CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
JULIANE KOKOTT
del 6 giugno 2024 (1)
Causa C‑350/23
Vorstand für den Geschäftsbereich II der Agrarmarkt Austria
Interveniente:
TF
[Domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)]
« Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 1760/2000 – Articolo 7 – Registrazione dei bovini – Decisione 2001/672/CE – Articolo 2, paragrafi 2 e 4 – Arrivo al pascolo estivo in zone di montagna di bovini – Notifica tardiva – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 52 – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 53, paragrafo 4 – Requisiti per la concessione di misure di sostegno accoppiato per bovini – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 2, 15, 16 e 18 – Articolo 30, paragrafo 4, lettera c) – Domanda di aiuti per animali – Animale accertato – Riduzione del sostegno accoppiato – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 31 – Articolo 34 – Inammissibilità di sanzioni amministrative »
I. Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) si riferisce ad un ricorso proposto da un agricoltore nei confronti dell’autorità competente, la quale, a causa di una violazione delle disposizioni applicabili in materia di notifica, non solo ha ridotto il pagamento dell’aiuto richiesto, un cosiddetto «sostegno accoppiato facoltativo» (2), per la detenzione di bovini, ma ha anche applicato una sanzione amministrativa (3).
2. Nel procedimento principale è controverso, in particolare, se sia ammissibile e proporzionato applicare una sanzione amministrativa supplementare qualora la notifica tardiva contestata all’agricoltore – nella specie, dell’arrivo al pascolo estivo in montagna di dodici bovini – riguardasse animali che soddisfacevano per il resto le condizioni per la concessione di siffatto sostegno. Occorre inoltre chiarire se la notifica tardiva, ma effettuata a posteriori, possa in generale comportare la riduzione del diritto alla concessione degli aiuti.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
3. Il contesto normativo dell’Unione applicabile nella specie è determinato dal regolamento n. 1760/2000 sull’identificazione e la registrazione dei bovini (4), dalla decisione della Commissione 2001/672/CE (5), emanata sulla base dell’articolo 7 di tale regolamento, nonché dal regolamento (UE) n. 1307/2013 (6) in combinato disposto con i regolamenti delegati (UE) nn. 639/2014 (7) e 640/2014 (8).
1. Regolamento (CE) n. 1760/2000 e decisione 2001/672/CE
4. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 (9), descrive il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nei seguenti termini:
«Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi:
a) mezzi di identificazione per identificare i singoli animali;
b) basi di dati informatizzate;
c) passaporti per gli animali;
d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda».
5. L’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 disciplina gli obblighi dei detentori di animali nel contesto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nei seguenti termini:
«1. Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori:
– tiene un registro aggiornato;
– comunica all’autorità competente, entro un termine massimo stabilito dallo Stato membro interessato, tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data; tale termine massimo è compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette giorni dal verificarsi di uno di tali eventi. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prorogare il termine massimo di sette giorni.
Al fine di tenere conto delle difficoltà di ordine pratico che possono insorgere in casi eccezionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per determinare le circostanze eccezionali in cui gli Stati membri possono prorogare il termine massimo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino, nonché la durata massima di tale proroga, che non supera i 14 giorni dopo il periodo di sette giorni di cui al primo comma, secondo trattino.
2. Al fine di garantire una tracciabilità adeguata ed efficace dei bovini in occasione del pascolamento stagionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo agli Stati membri o alle rispettive zone in cui si applicano norme speciali per il pascolamento stagionale, inclusi i termini temporali, gli obblighi specifici dei detentori e le norme relative alla registrazione dell’azienda e alla registrazione dei movimenti di tali bovini, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione».
6. Sulla base dell’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000, la Commissione ha emanato la decisione 2001/672 che stabilisce regole specifiche per l’arrivo al pascolo estivo.
7. Il considerando 3 di tale decisione così recita:
«Le regole specifiche debbono essere stabilite in modo che sia possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento [(10)]».
8. L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2001/672 stabilisce quanto segue:
«1. Ad ogni pascolo di cui all’articolo 1 è attribuito un codice di registrazione specifico che dovrà essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.
2. La persona responsabile del pascolo stende un elenco dei bovini oggetto dei movimenti di cui all’articolo 1. L’elenco deve comportare almeno:
– il codice di registrazione del pascolo;
e per ogni animale della specie bovina
– il numero individuale di identificazione,
– il numero di identificazione dell’azienda di origine,
– la data di arrivo al pascolo,
– la data prevista di partenza dal pascolo».
9. L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, nella versione modificata dalla decisione 2010/300, così recita:
«Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo».
10. Ai sensi del considerando 5 di tale decisione, la modifica dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si fonda sulla seguente riflessione:
«A determinate condizioni, gli animali di aziende diverse destinati allo stesso pascolo estivo in zone di montagna, vi arrivano dopo un periodo superiore a sette giorni. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, i termini previsti nella decisione 2001/672/CE devono essere pertanto adeguati per tener conto di tale eventualità pratica senza compromettere la tracciabilità».
2. Regolamento (UE) n. 1307/2013
11. Le «norme generali» di cui all’articolo 52 del regolamento n. 1307/2013 del capo 1, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», stabiliscono, inter alia, quanto segue:
«1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (…)
(…)
6. Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi (…)
(…)
9. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell’Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che stabiliscono:
a) le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;
(…)».
3. Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
12. Il considerando 74 del regolamento delegato n. 639/2014 così recita:
«Più in particolare per quanto riguarda il sostegno accoppiato facoltativo, è necessario specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono comunicare ai fini della corretta applicazione delle norme relative a tale sostegno e ai fini dell’efficienza di tali comunicazioni, in modo da permettere alla Commissione di verificare che nell’elaborazione delle misure di sostegno gli Stati membri rispettino le condizioni relative alla coerenza e al divieto di cumulo del sostegno nonché le percentuali massime dei massimali nazionali di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i relativi importi totali».
