteso, come sottolineato nel punto 33 della presente sentenza, escludere dall’ambito regolamentato i requisiti applicabili ai beni in quanto tali, tra cui ricadono gli obblighi in materia di etichettatura. |
|
36 |
Pertanto, salvo contravvenire alla volontà espressa del legislatore dell’Unione, gli obblighi in materia di etichettatura applicabili ai prodotti promossi e venduti online non possono essere considerati come rientranti nell’ambito regolamentato. |
|
37 |
Da quanto precede risulta che un prestatore di servizi della società dell’informazione rientra, da un lato, nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/31, per quanto riguarda, in particolare, i requisiti relativi alla pubblicità online, e, dall’altro, in quello delle disposizioni del diritto dell’Unione che concretizzano gli obblighi in materia di etichettatura dei prodotti che egli propone in vendita sul suo sito Internet. |
|
38 |
Tale interpretazione garantisce la tutela dei consumatori, nel senso che ciascuno Stato membro interessato è in grado di vigilare direttamente sul rispetto, nel suo territorio, delle norme che disciplinano l’etichettatura dei prodotti. |
|
39 |
A questo proposito, occorre anche notare che, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/31, letto alla luce del considerando 11 della stessa, tale direttiva non pregiudica il livello di protezione esistente, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute pubblica e degli interessi dei consumatori, stabilito dagli strumenti dell’Unione, che devono essere applicati, nella loro interezza, ai servizi della società dell’informazione. |
|
40 |
Poiché le prescrizioni applicabili ai beni in quanto tali, in particolare quelle relative alla loro etichettatura, sono escluse dall’ambito regolamentato ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, esse devono essere ricercate, nel contesto del procedimento principale, nella direttiva 75/324 e nel regolamento n. 1223/2009. |
|
41 |
Orbene, questi due atti di diritto derivato consentono agli Stati membri di imporre, sul loro territorio, il rispetto di una determinata lingua. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324, «[g]li Stati membri possono subordinare l’immissione nel mercato sul loro territorio dei generatori aerosol, all’impiego, per la redazione dell’etichettatura, della o delle lingue nazionali». Da parte sua, l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009 stabilisce che la lingua nella quale vanno redatte le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed f), ossia la data di durata minima, le precauzioni particolari per l’impiego e la funzione del prodotto cosmetico, «è determinata dalla normativa degli Stati membri in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale». |
|
42 |
Come la Corte ha già affermato in relazione all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009, la protezione della salute umana non potrebbe essere pienamente garantita se i consumatori non fossero in grado di conoscere e comprendere appieno, in particolare, i dettagli relativi alla funzione del prodotto cosmetico in questione e le precauzioni speciali da osservare quando lo si utilizza. Le informazioni che i produttori o i distributori dei prodotti cosmetici di cui a tale regolamento hanno l’obbligo di indicare sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto, salvo qualora possano essere efficacemente trasmesse mediante pittogrammi o segni diversi dalle parole, sono prive di utilità pratica se sono formulate in una lingua incomprensibile ai destinatari [sentenza del 17 dicembre 2020, A.M. (Etichettatura dei prodotti cosmetici), C‑667/19, EU:C:2020:1039, punto 47]. |
|
43 |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324 esige che gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista da tale disposizione prevedano che l’intera etichetta di un generatore aerosol sia redatta nella lingua o nelle lingue nazionali pertinenti. Per contro, per i prodotti cosmetici, solo le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009 devono essere accessibili nella lingua stabilita dallo Stato membro in cui il prodotto cosmetico viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale. |
|
44 |
Tuttavia, il prestatore di servizi della società dell’informazione può, se vuole, anche garantire la traduzione, nella lingua del consumatore, delle informazioni la cui traduzione non è resa obbligatoria da tale disposizione (v., per analogia, sentenza del 3 giugno 1999, Colim, C‑33/97, EU:C:1999:274, punto 42). |
|
45 |
In tali circostanze, si deve ritenere che l’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «ambito regolamentato» non include i requisiti concernenti l’etichettatura di prodotti promossi e venduti sul sito Internet di un prestatore di servizi della società dell’informazione che sono imposti dallo Stato membro sul territorio del quale si trovano i consumatori destinatari delle misure di commercializzazione online. |
Sulla prima questione
|
46 |
Tenuto conto della risposta fornita alle questioni dalla seconda alla quarta, non occorre rispondere alla prima, dal momento che quest’ultima si basa sulla premessa che le normative svedesi relative all’etichettatura dei generatori aerosol e dei prodotti cosmetici rientrano nell’ambito regolamentato, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31. |
Sulle spese
|
47 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
|
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: |
|
L’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») |
|
deve essere interpretato nel senso che |
|
la nozione di «ambito regolamentato» non include i requisiti concernenti l’etichettatura di prodotti promossi e venduti sul sito Internet di un prestatore di servizi della società dell’informazione che sono imposti dallo Stato membro sul territorio del quale si trovano i consumatori destinatari delle misure di commercializzazione online. |
|
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.