Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 26 febbraio 2026 (1)
Cause C‑496/23 P e C‑497/23 P
Meta Platforms Ireland Ltd, già Facebook Ireland Ltd
contro
Commissione europea
« Impugnazione – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Mercato dei dati – Procedimento amministrativo – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 18, paragrafo 3 – Decisione di richiesta di informazioni – Necessità delle informazioni richieste – Proporzionalità – Diritto al rispetto della vita privata – Virtual data room – Principio di buona amministrazione – Segreto professionale »
Introduzione
1. Con le sue impugnazioni, la Meta Platforms Ireland Ltd (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 24 maggio 2023, Meta Platforms Ireland/Commissione (T‑452/20; in prosieguo: la «prima sentenza impugnata», EU:T:2023:277) e Meta Platforms Ireland/Commissione (T‑451/20; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata», EU:T:2023:276), con le quali quest’ultimo ha respinto i suoi ricorsi diretti ad ottenere l’annullamento di decisioni della Commissione europea contenenti richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), aventi ad oggetto la comunicazione di documenti interni della ricorrente, detenuti da responsabili di quest’ultima, prodotti nel corso di diversi anni e individuati sulla base dei termini di ricerca illustrati in tali decisioni (in prosieguo: le «decisioni controverse») (3).
2. Le presenti impugnazioni invitano la Corte a precisare la portata del potere della Commissione di chiedere informazioni ad imprese tramite ricerche elettroniche fondate su una combinazione di termini di ricerca, incluse informazioni personali o commerciali riservate.
Contesto normativo
3. L’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, intitolato «Richiesta di informazioni», enuncia quanto segue ai suoi paragrafi da 1 a 3:
«1. Per l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie.
2. Nell’inviare una semplice domanda di informazioni ad un’impresa o associazione di imprese, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite nonché le sanzioni previste dall’articolo 23 nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.
3. Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Indica altresì le sanzioni previste dall’articolo 23 e indica o commina le sanzioni di cui all’articolo 24. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia [dell’Unione europea] avverso la decisione».
Fatti e sentenze impugnate
4. A seguito di due prime serie di richieste di informazioni, alle quali la ricorrente aveva risposto in diversi momenti (4), la Commissione ha adottato, il 4 maggio 2020, le due decisioni iniziali Facebook Marketplace e Facebook Data, con le quali ingiungeva alla ricorrente di fornirle le informazioni richieste, pena l’irrogazione di un’ammenda in caso di mancata comunicazione di informazioni complete ed esatte (5).
5. Il 15 luglio 2020, la ricorrente ha presentato ricorsi avverso tali decisioni dinanzi al Tribunale e, con atti separati, domande di provvedimenti cautelari, a seguito delle quali il presidente del Tribunale, dopo aver disposto la sospensione dell’esecuzione di dette decisioni fino alla data delle ordinanze che pongono fine al procedimento sommario, ha disposto, con ordinanze del 29 ottobre 2020, inter alia, la sospensione dell’esecuzione delle stesse decisioni, nella parte in cui l’obbligo ivi formulato riguardava documenti privi di connessione con le attività commerciali della ricorrente e contenenti dati personali sensibili (in prosieguo: i «documenti protetti»), fintanto che non fosse attuata la procedura di virtual data room prevista da tali ordinanze (6).
6. L’11 dicembre 2020, la Commissione ha adottato le decisioni di modifica Facebook Marketplace e Facebook Data, le quali, oltre ad ingiungere alla ricorrente di comunicare le informazioni richieste, pena l’irrogazione di un’ammenda, integravano la procedura di virtual data room, prevista da dette ordinanze cautelari, per la produzione dei documenti protetti.
7. L’8 febbraio 2021, la ricorrente, sulla base dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, ha adattato i ricorsi per tener conto dell’adozione di tali decisioni.
8. Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi proposti dalla ricorrente, rigettando quindi i tre motivi da essa invocati e vertenti, in primo luogo, su un difetto di motivazione, in secondo luogo, su una violazione dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, dei diritti della difesa nonché su un abuso di potere e, in terzo luogo, su violazioni del diritto al rispetto della vita privata, del principio di proporzionalità e del diritto a una buona amministrazione.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
9. Il 3 agosto 2023, la ricorrente ha proposto due impugnazioni avverso le sentenze impugnate. Essa chiede che la Corte voglia, anzitutto, annullare le sentenze impugnate, inoltre, annullare le decisioni controverse o, in subordine, rinviare le cause al Tribunale e, infine, condannare la Commissione alle spese.
10. La Commissione chiede che la Corte voglia respingere le impugnazioni e condannare la ricorrente alle spese.
11. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte all’udienza del 26 novembre 2025.
Analisi
12. La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue due impugnazioni, vertenti, in sostanza, sul fatto che il Tribunale ha commesso errori di diritto, in primo luogo, nel dichiarare che taluni termini di ricerca erano conformi al principio di necessità, in secondo luogo, nel non avere censurato l’assenza di una valutazione globale del rispetto del principio di necessità da parte della Commissione, e, in terzo luogo, nel dichiarare che quest’ultima poteva chiedere documenti che contenevano sia informazioni personali sia connesse alle attività commerciali della ricorrente (in prosieguo: i «documenti misti»), senza fornire garanzie o misure di protezione per tali informazioni personali (7).
Osservazioni preliminari
13. In primo luogo, ricordo che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, consente alla Commissione di richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese, mediante semplice domanda o con decisione, di fornire tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti affidatile da tale regolamento (8). L’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento, prevede segnatamente che la Commissione indichi le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisi le informazioni richieste e stabilisca un termine entro il quale esse devono essere fornite.
14. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, l’obbligo di precisare lo scopo della domanda di informazioni, il quale costituisce un elemento decisivo al fine di valutare la necessità delle informazioni, comporta che la Commissione deve indicare l’oggetto della sua indagine nella domanda e quindi individuare l’asserita infrazione alle norme di concorrenza. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a comunicare al destinatario di una richiesta di tal genere tutte le informazioni di cui è in possesso quanto a presunte infrazioni né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente i sospetti che intende verificare (9).
15. A tal riguardo, la Commissione può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni che possano consentirle di verificare le presunte infrazioni che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella richiesta di informazioni (10). Tuttavia, tenuto conto dell’ampio potere di indagine conferitole dal regolamento n. 1/2003, spetta a quest’ultima valutare se un’informazione sia necessaria per poter scoprire un’infrazione alle norme in materia di concorrenza dell’Unione(11).
16. In secondo luogo, rilevo che il controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulla valutazione della Commissione riguardante la necessità di una richiesta di informazioni deve essere valutato in relazione allo scopo indicato in tale richiesta, vale a dire i sospetti di infrazione che essa intende verificare. L’esigenza di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la sospetta infrazione è soddisfatta se la Commissione può ragionevolmente supporre, alla data della richiesta, che detta informazione sia tale da aiutarla a determinare l’esistenza dell’infrazione (12).
17. Più precisamente, da un lato, la Corte è chiamata a valutare, alla luce del principio di necessità, se il collegamento tra la presunta infrazione e le informazioni richieste sia sufficientemente stretto da giustificare la richiesta della Commissione, e, dall’altro, deve stabilire, in applicazione del principio di proporzionalità, se gli sforzi richiesti a un’impresa siano o meno giustificati nell’interesse pubblico e se siano o meno eccessivi (13). A quest’ultimo fine, dovrebbero essere segnatamente ponderati, da un lato, l’interesse pubblico che giustifica l’indagine della Commissione e la necessità per tale istituzione di ricevere le informazioni che le permettono di svolgere i compiti affidatile dal Trattato FUE, e dall’altro, il carico di lavoro derivante, in capo a un’impresa, dalla richiesta di informazioni (14).
18. In terzo ed ultimo luogo, sottolineo che la valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale (15), circostanza che incombe al ricorrente provare, indicando con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrando gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (16).
19. È alla luce di tale giurisprudenza che esaminerò la fondatezza degli argomenti della ricorrente.
