CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 9 gennaio 2025 ( 1 )

Causa C‑665/23

IL

contro

Veracash SAS

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Operazioni di pagamento non autorizzate – Notifica delle operazioni di pagamento non autorizzate – Termine per la notifica – Tardività della notifica non intenzionale né dovuta a negligenza grave – Obbligo del fornitore di servizi di pagamento di effettuare un rimborso – Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate»

I. Introduzione

1.

Il caso di specie riguarda taluni aspetti della responsabilità per le operazioni non autorizzate definite nella direttiva 2007/64/CE ( 2 ). Esso solleva la questione dell’interrelazione tra le disposizioni di tale direttiva che disciplinano, più in particolare, l’obbligo del pagatore di notificare senza indugio qualsiasi operazione non autorizzata e le conseguenze della mancata notifica, quando l’operazione non autorizzata è il risultato dell’uso non autorizzato di uno strumento di pagamento. Dopo la sentenza nella causa CRCAM ( 3 ), la presente causa offre alla Corte un’ulteriore opportunità di esplorare l’equilibrio da raggiungere tra gli interessi del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

2.

L’articolo 56 della direttiva 2007/64, intitolato «Obblighi a carico dell’utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento», enunciava, al primo paragrafo:

«L’utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento si conforma agli obblighi seguenti:

a)

utilizzare lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l’emissione e l’uso; e

b)

notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento».

3.

Ai sensi dell’articolo 58 della direttiva 2007/64, intitolato «Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto»:

«L’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all’articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III».

4.

L’articolo 60 della direttiva 2007/64, intitolato «Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate», stabiliva, al primo paragrafo, quanto segue:

«Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo».

5.

L’articolo 61 della direttiva 2007/64, intitolato «Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di operazioni di pagamento», enunciava quanto segue:

«1.   In deroga all’articolo 60 il pagatore sopporta, a concorrenza massima di 150 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o, se il pagatore non ha conservato in condizioni di sicurezza le caratteristiche di sicurezza personalizzate, dall’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.

2.   Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù dell’articolo 56 intenzionalmente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

3.   Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 56, gli Stati membri possono ridurre la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita.

4.   Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall’uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuta dopo la notifica ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b).

(...)».

B.   Normativa nazionale

6.

La direttiva 2007/64 è stata recepita nell’ordinamento nazionale con l’ordonnance no 2009‑866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement (ordinanza n. 2009‑866, del 15 luglio 2009, relativa alle condizioni sulla prestazione di servizi di pagamento e sull’istituzione di istituti di pagamento), la quale ha introdotto, tra l’altro, gli articoli L. 133‑17, L. 133‑18, L. 133‑19 e L. 133‑24 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario), applicabile nel procedimento principale.

7.

Ai sensi dell’articolo L 133‑17(I), del codice monetario e finanziario, «l’utente di servizi di pagamento notifica senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento, o al soggetto specificato da quest’ultimo, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento o dei dati ad esso associati, ai fini del blocco dello strumento medesimo».

8.

Ai sensi dell’articolo L. 133‑18 del medesimo codice:

«Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, notificata dall’utente secondo le condizioni previste all’articolo L. 133‑24, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione non autorizzata e, se del caso, riporta il conto addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

Il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire contrattualmente una compensazione integrativa».

9.

Ai sensi dell’articolo L. 133‑19 di detto codice:

«I. In caso di operazione di pagamento non autorizzata conseguente allo smarrimento o al furto dello strumento di pagamento, il pagatore sopporta, prima della notifica prevista all’articolo L. 133‑17, le perdite connesse all’uso di tale strumento, fino a un tetto massimo di EUR 150.

Tuttavia, il pagatore non è responsabile in caso di operazione di pagamento non autorizzata effettuata senza usare le caratteristiche di sicurezza personalizzate.

II. Il pagatore non è responsabile se l’operazione di pagamento non autorizzata è stata effettuata appropriandosi indebitamente, all’insaputa del pagatore, dello strumento di pagamento o dei dati ad esso associati.

Non è neppure responsabile in caso di contraffazione dello strumento di pagamento se, al momento dell’operazione di pagamento non autorizzata, il pagatore era in possesso del suo strumento.

III. Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce mezzi adeguati per la notifica ai fini del blocco dello strumento di pagamento di cui all’articolo L. 133‑17.

IV. Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate subite agendo in modo fraudolento o non adempiendo agli obblighi menzionati agli articoli L. 133‑16 e L. 133‑17 intenzionalmente o con negligenza grave».

10.

Infine, ai sensi dell’articolo L. 133‑24 di detto codice:

«L’utente dei servizi di pagamento informa, senza indugio, il suo prestatore di servizi di pagamento relativamente a un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto ed entro tredici mesi dalla data di addebito, a pena di decadenza, salvo che il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornirgli o di mettere a sua disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente al capo IV del titolo 1 del libro III.

Salvo il caso in cui l’utente sia una persona fisica che agisce per esigenze non professionali, le parti possono decidere di derogare alle disposizioni del presente articolo».

III. Controversia nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

11.

IL ha aperto un conto di deposito in oro con la società Veracash SAS. Il 24 marzo 2017 la società Veracash ha inviato all’indirizzo di IL una nuova carta di prelievo e di pagamento. IL ha sostenuto di non aver né richiesto né ricevuto tale carta e di aver subito quotidianamente, dal 30 marzo al 17 maggio 2017, prelievi non autorizzati dal proprio conto. Il ricorrente ha citato in giudizio la società Veracash presso il tribunal de grande instance d’Évry ( 4 ) (Tribunale di primo grado, Évry, Francia) per ottenere il rimborso e il risarcimento dei danni.