13. L’articolo 53, paragrafi 1 e 4 del regolamento delegato n. 639/2014, intitolato «Condizioni per la concessione del sostegno», stabilisce, inter alia, quanto segue:
«1. Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento (UE) n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
(…)
4. [(11)] Se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini (…), gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 (…).
Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore:
a) al primo giorno del periodo di detenzione dell’animale, se è applicato un periodo di detenzione;
b) ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all’allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione.
Entro il 15 settembre 2015, gli Stati membri notificano alla Commissione le date di cui al secondo comma».
4. Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
14. I considerando 27, 28, 30 e 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 così recitano inter alia:
«(27) È opportuno fissare sanzioni amministrative per i regimi di aiuti per animali e le misure di sostegno connesse agli animali tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari legati al verificarsi di circostanze naturali (...).
(28) Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell’animale di cui trattasi (…).
(…)
(30) La possibilità di operare rettifiche senza determinare la sanzione amministrativa prevista per la domanda di aiuto e di pagamento dovrebbe valere anche per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata riguardo ai bovini dichiarati, per i quali simili inadempienze costituiscano una violazione di un criterio di ammissibilità, purché il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non lo abbia già informato dell’esistenza di eventuali inadempienze nella domanda di aiuto o di pagamento.
(31) Per le misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale è opportuno stabilire il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità. Il rifiuto e la revoca del sostegno dovrebbero essere modulati secondo la gravità, la portata, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata (…). In caso di inadempienza grave o qualora il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, è opportuno non concedere il sostegno e applicare una sanzione amministrativa (…)».
15. L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato n. 640/2014 contiene, inter alia, le seguenti definizioni:
«(…)
2 “inadempienza”:
a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi (…)
(…)
13) “regime di aiuto per animali”, una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
(…)
15) “domanda di aiuto per animale”, una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
16) “animali dichiarati”, gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
(…)
18) “animale accertato”:
a) nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure
b) nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l’animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco (…)».
16. L’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative», prevede quanto segue:
«1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l’adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale».
17. L’articolo 30 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Base di calcolo», stabilisce, inter alia, quanto segue:
«(…)
2. Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno (…)
(…)
4. [(12)] Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini, si applicano le disposizioni seguenti:
…
c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l’animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.
(…)
I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini e le comunicazioni effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.
(…)».
18. L’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 disciplina le «[s]anzioni amministrative per animali nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali».
19. L’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata degli animali», prevede quanto segue:
«Per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento si applica l’articolo 15».
B. Normativa nazionale
1. Marktordnungsgesetz 2007
20. L’articolo 8, paragrafo 1, del Marktordnungsgesetz 2007 (13) (legge sull’organizzazione del mercato del 2007; in prosieguo: il «MOG 2007»), intitolato «Pagamenti diretti», così recita inter alia:
«In relazione all’esecuzione dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 (...) rilevano i seguenti principi:
(...)
6. Conformemente all’articolo 8f, per il pascolo in alpeggio viene concesso un sostegno accoppiato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per il sostegno accoppiato vengono fissati fondi disponibili fino al 2,1% del massimale nazionale.
(...)».
21. L’articolo 8f, paragrafo 1, del MOG 2007, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», stabilisce, inter alia, quanto segue:
«Il sostegno accoppiato previsto all’articolo 8, paragrafo 1, punto 6, viene concesso per bovini, ovini e caprini in funzione dell’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) (…)».
2. Direktzahlungs-Verordnung 2015
22. L’articolo 13 della Direktzahlungs-Verordnung 2015 (14) (regolamento sul pagamento diretto del 2015), intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», così recita inter alia:
«1. Il sostegno accoppiato facoltativo può essere concesso solo per bovini, ovini e caprini condotti in alpeggio, i quali sono identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 (...). Tuttavia, un animale è considerato ammissibile al premio anche se le informazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono state comunicate il primo giorno di alpeggio dell’animale interessato.
2. Il sostegno accoppiato facoltativo è richiesto dall’agricoltore presentando la domanda multipla con indicazione delle superfici e l’elenco della monticazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento orizzontale della PAC, oltre che, per i bovini, unitamente alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata per i bovini riguardanti le notifiche di alpeggio/arrivo al pascolo a norma dell’articolo 2 della decisione 2001/672/CE che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna, GU L 235 del 4 settembre 2001, pag. 23.
3. Il numero determinante per la concessione del sostegno accoppiato facoltativo è accertato sulla base degli animali che il rispettivo agricoltore ha in alpeggio alla data del 15 luglio.
4. La monticazione degli animali deve avvenire per almeno 60 giorni. Il periodo di alpeggio ha inizio il giorno dello spostamento, ma non oltre 15 giorni prima della presentazione della notifica di alpeggio/arrivo al pascolo per bovini ovvero dell’elenco della monticazione (...)».
3. Horizontale GAP-Verordnung
23. L’articolo 21 della Horizontale GAP-Verordnung (15) (regolamento orizzontale della PAC), intitolato «Presentazione», stabilisce, inter alia, quanto segue:
«1. La domanda unica (domanda multipla con indicazione delle superfici) ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 640/2014 deve essere presentata entro il 15 maggio dell’anno di domanda di cui trattasi esclusivamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
1b. In deroga al paragrafo 1, per l’anno di domanda 2020, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 giugno 2020. Modifiche ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 [(16)] per l’anno di domanda 2020 possono essere comunicate entro il 30 giugno 2020».
24. L’articolo 22 della Horizontale GAP-Verordnung, intitolato «Domanda unica», prevede, inter alia, quanto segue:
«1. La domanda unica deve essere presentata da tutti gli agricoltori che chiedono pagamenti diretti o (...) con le informazioni di cui all’articolo 21 (...).
(…)
5. In caso di alpeggio e di arrivo a pascoli collettivi degli animali, l’elenco della monticazione deve essere fornito entro il 15 luglio dell’anno di domanda».
4. Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008
25. L’articolo 6 della Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008 (17) (regolamento sull’identificazione dei bovini del 2008) stabilisce, inter alia, quanto segue:
«1. Entro sette giorni devono essere notificati:
(…)
2. i trasferimenti degli animali tra aziende di un detentore di animali in comuni diversi, indicando i dati integrativi, necessari per il passaporto per gli animali.