Sui primi motivi delle impugnazioni, vertenti sulla valutazione della necessità delle informazioni richieste dalla Commissione nelle decisioni controverse
20. I primi motivi delle due impugnazioni (17) sono relativi al fatto che il Tribunale, ritenendo che i termini di ricerca menzionati nelle sentenze impugnate fossero conformi al principio di necessità sancito all’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1/2003 (18), è incorso in un errore di diritto. Tali motivi constano, rispettivamente, di tre e quattro capi (19).
Sulla pertinenza dei termini di ricerca utilizzati dalla Commissione
21. Con il primo e il secondo capo del primo motivo nella causa C‑496/23 P, nonché con il primo e il terzo capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che tutti i documenti contenenti i termini di ricerca individuati nell’impugnazione come «appartenenti al linguaggio corrente» potessero essere considerati necessari alle indagini che sono sfociate nelle decisioni controverse (in prosieguo: le «indagini controverse») (20).
22. Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha esaminato, in sostanza, l’obiettivo menzionato nella richiesta di informazioni, ossia i sospetti di infrazioni che la Commissione intendeva verificare (21), e ha concluso che, tenuto conto delle circostanze rammentate da quest’ultima, non contestate dalla ricorrente, tale istituzione, chiedendole di produrre i documenti risultanti dall’applicazione dei termini di ricerca esaminati, aveva potuto ragionevolmente supporre, alla data delle decisioni impugnate, che dette informazioni fossero tali da aiutarla a stabilire l’esistenza dei comportamenti menzionati (22). Il Tribunale ha parimenti escluso che i termini di ricerca esaminati potessero non essere conformi al principio di necessità a causa del numero elevato di documenti individuati mediante l’applicazione di tali termini (23).
23. A tal riguardo, ricordo, in via preliminare, che la valutazione, effettuata dal Tribunale, della necessità della richiesta di informazioni, non costituisce, ai sensi della giurisprudenza illustrata al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale. Nel caso di specie, mi sembra che la ricorrente non sostenga – né a fortiori dimostri – che il Tribunale abbia snaturato i fatti o gli elementi di prova allorché esso ha accertato, da un lato, che i termini di ricerca sono stati definiti dalla Commissione alla luce degli elementi a sua disposizione e connessi alle infrazioni presunte oggetto delle indagini controverse, e dall’altro, che il semplice fatto che l’applicazione dei termini di ricerca esaminati porti all’individuazione di numerosi documenti non pertinenti non mette in discussione la legittimità delle decisioni controverse.
24. In ogni caso, benché gli argomenti dedotti dalla ricorrente possano essere respinti in quanto irricevibili su questa sola base, reputo cionondimeno utile, al fine di fornire un chiarimento alla Corte, esaminarne la fondatezza.
25. Per quanto riguarda, in primo luogo, la necessità dei termini di ricerca esaminati, osservo che sebbene, come fatto valere dalla ricorrente, secondo la giurisprudenza della Corte richiamata al paragrafo 16 delle presenti conclusioni, una semplice correlazione tra un documento e l’asserita infrazione non sia sufficiente per dimostrare che la richiesta è necessaria, tale giurisprudenza precisa parimenti che una siffatta correlazione è dimostrata qualora la Commissione possa ragionevolmente supporre, al momento della richiesta, che i documenti che corrispondono ai termini di ricerca di cui trattasi fossero tali da aiutarla a determinare l’esistenza dell’asserita infrazione, circostanza rilevata nel caso di specie dal Tribunale e non contestata dalla ricorrente (24).
26. In secondo luogo, constato che gli argomenti della ricorrente si basano essenzialmente sul fatto che i termini di ricerca, per il loro carattere generico, porterebbero inevitabilmente all’individuazione di un numero considerevole di documenti privi di pertinenza per le indagini controverse, situazione che essa reputa contraria al principio di proporzionalità (25).
27. A tal riguardo, rilevo, sotto un primo profilo, che, affinché una richiesta di informazioni fondata su termini di ricerca soddisfi i criteri previsti all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, non è necessario che tutti i documenti individuati – e neppure un numero significativo di essi – si rivelino utili ai fini dell’indagine (26). Al contrario, il fatto che taluni, o persino la maggioranza, dei documenti individuati possano risultare non pertinenti per l’indagine, non è sufficiente, in quanto tale, per ritenere che i termini di ricerca di cui trattasi non abbiano alcuna correlazione con l’infrazione di cui la Commissione sospetta (27). Infatti, l’esame della necessità (e della proporzionalità) della richiesta di informazioni non può basarsi su un criterio meramente quantitativo o statistico (28).
28. Sotto un secondo profilo, tenuto conto della constatazione effettuata al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, devono essere respinti in quanto inoperanti gli argomenti della ricorrente fondati su esempi concreti, secondo i quali taluni termini di ricerca utilizzati dalla Commissione avrebbero prodotto un numero di documenti privi di pertinenza per l’indagine (29), fatto che non viene contestato da quest’ultima ma che resta insufficiente per mettere in discussione la valutazione del Tribunale (30).
29. Sotto un terzo profilo, il fatto che la Commissione avrebbe potuto utilizzare termini (o combinazioni di termini) più specifici o ricerche più proporzionate o, ancora, formulare le sue richieste in modo tale da poter individuare ragionevolmente documenti pertinenti, o addirittura prevedere filtri o altre garanzie, non può mettere in discussione tale conclusione. Infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte menzionata al paragrafo 15 delle presenti conclusioni, spetta alla Commissione definire le proprie tecniche di indagine e decidere, alla luce degli indizi disponibili, come ottenere informazioni utili alla sua indagine. Pertanto, indipendentemente dalla possibilità di formulare richieste di informazioni più ristrette, se è dimostrato che la Commissione poteva ragionevolmente supporre che le informazioni richieste potessero aiutarla ad indagare sulla presunta infrazione, la sua richiesta non può essere contestata (31).
30. Analogamente, osservo, come fatto valere dalla Commissione, e senza contestazioni da parte della ricorrente, che le sentenze impugnate menzionano garanzie applicabili alla richiesta di informazioni, in conformità, anzitutto, alle decisioni di modifica (32), inoltre, all’obbligo del segreto professionale (33) e, infine, alla riservatezza delle comunicazioni tra un avvocato e il suo cliente, nonché alle migliori pratiche della Commissione (34).
31. In conclusione, risulta che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che i termini di ricerca impiegati dalla Commissione non fossero idonei a produrre documenti pertinenti per l’indagine, circostanza che costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio determinante per stabilire una correlazione tra la richiesta di informazioni e la presunta infrazione. Tali termini soddisfano dunque le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, ancorché essi possano generare un gran numero di documenti non pertinenti per l’indagine, circostanza che non è sufficiente a mettere in discussione la summenzionata conclusione (35).
32. Di conseguenza, propongo di respingere il primo capo del primo motivo nelle due impugnazioni, nonché il secondo capo del primo motivo nella causa C‑496/23 P e il terzo capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P in quanto irricevibili o infondati.
Su un difetto di motivazione quanto alla necessità di limitare la portata della richiesta di informazioni
33. Con il secondo capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P, la ricorrente contesta al Tribunale di avere violato il suo obbligo di motivazione allorché ha respinto l’argomento secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto limitare la portata della sua richiesta (36).
34. Orbene, mi sembra che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il punto 136 della seconda sentenza impugnata non sia determinante. Infatti, la motivazione del Tribunale è illustrata in dettaglio ai punti 137 e 138 della stessa sentenza, da cui si evince, in sostanza, che la ricorrente non poteva sostenere che la Commissione avrebbe dovuto circoscrivere la portata della sua richiesta, dal momento che, da un lato, quest’ultima era già limitata a due depositari e il periodo era lo stesso esaminato nell’indagine, e, dall’altro, la Commissione aveva potuto ragionevolmente supporre, alla data della decisione Facebook Data, che le informazioni richieste potessero essere utili all’indagine (37).
35. Di conseguenza, propongo di respingere il secondo capo del primo motivo dell’impugnazione nella causa C‑497/23 P in quanto infondato.
