CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 9 marzo 2023 ( 1 )

Causa C‑1/23 PPU

X,

Y,

A, legalmente rappresentato da X e Y,

B, legalmente rappresentato da X e Y,

contro

État belge

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Normativa di uno Stato membro che consente ai familiari di un soggiornante di presentare una domanda esclusivamente presso la sede diplomatica competente di quello Stato – Impossibilità per tali familiari di recarsi presso la suddetta sede diplomatica»

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ( 2 ), degli articoli 23 e 24 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ( 3 ), e degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la sig.ra X e il sig. Y, nonché i loro figli minorenni A e B (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti nel procedimento principale»), a État belge (Stato belga) in merito al rifiuto, da parte di quest’ultimo, di trattare la domanda di visto per ricongiungimento familiare presentata dalla sig.ra X e dai suoi figli.

I. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

3.

I considerando 2, 4, 6, 8 e 13 della direttiva 2003/86 così recitano:

«(2)

Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(...)

(4)

Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato.

(...)

(6)

Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

(...)

(8)

La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.

(...)

(13)

Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l’esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l’ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto».

4.

Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2003/86 persegue lo scopo «di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri».

5.

L’articolo 2, lettere c) e d), della suddetta direttiva definisce rispettivamente le nozioni di «soggiornante» e di «ricongiungimento familiare», intendendo con la prima «il cittadino di un paese terzo legalmente soggiornante in uno Stato membro che chiede o i cui familiari chiedono il ricongiungimento familiare» e con la seconda «l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l’unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore».

6.

L’articolo 3 di detta direttiva precisa, al paragrafo 1, che essa si applica «quando il soggiornante è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico» e, al paragrafo 5, che essa «lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli».

7.

L’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2003/86 stabilisce quanto segue:

«1.   In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a)

il coniuge del soggiornante;

b)

i figli minorenni del soggiornante e del coniuge (…)».

8.

Il capo III della direttiva 2003/86, intitolato «Presentazione ed esame della domanda», è composto dal solo articolo 5, che, per quanto rilevante ai fini del presente procedimento, è così formulato:

«1.   Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari.

2.   La domanda è corredata dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8, e di copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o dei familiari.

Ove opportuno, per ottenere la prova dell’esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il soggiornante e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie.

(...)

3.   La domanda è presentata ed esaminata quando i familiari soggiornano all’esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il soggiornante.

(...)

4.   Non appena possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto alla persona che ha presentato la domanda la loro decisione.

(...)

5.   Nell’esame della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei minori».

9.

L’articolo 7 di detta direttiva, inserito nel capo IV, intitolato «Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare», enuncia, al paragrafo 1, lettere da a) a c), che, al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone «di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato», «di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato, per se stesso e per i suoi familiari», e «di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato».

10.

Il capo V della direttiva 2003/86 è specificamente dedicato al «Ricongiungimento familiare dei rifugiati». L’articolo 11 della suddetta direttiva, che figura in tale capo, enuncia al paragrafo 1 che, «[p]er quanto concerne la presentazione e l’esame delle domande si applicano le disposizioni dell’articolo 5, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo». Detto paragrafo precisa che, «[q]ualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare l’esistenza di tali vincoli, da valutare conformemente alla legislazione nazionale», e che il «rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori». Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, anch’esso contenuto nel capo V di quest’ultima, prevede che, «[i]n deroga all’articolo 7, gli Stati membri non chiedono al rifugiato, ad un suo familiare o ai suoi familiari di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni stabilite nell’articolo 7», pur precisando al terzo comma che «[g]li Stati membri possono chiedere che il rifugiato soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, se la domanda di ricongiungimento familiare non è presentata entro tre mesi dalla concessione dello status di rifugiato».

B.   Diritto belga

11.

L’articolo 10 della loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge del 15 dicembre 1980 sull’ingresso nel territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l’allontanamento degli stranieri) ( 4 ) (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), che traspone, tra l’altro, l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, prevede quanto segue:

«1.   Fatte salve le disposizioni degli articoli 9 e 12, sono ammessi di diritto a soggiornare nel Regno [del Belgio] per più di tre mesi:

(...)

4° i seguenti familiari di uno straniero ammesso o autorizzato, da almeno dodici mesi, a soggiornare nel Regno a tempo indeterminato, o autorizzato, da almeno dodici mesi, a stabilirvisi. Detto termine di dodici mesi è soppresso se il vincolo matrimoniale o l’unione registrata esisteva già all’arrivo nel Regno dello straniero da raggiungere oppure se la coppia ha un figlio minorenne in comune. Dette condizioni relative al tipo di soggiorno e alla durata del soggiorno non si applicano se si tratta di familiari di uno straniero ammesso a soggiornare nel Regno in quanto beneficiario dello status di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo o terzo comma, o dell’articolo 49/2, paragrafi 2 o 3:

il coniuge straniero (...);

i loro figli, che convivano con loro prima di aver raggiunto l’età di diciotto anni (...)

