Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 15 maggio 2025 (1)

Causa C428/23

ROGON GmbH & Co. KG,

MVI Management GmbH,

DC

contro

Deutscher Fußballbund eV (DFB)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

« Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Giurisprudenza Meca-Medina – Regolamento di una federazione sportiva – Calcio professionistico – Attività degli agenti dei giocatori »






I.      Introduzione

1.        In una serie di cause recenti, segnatamente le cause ISU (2), Superleague (3), Royal Antwerp (4) e FIFA (5), la Corte è stata chiamata ad esaminare la compatibilità di taluni regolamenti adottati da federazioni sportive internazionali o nazionali con le disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza e mercato interno.

2.        Il presente procedimento costituisce la continuazione naturale di tali cause. Infatti, la controversia principale riguarda il regolamento di una federazione sportiva nazionale (in prosieguo: il «regolamento controverso») che disciplina le attività dei procuratori dei giocatori (in prosieguo: gli «agenti»). Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di fornire indicazioni aggiuntive sulla portata della sua giurisprudenza che, elaborata nella sentenza nella causa Wouters (6), è stata in seguito applicata alle attività sportive, per la prima volta nella causa Meca-Medina (7) e, più recentemente, è stata richiamata nelle sentenze ISU, Superleague e Royal Antwerp, nonché in alcune sentenze successive (in prosieguo: la «giurisprudenza Meca-Medina») (8).

3.        Questioni giuridiche ampiamente simili o connesse sono state sollevate anche in altre due domande di rinvio pregiudiziale, quelle di cui alle cause C‑209/23, RRC Sports (9) e C‑133/24, CD Tondela e a. (10), nelle quali presenterò le mie conclusioni in data odierna. Le presenti conclusioni, pertanto, dovrebbero essere lette unitamente alle conclusioni di cui sopra. Nell’interesse dell’economia giudiziaria, e per agevolare la lettura, cercherò di evitare ripetizioni inutili nelle tre conclusioni e, a tal fine, opererò una serie di riferimenti incrociati.

II.    Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

4.        La controversia principale trae origine dalle richieste di cessazione dell'attività presentate da tre soggetti (due imprese che forniscono servizi di consulenza e di rappresentanza a calciatori e l’amministratore di una di tali imprese) nei confronti del Deutscher Fußballbund e. V. (lega calcistica tedesca; in prosieguo: il «DFB»). Il DFB è l’organismo che riunisce 27 federazioni calcistiche tedesche, con circa 25 000 club e oltre 7 milioni di membri, che è anche membro della International Federation of Association Football (in prosieguo: la «FIFA»).

5.        Ai sensi dell’articolo 16a dello statuto del DFB, le competizioni nelle due massime divisioni professionistiche [Bundesliga (lega calcistica federale, in prosieguo: la «Bundesliga») e Bundesliga 2 (2a lega calcistica federale, in prosieguo: la «Bundesliga 2»)] sono organizzate dalla Deutsche Fußball Liga e. V. (lega calcistica tedesca; in prosieguo: la «DFL»). La DFL è un’associazione dei club delle due massime leghe professionistiche tedesche. I club che partecipano alla Bundesliga o alla Bundesliga 2, essendo membri ordinari della DFL, sono vincolati allo statuto del DFB e ai suoi regolamenti obbligatori. Per poter giocare nella Bundesliga o nella Bundesliga 2, i giocatori devono sottoscrivere un contratto di licenza con la DFL, che li obbliga altresì a rispettare le regole della federazione applicabili. In quanto membro della FIFA, il DFB è soggetto ai regolamenti della stessa ed è tenuto a dare attuazione alle decisioni della FIFA.

6.        Sulla scia dei regolamenti adottati dalla FIFA sull’attività degli agenti dei giocatori, il DFB ha adottato il Reglement für die Spielervermittlung (regolamento sulle attività degli agenti dei giocatori; in prosieguo: il «RfSV»), entrato in vigore il 1º aprile 2015. Il RfSV è rivolto ai club e ai giocatori, che sono tenuti a rispettarlo. Esso disciplina il ricorso ai servizi di un agente da parte di giocatori e club per la conclusione di contratti di calciatori professionisti e di accordi di trasferimento. Il RfSV impone, in particolare:

–        un obbligo di registrazione degli agenti (articolo 2, paragrafo 3, e articolo 3, paragrafi 2 e 3, del RfSV);

–        la presentazione di una dichiarazione dell’agente, che prevede l’assoggettamento di quest’ultimo a vari statuti, regolamenti e normative della FIFA, del DFB e della DFL, tra cui l’assoggettamento alla giurisdizione della federazione (articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafi 2 e 3, e allegati 1 e 2 del RfSV);

–        l’obbligo supplementare assunto da una persona fisica all’atto della registrazione di persone giuridiche (allegato 2 del RfSV);

–        un divieto di partecipazione dell’agente, in caso di intermediazione in entrata, ai futuri introiti della società per il trasferimento di giocatori (articolo 7, paragrafo 3, del RfSV);

–        un divieto di compenso nell’ambito dell’intermediazione di giocatori minorenni (articolo 7, paragrafo 7, del RfSV); e

–        l’obbligo di comunicare compensi e pagamenti agli agenti (articolo 6, paragrafo 1, del RfSV).

7.        Le violazioni del regolamento possono essere sanzionate come comportamento antisportivo (articolo 9 del RfSV). Un allegato al regolamento contiene moduli prestampati per la dichiarazione che l’agente deve presentare. Tali regolamenti sono stati integrati dalla circolare n. 62, inviata dalla DFL GmbH (controllata al 100% dalla DFL) in data 12 gennaio 2018 ai responsabili dei club e delle società di capitali della Bundesliga e della Bundesliga 2 per informarli, tra l’altro, degli accordi sull’intermediazione in uscita (11).

8.        Con le loro domande, i ricorrenti nel procedimento principale hanno contestato talune regole enunciate nel RfSV e hanno chiesto provvedimenti inibitori.

9.        Il Landgericht di Francoforte sul Meno (Tribunale del Land di Francoforte sul Meno, Germania) ha accolto parzialmente il ricorso. A seguito dell’impugnazione proposta dai ricorrenti, l’Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno (Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno, Germania) ha accolto il ricorso nella parte restante, respingendolo per la parte ulteriore e respingendo l’impugnazione incidentale del DFB.

10.      Con i loro ricorsi per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), i ricorrenti insistono sulle richieste di cessazione dell'attività e il DFB sull’istanza di rigetto del ricorso. Nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione invocate dalle parti, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se alla regolamentazione di una federazione sportiva diretta ai membri della federazione e volta a disciplinare il ricorso a servizi di imprese esterne alla federazione in un mercato collocato a monte dell’attività della stessa, si applichino i principi elaborati dalla Corte nelle sentenze [Wouters] e [Meca Medina], in base ai quali, nell’applicare il divieto di intese,

–      occorre tener conto del contesto globale in cui la decisione di cui trattasi è stata adottata o dispiega i suoi effetti e, in particolare, dei suoi obiettivi,

–      occorre poi verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi,

–      e se siano proporzionati a tali obiettivi (in prosieguo: il “test Meca Medina”.

2) In caso di risposta positiva alla prima questione: se, in tal caso, il test Meca Medina debba essere applicato a tutte le disposizioni di tale regolamentazione o se l’applicazione dipenda da criteri sostanziali, quali la prossimità o la distanza della singola disposizione rispetto all’attività sportiva della federazione».

11.      Una delle ricorrenti nel procedimento principale (la ROGON GmbH & Co. KG), il DFB, i governi tedesco e francese e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

12.      Con lettera del 19 marzo 2024, la Corte ha invitato le parti interessate, sulla base dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, a presentare le loro osservazioni sull’impatto delle sentenze ISU, Superleague e Royal Antwerp sulla risposta da fornire alle questioni proposte nella presente causa. Il DFB, i governi tedesco e francese, la ROGON e la Commissione hanno ottemperato alla richiesta.