Sull’assenza di garanzie equivalenti a quelle previste per le ispezioni
36. Con il terzo capo del primo motivo nella causa C‑496/23 P e con il quarto capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P, la ricorrente contesta al Tribunale di avere respinto, nelle sentenze impugnate, il suo argomento secondo il quale la Commissione, avendo chiesto la produzione di documenti senza istituire filtri o garanzie quantomeno equivalenti a quelle accordate alle imprese nell’ambito delle ispezioni svolte ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, ha violato il principio di necessità (38).
37. Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha sottolineato che non spettava al medesimo, nell’ambito di un ricorso di annullamento avverso una decisione di richiesta di informazioni, controllare la legittimità di tale decisione rispetto al quadro giuridico applicabile a decisioni adottate su fondamenti giuridici diversi, come le decisioni di ispezione. Esso ha parimenti menzionato le garanzie che lo stesso reputava adeguate per una richiesta di informazioni fondata su termini di ricerca, come quella presentata nel caso di specie (39).
38. Orbene, la ricorrente non contesta l’adeguatezza delle garanzie richiamate dal Tribunale (40), né riesce a dimostrare che quest’ultimo, dichiarando di non essere tenuto a verificare se le garanzie applicate nel caso di specie fossero equivalenti a quelle previste nell’ambito delle ispezioni, sia incorso in errori di diritto.
39. Esistono, infatti, differenze significative tra una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 e un’ispezione fondata sull’articolo 20 di tale regolamento. Anche se, in occasione dello svolgimento di un’ispezione, considerata intrinsecamente più invasiva di una richiesta di informazioni (41), le imprese interessate beneficiano di talune garanzie procedurali (42), tali garanzie non sono necessariamente identiche a quelle applicabili ad una richiesta di informazioni.
40. In particolare, nell’ambito di una richiesta di informazioni basata su termini di ricerca, il destinatario dispone di un tempo sufficiente per valutare i documenti individuati ed esaminarli con l’aiuto dei suoi avvocati prima di trasmetterli alla Commissione (43). Detta richiesta è generalmente preceduta da contatti informali tra la Commissione e l’impresa destinataria o i suoi avvocati esterni (44). La Commissione può, inoltre, istituire garanzie supplementari per determinati documenti sensibili, come la procedura di virtual data room di cui al caso di specie, oppure prevedere che tali documenti vengano trasmessi in una forma da cui sono espunti i nomi delle persone interessate e qualsiasi informazione che ne consenta l’identificazione. Inoltre, il periodo di tempo che intercorre tra la notifica della richiesta di informazioni e la data limite di trasmissione dei documenti offre al destinatario di tale richiesta la possibilità di contestarla dinanzi al Tribunale e di sollecitare in tempo utile provvedimenti provvisori, il che è effettivamente avvenuto nel caso di specie. Infine, l’impresa sottoposta all’indagine può non solo rifiutare la trasmissione dei documenti coperti dalla riservatezza tra un avvocato e il suo cliente, ma anche presentare alla Commissione una domanda motivata diretta alla restituzione di documenti privi di pertinenza e, in caso di diniego, contestare tale decisione.
41. Di conseguenza, propongo di respingere il terzo capo del primo motivo nella causa C‑496/23 P nonché il quarto capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P in quanto infondati e, pertanto, respingere integralmente i primi motivi in queste due impugnazioni.
Sui secondi motivi delle impugnazioni, vertenti sulla valutazione globale del principio di necessità
42. Con i secondi motivi delle due impugnazioni (45), la ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale, di avere commesso due errori di diritto ritenendo, da un lato, che una valutazione globale del rispetto del principio di necessità da parte della Commissione non fosse appropriata, ammesso che fosse possibile, senza alcuna motivazione sulla fattibilità di una siffatta valutazione (46), e, dall’altro, che solo i termini di ricerca specificamente contestati dalla ricorrente potessero essere oggetto di un controllo del rispetto del principio di necessità da parte del Tribunale. Nella causa C‑497/23 P, la ricorrente addebita parimenti al Tribunale, come terzo errore di diritto, di non avere esaminato la necessità di taluni termini di ricerca menzionati nel ricorso in primo grado.
43. Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha rilevato, sostanzialmente, che una valutazione globale del rispetto del principio di necessità da parte della Commissione non era appropriata, ammesso che essa fosse possibile, e che solo i termini di ricerca specificamente contestati dalla ricorrente potevano essere oggetto di un controllo del rispetto del principio di necessità da parte del Tribunale (47).
44. A tal riguardo, rilevo che la ricorrente ha contestato solo alcuni dei termini di ricerca utilizzati dalla Commissione, ossia circa 130 e 250 per le due serie rispettive, i quali hanno dato luogo a quasi 590 e 2 500 combinazioni (48). Orbene, mi sembra difficile sostenere che il Tribunale avrebbe potuto effettuare, sulla base di questi pochi termini, la valutazione globale di necessità richiesta dalla ricorrente (49). In altre parole, anche se i pochi termini di ricerca contestati da quest’ultima fossero reputati eccessivamente generici o insufficientemente mirati, il che non accadrebbe nel caso di specie (50), non sarebbe possibile presumere che tutti i termini, inclusi quelli non contestati, avrebbero dovuto essere considerati allo stesso modo (51).
45. Una simile conclusione non può essere messa in discussione dal fatto, sottolineato dalla ricorrente, che la Commissione aveva chiesto la divulgazione di tutti i documenti, senza eccezione, detenuti rispettivamente da cinque e tre depositari, nonché dai loro predecessori e successori, nel corso di un periodo rispettivamente di cinque e sette anni, individuati tramite ricerche aventi ad oggetto un certo numero di termini asseritamente correnti o molto diffusi. Infatti, nella misura in cui la Commissione poteva ragionevolmente supporre, alla data della richiesta, che le informazioni, basate sui termini di ricerca esaminati, fossero tali da aiutarla a stabilire l’esistenza dell’infrazione perseguita (52), il numero di depositari (peraltro limitato) nonché il periodo pertinente (il quale non è sproporzionato rispetto alla durata media delle indagini in materia di concorrenza) non mi sembrano incidere sulla necessità della richiesta, anche tenuto conto delle garanzie istituite, segnatamente della procedura di virtual data room (53).
46. Inoltre, per quanto riguarda il fatto che, nella seconda sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe esaminato la necessità di taluni termini di ricerca (54), mi sembra che dal ricorso in primo grado emerga che la ricorrente non sosteneva che i termini di ricerca fossero eccessivamente generici e non mirati, ma si limitava a sottolineare che essi individuavano taluni documenti non pertinenti, circostanza che, alla luce della mia analisi elaborata ai paragrafi 26 e 27 delle presenti conclusioni, non può essere sufficiente a mettere in discussione la legittimità delle sentenze impugnate.
47. Pertanto, propongo di respingere i secondi motivi nelle due impugnazioni in quanto infondati.
Sui terzi motivi delle impugnazioni, vertenti sul trattamento dei documenti misti
48. Con i terzi motivi delle due impugnazioni (55), la ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando che la Commissione poteva chiedere documenti misti, senza fornire garanzie o misure di protezione per le informazioni personali (56), ha commesso un errore di diritto. Tali motivi si articolano in tre capi (57).
49. In via preliminare, osservo che il trattamento di dati personali da parte della Commissione è necessario ed inerente alla sua funzione quando essa svolge compiti che le vengono assegnati nella sua qualità di autorità pubblica incaricata dell’esecuzione delle regole di concorrenza dell’Unione. A tal riguardo, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’EUDPR, prevede che il trattamento di dati personali è lecito solo se e nella misura in cui, inter alia, tale trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organo dell’Unione (58).
