SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

13 marzo 2025 ( *1 )

«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta contro il terrorismo – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità – Congelamento dei fondi – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Applicabilità alle situazioni di conflitto armato – Gruppo terroristico – Natura degli atti compiuti e motivi sottesi a tali atti – Distanza temporale – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

Nella causa C‑44/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 gennaio 2023,

Kurdistan Workers’ Party (PKK), rappresentato da T. Buruma ed A.M. van Eik, advocaten,

ricorrente,

altre parti nel procedimento:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M.‑C. Cadilhac, B. Driessen e S. Van Overmeire, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da C. Giolito, J. Norris ed L. Puccio, in qualità di agenti,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da J.‑L. Carré, B. Fodda e W. Zemamta, in qualità di agenti, poi da J.‑L. Carré e B. Fodda, in qualità di agenti, e infine da B. Fodda e B. Travard, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman, J.M. Hoogveld e J. Langer, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, L. Arastey Sahún, presidente della Quinta Sezione, e J. Passer, giudice,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, il Kurdistan Workers’ Party (PKK) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 novembre 2022, PKK/Consiglio (T‑316/14 RENV e T‑148/19, EU:T:2022:727; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto i suoi ricorsi intesi all’annullamento:

del regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1),

del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 (GU 2015, L 206, pag. 12),

del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 (GU 2015, L 334, pag. 1),

del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 (GU 2016, L 188, pag. 1),

del regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 (GU 2017, L 23, pag. 3), e

del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (GU 2017, L 204, pag. 3),

della decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU 2019, L 6, pag. 6), e

della decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell’8 agosto 2019, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2019/25 (GU 2019, L 209, pag. 15),

nella parte in cui i regolamenti e le decisioni summenzionate (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») riguardano detto ricorrente.

Contesto giuridico

Risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

2

Il 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1373 (2001), che stabilisce strategie per la lotta con ogni mezzo contro il terrorismo e, in particolare, contro il finanziamento dello stesso.

3

Il preambolo di tale risoluzione ribadisce «la necessità di combattere con ogni mezzo, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale provenienti da atti di terrorismo». Esso sottolinea anche l’obbligo per gli Stati «di completare la cooperazione internazionale adottando misure supplementari per prevenire e reprimere nel loro territorio, con tutti i mezzi legali, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto di terrorismo».

4

Il punto 1, lettera c), di detta risoluzione dispone, segnatamente, che tutti gli Stati devono congelare senza ritardo i fondi e gli altri beni finanziari o le risorse economiche delle persone che commettono o tentano di commettere atti di terrorismo, o che agevolano la commissione di atti di terrorismo oppure vi partecipano, delle entità possedute o controllate da dette persone, nonché delle persone ed entità che agiscono in nome o dietro istruzioni di tali persone ed entità.

5

La medesima risoluzione non contiene un elenco di nomi di persone alle quali tali misure restrittive devono essere applicate.

Diritto dell’Unione

Posizione comune 2001/931/PESC

6

Al fine di attuare la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 27 dicembre 2001, la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).

7

L’articolo 1, paragrafi 1, 3, 4 e 6, di detta posizione comune è così formulato:

«1.   La presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell’allegato, coinvolti in atti terroristici.

(…)

3.   Ai fini della presente posizione comune per “atto terroristico” si intende uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o contesto possa recare grave danno a un paese o un’organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso [per le seguenti finalità]:

i)

intimidire seriamente [una] popolazione; o

ii)

costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o

iii)

destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un’organizzazione internazionale:

a)

attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;

b)

attentati gravi all’integrità fisica di una persona;

c)

sequestro di persona e cattura di ostaggi;

d)

distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;

e)

sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;

f)

fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche o chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;

g)

diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;

h)

manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;

i)

minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);

j)

direzione di un gruppo terroristico;

k)

partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo.

Ai fini del presente paragrafo, per “gruppo terroristico” s’intende l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici. Il termine “associazione strutturata” designa un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

4.   L’elenco [contenuto nell’Allegato] è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, [dei] gruppi [e delle] entità interessati, si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. Nell’elenco possono essere inclusi persone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “autorità competente” s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un’equivalente autorità competente nel settore.

(…)

6.   I nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato».

8

Ai sensi dell’articolo 2 della suddetta posizione comune:

«La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato».

Regolamento (CE) n. 2580/2001

9

Ritenendo che un regolamento fosse necessario per attuare, a livello dell’Unione europea, le misure descritte nella posizione comune 2001/931, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70, e, per rettifica, GU 2010, L 52, pag. 58).

10

L’articolo 2 di tale regolamento prevede:

«1.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:

a)

tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;

b)

è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, [dei] grupp[i] o [delle] entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.

2.   Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari (…) alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3[, ovvero a beneficio degli stessi].

3.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo I, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:

i)

persone [fisiche] che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

ii)

persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;

iii)

persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);

iv)

persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii)».

Fatti all’origine della controversia

11

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 3 a 14 della sentenza impugnata. Per quanto riguarda l’esame della presente impugnazione, occorre mettere in evidenza quanto segue.

12

Il PKK, ricorrente in primo grado e in sede di impugnazione, è stato creato nel corso dell’anno 1978 ed ha ingaggiato una lotta armata contro il governo turco al fine di far riconoscere il diritto dei Curdi all’autodeterminazione.

13

Il nome del ricorrente non figurava inizialmente né nell’elenco contenuto nell’allegato della posizione comune 2001/931, né nell’elenco contemplato dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001.

14

Il 2 maggio 2002, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/340/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2002, L 116, pag. 75). L’allegato della posizione comune 2002/340 ha aggiornato l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2001/931 e vi ha inserito, in particolare, il nome del ricorrente, identificato come «Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK)». Sempre il 2 maggio 2002, il Consiglio ha adottato la decisione 2002/334/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE (GU 2002, L 116, pag. 33). La decisione 2002/334 ha iscritto il nome del ricorrente nell’elenco previsto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001, negli stessi termini impiegati nell’allegato della posizione comune 2002/340.

15

Da allora, tali atti sono stati regolarmente aggiornati, in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931 e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001. Il nome del ricorrente è stato sempre mantenuto negli elenchi dei gruppi e delle entità ai quali si applicano le misure restrittive (in prosieguo: gli «elenchi controversi»), e ciò nonostante la contestazione dinanzi al Tribunale o l’annullamento da parte di quest’ultimo di diverse decisioni e regolamenti ai quali erano allegati tali elenchi. Dal 2 aprile 2004, il nome dell’entità iscritta negli elenchi controversi è il «Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (alias “KADEK”, alias “KONGRA‑GEL”)».

16

Più specificamente, le misure restrittive applicate al ricorrente sono state successivamente mantenute tramite atti adottati nel corso degli anni dal 2014 al 2020, vale a dire, segnatamente:

il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 714/2013 (GU 2014, L 40, pag. 9), e il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 (GU 2014, L 217, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del 2014»);

i regolamenti di esecuzione 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 e 2017/1420 (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti dal 2015 al 2017»);

la decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC (GU 2015, L 82, pag. 107); la decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2015/521 (GU 2015, L 206, pag. 61), e la decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154 (GU 2017, L 204, pag. 95) (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni PESC dal 2015 al 2017»);

le decisioni 2019/25 e 2019/1341;

il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio, dell’8 agosto 2019, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 (GU 2019, L 209, pag. 1);

il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio, del 13 gennaio 2020, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 (GU 2020, L 8 I, pag. 1), e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 (GU 2020, L 247, pag. 1);

la decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/20 (GU 2020, L 247, pag. 18).

17

Nelle motivazioni degli atti del 2014, il Consiglio ha descritto il PKK come un’entità coinvolta in atti terroristici che, a partire dall’anno 1984, aveva commesso numerosi atti di tale natura. Esso ha indicato che le attività terroristiche del PKK continuavano, nonostante un certo numero di cessate il fuoco che quest’ultimo aveva dichiarato unilateralmente, in particolare a partire dal 2009. A tale riguardo, il Consiglio ha precisato che gli atti terroristici commessi dal PKK comprendevano attentati dinamitardi, attacchi con razzi, l’uso di esplosivi, l’assassinio e il sequestro di cittadini turchi e di turisti stranieri, la cattura di ostaggi, attacchi contro le forze di sicurezza turche e scontri armati con queste ultime, attacchi contro impianti petroliferi, trasporti pubblici, sedi diplomatiche, culturali e commerciali turche in diversi paesi, l’estorsione nei confronti di cittadini turchi residenti all’estero e altri atti criminali volti a finanziare le proprie attività. A titolo di esempio, il Consiglio ha redatto un elenco di 69 episodi, verificatisi tra il 14 novembre 2003 e il 19 ottobre 2011, qualificati come atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931.

18

Il Consiglio ha aggiunto che il PKK era stato oggetto di decisioni di autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, citando a tale riguardo, segnatamente, un’ordinanza del Ministro dell’Interno del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del 29 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione del 2001 del Regno Unito»), volta a proscrivere il PKK ai sensi dell’UK Terrorism Act 2000 (legge del Regno Unito del 2000 sul terrorismo), come integrata da un’ordinanza del 14 luglio 2006, la quale considerava che «KADEK» e «KONGRA‑GEL» costituivano altre denominazioni del PKK.