13.      Tali parti, ad eccezione del governo francese, hanno inoltre svolto osservazioni orali all’udienza del 12 febbraio 2024.

III. Analisi

14.      Con le sue due questioni, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla portata dei principi elaborati nell’ambito della giurisprudenza Meca-Medina, nonché sul modo concreto in cui tali principi dovrebbero essere applicati in una controversia vertente sul regolamento adottato da una federazione sportiva.

A.      Prima questione: portata della giurisprudenza Meca-Medina

15.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se la giurisprudenza Meca-Medina si applichi alla regolamentazione di una federazione sportiva che è diretta ai membri della federazione e disciplina il ricorso a servizi di imprese esterne alla federazione in un mercato collocato a monte dell’attività della stessa.

16.      Al fine di rispondere a tale questione, richiamerò anzitutto gli elementi di base della giurisprudenza Meca-Medina (1); in seguito, tenterò di individuare le sue origini all’interno del sistema del diritto della concorrenza dell’Unione europea (2); infine, chiarirò la logica ad essa sottesa e il suo ambito di applicazione (3). Sulla base di tali considerazioni esaminerò le questioni specifiche sollevate dal giudice del rinvio (4).

17.      Devo sin d’ora precisare che, nelle presenti conclusioni, affronterò le questioni giuridiche sollevate dal giudice del rinvio sulla base della mia interpretazione della giurisprudenza Meca-Medina, allo stato attuale del diritto, alla luce delle sentenze della Corte nelle cause menzionate al precedente paragrafo 1.

1.      Elementi di base della giurisprudenza Meca-Medina

18.      La giurisprudenza Meca-Medina è stata riassunta ai punti da 183 a 187 della sentenza Superleague. La Corte ha anzitutto ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, non ogni accordo tra imprese, decisione di un’associazione di imprese o pratica concordata che restringa la libertà delle imprese coinvolte ricade necessariamente sotto il divieto sancito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, la Corte ha aggiunto che «l’esame del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono taluni di detti accordi e talune di dette decisioni può portare a riconoscere, in primis, che essi sono giustificati alla luce del perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, secondariamente, che i mezzi concreti cui è fatto ricorso per perseguire detti obiettivi sono effettivamente necessari a tal fine e, infine, che anche laddove risultasse che detti mezzi hanno per effetto inerente di restringere o di falsare, quantomeno potenzialmente, la concorrenza, detto effetto inerente non va al di là di quanto necessario, in particolare eliminando ogni forma di concorrenza».

19.      La Corte ha proseguito dichiarando che tali principi si applicano, «in particolare, in presenza di accordi o di decisioni che assumono la forma di norme adottate da un’associazione, come un’associazione professionale o un’associazione sportiva, nell’ottica di perseguire determinati obiettivi di ordine etico o deontologico e, più in generale, di disciplinare l’esercizio di un’attività professionale, ove l’associazione interessata dimostri che le condizioni appena ricordate sono soddisfatte».

20.      Di converso, secondo la Corte, tale giurisprudenza non si applica «in presenza di comportamenti che, a prescindere dal fatto che promanino o meno da una siffatta associazione e da quali siano gli obiettivi legittimi di interesse generale che possono essere invocati per spiegarli, violano per loro natura stessa [le disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza]». Di conseguenza, la Corte ha concluso che la giurisprudenza Meca-Medina non si applica agli accordi che abbiano per oggetto di restringere il gioco della concorrenza.

2.      Genesi della giurisprudenza Meca-Medina

21.      La dottrina giuridica ha riflettuto molto sul significato e sulla logica della giurisprudenza Meca-Medina. Ad esempio, alcuni autori hanno ritenuto che essa abbia introdotto una sorta di «regola di ragionevolezza (ispirata alla normativa antitrust degli Stati Uniti d’America) nel diritto della concorrenza dell’Unione europea, altri hanno tracciato parallelismi con la logica seguita nella giurisprudenza in materia di libera circolazione (che permette giustificazioni fondate su vari interessi di carattere pubblico) e altri ancora l’hanno considerata una variante della dottrina delle «restrizioni accessorie» (e l’hanno quindi qualificata come «accessorietà normativa») (12).

22.      A mio avviso, la giurisprudenza Meca-Medina può essere spiegata facendo un passo indietro rispetto alle sue particolarità e considerandola nel più ampio contesto delle modalità in cui le disposizioni dell’Unione europea in materia di concorrenza sono state interpretate e applicate, perlomeno negli ultimi decenni (13).

23.      Infatti, da varie sentenze pronunciate dalla Corte nel corso di tale periodo risulta chiaramente che la corretta applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE impone alle autorità di evitare indebiti formalismi e di esaminare adeguatamente tutti gli aspetti giuridici ed economici pertinenti della situazione di cui trattasi. Indipendentemente dal fatto che una forma di condotta sia multilaterale o unilaterale, e che si sospetti che costituisca una restrizione «per oggetto» o «per effetto», la sua compatibilità con il diritto della concorrenza dell’Unione europea non può essere valutata in termini puramente astratti, ma dipende sempre dal contesto più ampio  (14).Tale principio è stato anche espressamente enunciato al punto 42 della sentenza Meca-Medina.

24.      Questo è il motivo per cui un accordo tra imprese o una decisione di un’associazione di imprese può limitare – talora anche in modo significativo – la libertà di azione delle imprese interessate, senza che tale accordo o decisione siano anticoncorrenziali. A rischio di affermare l’ovvio, tengo a ribadire che l’obiettivo delle regole antitrust dell’Unione europea non è quello di proteggere il libero esercizio del commercio da parte degli operatori economici, bensì di garantire che i mercati dell’Unione funzionino in modo adeguato ed efficiente, contribuendo così a un’allocazione ottimale delle risorse e al benessere dei cittadini dell’Unione (15).

25.      Semplificando al massimo, un accordo o una decisione sono anticoncorrenziali e, quindi, vietati dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, quando, effettivamente o potenzialmente (16), impediscono, ostacolano o dissuadono differenti imprese dal farsi concorrenza, come sarebbe altrimenti avvenuto e, così facendo, incidono negativamente sul benessere dei consumatori. Ciò avviene, generalmente, quando la condotta in questione è idonea, a breve o medio termine, a determinare direttamente un aumento dei prezzi e/o una riduzione della produzione, oppure a frenare l’innovazione. Ciò può accadere anche quando il comportamento modifica la struttura concorrenziale del mercato – creando barriere all’ingresso, aumentando la concentrazione del mercato, ecc. – in un modo che potrebbe condurre, in futuro, alla situazione sopra descritta (17).

26.      Di converso, un accordo o una decisione che, considerati nel loro insieme, non hanno effetti anticoncorrenziali sul mercato non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Ciò nonostante l’inclusione di determinati elementi che, considerati autonomamente e in abstracto, hanno (o sembrano avere) taluni effetti restrittivi (ad esempio: clausole di non concorrenza, clausole di esclusiva, ecc.). Gli accordi di franchising e gli accordi di distribuzione selettiva costituiscono validi esempi a tal riguardo.

27.      Inoltre, in alcune cause più recenti è stato ribadito tale approccio: la mera circostanza che un accordo contenesse una clausola che, considerata autonomamente, poteva dissuadere l’ingresso di nuovi operatori nel mercato (causa CB) (18), determinare una maggiore uniformità dei prezzi tra concorrenti esistenti (Budapest Bank) (19) o sfociare in un accordo di ripartizione del mercato (EDP) (20) non è stata considerata sufficiente dalla Corte per concludere nel senso dell’incompatibilità in quanto tale dell’accordo con l’articolo 101 TFUE. A tal fine, è stata ritenuta necessaria una valutazione più dettagliata della misura in questione, nel suo contesto giuridico ed economico corretto.

