CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 10 luglio 2025 (1)
Causa C‑483/23
D,
A,
B,
C,
T
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Comitato di Sicurezza Finanziaria,
Agenzia del Demanio
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Italia]
« Rinvio pregiudiziale – Politica estera – Misure restrittive nei confronti della Federazione russa per le sue azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Congelamento di fondi o risorse economiche conferiti in trust – Riconoscimento di un trust costituito in una giurisdizione offshore – Costituente di un trust designato nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 – Proprietà, possesso e detenzione delle risorse economiche e dei fondi del trust – Controllo delle risorse economiche e dei fondi del trust – Trust associato a una persona sanzionata »
1. Il presente rinvio pregiudiziale si pone nel contesto dell’adozione di misure restrittive di congelamento di risorse economiche e fondi, adottate dall’Unione europea nei confronti della Federazione russa al fine di reprimere le azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
2. In sintesi, il giudice del rinvio chiede se tali misure di congelamento possano estendersi ai beni o alle risorse economiche conferiti in trust (2) da una persona (il costituente) nominalmente designata nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 (3).
3. La Corte di giustizia deve stabilire in che misura un trust possa fungere da strumento per eludere l’applicazione delle misure restrittive. Per determinarlo occorrerà tener conto della complessità e della flessibilità dei trust, istituto giuridico accolto da alcuni Stati membri, ma non da tutti, nel rispettivo diritto interno.
I. Contesto normativo
A. Diritto internazionale. Convenzione dell’Aia del 1º luglio 1985 relativa alla legge sui trust ed al loro riconoscimento (4)
4. L’articolo 2 stabilisce quanto segue:
«Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust».
5. L’articolo 6, primo comma, così dispone:
«Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso».
6. L’articolo 11 stabilisce quanto segue:
«Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust.
Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.
Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particolare:
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi o ne abbia disposto. Tuttavia, i diritti e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro».
B. Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 269/2014
7. L’articolo 1 stabilisce quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(...)
d) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l’affitto e le ipoteche;
f) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
g) “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
(...)».
8. L’articolo 2 (5) dispone quanto segue:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I, o destinarli a loro vantaggio».
9. L’articolo 9 così dispone:
«È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2».
2. Regolamento di esecuzione 2022/336
10. Ai sensi dell’articolo 1, «[l]e persone e l’entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono aggiunte all’elenco riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014».
3. Direttiva (UE) 2015/849 (6)
11. L’articolo 3 così recita:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
6) “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività e che comprende almeno:
(...)
b) in caso di trust, tutte le seguenti persone:
i) il costituente o i costituenti;
ii) il «trustee» o i «trustee»;
iii) il guardiano o i guardiani, se esistono;
iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico o dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico;
v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;
c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b);
(...)».
C. Diritto italiano
1. Decreto legislativo 109/2007 (7)
12. Con l’articolo 3 è stato istituito il Comitato di sicurezza finanziaria (Italia), organismo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia) che adotta le misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite, dall’Unione e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
13. L’articolo 5 prevede il divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo delle risorse sottoposte a congelamento, nonché il divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o di stanziarli a loro vantaggio.
2. Decreto legislativo n. 90/2017 (8)
14. Secondo la versione risultante dall’ordinanza di rinvio, il suo articolo 2, primo comma, modificando l’articolo 22, quinto comma, del decreto legislativo n. 231/2007, stabilisce quanto segue:
«I fiduciari [trustees] di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi».
3. Legge 364/1989 (9)
15. Con detta legge, l’Italia ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1985.
II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
16. I trust come quello oggetto della controversia sono privi di pubblicità e non esiste un registro pubblico che ne attesti la struttura e le relative modifiche. Pertanto, occorre considerare come elementi di fatto della causa in esame quelli esposti dal giudice del rinvio, integrati, se del caso, da quelli derivanti dai documenti contenuti nel fascicolo e dalle indagini delle autorità italiane.
17. Fatto salvo l’accertamento finale, che competerà al giudice a quo, la Corte di giustizia deve basarsi sui fatti così acclarati per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono sottoposte.
18. Le società ricorrenti B, A, C e D esercitano attività commerciali in Italia, dove sono stabilite (10). Il loro capitale appartiene a una società delle isole Bermuda (11), le cui attività, a loro volta, sono state conferite in un trust da una persona fisica (il costituente [detto anche disponente]) (12).
19. Il trust è stato costituito con atto del 18 luglio 2007 ed è regolato dalla legge delle isole Bermuda, territorio d’oltremare del Regno Unito. Nel trust si prevede un trustee (13) (ruolo svolto inizialmente dalla società H e in seguito dalla società T) (14) e un protector, che è un terzo persona fisica (15). I titolari di tali organi amministrativi sono mutati nel corso del tempo. A partire dal 2014 il direttore generale della società H (società che ha agito come trustee fino al 1º aprile 2021) è stato anche protector del trust, ruolo che in precedenza era stato ricoperto da una persona che godeva della piena fiducia del costituente (16).
20. I beneficiari del trust erano, inizialmente, il costituente e alcuni suoi familiari. Dalla costituzione del trust fino al 2014 comparivano come beneficiari anche il trustee e il protector del trust. Il 28 dicembre 2014, dopo l’adozione da parte dell’Unione europea di sanzioni a carico della Russia a causa dell’annessione della Crimea, l’atto istitutivo del trust è stato modificato. Sono rimasti in qualità di beneficiari il costituente e altri due suoi parenti. È stato previsto che il protector potesse discrezionalmente rimuovere e sostituire il trustee, che il costituente potesse aggiungere altri protector e che il trustee, con il consenso del protector, potesse aggiungere beneficiari, ma a condizione che non fossero persone sanzionate dall’Unione.
21. In virtù di un atto del 19 dicembre 2017, il trustee e il protector (17) hanno stabilito che le persone sanzionate dall’Unione dovessero considerarsi persone escluse dal trust. Di conseguenza, la sorella e un nipote del costituente sono stati esclusi dai beneficiari del trust.
22. Il 19 giugno 2019 il direttore generale di una società fiduciaria con sede in Svizzera (la società T) è stato nominato protector del trust e, il 1º aprile 2021, è stato nominato trustee.
23. Il costituente è stato escluso dai beneficiari con un atto del 7 febbraio 2022, ventuno giorni prima che il suo nominativo venisse inserito nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, in forza della decisione (PESC) 2022/337 e del regolamento di esecuzione 2022/336.
24. Il protector originario ha continuato a svolgere il ruolo di unico beneficiario dopo la modifica del trust avvenuta il 7 febbraio 2022, con cui il costituente è stato escluso dalla cerchia dei beneficiari. Allo stato attuale, il governo italiano non è in grado di stabilire con certezza chi siano i beneficiari del trust; in udienza, gli avvocati delle società ricorrenti hanno affermato che si tratta di alcuni enti senza scopo di lucro.
25. Le società B, A, C e D disponevano di conti aperti presso una filiale di una banca a Milano. Tra il 17 aprile 2013 e il 7 giugno 2017, tali società hanno comunicato all’istituto bancario che il loro titolare effettivo era il costituente del trust.
26. Il 14 marzo 2022, il Comitato di sicurezza finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato alle società B, A, C e D che, in forza dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 e del decreto legislativo n. 109/2007, aveva disposto il congelamento delle quote sociali e dei beni di proprietà delle suddette società, in quanto «riconducibili in via indiretta [al costituente]».
27. L’11 maggio 2022, le società B, A, C e D e la società T (il trustee) hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il provvedimento di congelamento così adottato.