(...)

2.   Gli stranieri di cui al paragrafo 1, primo comma, punti 2° e 3°, devono dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza stabili, sufficienti e regolari per il loro sostentamento e per evitare di diventare un onere per le autorità pubbliche.

Gli stranieri di cui al paragrafo 1, primo comma, punti da 4° a 6°, devono dimostrare che lo straniero da raggiungere dispone di un alloggio adeguato per accogliere il familiare o i familiari che chiedono di raggiungerlo e conforme alle condizioni previste per un immobile concesso in locazione a titolo di residenza principale, come previsto all’articolo 2 del libro III, titolo VIII, capo II, sezione 2, del codice civile, nonché di un’assicurazione malattia che copra i rischi in Belgio per sé stesso e per i suoi familiari (...).

Lo straniero di cui al paragrafo 1, primo comma, punti 4° e 5°, deve inoltre dimostrare che lo straniero da raggiungere dispone di mezzi di sussistenza stabili, regolari e sufficienti, quali previsti al paragrafo 5, per il sostentamento suo e dei suoi familiari e per evitare che essi diventino un onere per le autorità pubbliche. Questa condizione non è applicabile se lo straniero si fa raggiungere solo dai familiari di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 4°, trattini 2 e 3.

Lo straniero di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 6o, deve dimostrare che lo straniero da raggiungere dispone di mezzi di sussistenza stabili, regolari e sufficienti, quali previsti al paragrafo 5, per il sostentamento suo e dei suoi familiari e per evitare che essi diventino un onere per le autorità pubbliche.

Il secondo, il terzo e il quarto comma non si applicano ai familiari di uno straniero al quale sia riconosciuto lo status di rifugiato (...) qualora i vincoli di parentela o di affinità o l’unione registrata siano anteriori all’ingresso di tale straniero nel Regno e purché la domanda di soggiorno, sulla base di tale articolo, sia stata presentata entro l’anno successivo alla decisione che riconosce lo status di rifugiato o che concede la protezione sussidiaria allo straniero da raggiungere.

(...)».

12.

L’articolo 12 bis, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980, che ha trasposto nell’ordinamento belga l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, enuncia quanto segue:

«Lo straniero che dichiara di rientrare in uno dei casi di cui all’articolo 10 deve presentare la sua domanda al rappresentante diplomatico o consolare belga competente per il suo luogo di residenza o di soggiorno all’estero.

Egli può tuttavia presentare la sua domanda all’amministrazione comunale [belga] della località in cui soggiorna nei seguenti casi:

1o se è già ammesso o autorizzato a soggiornare nel Regno per più di tre mesi ad altro titolo e fornisce tutte le prove di cui al paragrafo 2 prima della scadenza di tale ammissione o autorizzazione;

2° se è autorizzato a soggiornare per un massimo di tre mesi e, se richiesto dalla legge, è in possesso di un visto valido al fine di contrarre un matrimonio o un’unione in Belgio, se tale matrimonio o unione è stato effettivamente contratto prima della scadenza di tale autorizzazione e se egli fornisce tutte le prove di cui al paragrafo 2 prima della scadenza di tale autorizzazione;

3° se si trova in circostanze eccezionali che gli impediscono di tornare nel suo paese per richiedere il visto di cui all’articolo 2 presso il rappresentante diplomatico o consolare belga competente, e presenta tutte le prove di cui al paragrafo 2, nonché la prova della sua identità;

4° se è autorizzato a soggiornare per un massimo di tre mesi ed è un figlio minorenne ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, punto 4°, trattini 2 e 3, o se è il genitore di un minore riconosciuto come rifugiato o di un minore che ha ottenuto la protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, punto 7°».

II. Procedimento principale e questione pregiudiziale

13.

La sig.ra X e il sig. Y sono cittadini siriani. Si sono sposati nel 2016 in Siria. Da questa unione sono nati due figli, A e B, rispettivamente nel 2016 e nel 2018. Il sig. Y afferma di aver lasciato la Siria nel 2019 passando per la Turchia, mentre sua moglie e i suoi figli sono rimasti nella città di Afrin, nel nord-ovest della Siria. Il giudice del rinvio sottolinea che tali fatti non sono contestati dal Regno del Belgio. Detto giudice precisa inoltre che è pacifico che la sig.ra X e i due figli avuti con il sig. Y si trovano ancora, alla data di adozione della decisione di rinvio, nella città di Afrin.

14.

Il 25 agosto 2022 è stato riconosciuto al sig. Y lo status di rifugiato in Belgio.

15.