28.      Tali principi sono altresì alla base della giurisprudenza in materia di restrizioni accessorie. Come ricordato dalla Corte nella sentenza Booking.com, del settembre 2024, «se un’operazione o una determinata attività non ricade nell’ambito di applicazione del principio di divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, per la sua neutralità o per il suo effetto positivo sul piano della concorrenza, neppure una restrizione dell’autonomia commerciale di uno o più partecipanti a tale operazione o a tale attività ricade nel citato principio di divieto qualora detta restrizione sia oggettivamente necessaria per l’attuazione di tale operazione o attività e proporzionata agli obiettivi dell’una o dell’altra»  (21).

29.      Ne consegue che, «qualora non sia possibile dissociare una siffatta restrizione dall’operazione o dall’attività principale senza compromettere l’esistenza e gli obiettivi di tale operazione o attività, occorre esaminare la compatibilità con l’articolo 101 TFUE della restrizione in parola congiuntamente con la compatibilità dell’operazione o dell’attività principale cui essa è accessoria, e ciò sebbene, considerata isolatamente, tale restrizione possa rientrare, a prima vista, nel principio di divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE» (22).

30.      Di conseguenza, affinché una restrizione possa essere qualificata come «restrizione accessoria», devono essere soddisfatte tre condizioni principali: i) l’operazione principale deve essere sprovvista di carattere anticoncorrenziale; ii) la restrizione deve essere «necessaria» ai fini della realizzazione di detta operazione (la sua assenza impedirebbe la realizzazione dell’operazione principale); e iii) la restrizione deve essere «proporzionata» rispetto agli obiettivi sottesi all’operazione in questione (vale a dire, non devono esistere alternative realistiche meno restrittive della concorrenza).

31.      Queste tre condizioni presentano una notevole somiglianza con le tre condizioni che, come indicato al precedente paragrafo 18, compongono il criterio Meca-Medina. Non si tratta, naturalmente, di una casualità. La giurisprudenza Meca-Medina condivide chiaramente il suo DNA con la giurisprudenza in materia di restrizioni accessorie (23), poiché entrambe discendono dal principio basilare del diritto della concorrenza dell’Unione europea ai sensi del quale, per stabilire se una determinata condotta sia anticoncorrenziale, essa deve essere valutata nel suo contesto giuridico ed economico corretto. Alla luce della sua logica, sulla quale mi soffermerò ora, mi sembra che la denominazione «accessorietà normativa», riferita alla giurisprudenza Meca-Medina, sia alquanto calzante.

3.      Logica e portata della giurisprudenza Meca-Medina

32.      Come ho osservato nelle mie conclusioni nella causa RRC Sports (24), vi sono settori nei quali le autorità (dell’Unione e/o nazionali) possono decidere di astenersi dal disciplinare taluni aspetti di una determinata attività economica e di lasciare agli operatori economici interessati il compito di stabilire, mediante organismi di autoregolamentazione, federazioni professionali o associazioni rappresentative, le norme necessarie e, se del caso, farle rispettare e risolvere eventuali controversie. Vi sono varie ragioni, che non è necessario richiamare in questa sede (25), per cui la scelta delle autorità di lasciare determinate questioni all’autoregolamentazione può essere benefica per le autorità pubbliche, gli operatori del mercato interessati e, infine, ma non meno importante, i loro clienti.

33.      Ciò vale anche per le misure che, come ho indicato, potrebbero produrre taluni effetti restrittivi. Misure di autoregolamentazione che, ad esempio, perseguono l’obiettivo di garantire requisiti minimi di qualità o di evitare conflitti di interesse, frodi o abusi, possono, di fatto, accrescere la fiducia dei consumatori negli operatori del mercato e, di conseguenza, migliorare l’efficienza del mercato. In tali situazioni, è probabile che il mercato cresca e diventi, in generale, più competitivo.

34.      Inoltre, nella giurisprudenza in materia di restrizioni accessorie, le imprese perseguono un obiettivo commerciale che non è, nel complesso, anticoncorrenziale  (26).Ciò significa che l’operazione ha l’obiettivo di rafforzare la concorrenza oppure che, quanto meno, essa è neutra a tal riguardo. In ogni caso, si tratta di un obiettivo diretto a promuovere gli interessi economici delle imprese interessate (27). Di converso, nelle cause che si inquadrano nel tipo Meca-Medina, l’obiettivo relativo al mercato, se presente, è perseguito parallelamente o coincide con «uno o più obiettivi legittimi di interesse generale» (28), come garantire una buona amministrazione della giustizia (sentenza Wouters) (29); proteggere «la salute, l’integrità [degli atleti] e l’obiettività della competizione nonché i valori etici nello sport» (sentenza Meca-Medina) (30); salvaguardare una «sana amministrazione in materia di contabilità delle imprese e di fiscalità» (sentenza nella causa OTOC) (31); tutelare i consumatori (sentenza nella causa Consiglio nazionale dei geologi) (32); e la sicurezza stradale (sentenza nella causa API) (33).

35.      Orbene, una siffatta accettazione (formale o informale, espressa o implicita), da parte delle autorità pubbliche, dei poteri di autoregolamentazione esercitati e della conseguente responsabilità assunta da organismi privati (34) implica necessariamente il riconoscimento in capo a tali organismi di un certo margine di manovra in sede di fissazione delle disposizioni e delle norme pertinenti. Infatti, possono esistere diverse linee di condotta lecite, il cui impatto sulla concorrenza è ampiamente equivalente, che tali organismi potrebbero intraprendere al fine di raggiungere gli obiettivi di cui trattasi.

36.      Ciò si riflette nella sentenza Wouters, in cui la Corte ha sottolineato che l’organismo di autoregolamentazione «ha potuto ragionevolmente ritenere che la [misura in questione], malgrado gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risultasse necessaria al buon esercizio della professione di avvocato così come organizzata nello Stato membro interessato» (35).

37.      Sono consapevole del fatto che il termine «ragionevole» non compare nelle sentenze ISU, Superleague, Royal Antwerp o FIFA. Tuttavia, in alcune di queste sentenze, la Corte ha espresso lo stesso concetto in un modo diverso, dichiarando che:

«[La condizione relativa al carattere necessario della misura] implica di valutare e di confrontare il rispettivo impatto di detto comportamento e delle misure alternative realmente ipotizzabili, nell’ottica di stabilire se gli incrementi di efficienza attesi dal suddetto comportamento possano essere realizzati mediante misure meno restrittive per la concorrenza. Per contro, essa non può portare a compiere una scelta, in termini di opportunità, tra un siffatto comportamento e tali misure alternative ove queste ultime non risultino meno restrittive per la concorrenza» (36).

38.      Allo stesso tempo, tuttavia, il ricorso a siffatta discrezionalità deve essere sottoposto a limiti e, in caso di dubbi, non può rimanere esente da controllo. È evidente che le disposizioni e le norme stabiliti da tali organismi possono riguardare questioni (tariffe, condizioni di ingresso, ecc.) che, almeno potenzialmente, possono sollevare problemi sotto il profilo della concorrenza. Anche quando tali disposizioni sono adottate al fine di realizzare un obiettivo legittimo di interesse generale, gli effetti concreti sulla concorrenza possono, ciò nonostante, essere problematici e, dunque, richiedere un’adeguata valutazione nel quadro previsto dall’articolo 101 TFUE (37). Ciò spiega il motivo per cui la giurisprudenza Meca-Medina ammette che determinate misure di autoregolamentazione non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma soltanto ove sia soddisfatta una serie di condizioni.

39.      Tuttavia, ciò non significa che, se questo non è il caso, la misura in questione sia necessariamente incompatibile con il diritto dell’Unione. Infatti, l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE prevede la possibilità che misure restrittive della concorrenza possano essere esentate dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE quando i vantaggi economici da esse prodotti ne superano gli effetti negativi (38).

40.      Ciò detto, desidero formulare alcune considerazioni aggiuntive, al fine di chiarire in modo più esaustivo la portata della giurisprudenza Meca-Medina.

