SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
12 settembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica relativa all’immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 16, paragrafo 3 – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del soggiornante – Conseguenze – Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari – Motivo indipendente dalla loro volontà – Presenza di figli minori – Articolo 15, paragrafo 3 – Condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – Nozione di “situazioni particolarmente difficili” – Portata – Articolo 17 – Esame individuale – Diritto di essere ascoltato»
Nella causa C‑63/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo provinciale n. 5 di Barcellona, Spagna), con decisione del 9 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2023, nel procedimento
Sagrario,
Joaquín,
Prudencio
contro
Subdelegación del Gobierno en Barcelona,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 gennaio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la sig.ra Sagrario e i suoi due figli minori, da E. Leiva Vojkovic, abogado; |
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per il governo spagnolo, da I. Herranz Elizalde, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da I. Galindo Martín e J. Hottiaux, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 17 della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12), nonché degli articoli 7 e 24, dell’articolo 33, paragrafo 1, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone una madre e i suoi due figli minorenni, tutti cittadini di un paese terzo, alla Subdelegación del Gobierno en Barcelona (organo di rappresentanza del governo a Barcellona, Spagna; in prosieguo: l’«autorità nazionale competente») in merito al diniego di rinnovo del loro permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2003/86
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3 |
I considerando 2, 4, 6 e 15 della direttiva 2003/86 così recitano:
(...)
(...)
(...)
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4 |
Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, che figura nel capo I di quest’ultima, intitolato «Disposizioni generali»: «Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri». |
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5 |
In tale capo, l’articolo 2 di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...)
(...)». |
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6 |
L’articolo 15, che rientra nel capo VI di detta direttiva, intitolato «Ingresso e soggiorno dei familiari», prevede quanto segue: «1. Trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto, previa domanda, ove richiesta, a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante. Gli Stati membri possono limitare la concessione del permesso di soggiorno di cui al primo comma al solo coniuge o al partner non sposato in caso di rottura del vincolo familiare. 2. Gli Stati membri possono concedere un permesso di soggiorno autonomo ai figli adulti e agli ascendenti diretti di cui all’articolo 4, paragrafo 2. 3. In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti diretti di primo grado, un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato, previa domanda, ove richiesta, alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano. 4. I requisiti relativi al rilascio e alla durata del permesso di soggiorno autonomo sono stabiliti dalla legislazione nazionale». |
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7 |
Al capo VII della direttiva 2003/86, intitolato «Sanzioni e mezzi di ricorso», l’articolo 16, paragrafo 3, prevede quanto segue: «Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un familiare quando sia posto fine al soggiorno del soggiornante e il familiare non sia ancora titolare del diritto al permesso di soggiorno autonomo in virtù dell’articolo 15». |
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8 |
In tale capo, l’articolo 17 di detta direttiva così dispone: «In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine». |
Direttiva 2004/38/CE
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9 |
L’articolo 13 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata», al suo paragrafo 2, stabilisce quanto segue: «Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l’annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell’unione registrata di cui all’articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se: (...)
(...)». |
Gli orientamenti relativi all’applicazione della direttiva 2003/86
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10 |
Il punto 5.3 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente gli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento [COM(2014) 210 final], intitolato «Permesso di soggiorno autonomo», è così formulato: «L’articolo 15, paragrafo 1, dispone che, trascorso un periodo massimo di cinque anni di soggiorno e sempre che al familiare non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare, gli Stati membri devono rilasciare, previa domanda, al coniuge o al partner non coniugato e al figlio diventato maggiorenne un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante. Il soggiorno dovrebbe essere inteso come soggiorno legale, e la Commissione [europea] sottolinea che gli Stati membri possono rilasciare il permesso prima. In caso di rottura del vincolo familiare, il diritto al permesso di soggiorno autonomo deve in ogni caso essere riconosciuto al coniuge o al partner non sposato, ma gli Stati membri possono escluderlo per i figli adulti. Sebbene l’articolo 15, paragrafo 4, disponga che i requisiti devono essere stabiliti dalla legislazione nazionale, il paragrafo 3 dello stesso articolo indica che la rottura può essere intesa come comprensiva di vedovanza, separazione, divorzio, decesso, ecc. L’articolo 15, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, consentono agli Stati membri di concedere in qualsiasi momento un permesso di soggiorno autonomo ai figli adulti e agli ascendenti di primo grado di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e, previa domanda, alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare in caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti di primo grado. L’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, dispone che, quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano, gli Stati membri devono rilasciare un permesso di soggiorno autonomo alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative nazionali necessarie a tal fine. Le situazioni particolarmente difficili devono dipendere dalla situazione familiare o dalla rottura del vincolo familiare, non da altre cause. Esempi di situazioni particolarmente difficili sono i casi di violenza domestica contro le donne e i bambini, alcuni casi di matrimonio forzato, il rischio di mutilazioni genitali femminili o i casi in cui l’interessato si troverebbe in una situazione familiare particolarmente difficile se fosse costretto a tornare nel paese di origine». |