12.

Poiché il suo ricorso è stato parzialmente respinto in primo grado, IL ha presentato ricorso in appello presso la cour d’appel de Paris (Corte d’appello, Parigi, Francia). Detto ricorso è stato respinto con sentenza del 3 gennaio 2022 con la motivazione, in particolare, che egli non poteva invocare il disposto dell’articolo L. 133‑18 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario) in quanto non aveva segnalato «immediatamente» ( 5 ) e «senza indugio» alla società Veracash le operazioni controverse. Tale constatazione si basava sul fatto che IL aveva inviato un modulo di contestazione alla società Veracash il 23 maggio 2017, quasi due mesi dopo il primo prelievo contestato.

13.

IL ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), il giudice del rinvio, facendo valere due motivi. Con la prima parte del secondo motivo ( 6 ), IL lamenta che, decidendo come ha fatto, la cour d’appel de Paris (Corte di appello, Parigi) non aveva tenuto conto del fatto che il pagatore ha tredici mesi di tempo dalla data di addebito per notificare l’operazione e, quindi, ha violato l’articolo L. 133‑24 del codice monetario e finanziario, come applicabile alla fattispecie nel procedimento principale.

14.

Il giudice del rinvio afferma che la soluzione della controversia dipende dalla questione se il prestatore di servizi di pagamento possa rifiutare di rimborsare l’importo di un’operazione non autorizzata qualora il pagatore, pur avendo notificato tale operazione entro tredici mesi dalla data di addebito, abbia tardato a farlo, senza che tale ritardo sia stato intenzionale o derivi da una negligenza grave da parte sua.

15.

La posizione delle parti nel procedimento principale differisce su tale questione. IL, parte ricorrente nel procedimento principale, sostiene in via principale che l’utente di un servizio di pagamento dispone di tredici mesi dalla data di addebito per notificare l’operazione non autorizzata. La società Veracash, parte resistente nel procedimento principale, asserisce che il legislatore, imponendo all’utente nell’articolo L. 133‑24 del codice monetario e finanziario l’obbligo di notificare senza indugio un’operazione non autorizzata entro un termine di tredici mesi, ha inteso fissare un doppio termine in cui il termine di tredici mesi rappresenta un termine massimo. Essa aggiunge che è nell’economia di tale disposizione esigere che l’utente del servizio, non appena venga a conoscenza di una anomalia, reagisca immediatamente notificandola al suo prestatore.

16.

Secondo il giudice del rinvio, un’interpretazione letterale dell’articolo 58 della direttiva 2007/64 può portare, come statuito dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello, Parigi), a considerare che il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di rifiutare il rimborso dell’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata per il solo motivo che l’utente dei servizi di pagamento ha tardato a notificarla, anche se la notifica è stata effettuata entro il termine di tredici mesi.

17.

Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che una siffatta interpretazione sia difficilmente conciliabile con l’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64. Da tale disposizione si evince che il pagatore viene privato del suo diritto al rimborso solo se, tra l’altro, non ha adempiuto, intenzionalmente o con negligenza grave, uno o più obblighi a lui incombenti ai sensi dell’articolo 56 di tale direttiva, obblighi tra cui figura quello di notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o del suo uso non autorizzato.

18.

Il giudice del rinvio osserva che, quando la Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 58 della direttiva 2007/64 nella sentenza CRCAM, non ha dovuto pronunciarsi sulle conseguenze del mancato rispetto da parte del pagatore dell’obbligo di notificare senza indugio al proprio prestatore di servizi di pagamento un’operazione non autorizzata.

19.

Sebbene il giudice del rinvio comprenda l’interesse a incoraggiare il pagatore a dar prova di diligenza per quanto riguarda la notifica al prestatore di servizi di pagamento, esso ritiene, alla luce dell’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, che il legislatore dell’Unione non abbia voluto sanzionare qualsiasi ritardo, a prescindere dalle circostanze, con la privazione totale del diritto del pagatore al rimborso.

20.

Secondo il giudice del rinvio, il pagatore dovrebbe essere privato del diritto al rimborso delle perdite causate da un’operazione non autorizzata che una notifica effettuata senza indugio avrebbe potuto evitare solo a condizione che la tardività di detta notifica sia intenzionale o sia dovuta a negligenza grave da parte sua.

21.

Alla luce delle di quanto precede, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se gli articoli 56, 58, 60 e 61 della [direttiva 2007/64] debbano essere interpretati nel senso che il pagatore è privato del diritto al rimborso dell’importo di un’operazione non autorizzata qualora abbia tardato a notificare al suo prestatore di servizi di pagamento l’operazione di pagamento non autorizzata, anche se lo ha fatto entro tredici mesi dalla data di addebito.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la privazione del diritto del pagatore al rimborso sia subordinata al fatto che il ritardo della notifica è intenzionale o è conseguenza di una negligenza grave da parte del pagatore.

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il pagatore sia privato del diritto al rimborso di tutte le operazioni non autorizzate o solo di quelle che avrebbero potuto essere evitate se la notifica non fosse stata tardiva».

22.

La società Veracash, i governi ceco e francese, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

IV. Valutazione

A.   Sulla prima questione

23.

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 58 della direttiva 2007/64, letto alla luce degli articoli 56, 60 e 61 della stessa, debba essere interpretato nel senso che il pagatore è privato del diritto al rimborso dell’importo di un’operazione non autorizzata qualora abbia tardato a notificare al prestatore di servizi di pagamento tale operazione, pur avendolo fatto entro tredici mesi dalla data di addebito.