41.      In primo luogo, sebbene la giurisprudenza Meca-Medina non significhi affatto garantire agli organi di autoregolamentazione una carta del gioco del Monopoli «Uscite gratis di prigione», essa affida loro un margine di manovra un poco più ampio rispetto a quello di cui possono beneficiare altre imprese e associazioni di imprese quando perseguono obiettivi puramente commerciali. Come ho spiegato in precedenza, tale trattamento relativamente benevolo si spiega con la scelta delle autorità pubbliche di lasciare la disciplina di determinati aspetti di un’attività professionale o commerciale a norme adottate dagli organismi rappresentativi delle imprese interessate o, quanto meno, da un gruppo di imprese che rappresenta l’intera categoria e agisce a suo nome.

42.      Di conseguenza, ritengo che, sebbene non sia strettamente necessario che le autorità pubbliche competenti (dell’Unione e/o nazionali) abbiano formalmente affidato all’organismo in questione la competenza a perseguire, nell’ambito delle sue attività statutarie, un obiettivo legittimo di interesse generale, le autorità devono, quanto meno, averne riconosciuto e accettato l’attività di autoregolamentazione (39). Rinvengo alcuni elementi in tal senso nelle pronunce dei giudici dell’Unione nelle cause Wouters (40), Meca Medina (41), API (42), ONP (43) e FIFA (44). Inoltre, tutta la giurisprudenza recente in materia riguarda misure adottate da associazioni professionali o sportive (45). Come statuito dalla Corte nella sentenza Superleague, la giurisprudenza Meca-Medina «può trovare applicazione, in particolare, in presenza di accordi o di decisioni che assumono la forma di norme adottate da un’associazione, come un’associazione professionale o un’associazione sportiva, nell’ottica di perseguire determinati obiettivi di ordine etico o deontologico e, più in generale, di disciplinare l’esercizio di un’attività professionale, ove l’associazione interessata dimostri che le condizioni appena ricordate sono soddisfatte» (46).

43.      A mio avviso, allo stato attuale del diritto, non spetta alle imprese decidere esse stesse, di propria iniziativa, agendo unilateralmente e senza alcun «avallo» delle autorità pubbliche, se, ed eventualmente in quale misura, la concorrenza su un determinato mercato debba essere pregiudicata al fine di perseguire un determinato interesse generale di carattere pubblico. Ciò vale a maggior ragione se l’obiettivo perseguito da tale organismo non è strettamente connesso alla sua attività principale.

44.      Giusto per fare un esempio, le associazioni sportive possono disporre di un certo margine di manovra per decidere il modo migliore di combattere il doping (47) o di proteggere i giovani atleti (48). Tuttavia, non vi sarebbe alcuna ragione per agire in tal senso in sede di adozione di misure destinate a proteggere l’ambiente o a lottare contro l’evasione fiscale (49). Qualsiasi misura (per quanto lodevole) destinata ad avere un impatto evidente sulla concorrenza tra imprese nell’Unione dovrà essere esaminata nel quadro giuridico tradizionale in materia di concorrenza.

45.      È vero che, in tempi in cui le autorità pubbliche incoraggiano sempre più le imprese private ad adottare piani e strategie di responsabilità sociale d’impresa, accordi tra imprese private potrebbero effettivamente contribuire al conseguimento di importanti obiettivi di interesse generale. Inoltre, nei mercati moderni si vedono, più che in passato, imprese concorrenti unire le loro forze per cooperare su singole questioni di interesse comune, pur rimanendo accanite concorrenti sul mercato. Alcuni studiosi hanno coniato un nuovo termine per questo fenomeno, «co-opetition» [dall’unione dei termini inglesi «cooperation» (cooperazione) e «competition» (concorrenza)], che, a loro avviso, sovente stimola il progresso e rafforza l’efficienza nei mercati (50). Tuttavia, ciò non toglie che, nel caso di obiettivi di interesse generale concorrenti – la necessità di garantire, da un lato, mercati concorrenziali e, dall’altro, altri interessi generali – spetta principalmente alle autorità pubbliche trovare la forma ottimale per raggiungere un equilibrio (51).

46.      In secondo luogo, se organismi privati intendono disciplinare, con il consenso delle autorità pubbliche, taluni aspetti di una data attività economica, nel perseguimento di un determinato interesse generale, mi sembra evidente che essi dovrebbero farlo in modo trasparente. Ciò consente alle autorità pubbliche di esercitare la vigilanza necessaria e, se del caso, di adottare misure correttive. Sono quindi fermamente del parere che la giurisprudenza Meca-Medina non possa essere invocata per giustificare accordi o decisioni clandestini o riservati.

47.      In terzo luogo, a mio avviso, l’espressione «obiettivo legittimo di interesse generale», utilizzata nella giurisprudenza, implica necessariamente che l’interesse in questione sia identificato come tale nella normativa o nella giurisprudenza pertinenti dell’Unione. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, l’adozione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno rientra nella competenza esclusiva dell’Unione. Così, se una misura adottata da un’associazione privata è (effettivamente o potenzialmente) idonea a produrre determinati effetti restrittivi sul mercato interno, essa può essere giustificata soltanto se l’interesse è considerato meritevole di tutela all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

48.      In quarto luogo, non si può dare per scontato il fatto che una determinata misura adottata da enti privati quali associazioni sportive e professionali persegua effettivamente un interesse generale di natura pubblica. Come giustamente sottolineato dall’avvocato generale Szpunar nelle sue conclusioni nella causa Royal Antwerp Football Club, le associazioni private come le federazioni sportive sono costituite al fine di perseguire, principalmente, obiettivi di natura economica e privata, che possono essere facilmente conciliabili con interessi pubblici di natura non economica, ma possono anche non esserlo. È naturale che siffatte associazioni «si comporterebbero in modo irrazionale se cercassero di promuovere obiettivi pubblici direttamente contrastanti con i loro interessi commerciali» (52).

49.      Inoltre, come ha sottolineato la ROGON nel corso dell’udienza, diversi eventi degli ultimi anni dimostrano che alcune federazioni sportive sono dotate di strutture di governance imperfette, in cui i controlli interni e le salvaguardie per evitare episodi di cattiva gestione sono limitati (53).

50.      Di conseguenza, qualsiasi affermazione secondo cui una misura mira a perseguire determinati obiettivi di interesse generale deve essere verificabile e può essere accettata soltanto se suffragata da elementi concreti. Infatti, credo che, pressoché per qualsiasi misura adottata da una federazione sportiva o da un organismo professionale, sia possibile escogitare ex post un tipo di interesse di carattere generale asseritamente perseguito, quando si presenta la necessità di giustificare la misura (54). Tuttavia, ciò non è sufficiente. A mio avviso, dalla misura stessa o dal contesto in cui è stata adottata deve emergere inequivocabilmente quale sia l’interesse specifico perseguito, e la misura di cui trattasi deve essere effettivamente concepita per offrire un contributo significativo al suo perseguimento (55).

51.      È quasi superfluo aggiungere che un obiettivo economico puramente privato non può costituire un «obiettivo legittimo di interesse generale» ai sensi della giurisprudenza Meca-Medina (56). Tuttavia, nulla nella giurisprudenza indica che un accordo debba perseguire un solo e unico obiettivo per rientrare nell’ambito di applicazione della giurisprudenza Meca-Medina, vale a dire un obiettivo di interesse generale. Di converso, nella sentenza Meca-Medina i giudici dell’Unione hanno confermato che il fatto che una misura persegua un duplice obiettivo (un obiettivo di natura economica e privata e un obiettivo di carattere generale e pubblico) non esclude l’applicabilità di tale giurisprudenza (57). Ciò vale, tuttavia, a patto che l’obiettivo economico di carattere privato non sia, di per sé, anticoncorrenziale. Ciò mi conduce al mio quinto e ultimo punto.