19

Nelle motivazioni degli atti adottati nel corso degli anni dal 2015 al 2017, il Consiglio ha rilevato che il mantenimento dell’iscrizione del nome del ricorrente negli elenchi controversi era fondato, tra l’altro, sulle decisioni delle autorità del Regno Unito adottate nel corso degli anni 2001 e 2006, già prese in considerazione in precedenza, come integrate da una decisione del Ministro dell’Interno del Regno Unito del 3 dicembre 2014 che manteneva la proscrizione del PKK, da una sentenza del 2 novembre 2011 del Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) che condannava il centro culturale curdo Ahmet Kaya per partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un atto terroristico e per finanziamento di attività terroristiche, confermata in appello da una sentenza del 23 aprile 2013 della Cour d’appel de Paris (Corte d’Appello di Parigi, Francia) e, a seguito di impugnazione, da una sentenza del 21 maggio 2014 della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), e da un riesame condotto dalle autorità degli Stati Uniti d’America e concluso il 21 novembre 2013, che confermava la designazione del PKK come «organizzazione terroristica straniera».

20

Le motivazioni degli atti adottati nel corso degli anni 2019 e 2020 riprendono, in sostanza le motivazioni precedenti.

Ricorsi dinanzi al Tribunale

Causa T-316/14 RENV

21

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o maggio 2014, il PKK ha proposto un ricorso inteso all’annullamento del regolamento di esecuzione n. 125/2014, nella parte in cui questo lo riguarda.

22

Mediante memorie di adeguamento successive, il ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 790/2014 nonché degli atti adottati nel corso degli anni dal 2015 al 2017 (decisioni PESC dal 2015 al 2017 e regolamenti dal 2015 al 2017), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

23

La Commissione europea è stata ammessa ad intervenire nel procedimento dinanzi al Tribunale a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

24

Con sentenza del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T‑316/14, EU:T:2018:788), il Tribunale ha annullato, per difetto di motivazione, tutti gli atti contemplati dal ricorso, nella parte in cui riguardano il PKK.

25

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 gennaio 2019, il Consiglio ha proposto un’impugnazione intesa all’annullamento di detta sentenza. La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono stati ammessi ad intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

26

Con sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK (C‑46/19 P, EU:C:2021:316), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T‑316/14, EU:T:2018:788), nella misura in cui questa aveva accolto il ricorso di annullamento, ed ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

27

A sostegno del suo ricorso nella causa T‑316/14 RENV, il PKK ha dedotto, in sostanza, sette motivi. Tali motivi riguardavano, il primo, l’erronea qualificazione del ricorrente come gruppo terroristico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931, il secondo, l’assenza di una decisione adottata da un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune, il terzo, la violazione degli articoli 4 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto gli atti del 2014 e gli atti adottati nel corso degli anni dal 2015 al 2017 erano in parte fondati su informazioni ottenute mediante tortura o a seguito di maltrattamenti, il quarto, l’assenza di un riesame conforme ai requisiti stabiliti dall’articolo 1, paragrafo 6, della suddetta posizione comune, il quinto, la violazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, il sesto, la violazione dell’obbligo di motivazione e, il settimo, la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Causa T-148/19

28

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2019, il PKK ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione 2019/25, nella parte in cui quest’ultima lo riguarda.

29

Con successive memorie di adattamento, il ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento degli altri atti adottati nel corso dell’anno 2019 (decisione 2019/1341 e regolamento di esecuzione 2019/1337), nonché degli atti adottati nel corso dell’anno 2020 (decisione 2020/1132; regolamenti di esecuzione 2020/19 e 2020/1128), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

30

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha dedotto sei motivi. Tali motivi riguardavano, il primo, l’erronea qualificazione del ricorrente come gruppo terroristico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931, il secondo, l’assenza di una decisione adottata da un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune, il terzo, l’assenza di un riesame conforme ai requisiti stabiliti dall’articolo 1, paragrafo 6, della suddetta posizione comune, il quarto, la violazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, il quinto, la violazione dell’obbligo di motivazione e, il sesto, la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

31

Con decisione dell’8 febbraio 2022, le cause T‑316/14 RENV e T‑148/19 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della decisione che definisce il giudizio.

Sentenza impugnata

32

Il Tribunale ha dichiarato irricevibili i ricorsi nella parte in cui sono intesi all’annullamento delle decisioni PESC dal 2015 al 2017 (causa T‑316/14 RENV), nonché della decisione 2020/1132 e dei regolamenti di esecuzione 2019/1337, 2020/19 e 2020/1128 (causa T‑148/19), cosicché esso ha esaminato la fondatezza dei suddetti ricorsi soltanto nella parte in cui essi vertono sugli atti del 2014 e sugli atti controversi, vale a dire sui regolamenti dal 2015 al 2017 e sulle decisioni 2019/25 e 2019/1341 (in prosieguo: le «decisioni del 2019»).

33

Tenuto conto delle somiglianze esistenti tra sei dei motivi dedotti sia nella causa T‑316/14 RENV che nella causa T‑148/19, il Tribunale li ha esaminati congiuntamente, distinguendo tra le cause suddette soltanto quando specifici argomenti addotti a sostegno dei motivi in questione e talune differenze tra gli atti impugnati lo esigevano.

34

Cinque dei motivi suddetti sono rilevanti ai fini della presente impugnazione.

35

In particolare, in primo luogo, per quanto riguarda l’esame del motivo relativo alla violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, il Tribunale ha ricordato, al punto 43 della sentenza impugnata, che occorreva fare una distinzione tra l’iscrizione iniziale di una persona o di un’entità nell’elenco relativo al congelamento dei fondi, conformemente alla disposizione summenzionata, e il mantenimento in tale elenco del nome di una persona o di un’entità già iscritta in quest’ultimo, quale contemplato dall’articolo 1, paragrafo 6, di detta posizione comune. Mentre l’iscrizione iniziale di una persona o di un’entità nell’elenco presuppone l’esistenza di una decisione nazionale promanante da un’autorità competente, tale condizione non è prevista per il mantenimento del nome di tale persona o di tale entità nell’elenco, dato che tale mantenimento costituisce, in sostanza, il prolungamento dell’iscrizione iniziale e presuppone la persistenza del rischio di coinvolgimento della persona o dell’entità in questione in attività terroristiche.

36

Per quanto riguarda le censure del ricorrente che contestano la qualificazione della decisione del 2001 del Regno Unito come decisione di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, il Tribunale ha analizzato la qualificazione come autorità competente, le indicazioni richieste per mostrare che una decisione è stata adottata e la data degli episodi considerati da tale decisione, per concludere, al punto 83 della sentenza impugnata, che dette censure non erano fondate.

37

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esame delle censure relative alla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931, il Tribunale ha ritenuto, al punto 126 della sentenza impugnata, che il principio di diritto consuetudinario dell’autodeterminazione non implica che, per esercitare il diritto all’autodeterminazione, un popolo o gli abitanti di un territorio possano ricorrere a mezzi ricadenti sotto l’impero di detta disposizione. Al punto 131 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che occorre stabilire una distinzione tra, da un lato, gli obiettivi che un popolo o gli abitanti di un territorio intendono raggiungere e, dall’altro, i comportamenti che essi adottano per riuscirvi, sicché le «finalità» menzionate all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, punti da i) ad iii), di detta posizione comune non coincidono con tali obiettivi, i quali possono essere qualificati come ultimi o sottesi. Esso ha precisato, al punto 132 di detta sentenza, che la finalità perseguita mediante gli attentati alle strutture fondamentali dello Stato turco, la quale consisterebbe nel modificare tali strutture per renderle più democratiche, non deve essere presa in considerazione, così come il termine «indebitamente» deve essere inteso come concernente il carattere illegittimo della costrizione esercitata e non deve essere valutato alla luce del carattere asseritamente legittimo della finalità perseguita mediante l’esercizio di tale costrizione. Il Tribunale ha concluso, al punto 133 della medesima sentenza, che la suddetta posizione comune e, più in generale, il sistema complessivo delle misure restrittive dell’Unione non possono essere considerati come costituenti un ostacolo all’esercizio del diritto all’autodeterminazione di popoli in seno a Stati oppressori, dato che tali strumenti non mirano a stabilire chi, in un conflitto che opponga uno Stato ad un gruppo, abbia ragione o abbia torto, bensì a lottare contro il terrorismo. Di conseguenza, l’argomentazione relativa alla presa in considerazione del conflitto armato legittimo per l’autodeterminazione del popolo curdo ai fini dell’interpretazione delle finalità contemplate dall’articolo 1 paragrafo 3, primo comma, della medesima posizione comune, è stata respinta perché infondata.

38

Per quanto riguarda la contestazione del carattere terroristico delle finalità perseguite mediante alcuni degli atti attribuiti al PKK, in relazione alla presunta violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931, il Tribunale l’ha parimenti respinta, sottolineando, segnatamente, al punto 144 della sentenza impugnata, che la divergenza tra la definizione dell’atto terroristico nella normativa del Regno Unito e quella contenuta in tale articolo 1, paragrafo 3, è priva di conseguenze, nella misura in cui le due nozioni comportano la medesima definizione in due tempi degli atti terroristici.