Sulla circostanza secondo cui l’analisi del Tribunale è stata limitata all’articolo 9 del RGPD e all’articolo 10 dell’EUDPR
50. Con il primo capo dei terzi motivi delle due impugnazioni, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale, ritenendo che l’esclusione dei documenti misti dalla virtual data room fosse necessaria e proporzionata, limitando il suo esame ai documenti misti menzionati a titolo di esempio e solo al fine di chiarire la questione se tali documenti contenessero dati personali «sensibili» coperti dall’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD e dall’articolo 10, paragrafo 1, dell’EUDPR, nonché dichiarando che essi non ne contenevano (59), senza estendere il suo esame all’asserita violazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata, sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e all’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (60), è incorso in un errore di diritto.
51. Nelle sentenze impugnate, il Tribunale, al fine di esaminare la compatibilità delle decisioni controverse con l’articolo 7 della Carta, ha verificato se tali decisioni soddisfacessero le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, tra cui quella della proporzionalità dell’ingerenza nella vita privata (61). A quest’ultimo fine, il Tribunale ha esaminato la necessità dell’ingerenza in relazione, segnatamente, all’esclusione di talune categorie di documenti dalla procedura della virtual data room (62). Dopo aver osservato che spettava alla ricorrente valutare la questione se un documento contenente dati personali sensibili fosse connesso alle sue attività commerciali, il Tribunale ha ritenuto che fosse escluso che i documenti menzionati nel ricorso contenessero dati personali sensibili ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, e dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’EUDPR, indicando poi che la ricorrente non poteva dedurre dalla sola adozione della decisione impugnata che la produzione di documenti non esaminati nella virtual data room violasse il diritto al rispetto della sua vita privata e di quella delle persone interessate (63).
52. A tal riguardo, anzitutto, sottolineo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha ritenuto che l’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, e l’articolo 10, paragrafo 1, dell’EUDPR, abbiano creato un «regime esaustivo di tutela dei diritti al rispetto della vita privata», ma semplicemente che tali disposizioni fossero pertinenti al fine di valutare se le decisioni impugnate soddisfacessero il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (64).
53. Inoltre, ricordo che il Tribunale ha esaminato se i documenti misti citati a titolo esemplificativo nei ricorsi contenessero dati personali sensibili, come definiti all’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, nonché all’articolo 10, paragrafo 1, dell’EUDPR, e ha concluso che tali documenti non dovevano essere assoggettati alla procedura della virtual data room, in conformità alle ordinanze cautelari (65), senza che ciò venga contestato dalla ricorrente nell’ambito delle sue due impugnazioni (66).
54. Infine, ritengo che il fatto che un documento non contenga dati personali sensibili coperti dall’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, nonché dall’articolo 10, paragrafo 1, dell’EUDPR, e che esso non sia soggetto alla procedura della virtual data room non significa che tale documento non benefici di una protezione adeguata (67). Peraltro, benché le ordinanze cautelari non lo precisino espressamente, mi sembra che la procedura della virtual data room sia giustificata solo per i documenti che, in applicazione del RGDP e dell’EUDPR, non debbano, in linea di principio, essere oggetto di trattamento, ossia per i documenti contenenti dati personali sensibili a norma di tali regolamenti. Per contro, è inevitabile che la Commissione abbia accesso ai documenti misti, nonostante la «natura profondamente intima e privata delle informazioni personali» che, secondo la ricorrente, essi contengono, in quanto si presume che tali documenti contengano parimenti informazioni utili all’indagine e purché essi vengano trattati nel rispetto dei diritti delle persone interessate (68).
55. Tale conclusione non può essere messa in discussione dalla sentenza del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare) (69), né dalle due conclusioni presentate dall’avvocata generale Medina nelle cause riunite Imagens Médicas Integradas e a. (70), invocate dalla ricorrente in udienza. Infatti, da un lato, gli insegnamenti tratti da tale sentenza – la quale subordina la possibilità di accedere ai dati personali contenuti in un telefono cellulare nell’ambito di reati ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente comprovata – non mi sembrano trasponibili alle indagini svolte in materia di concorrenza (71). Dall’altro, tali conclusioni confermano la legittimità del sequestro di messaggi di posta elettronica tra gli amministratori e i dipendenti di un’impresa sulla base di una decisione di ispezione adottata nell’ambito di un’indagine su una presunta violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, dal momento che tale decisione garantisce, inter alia, che la raccolta di dati personali e l’accesso ai medesimi, anche in via sussidiaria nella ricerca di informazioni commerciali, siano limitati a quanto è strettamente necessario per l’oggetto dell’indagine e servano esclusivamente ai fini di quest’ultima (72).
56. Di conseguenza, propongo di respingere il primo capo dei terzi motivi nelle due impugnazioni in quanto infondato.
Sull’esistenza di documenti misti contenenti dati protetti
57. Con il secondo capo del terzo motivo delle due impugnazioni, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico erroneo allorché ha escluso che i documenti misti esaminati nelle sentenze impugnate potessero contenere informazioni personali protette dall’articolo 7 della Carta, nonché dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU (73).
58. A tal riguardo, è giocoforza constatare che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale non ha ritenuto che i documenti esaminati non contenessero dati personali ai sensi delle disposizioni invocate dalla ricorrente. Esso ha considerato, per contro, che tali documenti non contenessero dati personali sensibili ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’EUDPR, e che, per questo motivo, essi fossero esclusi dalla procedura della virtual data room.
59. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sembra evidente che il Tribunale sia partito dal postulato che l’obbligo di fornire i documenti misti costituiva (o, quantomeno, poteva costituire) un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, il che l’ha indotto a verificare se le decisioni controverse rispettassero l’articolo 7 della Carta e soddisfacessero le condizioni enunciate all’articolo 52, paragrafo 1, della stessa (74).
60. Di conseguenza, propongo di respingere il secondo capo dei terzi motivi nelle due impugnazioni in quanto infondato.
Sull’assenza di garanzie per quanto riguarda i documenti misti
61. Con il terzo capo del terzo motivo delle due impugnazioni, la ricorrente sostiene che le decisioni controverse non fornivano le garanzie adeguate per la protezione delle informazioni personali contenute nei documenti esaminati, rispettivamente, ai punti da 181 a 183 e da 229 a 237 delle sentenze impugnate, e che l’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata non era né proporzionata né necessaria ad un qualsivoglia obiettivo legittimo (75).
62. A tal riguardo, ricordo che, da un lato, il fatto che la Commissione avrebbe potuto procedere ad un’utilizzazione più ampia della procedura della virtual data room (o che il Tribunale avrebbe potuto imporre una siffatta utilizzazione più ampia di tale procedura) non incide sulla sufficienza della protezione di cui beneficiano i documenti misti (76) e, dall’altro, la circostanza che taluni, se non la maggioranza, dei documenti individuati sulla base della richiesta di informazioni della Commissione possano risultare non pertinenti per le indagini controverse non incide, di per sé, sulla necessità e sulla proporzionalità di tale richiesta (77).
63. Di conseguenza, propongo di respingere il terzo capo dei terzi motivi nelle due impugnazioni in quanto infondato e, dunque, di respingere interamente i terzi motivi in queste due impugnazioni.
Conclusione
64. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere le due impugnazioni.
1 Lingua originale: il francese.
2 Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
3 Si tratta, da un lato, della decisione C(2020) 3013 del 4 maggio 2020 (caso AT.40684 – Facebook Marketplace) (in prosieguo: la «decisione iniziale Facebook Marketplace»), come modificata dalla decisione C(2020) 9229 dell’11 dicembre 2020 (in prosieguo: la «decisione di modifica Facebook Marketplace») (in prosieguo, congiuntamente: la «decisione Facebook Marketplace»), nonché, dall’altro, della decisione C(2020) 3011 del 4 maggio 2020 (caso AT.40628 – Pratiche di Facebook relative ai dati) (in prosieguo: la «decisione iniziale Facebook Data»), come modificata dalla decisione C(2020) 9231 dell’11 dicembre 2020 (in prosieguo: la «decisione di modifica Facebook Data») (in prosieguo, congiuntamente: la «decisione Facebook Data»).