Diritto spagnolo
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L’articolo 19 della Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (legge organica 4/2000, sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale), dell’11 gennaio 2000 (BOE n. 10, del 12 gennaio 2000, pag. 1139), nella sua versione applicabile alla controversia principale, dispone quanto segue: «1. Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare di cui beneficiano il coniuge e i figli ricongiunti quando raggiungono l’età lavorativa dà loro il diritto di lavorare senza che sia necessario compiere ulteriori formalità amministrative. 2. Il coniuge che beneficia del ricongiungimento familiare può ottenere un permesso di soggiorno autonomo quando dispone di risorse finanziarie sufficienti per sovvenire alle proprie necessità. Se la coniuge che beneficia del ricongiungimento familiare è vittima di violenza di genere, essa può ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro autonomo, senza dover soddisfare la condizione precedente, qualora sia stato emesso un ordine di protezione a suo favore o, in mancanza, una relazione del Ministerio Fiscal [Pubblico Ministero, Spagna] che indichi l’esistenza di indizi di violenza di genere. 3. I figli beneficiari del ricongiungimento familiare possono ottenere un permesso di soggiorno autonomo quando raggiungono la maggiore età e dispongono di risorse finanziarie sufficienti per sovvenire alle proprie necessità. 4. La forma e l’importo delle risorse finanziarie ritenute sufficienti per consentire ai familiari ricongiunti di ottenere un permesso di soggiorno autonomo sono stabilite da un regolamento. 5. In caso di decesso del soggiornante, i familiari ricongiunti possono ottenere un permesso di soggiorno autonomo a condizioni da definire». |
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12 |
L’articolo 59 del Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (regio decreto 557/2011, recante approvazione del regolamento di applicazione della legge organica 4/2000, a seguito della sua riforma con legge organica 2/2009), del 20 aprile 2011 (BOE n. 103, del 30 aprile 2011, pag. 43821; in prosieguo: il «regio decreto 557/2011»), intitolato «Soggiorno dei familiari ricongiunti indipendentemente da quello del soggiornante», prevede quanto segue: «1. Il coniuge o il partner beneficiario del ricongiungimento familiare può ottenere un permesso di soggiorno e di lavoro autonomo se soddisfa una delle seguenti condizioni e se non ha debiti nei confronti delle autorità fiscali o della previdenza sociale:
(...) 2. Inoltre, il coniuge o il partner può ottenere un permesso di soggiorno e di lavoro autonomo nei seguenti casi:
3. Nei casi previsti dal paragrafo precedente, quando, oltre al coniuge o al partner, altri familiari hanno beneficiato del ricongiungimento familiare, questi ultimi conservano il permesso di soggiorno rilasciato e dipendono, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, dal familiare con cui vivono. 4. I figli e i minori dei quali il soggiornante è il rappresentante legale ottengono un permesso di soggiorno autonomo quando raggiungono la maggiore età e possono dimostrare di trovarsi in una delle situazioni descritte al paragrafo 1 del presente articolo, oppure quando hanno raggiunto la maggiore età e soggiornano in Spagna da cinque anni. (...)». |
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13 |
L’articolo 61 del regio decreto 557/2011, intitolato «Rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare», così dispone al suo paragrafo 3: «Per il rinnovo di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
(...)». |
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14 |
Ai sensi del paragrafo 4 della prima disposizione aggiuntiva del regio decreto 557/2011: «Su proposta del responsabile della Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración [segretariato di Stato per l’Immigrazione e l’Emigrazione, Spagna], presa visione della relazione del responsabile della Secretaría de Estado de Seguridad [segretariato di Stato per la Sicurezza, Spagna] e, se del caso, dei responsabili delle Subsecretarías de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Política Territorial y Administración Pública [sottosegretariati per gli Affari esteri, la Cooperazione e la Politica territoriale e l’Amministrazione pubblica, Spagna], il Consejo de Ministros [Consiglio dei Ministri, Spagna] può, quando circostanze di natura economica, sociale o professionale lo giustifichino e in casi non disciplinati di particolare interesse, dopo aver informato e consultato la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración [Commissione del Lavoro tripartita per l’Immigrazione, Spagna], emanare istruzioni al fine del rilascio di permessi di soggiorno temporanei e/o di lavoro, che possono essere legati a un periodo, a un’occupazione o a un luogo secondo i termini [di tali] istruzioni, o di autorizzazioni al soggiorno (...). Allo stesso modo, il responsabile del segretariato di Stato per l’Immigrazione e l’Emigrazione, sulla base di una relazione del responsabile del segretariato di Stato per la Sicurezza, può rilasciare permessi individuali di soggiorno temporaneo in presenza di circostanze eccezionali non previste dal presente regolamento». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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15 |
I tre ricorrenti nel procedimento principale, una madre e i suoi due figli minorenni, sono titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, essendo il soggiornante il marito di quest’ultima e il padre dei due figli. |
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Il 22 aprile 2021, i quattro membri della famiglia hanno presentato domanda di permesso di soggiorno di lunga durata. |
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17 |
Con una decisione del 27 maggio 2021, l’autorità nazionale competente ha respinto la domanda del soggiornante a causa dell’esistenza di un precedente penale. |
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18 |
Con una decisione del 22 giugno 2021, tale autorità nazionale ha del pari respinto le domande presentate dai ricorrenti nel procedimento principale a titolo di ricongiungimento familiare, per la ragione che, in violazione del requisito di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), punto 1, del regio decreto 557/2011, il soggiornante non era titolare di un permesso di lavoro e/o di soggiorno. |
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19 |
Lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo provinciale n. 5 di Barcellona, Spagna), giudice del rinvio, investito dai ricorrenti nel procedimento principale di un ricorso diretto a ottenere l’annullamento di tale decisione, rileva che detta decisione è stata adottata senza che l’autorità nazionale competente avesse effettuato, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/86, una valutazione della natura e della solidità dei vincoli familiari delle persone interessate, della durata del loro soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese in cui soggiornano e con il loro paese d’origine. |
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20 |
Orbene, secondo detto giudice, poiché l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86 non precisa i casi di «situazioni particolarmente difficili» che giustifichino il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai familiari di un soggiornante, non si può escludere che una nozione siffatta ricomprenda la situazione derivante dalla perdita del permesso di soggiorno di familiari beneficiari del ricongiungimento familiare per motivi indipendenti dalla loro volontà, soprattutto nel caso di figli minorenni e di persone che si trovino in una situazione di discriminazione strutturale nel loro paese d’origine, come avverrebbe nel caso di donne originarie di alcuni paesi terzi, in cui le persone di sesso femminile sono prive di qualsiasi protezione. |
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21 |
Tuttavia, da un lato, detto giudice rileva che la normativa spagnola non prevede una procedura che consenta agli interessati di far valere circostanze individuali né una previa audizione dei minori, con il risultato che le autorità nazionali competenti si pronuncerebbero senza tenere conto della situazione personale dei familiari beneficiari del ricongiungimento familiare. Questi ultimi si troverebbero, quindi, istantaneamente in una situazione di irregolarità. Orbene, deriverebbe dalla giurisprudenza della Corte, come risultante dalle sentenze del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429, punti da 62 a 64), e del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare) (C‑557/17, EU:C:2019:203, punti da 51 a 55), che tali autorità, prima di adottare una decisione in materia di ricongiungimento familiare, devono valutare tutte le circostanze specifiche al caso di specie, essendo esclusa qualsiasi decisione automatica. |
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22 |
Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 59 del regio decreto 557/2011, nonostante il carattere imperativo della formulazione dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86, non indica i casi di «situazioni particolarmente difficili» menzionati da quest’ultima disposizione. Peraltro, secondo tale giudice, sebbene il paragrafo 4 della prima disposizione aggiuntiva di detto regio decreto preveda il rilascio di un permesso di soggiorno in casi eccezionali non previsti dalla normativa, tale paragrafo non sembra conforme alla direttiva 2003/86. Infatti, detto giudice rileva che la competenza a concedere tale permesso di soggiorno è attribuita non agli organi amministrativi periferici dello Stato, competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno, bensì all’amministrazione pubblica centrale, e che tale concessione rientra nel potere discrezionale di quest’ultima, il che non impedirebbe l’automatismo dell’adozione delle decisioni sui permessi di soggiorno. |
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23 |
Ciò posto, lo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo provinciale n. 5 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime tre questioni
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24 |
Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che non prevede che l’autorità nazionale competente sia tenuta a rilasciare, basandosi sull’esistenza di «situazioni particolarmente difficili», ai sensi di tale disposizione, un permesso di soggiorno autonomo ai familiari di un soggiornante, qualora questi ultimi abbiano perduto il permesso di soggiorno per ragioni indipendenti dalla loro volontà oppure qualora tra di loro vi siano figli minori. |
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25 |
Ai fini dell’esame di tali questioni, occorre preliminarmente ricordare che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri possono ritirare o negare il rinnovo del permesso di soggiorno del familiare di un soggiornante quando il soggiorno di quest’ultimo scade e il familiare interessato non beneficia ancora, in forza dell’articolo 15 della direttiva suddetta, del diritto a un permesso di soggiorno autonomo. |
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26 |
A tale riguardo, risulta, anzitutto, dall’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/86 che il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne del soggiornante hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante, dopo un periodo massimo di cinque anni di soggiorno, sempre che non abbiano ricevuto un permesso di soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare; tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà, in conformità al secondo comma di tale disposizione, di limitare la concessione di tale permesso di soggiorno autonomo, in caso di rottura del vincolo familiare, al solo coniuge e al partner non sposato. In forza del paragrafo 2 di detto articolo 15, gli Stati membri possono concedere anche un permesso di soggiorno autonomo ai figli maggiorenni e agli ascendenti diretti del soggiornante. |
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27 |
In forza, poi, dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, di tale direttiva, un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato, anche prima del compimento del periodo di cinque anni di residenza previsto al paragrafo 1 di tale articolo 15, alle persone entrate in virtù del diritto al ricongiungimento familiare, in caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti diretti di primo grado. La seconda frase del paragrafo 3 di tale articolo 15 prevede, da parte sua, che gli Stati membri adottino disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando «situazioni particolarmente difficili» lo richiedano. |
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28 |
Infine, l’articolo 15, paragrafo 4, di tale direttiva precisa che i requisiti relativi al rilascio e alla durata di tale permesso di soggiorno autonomo sono stabiliti dalla legislazione nazionale. |
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29 |
È alla luce di tali considerazioni preliminari che occorre specificare la portata dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86, che è oggetto delle prime tre questioni. |
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30 |
Va constatato, anzitutto, che né tale disposizione, né nessun’altra disposizione di tale direttiva definisce la nozione di «situazioni particolarmente difficili» o ne fornisce esempi. |
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31 |
