Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
18 aprile 2024 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Ambito di applicazione – Soggetto obbligato – Articolo 3, punto 7, lettera c) – Nozione di “prestatore di servizi relativi a società o trust” – Fornitura di una sede legale – Proprietario di un bene immobile che ha concluso contratti di locazione con persone giuridiche – Registrazione della sede legale delle suddette persone giuridiche in tale bene immobile»
Nella causa C‑22/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), con decisione del 18 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2023, nel procedimento
«Citadeles nekustamie īpašumi» SIA
contro
Valsts ieņēmumu dienests,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, T. von Danwitz, P.G. Xuereb, A. Kumin (relatore) e I. Ziemele, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la «Citadeles nekustamie īpašumi» SIA, da S. Bokta-Strautmane, advokāte;
– per il Valsts ieņēmumu dienests, da I. Jaunzeme, ģenerāldirektore;
– per la Commissione europea, da G. Goddin, I. Rubene e G. von Rintelen, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (GU 2018, L 156, pag. 43) (in prosieguo: la «direttiva 2015/849»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Citadeles nekustamie īpašumi» SIA (in prosieguo: la «Citadele») e il Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria nazionale, Lettonia) (in prosieguo: il «VID») in merito ad una sanzione pecuniaria inflitta alla Citadele per violazioni delle disposizioni nazionali relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2015/849
3 Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2015/849:
«I flussi di denaro illecito possono minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell’Unione [europea] nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari».
4 L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».
5 L’articolo 2 della direttiva in parola così dispone:
«1. La presente direttiva si applica ai seguenti soggetti obbligati:
(...)
3) le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell’esercizio della loro attività professionale:
(...)
b) notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
i) l’acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese;
(...)
c) prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b);
d) agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, ma solo in relazione alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10 000 EUR;
(...)
7. Nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
(...)».
6 L’articolo 3 della direttiva 2015/849 stabilisce:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
7) “prestatore di servizi relativi a società o trust”: il soggetto che fornisce, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
a) la costituzione di società o di altri soggetti giuridici;
b) ricoprire la posizione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una posizione analoga nei confronti di altri soggetti giuridici oppure provvedere affinché un’altra persona ricopra tale posizione;
c) la fornitura di una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico;
d) ricoprire la posizione di “trustee” in un trust espresso o in un istituto giuridico analogo oppure provvedere affinché un’altra persona ricopra tale posizione;
e) esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona ricopra tale posizione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell’Unione o a standard internazionali equivalenti.
(...)».
7 L’articolo 4 della direttiva di cui trattasi è così formulato:
«1. Gli Stati membri provvedono a estendere, secondo un approccio basato sul rischio, in tutto o in parte, l’ambito di applicazione della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
2. Qualora uno Stato membro estenda l’ambito di applicazione della presente direttiva ad attività professionali o categorie di imprese diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ne informa la Commissione [europea]».
8 L’articolo 5 della direttiva in parola così dispone:
«Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, entro i limiti del diritto dell’Unione».
Direttiva (UE) 2017/1132
9 Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46):
«Lo statuto o l’atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità dell’articolo 16 indica:
a) la sede sociale;
(...)».
Diritto lettone
10 La Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione), del 17 luglio 2008 (Latvijas Vēstnesis, 2008, n. 116), è stata modificata segnatamente al fine di recepire la direttiva 2015/849 nell’ordinamento giuridico lettone.
11 Tale legge, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge sulla prevenzione»), all’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce quanto segue:
«Ai fini della presente legge, si intende per:
(...)
10) “prestatore di servizi per la costituzione e la gestione di istituti giuridici o di persone giuridiche”: una persona fisica o giuridica che instaura rapporti d’affari con un cliente e fornisce i seguenti servizi:
(...)
c) fornisce a istituti giuridici o a persone giuridiche una sede legale, un indirizzo postale, un indirizzo ai fini dell’effettuazione di operazioni e altri servizi analoghi.
(...)».
12 L’articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla prevenzione così dispone:
«Sono soggetti obbligati coloro che esercitano un’attività commerciale o professionale:
(...)
5) i prestatori di servizi per la costituzione e la gestione di un istituto giuridico o di una persona giuridica;
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 La Citadele è una società commerciale la cui attività consiste, in particolare, nell’acquisto e nella vendita di beni immobili propri nonché nella locazione e nella gestione di tali beni. Tra il mese di settembre 2021 e il mese di febbraio 2022, essa è stata oggetto di un’ispezione in materia di lotta al riciclaggio di denaro effettuata dall’ente competente del VID.