39

In terzo luogo, nell’ambito dell’esame del motivo relativo alla violazione dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931, il Tribunale ha ricordato, ai punti 147 e 150 della sentenza impugnata, che il Consiglio può mantenere il nome di una persona o di un’entità interessata nell’elenco relativo al congelamento dei fondi qualora concluda per il persistere del rischio di coinvolgimento di quest’ultima nelle attività terroristiche che hanno giustificato l’iscrizione iniziale, ma che le condizioni attinenti al decorso del tempo e all’evoluzione delle circostanze costituiscono elementi comportanti un obbligo di attualizzazione del rischio di coinvolgimento. Nel caso di specie, avendo constatato, al punto 167 di detta sentenza, un’evoluzione delle circostanze che giustificava una valutazione attualizzata della situazione, il Tribunale ha concluso, al punto 175 di detta sentenza, che il Consiglio aveva violato il suo obbligo di attualizzazione derivante dall’articolo 1, paragrafo 6, di detta posizione comune, il che l’ha portato ad annullare gli atti del 2014, nella misura in cui tali atti riguardano il PKK. Per contro, per quanto riguarda i regolamenti dal 2015 al 2017 nonché gli atti adottati nel corso dell’anno 2019, il Tribunale ha concluso, segnatamente ai punti 186 e 202 della medesima sentenza, che il Consiglio aveva validamente attualizzato la propria valutazione del rischio di coinvolgimento terroristico rispetto alla data di tali atti, sicché il riesame effettuato a titolo dell’articolo 1, paragrafo 6, della suddetta posizione comune era stato condotto in forma corretta.

40

In quarto luogo, in risposta al motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha affermato, ai punti da 207 a 215 della sentenza impugnata, che, in generale, le misure restrittive, da un lato, perseguono un obiettivo di interesse generale e, dall’altro, non sono considerate sproporzionate e intollerabili o pregiudizievoli per la sostanza dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda più precisamente l’argomento secondo cui le misure restrittive adottate nel caso di specie impedirebbero una risoluzione pacifica e democratica del conflitto che oppone i Curdi alle autorità turche, o avrebbero addirittura effetti nefasti per i Curdi e per qualsiasi persona che desideri fornire loro un sostegno, il Tribunale ha considerato, ai punti 212 e 213 di detta sentenza, che gli atti controversi menzionavano chiaramente come obiettivo la lotta contro il terrorismo e il PKK, di modo che l’esistenza di un conflitto armato e i comportamenti denunciati dal ricorrente come commessi nei confronti di terzi non potevano essere considerati come risultanti dagli atti suddetti e, di conseguenza, non permettevano di constatare il carattere sproporzionato di questi ultimi.

41

In quinto e ultimo luogo, per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale ha ricordato, ai punti da 216 a 219 della sentenza impugnata, la giurisprudenza in virtù della quale, per adempiere all’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE, incombe al Consiglio fornire motivazioni sufficientemente precise e concrete per permettere al ricorrente interessato di conoscere le ragioni poste a sostegno del mantenimento dell’iscrizione del suo nome negli elenchi relativi al congelamento di fondi e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Ai punti da 221 a 238 di detta sentenza, esso ha preso posizione rispetto alle varie censure dedotte dal ricorrente al riguardo, sottolineando, segnatamente, al punto 234 di detta sentenza, che l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, posto che quest’ultima attiene alla legittimità nel merito dell’atto in questione, sicché le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza di un atto sono irrilevanti nell’ambito di un motivo relativo al difetto o all’insufficienza di motivazione.

42

Di conseguenza, mediante la sentenza impugnata, il Tribunale ha, nella causa T‑316/14 RENV, annullato gli atti del 2014, nella parte in cui essi riguardano il PKK, e ha respinto per il resto il ricorso, ed ha, nella causa T‑148/19, integralmente respinto il ricorso.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

43

Il PKK chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto i ricorsi intesi all’annullamento degli atti controversi, nella misura in cui questi riguardano il ricorrente;

statuire definitivamente sui punti che costituiscono l’oggetto della presente impugnazione e annullare gli atti controversi nella parte in cui questi riguardano il ricorrente, e

condannare il Consiglio alle spese afferenti al procedimento di impugnazione nonché ai procedimenti di primo grado, maggiorate degli interessi.

44

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

in subordine, respingere i ricorsi intesi all’annullamento degli atti impugnati nelle cause T‑316/14 RENV e T‑148/19, e

condannare il PKK alle spese afferenti al procedimento di impugnazione nonché ai procedimenti di primo grado.

45

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare il ricorrente alle spese.

46

La Repubblica francese chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

47

Il Regno dei Paesi Bassi chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il PKK alle spese.

Sull’impugnazione

48

Il ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della sua impugnazione, riguardanti, il primo, un errore di diritto per quanto riguarda l’interpretazione effettuata dal Tribunale dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931, in particolare in merito all’interpretazione data al termine «[finalità]» in esso contenuto e alla sua applicazione nel caso di specie, il secondo, un errore di diritto commesso dal Tribunale per aver ritenuto che il Consiglio potesse fondarsi sulla decisione del 2001 del Regno Unito in violazione delle condizioni enunciate all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della suddetta posizione comune, il terzo, un errore commesso dal Tribunale nella valutazione del riesame effettuato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, della citata posizione comune, il quarto, un errore commesso dal Tribunale nell’interpretazione del principio di proporzionalità e, il quinto, un errore commesso dal Tribunale nella valutazione del carattere adeguato della motivazione fornita dal Consiglio nell’esposizione delle motivazioni degli atti controversi.

Sul primo motivo

Argomentazione delle parti

49

Con il suo primo motivo, il ricorrente fa valere che, ai punti da 126 a 146 della sentenza impugnata, il Tribunale ha compiuto un’erronea interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931 ed ha proceduto ad un’applicazione del pari erronea di tale disposizione al caso di specie, statuendo che le «finalità» enunciate ai punti da i) ad iii) della suddetta disposizione concernono la natura stessa degli atti compiuti.

50

Il ricorrente ritiene che l’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931 stabilisca una distinzione tra gli atti il cui grado di gravità permette di qualificarli come atti terroristici, come elencati nelle lettere da a) a k) di detta disposizione, e le finalità per le quali tali atti devono essere commessi, come enunciate ai punti da i) ad iii) della medesima disposizione. Poiché queste condizioni sono cumulative, spetterebbe al Consiglio dimostrare, da un lato, che un’organizzazione ha commesso uno o più degli atti elencati nelle suddette lettere da a) a k) e, dall’altro, che questo o questi atti sono stati commessi per una finalità terroristica, al fine di poter concludere per l’esistenza di un atto terroristico, ai sensi della citata posizione comune. Orbene, avendo indicato, al punto 131 della sentenza impugnata, che le «finalità» enunciate all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, punti da i) a iii), della citata posizione comune concernono «la natura stessa degli atti compiuti», il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione di tale duplice condizione, sopprimendo, de facto, l’autonoma condizione relativa alla finalità terroristica.

51

Certo, dopo aver stabilito, al punto 131 della sentenza impugnata, una distinzione tra gli obiettivi che un popolo o gli abitanti di un territorio desiderano raggiungere e i comportamenti adottati al fine di riuscirvi, il Tribunale avrebbe considerato, giustamente, che le «finalità» enunciate all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931 non corrispondono agli obiettivi che possono essere qualificati come ultimi o sottesi. Tuttavia, da ciò non si potrebbe desumere che l’obiettivo ultimo sia «irrilevante» per l’interpretazione della finalità immediata di un atto. Pertanto, sarebbe erronea la statuizione del Tribunale, al punto 132 di detta sentenza, secondo cui non bisognava tenere conto di detto obiettivo ultimo.

52

Inoltre, il ricorrente, che fa riferimento al suddetto punto 132, ritiene che il termine «indebitamente» che figura all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, punto ii), della posizione comune 2001/931 non contempli unicamente il carattere illegittimo della costrizione esercitata, dato che, se così fosse, tale termine sarebbe superfluo, in quanto, per ricadere sotto il suddetto articolo 1, paragrafo 3, l’atto deve essere illegittimo. Di conseguenza, occorrerebbe intendere il termine di cui sopra nel senso che esso mira a rendere più difficile la qualificazione di un atto come atto terroristico.

53

Del pari erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 131 della sentenza impugnata, che i «termini impiegati (intimidazione, costrizione, destabilizzazione o distruzione)» riguardassero «la natura stessa degli atti compiuti», dato che non si potrebbe stabilire se un atto destabilizzi o distrugga strutture fondamentali di uno Stato senza tener conto degli obiettivi perseguiti dall’organizzazione interessata in rapporto a tali strutture fondamentali. Pertanto, se la finalità perseguita è di rendere tali strutture fondamentali più rispettose dei principi di diritto internazionale e dei diritti dell’uomo, l’atto in questione non potrebbe essere considerato diretto a destabilizzarle o a distruggerle. Dato che la Corte avrebbe già constatato che il principio di diritto consuetudinario dell’autodeterminazione è «un diritto opponibile erga omnes nonché uno dei principi essenziali del diritto internazionale» (sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, punto 88), il Consiglio sarebbe chiamato a tenerne conto quando decide di iscrivere un’organizzazione in un elenco di sanzioni. Pertanto, sarebbe ingiusta anche la statuizione del Tribunale, al punto 133 della sentenza impugnata, secondo cui l’applicazione delle disposizioni della posizione comune 2001/931 non osta al principio di diritto consuetudinario dell’autodeterminazione.