52.      In quinto luogo, mi sembra ragionevole che accordi o decisioni restrittivi della concorrenza «per oggetto» non possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’eccezione di cui alla giurisprudenza Meca-Medina. Come ho spiegato più dettagliatamente nelle mie conclusioni nella causa CD Tondela, un accordo o una decisione sono restrittivi «per oggetto» quando la logica economica (o una delle logiche principali) ad essi sottesa è intrinsecamente anticoncorrenziale (58). In un caso del genere, gli effetti restrittivi non possono essere considerati «accessori». In altri termini, tali effetti non sono un sottoprodotto (infelice, ma ahimè inevitabile), di importanza limitata, di un’operazione commerciale legittima che è pro-concorrenziale o, quanto meno, neutra rispetto al mercato. Essi sono, piuttosto, il risultato di un’operazione la cui giustificazione economica sottostante è fondamentalmente contraria agli obiettivi perseguiti dal diritto della concorrenza dell’Unione. In tali circostanze, non si può ritenere che l’operazione in questione esuli completamente dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, ma è necessaria una valutazione adeguata, ai sensi dei paragrafi 1 e 3 di tale disposizione.

53.      Indipendentemente dalla questione se tale requisito risultasse già, come dichiarato dalla Corte nella sentenza Superleague, «implicitamente ma necessariamente, dalla giurisprudenza della Corte» (59), questione che è stata recentemente discussa dalla dottrina giuridica (60), mi sembra che, in ogni caso, detto requisito discenda dalla logica stessa del sistema previsto dalle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (61).

54.      È alla luce di tali principi che esaminerò ora le questioni proposte dal giudice del rinvio.

4.      Questioni proposte dal giudice del rinvio

55.      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio spiega il motivo per cui nutre dubbi sul fatto che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, possa trovare applicazione la giurisprudenza Meca-Medina.

56.      Il giudice del rinvio rileva che, in cause precedenti, la Corte è stata chiamata a controllare decisioni di associazioni professionali e sportive che, limitando la condotta economica dei propri membri, erano idonee a incidere sulla concorrenza tra questi ultimi. Di converso, il regolamento di cui trattasi nella presente causa produce un effetto restrittivo su un mercato situato a monte rispetto a quello in cui operano i membri della federazione (62): il mercato dell’intermediazione. Per poter operare su tale mercato, gli agenti devono necessariamente rispettare le norme stabilite in tali regolamenti. In caso contrario, essi correrebbero il rischio che, sotto la minaccia di essere sanzionati dal DFB, i giocatori e i club cessino di utilizzare i loro servizi.

57.      A tal riguardo, tuttavia, il giudice del rinvio richiama taluni accertamenti di fatto operati dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno), la cui decisione è oggetto del ricorso per cassazione pendente dinanzi ad esso. L’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno), ha statuito, segnatamente, che l’attività degli agenti era direttamente collegata alle competizioni sportive organizzate dal DFB. In particolare, tale attività influenza in modo significativo la composizione delle squadre, la loro continuità e la loro forza sportiva, incidendo così sull’equità delle competizioni, nonché sulle prestazioni e sulla salute degli atleti. I regolamenti controversi mirano ad evitare rapporti di dipendenza tra agenti, giocatori e club. Tali rapporti di dipendenza potrebbero compromettere, secondo detto giudice, l’integrità e l’equità delle competizioni sportive. A tal riguardo, esso ha rilevato che, in passato, i giocatori e i club sono stati talora danneggiati, finanziariamente e professionalmente, da pratiche di agenti che hanno avuto anche conseguenze penali.

58.      In tale contesto, osservo che la posizione dell’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno) risulta ampiamente condivisa dal Parlamento europeo che, nella sua risoluzione del 23 novembre 2021 sulla «politica dell’UE in materia di sport: valutazione e possibili vie da seguire», ha ricordato, in particolare, «la necessità di regolamentare le attività degli agenti e [ha riconosciuto] che le recenti riforme del mercato dei trasferimenti nel settore del calcio, fra cui (...) un sistema di licenze per gli agenti e l’introduzione di un tetto massimo per le commissioni di questi ultimi, costituiscono passi nella giusta direzione; [ha esortato] le autorità sportive pertinenti a garantire la rapida attuazione di tali riforme e invita[to] la Commissione a monitorare i progressi» (63). Alcuni studi commissionati in passato dalle istituzioni dell’Unione europea sembrano confermare il ruolo cruciale svolto dagli agenti nel settore dello sport e l’esistenza di pratiche riprovevoli in cui alcuni agenti sono stati coinvolti (64).

59.      Inoltre, il giudice del rinvio rileva che, in dottrina, sono state espresse opinioni divergenti sulla questione se i regolamenti adottati da una federazione che limitano la libertà di azione economica di imprese non associate possano essere giustificati alla luce della giurisprudenza Meca-Medina.

60.      Secondo una prima tesi, la giurisprudenza Meca-Medina potrebbe essere applicata ai regolamenti emanati da una federazione sportiva soltanto se essi perseguono obiettivi puramente sportivi o specifici dello sport. Di converso, tale giurisprudenza non sarebbe applicabile ai regolamenti il cui oggetto non riguarda direttamente lo sport, poiché disciplinano attività economiche di imprese che non sono membri della federazione sportiva e non sono, quindi, in grado di influenzare il contenuto dei regolamenti sportivi.

61.      Secondo un altro punto di vista, l’applicabilità della giurisprudenza Meca-Medina non dipenderebbe dalla questione se i regolamenti di una federazione sportiva riguardino soltanto elementi delle sue attività puramente legati allo sport o se abbiano un’incidenza diretta su altri mercati. Decisiva, invece, sarebbe la questione se esista un nesso tra i regolamenti della federazione e l’organizzazione e il corretto svolgimento di una competizione sportiva. L’unica ipotesi in cui la giurisprudenza Meca-Medina non troverebbe applicazione sarebbe, secondo tale posizione, il caso in cui il regolamento controverso persegue obiettivi puramente commerciali (della federazione) e in cui non è individuabile alcun obiettivo legato allo sport per quanto concerne la specifica competizione sportiva.

62.      Ritengo che la risposta corretta alla prima questione pregiudiziale si collochi in qualche modo al centro delle due tesi sopra riassunte. La prima appare troppo rigida e la seconda troppo ampia.

63.      Ho spiegato che la logica della giurisprudenza Meca-Medina consiste nel permettere alle autorità pubbliche di lasciare talune questioni all’autoregolamentazione da parte degli enti che esercitano le attività economiche interessate (65). Mi sembra quindi evidente che il mandato conferito dalle autorità ad associazioni private – espresso sotto forma di delega o incarico formali, oppure risultante da una mera acquiescenza (66)– debba, in linea di principio, essere limitato alle attività esercitate dalle imprese rappresentate nell’associazione in questione. Non vi sarebbe alcuna giustificazione giuridica per estendere l’autorità di tale organismo ad agire in settori di attività economica che esulano dalla sua missione, quale definita nello statuto dell’associazione.

64.      Tuttavia, mi risulta altrettanto chiaro che i regolamenti emanati da siffatte associazioni possano effettivamente incidere, in misura variabile, su attività economiche connesse a quelle pienamente rientranti nella loro missione principale. Ciò può essere inevitabile. Ad esempio, nella sentenza Wouters, la misura controversa – un divieto, per gli avvocati, di instaurare rapporti di collaborazione con revisori dei conti – era stata adottata dall’Ordine olandese degli avvocati. Tuttavia, tale provvedimento incideva tanto sull’attività professionale degli avvocati quanto su quella dei revisori dei conti.