14 Nel suo rapporto di ispezione, tale ente ha ritenuto che, concedendo in locazione i locali siti in un edificio di sua proprietà a persone giuridiche e istituti giuridici che avevano registrato la loro sede legale in tali locali, si dovesse considerare che la Citadele svolga un’attività di «prestatore di servizi per la costituzione e la gestione di istituti giuridici o di persone giuridiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 10, della legge sulla prevenzione. Orbene, la Citadele non avrebbe dichiarato tale attività presso il VID né, di conseguenza, avrebbe ottemperato agli obblighi che ne derivano in forza della suddetta legge.
15 Pertanto, con decisione del 28 marzo 2022, l’ente competente del VID ha inflitto alla Citadele una sanzione pecuniaria di un importo pari a EUR 1 000.
16 La Citadele ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al direttore generale del VID, il quale l’ha confermata con decisione del 15 giugno 2022.
17 Il direttore generale del VID si è basato sul fatto che l’attività commerciale della Citadele costituiva una prestazione di servizi per la costituzione e la gestione di un istituto giuridico o di una persona giuridica, poiché, nei contratti di locazione di cui trattasi, tale società autorizzava i locatari a registrare la loro sede legale nei locali concessi in locazione. Essa doveva pertanto essere considerata un soggetto obbligato, conformemente all’articolo 3 della legge sulla prevenzione.
18 Con atto introduttivo del 15 luglio 2022, la Citadele ha adito l’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia), giudice del rinvio, con un ricorso di annullamento della decisione del 15 giugno 2022, adducendo come motivazione che essa non ha la qualità di soggetto obbligato e non è quindi tenuta a conformarsi ai requisiti di legge connessi a tale qualificazione.
19 Più specificamente, tale società sostiene che, nell’ambito della sua attività, essa si occupa della gestione e della locazione di immobili di sua proprietà, senza fornire ai locatari altri servizi. I contratti di locazione di cui trattasi nel procedimento principale si limiterebbero a prevedere, tra i diritti riconosciuti ai locatari, la possibilità per questi ultimi di registrare la loro sede legale negli immobili condotti in locazione, e il canone pattuito non dipenderebbe dal fatto che il locatario vi abbia o meno registrato la sua sede legale.
20 Il giudice del rinvio precisa che la definizione della nozione di «prestatore di servizi per la costituzione e la gestione di istituti giuridici o di persone giuridiche» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, punto 10, della legge sulla prevenzione corrisponde a quella della nozione di «prestatore di servizi relativi a società o trust» di cui all’articolo 3, punto 7, della direttiva 2015/849.
21 Orbene, né tale disposizione né alcun’altra disposizione della direttiva 2015/849 preciserebbero se la nozione di «servizi relativi a società o trust» debba essere interpretata nel senso che si tratterebbe di un servizio particolare, che non deriva da un’operazione consistente nella locazione di un bene immobile proprio o che non è connesso a una siffatta operazione.
22 Il giudice del rinvio dubita tuttavia che il locatore di un bene immobile possa essere considerato un «prestatore di servizi relativi a società», ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva 2015/849.
23 A tal riguardo, detto giudice rileva che, in forza del diritto nazionale, affinché una persona giuridica o un istituto giuridico possa essere iscritto nel registro delle imprese, esso deve indicare all’autorità competente la sua sede legale, la quale è anche, nella maggior parte dei casi, il luogo di esercizio dell’attività commerciale. Esso aggiunge che, mentre fino al 31 luglio 2021 l’indicazione della sede sociale in un locale preso in locazione presupponeva la prova del consenso del proprietario, dal 1º agosto 2021 tale consenso non sarebbe più necessario. Poiché i contratti di locazione di cui trattasi nel procedimento principale sarebbero stati conclusi prima di tale data, il consenso prestato dalla Citadele, contenuto in tali contratti, potrebbe essere considerato come un semplice consenso prestato al fine di soddisfare requisiti previsti dal diritto nazionale, e non come un servizio particolare.
24 Inoltre, la direttiva 2015/849 si applicherebbe, per quanto riguarda le transazioni immobiliari, ai notai e agli altri liberi professionisti legali nonché agli agenti immobiliari. Per contro, i prestatori di servizi relativi a società sarebbero considerati soggetti distinti ai sensi di detta direttiva senza alcun nesso con le suddette transazioni.
