CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 18 aprile 2024 ( 1 )

Causa C‑157/23

Ford Italia SpA

contro

ZP,

Stracciari SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione, Italia)]

«Rinvio pregiudiziale – Responsabilità per danno da prodotti difettosi – Direttiva 85/374/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di produttore – Estensione della responsabilità al fornitore – Nome, marchio o qualsiasi altro segno distintivo del fornitore apposto sul prodotto in parte coincidente con quello del produttore – Articolo 3, paragrafo 3 – Esonero da responsabilità del fornitore – Individuazione del produttore – Norma nazionale che impone al fornitore l’onere di chiamare nel processo in corso il produttore»

1.

Il presente rinvio pregiudiziale verte sulla responsabilità degli operatori economici (produttore e fornitore) per i danni conseguenti a un sinistro automobilistico, avvenuto in Italia, in cui un airbag di un veicolo del marchio Ford non ha funzionato.

2.

Nel procedimento principale si discute se, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 85/374/CEE ( 2 ), tale responsabilità debba essere attribuita al produttore del veicolo in Germania (Ford Werke Aktiengesellschaft; in prosieguo: la «Ford WAG») o al suo fornitore in Italia (Ford Italia SpA; in prosieguo: la «Ford Italia»).

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione. Direttiva 85/374

3.

Ai sensi dell’articolo 1:

«Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto».

4.

L’articolo 3 stabilisce quanto segue:

«1.   Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

(…)

3.   Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. (…)».

5.

L’articolo 5 così prevede:

«Se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa».

B.   Diritto italiano. Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 224 ( 3 )

6.

L’articolo 3, comma 1, dispone, in sostanza, che produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o il produttore della materia prima. Ai sensi del suo comma 3, si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

7.

L’articolo 4, relativo alla responsabilità del fornitore, prevede, al comma 1, che, quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

8.

Lo stesso articolo 4, comma 5, prevede che il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione.

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

9.

Il 4 luglio 2001 ZP ha acquistato una vettura «Ford Mondeo» dalla società Stracciari, con sede in Italia e concessionaria del marchio «Ford».

10.

Il veicolo era stato fabbricato dalla Ford WAG, società con sede in Germania che distribuisce i suoi veicoli in Italia attraverso la Ford Italia. Quest’ultima società è un importatore intracomunitario e ha fornito il veicolo al concessionario del marchio Ford (Stracciari).

11.

La Ford WAG e la Ford Italia appartengono allo stesso gruppo societario.

12.

Il 27 dicembre 2001 ZP è stato vittima di un sinistro automobilistico in cui l’airbag del veicolo non ha funzionato.

13.

L’8 gennaio 2004 ZP ha agito dinanzi al Tribunale di Bologna (Italia) per il risarcimento dei danni subiti. L’azione è stata proposta contro la Stracciari, nella sua qualità di venditrice, e contro la Ford Italia.

14.

La Ford Italia si è costituita in giudizio, ha sostenuto di non aver fabbricato il veicolo e ha indicato come produttrice la Ford WAG. Essa ha fatto valere che, in quanto fornitore, non era responsabile del difetto imputato al veicolo e che, una volta individuato il produttore, la sua responsabilità era esclusa ( 4 ).

15.

Il 5 novembre 2012 il Tribunale di Bologna ha dichiarato la responsabilità extracontrattuale della Ford Italia per i danni causati dal prodotto difettoso.

16.

La Ford Italia ha interposto appello ( 5 ) avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Bologna (Italia), che ha respinto il ricorso il 21 dicembre 2018.

17.

La Ford Italia ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia), che ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia conforme all’articolo 3, paragrafo 1, direttiva [85/374] – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

18.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 13 marzo 2023.

19.

Hanno presentato osservazioni scritte la Stracciari ( 6 ), la Ford Italia e la Commissione europea, presenti all’udienza tenutasi l’8 febbraio 2024.

IV. Valutazione

A.   Osservazioni preliminari

20.

I dubbi del giudice del rinvio si concentrano sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 85/374, al fine di determinare la responsabilità per danno da prodotto difettoso. Il giudice desidera sapere, in particolare, se tale responsabilità possa essere fatta valere nei confronti di un fornitore che non ha materialmente apposto sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, ma i cui dati identificativi coincidono, in tutto o in parte, con quelli del produttore.

21.

Tale approccio, indubbiamente limitato, della questione pregiudiziale comporta che occorre anzitutto tener conto della nozione di produttore apparente (chi si presenta come tale, apponendo il proprio nome sul prodotto) rispetto alle circostanze del caso di specie.

22.