Da ciò non risulta tuttavia, in contrasto con quanto fatto valere dal governo spagnolo in udienza, che la portata di tale nozione possa essere determinata unilateralmente dagli Stati membri, in modo tale che questi ultimi disporrebbero di un margine discrezionale illimitato per definirla nel loro diritto interno. |
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32 |
Infatti, si deve constatare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 riconosce un diritto a favore dei familiari previsti in tale disposizione, esigendo che gli Stati membri adottino disposizioni atte a garantire il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo in caso di «situazioni particolarmente difficili», e prevede, a tal riguardo, un requisito di fondo essenziale per la concessione di un permesso di soggiorno siffatto, senza fare alcun rinvio alla legislazione degli Stati membri. |
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33 |
È vero che, poiché l’articolo 15, paragrafo 4, di tale direttiva precisa che i requisiti relativi al rilascio e alla durata di tale permesso di soggiorno autonomo sono stabiliti dalla legislazione nazionale, la Corte ha dichiarato che il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri nell’ambito di tale direttiva dev’essere considerato ampio per quanto riguarda le condizioni per la concessione, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della stessa direttiva, di un permesso di soggiorno autonomo al cittadino di un paese terzo entrato nel territorio dello Stato membro interessato in virtù del ricongiungimento familiare, allorché egli si trova in «situazioni particolarmente difficili» ai sensi di quest’ultima disposizione [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punti 85 e 86]. |
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34 |
Pertanto, effettuando, all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2003/86, un rinvio al diritto nazionale, il legislatore dell’Unione ha indicato che intendeva lasciare alla discrezione di ogni Stato membro la cura di determinare i requisiti in presenza dei quali un permesso di soggiorno autonomo doveva essere rilasciato a un cittadino di un paese terzo entrato nel suo territorio ai fini del ricongiungimento familiare e che si trovava in una situazione siffatta [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 87 e giurisprudenza ivi citata]. |
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35 |
Tuttavia, per giurisprudenza costante, il potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri non deve essere da essi utilizzato in modo da pregiudicare l’obiettivo di tale direttiva e l’effetto utile di quest’ultima o da violare il principio di proporzionalità [v., in tal senso, sentenza del2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 88 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, uno Stato membro non può imporre requisiti tanto rigorosi da costituire un ostacolo difficilmente superabile che impedisce, in pratica, la concessione di un permesso di soggiorno autonomo (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2018, C e A, C‑257/17, EU:C:2018:876, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). |
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36 |
Ne consegue che gli Stati membri, pena pregiudicare l’effetto utile o l’obiettivo dell’obbligo ad essi incombente, a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86, di adottare disposizioni che garantiscano a favore del familiare interessato il diritto di ottenere un permesso di soggiorno autonomo qualora «situazioni particolarmente difficili» lo richiedano, non possono disporre di un margine discrezionale illimitato per definire le circostanze che configurano situazioni del genere. |
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37 |
A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto della formulazione della stessa, del contesto in cui essa si inserisce e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 18 aprile 2024, Girelli Alcool, C‑509/22, EU:C:2024:341, punto 77). La genesi di tale disposizione può anch’essa rivelare elementi pertinenti alla sua interpretazione [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Natura del diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE)C‑624/20, EU:C:2022:639, punto 28 e giurisprudenza citata]. |
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38 |
In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86, occorre constatare che, alla luce del suo significato nel linguaggio corrente, l’espressione «situazioni particolarmente difficili» presuppone, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, l’esistenza di circostanze che per loro natura presentano un elevato grado di gravità o di sofferenza per il familiare interessato o che lo espongono ad un elevato livello di precarietà o di vulnerabilità che eccede il rischio abituale di una normale vita familiare. |
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39 |
Detta interpretazione è conforme, in secondo luogo, all’obiettivo perseguito dalla disposizione suddetta nonché dalla normativa dell’Unione di cui fa parte. |
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40 |
Infatti, occorre ricordare che la direttiva 2003/86, come risulta dai suoi considerando 2, 4 e 6, mira, in via generale, ad assicurare la protezione della famiglia nonché a facilitare l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri permettendone la vita familiare e contribuendo alla creazione di una stabilità socioculturale grazie al ricongiungimento familiare [v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 26; del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 83, nonché del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C‑273/20 e C‑355/20, EU:C:2022:617, punto 58]. |
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41 |
Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, le misure relative al ricongiungimento familiare devono rispettare i diritti fondamentali e, segnatamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 e dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, che impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori coinvolti e nell’ottica di favorire la vita familiare [v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C‑273/20 e C‑355/20, EU:C:2022:617, punto 59]. |
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42 |
L’articolo 15 della direttiva 2003/86, come risulta dal suo considerando 15, si inscrive pienamente nell’ambito di tale obiettivo di protezione della famiglia consentendo ai familiari del soggiornante che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno al fine di realizzare il ricongiungimento familiare di accedere a uno status indipendente da quello del soggiornante per promuovere la loro integrazione, facilitando il loro accesso all’istruzione, all’occupazione e alla formazione professionale. |
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43 |
