Causa C-39/23
KEVA e a.
contro
Skatteverket
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2024
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Assoggettamento ad imposta dei dividendi ricevuti da fondi pensione di diritto pubblico – Differenza di trattamento tra i fondi pensione di diritto pubblico residenti e i fondi pensione di diritto pubblico non residenti – Esenzione dei soli fondi pensione di diritto pubblico residenti – Comparabilità delle situazioni – Giustificazione – Necessità di salvaguardare l’obiettivo perseguito dalla politica sociale – Necessità di preservare una ripartizione equilibrata del potere impositivo degli Stati membri»
Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti. – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Dividendi ricevuti da fondi pensione di diritto pubblico – Differenza di trattamento tra i fondi pensione di diritto pubblico residenti e non residenti – Esenzione dall’imposta dei soli fondi pensione di diritto pubblico residenti – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza
(Art. 63 TFUE)
(v. punti 43, 46, 47, 49-51, 55-58, 60-65, 68, 71, 72, 74, 75 e dispositivo)
Sintesi
Nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte conferma che un regime nazionale che introduce una distinzione tra beneficiari in merito al trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da società residenti pregiudica la libera circolazione dei capitali. Tale distinzione si basa esclusivamente sul luogo di residenza di tali beneficiari.
Nella fattispecie, i ricorrenti nella causa principale, tre fondi pensione di diritto pubblico finlandesi, aventi forme giuridiche diverse, avevano pagato un'imposta in Svezia sui dividendi distribuiti da società svedesi. Poiché tali dividendi non erano stati tassati in Finlandia, l'imposta sui dividendi alla quale sono stati assoggettati in Svezia non ha potuto essere detratta come previsto dalla Convenzione fiscale tra i paesi nordici ( 1 ). Tuttavia, in Svezia i fondi pensione di diritto pubblico, che fanno parte dello Stato, sono esenti da imposta.
Ritenendo che la riscossione dell'imposta sui dividendi in Svezia fosse contraria alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 63 TFUE, in quanto essi potevano essere assimilati ai fondi pensione di diritto pubblico svedese, i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto all'amministrazione tributaria svedese il rimborso dell'imposta sui dividendi pagata in Svezia.
Dopo il rigetto del loro reclamo, la controversia è proseguita fino allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), che è il giudice del rinvio.
Quest'ultimo si interroga sulla compatibilità con la libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 63 TFUE, di un regime siffatto che prevede l’assoggettamento ad imposta dei dividendi distribuiti da società residenti a enti pensionistici di diritto pubblico non residenti, mentre i dividendi distribuiti a fondi pensione di diritto pubblico residenti ne sono esenti.
La Corte ritiene che un siffatto regime sia contrario all'articolo 63 TFUE.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte rileva che il regime di cui trattasi costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'articolo 63 TFUE. Tale regime crea, infatti, una differenza di trattamento fiscale che conduce ad un trattamento sfavorevole dei dividendi versati agli enti pensionistici di diritto pubblico non residenti, idonea a dissuadere tali enti dall'effettuare investimenti in società stabilite in Svezia.
A tal riguardo, per quanto attiene al rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato, è irrilevante il fatto che uno Stato faccia valere i punti 10 e 12 dei commenti sull'articolo 24 del modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ( 2 ), dai quali risulta che uno Stato non è obbligato a far fruire gli enti pubblici di uno Stato diverso degli stessi vantaggi fiscali che esso concede ai propri enti pubblici.
Inoltre, nell'esercizio della loro competenza ad organizzare i loro sistemi previdenziali, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali.
In secondo luogo, la Corte constata che la differenza di trattamento tra gli enti pensionistici di diritto pubblico non residenti e i fondi pensione di diritto pubblico residenti riguarda situazioni oggettivamente comparabili.
In primo luogo, il fatto che un fondo pensione di diritto pubblico faccia parte dello Stato svedese non lo pone necessariamente in una situazione diversa da quella di un ente pensionistico di diritto pubblico non residente riguardo all'obiettivo dell'esenzione fiscale di cui trattasi, volto ad evitare un flusso circolare delle risorse pubbliche dello Stato svedese. Tale obiettivo potrebbe infatti essere parimenti raggiunto se gli enti pensionistici di diritto pubblico non residenti beneficiassero in Svezia della stessa esenzione fiscale sui dividendi versati da società residenti concessa ai fondi pensione di diritto pubblico residenti.
Peraltro, il fatto che gli enti pensionistici di diritto pubblico non residenti non abbiano lo scopo di promuovere la stabilità finanziaria e la sostenibilità del sistema previdenziale svedese, a differenza dei fondi pensione di diritto pubblico residenti, non può costituire un argomento atto a rendere impossibile il raffronto transfrontaliero dei fondi pensione poiché, per definizione, ciascun fondo ha l'obiettivo di tutelare la stabilità e la sostenibilità di un sistema pensionistico nazionale distinto.
In secondo luogo, l'unico criterio pertinente che deve essere preso in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento tra i fondi pensione di diritto pubblico residenti e gli enti pensionistici di diritto pubblico non residenti rifletta una differenza di situazione oggettiva è, nel caso di specie, il luogo di residenza dei fondi. Le differenze tra i due tipi di enti relative alla loro forma giuridica o alla natura dei loro compiti nella riscossione dei contributi pensionistici o nel pagamento delle pensioni non sembrano presentare un nesso diretto con il trattamento fiscale dei dividendi versati dalle società svedesi.
In terzo e ultimo luogo, la Corte dichiara che né la necessità di salvaguardare l'obiettivo perseguito dalla politica sociale svedese né il mantenimento di una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri possono costituire, nel caso di specie, un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare il regime svedese di cui trattasi alla luce della libera circolazione dei capitali.
( 1 ) Convenzione tra i paesi nordici diretta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Helsinki il 23 settembre 1996.
( 2 ) Modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio», elaborato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE ed allegato alla raccomandazionella raccomandazione dell'OCSE del 30 luglio 1963 per l’eliminazione delle doppie imposizioni.