65.      Mi sembra che una simile circostanza si possa verificare, con maggiore probabilità, in mercati che non sono semplicemente collegati, ma, di fatto, interdipendenti, e nei quali una cooperazione a diversi livelli è indispensabile per garantire l’esistenza stessa del prodotto finale (67). In particolare, nell’«ecosistema» del calcio, varie categorie di operatori economici (club, federazioni nazionali e internazionali, giocatori, agenti, sponsor, emittenti, ecc.) necessitano di interagire e, in una certa misura, di collaborare, per garantire la sostenibilità del sistema e la sua attrattività per i consumatori finali: i tifosi. I tifosi, infatti, sono coloro che, in ultima analisi, finanziano, direttamente e indirettamente, l’intero settore del calcio. Se il prodotto finale (partite di calcio e tornei) non fosse attrattivo, molti operatori coinvolti in tale ecosistema «chiuderebbero i battenti».

66.      Pertanto, poiché – come statuito dall’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno) – l’attività degli agenti potrebbe avere un’influenza diretta e significativa sull’equità delle competizioni, nonché sulle prestazioni e sulla salute degli atleti, non mi è difficile concludere che i regolamenti sulle attività degli agenti dei giocatori possono rientrare nella sfera della missione di una federazione sportiva. Naturalmente, ciò vale soltanto quando i regolamenti in questione disciplinano aspetti dell’attività degli agenti per i quali è soddisfatto un siffatto criterio di «influenza diretta e significativa».

67.      A fortiori, non mi sembrano fondati gli argomenti secondo cui siffatti regolamenti potrebbero riguardare soltanto la deontologia dei membri oppure le regole del gioco e le modalità di svolgimento delle competizioni. A tal riguardo, ritengo che gli argomenti in questione possano essere frutto di una confusione a livello concettuale. Da un lato, la Corte ha dichiarato che talune «regole puramente sportive» esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, poiché, come ho spiegato nelle mie conclusioni nella causa RRC Sports (68), tali regole non riguardano gli aspetti economici di uno sport e non producono effetti restrittivi di una certa entità sulle attività economiche interessate. Dall’altro lato, misure come quelle esaminate nella giurisprudenza Meca-Medina riguardano direttamente attività economiche e possono, di fatto, avere un impatto sull’esercizio di tali attività, con possibili ripercussioni sulla concorrenza sui mercati. In quanto tali, dette misure rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’Unione in materia di concorrenza. La Corte si è limitata a constatare che, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, tali misure non ricadono nei divieti previsti all’articolo 101, paragrafo 1, e all’articolo 102 TFUE.

68.      A mio avviso, un giudice chiamato a decidere se i regolamenti adottati da una federazione sportiva, i cui effetti si estendono al di là delle attività principali della federazione stessa possano essere esaminati alla luce della giurisprudenza Meca-Medina deve porsi tre quesiti. In primo luogo, se l’interesse tutelato da tali disposizioni possa essere riconosciuto, nel diritto dell’Unione, come effettivamente corrispondente a una questione di interesse generale. In secondo luogo, in caso affermativo, se il perseguimento di tale obiettivo rientri, in generale, nella missione della federazione, quale riconosciuta o accettata dalle autorità pubbliche competenti. In terzo luogo, in caso affermativo, se i regolamenti della federazione perseguano effettivamente l’interesse in questione.

69.      In caso di risposta affermativa a questi tre quesiti, ritengo che i regolamenti di cui trattasi potrebbero, in linea di principio, essere esaminati alla luce del criterio Meca-Medina, nonostante essi incidano anche sull’attività economica di imprese che non sono rappresentate dalla federazione (né al suo interno).

70.      Non si può ritenere, lo ribadisco, che ciò equivalga a dare carta bianca alle associazioni sportive. Il grado di collegamento tra le attività principali della federazione e le attività di terzi (nel caso di specie, i servizi degli agenti) non è affatto irrilevante. Di converso, esso ha un impatto evidente sull’applicazione della giurisprudenza Meca-Medina, per quanto concerne il carattere necessario e proporzionato dei regolamenti in questione. Esso svolge un ruolo duplice e complementare.

71.      Da un lato, più debole è il grado di influenza che i terzi possono esercitare sulle attività e sul processo decisionale della federazione che ha adottato i regolamenti di cui trattasi, minore è la probabilità che tali regolamenti possano essere considerati necessari e/o proporzionati per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

72.      Dall’altro lato, maggiore è l’impatto dei regolamenti di cui trattasi sull’attività economica di terzi, maggiore è la probabilità che essi possano essere considerati inutili e/o sproporzionati al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

73.      In tale contesto, è quasi superfluo aggiungere che una partecipazione effettiva e significativa dei terzi interessati al procedimento di adozione dei regolamenti in questione contribuirebbe indubbiamente a garantirne il carattere necessario e proporzionato, oltre che a rafforzarne la legittimità.

74.      Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che la giurisprudenza Meca-Medina si applica ai regolamenti di una federazione sportiva che concernono il ricorso ai servizi di imprese attive su mercati situati a monte o a valle delle attività di detta federazione (o dei suoi membri), purché tali servizi siano idonei ad avere un’influenza diretta e significativa sulle attività principali della federazione.

75.      Dopo aver suggerito una risposta alla prima questione pregiudiziale e prima di procedere all’esame della seconda, vorrei aggiungere un’ultima osservazione.

76.      Prendo atto del fatto che i regolamenti contestati dai ricorrenti nel procedimento principale sono in gran parte simili a quelli contestati dai ricorrenti nei procedimenti che hanno indotto il Landgericht Mainz (Tribunale del Land di Magonza, Germania) a formulare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa RRC Sports. Nelle mie conclusioni in tale causa ho cercato di assistere il giudice del rinvio fornendogli alcune indicazioni sul modo in cui la giurisprudenza Meca-Medina dovrebbe essere applicata alle norme in questione in tale procedimento che, per quanto mi consta, sono analoghe a quelle di cui al caso di specie (69). Spero quindi che le considerazioni svolte in tali conclusioni possano essere utili anche al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia).

B.      Seconda questione

77.      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se il criterio Meca-Medina Meca Medina debba essere applicato a tutte le disposizioni dei regolamenti considerate nel loro complesso o a ciascuna di tali disposizioni separatamente, alla luce delle sue caratteristiche specifiche (come la prossimità o la distanza della singola disposizione rispetto all’attività della federazione).

78.      A tal riguardo, concordo con la Commissione sul fatto che, in linea di principio, ciascuna disposizione contenuta in un regolamento adottato da un organo professionale o da una federazione sportiva dovrebbe essere esaminata separatamente. L’oggetto di tali disposizioni può essere diverso ed esse possono riguardare mercati diversi (o avere un’incidenza su mercati diversi) e differenti categorie di imprese. Tale approccio è stato chiaramente confermato nella sentenza Superleague, in cui la Corte ha valutato singolarmente la compatibilità delle diverse disposizioni in questione.

79.      Tuttavia, possono esservi situazioni in cui sarebbe artificioso scindere un insieme di norme (un intero regolamento o talune parti di esso) nelle sue diverse componenti o sottocomponenti, poiché esse costituiscono un tutt’uno indivisibile, e gli effetti di tale insieme di disposizioni non possono essere valutati in modo efficace se non sono considerati nel loro complesso. Ciò che rileva è il meccanismo creato da tali disposizioni e il fatto che esso possa essere introdotto mediante una o più norme equivale a una formalità.

80.      Analogamente, possono esservi disposizioni che, considerate singolarmente, non restringono la concorrenza in modo apprezzabile, ma che, considerate nel loro insieme, sono idonee a produrre un impatto significativo sulla concorrenza del mercato interessato.

81.      Nelle due situazioni descritte in precedenza, ritengo che una valutazione corretta dei regolamenti di una federazione alla luce del diritto della concorrenza dell’Unione imponga alle autorità competenti di effettuare un’analisi nell’ambito della quale tutte le disposizioni o alcune di esse sono valutate congiuntamente.