24.

Per rispondere a tale questione, fornirò innanzitutto una panoramica generale delle disposizioni che disciplinano gli obblighi contrattuali delle parti in relazione agli strumenti di pagamento e alle operazioni di pagamento non autorizzate, nonché le regole sulla responsabilità per le perdite derivanti da operazioni non autorizzate ( 7 ). In seguito, fornirò alcuni chiarimenti sull’interrelazione tra gli obblighi di notifica del pagatore.

1. Obblighi contrattuali delle parti e responsabilità per le perdite derivanti da operazioni non autorizzate

25.

In linea di massima, è possibile individuare due serie di disposizioni rilevanti per il caso di cui al procedimento principale. Gli articoli 56 e 57 della direttiva 2007/64 stabiliscono gli obblighi contrattuali dell’utente di servizi di pagamento ( 8 ) e del prestatore di servizi di pagamento ( 9 ) in relazione agli strumenti di pagamento. Gli articoli da 58 a 61 di tale direttiva riguardano le operazioni di pagamento non autorizzate e coprono l’obbligo di notifica dell’utente dei servizi di pagamento, l’onere della prova e la responsabilità di ciascuna delle parti.

26.

L’articolo 56 disciplina gli obblighi a carico dell’utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento. Pertanto, l’utente dei servizi di pagamento è tenuto a utilizzare lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni stipulate, a proteggere le caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e a notificare senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento la perdita, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o un uso non autorizzato di tale strumento.

27.

Da parte sua, il prestatore di servizi di pagamento, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), è tenuto, tra l’altro, ad assicurare che le caratteristiche di sicurezza personalizzate di uno strumento di pagamento siano accessibili solo all’utente dei servizi di pagamento e ad astenersi dall’inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento precedente debba essere sostituito. Inoltre, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), il prestatore di servizi di pagamento deve assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché l’utente dei servizi di pagamento possa provvedere alla notificazione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), in caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita dello strumento di pagamento o del suo uso non autorizzato. Infine, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), il prestatore di servizi di pagamento deve impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta espletato l’obbligo di notifica.

28.

L’articolo 58 riguarda, tra l’altro ( 10 ), le operazioni di pagamento non autorizzate ( 11 ). Esso pone a carico dell’utente di servizi di pagamento un obbligo generale di notifica come prerequisito per ottenere la rettifica da parte del prestatore di servizi di pagamento ( 12 ). L’utente dei servizi di pagamento, «se venuto a conoscenza di qualsiasi operazione di pagamento non autorizzata (...) che ha dato origine ad una richiesta, (...) ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro tredici mesi dalla data di addebito». L’unica eccezione a tale obbligo è rappresentata dal caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o rendere disponibili le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente al titolo III della direttiva 2007/64.

29.

L’articolo 59 di detta direttiva include, nelle norme sulla responsabilità per operazioni non autorizzate, disposizioni che disciplinano l’onere della prova a favore dell’utente di servizi di pagamento. In sostanza, l’onere della prova grava sul prestatore di servizi di pagamento, che deve dimostrare che l’operazione è stata autenticata, debitamente registrata e contabilizzata ( 13 ).

30.

In pratica, dal regime probatorio stabilito dall’articolo 59 della direttiva 2007/64 consegue, qualora la notifica prevista all’articolo 58 di detta direttiva sia stata effettuata entro il termine ivi previsto, che il prestatore di servizi di pagamento diviene tenuto a un obbligo di rimborso immediato, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva medesima ( 14 ).

31.

L’articolo 61 disciplina la responsabilità del pagatore nella situazione specifica in cui le perdite derivanti da un’operazione non autorizzata derivano dall’uso di uno strumento di pagamento che è stato smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita. Dal primo comma di tale articolo si evince che la responsabilità del pagatore per le operazioni non autorizzate è limitata, fino ad un massimo di EUR 150 ( 15 ). Tuttavia, la responsabilità del pagatore è illimitata se ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto uno o più obblighi a lui incombenti in virtù dell’articolo 56 (compreso l’obbligo di notificare lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o il suo uso non autorizzato) intenzionalmente o con negligenza grave. Dall’articolo 61, paragrafo 4, si evince che, dopo la notifica della perdita, del furto o dell’appropriazione indebita dello strumento di pagamento, il pagatore non sopporta più alcuna conseguenza finanziaria, tranne nel caso in cui abbia agito in modo fraudolento.

2. Interrelazione tra gli obblighi di notifica del pagatore

32.

Dalla presentazione del quadro normativo sopra esposto si evince che sull’utente grava un obbligo generale di diligenza nei confronti dello strumento di pagamento. Una manifestazione specifica del dovere di diligenza è l’obbligo di notifica ( 16 ). Tale obbligo occupa un posto centrale nel contesto delle norme sulla responsabilità per le operazioni non autorizzate, fungendo da «parametro» per la ripartizione della responsabilità tra il pagatore e il fornitore di servizi per operazioni non autorizzate ( 17 ).

33.

È possibile identificare almeno tre situazioni che determinano l’obbligo di notifica da parte dell’utente.

34.

La prima situazione è quella in cui l’utente viene a conoscenza della perdita, del furto o dell’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o del suo uso non autorizzato. In tale situazione, l’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2007/64 richiede che l’utente di servizi di pagamento notifichi senza indugio al prestatore dei servizi di pagamento quanto accaduto. L’obiettivo di tale notifica, come risulta dall’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, letto alla luce del considerando 32 della stessa, è quello di consentire al prestatore di servizi di pagamento di bloccare lo strumento di pagamento e impedire un ulteriore uso non autorizzato.