Con e-mail del 28 settembre 2022 inviata all’Office des étrangers (Ufficio stranieri, Belgio) (in prosieguo: l’«e-mail del 28 settembre 2022») l’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare a nome della sig.ra X e dei figli A e B, affinché essi potessero raggiungere il sig. Y in Belgio. In detta e-mail, l’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale afferma che la sig.ra X e i suoi figli «si trovano in condizioni eccezionali che impediscono loro effettivamente di recarsi presso una sede diplomatica belga al fine di ivi presentare una domanda di ricongiungimento familiare con il loro coniuge e, rispettivamente, padre» ed è per questo motivo che la domanda è presentata via e-mail. L’originale di tale domanda, corredata dai documenti presentati a sostegno, è stata inviata a detto ufficio mediante lettera raccomandata del 29 settembre 2022.

16.

Il 29 settembre 2022 l’Ufficio stranieri ha confermato il ricevimento dell’e‑mail del 28 settembre 2022 e ha risposto all’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale che «non è possibile presentare una domanda di visto per ricongiungimento familiare via e‑mail», invitandolo al contempo «a contattare l’ambasciata belga competente per vedere ciò che è possibile fare» (in prosieguo: l’«e-mail del 29 settembre 2022»). Dal fascicolo nazionale risulta che, con un’e‑mail dell’11 ottobre 2022, l’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale ha contattato nuovamente l’Ufficio stranieri, insistendo sulla ricevibilità della domanda di ricongiungimento familiare presentata a nome della sig.ra X e dei figli A e B. Con e-mail del 12 ottobre 2022, l’Ufficio stranieri ha risposto facendo riferimento alla propria e-mail del 29 settembre 2022 e precisando che quella era la sua «ultima risposta al riguardo».

17.

Con atto di citazione per procedimento sommario del 9 novembre 2022, i ricorrenti nel procedimento principale hanno citato l’État belge dinanzi al giudice del rinvio al fine, tra l’altro, di ottenerne la condanna alla registrazione della domanda di visto della sig.ra X e dei figli A e B sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 4°, della legge del 15 dicembre 1980. Essi sostengono che non consentire loro di presentare la domanda di ricongiungimento familiare in Belgio equivale a rendere il ricongiungimento impossibile e, quindi, a privare di effetto utile la direttiva 2003/86.

18.

Il giudice del rinvio, dopo aver constatato che il sig. Y, al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, non può recarsi in Siria e che la sig.ra X e i figli A e B sono, a loro volta, nell’impossibilità di presentare una domanda di ricongiungimento familiare presso una sede diplomatica belga, afferma che, in queste condizioni, negare ai ricorrenti nel procedimento principale la possibilità di presentare una domanda di ricongiungimento familiare in Belgio costituisce un ostacolo alla loro vita familiare. Il medesimo giudice considera che la legittimità di un siffatto rifiuto «deriva dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 e non è pertanto contestabile» e che resta solo da esaminare se tale rifiuto comprometta l’effetto utile di detta direttiva o se violi i diritti fondamentali cui fa riferimento il considerando 2 della medesima. Indica che, per giustificare il suo rifiuto di autorizzare la sig.ra X e i figli A e B a presentare la loro domanda di ricongiungimento familiare in Belgio, l’État belge sostiene che la loro presenza presso una sede diplomatica belga in Turchia, in Libano o in Giordania è indispensabile per permettere di verificare la loro identità a mezzo del rilevamento dei loro identificatori biometrici. Pur ritenendo legittima la finalità di identificare i beneficiari del ricongiungimento familiare, il giudice del rinvio si chiede se il mezzo utilizzato dall’État belge per conseguire tale finalità – vale a dire pretendere la presenza dei familiari presso una sede diplomatica fin dall’inizio della procedura – sia conforme al principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

19.

È in questo contesto che il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se la legislazione di uno Stato membro che consente ai familiari di un rifugiato riconosciuto di presentare una domanda di ingresso o di soggiorno unicamente presso una sede diplomatica di tale Stato, anche nel caso in cui tali familiari siano nell’impossibilità di recarsi in tale sede, sia compatibile con l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2003/86], eventualmente letto in combinato disposto con l’obiettivo perseguito da [detta] direttiva di favorire il ricongiungimento familiare, con gli articoli 23 e 24 della [direttiva 2011/95], con gli articoli 7 e 24 della [Carta], [nonché con] l’obbligo di garantire l’effetto utile del diritto dell’Unione».

20.

Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di applicare alla presente causa il procedimento pregiudiziale d’urgenza, previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

III. Procedimento dinanzi alla Corte

21.

L’11 gennaio 2023 la Terza Sezione della Corte ha deciso di trattare la presente causa con procedimento pregiudiziale d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale, il governo belga, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea. Tali parti interessate e i governi tedesco, spagnolo, francese e dei Paesi Bassi sono stati sentiti all’udienza tenutasi il 1o marzo 2023.

IV. Analisi

A.   Sul non luogo a statuire chiesto dal governo belga

22.