1a. Entro 15 giorni deve essere notificato:
1. l’alpeggio o l’arrivo al pascolo se comporta che i bovini di diversi detentori di animali si mescolino tra di loro (…)».
III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
26. TF presentava per l’anno 2020 una domanda unica (domanda multipla con indicazione delle superfici), con la quale richiedeva, inter alia, la concessione di un sostegno accoppiato per bovini condotti in alpeggio (pascoli).
27. Il 28 maggio 2020, TF avviava l’alpeggio di due mucche e di due altri bovini. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1a, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008, egli lo comunicava tempestivamente, il 1º giugno 2020, all’Agrarmarkt Austria (AMA), convenuta, in qualità di autorità competente. Sempre tempestivamente, lo stesso notificava, il 1º luglio 2020, la nascita di un vitello in alpeggio.
28. Già il 9 maggio 2020, erano stati condotti ad un pascolo di montagna indicato con il suo codice di registrazione – insieme ai bovini di altri agricoltori – ulteriori dodici bovini di TF. La relativa notifica scritta aveva tuttavia luogo solo il 15 giugno 2020. Essa conteneva i numeri individuali di identificazione degli animali condotti al pascolo e dell’azienda di TF, nonché la data prevista di partenza dal pascolo il 31 ottobre 2020.
29. Con decisione dell’11 gennaio 2021, l’AMA concedeva a TF pagamenti diretti per l’anno 2020 per un importo pari a EUR 17 086,71. Tali pagamenti constavano di un premio base (EUR 11 735,71), di un premio per l’inverdimento (EUR 5 231,56) e di un sostegno accoppiato (EUR 119,44). Con riferimento alla domanda di concessione di un sostegno accoppiato, l’AMA osservava che, effettivamente, la condizione della durata del pascolo di 60 giorni era soddisfatta in relazione a tutti i bovini di TF condotti al pascolo. Tuttavia, una notifica tempestiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 sarebbe pervenuta solo per gli animali condotti al pascolo il 28 maggio 2020 e per il vitello nato il 1º luglio 2020. Per quanto riguarda gli altri dodici bovini, condotti al pascolo il 9 maggio 2020, la notifica sarebbe invece avvenuta solo dopo la scadenza del termine di notifica di 15 giorni prescritto all’articolo 6, paragrafo 1a, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008. Pertanto, ai sensi degli articoli 30 e 31 del regolamento delegato n. 640/2014, i dodici animali, in relazione ai quali si sarebbero verificate delle irregolarità, dovrebbero essere contrapposti ai bovini per i quali le condizioni per la concessione dell’aiuto risulterebbero soddisfatte. In relazione a questi dodici animali ne conseguirebbe una riduzione del 100%, cosicché per l’anno 2020 non potrebbe essere concesso al riguardo alcun sostegno accoppiato. Inoltre, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, di tale regolamento, l’AMA ha applicato una sanzione sotto forma di un importo pari a EUR 235,60, con il quale avrebbero dovuti essere compensati i pagamenti dei successivi tre anni civili.
30. Con ricorso presentato il 9 febbraio 2021 dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), TF contestava la mancata concessione del sostegno accoppiato e l’applicazione di una sanzione, rilevando che un terzo aveva trasmesso solo tardivamente la notifica della monticazione dei bovini a sua insaputa.
31. Il 16 novembre 2021, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) accoglieva il ricorso. Esso annullava sia la riduzione del sostegno accoppiato sia la sanzione amministrativa, e ordinava all’AMA di procedere ad un nuovo calcolo e di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di aiuti di TF. Inoltre, esso ammetteva il ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa).
32. Il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) motivava la propria decisione adducendo, in sostanza, che le inadempienze relative alla notifica avrebbero comportato sì la riduzione del sostegno, nonché una sanzione, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 15 di tale regolamento, non dovrebbe essere applicata una sanzione amministrativa qualora il beneficiario comunichi per iscritto all’autorità competente che la domanda di aiuto o di pagamento era inesatta o lo è divenuta. Una notifica tardiva ai sensi della Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008 costituirebbe parimenti una comunicazione scritta dell’inesattezza nella presentazione della domanda ai sensi di tale disposizione. A favore di tale interpretazione deporrebbe anche il principio di proporzionalità. Poiché l’irregolarità non sarebbe stata rilevata nell’ambito di un controllo in loco, un simile controllo non sarebbe neanche stato preannunciato a TF, ed egli stesso avrebbe comunicato siffatta irregolarità nella sua notifica tardiva, l’applicazione di una sanzione non sarebbe indispensabile per garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione.
33. Investito del ricorso per cassazione («Revision») dell’AMA, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) è propenso a confermare la decisione del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) quantomeno in relazione all’applicazione dell’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014 e l’inammissibilità dell’irrogazione di una sanzione amministrativa (18). Tuttavia, poiché le questioni di diritto rilevanti ai fini della decisione non sono state sufficientemente chiarite nella giurisprudenza della Corte, esso ha deciso di sottoporre a quest’ultima le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE:
1) Se, per quanto concerne una domanda di aiuto per animale presentata per il 2020 e relativa alla concessione di un sostegno accoppiato, di cui all’articolo 2, paragrafo [1, secondo comma], punto 15, del regolamento [delegato] (UE) n. 640/2014, per la quale, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono utilizzati i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, una notifica trasmessa solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni dall’arrivo degli animali (bovini) a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, riguardi un dato inesatto iscritto nella banca dati informatizzata dei bovini che, a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento [delegato] (UE) n. 640/2014 non è determinante ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità all’aiuto, ad eccezione della condizione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento [delegato] (UE) n. 639/2014, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, cosicché gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tale dato inesatto è rinvenuto in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se le sanzioni amministrative di cui al capo IV del regolamento [delegato] (UE) n. 640/2014 si applichino, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, e 34 del regolamento medesimo, alla domanda di sostegno accoppiato menzionata nella prima questione, qualora l’agricoltore comunichi per iscritto all’autorità competente l’arrivo degli animali a un pascolo, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, fermo restando che dalla notifica risulta la sua tardività riguardo al termine di 15 giorni ai sensi delle predette disposizioni, purché l’autorità competente non abbia precedentemente comunicato al richiedente l’intenzione di svolgere un controllo in loco e non lo abbia già informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto.
34. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte in relazione a tali questioni l’AMA, il governo austriaco e la Commissione europea. Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.
IV. Valutazione
35. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una violazione, da parte dell’agricoltore richiedente, dell’obbligo di notificare tempestivamente l’arrivo al pascolo estivo in montagna di bovini che sono oggetto della sua domanda di concessione di un sostegno accoppiato, comporti che tali animali siano considerati non «accertati» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 e non siano quindi ammissibili, anche qualora la notifica venga effettuata in un momento successivo e gli animali soddisfino i restanti requisiti per una siffatta concessione (sub A).
36. Per il caso in cui gli animali non siano considerati «accertati» né siano ammissibili, il giudice del rinvio chiede, con la sua seconda questione pregiudiziale, se l’autorità competente possa applicare, oltre alla riduzione del sostegno accoppiato, una sanzione amministrativa (finanziaria) (sub B).
1. Prima questione pregiudiziale: ammissibilità di bovini il cui alpeggio sia stato notificato tardivamente
37. Può stupire, a prima vista, che bovini il cui alpeggio non sia effettivamente stato notificato tempestivamente all’autorità competente, ma che erano tuttavia oggetto di una notifica a posteriori e che soddisfano per il resto le condizioni per la concessione di un sostegno accoppiato, non debbano essere ammissibili. Come mostro nel prosieguo, il chiaro dettato delle disposizioni applicabili in materia di aiuti tuttavia lo impone (sub 1). Siffatta conclusione è giustificata, a mio avviso, anche alla luce della sistematica (sub 2) e degli obiettivi (sub 3) di tali disposizioni.
a) Inadempienza all’obbligo di notifica
38. È certo che il trasferimento dei dodici bovini condotti al pascolo in montagna già il 9 maggio 2020 è stato notificato solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni prescritto all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672. È inoltre pacifico che tali bovini soddisfacevano le restanti condizioni per la concessione di un sostegno accoppiato, in particolare la permanenza di 60 giorni su tale pascolo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, della Direktzahlungs-Verordnung 2015, senza che siano stati preannunciati o abbiano avuto luogo controlli in loco al riguardo.
39. Il giudice del rinvio chiede se, nonostante la notifica tardiva, tali bovini possano essere considerati animali «accertati» e quindi ammissibili ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014.
40. Secondo il chiaro dettato di tali disposizioni, ciò è escluso.
41. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014, si considera «animale accertato» solo l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti.
42. L’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 esige al riguardo dagli Stati membri che essi, nel caso di misure di sostegno riguardanti capi bovini, definiscano, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti dal regolamento n. 1760/2000. L’articolo 13, paragrafo 1, della Direktzahlungs-Verordnung 2015 stabilisce, in conformità a ciò, che un sostegno accoppiato facoltativo possa essere concesso solo a bovini condotti in alpeggio, i quali sono identificati e registrati ai sensi del regolamento n. 1760/2000. Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, ciò avviene tuttavia, in conformità alle disposizioni di diritto dell’Unione, solo se l’arrivo dei bovini al pascolo estivo in zone di montagna è stato notificato tempestivamente nella banca dati informatizzata per i bovini ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1a, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008.
43. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014, deve essere considerata inadempienza qualsiasi inottemperanza ai criteri di ammissibilità relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno. L’inottemperanza alla condizione di ammissibilità (19) della corretta registrazione – comprensiva della tempestiva notifica – ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000, costituisce una siffatta inadempienza. Ciò vale a maggior ragione in quanto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/672, l’elenco dei bovini che deve essere steso deve comportare, per ogni animale della specie bovina, inter alia, «la data di arrivo al pascolo».
44. Siffatta interpretazione è alla base anche dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014. Ai sensi di tale disposizione, dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali costituiscono inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini. Il considerando 11 del regolamento (UE) 2016/1393 (20), il quale chiarisce siffatta disposizione (modificata), indica espressamente, quali esempi per dati inesatti, elementi quali il sesso, la razza, il colore o la data. La qualificazione di notifiche tardive e di dati inesatti come inadempienze ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014, non significa, tuttavia, che essi siano perfettamente equiparabili con riferimento alle loro conseguenze giuridiche, in particolare all’applicazione di sanzioni amministrative (v. al riguardo infra, paragrafo 47 e segg.).
45. Pertanto, i bovini notificati tardivamente – in violazione dell’obbligo di notifica – sono considerati, in linea di principio, non accertati ai sensi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, del regolamento delegato n. 640/2014 e, quindi, non ammissibili.
46. Alla luce dei dubbi espressi dal giudice del rinvio in relazione a siffatta interpretazione, verificherò adesso se essa venga confermata dal contesto normativo, specialmente alla luce delle disposizioni derogatorie previste. Al riguardo, occorre prendere in considerazione, in particolare, l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014.
b) Questione dell’irrilevanza o della sanatoria dell’inadempienza all’obbligo di notifica
47. Gli animali notificati tardivamente potrebbero tuttavia essere eccezionalmente considerati «accertati» e dunque ammissibili qualora una notifica tardiva in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672 fosse perfettamente equiparabile ad un dato inesatto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4), lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014.
48. Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, infatti, dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma che non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, comportano che l’animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi.
49. Un’inadempienza fondata su un dato inesatto (sotto il profilo del contenuto) ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, può dunque essere sanata in un momento successivo dal richiedente fatto salvo il rispetto dei restanti criteri di ammissibilità, sempreché tale inadempienza non venga rinvenuta nell’arco del summenzionato periodo in occasione di almeno due controlli.