35.

La seconda situazione è quella in cui l’utente viene a conoscenza di un’operazione non autorizzata. In tal caso, ai sensi dell’articolo 58 della suddetta direttiva, l’utente deve informare il prestatore di servizi di pagamento senza indugio, al fine di ottenere la rettifica dell’operazione non autorizzata. La finalità dell’obbligo di notifica ai sensi di tale articolo è quella di consentire al pagatore di contestare e ottenere il rimborso delle operazioni non autorizzate.

36.

Mentre l’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), riveste una funzione preventiva, in quanto consente di bloccare lo strumento di pagamento e protegge dal rischio di operazioni non autorizzate, l’articolo 58 riveste principalmente una funzione compensativa, in quanto consente il rimborso dell’operazione non autorizzata ( 18 ).

37.

La terza situazione è quella in cui le due situazioni precedenti si verificano (pressoché) contemporaneamente. Come la Commissione ha giustamente osservato nelle sue memorie, e come sembra verificarsi nel procedimento principale, un’operazione non autorizzata può essere successiva allo smarrimento, al furto, all’appropriazione indebita o all’uso non autorizzato dello strumento di pagamento. In siffatta situazione, gli obblighi di notifica derivanti dall’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), e dall’articolo 58 devono essere applicati in modo coerente. Per garantire la coerenza, la notifica (e contestazione) di un’operazione non autorizzata ai sensi dell’articolo 58 deve essere considerata come comprendente la notifica ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b). In siffatto tipo di situazione, la notifica dell’operazione non autorizzata riveste una funzione sia preventiva che compensativa e sostituisce la notifica ai sensi dell’articolo 56 ( 19 ).

3. Tempi per la notifica di cui all’articolo 58 della direttiva 2007/64

38.

L’articolo 58 della direttiva 2007/64 richiede al pagatore di adempiere il suo dovere di notifica al prestatore di servizi di pagamento entro un termine specifico. Per ottenere la rettifica da parte del prestatore, la notifica deve essere effettuata [dall’utente] «venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata (...) entro 13 mesi dalla data di addebito».

39.

Il problema sollevato con la prima questione è se la notifica tardiva privi l’utente del servizio di pagamento del diritto di ottenere una rettifica, anche se la notifica avviene entro tredici mesi dalla data di addebito. La risposta a tale questione dipende dalla circostanza se l’obbligo di notifica «senza indugio» una volta venuti a conoscenza dell’operazione non autorizzata sia una condizione distinta e separata che si applica cumulativamente all’obbligo di notifica entro tredici mesi dalla data di addebito.

40.

In conformità a una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi storica di una disposizione del diritto dell’Unione può rilevare elementi pertinenti per la sua interpretazione ( 20 ).

41.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 58, si deve osservare, all’inizio, che le condizioni temporali per la notifica sono collegate all’espressione «ed entro». Tale espressione sembra indicare che l’articolo 58 stabilisce due condizioni distinte, che devono essere entrambe soddisfatte per far sorgere il diritto alla rettifica.

42.

Inoltre, le due condizioni temporali sono diverse per natura e portata.

43.

Per quanto riguarda la notifica «senza indugio», va notato che la direttiva 2007/64 non definisce tale espressione ( 21 ). Come il governo francese ha in sostanza sostenuto, a seconda della versione linguistica, tale espressione può essere interpretata come una sottolineatura del carattere immediato della notifica ( 22 ) o del carattere eccessivamente prolungato del ritardo ( 23 ).

44.

Nonostante le diverse sfumature a seconda della versione linguistica, è necessario sottolineare che l’articolo 58 non fa riferimento a un’azione immediata. Ciò indica una certa discrezionalità nel valutare, caso per caso, la tempestività della reazione del pagatore. Il pagatore, pertanto, deve agire il prima possibile, tenendo conto delle circostanze. In ogni caso, non si può ritenere che il pagatore agisca tardivamente se in realtà non era a conoscenza dell’evento che ha dato origine all’operazione non autorizzata ( 24 ).

45.

Il considerando 31 della direttiva 2007/64 conferma tale interpretazione, affermando che l’utente di servizi di pagamento deve informare il prestatore di servizi di pagamento «il più presto possibile» in merito a eventuali contestazioni riguardanti presunte operazioni non autorizzate.

46.

Alla luce del considerando 31, l’espressione «senza indugio» deve essere intesa come una richiesta all’utente dei servizi di pagamento di agire rapidamente, che deve essere valutata, come ha osservato essenzialmente la Commissione, tenendo conto delle circostanze.

47.

La necessità di prendere in considerazione le circostanze di ciascun caso indica, come ha sostenuto in sostanza il governo ceco, che il requisito di notificare «senza indugio» è soggettivo. La sua natura soggettiva deriva anche dal punto di partenza, che è la presa di conoscenza dell’operazione non autorizzata.

48.

In contrapposizione a tale condizione temporale soggettiva, la condizione secondo cui la notifica deve essere effettuata entro tredici mesi dalla data di addebito è oggettiva. Infatti, il decorso di tredici mesi può essere determinato oggettivamente e non dipende dalle circostanze del caso. Inoltre, la data di decorrenza dei tredici mesi non dipende dal fatto che il pagatore sia a conoscenza dell’operazione non autorizzata (fatto che, peraltro, potrebbe essere difficile da accertare) ( 25 ), bensì dipende dalla data di addebito.