28. Nella controversia dinanzi a tale giudice:
– le società ricorrenti hanno sostenuto, in sintesi, che i beni congelati erano estranei alla sfera di influenza della persona designata nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, ossia il costituente del trust. Attraverso il conferimento della società controllante nel trust, quest’ultima ha dissociato il proprio patrimonio da quello del costituente. In virtù dell’atto istitutivo e della legislazione applicabile, non sussiste alcun potere (diretto o indiretto) di gestione e di controllo attribuibile al costituente, che non può più esercitare la propria influenza;
– le autorità italiane sostengono, invece, che il conferimento in trust, non avendo effetto traslativo, non determina una completa cesura del legame tra il costituente e i beni conferiti. Invocano inoltre la direttiva 2015/849, il cui articolo 3, punto 6, lettera b), sub i), include i disponenti di trust nella categoria dei «titolari effettivi». Osservano, altresì, che sebbene il costituente non sia più beneficiario del trust, i beni potrebbero comunque «ritornare» nella sua proprietà o disponibilità, nel caso del loro mancato trasferimento finale a vantaggio dei beneficiari (ad esempio per rinuncia degli stessi ovvero per scioglimento anticipato del trust).
29. In tale contesto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 2, [paragrafo] 1, del regolamento [n. 269/2014] debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’allegato I del regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto cui il bene o le risorse appartengono;
2) [in caso di risposta negativa, se] l’articolo 2, [paragrafo] 1, del regolamento [n. 269/2014] debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’allegato I del regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto associato alla persona cui il bene o le risorse appartengono;
3) [in caso di risposta negativa, se] l’articolo 2, [paragrafo] 1, del regolamento [n. 269/2014] debba interpretarsi nel senso che la misura del congelamento può essere adottata anche in caso di beni o risorse conferiti in trust dal disponente indicato nell’allegato I del regolamento (persona designata o listata), da ritenersi quale soggetto che controlla il bene o le risorse».
III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
30. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 26 luglio 2023.
31. Hanno presentato osservazioni scritte le società ricorrenti, i governi belga, francese, italiano, dei Paesi Bassi e finlandese, nonché la Commissione europea.
32. All’udienza, tenutasi l’8 maggio 2025, hanno partecipato le società ricorrenti, il governo belga, tedesco e italiano nonché la Commissione.
IV. Valutazione
33. Prima di fornire una risposta alle questioni pregiudiziali (18), ritengo che per comprendere meglio la controversia occorra tracciare una rapida panoramica dell’istituto del trust, nonché delle norme che disciplinano i trust costituiti in base al diritto delle isole Bermuda.
A. Considerazioni generali sui trust
34. Il trust è un istituto giuridico elaborato nei paesi di common law, i cui contorni non sono sempre facili da determinare e la cui accettazione in altri Stati ha suscitato polemiche (19).
35. Il diritto dell’Unione non prevede una regolamentazione specifica dei trust. La Corte di giustizia, tuttavia, vi ha fatto cenno nell’ambito di controversie relative alla fiscalità e al mercato interno. Nella sentenza Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (20), essa ha sottolineato le tre caratteristiche seguenti del trust:
– nei paesi di common law, il termine trust concerne, in via di principio, un’operazione triangolare, mediante la quale il costituente trasmette determinati beni a una persona, il trustee, affinché egli li gestisca secondo l’atto costitutivo del trust a vantaggio di una terza persona (il beneficiario);
– la proprietà dei beni che costituiscono il trust si suddivide tra la proprietà giuridica e la proprietà economica («legal ownership and economic ownership») spettanti, rispettivamente, al trustee e al beneficiario;
– il trust, sebbene sia riconosciuto dalla legge e produca effetti giuridici, è privo di personalità giuridica propria e agisce con l’intermediazione del suo trustee. I beni che costituiscono il trust non rientrano nel patrimonio del trustee, che deve gestirli «come patrimonio separato, distinto dal proprio patrimonio». L’obbligo essenziale del trustee consiste nel rispetto delle condizioni e degli oneri, stipulati nell’atto costitutivo del trust, e del diritto in via generale.
36. Tale caratterizzazione del trust (21) coincide, in sostanza, con quella della Convenzione dell’Aia del 1985, di cui ho trascritto in precedenza l’articolo 2.
37. La nozione del trust derivata dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aia del 1985 è ampia (22) ed è stata così ideata per includere i trust del diritto anglosassone e istituti affini dei paesi con sistema di civil law (23), come il fideicomiso [spagnolo], il negozio fiduciario o il Treuhand tedesco. In tal modo, i paesi di common law si assicuravano il riconoscimento dei trust negli Stati con sistemi di civil law (dove i trust non esistevano) e questi ultimi ottenevano il riconoscimento dei loro istituti affini nei paesi di common law (24).
38. La Convenzione dell’Aia del 1985 è entrata in vigore nel gennaio 1992 e ne sono parti solo tredici Stati e territori d’oltremare (25).
39. Il trust implica la creazione di «masse distinte» (26) dai titolari dei beni, nell’esercizio dell’autonomia del suo costituente (disponente). Tali masse, la cui amministrazione compete ai trustee, sono in linea di principio immuni nei confronti dei creditori dei disponenti, dei trustee e dei beneficiari, fatto salvo un numero limitato di eccezioni (27).
40. Il trust presuppone la separazione della proprietà, dell’amministrazione e del beneficio economico di un bene, permettendo dunque di dissociare la titolarità, il godimento della proprietà e la responsabilità patrimoniale (28).
41. Per via di tali caratteristiche (il pragmatismo nella loro concezione, il loro carattere di massa distinta, l’immunità nei confronti dei creditori, la flessibilità per quanto concerne la loro costituzione e la riservatezza che essi possono garantire), i trust sono stati utilizzati sia per conseguire obiettivi legittimi (29), sia per evadere imposte, riciclare denaro o eludere sanzioni internazionali (30).
42. Di fatto, determinati trust possono essere classificati come meramente apparenti («sham trust»), quando chi interviene nella loro costituzione intende trasmettere a terzi una falsa impressione, occultando che il costituente continua ad essere, di fatto, il proprietario dei beni conferiti nel trust.
43. Il rischio dell’utilizzo abusivo di tale istituto aumenta quando si tratta di trust costituiti in determinate giurisdizioni in conformità alla legislazione di uno Stato terzo (31), che devono essere riconosciuti ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1985 (32). In tale tipo di trust, le loro caratteristiche si «adeguano» alle esigenze e alle intenzioni del costituente (33).
44. L’uso scorretto dei trust spiega il motivo per cui la direttiva 2015/849 se ne è occupata disciplinando le misure destinate a prevenire il ricorso al sistema finanziario per il riciclaggio di capitali o il finanziamento del terrorismo. Il suo articolo 3, punto 6, comprende tra i «titolari effettivi» dei beni tutte le persone coinvolte in un trust (costituente, trustee, guardiano, beneficiario), nonché qualunque altra persona fisica che eserciti in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
45. Per quanto concerne le misure restrittive imposte nell’ambito del regolamento n. 269/2014, diverse analisi hanno dimostrato che i soggetti inclusi nell’elenco di cui all’allegato I ricorrono al trust per eluderne l’applicazione (34). Almeno uno di questi casi ha dato luogo alla sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2024 (35).
B. Il trust nel diritto delle isole Bermuda
46. La controversia principale non può essere scissa dal riconoscimento in Italia, in applicazione della Convenzione dell’Aia del 1985, di un trust costituito ai sensi del diritto delle isole Bermuda. Di conseguenza, le norme sostanziali applicabili a detto trust sono quelle delle isole Bermuda.
47. Le norme delle isole Bermuda relative ai trust si basano sul diritto inglese e si traducono in una legislazione specifica: il Trust (Special Provisions) Act del 1989 e il Trustee Act del 1975, riformati in varie occasioni, nonché il Trust (Regulation of Trust Business) Act del 2011 e l’Exemption Order del 2002 (36).
48. Secondo l’articolo 2, paragrafo 2, del Trust (Special Provision) Act del 1989, le caratteristiche del trust nelle isole Bermuda includono le seguenti:
– i beni del trust costituiscono una massa distinta, che non fa parte del patrimonio del trustee;
– i beni del trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto da quest’ultimo designato;
– il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo di amministrare e disporre dei beni del trust a favore dei beneficiari, in conformità alle disposizioni dell’atto costitutivo del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.