82.      Aggiungerei anche che, in sede di controllo, ai sensi del criterio Meca-Medina, delle singole disposizioni o dell’insieme di disposizioni di cui trattasi, si dovrebbe tener conto del grado di prossimità (o di distanza) tra l’attività della federazione e l’attività delle imprese sulle quali incidono le disposizioni della federazione, nonostante operino in un mercato distinto, ma connesso. Come spiegato ai precedenti paragrafi da 70 a 72, si tratta di un elemento particolarmente rilevante al fine di valutare se le disposizioni in questione siano necessarie e proporzionate, alla luce del contributo apportato alla promozione dell’interesse generale perseguito dal regolamento.

83.      Sulla base di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione proposta dichiarando che il criterio Meca-Medina deve, in linea di principio, essere applicato a ciascuna disposizione contenuta in un regolamento adottato da una federazione professionale o sportiva, salvo che, a causa di talune circostanze particolari, una valutazione efficace richieda un esame congiunto di tutte tali disposizioni o di alcune di esse. In tale contesto, il grado di prossimità o di distanza tra l’attività della federazione e l’attività delle imprese terze sulle quali incidono tali disposizioni costituisce un fattore pertinente per valutare se le disposizioni in questione siano necessarie e proporzionate alla luce dell’obiettivo legittimo di interesse generale perseguito.

IV.    Conclusione

84.      In conclusione, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) dichiarando che l’articolo 101 TFUE dovrebbe essere interpretato nel senso che:

1) La giurisprudenza Meca-Medina si applica ai regolamenti di una federazione sportiva che disciplina il ricorso ai servizi di imprese attive in un mercato collocato a monte o a valle delle attività di detta federazione (o dei suoi membri), purché tali servizi siano idonei ad avere un’influenza diretta e significativa sulle attività principali della federazione;

2) Le condizioni elaborate nella giurisprudenza Meca-Medina devono, in linea di principio, essere applicate a ciascuna disposizione contenuta in un regolamento adottato da una federazione professionale o sportiva, salvo che, a causa di talune circostanze particolari, una valutazione efficace richieda un esame congiunto di tutte tali disposizioni o di alcune di esse. In tale contesto, il grado di prossimità o di distanza tra l’attività della federazione e l’attività delle imprese terze sulle quali incidono tali disposizioni costituisce un fattore pertinente per valutare se le disposizioni in questione siano necessarie e proporzionate alla luce dell’obiettivo legittimo di interesse generale perseguito.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione (C‑124/21 P, EU:C:2023:1012; in prosieguo: la «sentenza ISU»).


3      Sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011; in prosieguo: la «sentenza Superleague»).


4      Sentenza del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, EU:C:2023:1010; in prosieguo: la «sentenza Royal Antwerp»).


5      Sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824; in prosieguo: la «sentenza FIFA»).


6      Sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98; in prosieguo: la «sentenza Wouters»).


7      Sentenza del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C‑519/04 P, EU:C:2006:492; in prosieguo: la «sentenza Meca-Medina»).


8      V. sentenze del 18 gennaio 2024, Lietuvos notarų rūmai e a. (C‑128/21, EU:C:2024:49, punti da 97 a 105) e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71, punti da 21 a 35 e da 42 a 54).


9      C-209/23 (in prosieguo: le «conclusioni nella causa RRC Sports»).


10      C-133/24 (in prosieguo: le «conclusioni nella causa CD Tondela»).


11      Nella circolare si indicava che era possibile concordare, a titolo di compenso, un pagamento forfettario unico o un compenso scaglionato in relazione all’indennità di trasferimento ottenuta per il servizio di intermediazione in uscita, ma che esso non poteva equivalere a una percentuale di partecipazione.


12      V., in particolare e con ulteriori riferimenti, Monti, G., «Article 81 EC and Public Policy», Common Market Law Review, 2002, Vol. 39, Issue 5, 2002, pagg. 1068 e da 1087 a 1090; Komninos, A.P., «Non-competition Concerns: Resolution of Conflicts in the Integrated Article 81 EC», Working Paper (L) 08/05, The University of Oxford Centre for Competition Law and Policy, pagg. 10 e ss.; Nazzini, R., «Article 81 EC between time present and time past: A normative critique of “restriction of competition” in EU law», Common Market Law Review, Vol. 43, Issue 2, 2006, pagg. 521 e ss.; e Whish, R., Competition Law, 6a ed., Oxford University Press, 2006, pagg. da 126 a 131.


13      V., per analogia, sentenza del 18 settembre 2001, M6 e a./Commissione (T‑112/99, EU:T:2001:215, punti da 75 a 77).


14      Per citarne alcune: sentenze dell’11 settembre 2014, CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204); del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632); del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a. (C‑228/18, EU:C:2020:265); sentenze del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52); e del 10 settembre 2024, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (C‑48/22 P, EU:C:2024:726).


15      V., più dettagliatamente, le mie conclusioni nella causa RRC Sports, paragrafo 26.


16      V., in particolare, sentenza del 5 dicembre 2024, Tallinna Kaubamaja Grupp e KIA Auto (C‑606/23, EU:C:2024:1004, punti 22 e ss.).


17      In tal senso, v., ad esempio, sentenza del 4 giugno 2009, T-Mobile Netherlands e a. (C‑8/08, EU:C:2009:343, punti da 36 a 39).


18      Sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punti da 48 a 87).


19      Sentenza del 2 aprile 2020, Budapest Bank e a. (C‑228/18, EU:C:2020:265, punti da 51 a 86).


20      Sentenza del 26 ottobre 2023, EDP – Energias de Portugal e a. (C‑331/21, EU:C:2023:812, punti da 87 a 94).


21      Sentenza del 19 settembre 2024, Booking.com e Booking.com (Deutschland) (C‑264/23, EU:C:2024:764, punto 51).


22      Ibidem, punto 52.


23      Infatti, sia nella sentenza Wouters (punto 109) sia nella sentenza Meca-Medina (punti 42 e 47), la Corte ha considerato come un precedente rilevante la sentenza del 15 dicembre 1994, DLG (C‑250/92, EU:C:1994:413), in cui la teoria delle restrizioni accessorie è stata ritenuta applicabile. Su tale questione, v. anche conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2022:993, paragrafi da 87 a 92).


24      V. paragrafo 30 di tali conclusioni.


25      Mi limiterò a rinviare, a tal riguardo, alle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nelle cause riunite Pavlov e a. (da C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:151, paragrafo 92): «[h]o sostenuto che le caratteristiche specifiche dei mercati dei servizi professionali rendono necessaria una qualche forma di regolamentazione. Coloro che si oppongono all’autoregolamentazione professionale sostengono che, dal momento che sussistono pericoli di abusi degli organi di regolamentazione, lo Stato, o quantomeno organi di regolamentazione controllati dallo Stato, dovrebbe disciplinare le professioni liberali. Tuttavia, in termini economici emerge nuovamente un problema d’informazione. La natura complessa di siffatti servizi e la loro costante evoluzione, indotta da conoscenze in rapida mutazione e dallo sviluppo tecnico, rendono difficile per i parlamenti e per i governi adottare le regole dettagliate e aggiornate necessarie. L’autoregolamentazione ad opera di membri della professione ben informati è spesso più idonea dal momento che permette di reagire con la necessaria flessibilità. La sfida principale per ogni sistema di diritto della concorrenza è pertanto evitare l’abuso dei poteri di regolamentazione, senza eliminare l’autonomia regolamentare delle professioni liberali».


26      Al fine di distinguerla dall’«accessorietà normativa» di cui alla giurisprudenza Meca-Medina, talora si dichiara che tale giurisprudenza concerne l’«accessorietà commerciale». V., ad esempio, Whish, Bailey, supra, nota 12, pag. 128.


27      V., ad esempio, sentenze del 25 ottobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commissione (26/76, EU:C:1977:167, punto 22) e del 28 gennaio 1986, Pronuptia de Paris (161/84, EU:C:1986:41, punti a 15 a 27).


28      V. sentenza Superleague, punto 183 e giurisprudenza ivi citata (il corsivo è mio).


29      Punto 97 della sentenza.


30      Punti 43 e 45 della sentenza. V. anche articolo 165, paragrafo 2, TFUE.


31      Sentenza del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (C‑1/12, EU:C:2013:127, punto 95; in prosieguo: la «sentenza OTOC»).