54

Secondo il ricorrente, se si dovesse seguire il ragionamento del Tribunale, gli atti commessi da una persona, la quale, per permettere al suo popolo di esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione, non abbia altra scelta se non ricorrere all’azione armata, corrisponderebbero alla definizione di atto terroristico. Ciò equivarrebbe a disconoscere l’idea di un diritto internazionale umanitario nel suo insieme, secondo il quale numerosi atti militari commessi in un conflitto di questo tipo sarebbero legittimi. Il Tribunale, anziché riferirsi, come ha fatto al punto 133 della sentenza impugnata, all’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al Consiglio, avrebbe dovuto tener conto del principio di autodeterminazione nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931.

55

Infine, rinviando alle argomentazioni addotte in primo grado, il ricorrente imputa al Tribunale di aver rifiutato di pronunciarsi, al punto 126 della sentenza impugnata, sull’applicazione nel caso di specie del principio di autodeterminazione e sulla questione della legittimità del ricorso all’azione armata per pervenire all’autodeterminazione.

56

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, conclude per il rigetto del primo motivo.

Giudizio della Corte

57

Il primo motivo riguarda l’interpretazione compiuta dal Tribunale, ai punti da 126 a 146 della sentenza impugnata, dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931, interpretazione secondo la quale le «finalità» elencate in tale disposizione riguarderebbero la «natura stessa degli atti compiuti» e non potrebbero prendere in considerazione l’eventuale esistenza di un conflitto armato avente come obiettivo l’autodeterminazione di un popolo.

58

A questo proposito, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, risulta da una costante giurisprudenza che occorre tener conto non soltanto dei termini della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2021, Commissione e GMB Glasmanufaktur Brandenburg/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑884/19 P e C‑888/19 P, EU:C:2021:973, punto 70].

59

Per quanto riguarda i termini dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931, occorre rilevare che la definizione di un atto come «atto terroristico» si basa su due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che tale atto rientri nel novero di quelli elencati nelle lettere da a) a k) di detta disposizione e, dall’altro, che la finalità in vista della quale detto atto viene commesso corrisponda ad una delle finalità contemplate ai punti da i) ad iii) della medesima disposizione.

60

Pertanto, giustamente, come d’altronde ammesso dal ricorrente, il Tribunale ha considerato, al punto 144 della sentenza impugnata, che detta posizione comune definisce gli atti terroristici facendo riferimento, al tempo stesso, alle finalità perseguite e ai mezzi impiegati per questi scopi.

61

Invece, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, i termini dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, di detta posizione comune non permettono in alcun modo di ritenere che un obiettivo politico perseguito mediante l’atto in questione o la natura delle rivendicazioni del suo autore siano suscettibili di avere una qualsivoglia rilevanza ai fini della definizione della nozione di «atto terroristico».

62

Tale lettura dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931 risulta confermata dal contesto di tale disposizione, nonché dagli obiettivi perseguiti dal Consiglio al momento dell’adozione della citata posizione comune.

63

Infatti, come risulta dai considerando da 5 a 7 della posizione comune 2001/931 e dai considerando 3, 5 e 6 del regolamento n. 2580/2001, il Consiglio ha adottato la suddetta posizione comune e successivamente, ai sensi di quest’ultima, il regolamento sopra citato al fine, segnatamente, di attuare, a livello dell’Unione, la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio sicurezza delle Nazioni Unite, la quale «riafferma[va] necessità di combattere con ogni mezzo, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale provenienti da atti di terrorismo» e chiedeva agli Stati membri di «completare la cooperazione internazionale adottando misure supplementari per prevenire e reprimere nel loro territorio, con tutti i mezzi legali, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto di terrorismo».

64

A questo proposito, occorre altresì ricordare che la posizione comune 2001/931 persegue essenzialmente questo obiettivo preventivo di lotta contro il terrorismo internazionale privando quest’ultimo delle sue risorse finanziarie mediante il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone o delle entità sospettate di essere coinvolte in attività legate al terrorismo (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al‑Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 67).

65

In particolare, gli atti intenzionali elencati all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a k), della posizione comune 2001/931 sono considerati atti terroristici se sono commessi al fine di intimidire seriamente una popolazione, di costringere indebitamente dei poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale, senza che occorra prendere in considerazione l’obiettivo, politico o di altro tipo, dell’autore dell’atto terroristico in questione.

66

A questo proposito, occorre sottolineare che la posizione comune 2001/931 e il regolamento n. 2580/2001 hanno per obiettivo non di sanzionare gli atti terroristici, bensì di lottare contro il terrorismo prevenendo il finanziamento degli atti terroristici (sentenza del 14 marzo 2017, A e a., C‑158/14, EU:C:2017:202, punto 96).

67

Per contro, nessuno dei considerando o degli obiettivi contemplati può essere inteso nel senso che gli atti che perseguono un obiettivo asseritamente legittimo debbano essere esclusi dall’ambito di applicazione della posizione comune 2001/931, sicché va respinta l’argomentazione del ricorrente secondo cui occorre prendere in considerazione l’eventuale esistenza di un obiettivo di autodeterminazione al fine di stabilire se un atto sia stato commesso per una finalità terroristica.

68

Il Tribunale, ai punti 122 e 124 della sentenza impugnata, ha preso posizione in merito a tale argomento ricordando – ciò che il ricorrente d’altronde non contesta – che l’esistenza di un conflitto armato ai sensi del diritto umanitario internazionale non esclude l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione concernenti la prevenzione del terrorismo, come la posizione comune 2001/931, agli eventuali atti terroristici commessi in tale contesto (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2017, A e a., C‑158/14, EU:C:2017:202, punti 9798), e precisando che tale posizione comune non opera alcuna distinzione per quanto riguarda il suo ambito di applicazione a seconda che l’atto in questione sia o no commesso nell’ambito di un conflitto armato ai sensi del diritto umanitario internazionale.

69

Se il Tribunale, al punto 125 della sentenza impugnata, ha rilevato che il principio di diritto consuetudinario dell’autodeterminazione, ricordato, segnatamente, all’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, è un principio di diritto internazionale applicabile a tutti i territori non autonomi e a tutti i popoli che non hanno ancora raggiunto l’indipendenza (sentenza del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, punto 88), tale principio non implica però che, per esercitare il diritto all’autodeterminazione, un popolo o gli abitanti di un territorio possano ricorrere a mezzi ricadenti sotto l’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931.

70

Infatti, la Corte ha già statuito che il diritto internazionale umanitario e la posizione comune 2001/931 perseguono finalità differenti e istituiscono meccanismi distinti, sicché l’applicazione di tale posizione comune non dipende dalle qualificazioni risultanti dal diritto internazionale umanitario. La Corte ha da ciò dedotto che la suddetta posizione comune e il regolamento n. 2580/2001 devono essere interpretati nel senso che attività di milizie armate in periodo di conflitto armato, ai sensi del diritto internazionale umanitario, possono costituire «atti terroristici», ai sensi di tali testi normativi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2017, A e a., C‑158/14, EU:C:2017:202, punti 89, 9197).

71

È in tale contesto che il Tribunale ha rilevato, al punto 131 della sentenza impugnata, che occorre stabilire una distinzione tra, da un lato, gli obiettivi che un popolo o gli abitanti di un territorio intendono raggiungere e, dall’altro, i comportamenti che essi mettono in atto per riuscirvi, cosicché le «finalità» menzionate all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, punti da i) a iii), della posizione comune 2001/931 non corrispondono ad obiettivi siffatti, che possono essere qualificati come ultimi o sottesi.

72

Il ricorrente, pur ammettendo che il Tribunale ha correttamente constatato che esiste una differenza tra l’obiettivo ultimo o sotteso per il quale l’entità si impegna in un conflitto armato e la finalità per la quale vengono compiute le specifiche azioni nell’ambito di tale conflitto, non adduce alcun valido argomento giuridico che permetta di concludere che l’obiettivo ultimo o sotteso presenta una rilevanza ai fini della valutazione della finalità di queste specifiche azioni.

73

Ne consegue che degli atti commessi per una delle tre finalità menzionate ai punti da i) ad iii) dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931 possono essere qualificati come atti terroristici anche se il loro obiettivo ultimo o sotteso consiste, ad esempio, nel rendere più democratiche le strutture fondamentali di uno Stato. Pertanto, giustamente il Tribunale, al punto 132 della sentenza impugnata, ha statuito che, se gli atti sono commessi per una delle tre suddette finalità, non occorre appurare quali siano gli obiettivi perseguiti dall’organizzazione interessata, a meno che non si voglia sopprimere una delle due condizioni cumulative richieste perché un atto possa essere qualificato come atto terroristico. Le citate finalità, che consistono nel caratterizzare gli atti elencati nelle lettere da a) a k) del suddetto articolo 1, paragrafo 3, primo comma, e che hanno dunque natura puramente funzionale, non hanno alcun rapporto con un obiettivo politico o con rivendicazioni che gli autori di un atto si sarebbero prefissati, sicché l’obiettivo ultimo o sotteso di tale atto è privo di qualsiasi rilevanza ai fini della qualificazione di quest’ultimo come «atto terroristico».