Nelle loro osservazioni scritte, i ricorrenti nel procedimento principale e il governo belga hanno informato la Corte che, con un’e‑mail del 3 febbraio 2023 (in prosieguo: l’«e-mail del 3 febbraio 2023»), l’Ufficio stranieri ha comunicato al legale dei ricorrenti nel procedimento principale che la sig.ra X e i figli A e B erano autorizzati a presentare le loro domande di visto per ricongiungimento familiare senza doversi recare «in questa fase» presso una sede diplomatica o consolare belga. L’e-mail del 3 febbraio 2023, il cui testo integrale è stato prodotto dai ricorrenti nel procedimento principale in allegato alle loro osservazioni scritte, è del seguente tenore:

«La ricontattiamo in riferimento a tale fascicolo [in seguito] alla Sua lettera raccomandata datata 29 settembre 2022, pervenuta il 3 ottobre 2022, e alla Sua e-mail dell’11 ottobre 2022. Per quanto a nostra conoscenza, i Suoi clienti non hanno contattato, [in seguito alla] nostra e-mail del 12 ottobre 2022, nessuna sede diplomatica o consolare belga. Date le circostanze molto particolari del caso, ho deciso di autorizzare, in via eccezionale, i Suoi clienti a presentare le domande di visto senza doversi recare, in questa fase, presso una sede diplomatica o consolare belga. Tuttavia, poiché le domande devono essere presentate presso una tale sede, è essenziale che i Suoi clienti scelgano l’ambasciata o il consolato generale belga presso il quale desiderano presentare le domande di visto e ne informino l’Ufficio stranieri. Il fatto che i Suoi clienti non debbano presentarsi di persona alla sede di loro scelta per la presentazione delle domande non li esonera dall’obbligo di compilare i moduli della domanda di visto, di pagare i diritti per il visto (se dovuti) e di depositare un fascicolo completo (o, se il fascicolo non è completo, un documento esplicativo che indichi i motivi esatti per cui non sono in grado di presentare un fascicolo completo). In via eccezionale, La invito a inviare all’Ufficio stranieri i fascicoli per la presentazione delle domande di visto. Essi saranno inoltrati all’ambasciata o al consolato generale belga scelta(o) dai Suoi clienti, in modo che le domande possano essere registrate e, se necessario, la sede scelta possa rilasciare un avviso di ricevimento (se il fascicolo è completo) (...)». Nella stessa e-mail, l’Ufficio stranieri ha anche precisato che la sig.ra X e i figli A e B avrebbero dovuto in ogni caso presentarsi alla sede diplomatica o consolare prescelta «eventualmente nel corso della procedura, se l’esame delle domande lo richiede (per un colloquio, la verifica della loro identità o eventuali test del DNA) e, in ogni caso, per ottenere il rilascio dei visti (se questi ultimi sono loro concessi)».

23.

In via principale, il governo belga sostiene che, poiché dalla e‑mail del 3 febbraio 2023 risulta che la sig.ra X e i figli A e B sono stati autorizzati dall’Ufficio stranieri a presentare le loro domande di visto senza doversi recare di persona presso una sede diplomatica o consolare belga, la risposta alla questione pregiudiziale non è più necessaria per la soluzione della controversia, cosicché non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

24.

A tal riguardo, occorre rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice nazionale di ingiungere all’État belge di registrare, sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, punto 4°, della legge del 15 dicembre 1980, la domanda di visto per ricongiungimento familiare della sig.ra X e dei figli A e B presentata all’Ufficio stranieri con l’e-mail del 28 settembre 2022, nonché l’originale di detta domanda trasmessa a tale ufficio con lettera raccomandata del 29 settembre 2022 (in prosieguo: la «domanda del 28 e del 29 settembre 2022»). Dalla decisione di rinvio risulta altresì che i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto al giudice del rinvio che eventuali ritardi nella registrazione di tale domanda siano sanzionati con una penalità di mora quotidiana.

25.

Orbene, occorre rilevare, così come fanno valere i ricorrenti nel procedimento principale, che l’e-mail del 3 febbraio 2023 non menziona in alcun modo la domanda del 28 e del 29 settembre 2022, ma si limita a informare l’avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale che la sig.ra X e i figli A e B sono autorizzati a presentare una (nuova) domanda di visto per ricongiungimento familiare senza doversi recare presso una sede diplomatica o consolare belga. Pertanto, tale e-mail non può essere interpretata come una revoca, previo riesame, del rifiuto di registrazione della domanda del 28 e del 29 settembre 2022, comunicato al legale dei ricorrenti nel procedimento principale con e-mail dell’Ufficio stranieri del 29 settembre 2022 e confermato da detto ufficio con e-mail del 12 ottobre 2022 ( 5 ).

26.

In tali circostanze, la questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) rimane pienamente pertinente ai fini della soluzione della controversia. La risposta della Corte a tale questione consentirà infatti al giudice del rinvio di valutare la validità degli argomenti addotti dai ricorrenti nel procedimento principale al fine di contestare la legittimità di tale rifiuto di registrazione alla luce del diritto dell’Unione e di decidere se le domande formulate da questi ultimi siano fondate.