La Corte potrà tuttavia fornire al giudice del rinvio altri elementi di interpretazione del regime di responsabilità istituito dalla direttiva 85/374, qualora ritenga opportuno rispondere all’approccio proposto dalla Ford Italia, basato sull’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.

23.

In caso affermativo, occorrerà occuparsi non solo della definizione della nozione di «produttore», vero o apparente (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374), ma anche dell’esonero da responsabilità del fornitore che ha individuato il vero produttore (articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva).

B.   Armonizzazione completa del regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374

24.

Secondo una giurisprudenza costante, «il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri al fine di disciplinare la responsabilità per danno da prodotti difettosi è totalmente determinato dalla direttiva [85/374] stessa» ( 7 ).

25.

Dall’esame del tenore letterale, della finalità e della struttura della direttiva 85/374 «la Corte ha concluso che la direttiva persegue, sugli aspetti che disciplina, un’armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri» ( 8 ).

26.

In concreto, l’armonizzazione riguarda la «cerchia dei responsabili contro i quali il danneggiato ha diritto di intentare un’azione in base al regime di responsabilità previsto dalla direttiva 85/374 [che] è definita agli articoli 1 e 3 di quest’ultima. Tenuto conto del fatto che tale direttiva persegue un’armonizzazione totale sui punti da essa disciplinati, la determinazione della cerchia dei responsabili operata in tali articoli deve essere considerata tassativa e non può essere subordinata alla fissazione di criteri supplementari che non derivano dal tenore letterale di detti articoli» ( 9 ).

27.

Oltre al fabbricante di un prodotto finito, «[s]olo nei casi tassativamente elencati altre persone possono essere considerate un produttore, cioè chi, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva), chiunque importi un prodotto nella Comunità (articolo 3, paragrafo 2, della direttiva) e il fornitore che, quando non può essere individuato il produttore, non comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità di quest’ultimo o della persona che gli ha fornito il prodotto (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva)» ( 10 ).

C.   Nozione di produttore apparente: articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374

28.

Nella presente controversia l’azione è stata promossa contro il fornitore del veicolo (Ford Italia) nella sua qualità di produttore. L’asserito difetto riguardava un veicolo del marchio Ford, fabbricato in Germania dalla Ford WAG e distribuito in Italia dalla Ford Italia, importatore intracomunitario di tali veicoli.

29.

Poiché la Ford Italia non fabbrica veicoli, ma li importa da un altro Stato membro e li distribuisce in Italia, potrebbe essere qualificata come produttore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 solo se avesse la qualità di produttore apparente, vale a dire «ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso».

30.

Il giudice del rinvio desidera sapere come comportarsi in una situazione in cui:

da un lato, il fornitore non ha materialmente apposto sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

dall’altro, il nome del fornitore e quello del produttore coincidono in quanto entrambi utilizzano il segno distintivo «Ford», che compare sul veicolo e nella denominazione di entrambi gli operatori.

31.

Secondo il giudice del rinvio, la risposta in una tale situazione può derivare sia da un’interpretazione restrittiva del sintagma «apponendo il proprio nome», sia da un’interpretazione più ampia. Entrambe gli sembrano ammissibili, in linea di principio ( 11 ):

la seconda, più ampia, alla luce della giurisprudenza nazionale, terrebbe conto dell’esigenza di tutela dei consumatori;

la prima è restrittiva e suggerisce un adeguamento nella ponderazione degli interessi dei diversi soggetti che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione del prodotto.

32.

Le ragioni che esporrò di seguito mi inducono a sostenere l’ipotesi interpretativa più ampia indicata dal giudice del rinvio. Ammetto, tuttavia, che vi sono validi argomenti anche a favore dell’altra soluzione ( 12 ).

33.

L’estensione della nozione di produttore, per includere il produttore apparente, ottempera all’intenzione espressa dal considerando 4 della direttiva 85/374: «ai fini della protezione del consumatore (…) è necessario che sia impegnata la responsabilità (…) di chiunque si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o altro segno distintivo (…)». Con tale obiettivo, «il legislatore dell’Unione ha inteso adottare un’accezione ampia della nozione di “produttore”» ( 13 ).

34.

La Corte si è pronunciata sulla «responsabilità oggettiva» ( 14 ) del produttore apparente nella sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, causa i cui fatti presentano una certa somiglianza con quelli del presente rinvio pregiudiziale ( 15 ).

35.

In quel caso, la domanda di risarcimento per prodotto difettoso (una macchina da caffè del marchio Phillips Saeco, venduta in Finlandia) era diretta contro la Koninklijke Philips, nonostante che il prodotto fosse stato fabbricato in Romania dalla Saeco International Group SpA, società figlia della Koninklijke Philips.

36.