32      Sentenza del 18 luglio 2013 (C‑136/12, EU:C:2013:489, punti 55 e 56).


33      Sentenza del 4 settembre 2014, API e a. (da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punti 50 e 51).


34      Naturalmente, tale situazione non può estendersi all’attribuzione formale, da parte delle autorità degli Stati membri, di poteri normativi a un’associazione professionale, mantenendo al contempo il potere di definire i criteri di interesse generale e i principi essenziali ai quali la regolamentazione adottata dall’associazione deve conformarsi, nonché il potere di decisione in ultima istanza. Infatti, in tali situazioni, le norme emanate dall’associazione professionale conservano un carattere pubblico e sfuggono alle norme del Trattato applicabili alle imprese. V., in tal senso, sentenza OTOC, punto 54.


35      Punto 110 della sentenza (il corsivo è mio). V. anche punti 105 e 107 della stessa sentenza.


36      Il corsivo è mio. V. sentenze Superleague (punto 197), Royal Antwerp (punto 124) e FIFA (punto 156).


37      Come osservato dall’avvocato generale Léger nelle conclusioni nella causa Wouters e a. (C-309/99, EU:C:2001:390), la nozione stessa di «associazione di imprese» adempie a una funzione particolare nell’(attuale) articolo 101, paragrafo 1, TFUE, poiché «mira ad evitare che le imprese possano sfuggire alle regole di concorrenza in base alla sola forma con la quale coordinano il loro comportamento sul mercato. Per garantire il carattere effettivo di tale principio, [l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE] prende in considerazione non soltanto le modalità dirette di coordinamento tra imprese (gli accordi e le pratiche concordate), ma anche le forme istituzionalizzate di cooperazione, ossia le situazioni in cui gli operatori economici agiscono per il tramite di una struttura collettiva o di un organo comune». V. paragrafo 62 di dette conclusioni (C‑309/99, EU:C:2001:390).


38      V., in tal senso, in particolare, sentenze del 25 ottobre 1977, Metro SB-Großmärkte/Commissione (26/76, EU:C:1977:167, punto 21), del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione (T‑193/02, EU:T:2005:22, punti da 100 a 106), del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734, punto 67) e del 25 gennaio 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71, punto 33). Ho dedicato alcune considerazioni all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE ai paragrafi da 75 a 95 delle mie conclusioni nella causa RRC Sports.


39      V., a tal riguardo, Mavroidis, P.C. e Neven, D., «Legitimate objectives in antitrust analysis: The FIFA regulation of agents and the right to regulate football in Europe», Concurrences N. 1-2024, Art. N. 117111.


40      Punto 100 della sentenza.


41      Sentenza del 30 settembre 2004, Meca-Medina e Majcen/Commissione (T‑313/02, EU:T:2004:282, punti 38 e 46).


42      Sentenza del 4 settembre 2014, API e a. (da C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 e C‑208/13, EU:C:2014:2147, punti 46 e 47).


43      Sentenza del 10 dicembre 2014, ONP e a./Commissione (T‑90/11, EU:T:2014:1049, punto 347).


44      Punto 99 della sentenza.


45      V., in particolare, la giurisprudenza citata alle precedenti note da 2 a 5 e 7.


46      Punto 183 della sentenza.


47      V. sentenza Meca-Medina, punti da 43 a 45.


48      V., in particolare, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 106) e del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais (C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 39).


49      V., in tal senso, sentenza FIFA, punto 99.


50      Brandenburger, A.M. e Nalebuff., B.J., Co-opetition: A Revolution Mindset that Combines Competition and Cooperation, Crown Business, 1996.


51      V., a tal riguardo, anche le mie conclusioni nella causa RRC Sports, paragrafo 91.


52      C‑680/21, EU:C:2023:188, paragrafi da 56 a 60.


53      V., ad esempio, Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, «Global report on corruption in sport», 2022 (disponibile on line), pag. 3. V., anche la comunicazione della Commissione «Sviluppare la dimensione europea dello sport», del 18 gennaio 2011, COM(2011) 12 def., sezione 41.1. Su tale questione, v. anche paragrafo 94 delle mie conclusioni nella causa RRC Sports.


54      Analogamente, Van Rompuy, B., «EU Court of Justice Delineates the Scope of the Wouters exception», Kluwer Competition Law Blog, 15 gennaio 2024.


55      V., in tale contesto, conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2022:993, paragrafo 89 e giurisprudenza ivi citata).


56      V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti da 134 a 146) e sentenza Superleague, punti da 210 a 241. In entrambi i casi, l’eventuale applicazione della giurisprudenza Meca-Medina alle misure in esame non è stata neppure presa in considerazione.


57      V. sentenza del 30 settembre 2004, Meca-Medina e Majcen/Commissione (T‑313/02, EU:T:2004:282, punto 57). In sede di impugnazione, v. punti 46 e segg. della sentenza della Corte nella causa Meca-Medina.


58      V. paragrafi da 23 a 45 delle presenti conclusioni.


59      Punto 185 della sentenza. Infatti, a tal riguardo, la giurisprudenza non era chiarissima: v. sentenza del 23 novembre 2017, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International (C‑427/16 e C‑428/16, EU:C:2017:890, punto 53), unitamente alla giurisprudenza citata al punto 183 della sentenza Superleague. Tuttavia, come ho spiegato in precedenza, tale requisito è stato costantemente menzionato nella giurisprudenza in materia di accessorietà commerciale.


60      V., ad esempio, Weatherill, S., «The impact of the rulings of 21 December 2023 on the structure of EU sports law», International Sports Law Journal, Vol. 23, 2023, pagg. da 409 a 415.


61      È interessante notare che recentemente è stato sostenuto (Gryllos, G. “Anticompetitive object/effect: An overview of EU and national case law” 21 marzo 2025, e-Competitions, Art. n. 123946, p.9) che i requisiti della giurisprudenza dell'UE secondo cui i legittimi obiettivi di interesse generale non devono essere di natura anticoncorrenziale e la misura in questione non deve eliminare tutta la concorrenza ricordano la posizione adottata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in alcuni casi relativi allo sport. In questi casi, la Corte ha rifiutato di concedere un'esenzione speciale dallo Sherman Act per le restrizioni commerciali imposte dalle associazioni sportive, in quanto tali restrizioni rispondevano a obiettivi sociali più importanti della concorrenza. Si veda recentemente l'opinione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 21 giugno 2021 [141 S. Ct. 2141 (2021)].


62      In tale mercato, i club e i giocatori sono interessati soltanto in qualità di destinatari dei servizi.


63      2021/2058 (INI) (GU 2022, C 224, pag. 2). Il corsivo è mio. L’espressione «recenti riforme» si riferisce, per quanto a mia conoscenza, alle riforme che hanno condotto all’adozione del FFAR [FIFA Football Agent Regulations, regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori].


64      V., ad esempio «Study on Sports Agents in the European Union» (studio sugli agenti sportivi nell’Unione europea), commissionato dalla Commissione europea, novembre 2009, pagg. 3, 4, 168 e 169; e Parrish, R. et al., «Promoting and Supporting Good Governance in the European Football Agents Industry – Final Report» (promozione e sostegno della buona governance nel settore degli agenti dei calciatori in Europa – Relazione finale),  pubblicato dalla Commissione europea, 2019, pagg. 3, 4, 95, 96 e da 127 a 129.


65      V. supra, paragrafo 32 delle presenti conclusioni.


66      V. supra, paragrafo 42 delle presenti conclusioni.


67      V., mutatis mutandis, sentenza dell’11 aprile 2000, Deliège (C‑51/96 e C‑191/97, EU:C:2000:199, punti 56 e 57).


68      V. paragrafi da 17 a 28 di tali conclusioni.


69      V. paragrafi da 53 a 113 di tali conclusioni.