27.

Peraltro, in funzione del suo tenore e dei motivi su cui si basa, tale risposta potrà altresì fornire al giudice del rinvio elementi utili per risolvere la questione successiva che si pone a seguito dell’e-mail del 3 febbraio 2023, vale a dire se il mancato rispetto delle formalità che, secondo l’Ufficio stranieri, la sig.ra X e i figli A e B avrebbero dovuto adempiere per poter presentare una domanda di visto per ricongiungimento familiare senza recarsi di persona presso una sede diplomatica o consolare belga sia di per sé idoneo a determinare il rigetto delle richieste dei ricorrenti nel procedimento principale o se debba essere comunque consentita una regolarizzazione a posteriori della domanda del 28 e del 29 settembre 2022.

28.

Infine, aggiungo che, se, sulla base della risposta della Corte alla questione pregiudiziale, il giudice del rinvio dovesse ritenere che la domanda del 28 e del 29 settembre 2022 sia stata validamente presentata e debba – eventualmente dopo la regolarizzazione – essere registrata, l’obbligo di esaminarla da parte dell’amministrazione competente, vale a dire l’Ufficio stranieri, sarebbe sorto e il termine stabilito dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/86 avrebbe iniziato a decorrere al più tardi il 29 settembre 2022. La data in cui la domanda di visto per ricongiungimento familiare della sig.ra X e dei figli A e B si considera presentata è, pertanto, di notevole importanza per questi ultimi. Ciò è tanto più vero se si considera la situazione che essi stanno attualmente affrontando nel loro paese d’origine, non solo a causa del conflitto armato in corso nella zona in cui risiedono ( 6 ), ma anche, secondo le informazioni fornite dal loro rappresentante in udienza, a causa del terremoto che ha recentemente colpito la Turchia e il Nord della Siria. In queste circostanze, è chiaro che qualsiasi indebito ritardo nell’esame della loro domanda rischia di prolungare ingiustificatamente il loro stato di insicurezza e di precarietà.

29.

Per tutti i motivi esposti, invito pertanto la Corte a non pronunciare il non luogo a statuire chiesto dal governo belga.

B.   Sulla questione pregiudiziale

30.

Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che prevede che i familiari di un rifugiato riconosciuto siano obbligati a presentare di persona la domanda di ricongiungimento familiare presso una sede diplomatica di tale Stato membro, anche nel caso in cui siano nell’impossibilità di spostarsi per recarsi in tale sede.

1. Osservazioni preliminari

31.

Occorre anzitutto osservare, in via preliminare, che, sebbene la formulazione della questione pregiudiziale riguardi anche gli articoli 23 e 24 della direttiva 2011/95 ( 7 ), dette disposizioni non sembrano tuttavia pertinenti ai fini della risposta da fornire a tale questione. Esse si riferiscono infatti a una situazione in cui i familiari sono presenti con il rifugiato nel territorio dello Stato membro interessato ( 8 ), mentre, nel procedimento principale, la sig.ra X e i figli A e B si trovano ancora nel loro paese terzo di origine.

32.

È vero che, nella sentenza del 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Mantenimento dell’unità del nucleo familiare) ( 9 ), la Corte ha affermato, in particolare, che l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, prevedendo in termini generali l’obbligo per gli Stati membri di provvedere al mantenimento dell’unità del nucleo familiare del beneficiario di protezione internazionale, riconosce lo stretto legame tra i provvedimenti necessari per la protezione della famiglia del rifugiato e il mantenimento della sua unità, da un lato, e la logica della protezione internazionale, dall’altro. Tuttavia, per quanto riguarda una situazione in cui si fa riferimento alla ricostituzione di tale unità mediante ricongiungimento familiare, detto legame è attuato dalle disposizioni della direttiva 2003/86. A mio avviso, pertanto, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) solo sulla base di tali disposizioni.

33.

Inoltre, sempre a titolo preliminare e al fine di dissipare ogni ambiguità sul significato e sulla portata della questione pregiudiziale, occorre sottolineare che essa verte soltanto sulla condizione imposta, in particolare ai familiari di un rifugiato riconosciuto, di recarsi di persona presso una sede diplomatica o consolare dello Stato membro interessato al fine di ivi presentare una domanda di visto per ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86. Nonostante, nel corso dell’udienza, il dibattito si sia allargato fino a fare riferimento più in generale all’obbligo – ritenuto essenziale dagli Stati membri presenti – della comparizione personale dei familiari presso una siffatta sede diplomatica o consolare in una certa fase della procedura di ricongiungimento, al fine di consentire in particolare la registrazione dei loro dati biometrici e di effettuare i controlli necessari ai fini della sicurezza e della prevenzione delle frodi, la Corte è tuttavia chiamata a pronunciarsi, nell’ambito della presente causa, solo sulla questione se il diritto dell’Unione osti alla legislazione di uno Stato membro o a una prassi amministrativa di quest’ultimo che imponga sistematicamente e senza eccezioni una tale comparizione sin dalla fase della presentazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare.