4 Tali richieste hanno dato luogo all’adozione di due decisioni distinte, l’una ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, l’altra ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento. La prima comprendeva oltre 100 domande, relative a diversi aspetti delle attività e dell’offerta di prodotti della ricorrente, mentre la seconda conteneva 83 domande relative a Facebook Marketplace, ai social network e ai fornitori di annunci online.
5 Lo stesso giorno, il direttore generale della direzione generale (DG) della concorrenza della Commissione ha inviato alla ricorrente alcune lettere che proponevano un procedimento distinto per la produzione di documenti che, secondo quest’ultima, conterrebbero soltanto informazioni personali, totalmente estranee alle sue attività commerciali. Ha inoltre precisato che tali documenti sarebbero stati inseriti nel fascicolo solo dopo essere stati esaminati in una «virtual data room».
6 Ordinanze Facebook Ireland/Commissione (T‑451/20 R, EU:T:2020:515 e T‑452/20 R, EU:T:2020:516) (in prosieguo, congiuntamente: le «ordinanze cautelari»). Con la procedura di virtual data room, la quale si basava sulla proposta del direttore generale della DG concorrenza, menzionata alla nota precedente delle presenti conclusioni, la ricorrente identificava i documenti contenenti i dati interessati, i quali venivano trasmessi alla Commissione su un supporto elettronico separato e, successivamente, posti in una virtual data room che era accessibile solo a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell’indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati della ricorrente. I membri del gruppo incaricato dell’indagine esaminavano e selezionavano i documenti in questione, dando al contempo la possibilità agli avvocati della ricorrente di commentarli prima di versare al fascicolo i documenti considerati rilevanti. In caso di disaccordo sulla qualificazione di un documento, gli avvocati della ricorrente avevano il diritto di esporre le ragioni del loro disaccordo, e, in caso di persistenza di quest’ultimo, la ricorrente poteva chiedere un arbitrato al direttore incaricato dell’informazione, della comunicazione e dei media della DG concorrenza della Commissione.
7 A differenza dei documenti protetti menzionati al paragrafo 5 delle presenti conclusioni, i documenti misti non sono soggetti alla procedura di virtual data room.
8 Infatti, come precisato al considerando 23 del regolamento n. 1/2023, la Commissione dovrebbe disporre in tutta l’Unione del potere di esigere le informazioni necessarie per individuare le pratiche vietate dagli articoli 101 e 102 TFUE.
9 V., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione (C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punti 20 e 21 e la giurisprudenza citata). Come sostenuto dalla Commissione, ciò vale, a fortiori, qualora, come nel caso di specie, la richiesta di informazioni sia adottata in una fase precoce del procedimento, poiché non si può imporre alla Commissione di indicare, al momento della fase di indagine preliminare, oltre alle presunte infrazioni che essa intende verificare, gli indizi, vale a dire gli elementi che la inducono a considerare l’ipotesi di una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, poiché un obbligo del genere rimetterebbe in discussione l’equilibrio stabilito dalla giurisprudenza tra preservare l’efficacia delle indagini e preservare i diritti della difesa dell’impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commissione, T‑296/11, EU:T:2014:121, punto 37).
10 V., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione (C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 23).
11 Pertanto, anche se dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova circa l’esistenza di un’infrazione, la Commissione può a buon diritto ritenere necessario richiedere informazioni supplementari che le permettano di meglio valutare la portata dell’infrazione, la sua durata o la cerchia delle imprese coinvolte (v. sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, in prosieguo: la «sentenza Qualcomm», punto 69 e giurisprudenza citata).
12 V. sentenza Qualcomm (punto 70 e giurisprudenza citata). In particolare, la Corte ha richiamato il punto 21 della sentenza del 19 maggio 1994, SEP/Commissione (C‑36/92 P, EU:C:1994:205), la quale rimanda al paragrafo 21 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa SEP/Commissione (C‑36/92 P, EU:C:1993:928), il quale ha precisato, in sostanza, che una semplice correlazione tra un documento e la violazione presunta non è sufficiente per giustificare una richiesta di trasmissione di tale documento, dal momento che la correlazione deve essere tale che la Commissione possa ragionevolmente supporre, al momento della richiesta, che il documento le sarebbe utile nel determinare se la presunta violazione ha avuto luogo.
13 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Buzzi Unicem/Commissione (C‑267/14 P, EU:C:2015:696, paragrafo 48).
14 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Buzzi Unicem/Commissione (C‑267/14 P, EU:C:2015:696, paragrafo 100). Quest’ultimo ha precisato in particolare, per quanto riguarda l’interesse pubblico, che quanto più una sospetta infrazione è dannosa per la concorrenza, tanto più la Commissione dovrebbe potersi aspettare da un’impresa uno sforzo per fornire le informazioni richieste per adempiere al suo obbligo di cooperazione attiva, e, per quanto riguarda il carico di lavoro generato, più esso è gravoso e distoglie l’attenzione del personale dell’impresa dalle normali attività lavorative e comporta costi aggiuntivi, tanto più potrebbe essere considerata eccessiva la richiesta di informazioni.
15 In conformità all’articolo 256 TFUE, all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte (v., in particolare, sentenza Qualcomm, punto 42 e giurisprudenza citata).
16 Inoltre, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in particolare, sentenza Qualcomm, punto 43 e giurisprudenza citata). Pertanto, non soddisfa i requisiti risultanti dalle disposizioni citate un’impugnazione che, senza neppure contenere un’argomentazione specificamente intesa ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce, in realtà, una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza Qualcomm, punto 45 e giurisprudenza citata).
17 Tali motivi corrispondono, rispettivamente, alla seconda parte del primo capo del primo motivo del ricorso in primo grado nella causa C‑496/23 P e alla seconda parte del primo capo del secondo motivo del ricorso in primo grado nella causa C‑497/23 P.
18 V., rispettivamente, punti da 87 a 108 e da 132 a 155 delle sentenze impugnate.
19 Tali capi vertono, in sostanza, sull’assenza di pertinenza dei termini di ricerca utilizzati dalla Commissione (primo e secondo capo del primo motivo nella causa C‑496/23 P, nonché primo e terzo capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P), su un vizio di motivazione per quanto riguarda l’esistenza di opzioni di ricerca alternative e più proporzionate (secondo capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P) e sul fatto che il Tribunale non ha dichiarato che garanzie comparabili a quelle applicabili alle decisioni di ispezione si applicavano parimenti alle richieste di informazioni (terzo capo del primo motivo nella causa C‑496/23 P e quarto capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P).
20 Il primo capo del primo motivo nelle due cause verte sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Commissione poteva ragionevolmente supporre che i termini di ricerca fossero idonei ad aiutarla a stabilire la sussistenza del comportamento perseguito, mentre il secondo capo del primo motivo nella causa C‑496/23 P e il terzo capo del primo motivo nella causa C‑497/23 P vertono sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che i documenti potevano considerarsi non pertinenti ai fini dell’indagine solo dopo l’applicazione dei termini di ricerca nelle banche dati della ricorrente. Più specificamente, la ricorrente fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo, in sostanza, ai punti da 92 a 95, 99 e 103 della prima sentenza impugnata, e ai punti 134, 138, 140, 143 e 146 della seconda sentenza impugnata, che il principio di necessità fosse stato soddisfatto semplicemente perché la Commissione poteva ragionevolmente supporre che i termini di ricerca fossero idonei ad aiutarla a stabilire la sussistenza del comportamento contestato dalla Commissione nelle decisioni controverse. Il Tribunale non avrebbe dato alcuna importanza (o, quantomeno, importanza insufficiente) al fatto che i termini di ricerca indebitamente generici selezionati dalla Commissione, laddove applicati a tutti i documenti dei destinatari durante l’intero periodo in esame, avrebbero necessariamente dato luogo all’individuazione di un numero preponderante di documenti privi di qualsiasi collegamento con le indagini controverse (e molti dei quali contenenti informazioni personali sensibili o commercialmente riservate) fermo restando che la Commissione era già in precedenza consapevole che il suo approccio avrebbe portato inevitabilmente a tale risultato.