49. L’articolo 2, paragrafo 3, aggiunto a seguito di una riforma del 2014, permette al costituente di essere co-beneficiario del trust e cotrustee (37). Nessuna di queste due circostanze comporta l’invalidità del trust, impedisce che quest’ultimo produca effetti ai sensi delle sue disposizioni o comporta l’incorporazione dei beni del trust nel patrimonio del costituente (articolo 2A, paragrafo 1).
50. Il diritto delle isole Bermuda conferisce pertanto ai trust una grande flessibilità, favorendo e tutelando considerevolmente la posizione dei costituenti.
C. Sulla prima questione pregiudiziale
1. Valutazione preliminare
51. Il giudice del rinvio chiede se sia possibile adottare una misura di congelamento nei confronti di beni o risorse economiche conferiti in un trust da un costituente (designato nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014) «da ritenersi quale soggetto cui il bene o le risorse appartengono».
52. Le autorità italiane affermano che il costituente è il titolare effettivo della società madre e che quest’ultima rimane sotto il suo controllo. Gli avvocati delle società ricorrenti dissentono da tale valutazione (38).
53. Compete al giudice del rinvio chiarire se, in quanto circostanza rilevante per la controversia, il costituente abbia conferito in trust le attività della società madre (avente sede nelle isole Bermuda) alla quale appartengono le società di cui sono stati congelati i beni e le risorse.
54. Ai fini della risposta alla questione pregiudiziale, la Corte di giustizia non può che basarsi su tale circostanza (il conferimento in trust delle attività della società madre). In tal senso depongono almeno due fattori:
– da un lato, le società che operano in Italia hanno riconosciuto, tra il 17 aprile 2013 e il 7 giugno 2017, che il loro titolare effettivo era il costituente del trust;
– dall’altro, il giudice a quo afferma che la persona fisica iscritta nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 (il costituente) ha istituito il trust nel quale ha conferito la società madre che controlla le società ricorrenti. Il giudice del rinvio dichiara, pertanto, che il costituente ha conferito nel trust i beni e le risorse economiche di cui trattasi. Ciò premesso, chiede se il costituente conservi la titolarità di tali beni e risorse in qualità di proprietario (prima questione pregiudiziale) (39).
2. Risposta alla questione
55. Impostata così la controversia, devo trattare l’argomento addotto in udienza dal governo tedesco, su cui si sono pronunciati anche le altre parti e gli altri intervenienti.
56. Secondo il governo tedesco, è possibile imporre misure restrittive nei confronti delle società controllate dal costituente del trust solo se tali società sono incluse espressamente nell’elenco di persone, entità e organismi dell’allegato I del regolamento n. 269/2014. Il governo tedesco sostiene tale tesi con argomenti analoghi a quelli accolti nella sentenza del Tribunale Melli Bank/Consiglio (40) che, a mio parere, la Corte di giustizia non ha successivamente confermato (41).
57. L’argomento dedotto dal governo tedesco potrebbe, eventualmente, essere valido per le società con partecipazioni non maggioritarie (controllo parziale) di persone soggette a misure restrittive; non è sostenibile, invece, qualora si applichino misure restrittive nei confronti di società che appartengono interamente alla persona designata nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 o sono controllate da detta persona.
58. Nel caso di società interamente appartenenti a (o controllate da) una persona fisica inserita nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, ritengo che l’inserimento delle denominazioni di ciascuna di tali società nel suddetto elenco sia superfluo ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014. La loro inclusione ostacolerebbe enormemente il lavoro del legislatore dell’Unione e comprometterebbe la rapidità e l’effetto sorpresa con cui devono essere applicate le misure restrittive (42).
59. È sufficiente, a mio parere, che l’intero capitale di una società appartenga a (o sia controllato da) la persona fisica designata nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 perché tale attività sia compresa senz’altro nella categoria di tutti i fondi e le risorse economiche della suddetta persona fisica che possono essere congelati (43).
60. La disposizione determinante per rispondere alla prima questione pregiudiziale è l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014: «[s]ono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell’allegato I».
61. Tale disposizione ha una portata molto estesa, sia dal punto di vista oggettivo (beni e risorse assoggettabili a congelamento) che da quello soggettivo (persone fisiche o giuridiche la cui relazione con tali beni si traduce nella proprietà, nel possesso, nella detenzione o nel controllo degli stessi). Sono molto estese anche le definizioni di «congelamento di risorse economiche» e di «congelamento di fondi» di cui all’articolo 1, lettere e) ed f), del regolamento n. 269/2014.
62. L’obiettivo del legislatore dell’Unione, fornendo una definizione così estesa del vincolo tra la persona (nei cui confronti si adotta la misura restrittiva) e i beni, è quello di ottenere il congelamento di tutti i suoi fondi e le sue risorse economiche. La misura le impedirà di ricavare (da tali fondi e risorse) benefici economici, nonché di ricorrere a strumenti che le permettano di eluderne l’impatto (44).
63. Si tratta di sapere se, in un caso come quello di specie, il costituente del trust, che vi conferisce determinati beni o risorse economiche fino a quel momento di sua proprietà, continui a mantenere con tali beni o risorse uno dei rapporti giuridici che, ai sensi del regolamento n. 269/2014, ne determinano il necessario congelamento.
64. Com’è logico, compete al giudice del rinvio stabilire quale sia, esattamente, la posizione del costituente del trust nella presente controversia. Poiché i trust hanno una configurazione molto eterogenea, flessibile e variabile, si rende necessaria una valutazione caso per caso, che è senza dubbio ostacolata dalla loro opacità e assenza di pubblicità. Benché la valutazione spetti al giudice del rinvio, la Corte di giustizia può offrirgli alcune indicazioni utili.
65. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 non definisce, bensì elenca alcune nozioni giuridiche, né rimanda ad altre norme dell’Unione o ai diritti nazionali. Si tratta, dunque, di concetti autonomi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione uniforme applicabile in tutti gli Stati membri.
66. Per fornire tale interpretazione uniforme, occorre tenere conto del tenore letterale della disposizione, del suo contesto e dello scopo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte (45).
3. Criterio letterale
67. L’interpretazione grammaticale dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 non risulta evidente, a causa delle differenze tra le versioni linguistiche (46). Alcune utilizzano quattro tipi di rapporto (quella italiana impiega i termini «appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati» e la francese «appartenant aux, possèdent, détiennent, contrôlent»), mentre altre li riducono a tre (la versione spagnola parla solo di «propiedad, tenencia o control»).
68. A mio parere non vi è contraddizione, bensì complementarità, tra tali versioni linguistiche. In tutte esistono almeno tre modalità di rapporto tra le persone e i beni o le risorse economiche da congelare: la proprietà («appartenant à»; «belonging to»; «appartenenti a»), il possesso o la mera detenzione («possèdent», «détiennent»; «owned», «held»; «posseduti», «detenuti») e il controllo («contrôlent»; «controlled»; «controllati»).
69. I casi di proprietà e di possesso sono vicini e strettamente connessi tra loro, presupponendo un rapporto giuridico diretto tra le persone e i loro beni, mentre il controllo può essere maggiormente indiretto. Tutte queste categorie sono accomunate, tuttavia, dal fatto di ampliare il vincolo che può sussistere tra una persona e i beni, al di là della loro mera titolarità, affinché se ne disponga il congelamento (47).
4. Criterio contestuale e criterio teleologico
70. Per chiarire se, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 269/2014, i beni o le risorse economiche conferiti in trust rimangano di proprietà o nel possesso del costituente, si dovrà tenere conto dell’obiettivo del suddetto regolamento e della sua connessione con altri strumenti del diritto dell’Unione.
71. Dal punto di vista della sua finalità, l’interpretazione che propongo è in linea con l’obiettivo delle norme adottate dall’Unione per imporre misure restrittive nei confronti di persone vincolate con i dirigenti russi per via dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina (48) Tale obiettivo sarebbe vanificato se si autorizzasse il ricorso a istituti giuridici che, per mezzo di tecniche più o meno sofisticate, permettono alle suddette persone di eludere l’efficace applicazione delle misure di cui sopra.
72. Il criterio teleologico di interpretazione suggerisce, dunque, un’interpretazione estensiva delle categorie che trovano riscontro nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, idonea per conseguire il congelamento delle attività corrispondenti alle persone elencate nel relativo allegato I.