34.

Infine, occorre ricordare che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali. La Corte è, infatti, tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto, nel suo insieme considerato, nel quale si inserisce la questione pregiudiziale, così come definito dalla decisione di rinvio ( 10 ). Orbene, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) si è riferito sia al carattere obbligatorio, nel diritto belga, della presentazione di persona della domanda di visto per ricongiungimento familiare, sia all’assenza di eccezioni a tale obbligo, anche quando il soggiornante è un rifugiato. È dunque questa interpretazione del diritto e della prassi amministrativa belga che deve costituire il punto di partenza dell’analisi della Corte, sebbene sia sostanzialmente contestata dal governo belga.

2. Sull’obiettivo della direttiva 2003/86 e sui diritti che ne derivano per i ricorrenti

35.

Da una giurisprudenza costante emerge che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2003/86 consiste nel favorire il ricongiungimento familiare e che tale direttiva mira inoltre a concedere una protezione ai cittadini di paesi terzi, in particolare ai minori ( 11 ). Al fine di perseguire detto obiettivo, la direttiva 2003/86, come precisa il suo articolo 1, fissa le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri ( 12 ).

36.

Conformemente al considerando 8 della direttiva 2003/86, quest’ultima mira, inoltre, a concedere una maggiore protezione ai rifugiati, dal momento che la loro situazione richiede un’attenzione particolare in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare, in quanto possono essere stati separati dalle loro famiglie per un lungo periodo di tempo prima del riconoscimento dello status di rifugiato e in quanto spesso è impossibile o pericoloso per i rifugiati o i membri della famiglia produrre documenti ufficiali o contattare le autorità del loro paese d’origine ( 13 ). È in considerazione di ciò che tale direttiva prevede condizioni più favorevoli per i rifugiati per quanto riguarda l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare ( 14 ).

37.

La Corte ha inoltre più volte affermato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, cui corrispondono diritti soggettivi chiaramente definiti. Esso impone loro, nelle ipotesi contemplate da detta direttiva, di autorizzare il ricongiungimento familiare di taluni familiari del soggiornante – tra i quali figurano, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale direttiva, il coniuge del soggiornante e i figli minorenni della coppia – senza disporre di alcun margine di discrezionalità al riguardo ( 15 ).

38.

Gli obblighi positivi che incombono agli Stati membri in forza della direttiva 2003/86 sussistono in primo luogo nei confronti della persona del soggiornante, nel suo status di cittadino di un paese terzo che risiede legalmente sul territorio degli Stati membri. Ne consegue che il sig. Y, in qualità di soggiornante, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2003/86, beneficia di un diritto soggettivo, da esercitare alle condizioni stabilite dalla stessa direttiva, a che la sig.ra X e i figli A e B lo raggiungano in Belgio.

39.

Tuttavia, ritengo che la direttiva 2003/86 imponga agli Stati membri alcuni obblighi positivi anche nei confronti dei familiari del soggiornante, elencati all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a d), di tale direttiva, che soddisfino le condizioni imposte da tale disposizione. Infatti, sebbene non siano titolari di un diritto al ricongiungimento familiare allo stesso titolo del soggiornante, essi sono tuttavia interessati da detta direttiva in quanto beneficiari indiretti delle prerogative riconosciute a quest’ultimo. Pertanto, a mio avviso, nelle rispettive qualità di coniuge del sig. Y e di figli minorenni della coppia, la sig.ra X e i figli A e B godono, ai sensi della direttiva 2003/86 e alle condizioni previste da quest’ultima, quantomeno del diritto a che l’esercizio da parte del sig. Y del diritto al ricongiungimento familiare, conferitogli da tale direttiva, non sia indebitamente ostacolato.

40.

Poiché la presentazione di una domanda di ingresso e di soggiorno presso le autorità competenti dello Stato membro interessato, corredata dei documenti indicati all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, costituisce, conformemente al paragrafo 1 di detto articolo, un presupposto necessario per l’esercizio di tale diritto, i ricorrenti nel procedimento principale beneficiavano inoltre del diritto di non essere indebitamente privati della possibilità reale e concreta di presentare una tale domanda. Più precisamente, e come hanno sostenuto dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti nel procedimento principale traggono dalla direttiva 2003/86 un diritto di presentare una domanda di ricongiungimento familiare e di ottenere che la loro domanda sia registrata ed esaminata dalle autorità belghe nel rispetto delle condizioni previste da tale direttiva.

41.