Si trattava allora di stabilire se la Koninklijke Philips avesse la qualità di produttore apparente, considerato che «[i] segni Philips e Saeco, che sono marchi registrati dalla Koninklijke Philips, erano apposti su detta macchina da caffè e sulla sua confezione. Inoltre, la macchina da caffè era munita della marcatura CE, sulla quale figurava il segno Saeco, un indirizzo in Italia e la dicitura “fabbricato in Romania”. La Koninklijke Philips possiede una società figlia in Finlandia, la Philips Oy, che ivi commercializza elettrodomestici recanti il marchio Philips, tra cui la macchina da caffè di cui trattasi» ( 16 ).

37.

Orbene, tra le dichiarazioni rese dalla Corte in tale sentenza, si possono evidenziare le seguenti:

«apponendo sul prodotto (…) il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità. Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, il che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo» ( 17 );

«dal momento che, da un lato, più persone possono essere considerate produttori e, dall’altro, il consumatore può presentare la propria domanda contro una qualsiasi di esse, la ricerca di una sola persona responsabile, “la più appropriata”, contro la quale il consumatore dovrebbe far valere i propri diritti, contrariamente a quanto suggerito dal giudice del rinvio, non è pertinente» ( 18 ).

38.

Il dubbio sollevato in questa sede dalla Corte suprema di cassazione riguarda, come ho già anticipato, la portata dell’espressione «apponendo il proprio nome». Si chiede specificamente se detta nozione i) si riferisca solamente a un’apposizione materiale di un elemento distintivo da parte di una persona diversa dal produttore, con la volontà di sfruttare un’ambiguità; oppure ii) comprenda anche una semplice coincidenza non intenzionale dei dati identificativi.

39.

Per rispondere a tale interrogativo è necessario considerare come avvengono la presentazione e la vendita del prodotto difettoso. In quest’ottica, sembrerebbe che la Ford Italia fornisca ai consumatori italiani veicoli garantiti da un elemento distintivo (Ford) il cui prestigio e la cui reputazione creano, oggettivamente e a giusto titolo, una maggiore fiducia nel consumatore. Il fornitore si avvale pertanto della reputazione del marchio «Ford», che include nella propria denominazione sociale (Ford Italia), per vendere veicoli.

40.

Così come nella causa che ha dato luogo alla sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, la tutela del pubblico giustifica, a mio avviso, che, di fronte alla coincidenza ( 19 ) tra i segni del fornitore (Ford Italia), del vero produttore (Ford WAG) e del veicolo (Ford Mondeo), il fornitore possa essere qualificato come produttore apparente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.

41.

È vero che il fornitore non appone materialmente il proprio nome sul prodotto, che già trova incluso di fabbrica. Tuttavia, ritengo che, dal punto di vista del consumatore, se lo stesso nome (Ford) figura sul veicolo e nella denominazione sociale del fornitore, l’acquirente può avere l’impressione ( 20 ) che il fornitore assuma la posizione (e la responsabilità) di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374. In tale situazione, non si può pretendere che il consumatore scopra, con i propri mezzi, chi sia il (vero) produttore diverso dal fornitore che si presenta con tali caratteristiche.

42.

Il fattore chiave, in casi come questo, è la triplice coincidenza tra nome del fornitore (Ford Italia), nome indicato sul prodotto (Ford Mondeo) e nome del fabbricante (Ford WAG). Tale coincidenza induce il consumatore a presumere che la qualità del veicolo sia confermata da un fornitore che, proprio perché «utilizz[a] la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori» ( 21 ), si presenta come il produttore (apparente) e, in cambio, acquisisce la responsabilità corrispondente.

43.

In questa prospettiva, ritengo che non sia troppo importante che il fornitore cerchi di sfruttare una presunta ambiguità o che abbia deliberatamente scelto la denominazione per avvalersi del prestigio dell’elemento distintivo proprio del vero produttore (con il quale condivide peraltro legami societari).

44.

Il punto decisivo, ripeto, è che, da parte dell’acquirente (e del pubblico in generale), se il veicolo distribuito dal fornitore reca il segno distintivo del nome di entrambi («Ford»), sussiste la stessa fiducia che si avrebbe se il produttore, il cui nome coincide con quello del fornitore, vendesse il prodotto direttamente, senza l’intermediazione di un altro operatore economico.

45.

In questa situazione, il consumatore può ragionevolmente presumere, senza ulteriori indagini, di acquistare il proprio veicolo da un fornitore che si presenta come produttore (apparente). Di conseguenza, deve essere «liberato dall’onere di dover determinare il vero produttore al fine di proporre la sua domanda di risarcimento del danno» ( 22 ).

46.