73. L’analisi sistematica dovrà basarsi sul fatto che, in generale, i trust consentono una separazione o disconnessione tra la titolarità giuridica e la titolarità effettiva (49) dei beni. Il complesso assetto e l’opacità di tali strumenti rendono arduo identificare i veri titolari dei beni conferiti in trust e richiedono sforzi aggiuntivi per determinare la reale natura dei rapporti ricadenti nell’alveo di tale istituto giuridico. Inoltre, il rischio di uso improprio dei trust aumenta quando essi sono costituiti in giurisdizioni straniere (50).
74. Sarà imprescindibile, pertanto, tenere conto delle norme specifiche del diritto dell’Unione relative all’eventuale elusione delle misure restrittive avvalendosi di trust o di istituiti giuridici affini. Dal punto di vista sistematico, possono essere utili anche le norme antiriciclaggio adottate dall’Unione. Analizzerò di seguito le une e le altre.
a) Il trust come mezzo di elusione delle misure restrittive
75. L’articolo 9 del regolamento n. 269/2014 vieta di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive di congelamento di risorse finanziarie e fondi adottate nei confronti di persone fisiche e giuridiche elencate nell’allegato I di detto regolamento.
76. I trust, come ho già esposto, si possono utilizzare con relativa facilità per evitare il congelamento di risorse economiche e fondi, come afferma la Commissione nella Guida per gli operatori economici sull’elusione delle sanzioni contro la Russia (51).
77. Tale circostanza spiega l’adozione di norme specifiche del diritto dell’Unione che tendono a impedire l’utilizzo dei trust come mezzo per aggirare l’applicazione delle misure restrittive:
– nella decisione 2014/512/PESC (52), l’articolo 1 undecies, paragrafi 1 e 2, vieta di registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come costituente o beneficiario varie categorie di persone (tra cui cittadini russi o residenti in Russia, persone giuridiche o entità stabilite in Russia o sotto il controllo diretto o indiretto di cittadini russi). Vieta altresì che tali persone possano agire in qualità di trustee o in funzioni analoghe;
– l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1226 (53) stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione. Ai sensi di tale articolo, è considerato reato l’elusione di una misura restrittiva dell’Unione (54) con l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell’Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche. A mio parere, tale fattispecie di reato è stata concepita, inter alia, per combattere l’utilizzo del trust e di istituti giuridici analoghi come strumento per favorire l’elusione delle misure restrittive.
b) Norme antiriciclaggio
78. L’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, in relazione ai trust, è agevolata dalle norme del diritto dell’Unione che, sebbene siano state adottate al di fuori del particolare ambito delle misure restrittive, hanno la finalità di prevenire l’uso del sistema finanziario per il riciclaggio di capitali.
79. Ciò è dovuto al fatto che le misure restrittive in questione si possono eludere ricorrendo ai medesimi artifici, strutture e tecniche giuridiche cui fa riferimento la direttiva 2015/849. Quest’ultima si prefigge di evitare che flussi di denaro illecito possano minare l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario dell’Unione e costituire una minaccia per il suo mercato interno nonché per lo sviluppo internazionale (55).
80. Una delle nozioni chiave della direttiva 2015/849 (56) è quella di «titolare effettivo» dei beni. Orbene, il suo articolo 3, punto 6, lettera b) (57), impone di classificare come «titolari effettivi», nel caso dei trust, cinque categorie di persone tra cui si trovano, in primo luogo, il costituente o i costituenti. Il medesimo obbligo si estende, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2019/2177, agli istituti giuridici che hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust.
81. È vero che l’articolo 3 della direttiva 2015/849 integra tali definizioni ai fini dell’applicazione della direttiva stessa, e che la sua finalità si limita alla lotta al riciclaggio. Orbene, da un punto di vista sistematico del diritto dell’Unione, l’identificazione del costituente di un trust in qualità di «titolare effettivo» dei beni (58) può servire ad interpretare le nozioni analoghe della normativa intesa a contrastare un’altra condotta tanto illegittima quanto il riciclaggio, ossia quella di avere prestato attivamente appoggio materiale o finanziario ai politici russi responsabili dell’annessione della Crimea o dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina (59).
c) Conclusione intermedia
82. In sintesi, l’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, alla luce di altre disposizioni su tale tipo di misure restrittive e delle norme più generali sull’antiriciclaggio, permette di affermare che il costituente di un trust può inquadrarsi, in linea di principio, nelle situazioni giuridiche contemplate da detta disposizione.
83. Partendo da tale premessa, occorrerà valutare le circostanze di fatto di ciascun trust e delle persone in esso coinvolte per chiarire se sia stato utilizzato come mezzo di elusione delle misure restrittive. Tale valutazione, ribadisco, compete al giudice nazionale, al quale la Corte di giustizia può fornire le indicazioni che propongo di seguito.
5. Rapporto del costituente con le risorse economiche conferite nel trust
84. Compete al giudice del rinvio valutare quale tipo di rapporto intercorra tra il costituente e le attività conferite nel trust e stabilire se tale strumento abbia potuto essere utilizzato per eludere le misure restrittive imposte in applicazione del regolamento n. 269/2014.
85. Nella controversia principale si solleva una questione classica del diritto internazionale privato, ossia il riconoscimento in Italia, ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1985, di un trust costituito ai sensi del diritto delle isole Bermuda.
86. Il diritto applicabile al trust è quello delle isole Bermuda, circostanza non contestata dalle parti. L’articolo 6 della Convenzione dell’Aia del 1985 stabilisce che «il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente» e, a norma dell’articolo 8, detta legge «regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l’amministrazione del trust».
87. Occorre tenere conto, dunque, delle condizioni stabilite dalla Convenzione dell’Aia del 1985 per il riconoscimento dei trust, in particolare quelle di cui ai suoi articoli 2 e 11. Quest’ultima disposizione impone all’Italia di riconoscere una serie di effetti del trust nella misura in cui la legislazione delle isole Bermuda li preveda.
88. A mio parere, il diritto italiano e la relativa giurisprudenza in materia di trust, citata dal giudice del rinvio nella sua decisione, non possono prescindere dalla circostanza che le norme sostanziali applicabili al trust siano, nel caso di specie, quelle delle isole Bermuda. Ai sensi di tali norme occorre valutare, come questione di fatto, il rapporto del costituente con i beni del trust.
89. Secondo l’articolo 2, paragrafo 2, del Trust (Special Provision) Act del 1989, nelle isole Bermuda i trust presentano le caratteristiche consuete di detto istituto. Orbene, la normativa delle Bermuda è assai flessibile e tutela molto il costituente, conferendogli una serie di prerogative che, a mio parere, gli permettono di continuare ad essere il «titolare effettivo» dei beni conferiti nel trust.
90. Tra tali prerogative, che non impediscono la costituzione di un trust (60), riconosciute dalla normativa delle isole Bermuda (61), il giudice del rinvio può tenere conto delle seguenti (e verificare se siano state messe in pratica dal costituente):
– il costituente ha la facoltà di revocare in toto o in parte il trust. In tal caso, i beni torneranno a far parte del patrimonio del costituente (62). Come sostiene il governo italiano, tale norma di legge dimostra che il costituente ha la «titolarità effettiva» dei beni del trust;
– il costituente conserva la facoltà di impartire istruzioni vincolanti per quanto concerne l’acquisto, il possesso, la vendita o altre operazioni commerciali o di investimento con beni del trust, o qualsiasi investimento o reinvestimento di detti beni, e al fine di esercitare qualunque facoltà o diritto derivato da tali beni;
– il costituente ha la possibilità di designare, aggiungere, revocare o sostituire qualsiasi trustee o protector del trust;
– il costituente ha la facoltà di aggiungere, rimuovere o escludere un beneficiario o una categoria di beneficiari, nonché la possibilità di prevedere che il costituente stesso sia co-beneficiario del trust.