49.

Nella sua sentenza CRCAM, la Corte ha chiarito che il periodo di tredici mesi è un «termine massimo» entro il quale deve essere effettuata la notifica ( 26 ). Un utente che non abbia segnalato al suo prestatore di servizi di pagamento un’operazione non autorizzata entro tale termine massimo non può far valere la responsabilità di tale prestatore, neppure sulla base del diritto comune, e, pertanto, non può ottenere il rimborso di tale operazione non autorizzata ( 27 ). Come ha affermato la società Veracash, il periodo di tredici mesi è un termine ultimo («délai butoir») entro il quale deve avvenire la notifica.

50.

Da quanto sopra si evince che l’obbligo di notifica «senza indugio» è distinto dall’obbligo di notifica entro il termine di tredici mesi. La mancata notifica da parte dell’utente di servizi di pagamento «senza indugio» nel momento in cui viene a conoscenza dell’operazione non autorizzata non può essere semplicemente «compensata» da una notifica che avviene entro tredici mesi dalla data di addebito.

51.

In secondo luogo, un’interpretazione contestuale dell’articolo 58 della direttiva 2007/64 conferma l’interpretazione letterale della suddetta disposizione.

52.

Nella sentenza CRCAM, la Corte ha statuito che l’articolo 58, cui si fa riferimento nell’articolo 60, paragrafo 1, di detta direttiva, pone a carico dell’utente di servizi di pagamento un obbligo generale di notifica ( 28 ). Come ho sottolineato in precedenza ( 29 ), la notifica occupa un posto centrale nel contesto delle norme sulla responsabilità che disciplinano le operazioni di pagamento non autorizzate. Accettare che il pagatore possa attendere tredici mesi prima di contestare un’operazione di cui è venuto a conoscenza indebolisce l’efficacia dell’obbligo di notifica «senza indugio». Nella situazione specifica in cui l’operazione non autorizzata è il risultato dello smarrimento, furto o appropriazione indebita dello strumento di pagamento, la notifica tardiva di tale operazione ritarda l’adozione di misure da parte del prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2007/64. Inoltre, la notifica tardiva di operazioni non autorizzate di cui il pagatore è venuto a conoscenza ritarda l’attivazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 60 di detta direttiva. Pertanto, come la Commissione ha in sostanza affermato, la notifica tardiva di operazioni non autorizzate di cui il pagatore è venuto a conoscenza pregiudica anche gli obiettivi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 60 della stessa.

53.

In terzo luogo, un’interpretazione teleologica dell’articolo 58 della direttiva 2007/64 corrobora l’interpretazione letterale e contestuale della suddetta disposizione. Nella situazione specifica in cui le perdite relative a un’operazione non autorizzata derivano dallo smarrimento, furto o appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, la notifica tardiva impedisce al prestatore di servizi di pagamento di adottare immediatamente delle misure e aumenta il rischio di operazioni non autorizzate. Pertanto, un ritardo eccessivo nella notifica al prestatore di servizi di pagamento pregiudica la finalità preventiva della notifica ( 30 ).

54.

Inoltre, come la Commissione ha in sostanza sottolineato, un’interpretazione secondo la quale il pagatore abbia il diritto di ottenere la rettifica pur avendo omesso di effettuare la notifica senza indugio pregiudica la certezza del diritto e il contemperamento degli interessi tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di detti servizi.

55.

In quarto luogo, la genesi storica della direttiva 2007/64 corrobora l’interpretazione che risulta da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell’articolo 58 di tale direttiva.

56.

Dai lavori preparatori risulta che la proposta iniziale di direttiva della Commissione ( 31 ) non imponeva alcun termine paragonabile a quello previsto all’articolo 58 della direttiva 2007/64, introdotto nel corso dell’iter legislativo ( 32 ). L’introduzione del termine uniforme di tredici mesi, tuttavia, non era intesa a sostituire l’obbligo di notifica senza indugio. Come ha sottolineato la Corte nella sentenza CRCAM, è emerso rapidamente che l’introduzione di tale termine era indispensabile al fine di garantire la certezza del diritto dell’utente di detti servizi e del loro prestatore ( 33 ). La fissazione di un termine massimo di tredici mesi garantisce che l’operazione di pagamento assuma carattere definitivo alla scadenza di tale periodo ( 34 ). L’obiettivo di garantire che un’operazione diventi definitiva non pregiudica, tuttavia, l’obbligo distinto di notifica senza indugio che grava sull’utente.

57.

Ne consegue che l’utente di servizi di pagamento è tenuto a osservare entrambe le condizioni stabilite nell’articolo 58 della direttiva 2007/64. Ciò non pregiudica l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 2, di detta direttiva, che disciplina la responsabilità del pagatore quando le perdite relative a un’operazione non autorizzata derivano, tra l’altro, dalla mancata comunicazione dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita dello strumento di pagamento intenzionalmente o con negligenza grave, circostanza che rappresenta l’oggetto della seconda questione pregiudiziale.

58.

Tutto ciò considerato, l’articolo 58 della direttiva 2007/64, letto alla luce degli articoli 56, 60 e 61 della stessa, deve essere interpretato nel senso che il pagatore è, in linea di principio, privato del diritto al rimborso dell’importo di un’operazione non autorizzata qualora abbia tardato a notificare al prestatore di servizi di pagamento tale operazione, nonostante lo abbia fatto entro tredici mesi dalla data di addebito. Ciò non pregiudica l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 2, della suddetta direttiva.