74

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre respingere anche l’argomento del ricorrente diretto contro il punto 126 della sentenza impugnata non soltanto perché tale argomento si limita a contestare in termini generici l’affermazione del Tribunale ivi contenuta, ma anche perché esso è il risultato di un’erronea lettura del punto suddetto. Infatti, nel punto in questione, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario prendere posizione in merito all’applicazione nel caso di specie del principio di autodeterminazione per rispondere all’argomentazione relativa all’interpretazione delle finalità contemplate dall’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931 e non ha, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, rifiutato di pronunciarsi sull’applicabilità di tale principio.

75

Ammettere il ragionamento del ricorrente secondo cui un’organizzazione o un’entità sarebbe legittimata a commettere uno degli atti elencati all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a k), della posizione comune 2001/931, purché tali atti siano compiuti in vista di un obiettivo generale di autodeterminazione, sfocerebbe d’altronde in un risultato contrastante con i termini e con il contesto di detta disposizione, nonché con gli obiettivi della normativa di cui questa fa parte, e sarebbe contrario alla giurisprudenza citata ai punti da 68 a 70 della presente sentenza.

76

Infine, per queste ragioni, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto neppure laddove, al punto 132 della sentenza impugnata, ha statuito che il termine «indebitamente» contenuto all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, punto ii), della posizione comune 2001/931 non deve essere valutato alla luce del carattere asseritamente legittimo della finalità perseguita mediante l’esercizio della costrizione in questione.

77

Risulta dalle considerazioni sopra esposte che il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomentazione delle parti

78

Con il suo secondo motivo, il ricorrente fa valere che ingiustamente il Tribunale ha considerato che il Consiglio potesse fondarsi sulla decisione del 2001 del Regno Unito in quanto «decisione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, posto che i fatti indicati nella motivazione di tale decisione erano temporalmente superati e non potevano dunque giustificare l’assunto che il ricorrente avesse commesso atti terroristici che permettevano di qualificarlo come «gruppo terroristico».

79

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore evocando, al punto 142 della sentenza impugnata, i fatti che avevano fondato la decisione del 2001 del Regno Unito, vale a dire il rapimento di turisti occidentali all’inizio degli anni ’90, l’attacco ad una raffineria nel corso del periodo 1993/1994, una campagna di attentati contro insediamenti turistici in quegli stessi anni e minacce di attacchi ad insediamenti turistici nel corso degli anni dal 1995 al 1999, analizzando tali fatti e concludendone che il Consiglio poteva qualificarli come atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931. Infatti, poiché, ai punti da 77 a 83 di detta sentenza, il Tribunale avrebbe preso in considerazione unicamente i fatti verificatisi negli anni dal 1995 al 1999, occorrerebbe dedurne che gli altri fatti, più risalenti, non sarebbero pertinenti. Di conseguenza, questi ultimi fatti non avrebbero potuto suffragare la conclusione secondo cui il ricorrente doveva essere considerato quale gruppo terroristico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, di detta posizione comune, e ciò a maggior ragione per il fatto che il Tribunale sarebbe giunto, al punto 72 di detta sentenza, alla conclusione che il PKK «sembrava aver abbandonato [la sua] campagna [terroristica]».

80

Ad ogni modo, sarebbe erronea la valutazione del Tribunale, ai punti da 80 a 83 della sentenza impugnata, secondo cui le minacce di attacchi contro insediamenti turistici negli anni dal 1995 al 1999 potevano essere prese in considerazione tenuto conto della loro distanza temporale. Anche ammettendo che il Consiglio non debba controllare se i fatti constatati nelle decisioni nazionali di condanna siano effettivamente accaduti, esso sarebbe tenuto a verificare che l’autorità nazionale competente abbia giudicato che essi sono effettivamente intervenuti, giustificando la propria constatazione in maniera chiara e coerente nell’esposizione della motivazione.

81

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando, al punto 98 della sentenza impugnata, che occorreva respingere il motivo relativo alla violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, in quanto gli atti controversi erano stati adottati sul fondamento della decisione del 2001 del Regno Unito, e, al punto 146 di detta sentenza, che occorreva respingere il motivo relativo alla violazione dell’articolo 1, paragrafo 3, di detta posizione comune.

82

Inoltre, né il Consiglio né il Tribunale avrebbero potuto ritenere che le minacce addotte soddisfacessero i criteri enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931. Infatti, queste presunte minacce non potevano essere considerate come atti terroristici, ai sensi della suddetta disposizione, giacché la campagna di attentati che aveva portato alla morte di persone era stata abbandonata.

83

Secondo il ricorrente, occorre altresì tener conto delle divergenze esistenti tra la definizione dell’atto terroristico prevista dalla normativa del Regno Unito e quella enunciata nella posizione comune 2001/931. Il Tribunale avrebbe dunque commesso un errore, al punto 144 della sentenza impugnata, considerando priva di conseguenze la circostanza che il criterio di gravità si ricollega ai «mezzi» nella normativa del Regno Unito e alle «finalità» in tale posizione comune, poiché la differenza sarebbe importante, soprattutto nel caso delle minacce.

84

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, contesta gli argomenti del ricorrente.

Giudizio della Corte

85

Il secondo motivo riguarda il presunto errore commesso dal Tribunale, ai punti da 77 a 83, 98 e da 136 a 146 della sentenza impugnata, per il fatto di aver preso in considerazione la decisione del 2001 del Regno Unito al fine di stabilire, da un lato, che il Consiglio aveva adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 e, dall’altro, che gli atti commessi erano atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune.

86

Per statuire sulla fondatezza di tale motivo, occorre anzitutto operare una distinzione tra, da un lato, la questione se la decisione del 2001 del Regno Unito possa essere qualificata come decisione di un’autorità competente, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, segnatamente alla luce della data di accadimento degli episodi sui quali essa è fondata e, dall’altro, la questione se tali episodi possano essere qualificati, tenuto conto segnatamente della loro natura, come atti terroristici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di detta posizione comune.

87

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, esso dispone, al primo comma, che l’elenco relativo al congelamento di fondi «è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, [dei] gruppi [e delle] entità interessati, si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti».

88

Per quanto riguarda gli obblighi del Consiglio al momento dell’iscrizione di una persona o di un’entità nell’elenco, risulta dal riferimento ad una decisione nazionale nonché dai termini «informazioni precise» e «prove o indizi seri e credibili», contenuti nell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, che tale disposizione ha per obiettivo di proteggere le persone interessate assicurando che la loro iscrizione nell’elenco relativo al congelamento di fondi avvenga unicamente su una base fattuale sufficientemente solida, e che tale posizione comune mira a raggiungere detto obiettivo ricorrendo al requisito di una decisione adottata da un’autorità nazionale (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Al‑Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al‑Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 68).

89

Infatti, in assenza di mezzi dell’Unione che consentano a quest’ultima di svolgere indagini sul coinvolgimento di una persona in atti terroristici, il ricorso ad un requisito siffatto ha lo scopo di accertare l’esistenza di prove o indizi seri e credibili del coinvolgimento di tale persona in attività terroristiche, considerati affidabili dalle autorità nazionali e tali da indurle ad adottare, quanto meno, misure investigative, senza esigere che la decisione nazionale sia stata assunta in una forma giuridica particolare o che essa sia stata pubblicata o notificata (sentenza del 15 novembre 2012, Al Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al Aqsa, C‑539/10 P e C‑550/10 P, EU:C:2012:711, punto 69).

90

Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 72 della sentenza impugnata, che il Consiglio si era fondato sull’esistenza di decisioni che esso ha qualificato come decisioni di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, tra cui la decisione del 2001 del Regno Unito. Il Tribunale ha, anzitutto, enumerato a tal fine le prove e gli indizi seri e credibili, quali indicati dal Consiglio e considerati affidabili dalle autorità nazionali e che comprendevano degli attacchi terroristici imputati al PKK a partire dall’anno 1984, una campagna terroristica all’inizio degli anni ’90, che ha incluso il rapimento di turisti occidentali, l’attacco ad una raffineria ed attentati contro insediamenti turistici che avevano portato al decesso di turisti stranieri durante gli anni 1993‑1994. Il Tribunale ha indicato, sempre al punto 72 di detta sentenza e contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, che il Consiglio aveva rilevato che il PKK, anche se sembrava aver abbandonato tale campagna nel corso degli anni dal 1995 al 1999, aveva continuato a minacciare di attaccare insediamenti turistici durante questo periodo. Il Tribunale ha poi ricordato, al punto 73 di detta sentenza, che, secondo la giurisprudenza, le «informazioni precise o [gli] elementi del fascicolo» richiesti dall’articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune devono mostrare che una decisione dell’autorità razionale corrispondente alla definizione di cui a tale disposizione è stata adottata nei confronti delle persone o delle entità interessate, in modo segnatamente da permettere a queste ultime di identificare la decisione in questione, senza per questo che dette informazioni o detti elementi si riferiscano al contenuto della decisione stessa. Il Tribunale ha, infine, al punto 74 della medesima sentenza, concluso che il Consiglio aveva fornito informazioni sufficientemente precise relative alla decisione del 2001 del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della suddetta posizione comune.