25 Ciò premesso, il giudice del rinvio sottolinea che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2015/849, nel valutare il rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
26 Poiché uno Stato membro può quindi comprendere in senso lato le attività svolte da persone che possono condurre alla realizzazione di un obiettivo illecito, tale giudice ritiene che sia altresì possibile che il locatore di un bene immobile debba essere considerato un prestatore di servizi relativi a società o trust nel caso in cui dia in locazione un bene immobile di sua proprietà a un locatario che vi registra la sua sede legale e vi esercita un’attività commerciale, al fine di ridurre la probabilità di un coinvolgimento di quest’ultimo in operazioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
27 Infine, si porrebbe altresì la questione se chiunque conceda in locazione un bene immobile di sua proprietà debba essere considerato un «prestatore di servizi relativi a società o trust», ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva 2015/849, ivi compresa una persona fisica, il che implicherebbe che quest’ultima soggiace agli stessi requisiti imposti a una persona giuridica o a un istituto giuridico.
28 Ciò premesso, l’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la nozione di “prestatore di servizi relativi a società” di cui all’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 2015/849 debba essere interpretata nel senso che essa contempla un servizio distinto che non deriva da un’operazione consistente nel dare in locazione beni immobili propri e non è collegato a tale operazione, a prescindere dal fatto che il [locatore] abbia o meno prestato il consenso a che il locatario stabilisca la propria sede legale nell’immobile che conduce in locazione ed effettui ivi operazioni commerciali.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la nozione di “prestatore di servizi relativi a società” di cui all’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 2015/849 debba essere interpretata nel senso che, nei casi in cui l’immobile è concesso in locazione da una persona fisica, alla stessa debbano applicarsi gli stessi requisiti applicabili a una persona giuridica o a un istituto giuridico, indipendentemente dalle circostanze di fatto, quali, ad esempio, il numero di immobili che tale persona fisica possiede e dà in locazione, la circostanza che la locazione dell’immobile non si ricollega all’attività economica o altre circostanze».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «prestatore di servizi relativi a società o trust», in forza di tale disposizione, il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso di quest’ultimo, la sua sede legale ed effettua operazioni.
30 Per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
31 L’obiettivo principale della direttiva 2015/849, come risulta dal suo titolo e dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, è la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
32 Più specificamente, le disposizioni della direttiva 2015/849, che presentano carattere preventivo, mirano a istituire, secondo un approccio basato sul rischio, un insieme di misure preventive e dissuasive che consentono di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, al fine di evitare, come emerge dal considerando 1 di tale direttiva, che flussi di denaro illecito possano minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
33 A tal riguardo, l’articolo 2 della direttiva 2015/849 elenca i soggetti ai quali, in virtù della loro partecipazione all’esecuzione di un’operazione o di un’attività di natura finanziaria, si applica la direttiva in parola.
34 Detta direttiva si applica quindi, in particolare, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), ai prestatori di servizi relativi a società e trust che non rientrano già nell’ambito di applicazione di tale articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a) o b).
35 Conformemente all’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 2015/849, ai fini di tale direttiva, per «prestatore di servizi relativi a società o trust» deve intendersi qualsiasi soggetto che fornisca «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo e di altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altro soggetto giuridico o istituto giuridico», servizi che devono essere prestati a titolo professionale e a terzi.
36 A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2015/849 non contiene alcuna definizione del servizio consistente nel fornire «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo» citato in tale disposizione.
37 Orbene, la nozione di «sede legale» designa abitualmente la sede di una persona giuridica, come definita nel suo statuto o in qualsiasi altro documento equivalente. La costituzione di una persona giuridica richiede, di regola, la fissazione di una sede siffatta, come illustra, a titolo esemplificativo, per quanto riguarda le persone giuridiche che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2017/1132, l’articolo 4, lettera a), di quest’ultima. Tale disposizione prevede che l’indicazione della sede sociale debba figurare o nello statuto della persona giuridica di cui trattasi, o nell’atto costitutivo di quest’ultima, oppure in un documento separato che forma oggetto di una pubblicità.
38 Inoltre, nei limiti in cui la fissazione della sede legale impone di indicare non solo una località ma anche un indirizzo preciso, come sembra essere il caso nel diritto lettone applicabile nel caso di specie, la sede legale così indicata fornisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, un punto di contatto a fini professionali e amministrativi, quale un indirizzo commerciale, postale o amministrativo, che può servire, in particolare, alla consegna della corrispondenza.
39 Il servizio consistente nel fornire «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo» ai sensi dell’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 2015/849 implica quindi, come parimenti rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle sue conclusioni, la messa a disposizione di un siffatto punto di contatto, la quale si distingue da un servizio consistente nella mera locazione di un bene immobile.
40 Infatti, da un lato, l’oggetto della locazione di un bene immobile si limita, in linea di principio, all’impegno a mettere tale bene a disposizione, dietro pagamento di un canone di locazione. Dall’altro, il ricorso al servizio consistente nel fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo non presuppone affatto la conclusione di un contratto di locazione relativo a un bene immobile e implica, di regola, la fornitura di servizi complementari, quali l’inoltro di documenti amministrativi.