B.   Sulla seconda questione

59.

Sebbene nella seconda questione il giudice del rinvio non menzioni una disposizione specifica della direttiva 2007/64, risulta tuttavia evidente dalla decisione di rinvio che si chiede un’interpretazione dell’articolo 61, paragrafo 2, di detta direttiva, letto alla luce dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), della medesima. Inoltre, la seconda questione è stata sollevata nell’ipotesi di risposta affermativa alla prima.

60.

Pertanto, con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, letto alla luce dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, in caso di perdite relative a un’operazione non autorizzata derivanti dallo smarrimento, dal furto o dall’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o dal suo uso non autorizzato, il pagatore sia privato del diritto al rimborso solo se ha omesso di informare il prestatore di servizi di pagamento intenzionalmente o con negligenza grave.

61.

L’articolo 61 della direttiva 2007/64 stabilisce disposizioni specifiche applicabili alle norme sulla responsabilità per le perdite relative a operazioni non autorizzate derivanti dall’uso di strumenti di pagamento smarriti, rubati o oggetto di appropriazione indebita ( 35 ). Più in particolare, dall’articolo 61, paragrafo 2, di tale direttiva, letto alla luce dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), della stessa, si evince che il pagatore è responsabile di tutte le perdite relative alle operazioni non autorizzate se le ha subite, tra l’altro, omettendo di notificare al prestatore di servizi di pagamento lo smarrimento, il furto o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o il suo uso non autorizzato, intenzionalmente o con negligenza grave.

62.

L’articolo 61, paragrafo 2, non fa espressamente riferimento all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 58. Tuttavia, come sottolineato in precedenza ( 36 ), a seconda della situazione e del corso degli eventi, quando l’operazione non autorizzata è il risultato dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, la notifica di un’operazione non autorizzata ai sensi dell’articolo 58 comprende la notifica ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b). In tali situazioni, al fine di garantire un’interpretazione coerente dell’articolo 61, paragrafo 2, dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 58, la notifica di cui all’articolo 58 deve essere soggetta alle condizioni stabilite dall’articolo 61, paragrafo 2.

63.

Pertanto, il pagatore viene privato del diritto al rimborso se non ha notificato l’operazione non autorizzata in seguito allo smarrimento, al furto o all’appropriazione indebita dello strumento di pagamento «intenzionalmente o con negligenza grave».

64.

Dal considerando 33 della direttiva 2007/64 si evince che, per valutare un’eventuale negligenza, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze. Ai sensi di detto considerando, le prove e il grado della presunta negligenza dovrebbero essere valutati sulla base del diritto nazionale.

65.

Mentre la nozione di negligenza implica un’azione o un’omissione involontaria mediante la quale il soggetto responsabile viola il suo obbligo di diligenza, la nozione di «negligenza grave» può riguardare solamente una violazione qualificata di un siffatto obbligo di diligenza ( 37 ). La direttiva 2015/2366, sebbene non applicabile alla fattispecie di cui al procedimento principale, conferma tale interpretazione della nozione di «negligenza grave». Il considerando 72 di detta direttiva afferma che «per negligenza grave si dovrebbe intendere un comportamento che si spinge oltre la semplice negligenza e implica un grado significativo di mancanza di diligenza».

66.

In ogni caso, dall’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 si evince che il mero utilizzo dello strumento di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare che il pagatore ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto intenzionalmente o con negligenza grave i propri obblighi ai sensi dell’articolo 56 della medesima direttiva.

67.

Di conseguenza, ai fini dell’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, una mera violazione del dovere di diligenza, o «semplice negligenza», come ha detto la Commissione, non sarà sufficiente a escludere il rimborso del pagatore ( 38 ). Pertanto, come ha giustamente osservato il giudice del rinvio, l’articolo 61, paragrafo 2, non «sanziona» qualsiasi ritardo nella notifica, a prescindere dalle circostanze e dal comportamento del pagatore. Solo un ritardo nella notifica dovuto all’azione intenzionale o alla grave negligenza del pagatore comporta la privazione del diritto al rimborso.

68.

In considerazione di quanto sopra, l’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, letto alla luce dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, in caso di perdite relative a un’operazione non autorizzata derivanti dallo smarrimento, dal furto o dall’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o dal suo uso non autorizzato, il pagatore è privato del diritto al rimborso solo se ha avvisato il prestatore di servizi intenzionalmente o con negligenza grave.

C.   Sulla terza questione

69.

Sebbene nella terza questione il giudice del rinvio non menzioni una disposizione specifica della direttiva 2007/64, è tuttavia evidente dalla decisione di rinvio che esso chiede un’interpretazione dell’articolo 61, paragrafo 2, di tale direttiva e, più in particolare, della portata delle operazioni non autorizzate delle quali il pagatore si assume il rischio. Inoltre, la terza questione è stata sollevata per l’ipotesi di risposta affermativa alla prima.

70.

Pertanto, con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che, in caso di perdite relative a operazioni non autorizzate che il pagatore ha notificato in ritardo intenzionalmente o con negligenza grave, tale pagatore sia privato del diritto al rimborso in relazione a tutte le operazioni non autorizzate o solo a quelle operazioni che avrebbero potuto essere evitate se la notifica non fosse stata tardiva.

71.

Al riguardo, in conformità con la giurisprudenza consolidata citata supra ( 39 ), nell’interpretare una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

72.