91

Risulta da quanto precede che il Tribunale ha potuto considerare, al punto 76 della sentenza impugnata, che il Consiglio disponeva di informazioni precise e di elementi di fascicolo risultanti da una decisione di un’autorità competente, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931. Poiché il ricorrente non contesta questa conclusione del Tribunale e, in ogni caso, non fornisce alcun elemento che permetta di invalidarla, giustamente il Tribunale ha statuito che il Consiglio poteva fondarsi sulla decisione del 2001 del Regno Unito.

92

Quanto all’argomento relativo al fatto che il Tribunale avrebbe, ai punti da 77 a 83, 143, 144 e 146 della sentenza impugnata, erroneamente considerato che degli atti antecedenti all’anno 1995 potevano essere validamente presi in considerazione nell’ambito della verifica a titolo dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931, mentre non potevano essere tenuti in conto nell’ambito dell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune, occorre operare una distinzione tra, da un lato, i requisiti relativi all’iscrizione iniziale di una persona o di un’entità, enunciati all’articolo 1, paragrafo 4, della citata posizione comune, per quanto riguarda, segnatamente, le condizioni di distanza temporale, e, dall’altro lato, i requisiti relativi alla definizione della nozione di «atto terroristico», contenuta all’articolo 1, paragrafo 3, della medesima posizione comune.

93

Infatti, l’iscrizione iniziale di una persona o di un’entità, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931, esige che gli atti sui quali una siffatta decisione è fondata siano sufficientemente recenti, in particolare tenuto conto dell’obiettivo di tale disposizione che, come si è ricordato al punto 88 della presente sentenza, mira a proteggere le persone o le entità interessate.

94

Per contro, l’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune si limita a stabilire la definizione della nozione di «atto terroristico», ai sensi della medesima posizione comune. In tale contesto, il Consiglio può legittimamente tener conto di altri elementi più risalenti che possono essere pertinenti per valutare la storia e l’ampiezza delle attività terroristiche della persona o dell’entità interessata, ai sensi della disposizione sopra citata.

95

Ne consegue che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente potuto tener conto degli atti antecedenti all’anno 1995, intervenuti nel corso degli anni 1990, 1993 e 1994, al fine di stabilire il carattere terroristico delle finalità perseguite mediante gli atti attribuiti al ricorrente, a titolo dell’articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2001/931, e che è corretta anche la statuizione del Tribunale secondo cui la «distanza temporale» di circa due anni tra gli ultimi fatti presi in considerazione, risalenti all’anno 1999, e la decisione del 2001 del Regno Unito non poteva essere considerata eccessiva, permettendo di conseguenza di qualificare tale decisione come decisione di un’autorità competente, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune.

96

Per quanto concerne il riferimento compiuto dal Tribunale, al punto 81 della sentenza impugnata, ad una distanza temporale minore di cinque anni, in quanto esso avrebbe preso in considerazione soltanto gli ultimi fatti sui quali si fondava la decisione del 2001 del Regno Unito, occorre rilevare che il Tribunale ha fatto riferimento a tale termine di cinque anni citando una giurisprudenza secondo la quale un termine di cinque anni non è eccessivo. Tuttavia, dalla sentenza impugnata non risulta assolutamente che il Tribunale abbia, mediante il riferimento compiuto a tale termine di cinque anni, ritenuto che gli altri fatti indicati nella decisione del 2001 del Regno Unito fossero troppo lontani per essere presi in considerazione. L’argomento del ricorrente è il risultato di un’erronea lettura della sentenza di cui sopra e deve dunque essere respinto.

97

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che le minacce di attacchi contro insediamenti turistici turchi soddisfacessero i criteri enunciati all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931, anch’esso deve essere respinto.

98

Infatti, risulta da tale disposizione che essa contempla esplicitamente, alla lettera i), la «minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h)», quali attentati alla vita di una persona o il fatto di causare distruzioni massicce.

99

L’esistenza di minacce di realizzare uno dei comportamenti elencati alle citate lettere da a) ad h) è dunque sufficiente per giustificare un congelamento di fondi e la circostanza che il PKK avrebbe abbandonato le proprie campagne di attacchi tra l’anno 1995 e l’anno 1999 è priva di rilevanza sulla qualificazione delle minacce come atto terroristico.

100

Pertanto, il Tribunale ha giustamente concluso che il fatto di non aver commesso attacchi durante un certo periodo non impediva che delle minacce di attacchi potessero perdurare, nel qual caso queste ultime costituivano atti terroristici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931.

101

Quanto all’argomento del ricorrente attinente alle divergenze tra la definizione dell’atto terroristico nella normativa del Regno Unito e quella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931, occorre ricordare che il Tribunale ha considerato, al punto 144 della sentenza impugnata, che la circostanza secondo cui il criterio di gravità si ricollega ai «mezzi» nella normativa del Regno Unito e alle «finalità» in tale posizione comune è priva di conseguenze.

102

A questo proposito, risulta dal punto 73 della presente sentenza che le finalità elencate all’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, punti da i) a iii), della posizione comune 2001/931 sono di natura puramente funzionale e permettono di caratterizzare come atti terroristici gli atti contemplati dall’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a k), di tale posizione comune. Pertanto, il ragionamento del Tribunale non è viziato da alcuna incoerenza tenuto conto del fatto che sia il diritto dell’Unione che la decisione del 2001 del Regno Unito adottano una definizione in due tempi degli atti terroristici, definendoli, al tempo stesso, attraverso le finalità perseguite e attraverso i mezzi impiegati a questi scopi.

103

Il secondo motivo deve, di conseguenza, essere respinto perché infondato.

Sul terzo motivo

Argomentazione delle parti

104

Con il suo terzo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha erroneamente affermato, ai punti da 182 a 188 e da 191 a 203 della sentenza impugnata, che il riesame effettuato dal Consiglio per quanto riguarda i regolamenti dal 2015 al 2017 e le decisioni del 2019 soddisfaceva i requisiti prescritti dall’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931.

105

Il ricorrente sottolinea che il Tribunale ha constatato che era trascorso un notevole un lasso di tempo tra l’adozione della decisione del 2001 del Regno Unito e la sopravvenienza degli atti del 2014, nel corso del quale si erano prodotti vari eventi indicativi di un’evoluzione delle circostanze, sicché il Consiglio aveva disatteso il suo obbligo di riattualizzare la propria valutazione del rischio di coinvolgimento terroristico per l’anno 2014. Orbene, il ricorrente ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto giungere alla stessa conclusione per quanto riguarda i regolamenti dal 2015 al 2017 e le decisioni del 2019.

106

Rinviando alle proprie argomentazioni contenute nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente osserva che la decisione del 2001 del Regno Unito non soddisfa le condizioni fissate dall’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931. Il ricorrente ritiene altresì che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato, al punto 185 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva potuto fondarsi sull’attacco ad un sito di costruzione di un nuovo posto militare avanzato turco nel mese di maggio 2014 e qualificare tale attacco come atto terroristico. Infatti, un simile atto costituirebbe un esempio tipo di atto che non si potrebbe accusare il ricorrente di aver commesso con una finalità terroristica, dato che esso sarebbe stato una risposta diretta alla violazione, da parte del governo turco, dei negoziati di pace e dovrebbe essere considerato, nel diritto internazionale umanitario, un atto militare legittimo.

107

Anche se la Corte dovesse concludere che il Tribunale non ha commesso alcun errore nell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della posizione comune 2001/931, riguardo alla decisione del 2001 del Regno Unito il ricorrente fa valere che, tenuto conto della natura nettamente differente dell’attacco commesso nel mese di maggio 2014 rispetto agli episodi che erano stati addotti in collegamento con detta decisione, tale attacco non permetteva di giustificare sufficientemente la persistenza di un rischio di atti terroristici.

108

Infatti, poiché la situazione del ricorrente sarebbe cambiata in maniera radicale nel corso dei sedici anni che hanno seguito l’arresto, nell’anno 1999, del sig. Abdullah Öcalan, fondatore e leader del PKK, non si può ritenere che tale attacco ad un posto militare avanzato turco in corso di costruzione in violazione dei negoziati di pace equivalesse alla minaccia di attacchi contro insediamenti turistici turchi durante gli anni ’90.

109

Per quanto riguarda l’episodio del 23 ottobre 2017, nel corso del quale un veicolo militare è stato oggetto di un attacco, il ricorrente fa valere che ingiustamente, nell’ambito della sua qualificazione come atto terroristico, il Tribunale ha considerato, al punto 191 della sentenza impugnata, irrilevante il fatto che tale atto si iscrivesse nell’ambito del conflitto armato che opponeva il PKK alla Repubblica di Turchia, malgrado che risultasse chiaramente dal primo motivo di ricorso che un’operazione militare necessaria e proporzionata non può essere considerata come avente una finalità terroristica.

110

Ritenendo, in sostanza, ai punti da 198 a 200 della sentenza impugnata, che il proseguimento del conflitto armato permettesse al Consiglio di presupporre la persistenza di un rischio di atti terroristici, il Tribunale avrebbe tenuto in non cale il ruolo svolto dalla Repubblica di Turchia, quando invece il PKK aveva modificato il proprio modus operandi in maniera significativa.