41 L’utilizzo della congiunzione coordinativa «e» nel testo dell’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 2015/849, che fa riferimento alla fornitura di «altri servizi connessi», conferma l’interpretazione secondo la quale la mera messa a disposizione di un bene immobile, anche utilizzato per disporre di «una sede legale, un indirizzo commerciale, postale o amministrativo», non è sufficiente ai fini della qualificazione del locatore come «prestatore di servizi relativi a società o trust», ai sensi della summenzionata disposizione.
42 Peraltro, la mera circostanza che il locatore esprima il proprio consenso, nel contratto di locazione, al fatto che il locatario possa registrare la sua sede legale nel bene immobile di cui trattasi non può essere considerata un «servizio connesso», ai sensi di tale disposizione.
43 Infatti, da un lato, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, nell’ambito di un contratto di locazione avente ad oggetto un bene immobile, il diritto di utilizzare l’indirizzo di tale bene come sede legale non è altro che un diritto connesso derivante dalla prestazione principale. Lo stesso vale per il diritto di utilizzare tale indirizzo come indirizzo commerciale, postale o amministrativo. D’altro lato, l’inserimento in un contratto di locazione di una clausola che esprime il consenso del locatore riguardo ad un utilizzo di detto bene per tale finalità specifica può trovare spiegazione, come nel caso di specie, in un obbligo giuridico che impone di dimostrare un siffatto consenso.
44 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 2015/849, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, tale direttiva si applica in particolare, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), ai prestatori di servizi alle società e ai trust in quanto soggetti obbligati.
45 Come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera b), i), e lettera d), della direttiva 2015/849, tra i soggetti obbligati rientrano anche i notai e altri liberi professionisti legali quando partecipano ad una transazione immobiliare o alla predisposizione o realizzazione, in nome e per conto del loro cliente, di operazioni riguardanti l’acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese, nonché gli agenti immobiliari, anche quando agiscono in qualità di intermediari per la locazione di beni immobili.
46 Orbene, a differenza di questi ultimi tipi di soggetti obbligati, la direttiva 2015/849 non collega la qualità di «prestatore di servizi relativi a società o trust» a transazioni immobiliari. Inoltre, il legislatore dell’Unione si è astenuto dall’includere, in via generale o anche a determinate condizioni, i locatori di beni immobili tra i soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva.
47 Peraltro, neppure gli altri servizi forniti da un «prestatore di servizi relativi a società o trust» elencati all’articolo 3, punto 7, lettere da a) a e), di tale direttiva si riferiscono a transazioni immobiliari.
48 Occorre tuttavia aggiungere che la direttiva 2015/849 realizza unicamente un’armonizzazione minima, in quanto il suo articolo 5 autorizza gli Stati membri ad adottare o a mantenere in vigore disposizioni più rigorose, quando tali disposizioni mirino a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, entro i limiti del diritto dell’Unione (sentenza del 17 novembre 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, punto 46).
49 Inoltre, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, spetta agli Stati membri assicurare, conformemente all’approccio basato sul rischio, che l’ambito di applicazione di tale direttiva sia esteso in tutto o in parte alle professioni e alle categorie di imprese, diverse dai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, che svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2015/849 prevede, in tale contesto, che, qualora uno Stato membro estenda l’ambito di applicazione di tale direttiva a professioni o categorie di imprese diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, esso ne informa la Commissione.
50 Nel caso di specie, tenuto conto delle informazioni di cui dispone la Corte, risulta che, per quanto riguarda i proprietari locatori di beni immobili in cui i locatari registrano, con il loro consenso, una sede legale ed effettuano operazioni, il legislatore lettone non ha né emanato disposizioni più rigorose ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/849, né esteso l’ambito di applicazione di tale direttiva sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avviene in concreto.
51 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva 2015/849 deve essere interpretato nel senso che il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso di quest’ultimo, la sua sede legale ed effettua operazioni, non rientra, per questo solo fatto, nella nozione di «prestatore di servizi relativi a società o trust», ai sensi di tale disposizione.
Sulla seconda questione
52 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre esaminare la seconda questione.
Sulle spese
53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 3, punto 7, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
deve essere interpretato nel senso che:
il proprietario locatore di un bene immobile nel quale il locatario registra, con il consenso di quest’ultimo, la sua sede legale ed effettua operazioni non rientra, per questo solo fatto, nella nozione di «prestatore di servizi relativi a società o trust», ai sensi di tale disposizione.
Firme
* Lingua processuale: il lettone.