In tal contesto, l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva persegue l’obiettivo specifico di proteggere i familiari del soggiornante conferendo loro uno status autonomo rispetto a quest’ultimo, anche prima del compimento del periodo di soggiorno di cinque anni che dà accesso di diritto a tale status, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, assicurando a tali familiari un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante che non deriva dalla loro dipendenza rispetto al soggiornante, quando tale dipendenza è all’origine di particolari difficoltà, risultanti dalla situazione familiare, tali da determinare per loro, come ha indicato l’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, un effettivo bisogno di protezione, da soddisfare con la concessione di un permesso di soggiorno autonomo. |
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44 |
In tale prospettiva, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo, è privo di rilievo il fatto che la concessione, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, di detta direttiva, di un permesso di soggiorno autonomo ai familiari potrebbe avere come conseguenza la separazione di tale famiglia, in quanto il soggiornante, a causa della perdita del permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, potrebbe essere tenuto a tornare nel paese terzo d’origine, mentre tali familiari potrebbero continuare a soggiornare in tale Stato membro. |
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45 |
Infatti, come risulta dai punti da 40 a 42 della presente sentenza, l’obiettivo perseguito all’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 non si sovrappone necessariamente all’obiettivo più generale perseguito da tale direttiva. Mentre quest’ultima mira, nel suo insieme, a proteggere la famiglia procedendo al suo ricongiungimento, l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva è inteso, dal canto suo, a proteggere la famiglia mediante la concessione, nell’ambito di un ricongiungimento familiare preesistente, di uno status indipendente ai familiari coinvolti di quest’ultima, status che, in alcuni casi, può facilitare l’allontanamento di questi ultimi rispetto al soggiornante e, quindi, condurre alla separazione di taluni familiari. |
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46 |
In tal senso, la Corte ha osservato che l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 mira, segnatamente, mediante la concessione di un permesso di soggiorno autonomo, a proteggere il cittadino di un paese terzo entrato nel territorio dello Stato membro ospitante in virtù del ricongiungimento familiare, che sia stato vittima di atti di violenza domestica commessi dal soggiornante durante il matrimonio [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punti 69, 70, 85 e 89]. |
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47 |
Tale interpretazione della nozione di «situazioni particolarmente difficili», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86, è corroborata dall’esposizione dei motivi della proposta di direttiva del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, presentata dalla Commissione il 1o dicembre 1999, [COM(1999) 638 def., pag. 22], secondo cui tale disposizione mira, in particolare, a proteggere le donne vittime di violenza in famiglia, che non devono essere penalizzate dalla revoca del loro titolo di soggiorno se decidono di lasciare la famiglia, nonché la situazione delle donne, vedove, divorziate o ripudiate, che si troverebbero in situazioni particolarmente difficili se fossero costrette a ritornare nel loro paese d’origine. |
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48 |
Tali esempi ricalcano, del resto, quelli menzionati al punto 5.3 degli orientamenti per l’applicazione della direttiva 2003/86, i quali menzionano, come esempi di situazioni particolarmente difficili, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86, non soltanto i casi di violenza domestica riguardanti le donne e i bambini e i casi in cui la persona interessata potrebbe trovarsi in una situazione familiare particolarmente difficile qualora fosse costretta a tornare nel paese di origine, bensì anche alcuni casi di matrimoni forzati o il rischio di mutilazioni genitali femminili [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, État belge (Diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punto 64]. |
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49 |
In terzo luogo, l’interpretazione che precede è corroborata dal contesto in cui si inscrive l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86, come risultante, anzitutto, da una lettura d’insieme delle due frasi che compongono tale disposizione. |
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50 |
Infatti, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/86, in caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti diretti di primo grado, le autorità nazionali competenti hanno, come risulta dal termine «può», la semplice facoltà di concedere un permesso di soggiorno autonomo alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare, esercitando il loro margine discrezionale a tale riguardo, benché tali situazioni possano già essere considerate, di per sé, situazioni che presentano difficoltà non trascurabili per le persone interessate. |
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51 |
Per contro, come osservato ai punti 32 e 36 della presente sentenza, la seconda frase del paragrafo 3 di detto articolo 15 impone agli Stati membri di adottare disposizioni che assicurino il rilascio di tale permesso di soggiorno autonomo qualora «situazioni particolarmente difficili», ai sensi di tale disposizione, lo richiedano. |
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52 |
Una graduazione siffatta nella sistematica del paragrafo 3 dello stesso articolo 15 fa risaltare che la sua seconda frase riguarda situazioni familiari che presentano un grado di gravità ancora più elevato di quelle già contemplate dalla sua prima frase riguardo alla precarietà o alla vulnerabilità del familiare interessato, in modo tale che dette situazioni devono eccedere i rischi abituali di una vita familiare normale. |
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53 |
Detto ciò, non se ne può dedurre, in contrasto con quanto sostenuto dal governo spagnolo, che sussisterebbe un nesso tra le due frasi di detto paragrafo 3, nel senso che le «situazioni particolarmente difficili» di cui alla seconda frase di tale disposizione dovrebbero necessariamente essere state causate dalla rottura del vincolo coniugale, come risultante dal decesso, dal divorzio o dalla separazione, menzionati nella prima frase della disposizione suddetta. |
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54 |