91. Il cumulo di tali caratteristiche evidenzia che il costituente di un trust disciplinato dal diritto delle Bermuda può mantenere con i beni e le risorse economiche in esso conferiti un rapporto tale da poter rendere la suddetta persona «titolare effettivo» delle attività conferite. Un rapporto di questo genere rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, al fine di applicare a tali beni e risorse una misura di congelamento.
92. Quanto fin qui esposto mi permette di suggerire la seguente risposta alla prima questione pregiudiziale: nulla osta a che, in base alle singole clausole dell’atto istitutivo o alle loro modifiche, e al diritto applicabile a un determinato trust, le risorse economiche e i fondi in esso conferiti si considerino ancora di proprietà o in possesso del costituente, per le finalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014.
D. Sulla seconda questione pregiudiziale
93. Poiché la risposta che propongo al primo quesito del giudice del rinvio è affermativa, non si rende necessario analizzare la seconda questione pregiudiziale, formulata per l’ipotesi in cui la risposta alla prima fosse negativa. La analizzerò, in ogni caso, in subordine.
94. Con la seconda questione, il giudice a quo chiede se, qualora il costituente non si trovi nella condizione di soggetto cui appartiene il bene (conferito nel trust), l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 sia applicabile, poiché tale bene apparterrebbe a un altro soggetto «associato» a lui (al costituente).
95. Secondo il giudice del rinvio, l’inciso persone fisiche associate si può intendere riferito a «situazioni, come quella in esame, in cui il bene, pur essendo nominalmente non più intestato al soggetto indicato nell’allegato I [del regolamento n. 269/2014], continui a mantenere, con quest’ultimo, un legame significativo, almeno finché il bene non sia stato trasferito ai beneficiari».
96. Il giudice del rinvio aggiunge che «[n]el caso del trust, la persona associata sarebbe, con tutta evidenza, il trustee, che sta amministrando i beni conferiti nell’interesse del disponente. La perdurante vigenza del programma incorporato nell’Atto Istitutivo non ridimensiona il fatto che tale programma sia stato voluto dal disponente, per realizzare un proprio interesse, e che gli amministratori del trust (...) sono stati scelti dal disponente o, comunque, da soggetti in origine indicati dal disponente nell’Atto istitutivo».
97. Da tali considerazioni si deduce che, per il giudice del rinvio, può esistere un legame giuridico significativo tra il costituente [da esso denominato disponente] e il trustee, che permetterà di qualificare entrambi come persone associate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014.
98. Il criterio dell’«associazione» si utilizza spesso in atti del Consiglio riguardanti misure restrittive, ma non è definito in quanto tale e il suo significato dipende dai diversi contesti e circostanze. Si può intendere riferito a persone fisiche o giuridiche unite, in generale, da interessi comuni, senza che esse esercitino necessariamente un’attività economica condivisa. Di solito, tale nozione implica l’esistenza di un legame che va al di là di un rapporto familiare (63).
99. Orbene, come sottolineano la Commissione e molti tra i governi intervenuti nel procedimento, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, quando si riferisce a «persone fisiche o giuridiche, (...) entità o (...) organismi (...) associati», richiede che siano «elencati nell’allegato I».
100. L’inserimento nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 risulta, pertanto, imprescindibile affinché si adotti una misura di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti del soggetto «associato» a una persona fisica o giuridica (64).
101. Occorre domandarsi, tuttavia, se la necessità che le persone fisiche associate compaiano anche negli elenchi dell’allegato I sia coerente con gli obiettivi sottesi all’ampliamento dell’ambito soggettivo delle misure restrittive, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014.
102. In tale prospettiva, si comprende l’interpretazione proposta dal governo italiano: l’inserimento di una persona nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 consente senz’altro l’applicazione automatica delle misure restrittive, tuttavia queste ultime possono essere messe in pratica anche dimostrando l’esistenza del legame di associazione, seppur in mancanza di tale inserimento.
103. Per quanto detta interpretazione possa risultare interessante, de lege lata non è consentita dalla formulazione della norma: il legame di associazione richiede l’inserimento esplicito nell’allegato I del regolamento n. 269/2014 della persona o dell’entità associata.
104. Nel trust di cui trattasi sussiste, secondo il giudice del rinvio, l’associazione tra il costituente e il trustee, ma quest’ultimo non è inserito nell’allegato I del regolamento n. 269/2014.
105. In assenza di tale inserimento esplicito, la stretta relazione tra il costituente e il trustee o il protector dovrebbe essere fatta confluire nelle nozioni di proprietà o possesso, analizzate nella risposta alla prima questione pregiudiziale, o di controllo, di cui mi occuperò nella risposta alla terza.
106. Pertanto, ritengo che la misura di congelamento possa essere adottata nei confronti di risorse economiche o fondi conferiti in trust se il soggetto «associato» è designato, a sua volta, nell’allegato I del regolamento n. 269/2014.
E. Sulla terza questione pregiudiziale
107. Sempre in subordine, il giudice del rinvio chiede, per l’ipotesi in cui la risposta alla prima e alla seconda domanda fosse negativa, se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 sia applicabile nella misura in cui il costituente controlla le risorse o i beni da esso stesso conferiti in un trust.
108. Avendo suggerito una risposta affermativa alla prima questione, non è necessario affrontare la terza. Me ne occuperò, tuttavia, nell’eventualità che la Corte di giustizia sostenga una posizione diversa in merito alla questione iniziale.
109. L’inserimento nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 del termine «controllati» riferito ai fondi e le risorse economiche integra i criteri della proprietà e del possesso di tali beni o risorse e obbedisce all’intenzione del legislatore dell’Unione di chiudere il cerchio delle possibili situazioni ed evitare in tal modo l’elusione delle misure restrittive.
110. Il criterio del controllo delle attività permette di evitare l’uso di artifici e strutture giuridiche mediante i quali il titolare dei beni o delle risorse ne trasferisce la proprietà a terzi, ma continua a decidere in merito al loro utilizzo e alla loro destinazione. È, inoltre, particolarmente adeguato allo scopo di evitare l’utilizzo di trust istituiti sotto giurisdizioni straniere come mezzo di elusione delle misure restrittive dell’Unione.
111. La Commissione e il Consiglio hanno fornito orientamenti interpretativi alle autorità competenti degli Stati membri per applicare le misure restrittive di congelamento. Nello specifico, la Commissione ha indicato una serie di fattori o criteri (65) che dovrebbero essere presi in considerazione quando si stabilisce se un’entità sia controllata da un’altra persona o da un’altra entità, vale a dire se quest’ultima sia in grado di esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento dell’altra entità (66).
112. Concentrerò la mia analisi su alcuni di tali criteri, che ritengo pertinenti. La loro applicazione ai trust non sarà sempre possibile, ma alcuni sono utili per stabilire se il costituente mantenga il controllo sulle risorse economiche e sui fondi che ha conferito nel trust. Sarà ancora il giudice del rinvio, in ultimo, a dover chiarire se ciò si verifichi nel caso di specie.
113. Il primo di tali criteri è «la facoltà di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza» della persona giuridica o entità controllata. Nei trust, a seconda della loro configurazione, il costituente controlla i soggetti in essi coinvolti: nomina e può sostituire il trustee, nello stesso modo in cui può nominare e sostituire il protector. In altri termini, l’«ombra allungata» o la longa manus del costituente consentirà a quest’ultimo, secondo i casi, di esercitare la propria influenza su coloro che amministrano il trust, che dipenderanno dalla volontà del costituente per conservare il loro incarico.
114. Una circostanza analoga si verifica con il criterio dell’«esercizio di influenza in relazione alla strategia dell’impresa, alla politica aziendale, ai piani operativi, agli investimenti, alle capacità, alla dotazione finanziaria, alle risorse umane e alle questioni giuridiche». Il costituente può prestabilire tali elementi nell’atto istitutivo, che vincola il trustee quando gestisce e amministra le attività del trust. Inoltre, è consuetudine che il costituente nomini un trustee di sua assoluta fiducia, ragione per la quale nulla impedisce che a quest’ultimo siano impartite indicazioni in materia di amministrazione del trust senza che occorra pubblicizzarle in alcun modo. Il costituente può, inoltre, includere nell’atto istitutivo l’obbligo di fornirgli periodicamente informazioni sull’amministrazione del trust.
