Causa C‑4/23 ( i )

M.-A.A.

contro

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Cluj, Serviciul stare civilă
e
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne
e
Municipiul Cluj-Napoca

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che ha legalmente acquisito, durante l’esercizio di tale diritto e nel corso del suo soggiorno in un altro Stato membro, il cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita tale cambiamento di prenome e di identità di genere – Normativa nazionale che non consente un siffatto riconoscimento e una siffatta annotazione, costringendo l’interessato ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d’origine – Incidenza del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea»

Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione che ha legalmente acquisito, durante l’esercizio di tale diritto e nel corso del suo soggiorno in un altro Stato membro, il cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere legalmente e di annotare tale cambiamento nell’atto di nascita – Normativa nazionale che non consente un tale riconoscimento e una tale annotazione – Normativa nazionale che obbliga l’interessato ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d’origine – Inammissibilità – Recesso dall’Unione dell’altro Stato membro – Irrilevanza

(Artt. 20 e 21 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 45)

(v. punti 53‑57, 62, 68‑71 e dispositivo)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dalla Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti (Tribunale di primo grado del 6o distretto di Bucarest, Romania), la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la portata dell’obbligo dello Stato membro d’origine di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita di uno dei suoi cittadini, il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito da tale cittadino dell’Unione europea durante l’esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro.

M.-A.A. è una persona nata nel 1992 in Romania, che è stata registrata alla nascita come di sesso femminile. Dopo il trasferimento nel Regno Unito, nel 2008, M.-A.A. ha acquisito la cittadinanza britannica per naturalizzazione.

Nel febbraio 2017, nel Regno Unito, M.-A.A. ha cambiato prenome e titolo di cortesia, passando dal femminile al maschile, secondo il procedimento del Deed Poll ( 1 ), ed ha successivamente proceduto alla sostituzione di taluni documenti ufficiali rilasciati dalle autorità britanniche. Nel giugno 2020 M.-A.A. ha ottenuto nel Regno Unito un Gender Identity Certificate (certificato di identità di genere), atto che conferma la sua identità di genere maschile.

Nel maggio 2021, sulla base della dichiarazione effettuata nell’ambito del procedimento del Deed Poll e del certificato di identità di genere, M.-A.A. ha chiesto alle autorità rumene competenti di annotare nel suo atto di nascita le menzioni relative al cambiamento del suo prenome, del suo genere e del suo codice numerico personale affinché corrispondessero al sesso maschile. Egli ha altresì chiesto un nuovo certificato di nascita contenente tali nuove menzioni. Con decisione del 21 giugno 2021 le autorità rumene hanno respinto la domanda di M.-A.A. con la motivazione, in particolare, che, conformemente alla normativa applicabile, la menzione relativa al cambiamento di identità di genere di una persona può essere annotata nel suo atto di nascita solo se è stata approvata con una decisione giudiziaria passata in giudicato.

Adito da M.-A.A. con ricorso avverso tale decisione, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se lo status di cittadino dell’Unione, nonché il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ostino ad una normativa nazionale che obbliga l’interessato ad avviare un nuovo procedimento di cambiamento di identità di genere dinanzi ai giudici nazionali, quando quest’ultimo ha già concluso con successo un procedimento a tal fine in un altro Stato membro di cui possiede parimenti la cittadinanza. Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza, per la soluzione della controversia principale, del recesso del Regno Unito dall’Unione ( 2 ).

Giudizio della Corte

Innanzitutto, la Corte ricorda che sebbene, allo stato attuale del diritto dell’Unione, lo status delle persone, in cui rientrano le norme relative al cambiamento di prenome e di identità di genere di una persona, sia una materia rientrante nella competenza degli Stati membri, ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza.

In tale contesto, la Corte ha già statuito che il rifiuto, da parte delle autorità di uno Stato membro, di riconoscere il nome di un cittadino di tale Stato che abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione e che possegga parimenti la cittadinanza di un altro Stato membro, così come determinato in quest’ultimo Stato membro, è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto, sancito all’articolo 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ( 3 ). Orbene, un siffatto ostacolo può altresì risultare dal rifiuto, da parte delle medesime autorità, di riconoscere il cambiamento di identità di genere operato in applicazione delle procedure previste a tal fine nello Stato membro in cui il cittadino dell’Unione ha esercitato la sua libertà di circolare e di soggiornare, indipendentemente dal fatto che tale cambiamento sia connesso ad un cambiamento di prenome, come nel caso di specie, o meno. Infatti, al pari del nome, il genere definisce l’identità e lo status personale di una persona. Pertanto, il rifiuto di modificare e di riconoscere l’identità di genere che un cittadino di uno Stato membro ha legalmente acquisito in un altro Stato membro è tale da generare per il medesimo seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato. Così, per un tale cittadino dell’Unione, esiste un rischio concreto, legato al fatto di portare due prenomi differenti e di vedersi attribuire due identità di genere differenti, di dovere dissipare dubbi riguardo alla propria identità nonché all’autenticità dei documenti prodotti o alla veridicità dei dati in essi contenuti.