Ciò premesso, poiché l’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva non armonizza (o almeno non completamente), come si vedrà più avanti, le modalità pratiche di presentazione delle domande di ingresso e di soggiorno ai fini di un ricongiungimento familiare, ma lascia agli Stati membri il compito di stabilirle, i ricorrenti nel procedimento principale erano tenuti a conformarsi alle prescrizioni del diritto belga a tal fine, le quali prevedono, salvo per alcune eccezioni non applicabili alla situazione della sig.ra X e dei figli A e B, che una siffatta domanda debba essere presentata dai familiari del soggiornante di persona presso la sede diplomatica o consolare belga competente territorialmente per il loro luogo di residenza o di soggiorno all’estero.

42.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall’État belge nel procedimento principale, si tratta ora di stabilire se il legislatore belga, non prevedendo eccezioni alla regola di presentare la domanda di ricongiungimento familiare di persona quando i soggetti interessati si trovano nell’impossibilità di rispettarla, si sia avvalso del potere discrezionale concessogli dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 in modo conforme agli obiettivi di tale direttiva e ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta che essa intende attuare.

43.

Occorre pertanto esaminare, in questa fase, la portata e i limiti di tale potere discrezionale.

3. Sulla portata e sui limiti del potere discrezionale concesso agli Stati membri dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86

44.

Come ho già sottolineato, la direttiva 2003/86 non armonizza completamente le modalità di presentazione di una domanda di visto per ricongiungimento familiare, ma si limita a prevedere, secondo l’articolo 5, paragrafo 1, che gli Stati membri determinino se tale domanda «debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari» e, secondo l’articolo 5, paragrafo 2, che tale domanda sia corredata «dei documenti che comprovano i vincoli familiari [con il soggiornante] ed il rispetto delle condizioni previste [da detta direttiva], e di copie autenticate dei documenti di viaggio del membro o dei familiari».

45.

Dai lavori preparatori della direttiva 2003/86, cui fanno riferimento sia la Commissione sia i ricorrenti nel procedimento principale, risulta che la proposta di direttiva della Commissione prevedeva inizialmente che la domanda di ricongiungimento familiare andasse presentata dal richiedente, il quale, essendo già residente, avrebbe dovuto avere «maggiori possibilità di orientarsi per quanto riguarda le procedure amministrative, grazie alla conoscenza della lingua del paese e delle abitudini delle amministrazioni nazionali» ( 16 ). Detta proposta era quindi intesa ad agevolare l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare nella fase di presentazione della domanda. Pertanto, era privilegiata la via di un procedimento espletato direttamente presso l’amministrazione competente dello Stato membro interessato dal familiare che si trovava, in linea di principio, nella situazione più favorevole per portare a termine questa prima fase della procedura. A seguito di un emendamento del Consiglio, la proposta iniziale è stata modificata prevedendo, per gli Stati membri che lo desiderassero, una seconda opzione, consistente nella possibilità di stabilire che la domanda di ricongiungimento familiare fosse presentata dall’estero dai familiari del richiedente ( 17 ). Nella proposta modificata, la Commissione ha spiegato che la nuova formulazione mirava a «conciliare i due tipi di procedura applicati dagli Stati membri» ( 18 ). Dinanzi alla Corte, tale istituzione ha spiegato che l’emendamento era stato previsto per consentire agli Stati membri di organizzare colloqui con le persone interessate e indagini per combattere efficacemente le frodi relative all’identità dei richiedenti e all’autenticità dei vincoli di parentela che questi sostenevano di avere con il soggiornante.

46.

Secondo la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 che è stata infine accolta, spetta dunque agli Stati membri determinare sia la persona cui incombe presentare una siffatta domanda, sia le autorità competenti a riceverla, nonché le formalità da espletare.

47.

Occorre precisare, in questa fase, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio e come sostenuto dal Consiglio, il fatto che il legislatore dell’Unione abbia lasciato agli Stati membri un potere discrezionale quanto alla determinazione delle modalità di presentazione delle domande di ricongiungimento familiare non implica che la legittimità del rifiuto di registrazione di una siffatta domanda, motivato dal mancato rispetto delle norme stabilite al riguardo dallo Stato membro interessato, derivi automaticamente dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 e che esso non sia contestabile. Tale legittimità della decisione dipende invece dal modo in cui lo Stato membro ha esercitato detto potere discrezionale.

48.

Ciò precisato, tre serie di limiti disciplinano, a mio avviso, il potere discrezionale degli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86.

49.

La prima deriva dall’esigenza di rispettare la finalità e lo spirito della direttiva 2003/86.

50.

La Corte ha più volte affermato che l’autorizzazione al ricongiungimento familiare è la «regola generale» ( 19 ) e che l’eventuale potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri dalla direttiva 2003/86 «non deve essere impiegato dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l’obiettivo di tale direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare, nonché l’effetto utile di quest’ultima» ( 20 ). Pertanto, il margine di manovra che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 lascia agli Stati membri non può, senza pregiudicare l’obiettivo di tale direttiva e il suo effetto utile, essere esercitato in modo da ostacolare o rendere eccessivamente difficile o impossibile la presentazione di una domanda ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

51.