Si potrebbe obiettare che la suddetta interpretazione sia eccessivamente ampia e vada oltre l’obiettivo dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, che concentra la responsabilità del prodotto difettoso in capo al produttore e non sul distributore. Non ritengo, tuttavia, che una tale obiezione, sebbene non priva di argomenti a suo favore, debba prevalere sulla lettura dematerializzata che sostengo della nozione di produttore apparente, ai sensi di tale disposizione.

47.

Concordo quindi con la Commissione sul fatto che la qualità del produttore apparente non può essere limitata a colui che materialmente «appone» il proprio segno distintivo sul prodotto: tale qualità «può risultare anche da una semplice corrispondenza tra il nome del fornitore e il nome del prodotto, soprattutto quando, come nel caso di specie, tale corrispondenza non è fortuita, ma deriva dal fatto che il fornitore rivende in Italia i veicoli del marchio Ford che egli stesso acquista dal produttore Ford WAG» ( 23 ).

48.

Muovendo da tale premessa, chi ha subito un danno a causa del prodotto difettoso potrà chiedere sia al produttore apparente sia al vero produttore di risarcirlo, poiché la loro responsabilità è solidale.

49.

Infatti, dall’articolo 5 e dal quinto considerando della direttiva 85/374 «risulta che la responsabilità della persona che si presenta come produttore si trova allo stesso livello di quella del vero produttore e che il consumatore può scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale» ( 24 ).

50.

Le considerazioni che precedono valgono a maggior ragione in quanto, nella presente causa, il fornitore e il vero produttore fanno parte di un unico gruppo di società, per cui il primo fa parte della catena di distribuzione delle automobili fabbricate dal secondo, ed entrambi utilizzano l’insegna Ford.

51.

Ricordo che il fornitore del veicolo (Ford Italia) è legato al produttore (Ford WAG). La Ford Italia è una divisione territoriale della rete di produzione e distribuzione dei veicoli Ford, sotto la direzione e il coordinamento di una società madre.

52.

In tale contesto, il consumatore sceglie di acquistare un veicolo presso la Ford Italia proprio per la sicurezza ispirata dalla sua provenienza, vale a dire perché si tratta di un veicolo commercializzato da un fornitore ufficiale che si presenta dinanzi a lui (o, quanto meno, fa sorgere nella sua mente tale impressione) come responsabile della qualità del prodotto. L’acquirente si rivolge a un fornitore della rete Ford, che opera proprio con questo nome (Ford Italia).

53.

Per quanto riguarda la rilevanza di questo tipo di legami tra il produttore e il fornitore, anche se in un contesto diverso, la Corte ha dichiarato, nella sentenza O’Byrne, quanto segue:

«quando una delle maglie della catena di distribuzione è strettamente legata al produttore, per esempio nel caso di una società controllata al 100% da quest’ultimo, occorre stabilire se tale legame fa sì che tale entità sia in realtà implicata nel processo di fabbricazione del prodotto interessato» ( 25 );

«[l]a valutazione di un siffatto stretto legame va effettuata a prescindere dal sapere se si tratti o no di persone giuridiche distinte. Invece, rileva sapere se si tratta di imprese che esercitano attività di produzione differenti oppure, al contrario, di imprese di cui una, la società controllata, agisce semplicemente come distributore o come depositario del prodotto fabbricato dalla società madre. Spetta ai giudici nazionali stabilire (…) se i legami tra il produttore ed un’altra entità sono così stretti che la nozione di produttore (…) incorpora anche quest’ultima entità (…)» ( 26 ).

54.

Ciò che si cercava di stabilire nella causa O’Byrne era se fosse avvenuta la «messa in circolazione» del prodotto, in relazione all’articolo 11 della direttiva 85/374, da cui decorre il termine (dieci anni) entro il quale possono essere esercitati i diritti del danneggiato.

55.

È vero che, nella sentenza O’Byrne, le valutazioni della Corte sui rapporti tra la società madre e la società figlia sono state effettuate per chiarire il momento in cui il prodotto difettoso è stato messo in circolazione. Nondimeno, mi sembra rilevante ai fini del presente rinvio pregiudiziale che la sentenza O’Byrne consente un’interpretazione estensiva della nozione di produttore comprendente imprese, collegate tra loro, che intervengono nella catena di commercializzazione del prodotto, siano esse o meno persone giuridiche distinte ( 27 ).

56.

Una siffatta interpretazione estensiva non potrebbe tuttavia comportare un’imputazione indifferenziata della responsabilità per danno causato da un prodotto difettoso a qualsiasi partecipante al suo processo di fabbricazione e di commercializzazione. Detta estensione indifferenziata è stata respinta dalla Corte, per quanto riguarda la legislazione danese, nelle sentenze Skov e Bilka ( 28 ) e Commissione/Danimarca ( 29 ).