In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, tale disposizione afferma che il pagatore deve sostenere «tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate» se le ha subite, tra l’altro, non adempiendo l’obbligo di notifica intenzionalmente o con negligenza grave. Da un lato, le espressioni «tutte le perdite» e «operazioni di pagamento non autorizzate» sembrano indicare che la portata delle operazioni per le quali un pagatore non adempie gli obblighi a lui incombenti deve essere interpretata in modo estensivo. Non vi è distinzione tra operazioni che avrebbero potuto essere evitate e operazioni che non avrebbero potuto essere evitate se vi fosse stata una notifica tempestiva.

73.

D’altra parte, l’espressione «perdite (...) subite» stabilisce un nesso causale tra le perdite e il comportamento del pagatore che le ha «subite» omettendo, tra l’altro, di notificarle. Il requisito di detto nesso causale potrebbe essere interpretato, come ha sostenuto in sostanza la Commissione, come se indicasse che sono coperte solo le perdite derivanti da operazioni che avrebbero potuto essere evitate con una notifica tempestiva.

74.

Tuttavia, ritengo che il contesto e l’obiettivo dell’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, indichino invece che il pagatore si fa carico dell’insieme delle perdite di tutte le operazioni non autorizzate se ha omesso di notificarle intenzionalmente o con negligenza grave.

75.

In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto di tale disposizione, occorre ricordare, anzitutto, che la responsabilità illimitata del pagatore si basa su un’azione fraudolenta o sull’intenzionalità o sulla negligenza grave nell’inadempimento di uno o più degli obblighi a lui incombenti ai sensi dell’articolo 56 della direttiva 2007/64. Da tale disposizione si evince che siffatto comportamento deve avere delle conseguenze per il pagatore, ossia la privazione del diritto al rimborso.

76.

Inoltre, come ho già sottolineato ( 40 ), la notifica occupa un posto centrale nel sistema di responsabilità per le operazioni non autorizzate. In particolare, quando l’operazione contestata è il risultato dell’uso non autorizzato di uno strumento di pagamento, la notifica ha una funzione preventiva, consentendo al prestatore di servizi di pagamento di bloccare lo strumento di pagamento e di ridurre il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate. Le regole sulla responsabilità per tali operazioni non autorizzate si basano sulla presunzione che esse avrebbero potuto essere evitate con una notifica tempestiva. Sarebbe contrario alla logica del sistema di responsabilità distinguere, ai fini del diritto al rimborso, tra due categorie di operazioni, ossia, quelle che avrebbero puto essere evitate e quelle che non avrebbero potuto esserlo.

77.

In terzo luogo, la finalità dell’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, e delle disposizioni di cui esso fa parte, conferma tale conclusione. Le regole sulla responsabilità per le operazioni non autorizzate che sono il risultato dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita dello strumento di pagamento cercano di bilanciare gli interessi del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento. Sarebbe contrario al bilanciamento degli interessi delle parti contrattuali se la portata della responsabilità venisse ristretta in modo da coprire solo una parte delle operazioni non autorizzate. Inoltre, ciò comprometterebbe l’obiettivo di incoraggiare il pagatore a informare senza indugio il prestatore di servizi di pagamento.

78.

Alla luce di quanto sopra, ritengo che l’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che, in caso di perdite relative a operazioni non autorizzate che il pagatore ha notificato in ritardo intenzionalmente o con negligenza grave, quest’ultimo è privato del diritto al rimborso in relazione a tutte le operazioni non autorizzate, e non già alle sole operazioni che avrebbero potuto essere evitate se la notifica non fosse stata tardiva.

V. Conclusione

79.

Ciò premesso, propongo che la Corte risponda alle questioni sottoposte dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) come segue:

1)

L’articolo 58 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 97/5/CE, letto alla luce degli articoli 56, 60 e 61 della stessa,

deve essere interpretato nel senso che il pagatore è, in linea di principio, privato del diritto al rimborso dell’importo di un’operazione non autorizzata qualora abbia tardato a notificare al prestatore di servizi di pagamento tale operazione, nonostante lo abbia fatto entro tredici mesi dalla data di addebito. Ciò non pregiudica l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64.

2)

L’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con l’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima,

deve essere interpretato nel senso che, in caso di perdite relative a un’operazione non autorizzata derivanti dallo smarrimento, dal furto o dall’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o dal suo uso non autorizzato, il pagatore è privato del diritto al rimborso solo se non ha avvisato il prestatore di servizi di pagamento intenzionalmente o con negligenza grave.

3)

L’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64

deve essere interpretato nel senso che, in caso di perdite relative a operazioni non autorizzate che il pagatore ha notificato in ritardo intenzionalmente o con negligenza grave, quest’ultimo è privato del diritto al rimborso in relazione a tutte le operazioni non autorizzate, e non già alle sole operazioni che avrebbero potuto essere evitate se la notifica non fosse stata tardiva.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1). Essa è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35). In considerazione dei fatti della controversia nel procedimento principale e come indicato anche dal giudice del rinvio, la presente causa è disciplinata dalla direttiva 2007/64.

( 3 ) Sentenza del 2 settembre 2021 (C‑337/20, EU:C:2021:671; in prosieguo: la «sentenza CRCAM»).

( 4 ) Rinominato «tribunal judiciaire d’Évry» (Tribunale di Évry, Francia) il 1o gennaio 2020.

( 5 ) Il riferimento in tale sentenza all’obbligo di notificare l’operazione «immediatamente» è con ogni probabilità dovuto all’inclusione di tale termine nelle condizioni generali che regolano l’uso della carta «Veracard», riprodotti in detta sentenza.

( 6 ) La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda solo la prima parte del secondo motivo.