111

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, ritiene che il terzo motivo debba essere respinto.

Giudizio della Corte

112

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931, il Consiglio può mantenere la persona o l’entità interessata in un elenco per il congelamento di fondi qualora concluda per la persistenza del rischio di coinvolgimento di tale persona o entità in attività terroristiche che ha giustificato la sua iscrizione iniziale in tale elenco (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

113

L’unica questione pertinente per valutare l’opportunità di un tale mantenimento consiste, in via di principio, nello stabilire se, dall’iscrizione in questione o dal riesame precedente, la situazione di fatto sia mutata in modo tale che essa non permette più di trarre la medesima conclusione relativa a tale rischio (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Consiglio/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, punto 46).

114

La persistenza di tale rischio può essere dimostrata segnatamente mediante il riferimento alla decisione nazionale che ha giustificato l’iscrizione iniziale, qualora tale decisione abbia recentemente costituito l’oggetto di un riesame all’esito del quale si sia concluso che il mantenimento dell’iscrizione è giustificato in ragione di recenti avvenimenti che evidenziano che la persona o l’organizzazione in questione rimane coinvolta in attività terroristiche. Infatti, un tale riesame mira a garantire che la decisione del Consiglio venga presa su una base fattuale sufficiente che permetta a quest’ultimo di concludere per l’esistenza di un rischio siffatto (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, punto 39).

115

Nell’ambito della verifica della persistenza del rischio di coinvolgimento della persona, del gruppo o dell’entità interessati in attività terroristiche, occorre segnatamente prendere in considerazione, oltre alla sorte successivamente riservata alla decisione nazionale che ha servito da fondamento per l’iscrizione iniziale di tale persona, di tale gruppo o di tale entità nell’elenco per il congelamento di fondi, elementi fattuali più recenti, che dimostrino che il rischio summenzionato permane (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑122/19 P, EU:C:2020:690, punto 38).

116

Nel caso di specie, il Tribunale non si è discostato da tale giurisprudenza.

117

A questo proposito, occorre, in primo luogo, considerare che gli argomenti del ricorrente intesi a contestare la qualificazione come atti terroristici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931, dell’attacco ad un cantiere di costruzione di un nuovo posto militare avanzato turco nel mese di maggio 2014 e dell’attacco ad un veicolo militare il 23 ottobre 2017 sono inoperanti nell’ambito del riesame effettuato a titolo dell’articolo 1, paragrafo 6, di detta posizione comune e devono essere respinti sulla base della giurisprudenza citata al punto 112 della presente sentenza. Infatti, per mantenere l’iscrizione di una persona o di un’entità nell’elenco relativo al congelamento di fondi, il Consiglio deve dimostrare non già che tale persona o tale entità ha commesso un atto terroristico, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della citata posizione comune, ma soltanto che il rischio che essa sia coinvolta in attività terroristiche persiste.

118

In secondo luogo, devono altresì essere respinti gli argomenti del ricorrente relativi al fatto che gli atti sui quali il Consiglio si è fondato al momento del suo riesame della persistenza del rischio di coinvolgimento terroristico del PKK non dimostrerebbero sufficientemente l’esistenza di tale rischio a causa della natura sensibilmente differente di questi atti e del fatto che la sua situazione è cambiata in maniera radicale, in quanto esso militerebbe ormai a favore di soluzioni pacifiche.

119

A questo proposito, occorre rilevare che, da un lato, l’argomento secondo cui l’attacco ad un sito di costruzione di un nuovo posto militare avanzato turco, avvenuto nel mese di maggio 2014, sarebbe giustificato è irricevibile. Infatti, limitandosi a fare riferimento all’esistenza di un conflitto armato asseritamente idoneo a giustificare l’atto commesso, che il ricorrente reputa essere di natura sensibilmente diversa da quella degli episodi richiamati nella decisione del 2001 del Regno Unito, e facendo valere che tale atto sarebbe una risposta diretta alla violazione dei negoziati di pace da parte del governo turco, il ricorrente non fa valere un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, bensì chiede alla Corte di sostituire la propria valutazione di tale elemento di prova a quella del Tribunale.

120

Orbene, risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è pertanto competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso dello snaturamento, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (ordinanza del 27 gennaio 2022, FT e a./Commissione, C‑518/21 P, EU:C:2022:70, punto 12 nonché la giurisprudenza ivi citata).

121

Dall’altro lato, l’argomento del ricorrente secondo cui l’episodio del 23 ottobre 2017 dovrebbe essere considerato come un’operazione militare manifestamente necessaria e proporzionata deve essere respinto perché infondato.

122

Come risulta dal punto 191 della sentenza impugnata, il ricorrente non contesta né la realtà di tale attacco militare, né il fatto che quest’ultimo sia ad esso imputabile, in quanto afferma che esso si iscriveva nel quadro del conflitto armato che opponeva il ricorrente alla Repubblica di Turchia.

123

Occorre pertanto constatare che, nel quadro del terzo motivo della sua impugnazione, il ricorrente non adduce alcuna argomentazione idonea a rimettere in discussione la valutazione giuridica del Tribunale secondo cui tali atti, la cui esistenza non è stata contestata, permettevano al Consiglio di attualizzare legittimamente la propria valutazione del rischio di coinvolgimento terroristico del ricorrente.

124

Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quarto motivo

Argomentazione delle parti

125

Con il suo quarto motivo, il ricorrente deduce un errore commesso dal Tribunale, ai punti da 207 a 215 della sentenza impugnata, nell’interpretazione del principio di proporzionalità.

126

In primo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato, ai punti da 211 a 213 della sentenza impugnata, il principio di proporzionalità, il quale esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è appropriato e necessario per la realizzazione dei legittimi obiettivi perseguiti mediante la normativa di cui trattasi, restando inteso che, qualora si offra una scelta tra più misure appropriate, occorre ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere fuori misura rispetto alle finalità perseguite (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, punto 50).

127

Oltre a ciò, assumendo il carattere irrilevante di una soluzione pacifica e democratica del conflitto, il Tribunale si sarebbe posto in contraddizione con la constatazione effettuata al punto 198 della sentenza impugnata, secondo la quale giustamente il Consiglio avrebbe ritenuto che nessun mutamento di circostanze si fosse verificato nel corso dell’anno 2019. Se, nell’ambito del riesame a titolo dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931, il perseguimento di una soluzione pacifica era considerato come dotato di una sua rilevanza, il ricorrente ritiene che lo stesso dovrebbe valere per l’esame della proporzionalità, e ciò a maggior ragione per il fatto che l’obiettivo ultimo del conflitto armato è l’autodeterminazione di un popolo. Anche se, nell’ambito del primo motivo di ricorso, non potesse condividersi tale argomento, quest’ultimo dovrebbe essere accolto nell’ambito dell’esame del quarto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità.

128

Come risulta dal punto 207 della sentenza impugnata, gli atti controversi perseguirebbero un obiettivo di interesse generale, che è quello di concorrere alla pace e alla sicurezza internazionali. Orbene, il mantenimento dell’iscrizione del PKK negli elenchi controversi ostacolerebbe di fatto il processo di pace, sicché le misure restrittive previste da tali atti dovrebbero essere giudicate inappropriate in rapporto agli obiettivi perseguiti.

129

In secondo luogo, accontentandosi di esaminare, in maniera restrittiva, l’obiettivo perseguito mediante gli atti controversi, il Tribunale non avrebbe correttamente verificato, ai punti da 206 a 215 della sentenza impugnata, se gli inconvenienti causati, che comprendono anche le conseguenze prevedibili (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C‑221/17, EU:C:2019:189, punto 40), non siano sproporzionati rispetto alle finalità perseguite. Infatti, non si potrebbe ammettere che, per stabilire se gli inconvenienti causati da un atto non siano sproporzionati rispetto alle finalità perseguite, vengano presi in considerazione soltanto gli obiettivi propri di questo atto e non le conseguenze prevedibili di quest’ultimo.

130

In tale contesto, il ricorrente ricorda che, se il Consiglio non può tener conto di ciascuna possibile conseguenza di un atto, esso era nondimeno a conoscenza, nel caso di specie, degli effetti prodotti dagli atti controversi sui Curdi, non fosse altro in virtù del ricorso di annullamento proposto il 1o maggio 2014 nella causa PKK/Consiglio (T-316/14), sicché il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, ai punti 212 e 213 della sentenza impugnata, che tali effetti erano privi di rilevanza.

131

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, ritiene che il quarto motivo debba essere respinto.

Giudizio della Corte

132

Anzitutto, nella misura in cui il ricorrente si limita a rinviare all’obiettivo ultimo delle misure restrittive, ossia la preservazione della pace e il rafforzamento della sicurezza internazionale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE, e fa valere, riprendendo argomenti invocati in primo grado, che il mantenimento dell’iscrizione del PKK negli elenchi controversi ostacola il processo di pace ed ha delle ripercussioni sui Curdi, in quanto l’obiettivo ultimo del conflitto armato nel quale il PKK è impegnato è l’autodeterminazione del popolo curdo, il quarto motivo è irricevibile. Infatti, in questa misura, l’impugnazione mira in realtà ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione.