115. Come ho già osservato, il diritto delle isole Bermuda conferisce ampie facoltà al costituente di un trust, che può amministrarlo congiuntamente con il trustee e sostituire la persona o la società che ha nominato per esercitare tale funzione. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, nel caso di specie, si verifichino tali circostanze, sintomatiche del controllo, da parte del costituente, sulla gestione dei beni del trust.
116. Un indizio ulteriore (e indiretto) del controllo esercitato dal costituente è la destinazione delle risorse economiche e dei beni del trust ad attività di cui lui stesso, de facto, è il principale o l’unico destinatario o beneficiario (67).
117. Il controllo si manifesta altresì nelle possibilità del costituente di istituire ulteriori meccanismi di vigilanza, in particolare, in quella di nominare un protector del trust affinché vigili sulla corretta amministrazione delle risorse e dei fondi. La disposizione di revoca del trust qualora non si conseguano gli obiettivi dell’atto istitutivo conferisce, in fine, al costituente un controllo di ultima ratio.
118. In sintesi, il diritto delle isole Bermuda, specialmente dopo la riforma del 2014 del Trusts (Special Provisions) Act del 1989, attribuisce prerogative notevoli al costituente, che può riservarsi importanti facoltà per controllare il trust.
119. Aggiungerò che, come suggerisce il giudice del rinvio (68), i mutamenti verificatisi nell’ambito del trust oggetto della controversia da quando è stato costituito, quand’anche siano orientati a ridurre i poteri del costituente, sembrano dipendere dalla sua volontà e rivelare, una volta di più, le sue facoltà di controllo. Tali mutamenti non modificherebbero, ma anzi confermerebbero, le sue capacità di controllare, direttamente o indirettamente, i beni che ha conferito nel trust, sostituendo i trustee o i protector con altre persone di sua fiducia.
120. Nulla impedisce, pertanto, al costituente di mantenere, nel senso indicato dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, un controllo sui fondi e sulle risorse economiche che conferisce in trust, esercitando su di essi un’influenza determinante (69). Se ciò avvenga nel caso di specie è una questione che, lo ribadisco, deve essere analizzata dal giudice del rinvio.
V. Conclusione
121. Alla luce di quanto precede, suggerisco di rispondere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) nei seguenti termini:
«L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) n. 476/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014 e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022,
dev’essere interpretato nel senso che:
nulla osta a che, in base alle singole clausole dell’atto istitutivo o alle loro modifiche, e al diritto applicabile a un determinato trust, le risorse economiche e i fondi in esso conferiti si considerino ancora di proprietà o semplicemente in possesso del costituente, per le finalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014».
1 Lingua originale: lo spagnolo.
2 Adotterò il termine inglese «trust» con preferenza rispetto ad altri che indicano istituti simili, ma non necessariamente coincidenti (le sostituzioni fedecommissarie, per esempio).
3 Regolamento del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato dal regolamento (UE) n. 476/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014 (GU 2014, L 137, pag. 1), e attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022 (GU 2022, L 58, pag. 1). Il costituente del trust è stato incluso nell’elenco di cui all’allegato I in virtù della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1), e del regolamento di esecuzione 2022/236.
4 In prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1985». Testo italiano disponibile all’indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg= 089G043400200010110001&dgu= 1989-11-08&art.dataPubblicazioneGazzetta= 1989-11-08&art.codiceRedazionale= 089G0434&art.num= 1&art.tiposerie=SG.
5 Versione risultante dalla modifica introdotta dal regolamento n. 476/2014.
6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 (GU 2019, L 334, pag. 155).
7 Decreto legislativo del 22 giugno 2007, n. 109 – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (GURI n. 172, del 26 luglio 2007).
8 Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90 – Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (supplemento ordinario n. 28 alla GURI n. 140, del 19 giugno 2017).
9 Legge del 16 ottobre 1989, n. 364 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1º luglio 1985 (supplemento ordinario n. 84 alla GURI n. 261, dell’8 novembre 1989).
10 Le società B e A, insieme alla società cipriota N, sono proprietarie di ville di lusso nel comune di Arzachena in Costa Smeralda (Sardegna). La società C si occupa di noleggi di autovetture e la società D della prestazione di servizi turistici. Fino all’adozione del provvedimento di congelamento, le suddette ville erano state sistematicamente date in locazione al costituente del trust, in via esclusiva.
11 Lo riconoscono le società ricorrenti nelle loro osservazioni scritte (punto 1): le quote sociali delle quattro società sono interamente detenute dalla società madre, con sede nelle isole Bermuda.
12 Denominato anche «settlor». Per quanto concerne il rapporto del costituente con le attività conferite nella società madre, v. paragrafi da 51 a 54 delle presenti conclusioni.
13 Adotto questa denominazione anziché quella di fiduciario. Il trustee, come spiegherò in seguito, gestisce e amministra i beni conferiti nel trust, conformemente all’atto istitutivo, e trasferisce ai beneficiari, al termine del trust o in conformità ad esso, i beni conferiti.
14 La società T ha agito in qualità di trustee a decorrere dal 1º aprile 2021, ruolo ricoperto in precedenza dalla società H, secondo quanto riferito dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, punti 4 e 10.
15 Il protector ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione del programma previsto nel trust.
16 Tra il 2006 e il 2013, la suddetta persona ha ricoperto il posto di amministratore delegato in una società russa, di proprietà del costituente del trust, attiva nel settore siderurgico e minerario. A partire dal 2013 è amministratore delegato di un’altra società russa che controlla le società di cui il costituente del trust e i suoi familiari sono i principali azionisti.
17 Un’altra persona di fiducia del costituente ha svolto la funzione di protector tra il 2014 e il 2021.
18 Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano aveva sostenuto l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 275 TFUE. In udienza, tuttavia, ha rinunciato espressamente alla sua eccezione di inammissibilità, alla luce della dottrina stabilita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 10 settembre 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723), punto 39.
19 Hayton, David, «Trust in Private International Law», Recueils de cours, Académie de droit international, 2013, pagg. da 9 a 98; Hayton, D. e a. (a cura di), Principles of European Trust Law, Kluwer, 1999; Noseda, F., «Unpacking the trust concept: closing the common law-civil law gap», Trust & Trustees, 2024, pagg. da 1 a 9.
20 Sentenza del 14 settembre 2017 (C‑646/15, EU:C:2017:682), punti da 3 a 5.
21 L’articolo X.–1:201 dei Principi, definizioni e regole modello di diritto privato europeo. Progetto di un quadro comune di riferimento (Draft Common Frame of Reference, DCFR) fornisce la definizione seguente: «Un trust è un rapporto giuridico nel quale il trustee è obbligato ad amministrare o disporre di uno o più beni (il fondo in trust) secondo le clausole che regolano il rapporto (clausole del trust) a vantaggio del beneficiario o per promuovere scopi di pubblica utilità».
22 L’articolo 3 della Convenzione dell’Aia del 1985 ne limita, tuttavia, l’applicabilità ai trust istituiti volontariamente e provati per iscritto.
23 Von Overbeck, A.E., «Rapport explicatif sur la Convention de La Haye de 1985 relative au trust» (rapporto esplicativo), in Actes et documents de la Quinzième session (1984), volume II, Trusts – loi applicable et reconnaissance, L’Aia, Imprimerie Nationale, 1985, pagg. da 370 a 415.
24 La Convenzione dell’Aia del 1985 non aveva l’obiettivo di introdurre l’istituto del trust nei paesi in cui era ignoto, ma esclusivamente quello di promuoverne il riconoscimento.
25 Tra gli Stati parti che applicano la Convenzione figurano cinque Stati membri dell’Unione (Cipro, Italia, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi). La Francia ha firmato la Convenzione, ma non l’ha ratificata e l’Unione non ne fa parte, a differenza del Regno Unito e delle isole Bermuda, in qualità di territorio d’oltremare del Regno Unito. Oltre ad altri Stati con sistemi di common law (Australia, Canada e Stati Uniti, paese, quest’ultimo, che l’ha firmata senza però averlo ancora ratificata), sono parti di tale Convenzione Stati o micro-Stati che operano come centri finanziari (Liechtenstein, Monaco, Panama, San Marino e Svizzera). Un elenco degli Stati parte in cui si applica la Convenzione è disponibile all’indirizzo https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid= 59.