50. Il giudice del rinvio chiede, in tale contesto, se una notifica tardiva del movimento di bovini che soddisfano i restanti criteri di aiuto possa essere rettificata alle stesse condizioni di un altro dato inesatto.
51. A favore di una siffatta interpretazione potrebbe deporre il fatto che la notifica di un animale tardiva, ma corretta sotto il profilo del contenuto, costituisce un’inadempienza meno grave del dato inesatto, ossia non corretto sotto il profilo del contenuto, relativo a elementi quali il sesso, la razza o il colore di un animale, menzionato al considerando 11 del regolamento 2016/1393 (21). Inoltre – come osservato sopra al paragrafo 44 – un dato inesatto può riguardare anche una data. Per contro, il considerando 11 non specifica se nel caso di una siffatta data possa trattarsi anche di quella della conduzione dei bovini in un altro luogo. Come menzionato già al paragrafo 43, l’elenco dei dati da riportare che deve essere steso per ogni animale della specie bovina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/672, deve contenere a sua volta anche la «data di arrivo al pascolo».
52. Come esposto anche dalla Commissione, non mi sembra ciononostante possibile equiparare completamente, dal punto di vista giuridico, un dato inesatto sotto il profilo del contenuto in relazione ad animali e la notifica tardiva del loro trasferimento nell’ambito dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014. Ciò consegue anche dalla ratio e dallo scopo dell’obbligo e del termine di notifica, il quale intende garantire una piena rintracciabilità del luogo in cui si trovano i bovini di cui trattasi (in dettaglio al riguardo infra, paragrafi 58 e segg.).
53. Da un lato, una notifica tardiva, ossia in un primo momento del tutto omessa, del trasferimento degli animali in un altro luogo non è automaticamente equiparabile ad un dato iscritto tempestivamente, ma inesatto sotto il profilo del contenuto. Ciò vale, in linea di principio, anche per un dato inesatto concernente una data, ad es. il momento esatto della nascita di un vitello, tanto più che esso non riguarda necessariamente il luogo in cui si trova l’animale né mette in discussione l’efficacia del suo controllo. Nulla di diverso consegue, in linea di principio, dal fatto che l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2001/672 prescrive la «data di arrivo al pascolo» quale data che deve essere notificata in relazione ad ogni animale della specie bovina. Infatti, diversamente che nel caso dell’iscrizione tempestiva, ma inesatta, di una siffatta data, nel caso di una notifica tardiva del trasferimento di un bovino dopo la scadenza del termine di notifica non sussiste affatto un’iscrizione della data e del luogo di arrivo nel registro, la quale garantirebbe la rintracciabilità richiesta al considerando 3 della decisione 2001/672 (22).
54. Dall’altro, una notifica tardiva sana solo per il futuro un vizio che, sotto il profilo temporale e alla luce della richiesta costante rintracciabilità del luogo in cui si trova l’animale di cui trattasi, non può in realtà più essere sanato. Infatti, essa non può modificare con effetto retroattivo il fatto che le autorità competenti non conoscevano o non potevano accertare il luogo esatto in cui l’animale si trovava a partire dal momento del suo trasferimento fino a siffatta notifica, sebbene esse avrebbero dovuto esserne in grado alla scadenza del termine di notifica. Pertanto, un siffatto vizio è anche idoneo a pregiudicare l’efficace controllo della durata minima di pascolo di tale animale in un determinato luogo.
55. La circostanza che i dodici animali interessati e l’azienda di TF abbiano soddisfatto, ad eccezione della notifica tardiva del loro trasferimento, tutti i restanti criteri di aiuto, non cambia dunque il fatto che il luogo in cui essi si trovavano a partire dal momento dell’inadempienza all’obbligo e al termine di notifica non ha potuto essere accertato e verificato dalle autorità, sebbene ciò sarebbe stato necessario. Come risulta dal considerando 30 e dall’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014, il legislatore dell’Unione rinuncia unicamente, in un caso del genere, ad una sanzione amministrativa, ma non alla riduzione del sostegno accoppiato; solo a tal fine un dato inesatto e un dato omesso vengono trattati in maniera identica (in dettaglio infra, paragrafi 69 e segg.).
56. L’inadempienza all’obbligo e al termine di notifica non può dunque essere equiparata ad un «dato inesatto» ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, che può essere rettificato in un momento successivo. Pertanto, gli animali in questione sono considerati non accertati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, di tale regolamento.
57. Non rileva, nella specie, la disposizione derogatoria di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato 639/2014 (23), parimenti menzionata all’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014. È vero che tale disposizione consente agli Stati membri, in linea di principio, di considerare ammissibile un animale anche se gli obblighi di identificazione e registrazione sono soddisfatti entro una data posteriore, fissata dai medesimi – ossia successivamente alla scadenza del termine di notifica – ed essi abbiano notificato alla Commissione tale data entro il 15 settembre 2015 (24). Il giudice del rinvio si limita tuttavia a menzionare siffatta disposizione, senza indicare se il legislatore austriaco vi abbia fatto in generale ricorso o chiederne l’interpretazione. Qualora dovesse tuttavia esistere una corrispondente disposizione nazionale – circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare – non si potrebbe escludere che la notifica tardiva possa ciononostante comportare la sanatoria dell’inadempienza all’obbligo di notifica.
c) Obiettivi del regolamento n. 1760/2000 e della decisione 2001/672 nonché dei regolamenti delegati nn. 639/2014 e 640/2014
58. Gli obiettivi delle norme applicabili confermano che gli animali notificati tardivamente non possono essere considerati, in linea di principio, né accertati né ammissibili. I rigorosi requisiti attinenti alla notifica tempestiva del luogo in cui gli animali si trovano sono infatti intesi, da un lato, a garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica, e, dall’altro, a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
59. Il regolamento n. 1760/2000 è volto a migliorare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine, a preservare un livello elevato di tutela della salute pubblica, e a rafforzare la stabilità duratura del mercato delle carni bovine (25). Il sistema d’identificazione e di registrazione previsto a tal fine comprende, segnatamente, la creazione, da parte degli Stati membri, di banche dati nazionali dei bovini nelle quali figurano l’identità degli animali, tutte le aziende del territorio e i movimenti degli animali. Detto sistema deve sempre essere così completo ed efficace da consentire all’autorità competente di localizzare in ogni momento un bovino e di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie a tutela della sanità pubblica (26). A tal fine, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, ogni detentore di animali è tenuto in particolare a comunicare alle autorità competenti tutti i movimenti (27). L’articolo 13 della Direktzahlungs-Verordnung 2015, gli articoli 21 e 22 della Horizontale GAP-Verordnung, nonché l’articolo 6 della Rinderkennzeichnungs-Verordnung 2008, concretizzano siffatti requisiti nel diritto nazionale.