133

Poi, il PKK non corrobora in alcun modo la sua censura relativa alla rilevanza del principio di autodeterminazione nell’ambito della valutazione della proporzionalità delle misure restrittive decise mediante gli atti controversi, sicché anch’essa deve essere dichiarata irricevibile.

134

Infine, per quanto riguarda la censura relativa al fatto che il Tribunale non ha preso in considerazione l’obiettivo delle misure restrittive ordinate e ne ha ignorato le prevedibili conseguenze omettendo di stabilire se gli inconvenienti causati non fossero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito, occorre ricordare che, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità, soltanto il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in rapporto all’obiettivo che l’istituzione competente intende perseguire può inficiare la legittimità della misura stessa (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Vnesheconombank/Consiglio, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, punto 84).

135

Occorre altresì ricordare che le misure restrittive comportano, per definizione, effetti negativi, in particolare per le entità contemplate dalle misure stesse (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Vnesheconombank/Consiglio, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, punto 86).

136

Orbene, l’importanza dell’obiettivo perseguito mediante gli atti controversi, vale a dire, segnatamente, la lotta contro il terrorismo, che si inscrive nel più ampio obiettivo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati all’articolo 21 TUE, è idonea a giustificare delle conseguenze negative (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, Vnesheconombank/Consiglio, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, punto 87).

137

Tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti da 134 a 136 della presente sentenza, giustamente il Tribunale ha ritenuto, al punto 209 della sentenza impugnata, che, nella misura in cui l’obiettivo perseguito dal Consiglio adottando gli atti controversi era, segnatamente, la lotta contro il terrorismo, tali atti rispondevano, in maniera coerente, a detto obiettivo e non potevano, in ogni caso, essere considerati manifestamente inappropriati in rapporto a quest’ultimo.

138

Poiché il ricorrente non fornisce alcun argomento giuridicamente rilevante a sostegno di detta censura, quest’ultima deve essere respinta.

139

Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quinto motivo

Argomentazione delle parti

140

Con il suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che ingiustamente il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 221 a 238 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva adempiuto il suo obbligo di motivazione, malgrado che, come indicato nei precedenti motivi della presente impugnazione, non risultasse in maniera chiara dalla motivazione degli atti controversi che gli episodi verificatisi negli anni tra il 2015 e il 2019, fatti valere in collegamento con la decisione del 2001 del Regno Unito, corroborassero effettivamente tale decisione.

141

Per il ricorrente, sarebbe erronea la statuizione del Tribunale secondo cui il Consiglio aveva adempiuto il suo obbligo di motivazione. Infatti, quest’ultimo non avrebbe tenuto conto dell’obiettivo di autodeterminazione e del contesto nel quale si inscrive il conflitto armato. Esso si sarebbe fondato a torto sugli episodi considerati nella decisione del 2001 del Regno Unito. Il Consiglio avrebbe, nell’ambito del suo riesame, erroneamente qualificato come atti terroristici gli episodi menzionati negli atti controversi senza esporre sufficientemente le ragioni per quali un’operazione militare poteva essere considerata la prova di un persistente rischio di coinvolgimento in attività terroristiche. Esso non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni per le quali gli atti controversi dovevano essere considerati proporzionati, sebbene fosse stato informato delle conseguenze che l’iscrizione del PKK negli elenchi controversi poteva comportare per la pace nonché per la situazione dei Curdi e dei loro fiancheggiatori.

142

Inoltre, il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore constatando, ai punti da 232 a 238 della sentenza impugnata, che, poiché essi riguardavano la questione della fondatezza della motivazione, occorreva respingere gli argomenti addotti per dimostrare che il Consiglio era venuto meno al proprio obbligo di motivazione omettendo di verificare se gli episodi esaminati dalle autorità nazionali potessero essere qualificati come atti terroristici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931, e non dimostrando la rilevanza delle decisioni del Regno Unito con riguardo all’articolo 1, paragrafi 4 e 6, di detta posizione comune. Tale verifica riguarderebbe non soltanto il fondamento della motivazione, ma anche l’obbligo stesso di motivazione.

143

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione, ritiene che il quinto motivo sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte

144

Per quanto riguarda la ricevibilità del quinto motivo, occorre constatare che il ricorrente, dirigendo le proprie censure contro i punti da 221 a 238 della sentenza impugnata, non indica chiaramente né i passaggi che considera inficiati da un errore di diritto, ad eccezione delle censure dirette contro i punti da 232 a 238 di detta sentenza, né gli argomenti giuridici invocati a sostegno della sua posizione. In particolare, esso non precisa per quali ragioni la giurisprudenza della Corte, citata dal Tribunale, sarebbe sbagliata. Pertanto, gli argomenti del ricorrente mirano ad ottenere un semplice riesame dei ricorsi presentati dinanzi al Tribunale, anziché essere diretti contro la sentenza impugnata per permettere alla Corte di effettuare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 48).

145

Infatti, alcuni degli argomenti invocati dal ricorrente nell’ambito di tale motivo mirano in realtà a contestare la valutazione compiuta dal Tribunale non già in ordine alla motivazione degli atti controversi, bensì in merito all’adeguatezza delle misure restrittive in discussione rispetto ai loro obiettivi. Orbene, questi argomenti, relativi all’obiettivo di autodeterminazione e al contesto nel quale si inscrive il conflitto armato, agli episodi contemplati dalla decisione del 2001 del Regno Unito, alla qualificazione di quelli menzionati negli atti controversi come atti terroristici e alle ragioni per le quali gli atti controversi devono essere considerati proporzionati, rientrano negli altri motivi dedotti con l’impugnazione ai quali il ricorrente si riferisce d’altronde espressamente e sono stati respinti. Essi sono di conseguenza privi di rilevanza nell’ambito del quinto motivo, relativo all’insufficienza della motivazione.

146

Occorre altresì ricordare che la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura restrittiva deve, come giustamente indicato dal Tribunale al punto 216 della sentenza impugnata, identificare le ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, che l’interessato deve essere oggetto di tale misura (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

147

Tuttavia, come ricordato dal Tribunale al punto 217 della sentenza impugnata, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione ed al contesto in cui questo è stato adottato. Il requisito di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e segnatamente in funzione del contenuto dell’atto, della natura delle ragioni addotte e dell’interesse che i destinatari o altri soggetti direttamente ed individualmente riguardati dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto il carattere sufficiente di una motivazione dev’essere valutato alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. Di conseguenza, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti (sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

148

Per quanto riguarda, più in particolare, gli atti che dispongono il mantenimento dell’iscrizione di una persona o di un’entità nell’elenco per il congelamento di fondi, il Consiglio è tenuto a verificare se, successivamente all’iscrizione iniziale o al precedente riesame, la situazione di fatto non sia cambiata in modo tale che non consente più di trarre la medesima conclusione riguardo al coinvolgimento di tale persona o entità in attività terroristiche (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

149

A questo proposito, occorre precisare che, per quanto riguarda atti di questo tipo, il giudice dell’Unione è tenuto a verificare, da un lato, il rispetto dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE e, pertanto, il carattere sufficientemente preciso e concreto delle ragioni addotte, ciò che il Tribunale ha d’altronde ricordato al punto 218 della sentenza impugnata, e, dall’altro, se tali ragioni siano fondate, il che implica che detto giudice si assicuri, nell’ambito del controllo della legittimità sostanziale di tali ragioni, che gli atti in questione poggino su una base fattuale sufficientemente solida e verifichi i fatti dedotti nell’esposizione dei motivi soggiacente agli atti stessi (sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK (C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

150

Ciò premesso, la questione della motivazione, che concerne una formalità sostanziale, è distinta da quella della prova del comportamento contestato, la quale attiene alla legittimità sostanziale dell’atto in discussione e implica l’accertamento della veridicità dei fatti indicati in tale atto nonché la verifica della qualificazione di tali fatti come elementi giustificanti l’applicazione di misure restrittive nei confronti della persona interessata (sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

151

A questo proposito, giustamente il Tribunale ha considerato, al punto 236 della sentenza impugnata, che il rispetto, da parte del Consiglio, del proprio obbligo di verificare che i fatti assunti a fondamento dalle autorità nazionali potessero essere qualificati come atti terroristici, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della posizione comune 2001/931, è stato esaminato in risposta al motivo relativo alla violazione di tale disposizione.

152

Risulta da quanto precede che gli argomenti intesi a contestare la fondatezza dei fatti suddetti sono, nell’ambito del quinto motivo, relativo ad un’insufficienza di motivazione, privi di rilevanza, sicché tale motivo deve essere respinto perché irricevibile e, in ogni caso, perché infondato.

153

Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che, poiché nessun motivo è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta nella sua interezza.

Sulle spese

154

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

155

Poiché il Consiglio ha concluso chiedendo la condanna del ricorrente alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente in tutti i motivi proposti, occorre condannare il ricorrente a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dal Consiglio.

156

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile, mutatis mutandis, al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano ciascuno le proprie spese. Di conseguenza, la Commissione, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi, che hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

Il Kurdistan Workers’ Party (PKK) è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

 

3)

La Commissione europea, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi si fanno carico ciascuno delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.