21 V. punti da 89 a 97 della prima sentenza impugnata, i quali rimandano ai punti 1 e 2 della decisione Facebook Marketplace, nonché punti da 134 a 147 della seconda sentenza impugnata, i quali rimandano al punto 4, i) e iii), della decisione Facebook Data. In particolare, nella prima sentenza impugnata, il Tribunale ha descritto, in sostanza, il modo in cui, secondo la Commissione, i termini di ricerca esaminati erano collegati all’indagine Facebook Marketplace (v., in particolare, punto 89 di tale sentenza per quanto riguarda i termini «marketplace + advertising», «marketplace & grow*», «marketplace + insight*», «marketplace + advantage» e «marketplace + looked at», «marketplace + quality» e «commerce + advantage», nonché punto 93 di detta sentenza per quanto riguarda il termine «commerce + awareness»). Analogamente, nella seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha specificato in che modo i termini di ricerca in questione erano collegati all’indagine Facebook Data (v., in particolare, punto 134 di tale sentenza per quanto riguarda il termine «big question» e punti da 139 a 147 di detta sentenza per quanto riguarda i termini «for free», «shut* down» e «not good for us»).
22 V. punti 92, 95 e 96 della prima sentenza impugnata, nonché punto 138 della seconda sentenza impugnata (al quale rimandano parimenti i punti 140, 143 e 146 di tale sentenza).
23 V., rispettivamente, punti 99 e 154 delle sentenze impugnate, in cui il Tribunale ha precisato, segnatamente, che il semplice fatto che l’applicazione di termini di ricerca porti all’individuazione di numerosi documenti, alcuni dei quali si rivelino successivamente non pertinenti per le indagini controverse, non è di per sé sufficiente per ritenere che i termini di ricerca di cui trattasi non avessero alcuna correlazione con l’infrazione di cui la Commissione sospettava.
24 Viceversa, la ricorrente riconosce, in sostanza, che il criterio adottato dalla giurisprudenza costante della Corte per dimostrare la necessità della richiesta di informazioni è quello secondo cui la Commissione possa ragionevolmente supporre, al momento della richiesta, che le informazioni l’aiuteranno a determinare l’esistenza dell’asserita infrazione, e non che tutti i documenti risultanti da tale richiesta siano necessari alle indagini controverse.
25 Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto (rispettivamente, ai punti 99 e 150 delle sentenze impugnate) dichiarando che i documenti potevano essere considerati non pertinenti per l’indagine solo dopo l’applicazione dei termini di ricerca nelle banche dati della ricorrente.
26 Inoltre, contrariamente agli argomenti addotti dalla ricorrente, dalle sentenze impugnate non risulta che il Tribunale abbia ritenuto che tutti i documenti contenenti i termini di ricerca utilizzati dalla Commissione potessero essere considerati necessari alle indagini controverse. Come sottolineato dalla Commissione, l’argomento della ricorrente si basa erroneamente sull’idea che una richiesta di informazioni fondata su termini di ricerca soddisferebbe il requisito di necessità previsto all’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 solo se ci si possa aspettare che tutti i documenti individuati (o almeno la maggioranza oppure un numero determinato degli stessi) presentino un’utilità per l’indagine svolta dalla Commissione.
27 V. punto 99 della prima sentenza impugnata. Come fatto valere dalla Commissione, il fatto che taluni, o persino la maggioranza, dei documenti individuati, possano a posteriori risultare inutili per le indagini controverse è, infatti, una caratteristica normale di ogni indagine. Un diverso approccio limiterebbe indebitamente i poteri di un’autorità incaricata dell’indagine. Ad esempio, come sottolineato dalla Commissione, nel contesto di informazioni ai fini di un’indagine tributaria nell’ambito della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1, e rettifica GU 2013, L 162, pag. 15), come modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 (GU 2014, L 359, pag. 1), la Corte ha dichiarato che la nozione di «informazioni prevedibilmente pertinenti» mira a consentire all’autorità richiedente di chiedere e ottenere tutte le informazioni che essa può ragionevolmente considerare come pertinenti ai fini della propria indagine, e che l’unico limite è costituito dal fatto che tale autorità non può richiedere informazioni che non presentino alcuna pertinenza con tale indagine, fermo restando che il giudice nazionale è chiamato ad accertare che le informazioni di cui trattasi non appaiono manifestamente prive di qualsiasi pertinenza prevedibile [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale), C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punti da 110 a 116 e la giurisprudenza citata]. La Corte ha parimenti precisato che il fatto che talune informazioni prevedibilmente pertinenti contemplate da una richiesta di informazioni risultino alla fine prive di pertinenza ai fini dell’indagine non incide in alcun modo sulla legittimità di tale richiesta (v., in tal senso, punti da 121 a 123 di tale sentenza).
28 Inoltre, interpellata in udienza, la ricorrente ha risposto che non riteneva che fosse possibile definire un criterio quantitativo idoneo a stabilire la proporzionalità di una richiesta di informazioni.
29 Con tali esempi, la ricorrente tenta di dimostrare, nella causa C‑496/23 P, che il fatto che la Commissione abbia individuato tre studi contenenti il termine «insight» non significa che ogni documento contenente i termini «marketplace + insight*», indipendentemente dal suo oggetto o dalla sua data, nell’arco di un periodo di cinque anni, potesse aiutarla a stabilire l’esistenza del comportamento perseguito, e che l’utilizzazione di altri termini di ricerca (ossia «commerce + advantage*» e «*commerce + awareness») avrebbe parimenti prodotto un gran numero di documenti non pertinenti per l’indagine. Nella causa C‑497/23 P, essa sostiene che il Tribunale, da un lato, avrebbe erroneamente considerato necessario il termine di ricerca «big question», poiché i due depositari erano personalità pubbliche che svolgevano funzioni molto importanti all’interno della ricorrente, cosicché ricercare tale termine in tutti i loro documenti nell’arco di diversi anni avrebbe inevitabilmente condotto all’individuazione di un gran numero di documenti non pertinenti (punto 137 della seconda sentenza impugnata) e, dall’altro, avrebbe ignorato le prove che dimostravano, prima dello svolgimento di una qualsiasi ricerca, che il termine di ricerca «big question» avrebbe dato luogo all’individuazione di un gran numero di documenti.
30 Inoltre, come precisato al paragrafo 17 delle presenti conclusioni, la ponderazione, da un lato, dell’interesse pubblico che giustifica l’indagine della Commissione e la necessità per tale istituzione di ricevere le informazioni che le permettono di svolgere i compiti affidatile dal Trattato FUE, e dall’altro, del carico di lavoro derivante, in capo a un’impresa, dalla richiesta di informazioni, richiede una valutazione delle eventuali difficoltà, per la ricorrente, dovute al numero eccessivo di documenti da produrre, difficoltà che la ricorrente non ha dimostrato.
31 Peraltro, la ricorrente non sostiene che l’impiego di termini di ricerca sia intrinsecamente illegittimo, e riconosce che il fatto che l’utilizzazione di siffatti termini possa individuare inevitabilmente documenti non pertinenti per l’indagine non esclude l’esistenza di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la presunta infrazione.
32 V., rispettivamente, punti 159 e 217 delle sentenze impugnate. Le decisioni di modifica prevedono, segnatamente, che i documenti protetti possano essere comunicati in una forma da cui sono espunti i nomi delle persone interessate e qualsiasi informazione che ne consenta l’identificazione, tramite una virtual data room accessibile unicamente a un numero quanto più ristretto possibile di membri del gruppo incaricato dell’indagine, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati della ricorrente.
33 V., rispettivamente, punti 200 e 255 delle sentenze impugnate. I funzionari e gli agenti della Commissione sono soggetti, in linea di principio, a obblighi rigorosi di segreto professionale, che vietano loro di divulgare le informazioni riservate ottenute in risposta a una richiesta di informazioni, anche dopo la cessazione dal servizio, o di utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui sono state ottenute.