26 Questa è l’espressione utilizzata nell’articolo 2 della Convenzione dell’Aia del 1985.
27 Il bene resta sottratto all’azione dei creditori personali tanto del costituente quanto del trustee e del beneficiario. I creditori di quest’ultimo possono azionare esclusivamente i loro diritti nei confronti del trust, e soltanto nel caso in cui non si tratti di un trust discretionary, protective o spendthrift. Per quanto concerne la gestione di tale patrimonio separato, ossia le relazioni tra il costituente, il trustee e il beneficiario, il trust è regolamentato da norme più o meno simili a quelle che disciplinano i contratti di mandato, commissione e agenzia.
28 V. Hansmann, H., e Mattei, U., «The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis», New York University Law Review, vol. 73, 1998, pag. 434.
29 Trasferire l’amministrazione di un’attività a un terzo allo scopo di organizzare una successione, tutelare i beni di minori o di determinate categorie di familiari o adulti vulnerabili, gestire collettivamente un bene per un gruppo di società di capitali, finanziare un progetto di beneficenza attraverso un intermediario incaricato di raccogliere fondi ed effettuare investimenti con l’obiettivo di finanziare una spesa futura (per esempio spese per studi o la pensione di vecchiaia). V. GAFI ed Egmont Group, Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales, luglio 2018, disponibile all’indirizzo https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/reports/SPANISH-FATF-Egmont-Concealment-Beneficial-Ownership.pdf.
30 V. i lavori del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e, in particolare, GAFI, Guía sobre beneficiario final y transparencia de otras estructuras jurídicas, Parigi 2024, disponibile all’indirizzo https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/reports/Spanish-Guidance%20on%20Beneficial%20Ownership%20and%20Transparency%20of%20Legal%20Arrangements.pdf.coredownload.inline.pdf.
31 GAFI ed Egmont Group, Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales, luglio 2018, punto 50.
32 La dottrina parla di «offshore-inspired trusts», evidenziando l’utilizzo inappropriato dei trust a fini di evasione fiscale e riciclaggio di capitali. V., tra gli altri, Samet, I., «On trust, hypocrisy and conscience», The Cambridge Law Journal, vol. 83, issue 1, 2024, pagg. da 158 a 183; Dagan, H., e Samet, I., «What’s Wrong with Massively Discretionary Trusts», Law Quarterly Review, vol. 138, 2022, pag. 624; e Smith, L., «Massively Discretionary Trusts», Trusts & Trustees, vol. 25, 2019, pag. 397.
33 Anche i giuristi di alcune giurisdizioni «offshore» pubblicizzano vantaggi di questo tipo come si può vedere, ad esempio, in «Best Offshore Trust Jurisdiction – a Comparison», disponibile all’indirizzo https://www.offshorecorporation.com/trust/.
34 Secondo la Multilateral Repo Task Force, «Global Advisory on Russian Sanctions Evasion», 9 marzo 2023, pag. 3, disponibile all’indirizzo https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-03/230309-repo-global-advisory_en.pdf, «specifically, REPO members have discovered trust arrangements that may have been designed to thwart sanctions enforcement. These arrangements may indicate that everyone involved in the trust – including law firms, grantors (also defined as protectors), trustees, settlors, and beneficiaries – may be involved in sanctions evasion. In some instances, sanctioned Russians individuals and entities and their proxies may involve relatives and close associates in these legal structures and arrangements to further obfuscate their ownership or relation to the assets. It is not uncommon for these legal entities and arrangements to be located in jurisdictions that are tax or corporate formation havens, which may afford a degree of secrecy to Russian elites and their proxies».
35 Causa Ismailova/Consiglio (T‑234/22, EU:C:2024:287), punti da 136 a 153. Tale sentenza è oggetto d’impugnazione nella causa C‑506/24 P, attualmente pendente.
36 I testi aggiornati di tali norme sono disponibili all’indirizzo https://www.bermudalaws.bm/search/*/SPContentType:%C7%82%C7%82436f6e736f6c696461746564204c6177.
37 Articolo 2, paragrafo 3, modificato dalla riforma del 2014: 22 s. 2, in vigore a decorrere dal 16 luglio 2014: «The reservation or grant by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust».
38 Secondo gli avvocati delle società ricorrenti, la società madre è, a sua volta, di proprietà di T, società fiduciaria avente sede in Svizzera e attuale trustee del trust.
39 V., in particolare, l’ordinanza di rinvio (pag. 8 della versione originale italiana anonimizzata): «[l]a questione sottoposta con il presente rinvio pregiudiziale concerne la possibilità di ritenere che i beni, le risorse e i rapporti oggetto di conferimento [nel trust] possano essere ritenuti comunque “appartenenti” al disponente, sebbene lo stesso non sia utilizzatore o gestore dei beni conferiti né beneficiario finale degli stessi, ovvero, a soggetto “associato” al disponente o in ultima analisi, “controllati” dal disponente stesso, con il conseguente effetto di potere applicare, in caso di beni conferiti in trust dal disponente designato (o listato), le misure di congelamento previste dall’art[icolo] 2, [paragrafo] 1 del regolamento [n. 269/2014]».
40 Sentenza del 9 luglio 2009, Melli Bank/Consiglio (T‑246/08 e T‑332/08, EU:C:2009:266), punto 146.
41 Sentenza del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio (C‑380/09 P, EU:C:2012:137), punto 76 e seguenti.
42 L’esigenza di includere nell’elenco dell’allegato I del regolamento n. 269/2014 le società interamente appartenenti a (o controllate da) una persona fisica comporterebbe l’estensione della medesima norma ad altri tipi di attività, di modo che dovrebbero essere identificati e indicati nell’elenco anche tutti i beni su cui detta persona esercita la proprietà o il controllo. Logicamente, tale interpretazione dell’articolo 2 del regolamento n. 269/2014 deve essere respinta.
43 In udienza, il governo tedesco ha riconosciuto che il congelamento delle attività di una società non inclusa nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014 era ammissibile se, a sua volta, una persona che è invece inclusa in tale elenco ha la proprietà, il possesso o il controllo di tali attività.
44 La sentenza dell’11 novembre 2021, Bank Sepah (C‑340/20, EU:C:2021:903), punto 56, indica che, per raggiungere gli obiettivi delle misure restrittive, è non soltanto legittimo, ma anche indispensabile che le definizioni delle nozioni di «congelamento di fondi» e di «congelamento di risorse economiche» siano oggetto di un’interpretazione estesa, in quanto «si tratta di impedire qualsiasi uso delle utilità economiche congelate che permetta di eludere i regolamenti in questione e di sfruttare le faglie del sistema».
45 Sentenze del 16 gennaio 2025, VB II (informazione sul diritto a un nuovo processo) (C‑400/23, EU:C:2025:14), punto 40, e del 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969), punto 79.
46 Le versioni in inglese («belonging to, owned, held, controlled»), tedesco («Eigentum», «Besitz», «gehalten», «kontrolliert»), francese («appartenant aux, possèdent, détiennent, contrôlent»), italiano («appartenenti a, posseduti, detenuti, controllati»), portoghese («pertencentes, na posse ou que se encontram à disposição ou sob controlo»), rumeno («aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate») e neerlandese («toebehoren aan, eigendom, bezit, zeggenschap») usano quattro termini diversi. La versione in spagnolo menziona soltanto tre termini: «propiedad», «tenencia» y «control». Inoltre, quelle in tedesco e spagnolo non contengono un termine che equivalga chiaramente ad «appartenenti a», presente invece nelle versioni in inglese, portoghese e francese.