57.

In tale prospettiva, l’analisi dei legami tra la Ford WAG e la Ford Italia, che spetta al giudice del rinvio effettuare, può rivelare un collegamento particolarmente stretto che, unito alla coincidenza nell’uso del nome comune (Ford) nella denominazione di entrambe le società e sul prodotto difettoso stesso, fa propendere per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 85/374.

58.

Quanto è stato detto finora risponde alla domanda del giudice del rinvio, ripresa nel suo tenore letterale: nella presente controversia vi sarebbe un produttore apparente (Ford Italia) nei confronti del quale il danneggiato può far valere la responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.

D.   Incidenza dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374

59.

Se, nei paragrafi precedenti, ho affrontato le difficoltà interpretative suscitate dalla nozione di produttore apparente, mi riferirò di seguito agli argomenti della Ford Italia sull’applicazione alla controversia dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374, dal cui testo tale società deduce il suo esonero da responsabilità ( 30 ).

60.

Dinanzi alla Corte, la Ford Italia sottolinea che il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto del fatto che «il consumatore era stato tempestivamente reso edotto della identità e della localizzazione del produttore, e nondimeno aveva mancato di agire nei confronti di quest’ultimo» ( 31 ).

61.

La Ford Italia ne deduce che non si trattava di «tutelare un consumatore incolpevolmente disorientato dall’uso promiscuo di segni distintivi da parte di soggetti operanti all’interno di uno stesso gruppo di imprese, ma (…) di un consumatore riottoso a rivolgere al Giudice istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del produttore infracomunitario, della identità e ubicazione era perfettamente a conoscenza (…)» ( 32 ).

62.

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374 contempla l’ipotesi in cui «non può essere individuato il produttore del prodotto». In tale situazione, «si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto».

63.

A mio avviso, nella presente causa non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374: non c’era un «produttore sconosciuto», se si ammette che la Ford Italia era il produttore apparente, secondo i termini sopra enunciati. Inoltre, il giudice del rinvio non chiede in alcun caso alla Corte di interpretare tale precetto, sottolineando così di non considerarlo pertinente nell’ambito della controversia ( 33 ).

64.

Come sostenuto dalla Commissione in udienza, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374 parte dal presupposto che il produttore (che si tratti di quello vero o di quello apparente) non possa essere individuato. La nozione di produttore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, comprende sia il vero produttore sia quello apparente: individuato uno dei due, la disposizione risulta inapplicabile.

65.

In subordine, mi pronuncerò sull’incidenza dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374 per rispondere alla questione pregiudiziale.

66.

La Corte ha interpretato tale disposizione, tra le altre, nella sentenza del 2 dicembre 2009 ( 34 ), nel modo seguente:

«occorre intendere tale disposizione nel senso che riguarda l’ipotesi in cui il soggetto danneggiato dal prodotto asseritamente difettoso, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, non abbia ragionevolmente potuto identificare il produttore del medesimo prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore» ( 35 );

«[i]n siffatta ipotesi, deriva dall’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 che il fornitore deve essere considerato alla stregua di “produttore” se non ha indicato al danneggiato entro un termine ragionevole l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto» ( 36 );

la comunicazione di informazioni non è senza condizioni, in quanto «il semplice fatto che il fornitore del prodotto di cui trattasi neghi di esserne il produttore, qualora esso non abbia corredato tale diniego con l’indicazione dell’identità del produttore (…), non può bastare a far ritenere che tale fornitore abbia comunicato al danneggiato l’indicazione prevista all’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, né, pertanto, ad escludere che il fornitore possa essere considerato “produttore” ai sensi di detta disposizione» ( 37 );

quanto alla «condizione consistente nell’aver provveduto a tale comunicazione “entro un termine ragionevole”, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374, [essa] implica l’obbligo per il fornitore convenuto in giudizio da un danneggiato di comunicargli, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore» ( 38 ).

67.

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374 si limita dunque a prevedere l’esonero da responsabilità del fornitore (qualora il produttore non possa essere individuato) se egli stesso informa il danneggiato, entro un termine ragionevole, dell’identità del produttore.

68.

La direttiva 85/374 non specifica tuttavia i meccanismi (procedurali o di altro tipo) da mettere in atto per fornire tali informazioni. In linea di principio, la comunicazione al danneggiato dell’identità del vero produttore, entro un termine ragionevole, esonererebbe pertanto il fornitore da responsabilità.

69.