60. Alla luce di tali obiettivi, la Corte ha già statuito che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 è redatto come disposizione imperativa, nella misura in cui esso descrive dettagliatamente la portata dell’obbligo di notifica incombente ai detentori di animali e definisce con precisione il termine impartito ai medesimi per adempiere tale obbligo. Essa ne ha desunto che tale termine deve essere rispettato (incondizionatamente) dai detentori di animali (28). La Corte ha rilevato, infine, che l’inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1790/2000, rende inammissibile detto bovino al premio all’abbattimento (29).
61. Il carattere imperativo dell’obbligo di rispettare i termini di notifica si fonda dunque sull’obiettivo di garantire l’efficacia del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e soprattutto di consentire alle autorità competenti di localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento (30).
62. Come osservato sopra ai paragrafi 12 e 42, ai sensi dell’articolo 53, paragrafi 1 e 4, del regolamento delegato n. 639/2014, gli Stati membri devono stabilire inoltre criteri di ammissibilità in conformità del quadro fissato nel regolamento n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite da siffatto regolamento delegato. Fanno parte di tali criteri, nel caso delle misure di sostegno accoppiato per bovini, i requisiti attinenti all’identificazione e alla registrazione degli animali ai sensi del regolamento n. 1760/2000. Come risulta dal considerando 74 del regolamento delegato n. 639/2014, anche tale obbligo persegue lo scopo – soggetto al controllo della Commissione – che, nell’elaborazione delle misure di sostegno, gli Stati membri rispettino le condizioni relative alla coerenza e al divieto di cumulo del sostegno nonché le percentuali massime dei massimali nazionali di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1307/2013 e i relativi importi totali. In altre parole, occorre evitare inoltre che per uno stesso bovino possa essere chiesto e concesso più volte nell’anno di domanda un sostegno accoppiato (31). Anche per questo motivo è necessario che le autorità competenti possano accertare l’identità dei bovini e localizzarli in qualsiasi momento. Vengono fatte salve eventuali eccezioni che lo Stato membro può prevedere, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 639/2014, per la comunicazione tardiva di un evento riguardante un animale (32).
63. Siffatti obiettivi esigono un’interpretazione restrittiva delle disposizioni in materia di registrazione e dunque anche dei termini per la notifica degli animali. Pertanto, l’inadempienza all’obbligo di notificare tempestivamente il trasferimento degli animali in un altro luogo non può più essere sanata.
64. Di conseguenza, i bovini notificati tardivamente sono considerati non accertati e, in linea di principio, non sono ammissibili. Occorre dunque rispondere negativamente alla prima questione pregiudiziale e rispondere anche alla seconda questione pregiudiziale.
2. Seconda questione pregiudiziale: ammissibilità di una sanzione amministrativa in relazione ad animali notificati tardivamente ma per il resto ammissibili
65. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’autorità competente, oltre a negare la concessione del sostegno accoppiato, possa applicare anche una sanzione amministrativa (finanziaria).
66. Non sono controversi, nella specie, né i requisiti né il calcolo in quanto tale della sanzione amministrativa applicata dall’AMA in forza dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014.
67. Peraltro, alla luce della notifica, effettuata a posteriori da TF, del trasferimento al pascolo in montagna dei dodici bovini, il giudice del rinvio nutre dubbi sull’ammissibilità dell’applicazione di una sanzione amministrativa e rispettivamente sulla sua proporzionalità.
68. Una siffatta inammissibilità potrebbe risultare dall’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014.
69. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, le sanzioni amministrative non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.
70. L’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 dichiara applicabile l’articolo 15 di tale regolamento agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento, sempreché si tratti di animali dichiarati.
71. Dai fatti illustrati nella decisione di rinvio sembra emergere che i dodici bovini il cui trasferimento è stato notificato tardivamente fossero stati identificati già nella domanda unica intesa alla concessione di un sostegno accoppiato, ossia fossero «animali dichiarati» (33) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 16, del regolamento delegato n. 640/2014. Di conseguenza, a partire dalla presentazione di siffatta domanda unica, in forza dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento disposta all’articolo 34, i suoi restanti requisiti ed effetti giuridici sono applicabili anche alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali (34). La notifica tardiva dell’arrivo al pascolo estivo in montagna dei bovini di cui trattasi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 costituisce senz’altro una siffatta omissione.
72. Il fatto che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, stando al suo tenore letterale, contempli unicamente la comunicazione scritta a posteriori concernente dati inesatti o divenuti tali nella domanda di aiuto o di pagamento, è dunque irrilevante. Come assunto anche dal giudice del rinvio, l’articolo 34 di tale regolamento estende segnatamente l’ambito di applicazione di siffatta disposizione derogatoria alla rettifica ex post di un’omissione riguardante dati relativi ad animali nella banca dati informatizzata degli animali. Vi rientra anche la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo in montagna dei bovini.
73. La possibilità di rettifica ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 presuppone inoltre che l’autorità competente non abbia ancora comunicato al beneficiario la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e non lo abbia informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento. Ciò mira ad assicurare che la rettifica a posteriori da parte del detentore di animali avvenga per motivi autonomi e volontariamente. È pacifico che una siffatta comunicazione o informazione da parte dell’autorità, la quale non farebbe sembrare volontaria tale rettifica, non ha avuto luogo nella specie.