Infatti, salvo privare l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 di ogni effetto utile, così pregiudicando l’obiettivo perseguito da tale disposizione, consistente nel conferire ai familiari interessati uno status indipendente da quello del soggiornante, le situazioni in essa rientranti non possono essere ridotte alle sole difficoltà derivanti dalla rottura del vincolo coniugale, in quanto la gravità delle difficoltà che può incontrare il familiare di un soggiornante può non essere in rapporto con tale rottura e risultare, al contrario, dal mantenimento del vincolo coniugale, in particolare nei casi di violenza domestica, di matrimoni forzati o di rischio di mutilazioni genitali femminili, segnatamente quando, in caso di perdita del diritto di soggiorno, il soggiornante potrebbe essere tenuto a ritornare nel suo paese di origine. |
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55 |
Ne consegue dunque che, come la Commissione afferma giustamente, le «situazioni particolarmente difficili», di cui all’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86, devono derivare dalla situazione familiare dei cittadini dei paesi terzi interessati, in senso ampio, senza che occorra che tale situazione sia connessa, o meno, alla rottura del vincolo coniugale. |
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56 |
Tale interpretazione è sorretta, poi, dall’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38, che, con riferimento ai familiari di cittadini dell’Unione, condivide con l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 l’obiettivo di assicurare la protezione dei familiari che sono vittime di violenza domestica [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, État belge (diritto di soggiorno in caso di violenza domestica), C‑930/19, EU:C:2021:657, punti 70 e 89]. |
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57 |
Infatti, l’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, lettera c), della direttiva 2004/38 prevede anch’esso che il divorzio, l’annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell’unione registrata non comportino la perdita del diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini dell’Unione quando situazioni particolarmente difficili lo esigano, citando esplicitamente come esempio di tali situazioni il fatto di aver subìto violenza domestica «durante il matrimonio o l’unione registrata», lasciando quindi esplicitamente intendere che tali situazioni possono sorgere anche in assenza di qualsiasi rottura del vincolo coniugale. |
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58 |
Dall’insieme di tali considerazioni risulta che l’esistenza di «situazioni particolarmente difficili», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda fase, della direttiva 2003/86, richiede di accertare che il cittadino di un paese terzo, che soggiorna nel territorio dello Stato membro ospitante a titolo di ricongiungimento familiare, si trovi in circostanze, dovute alla situazione familiare, che per loro natura presentano un elevato grado di gravità o di sofferenza o che lo espongono a un elevato livello di precarietà o di vulnerabilità, generando in capo a tale persona un effettivo bisogno di protezione, garantita dal rilascio di un permesso di soggiorno autonomo, senza che occorra che il vincolo coniugale sia stato o meno interrotto. |
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59 |
Ne consegue che la sola presenza di minori tra i membri della famiglia del soggiornante o il fatto che la perdita del permesso di soggiorno di questi ultimi sia la conseguenza di circostanze proprie al soggiornante, come l’aver compiuto un reato, non possono essere sufficienti per giustificare la concessione di un permesso di soggiorno autonomo sulla base dell’esistenza di «situazioni particolarmente difficili» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86. |
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60 |
In particolare, riguardo a questa seconda circostanza, va sottolineato che la perdita del permesso di soggiorno dei familiari a causa di circostanze indipendenti dalla loro volontà riflette il principio secondo cui, in conformità agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/86, come ricordati ai punti 40 e 41 della presente sentenza, finché i familiari di cui trattasi non abbiano acquisito un diritto di soggiorno autonomo ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, il loro diritto di soggiorno è un diritto derivato da quello del soggiornante, destinato a favorire l’integrazione di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C‑557/17, EU:C:2019:203, punto 47]. |
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61 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, data l’importanza centrale del soggiornante nel sistema istituito dalla direttiva 2003/86, risponde agli obiettivi perseguiti da tale direttiva ed alla ratio ad essa sottesa che la perdita da parte di quest’ultimo del permesso di soggiorno o il suo mancato rinnovo per motivi a lui propri possa avere, in linea di principio, ripercussioni sul processo di ricongiungimento familiare e, in particolare, sui permessi di soggiorno rilasciati ai familiari di tale soggiornante [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C‑557/17, EU:C:2019:203, punto 46]. |
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62 |
Del pari, avendo la direttiva 2003/86 lo scopo, ai sensi del suo articolo 1, di fissare le condizioni di esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri, tale diritto è riservato a questi cittadini, il che è confermato dalla definizione delle nozioni di «soggiornante» e di «ricongiungimento familiare» di cui all’articolo 2, lettere c) e d), di tale direttiva. Orbene, il soggiornante cui sia stato ritirato il permesso di soggiorno non può più essere considerato come soggiornante legalmente sul territorio di uno Stato membro. Risulta quindi giustificato a priori che i titoli di soggiorno rilasciati ai suoi familiari sulla base della direttiva 2003/86 possano anch’essi essere revocati o non essere rinnovati senza che questi ultimi possano far valere una «situazione particolarmente difficile», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva, con la sola motivazione che il motivo di revoca è indipendente dalla loro volontà [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C‑557/17, EU:C:2019:203, punto 48]. |
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63 |
Di conseguenza, occorre rispondere alle prime tre questioni dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che non prevede che l’autorità nazionale competente sia tenuta a rilasciare, basandosi sull’esistenza di «situazioni particolarmente difficili», ai sensi di tale disposizione, un permesso di soggiorno autonomo ai familiari di un soggiornante qualora essi abbiano perduto il permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla loro volontà o qualora vi siano tra loro figli minori. |
Sulle questioni dalla quarta alla sesta
Sulla ricevibilità