34 V., rispettivamente, punti 107 e 154 delle sentenze impugnate. L’impresa oggetto dell’indagine ha la possibilità di rifiutare di trasmettere documenti che rientrano nell’ambito della riservatezza tra un avvocato e il suo cliente. Inoltre, essa può parimenti presentare alla Commissione una domanda motivata diretta alla restituzione di documenti individuati privi di pertinenza, nel qual caso la Commissione sarebbe tenuta a esaminare una siffatta domanda e, se del caso, a restituire i documenti non pertinenti, in conformità alla comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE (GU 2011, C 308, pag. 6).
35 V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il Tribunale, al punto 89 della prima sentenza impugnata, avrebbe semplicemente aderito alla linea argomentativa della Commissione, senza esaminare l’argomento secondo il quale i termini di ricerca indicati dalla Commissione comporterebbero inevitabilmente l’individuazione di un numero considerevole di documenti non pertinenti per l’indagine, né fornire spiegazioni al riguardo, occorre rilevare che, come risulta dal punto 90 di tale sentenza, il Tribunale si è limitato a constatare che le affermazioni della Commissione concernenti la pertinenza dei termini di ricerca esaminati non sono state contestate dalla ricorrente. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale le spiegazioni della Commissione, riassunte al punto 89 di detta sentenza e non contestate dalla ricorrente in primo grado, sono state fornite solo in sede di controricorso, è sufficiente ricordare che sebbene, nell’ambito di una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, la Commissione sia tenuta ad indicare l’oggetto della sua indagine e quindi ad individuare l’asserita infrazione alle regole di concorrenza, essa non è tuttavia tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di richiesta di informazioni tutte le informazioni di cui essa è in possesso quanto a presunte infrazioni né a procedere a una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente i sospetti che intende verificare (v., in tal senso, giurisprudenza della Corte illustrata al paragrafo 16 delle presenti conclusioni).
36 La ricorrente fa riferimento in proposito al punto 136 della seconda sentenza impugnata, nonché ai punti 140, 143 e 146 della stessa, i quali si limiterebbero a rinviare al punto 136 di tale sentenza.
37 Inoltre, i punti 140, 143 e 146 della seconda sentenza impugnata rimandano espressamente ai punti 137 e 138 di tale sentenza. Peraltro, nei limiti in cui, nella sua replica, la ricorrente fa valere che i punti 137 e 138 di detta sentenza non spiegano perché la stessa non possa sostenere che la Commissione avrebbe dovuto limitare la sua richiesta ai messaggi di posta elettronica facenti riferimento al messaggio di posta elettronica iniziale o connessi a quest’ultimo, o, ancora, limitare sensibilmente la sua richiesta con altri mezzi, occorre constatare che tale argomento è irricevibile, in quanto costituisce un motivo nuovo dedotto dalla ricorrente, la quale, inoltre, mira a contestare non un difetto di motivazione, bensì piuttosto la sua fondatezza. In ogni caso, detto argomento può essere respinto seguendo la stessa logica dell’argomento illustrato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
38 V., rispettivamente, punti 105 e 106 nonché 152 e 153 delle sentenze impugnate.
39 V., rispettivamente, punti 107 e 154 delle sentenze impugnate.
40 V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni.
41 Infatti, nell’ambito di tali ispezioni, i funzionari della Commissione accedono senza preavviso ai locali dell’impresa e possono ottenere un gran numero di documenti che possono essere pertinenti, spingendosi talvolta fino a copiare tutti i dischi rigidi dei computer di taluni dipendenti dell’impresa interessata.
42 A titolo di esempio, i documenti di natura non professionale sono esclusi dall’ambito di indagine della Commissione, e le imprese oggetto di un’ispezione possono beneficiare di assistenza giuridica (v., segnatamente, ordinanze cautelari, punto 45 e giurisprudenza citata).
43 Inoltre, come indicato, rispettivamente, ai punti 107 e 154 delle sentenze impugnate, gli avvocati dell’impresa hanno la possibilità di rifiutare di trasmettere documenti che rientrano nell’ambito della riservatezza tra un avvocato e il suo cliente, senza dover ricorrere alla procedura della busta sigillata prevista dalla giurisprudenza scaturita dalla sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287, punti 83 e 84).
44 L’impresa interessata, o i suoi avvocati esterni, possono conferire preliminarmente con la Commissione in merito alla portata della richiesta e alla scelta dei termini di ricerca, nonché chiedere parimenti a tale istituzione una proroga del termine di risposta o l’ulteriore modifica della decisione.
45 Tali motivi corrispondono alla prima parte del primo capo dei primi motivi nei due ricorsi in primo grado, la quale è stata esaminata, rispettivamente, ai punti da 71 a 86 e da 116 a 131 delle sentenze impugnate.
46 Essa rileva, segnatamente, che era impossibile dimostrare, nell’ambito di un ricorso di annullamento limitato a 50 pagine (secondo le norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale), che ciascuno dei termini di ricerca comportasse la produzione di informazioni inutili e non pertinenti.
47 V., rispettivamente, punti da 75 a 79 e da 120 a 124 delle sentenze impugnate. Il Tribunale ha parimenti precisato che la circostanza che taluni termini di ricerca possano essere troppo vaghi non incide sul fatto che altri termini di ricerca possano essere sufficientemente precisi o mirati, potendo comportare solo un annullamento parziale delle decisioni controverse.
48 Inoltre, con gli argomenti dedotti nell’ambito del primo capo dei suoi primi motivi e dei suoi secondi motivi in primo grado, la ricorrente si è limitata, in sostanza, a far valere che la decisione iniziale violava l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto essa esigeva la produzione di numerosi documenti che non erano pertinenti per le indagini controverse. Il secondo capo dei primi motivi di impugnazione, vertente su un’asserita assenza di valutazione globale, non è che uno sviluppo di tali argomenti in risposta, rispettivamente, ai punti da 71 a 79 e da 116 a 124 delle sentenze impugnate, sotto il titolo «[s]ulla portata degli argomenti della ricorrente e sull’individuazione dei termini di ricerca contestati» che non corrispondono a censure particolari, bensì costituiscono una sorta di premessa alla risposta del Tribunale al primo capo dei primi motivi e dei secondi motivi.
49 Se è vero che la ricorrente sostiene, in sostanza, che dovrebbe essere consentito contestare la legittimità dell’approccio adottato dalla Commissione nel suo insieme, e non solo la legittimità dei termini di ricerca specifici, non vedo in che modo la legittimità di un siffatto approccio globale possa essere messa in discussione soltanto fondandosi su termini di ricerca specificamente contestati, a maggior ragione quando, come rilevato dal Tribunale, la Commissione poteva ragionevolmente supporre, alla data della richiesta, che i documenti che rispondevano ai termini di ricerca in questione potessero aiutarla a determinare l’esistenza dell’infrazione perseguita (v. paragrafo 25 delle presenti conclusioni). A mio avviso, la situazione potrebbe essere diversa solo se fosse dimostrato che la Commissione poteva ragionevolmente prevedere che i termini di ricerca utilizzati non avrebbero apportato alcun risultato utile alle indagini controverse.
50 Come risulta dall’analisi dei primi motivi delle presenti impugnazioni, la ricorrente non ha dimostrato che il Tribunale, rigettando tali motivi nella parte concernente i termini di ricerca da essa contestati, ha commesso un errore di diritto.
51 Inoltre, come osservato dalla Commissione, è plausibile che la ricorrente abbia scelto di contestare i termini di ricerca che considerava più generici e meno mirati fra tutti. Per quanto riguarda, infine, l’ostacolo, rilevato dalla ricorrente, concernente il limite del numero di pagine per un ricorso di annullamento, previsto al punto 105 delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale applicabili ratione temporis (il quale corrisponde al punto 156 del testo attualmente in vigore), occorre constatare che tale limite non è assoluto, poiché il punto 106 di tali disposizioni (corrispondente al punto 157 del testo attualmente in vigore) consente di superare questi limiti massimi in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.
52 V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni.
53 Inoltre, la ricorrente non fa valere che la richiesta di informazioni le imponeva un carico di lavoro sproporzionato (v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni).