Orbene, la direttiva 85/374 non osta a che, qualora la comunicazione delle informazioni abbia luogo nell’ambito di un procedimento giudiziario già pendente ( 39 ), il diritto nazionale imponga ad una delle parti l’onere di chiamare in giudizio colui che viene individuato come vero produttore.

70.

Si tratta, ripeto, di una previsione non contemplata dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374 che uno Stato membro può introdurre al fine di garantire che l’individuazione del vero produttore si riveli affidabile. In quanto obbligo procedurale, essa rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri e non c’è motivo per cui debba entrare in conflitto con la direttiva 85/374.

71.

Tale obbligo procedurale può trovare il suo fondamento nell’obiettivo di tutelare gli interessi del consumatore, mentre si determina concretamente chi riveste la qualità di produttore. L’esonero automatico da responsabilità del fornitore che individua il vero produttore potrebbe lasciare il consumatore in una situazione precaria: il procedimento in cui avviene tale individuazione si concluderebbe (per mancanza di legittimazione passiva del convenuto) e il danneggiato dovrebbe avviare un nuovo procedimento nei confronti del produttore indicato, con il rischio che quest’ultimo neghi, a sua volta, di essere il produttore.

72.

Al fine di evitare un siffatto doppio percorso al consumatore ( 40 ) sembra ragionevole che il legislatore nazionale preveda che tutto si risolva nello stesso procedimento e, a tal fine, contempli la chiamata in causa (chiamata nel processo) come meccanismo appropriato. Spetta nuovamente al diritto di ciascuno Stato membro determinare il modo in cui si svilupperà tale intervento ( 41 ).

73.

Una volta che il fornitore convenuto ha individuato il produttore, nel corso di un procedimento, il diritto nazionale può scegliere, indistintamente, di: a) porre a carico dell’attore l’onere di chiamare in giudizio il produttore, ad esempio ampliando o integrando la sua domanda; b) porre tale onere a carico del convenuto, di modo che spetti a quest’ultimo la citazione del produttore in giudizio.

74.

Spetta ovviamente al giudice del rinvio interpretare il proprio diritto interno per determinare quale delle due soluzioni sopra menzionate, o qualsiasi altra, sia stata adottata dal legislatore italiano. Come risulta dall’ordinanza di rinvio, la Corte d’appello ha interpretato l’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 224 (che rinvia all’articolo 106 del codice di procedura civile) in termini che la Corte suprema di cassazione non condivide ( 42 ).

75.

Se le norme nazionali imponessero che le informazioni del fornitore al danneggiato, fornite nel corso di un procedimento già avviato, debbano essere seguite dalla citazione obbligatoria in giudizio del vero produttore, ritengo che l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374 non sarebbe violato e che i principi di effettività ed equivalenza non ne risentirebbero:

l’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva 85/374 non è compromessa da tale soluzione che, piuttosto, contribuisce a garantire un giusto equilibrio degli interessi. Il diritto del danneggiato e quello del fornitore sono garantiti, dato che lo stesso giudice, in un’unica controversia, avrà a sua disposizione l’insieme dei rapporti giuridici intercorrenti tra tutti gli interessati. In tal modo, se le informazioni sono veritiere, potrà esonerare il fornitore dalla responsabilità e attribuirla al vero produttore (che, processualmente, sarebbe succeduto al fornitore, inizialmente convenuto);

per quanto riguarda il principio di equivalenza, la soluzione che il diritto processuale italiano prevede per la responsabilità del produttore di prodotti difettosi sembra corrispondere a quella stabilita per altri casi di chiamata in causa nell’articolo 106 del codice di procedura civile ( 43 ) e si applica a tutti gli intervenienti nelle controversie in questa materia.

76.

In sintesi, una decisione che imponga alla Ford Italia di sopportare le conseguenze negative dell’inosservanza dei suoi eventuali oneri processuali, se questi sono imposti dal diritto nazionale, non sarebbe in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374 ( 44 ).

V. Conclusione

77.

Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla Corte suprema di cassazione (Italia) nei seguenti termini:

«L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi,

deve essere interpretato nel senso che:

può essere considerato produttore il fornitore di un veicolo che, pur non avendo materialmente apposto sul veicolo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, si presenti ai consumatori come tale, tenuto conto che la denominazione del fornitore coincide, nel termine più importante, con il nome, marchio o altro segno distintivo del vero produttore, che entrambi appartengono ad uno stesso gruppo di società e che il veicolo asseritamente difettoso incorpora il segno distintivo di entrambi».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29).