74. Di conseguenza, nel caso in esame, in forza dell’articolo 34 in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, non può essere applicata alcuna sanzione amministrativa a causa della notifica tardiva, ma effettuata a posteriori, dell’arrivo al pascolo in montagna dei bovini di cui trattasi. Pertanto, la questione di stabilire se una siffatta sanzione amministrativa sia proporzionata non è più rilevante.
75. Tale conclusione non contraddice la risposta proposta alla prima questione pregiudiziale.
76. Infatti, da un lato, il legislatore dell’Unione ha deciso consapevolmente, all’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014, che, ai fini dell’applicazione della deroga all’irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, omissioni riguardanti dati relativi agli animali nella banca dati informatizzata degli animali debbano essere equiparate a dati erronei (sotto il profilo del contenuto) [«errori e (…) omissioni»] e, nel caso di una successiva rettifica volontaria da parte del detentore degli animali, non debbano essere sanzionate. Dall’altro, siamo in presenza, in entrambi i casi, di violazioni dei criteri di ammissibilità, le quali comportano, in linea di principio, una riduzione del sostegno accoppiato richiesto; esse non devono tuttavia essere soggette, in aggiunta, ad una sanzione amministrativa.
77. Tale considerazione trae origine dall’idea che l’esclusione o la riduzione del diritto al sostegno accoppiato per bovini il cui trasferimento sia stato notificato tardivamente offra un incentivo sufficiente per i richiedenti a rispettare i criteri di ammissibilità applicabili, incluso l’obbligo di notifica, senza che sia necessaria una sanzione amministrativa supplementare. Ciò vale a maggior ragione se la notifica effettuata a posteriori era corretta sotto il profilo del contenuto (35) e i restanti criteri di ammissibilità erano soddisfatti.
V. Conclusione
78. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria):
1) L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), e punto 18, e l’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che, nel caso di una notifica tardiva – in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 – dell’arrivo al pascolo estivo in montagna di bovini, gli animali in questione non sono considerati accertati né sono ammissibili.
2) L’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che una sanzione amministrativa è inammissibile se una siffatta notifica tardiva dell’arrivo al pascolo estivo in montagna di bovini dichiarati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 16, di tale regolamento delegato o rispettivamente identificati nella domanda di aiuto e per il resto ammissibili, venga rettificata a posteriori dal beneficiario; ciò vale solo fintantoché l’autorità competente non gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco né lo abbia informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento.
1 Lingua originale: il tedesco.
2 Secondo i chiarimenti forniti dalla Commissione (https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/additional-optional-schemes/voluntary-coupled-support_it), nell’ambito della politica agricola comune (PAC), il legame tra il ricevimento di pagamenti a sostegno del reddito e la produzione di prodotti specifici è stato progressivamente eliminato («disaccoppiato») al fine di evitare la sovrapproduzione di determinati prodotti e di garantire che gli agricoltori rispondano alla domanda reale del mercato. Tuttavia, possono essere necessari aiuti mirati a specifici settori agricoli in difficoltà. Il regime di «sostegno accoppiato facoltativo» intende prevenire l’aggravarsi di tali difficoltà, che potrebbero causare l’abbandono della produzione e ripercuotersi su altre parti della catena di approvvigionamento o sui mercati ad essa associati. Pertanto, gli Stati membri possono continuare a collegare un numero limitato di pagamenti di sostegno (accoppiato) al reddito a favore di determinati settori o prodotti. Ciò è tuttavia soggetto a diverse condizioni e a limiti rigorosi per attenuare il rischio di distorsione del mercato o della concorrenza.
3 V., in relazione a casi analoghi, anche le mie conclusioni nelle cause EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956) e Agrárminiszter (Tasso di parti) (C‑538/22, EU:C:2023:938).
4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU 2000, L 204, pag. 1) nella versione modificata dal regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine (GU 2014, L 189, pag. 33).
5 Decisione della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU 2001, L 235, pag. 23) nella versione modificata dalla decisione della Commissione del 25 maggio 2010 che modifica la decisione 2001/672/CE per quanto riguarda i periodi relativi ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo (GU 2010, L 127, pag. 19). Tale decisione è stata nel frattempo abrogata dall’articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU 2019, L 314, pag. 115).
6 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).
7 Regolamento della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1) nella versione modificata dal regolamento delegato (UE) 2018/1784 della Commissione del 9 luglio 2018 (GU 2018, L 293, pag. 1).
8 Regolamento delegato della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48), nella versione modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/723 della Commissione del 16 febbraio 2017 (GU 2017, L 107, pag. 1).
9 Gli articoli da 1 a 10 del regolamento n. 1760/2000 sono stati soppressi dall’articolo 278 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU 2016, L 84, pag. 1). Ai sensi dell’articolo 271 in combinato disposto con l’articolo 283 del regolamento 2016/429, tali disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino a tre anni dopo la data di applicazione di tale regolamento, ossia dal 21 aprile 2021.
10 Nelle mie conclusioni nella causa EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, paragrafo 55, nota 22), ho già sottolineato che la locuzione «in qualsiasi momento» compare nella maggior parte delle versioni linguistiche di tale considerando, e che il fatto che manchi nella versione francese sembra essere riconducibile ad un errore di redazione.
11 Il paragrafo 4, secondo comma, è stato introdotto dal regolamento delegato (UE) 2015/1383 della Commissione del 28 maggio 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2015, L 214, pag. 1).
Il considerando 3 del regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali (GU 2021, L 186, pag. 12) rileva quanto segue in relazione a siffatta disposizione:
«A norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (…), se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio. Inoltre, conformemente a tali regolamenti, gli eventi riguardanti gli animali quali nascite, decessi e spostamenti devono essere notificati alla banca dati informatizzata entro determinati termini. Il mancato rispetto dei termini è considerato un’inadempienza relativamente all’animale in questione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità e fatte salve altre condizioni di ammissibilità stabilite dallo Stato membro, i capi bovini, ovini e caprini dovrebbero essere considerati ammissibili all’aiuto o al sostegno senza l’applicazione di sanzioni amministrative, purché la comunicazione tardiva di un evento riguardante un animale abbia avuto luogo prima dell’inizio di un periodo di detenzione o prima di una specifica data di riferimento stabilita dallo Stato membro a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014».