47 V., per analogia, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), punto 69: «L’utilizzo, da parte del regolamento n. 961/2010 dei termini “posseduti” e “controllati” risponde alla necessità di consentire al Consiglio di adottare misure efficaci nei confronti di tutte le persone, entità o organismi collegati a società implicate nella proliferazione nucleare. Ne consegue che il possesso o il controllo possono essere diretti o indiretti. Se tale legame dovesse, infatti, essere dimostrato unicamente sulla base del possesso o del controllo diretto di tali persone, le misure potrebbero essere aggirate mediante molteplici possibilità di controllo contrattuale o di fatto, le quali fornirebbero a una società opportunità, altrettanto ampie di un possesso o di un controllo diretto, di esercitare un’influenza su altre entità». La Corte di giustizia ha proseguito (punto 70) affermando che la nozione di «società posseduta o controllata» non presenta, nel settore delle misure restrittive, la stessa portata rivestita, in generale, nel diritto societario, laddove si tratti di individuare la responsabilità commerciale di una società collocata giuridicamente sotto il controllo decisionale di un altro soggetto commerciale.
48 Citando la Corte di giustizia, «l’importanza degli obiettivi perseguiti dagli atti controversi – ossia la tutela dell’integralità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina nonché la promozione di una soluzione pacifica della crisi in tale paese, riconducibili (...) allo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all’articolo 21 TUE – è tale da giustificare conseguenz[e] negative, anche notevoli, per taluni operatori». Sentenze del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), punto 150, e del 17 settembre 2020, Rosneft e a./Consiglio (C‑732/18 P, EU:C:2020:727), punto 85.
49 L’articolo 3, punto 6, lettera b), della direttiva 2015/849 utilizza, per l’appunto, la nozione di «titolare effettivo» dei beni conferiti in trust.
50 Documento COM(2020) 560 final del 16 settembre 2020, relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, recante valutazione della debita individuazione e del debito assoggettamento agli obblighi della direttiva (UE) 2015/849, da parte degli Stati membri, di tutti i trust e gli istituti giuridici affini disciplinati dai rispettivi diritti, pag. 4.
51 Commissione europea, Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention, 7 settembre 2023, pag. 9. La Commissione ritiene che sia un indizio evidente di elusione («red flag») il ricorso a «complex corporate or trust structures linked to countries friendly to Russia or whose complexity is not justified by the business profile of the customer. Use of trust arrangements or complex corporate structures involving offshore companies». Documento disponibile all’indirizzo https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-12/guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en.pdf.
52 Decisione del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio, del 3 giugno 2022 (GU 2022, L 153, pag. 128).
53 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226). Il suo termine di recepimento nei diritti nazionali è scaduto il 20 maggio 2025.
54 Il suo considerando 15 enuncia quanto segue: «Un esempio di condotta che elude le misure restrittive dell’Unione e che è sempre più diffusa è la pratica, da parte di persone, entità e organismi designati, di utilizzare, trasferire a terzi o cedere in altro modo fondi o risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da tali persone, entità o organismi designati al fine di occultare tali fondi o risorse economiche. (…) Pertanto, tale condotta che elude le misure restrittive dell’Unione dovrebbe costituire reato a norma della presente direttiva».
55 Sentenze del 18 aprile 2024, Citadeles nekustamie īpašumi (C‑22/23, EU:C:2024:327), punto 32, e del 17 novembre 2022, Rodl & Partner (C‑562/20, EU:C:2022:883), punto 34.
56 La direttiva 2015/849 si applicherà fino al 10 luglio 2027, data a decorrere dalla quale sarà sostituita dal regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624), e dalla direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640). Tali norme mantengono la stessa concezione ampia per determinare la titolarità effettiva nell’ambito dei trust. Nello specifico, l’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento 2024/1624, riprende in maniera quasi identica il contenuto dell’articolo 3, punto 6, lettera b), della direttiva 2015/849.
57 V. la sua trascrizione nel paragrafo 11 delle presenti conclusioni.
58 Ricordo che le società ricorrenti hanno comunicato all’istituto bancario con cui operavano che il loro titolare effettivo era il costituente del trust.
59 V., al riguardo, i motivi di inserimento nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, così come sono esposti nella decisione (PESC) 2022/337.
60 Articolo 2, paragrafo 3, Trust (Special Provision) Act 1989, modificato dalla riforma del 2014: 22 s. 2, in vigore a decorrere dal 16 luglio 2014: «The reservation or grant by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust (Il fatto che il costituente si sia riservato o abbia concesso taluni diritti e poteri, e il fatto che il trustee possa esso stesso essere titolare di diritti in qualità di beneficiario, non sono necessariamente incompatibili con l’esistenza di un trust)».
61 Le prerogative del costituente del trust figurano tra quelle menzionate come «reserved powers (poteri riservati)» nell’articolo 2A, paragrafo 2, del Trust (Special Provision) Act 1989.
62 Il giudice a quo dovrà decidere se, nell’ipotesi in cui il trust sia stato concepito come irrevocabile, sussista una possibilità di invocare tale disposizione normativa, per esempio, qualora non si conseguano gli obiettivi dell’atto istitutivo.
63 La Corte di giustizia, in merito al regime delle misure restrittive imposte nei confronti del Myanmar, ha ritenuto che una persona fisica non possa costituire oggetto di misure restrittive per il solo fatto di avere un legame familiare con persone a loro volta oggetto di tali misure e indipendentemente dalla sua personale condotta (sentenza del 13 marzo 2012, Tay Za/Consiglio, C‑376/10 P, EU:C:2012:138, punto 66). L’avvocata generale Medina, nelle sue conclusioni relative alla causa Timchenko/Consiglio (C‑703/23 P, EU:C:2025:274), paragrafo 48, afferma che, per poter essere qualificate come «associate» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145 (come modificata), le persone fisiche interessate da tale articolo devono «presenta[re] un legame che vada al di là di un semplice rapporto familiare», cosicché, quando due persone sono legate da un simile rapporto, deve essere dimostrata «l’esistenza oggettiva di un intreccio di interessi comuni». In tali casi, le persone associate figuravano nominalmente negli elenchi dei rispettivi regolamenti.
64 Secondo la Commissione europea, Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014, 14 maggio 2024, pag. 22, «strictly speaking, only the persons and entities who/which appear under the column “Name” in Annex I to Council Regulation (EU) 269/2014 are directly subject to an asset freeze and a prohibition to make funds and economic resources available to them or for their benefit. However, these restrictions can affect transactions with natural or legal persons, entities or bodies associated with them, some of which happen to be mentioned in the “Identifying information” and/or “Reasons” columns of Annex I to Council Regulation (EU) 269/2014».
65 Commissione europea, Parere sull’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, documento C(2021) 4223 final, dell’8 giugno 2021. Tali fattori coincidono in sostanza con quelli indicati dal Consiglio dell’Unione europea, Misure restrittive (sanzioni) – Aggiornamento delle migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive, del 27 giugno 2022, punto 62, disponibile all’indirizzo https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑10572-2022-INIT/it/pdf.
66 In merito all’applicazione delle misure restrittive nei confronti dell’Iran, la sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), punto 75, ha affermato che una società poteva essere qualificata come «società posseduta o controllata da altra entità» allorché quest’ultima si trovi in una situazione in cui essa sia in grado di influenzare le scelte della società interessata, anche in assenza di qualsiasi legame giuridico tra i due soggetti economici, vuoi di proprietà vuoi di partecipazione nel capitale.
67 Se si conferisce nel trust una società avente per oggetto la proprietà di una villa di lusso, data in locazione esclusivamente al costituente, siamo in presenza di una circostanza sintomatica del controllo che lui stesso esercita sulla società e sulla villa.
68 Nell’ultimo punto della sua ordinanza di rinvio.
69 V., per analogia, sentenze del 31 maggio 2018, Ernst & Young, (C‑633/16, EU:C:2018:371), punto 45, e del 4 marzo 2020, Marine Harvest/Commissione (C‑10/18 P, EU:C:2020:149), punto 49, che definiscono il concetto di «controllo» come la «possibilità, conferita da diritti, contratti o altri mezzi, di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa» tenendo in conto, a tal fine, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).