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64 |
Il governo spagnolo afferma che la quinta questione è irricevibile in quanto non riguarda l’interpretazione del diritto dell’Unione. Infatti, né l’articolo 15, paragrafo 3, né l’articolo 17 della direttiva 2003/86 conterrebbero disposizioni riguardanti l’audizione di persone diverse dal richiedente il ricongiungimento familiare e il diritto dell’Unione non contemplerebbe nessuna disposizione avente ad oggetto la capacità di agire dei figli minori in un procedimento amministrativo. |
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65 |
Inoltre, tale questione sembrerebbe ipotetica, in quanto la decisione di rinvio, da un lato, non fornirebbe alcuna indicazione riguardante l’età dei figli minori di cui trattasi nel procedimento principale e, dall’altro, indicherebbe che tutti i familiari interessati hanno presentato una domanda di permesso di soggiorno di lunga durata per ricongiungimento familiare, il che evidenzierebbe che tutti i familiari suddetti hanno partecipato congiuntamente al procedimento amministrativo. Peraltro, detta questione si baserebbe sulla «premessa irrealistica» secondo cui figli minori potrebbero avvalersi di un diritto di soggiorno al di fuori del nucleo familiare. Comunque, dalla decisione di rinvio non risulterebbe che la madre di detti figli abbia chiesto che questi ultimi siano ascoltati e non sussisterebbe alcun indizio di una situazione di conflitto di interessi tra loro. |
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66 |
Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’11 aprile 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
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67 |
Ebbene, nel caso di specie, occorre, in primo luogo, constatare che la questione se i figli minori dispongano, in forza del diritto dell’Unione, del diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di una decisione di diniego del rinnovo del loro permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare rientra nel merito della questione sollevata, e non riguarda la sua ricevibilità. |
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68 |
In secondo luogo, tale questione non può essere considerata ipotetica, poiché la controversia principale riguarda, secondo i termini espliciti della decisione di rinvio, la legittimità di una decisione con cui l’autorità nazionale competente ha negato ai due figli minori di cui trattasi nel procedimento principale, che disponevano di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, il rinnovo di quest’ultimo a seguito della perdita da parte del soggiornante del proprio permesso di soggiorno. |
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69 |
È privo di rilievo a tal riguardo il fatto che la decisione di rinvio non indichi l’età precisa dei due figli minori. Infatti, l’assenza di tale indicazione nell’ambito dei fatti della controversia principale, la cui determinazione rientra nella competenza esclusiva del giudice del rinvio, non pregiudica in alcun modo la ricevibilità della questione sollevata, in quanto essa non è idonea a impedire alla Corte di fornire al giudice del rinvio una risposta utile a tale questione procedendo all’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione. |
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70 |
Del pari, con riferimento alle circostanze addotte dal governo spagnolo, secondo cui, nel caso di specie, i due figli minori avrebbero effettuato una domanda congiuntamente con gli altri familiari, la madre non avrebbe chiesto che essi fossero ascoltati e non sarebbe stato dedotto nessun indizio di conflitto di interessi, va constatato che anch’esse riguardano elementi di fatto la cui valutazione rientra nella competenza esclusiva del giudice del rinvio a decidere la controversia principale. Tali circostanze sono, pertanto, irrilevanti ai fini della ricevibilità della quinta questione. |
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71 |
Di conseguenza, si deve considerare che tale questione è ricevibile. |
Nel merito
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72 |
Con le sue questioni dalla quarta alla sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17 della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che consente all’autorità nazionale competente di adottare una decisione di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari di un soggiornante, senza aver svolto previamente un esame individualizzato della loro situazione e senza averli ascoltati e, in caso affermativo, se, quando tale decisione riguarda un figlio minorenne, quest’ultimo debba anch’egli essere ascoltato. |
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73 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la portata dell’esame incombente all’autorità nazionale competente, occorre ricordare che, secondo l’esplicita formulazione dell’articolo 17 della direttiva 2003/86, gli Stati membri devono, nei casi di rigetto di una domanda, di revoca o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, prendere nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine. |
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74 |
Di conseguenza, spetta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva 2003/86, procedere, in particolare, a una valutazione individuale della situazione del familiare di cui trattasi, che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie e che, ove necessario, presti particolare attenzione agli interessi dei minori coinvolti e all’ottica di favorire la vita familiare. In particolare, circostanze quali l’età dei minori coinvolti, la loro situazione nel paese di origine e il loro grado di dipendenza dai genitori possono incidere sulla portata e sull’intensità dell’esame richiesto (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2019, E., C‑635/17, EU:C:2019:192, punti 58 e 59 e giurisprudenza ivi citata). |
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75 |
Tale valutazione deve essere effettuata alla luce degli obiettivi perseguiti da detta direttiva [sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C‑273/20 e C‑355/20, EU:C:2022:617, punto 61], effettuando una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco (sentenza del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
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Pertanto, il diniego del permesso di soggiorno non può intervenire in maniera automatica [v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C‑557/17, EU:C:2019:203, punto 51, e del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑381/18 e C‑382/18, EU:C:2019:1072, punto 65]. |
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77 |