54 Si tratta, in particolare, dei termini di ricerca menzionati nelle note 95, 97 e 99 del ricorso in primo grado.
55 Tali motivi corrispondono, rispettivamente, ad una parte del primo capo dei secondi motivi e dei terzi motivi dei ricorsi in primo grado.
56 V., rispettivamente, punti da 177 a 185 e da 224 a 239 delle sentenze impugnate.
57 Tali capi vertono, il primo, sul fatto che l’analisi del Tribunale è stata limitata all’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1, e rettifica in GU 2018, L 127, pag. 3; in prosieguo: il «RGPD») e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39; in prosieguo: l’«EUDPR»), il secondo, sull’esistenza di documenti misti contenenti dati protetti e, il terzo, sull’assenza di garanzie per quanto riguarda i documenti misti.
58 Inoltre, come ricordato dal Tribunale, rispettivamente, ai punti 200 e 255 delle sentenze impugnate, si deve osservare che i funzionari e gli agenti della Commissione sono soggetti a obblighi rigorosi di segreto professionale in forza dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 28 del regolamento n. 1/2003, e sono vincolati dall’articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, che vieta loro, anche dopo la cessazione dal servizio, ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto delle loro funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.
59 V., rispettivamente, punti da 180 a 183 e da 228 a 232 delle sentenze impugnate.
60 Più precisamente, con i suoi cinque argomenti, essa sottolinea, da un lato (primo e secondo argomento), che nulla consentirebbe di affermare che l’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, e l’articolo 10, paragrafo 1, dell’EUDPR, hanno creato un regime esaustivo di tutela dei diritti al rispetto della vita privata, né che, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il RGPD o l’EUDPR sono intesi a limitare la portata dei diritti al rispetto della vita privata tutelati dalla Carta e, dall’altro (argomenti dal terzo al quinto), che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e da quella della nostra Corte emergerebbe che la tutela del diritto al rispetto della vita privata si estende al di là delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, e che il rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati sarebbe distinto dalla protezione dei diritti fondamentali.
61 Il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, l’esistenza di una base giuridica dell’ingerenza nella vita privata (rispettivamente, punti da 137 a 147 e da 184 a 194 delle sentenze impugnate), in secondo luogo, il perseguimento di finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione (rispettivamente, punti da 148 a 151 e da 195 a 198 di tali sentenze), in terzo luogo, il rispetto del contenuto essenziale del diritto al rispetto della vita privata (rispettivamente, punti 152 e 199 di dette sentenze) e, in quarto luogo, la proporzionalità dell’ingerenza nella vita privata (rispettivamente, punti da 153 a 196 e da 200 a 251 delle stesse sentenze). Esso ha parimenti esaminato, in quinto luogo, gli argomenti della ricorrente concernenti l’inadeguatezza o l’insufficienza del segreto professionale per garantire una tutela efficace della vita privata delle persone sottoposte alle indagini controverse e dei loro dati personali (rispettivamente, punti da 197 a 209 e da 252 a 264 delle sentenze impugnate).
62 In particolare, per quanto riguarda la proporzionalità dell’ingerenza, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, l’adeguatezza dell’ingerenza (rispettivamente, punti 155 e 202 delle sentenze impugnate), in secondo luogo, la necessità della stessa, in relazione, sotto un primo profilo, al livello di protezione insufficiente della procedura della virtual data room (rispettivamente, punti da 157 a 176 e da 204 a 223 di tali sentenze), sotto un secondo profilo, all’esclusione di talune categorie di documenti dalla procedura della virtual data room (rispettivamente, punti da 177 a 185 e da 224 a 239 di dette sentenze) e, sotto un terzo profilo, al carico asseritamente sproporzionato imposto da tale virtual data room (rispettivamente, punti da 186 a 190 e da 240 a 244 delle stesse sentenze) e, in terzo luogo, l’asserito mancato bilanciamento tra le esigenze dell’indagine e la tutela dei diritti della ricorrente (rispettivamente, punti da 191 a 196 e da 245 a 251 delle sentenze impugnate).
63 V., rispettivamente, punti da 179 a 184 e da 226 a 238 delle sentenze impugnate.
64 V., rispettivamente, punti 166 e 213 delle sentenze impugnate.
65 V., rispettivamente, punti da 180 a 183 e da 228 a 237 delle sentenze impugnate.
66 Peraltro, la ricorrente non ha proposto ricorso avverso tali ordinanze, le quali hanno istituito la procedura della virtual data room.
67 V., rispettivamente, punti 184 e 238 delle sentenze impugnate. Per contro, la ricorrente parte dalla premessa che se un documento non è posto nella virtual data room, esso non beneficerà di una protezione adeguata nell’ottica del rispetto della vita privata, senza neppure contestare (né tantomeno dimostrare) la valutazione del Tribunale (rispettivamente, ai punti da 197 a 210 e da 252 a 264 delle sentenze impugnate), secondo la quale i documenti misti beneficiavano parimenti di una protezione adeguata alla luce dell’obbligo al segreto professionale imposto agli agenti della Commissione ai sensi dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.
68 Inoltre, nella misura in cui la ricorrente fa valere che tali documenti sono «totalmente privi di pertinenza per l’indagine», ammesso che tale circostanza sia dimostrata, occorre ricordare che, in conformità alla valutazione dei primi motivi delle due impugnazioni, il fatto che alcuni, o addirittura la maggioranza, dei documenti individuati possano risultare non pertinenti per le indagini controverse, non è sufficiente a dimostrare che le decisioni controverse siano inficiate da errori di diritto (v., in particolare, paragrafo 27 delle presenti conclusioni). Lo stesso vale per l’argomento della ricorrente secondo il quale la nozione di «vita privata» sarebbe più ampia di quella dei «dati personali sensibili» e includerebbe determinati locali o attività professionali o commerciali, il che non impedisce che le informazioni richieste (nella misura in cui contengano informazioni professionali o commerciali connesse all’oggetto delle indagini controverse) possano essere oggetto di un esame da parte degli agenti della Commissione nell’esercizio delle loro funzioni.
69 C‑548/21, EU:C:2024:830.
70 Da C‑258/23 a C‑260/23, EU:C:2024:537 e EU:C:2025:814.
71 Aderisco, al riguardo, all’analisi svolta dall’avvocata generale Medina nelle sue conclusioni nelle cause riunite Imagens Médicas Integradas e a. (da C‑258/23 a C‑260/23, EU:C:2025:814, paragrafi da 39 a 44).
72 V. conclusioni dell’avvocata generale Medina nelle cause riunite Imagens Médicas Integradas e a. (da C‑258/23 a C‑260/23, EU:C:2025:814, paragrafo 33 e giurisprudenza citata). Allo stesso paragrafo, ella ha altresì rilevato che, se l’indagine è condotta mediante un software di investigazione informatica, la procedura di indicizzazione che precede la ricerca di informazioni commerciali pertinenti per l’indagine deve essere effettuata mediante l’utilizzazione di parole chiave definite in maniera rigorosa in rapporto all’oggetto predefinito dell’indagine.
73 V., rispettivamente, punti da 180 a 183 e da 228 a 237 delle sentenze impugnate.
74 V., rispettivamente, punti 136 e 183 delle sentenze impugnate, nonché l’analisi elaborata, rispettivamente, ai punti da 137 a 210 e da 176 a 265 di tali sentenze.
75 In particolare, essa fa valere, da un lato, che i documenti misti non erano soggetti alla procedura della virtual data room, la quale avrebbe conferito una certa protezione alle informazioni personali contenute in tali documenti, e, dall’altro, che la maggior parte dei documenti che corrispondevano ai termini di ricerca utilizzati dalla Commissione riguardavano questioni prive di qualsivoglia pertinenza per le indagini controverse.
76 Peraltro, la ricorrente non contesta la valutazione del Tribunale relativa all’asserita inadeguatezza o insufficienza del segreto professionale (v., rispettivamente, punti da 197 a 209 e da 252 a 264 delle sentenze impugnate, nonché nota 58 delle presenti conclusioni).
77 V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.