( 3 ) Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 224 – Attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Supplemento ordinario alla GURI n. 146 del 23 giugno 1988) [in prosieguo: il «DPR n. 224/1988»]. Le disposizioni riportate nel prosieguo sono state incorporate nel Codice del consumo [decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Supplemento ordinario alla GURI n. 235 dell’8 ottobre 2005)]. Più esattamente, l’articolo 3, comma 1, lettera d), e l’articolo 116 del Codice del consumo hanno ripreso le disposizioni contenute, rispettivamente, nell’articolo 3 e nell’articolo 4 del DPR n. 224/1988.

( 4 ) Secondo l’ordinanza di rinvio, la difesa della Ford Italia si basava essenzialmente sul fatto che il fornitore non risponde del difetto se il produttore è stato individuato e se la sua identità è stata comunicata al consumatore, come sarebbe avvenuto nella specie.

( 5 ) Nella sua impugnazione dinanzi alla Corte d’appello, la Ford Italia ha sostenuto che non sussisteva l’obbligo (impostole dal giudice di primo grado) di chiamare in causa il produttore, in quanto era sufficiente indicare i suoi dati identificativi. Ha inoltre fatto valere che il giudice di primo grado aveva statuito ultra petita, poiché aveva condannato la Ford Italia come fornitore del veicolo, mentre la ricorrente ne aveva chiesto la condanna in qualità di produttore.

( 6 ) Nelle sue osservazioni scritte, tale società si è limitata ad affermare di essere già stata esclusa, con sentenza definitiva passata in giudicato, dalla cerchia dei potenziali responsabili e di non essersi, di conseguenza, pronunciata sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. In udienza, ha tuttavia fatto riferimento anche al merito della controversia.

( 7 ) Sentenza del 10 gennaio 2006, Skov e Bilka (C‑402/03, EU:C:2006:6), punto 22 e giurisprudenza ivi citata (in prosieguo: la «sentenza Skov e Bilka»).

( 8 ) Ibidem, punto 23, con citazione delle sentenze del 25 aprile 2002, Commissione/Francia (C‑52/00, EU:C:2002:252), punto 24, e Commissione/Grecia (C‑154/00, EU:C:2002:254), punto 20.

( 9 ) Sentenza del 24 novembre 2022, Cafpi e Aviva assurances (C‑691/21, EU:C:2022:926), punto 35, che cita le sentenze Skov e Bilka, punti 32 e 33, e del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (C‑264/21, EU:C:2022:536), punto 29 (in prosieguo: la «sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia»).

( 10 ) Sentenza del 9 febbraio 2006, O’Byrne (C‑127/04, EU:C:2006:93), punto 37 (in prosieguo: la «sentenza O’Byrne»).

( 11 ) Ordinanza di rinvio, punti 8 e 9.

( 12 ) In sentenze anteriori al presente rinvio pregiudiziale (del 29 ottobre 2019, n. 27596, Sez. III, e del 30 agosto 2019, n. 21841, Sez. III), la Corte suprema di cassazione aveva escluso che «Porsche Italia S.p.A.» e «General Motors Italia S.r.l.», società di distribuzione di autoveicoli asseritamente difettosi (una Porsche 911 Carrera nel primo caso e una Opel Tigra nel secondo), fossero responsabili, in quanto produttori apparenti, del danno causato dai difetti di tali autoveicoli.

( 13 ) Sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, punto 31.

( 14 ) Sentenza Skov e Bilka, punto 45 e dispositivo, primo trattino.

( 15 ) La sentenza ha suscitato una serie di commenti in dottrina. V., tra gli altri, Van Gool, E., «ECJ Case Fennia v. Koninklijke Philips NV (C‑264/21): Towards a Broader Interpretation of the ‘Apparent Producer’, ‘Quasi-Producer’ or ‘Self-Brander’ Subject to EU Product Liability», Revue Européenne de Droit de la Consommation / European Journal of Consumer Law (REDC) n. 3, 2022, pag. 287; e Verhoeven, D., «Het begrip “schijnproducent” uit de Richtlijn Productaansprakelijkheid verduidelijkt (?) door het Hof van Justitie», Droit de la consommation/Consumentenrecht, vol. 139, n. 2, 2023.

( 16 ) Sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, punto 9.

( 17 ) Ibid., punto 34.

( 18 ) Ibid., punto 35.

( 19 ) La coincidenza, sebbene parziale, riguarda proprio l’elemento più distintivo, vale a dire il termine Ford.

( 20 ) All’impressione si riferisce la sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (punto 34).

( 21 ) Sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, punto 34.

( 22 ) Sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, punto 37.

( 23 ) Osservazioni scritte della Commissione, punti 24 e 25. La Commissione precisa poi (ibid., punti 32 e 33) le proprie argomentazioni per evitare eventuali abusi, quando si tratta di fornitori esterni al processo di commercializzazione.

( 24 ) Sentenza Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, punto 32.