12 Il considerando 11 del regolamento (UE) 2016/1393 della Commissione del 4 maggio 2016 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2016, L 225, pag. 41) illustra nei seguenti termini la modifica di tale disposizione:
«L’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (…) stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a definire, quale condizione di ammissibilità, l’obbligo di identificazione e di registrazione dei bovini in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (…). Il riferimento a tale regolamento in quanto condizione sistematica di ammissibilità mira a garantire una chiara identificazione degli animali ammissibili all’aiuto o al sostegno. A tale riguardo è opportuno chiarire all’articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali e/o nella banca dati informatizzata dei bovini relativi a elementi quali ad esempio il sesso, la razza, il colore o la data dovrebbero essere considerati inadempienze dopo il primo accertamento se le informazioni sono essenziali per valutare l’ammissibilità degli animali nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno in questione. In caso contrario, gli animali interessati dovrebbero essere considerati come non accertati se tali dati inesatti sono riscontrati durante almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi».
13 BGBl. I n. 55/2007 nella versione BGBl. I n. 46/2018.
14 BGBl. II n. 368/2014 nella versione BGBl. II n. 57/2018.
15 BGBl. II n. 100/2015 nella versione BGBl. II n. 165/2020.
16 Regolamento di esecuzione della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 (GU 2019, L 276, pag. 12).
17 BGBl. II n. 201/2008 nella versione BGBl. II n. 285/2019.
18 Ciò è meno chiaro in relazione all’«annullamento» della riduzione del sostegno accoppiato disposto nel dispositivo della decisione del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale). Tale giudice sembra avere parimenti desunto l’inammissibilità di tale riduzione dall’articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014, sebbene tale disposizione si limiti a prevedere una deroga all’applicazione di sanzioni amministrative. Dalle considerazioni svolte nella decisione di rinvio concernenti il rapporto tra le due questioni pregiudiziali emerge che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) non esclude in ogni caso che TF possa non avere alcun diritto alla concessione di un sostegno accoppiato per i capi notificati tardivamente.
19 Le nozioni «condizioni di ammissibilità» e «criteri di ammissibilità» hanno al riguardo il medesimo significato. Ciò è confermato, ad es., dalle versioni in lingua inglese («eligibility conditions» e «eligibility criteria») e francese («conditions d’admissibilité» e «conditions d’octroi») di tali disposizioni.
20 V. supra, nota 12.
21 V. supra, nota 10.
22 V. ultimo capoverso del considerando 5 della decisione 2010/300: «(…) senza compromettere la tracciabilità [dei movimenti]».
23 V., al riguardo, sentenza del 20 settembre 2023, Spagna/Commissione (T‑450/21, non pubblicata, EU:T:2023:571, punto 43 e segg.) e l’impugnazione della Spagna pendente proposta avverso tale sentenza nella causa C‑729/23 P.
24 V., al riguardo, anche il considerando 3 del regolamento delegato 2021/841 (supra, nota 11). Ai sensi del medesimo, una notifica tardiva è effettivamente considerata un’inadempienza relativamente all’animale in questione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità e fatte salve altre condizioni di ammissibilità stabilite dallo Stato membro, i capi bovini, inter alia, dovrebbero essere considerati ammissibili all’aiuto o al sostegno senza l’applicazione di sanzioni amministrative, purché la comunicazione tardiva di un evento riguardante un animale abbia avuto luogo prima dell’inizio di un periodo di detenzione o prima di una specifica data di riferimento stabilita dallo Stato membro a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014.
25 V. in particolare considerando 7 del regolamento n. 1760/2000.
26 V. considerando 3 della decisione 2001/672, sentenza del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C‑45/05, EU:C:2007:296, punto 41) e le mie conclusioni nella causa EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, paragrafi 34 e 58).
27 V. sentenza del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C‑45/05, EU:C:2007:296, punto 35) nonché le mie conclusioni nella causa EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, paragrafo 35).
28 In tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C‑45/05, EU:C:2007:296, punti da 35 a 41, in particolare 36 e 38); v. anche sentenza del 7 giugno 2018, EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2018:406, punto 38).
29 Sentenza del 24 maggio 2007, Maatschap Schonewille-Prins (C‑45/05, EU:C:2007:296, punto 43).
30 Sul mancato rispetto del termine di notifica in relazione a disposizioni analoghe concernenti la concessione di premi per vacca nutrice, v. le mie conclusioni nella causa EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, paragrafi da 71 a 73).
31 In conformità a ciò, le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 15 («domanda di aiuto per animale»), 16 («animali dichiarati») e 18 («animali accertati») del regolamento delegato n. 640/2014 si fondano sul principio secondo cui un sostegno accoppiato può essere concesso solo per quegli animali designati in maniera esatta nella corrispondente domanda.
32 V. supra paragrafo 57 nonché il considerando 3 del regolamento delegato 2021/841 (supra, note 11 e 24).
33 La formulazione leggermente diversa «angemeldete Tiere» nella versione in lingua tedesca dell’articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 sembra priva di rilevanza al riguardo. Ciò è confermato, ad es., dalle versioni in lingua francese e rispettivamente inglese, le quali impiegano in maniera uniforme, in tali disposizioni, le nozioni «animaux déclarés» e rispettivamente «declared (…) animals».
34 V. anche considerando 30 del regolamento delegato n. 640/2014, ai sensi del quale la «possibilità di operare rettifiche senza determinare la sanzione amministrativa prevista per la domanda di aiuto e di pagamento dovrebbe valere anche per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata riguardo ai bovini dichiarati».
35 V., in relazione alla situazione analoga della tardiva notifica di dati ai fini dell’ottenimento di un premio per vacca nutrice, le mie conclusioni nella causa EP Agrarhandel (C‑554/16, EU:C:2017:956, paragrafo 94).