Di conseguenza, il rifiuto di riconoscere e di annotare nei registri dello stato civile di uno Stato membro il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito da un cittadino di tale Stato in un altro Stato membro, sulla base di una normativa nazionale che non consente un siffatto riconoscimento né una siffatta annotazione, con la conseguenza di costringere l’interessato ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, per il cambiamento di identità di genere in questo primo Stato membro, procedimento che prescinde dal cambiamento acquisito in tale altro Stato membro, è idoneo a limitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione.

La Corte ricorda poi che una normativa nazionale idonea a limitare l’esercizio del diritto sancito all’articolo 21 TFUE può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e, in particolare, al diritto al rispetto della vita privata previsto al suo articolo 7, poiché quest’ultimo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 4 ) ( 5 ). Orbene, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che il procedimento di riconoscimento dell’identità di genere previsto dalla normativa nazionale in questione nel procedimento principale è incompatibile con l’articolo 8 della CEDU, in quanto esso non risponde alle esigenze imposte da tale disposizione per l’esame di una domanda di cambiamento di genere presentata per la prima volta dinanzi ad un giudice nazionale ( 6 ).

Tale procedimento non può neppure costituire un mezzo efficace che consenta ad un cittadino dell’Unione che, durante il suo soggiorno in un altro Stato membro e quindi nell’esercizio del diritto garantito dall’articolo 21 TFUE e dall’articolo 45 della Carta, abbia già legalmente acquisito il cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere, di far valere proficuamente i suoi diritti conferiti da tali articoli, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, tanto più in quanto lo stesso procedimento espone tale cittadino al rischio che detto procedimento sfoci in un risultato diverso da quello adottato dalle autorità di tale altro Stato membro.

Infatti, affinché una normativa nazionale relativa all’annotazione nei registri dello stato civile del cambiamento di prenome e di identità di genere possa essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione, è necessario che le disposizioni o il procedimento interno che consentono di presentare la domanda di una siffatta annotazione non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’attuazione dei diritti conferiti dall’articolo 21 TFUE e, in particolare, del diritto al riconoscimento di tale cambiamento. Orbene, l’esercizio di tale diritto può essere messo in discussione dal potere discrezionale di cui dispongono le autorità competenti nell’ambito di tale procedimento, poiché l’esistenza di un siffatto potere può sfociare in una divergenza tra i due nomi e i due generi dati ad una stessa persona per la prova della sua identità, nonché in seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato. Pertanto, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, viola i requisiti derivanti dall’articolo 21 TFUE.

Infine, la Corte precisa che è irrilevante, a tal riguardo, che la domanda di riconoscimento e di annotazione del cambiamento di prenome e di identità di genere sia stata presentata in una data in cui il recesso dall’Unione dello Stato membro in cui tale cambiamento era stato legalmente acquisito aveva già avuto effetto ( 7 ).


( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

( 1 ) Tale procedimento consente ai cittadini britannici di cambiare il loro cognome o il loro nome mediante semplice dichiarazione.

( 2 ) Osservando che, nel caso di specie, il procedimento di cambiamento di identità di genere è stato avviato nel Regno Unito prima del recesso di tale Stato dall’Unione, ma si è concluso dopo quest’ultimo, nel corso del periodo di transizione, il giudice del rinvio si chiede se, in tali circostanze, la Romania sia tenuta a riconoscere gli effetti giuridici di tale procedimento di cambiamento di identità di genere condotto nel Regno Unito.

( 3 ) V. sentenza dell’8 giugno 2017, Freitag (C‑541/15, EU:C:2017:432). In tale sentenza, la Corte ha in particolare constatato che da una diversità tra i due nomi applicati ad una stessa persona possono nascere confusioni ed inconvenienti, poiché numerose attività della vita quotidiana, sia in ambito pubblico che privato, richiedono di fornire la prova della propria identità (punti 36 e 37).

( 4 ) Convenzione firmata a Roma, il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

( 5 ) Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.

( 6 ) Corte EDU, 19 gennaio 2021, X e Y c. Romania, CE:ECHR:2021:0119JUD 000214516. In tale sentenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha statuito in particolare che, in forza dell’articolo 8 CEDU, gli Stati sono tenuti a prevedere un procedimento chiaro e prevedibile di riconoscimento giuridico dell’identità di genere che consenta il cambiamento di sesso, e quindi di nome o di codice numerico personale, nei documenti ufficiali, in modo rapido, trasparente e accessibile.

( 7 ) La Corte rileva pertanto che, dato che M.-A.A., nella sua qualità di cittadino dell’Unione, rivendica nel suo Stato membro d’origine il riconoscimento del cambiamento del suo prenome e della sua identità di genere ottenuto, durante l’esercizio della sua libertà di circolazione e di soggiorno nel Regno Unito, rispettivamente prima del recesso di tale Stato membro dall’Unione e prima del 31 dicembre 2020, data fissata dall’accordo di recesso come la fine del periodo di transizione, egli può avvalersi, nei confronti di tale Stato membro d’origine, dei diritti connessi a tale qualità, in particolare di quelli previsti agli articoli 20 e 21 TFUE, e ciò anche dopo la fine di tale periodo.