( 25 ) Sentenza O’Byrne, punto 29.

( 26 ) Ibid., punto 30.

( 27 ) Il riferimento a tale questione era già contenuto nell’Explanatory memorandum, che corredava la proposta della Commissione, del 9 settembre 1976, su ciò che sarebbe diventata la direttiva 85/374. Nella parte di tale memorandum dedicata alla nozione di produttore apparente (si trattava allora dell’articolo 2 della futura direttiva), la Commissione affermava che uno stretto legame economico tra «the actual producer and the bulk buyer who represents himself to the public as the sole producer must result in liability on the part of the dealer in this case». V. il documento nel Bulletin of the European Communities, supplemento 11/76, Product liability, disponibile all’indirizzo http://aei.pitt.edu/4573/1/4573.pdf.

( 28 ) «[D]opo aver ponderato i ruoli rispettivi dei vari operatori economici che intervengono nelle catene di fabbricazione e di commercializzazione è stata operata la scelta di imputare in linea di principio al produttore, e unicamente in taluni casi delimitati all’importatore e al fornitore, l’onere della responsabilità per i danni causati dai prodotti difettosi nel regime giuridico istituito dalla direttiva [85/374]» (punto 29). «[G]li artt. 1 e 3 della direttiva non si limitano dunque a disciplinare la responsabilità del produttore di un prodotto difettoso, ma determinano, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione, quello che dovrà assumere la responsabilità istituita dalla direttiva» (punto 30).

( 29 ) Sentenza del 5 luglio 2007 (C‑327/05, EU:C:2007:409). La Corte dichiara contrarie all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 85/374 le norme danesi in conformità delle quali i fornitori che intervengono nella catena di distribuzione sono ritenuti responsabili alle stesse condizioni del produttore.

( 30 ) La Ford Italia propone una risposta alla questione pregiudiziale che ne rispetta il contenuto, ma svolge anche considerazioni relative alla comunicazione da essa inviata, in qualità di convenuta, al danneggiato per informarlo su chi fosse il vero produttore.

( 31 ) Osservazioni scritte della Ford Italia, punto 13.

( 32 ) Ibid., punto 14. Dall’ordinanza di rinvio risulta che la Ford Italia è stata citata in qualità di «produttore» e che, alla prima occasione utile dinanzi al Tribunale di Bologna, aveva messo a conoscenza l’acquirente di chi fosse il «vero produttore» del veicolo.

( 33 ) È quanto sottolinea la Commissione al punto 16 delle sue osservazioni scritte, per poi aggiungere immediatamente (punto 17) che non prenderà posizione su tale aspetto della causa principale.

( 34 ) Sentenza Aventis Pasteur (C‑358/08, EU:C:2009:744).

( 35 ) Ibid., punto 55.

( 36 ) Ibid., punto 56.

( 37 ) Ibid., punto 57.

( 38 ) Ibid., punto 58.

( 39 ) Non ritengo che l’obbligo di comunicare tale informazione possa essere considerato soddisfatto dal mero riferimento, nei documenti contrattuali della vendita del veicolo, alla Ford WAG accanto ad un codice di identificazione del veicolo.

( 40 ) Nella sentenza Skov e Bilka, punto 36, la Corte mette in guardia contro «(…) una moltiplicazione delle chiamate in causa che l’azione diretta esperibile dal danneggiato contro il produttore, alle condizioni previste all’art. 3 della direttiva, ha proprio lo scopo di evitare (v. sentenza [del 25 aprile 2002,] Commissione/Francia, [C‑52/00, EU:C:2002:252] punto 40, e punto 28 della presente sentenza)».

( 41 ) Sentenza O’Byrne, punto 34: «la direttiva [85/374] non si pronuncia sui meccanismi processuali da attuare quando un danneggiato propone un’azione risarcitoria per danno da prodotti difettosi e commette un errore relativo alla persona del produttore. Spetta dunque in linea di principio al diritto processuale nazionale stabilire le condizioni in base alle quali può intervenire la sostituzione di una parte con un’altra nell’ambito di una siffatta azione».

( 42 ) Ordinanza di rinvio, punto 5.1. In ogni caso, come ho già sottolineato, il giudice del rinvio non estende – a mio avviso giustamente, poiché si tratta di un problema puramente interno – la sua questione pregiudiziale a tale aspetto.

( 43 ) Tale articolo disciplina l’intervento su istanza di parte e prevede che ciascuna parte possa chiamare nel processo un terzo, al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.

( 44 ) Il fatto che la Ford WAG e la Ford Italia appartengono allo stesso gruppo di società non dovrebbe, a mio avviso, incidere sulla portata della tutela del danneggiato conformemente alla direttiva 85/374.