( 7 ) V., Μavromati, D., The Law of Payment Services in the EU: The EC Directive on Payment Services in the Internal Market, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2008, pag. 220 e segg.

( 8 ) Ai sensi dell’articolo 4, punto 10, della direttiva 2007/64, si intende per «utente di servizi di pagamento» una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi. Le nozioni di «pagatore» e «beneficiario» sono definite ai punti 7 e 8 di tale articolo.

( 9 ) Secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64.

( 10 ) Tale disposizione copre anche le «operazion[i] (...) effettuat[e] in modo inesatto». Poiché il procedimento principale riguarda le operazioni non autorizzate dal pagatore, piuttosto che le operazioni non conformi alle istruzioni del pagatore, mi concentrerò sulla situazione delle operazioni di pagamento non autorizzate.

( 11 ) Le circostanze in cui un’operazione di pagamento deve essere considerata non autorizzata sono stabilite nell’articolo 54 della direttiva 2007/64.

( 12 ) V., in proposito, sentenza CRCAM (punto 33).

( 13 ) Sentenza CRCAM (punto 40).

( 14 ) Ibidem.

( 15 ) V. Geva, B., «The EU payment services directive: An outsider’s view», Yearbook of European Law, vol. 28, n. 1, 2009, pagg. da 177 a 215, a pag. 200, in cui l’autore sottolinea che tale responsabilità limitata sussiste anche quando il pagatore non ha colpa né è a conoscenza delle circostanze che richiedono una notifica ai sensi dell’articolo 56 della direttiva 2007/64.

( 16 ) V. Bourguignon, C. «L’utilisateur dans la nouvelle loi sur les services de paiement: entre protection et responsabilisation», in Jacquemin, H., Michaux, B. e Bourguignon, C., Actualités en droit du numérique, Anthemis, Limal, 2019, pagg. da 153 a 215, a pag. 206.

( 17 ) Ibidem a pag. 207, in cui si descrive l’obbligo di notifica come un «(...) curseur de la répartition des responsabilités». Analogamente, v. Guimarães, M.R. e Steennot, R., «Allocation of liability in case of payment fraud: who bears the risk of innovation? A comparison of Belgian and Portuguese law in the context of PSD2», European Review of Private Law, Kluwer Law International, 2022, vol. 30, n. 1, pagg. da 29 a 72, a pag. 46, secondo cui «il potenziale nesso di causalità tra il comportamento [dell’utente] e le operazioni di pagamento non autorizzate termina con la notifica» (traduzione libera).

( 18 ) Torck, S., «Délai de contestation des opérations de paiement non autorisées: renvoi préjudiciel de la Cour de Cassation», Revue de droit bancaire et financier, no 2, 2024, commentaire 28.

( 19 ) Ibidem; Torck, S. osserva che la contestazione basata sull’articolo 58 diventa superflua in considerazione delle circostanze («la contestation fondée sur l’article 58 prend le relais du signalement fondé sur l’article 56, rendu inefficace par les circonstances»).

( 20 ) Sentenza CRCAM (punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

( 21 ) Nelle sue osservazioni, il governo francese ha fornito un’analisi dell’espressione «senza indugio» prendendo in considerazione gli obblighi imposti alla Commissione o agli Stati membri nell’ambito di altri atti del diritto dell’Unione. Ritengo, tuttavia, che le differenze fra un’istituzione UE o un’autorità statale e un privato, ossia, il pagatore, ostino a qualsivoglia analogia.

( 22 ) Tale sembra essere il caso nelle versioni in lingua francese («sans tarder»), neerlandese («onverwijld»), tedesca («unverzüglich»), greca («αμελλητί») e italiana («senza indugio»).

( 23 ) Tale sembra essere il caso nelle versioni in lingua inglese («without undue delay»), spagnola («sin tardanza injustificada») e lettone («bez liekas kavēšanās»).

( 24 ) V. Storck, M., e al., Code Monétaire et Financier. Annoté et commenté, 14a edizione, Dalloz, Paris, 2024, pag. 170, e Hennard, G., «Loi sur les services de paiement: l’exécution des opérations de paiement – Responsabilités en cas d’inexécution ou d’exécution incorrecte des opérations de paiement», in Betalingsdiensten / Services de paiement, 1a edizione, Intersentia, Bruxelles, 2011, pagg. da 137 a 194, a pag. 172.

( 25 ) V., Guimarães, M.R. E Steennot, R., op. cit., nota 17, a pag. 48.

( 26 ) V., a tal fine, sentenza CRCAM (punti 38 e 50).

( 27 ) Sentenza CRCAM (punto 36).

( 28 ) Ibidem, punto 33.

( 29 ) V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.

( 30 ) V. paragrafi 34 e 36 delle presenti conclusioni.

( 31 ) Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2000/12/CE e 2002/65/CE (COM/2005/0603 definitivo).

( 32 ) V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa CRCAM (C‑337/20, EU:C:2021:564, paragrafi da 44 a 46).

( 33 ) Sentenza CRCAM (punto 48).

( 34 ) Ibidem, punto 49.

( 35 ) V. paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

( 36 ) Paragrafo 37 delle presenti conclusioni.

( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2008, Intertanko e a. (C‑308/06, EU:C:2008:312, punti 7576).

( 38 ) V., Guimarães, M.R. e Steennot, R., op. cit., nota 17, a pag. 50, con esempi tratti dalla giurisprudenza nazionale.

( 39 ) Paragrafo 40 delle presenti conclusioni.

( 40 ) Paragrafi 32 e 52 delle presenti conclusioni.