Ne consegue che una decisione di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno concesso ai familiari di un soggiornante può essere adottata soltanto in seguito a un esame individuale che tenga conto dell’insieme degli elementi pertinenti relativi alla situazione di tali familiari e, in particolare, delle circostanze che consentono all’autorità nazionale competente di valutare se nei loro confronti sussistano motivi che giustifichino la concessione, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2003/86, di un permesso di soggiorno autonomo a causa dell’esistenza di «situazioni particolarmente difficili», ai sensi di tale disposizione. |
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78 |
A tale riguardo, certamente la perdita, da parte dei familiari, del permesso di soggiorno per motivi indipendenti dalla loro volontà o la presenza tra loro di figli minori non possono di per sé dimostrare, come risulta dai punti da 59 a 63 della presente sentenza, l’esistenza di «situazioni particolarmente difficili» di tal genere. Tuttavia, non si può escludere che tali elementi, combinati con altre circostanze relative alla vita familiare delle persone interessate, che tuttavia non sembrano essere state invocate nella controversia principale, potrebbero contribuire a giustificare la concessione di un permesso di soggiorno autonomo in forza di tale articolo 15, paragrafo 3, seconda frase [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C‑557/17, EU:C:2019:203, punti 54 e 55]. |
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79 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il diritto di essere ascoltato, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, tale diritto fondamentale, il cui rispetto si impone anche qualora la normativa applicabile non lo preveda espressamente (v., segnatamente, sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 39 e giurisprudenza ivi citata), garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, in modo utile ed effettivo, il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa ledere i suoi interessi (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 12 maggio 2022, Boshab/Consiglio, C‑242/21 P, EU:C:2022:375, punti 57 e 58, e del 29 settembre 2022, HIM/Commissione, C‑500/21 P, EU:C:2022:741, punti 42 e 43), fermo restando che tale diritto non implica necessariamente l’obbligo di porre la persona interessata in grado di manifestare oralmente la propria opinione (ordinanza del 21 maggio 2019, Le Pen/Parlamento, C‑525/18 P, EU:C:2019:435, punto 66 e giurisprudenza ivi citata). |
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80 |
Risulta, peraltro, dalla giurisprudenza della Corte che il diritto di essere ascoltato implica anche che l’autorità nazionale competente presti tutta l’attenzione necessaria alle osservazioni così presentate dall’interessato esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando circostanziatamente la sua decisione, laddove l’obbligo di motivare una decisione in modo sufficientemente dettagliato e concreto, al fine di consentire all’interessato di comprendere le ragioni del diniego opposto alla sua domanda, costituisce il corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa (sentenza dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). |
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81 |
Nel caso di specie, va constatato, come ha fatto la Commissione, che una decisione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno concesso ai familiari di un soggiornante è manifestamente idonea a ledere i loro interessi, cosicché essi devono essere ascoltati dall’autorità nazionale competente prima dell’adozione di una decisione siffatta. |
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82 |
Per quanto riguarda la questione se i figli minorenni debbano essere anch’essi ascoltati da quest’ultima, occorre ricordare che l’articolo 24, paragrafo 1, della Carta richiede che i minori possano esprimere liberamente la propria opinione e che tale opinione così espressa venga presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. |
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83 |
L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta richiede, inoltre, all’autorità nazionale competente di tener conto dell’interesse superiore dei minori in tutti gli atti che li riguardano. |
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84 |
Secondo una giurisprudenza costante, quest’ultima disposizione implica che, in tutti gli atti relativi ai minori, compiuti dagli Stati membri nell’applicare la direttiva 2003/86, l’interesse superiore del minore sia una considerazione di primaria importanza [v., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento familiare con un minore rifugiato), C‑273/20 e C‑355/20, EU:C:2022:617, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. |
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85 |
Pertanto, l’opportunità di tale audizione, che non è necessariamente richiesta dall’interesse superiore del minore, dev’essere oggetto di valutazione, in funzione delle esigenze connesse a tale interesse superiore in ogni caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punti 63 e 64). |
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86 |
Ne deriva che le disposizioni dell’articolo 24 della Carta impongono non l’audizione del minore in quanto tale, bensì la possibilità per il minore di essere sentito (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, EU:C:2010:828, punto 62). |
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87 |
Il diritto del minore di essere ascoltato non richiede quindi che si tenga necessariamente un’audizione, ma impone che siano messe a disposizione di tale minore le procedure e le condizioni giuridiche che gli consentano di esprimere liberamente la propria opinione e che questa sia acquisita. |
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88 |
Pertanto, quando la decisione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno riguarda un figlio minorenne, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure appropriate per offrirgli una reale ed effettiva possibilità di essere ascoltato, in funzione della sua età o del suo grado di maturità. |
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89 |
Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni dalla quarta alla sesta dichiarando che l’articolo 17 della direttiva 2003/86 dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che consente all’autorità nazionale competente di adottare una decisione di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari di un soggiornante senza aver effettuato previamente un esame individuale della loro situazione e senza averli ascoltati. Quando tale decisione riguarda un figlio minorenne, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure appropriate per offrire a quest’ultimo una reale ed effettiva possibilità di essere ascoltato, in funzione della sua età o del suo grado di maturità. |
Sulle spese
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90 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.