Una seconda serie di limiti deriva dal rispetto dei diritti fondamentali.

52.

Dal considerando 2 della direttiva 2003/86 si evince che quest’ultima riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. La Corte ha più volte affermato che le disposizioni di tale direttiva devono essere interpretate e applicate alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta. Più precisamente, l’articolo 7 della Carta, che riconosce in particolare il diritto al rispetto della vita familiare – di cui il diritto al ricongiungimento familiare costituisce un aspetto specifico ( 21 ) – deve, secondo la Corte, essere letto in correlazione con l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, sancito all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, e tenendo conto della necessità per un minore di intrattenere regolarmente relazioni personali con i due genitori, necessità affermata da detto articolo 24, paragrafo 3 ( 22 ). In tale contesto, la Corte ha ricordato anche l’importanza di alcuni strumenti internazionali tra cui, in particolare, la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo ( 23 ), il cui articolo 9, paragrafo 1, prevede che gli Stati contraenti provvedano affinché il minore non venga separato dai genitori contro la loro volontà; da tale obbligo discende, ai termini del successivo articolo 10, paragrafo 1, che qualsiasi richiesta effettuata da un minore o dai genitori per fare ingresso in uno Stato contraente o lasciare il medesimo ai fini del ricongiungimento familiare dev’essere considerata dagli Stati contraenti, in uno spirito positivo, con umanità e diligenza ( 24 ).

53.

Più in generale, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, gli Stati membri devono, nell’attuazione del diritto dell’Unione, anche quando utilizzano il margine di discrezionalità di cui dispongono per trasporre una direttiva, rispettare i diritti e osservare i principi sanciti dalla Carta e promuoverne l’applicazione ( 25 ). Inoltre, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà nonché del principio di proporzionalità, cosicché «possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

54.

Orbene, una normativa nazionale che porti ad escludere una persona dal paese in cui vivono i suoi congiunti, anche impedendo un ricongiungimento familiare che soddisfi le condizioni di fondo richieste, può rappresentare un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare ( 26 ) e deve, pertanto, per essere conforme alla Carta, rispettare le condizioni stabilite all’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, sopra menzionate.

55.

Nello stesso senso si è espressa la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») interpretando l’articolo 8 della CEDU, che ha, in sostanza, lo stesso contenuto dell’articolo 7 della Carta. Sebbene, come ricorda correttamente il governo belga, la suddetta Corte abbia chiarito che la CEDU, e in particolare il suo articolo 8, non garantisce il diritto di uno straniero di entrare o soggiornare in un determinato paese, essa controlla tuttavia sistematicamente la proporzionalità delle misure che costituiscono ostacoli al ricongiungimento familiare, le quali sono analizzate come limitazioni al diritto al rispetto della vita familiare sancito da tale articolo. Ancora di recente essa ha anche affermato che, nell’ambito di una causa vertente sulla vita familiare e sull’immigrazione, «la portata dell’obbligo per lo Stato di ammettere nel suo territorio familiari di persone che vi risiedono varia a seconda della situazione specifica delle persone interessate e dell’interesse generale e richiede la ricerca di un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco», avendo l’interesse superiore dei minori, in un siffatto contesto, un «peso significativo» ( 27 ). Ha inoltre precisato che il processo decisionale relativo alla domanda di ricongiungimento familiare deve presentare «le garanzie di flessibilità, celerità ed efficacia necessarie per fare rispettare il diritto degli [interessati] al rispetto della loro vita familiare, garantito dall’articolo 8 della [CEDU]» ( 28 ). Per quanto riguarda, in particolare, il ricongiungimento familiare dei rifugiati, la Corte EDU ha più volte ricordato «che l’unità familiare è un diritto essenziale del rifugiato e che il ricongiungimento familiare è un elemento fondamentale per consentire alle persone fuggite da persecuzioni di riprendere una vita normale», precisando che «la necessità per i rifugiati di beneficiare di una procedura di ricongiungimento familiare più favorevole rispetto a quella riservata agli altri stranieri è oggetto di un accordo a livello internazionale ed europeo» ( 29 ).

56.

Infine, una terza serie di limiti al potere discrezionale lasciato agli Stati membri dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 deriva, a mio avviso, dall’obbligo di individualizzazione che incombe a questi ultimi in sede di attuazione di detta direttiva. In forza di tale obbligo, che la Corte ha desunto dall’articolo 17 della direttiva ( 30 ) e che si applica trasversalmente a qualsiasi adozione di decisioni che rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima, spetta agli Stati membri fare in modo che le autorità nazionali competenti procedano, in ogni singolo caso, a una valutazione individuale della situazione delle persone interessate, che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti e che, ove necessario, presti particolare attenzione agli interessi dei minori e all’ottica di favorire la vita familiare ( 31 ).

57.

Occorre quindi rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) tenendo conto dei vari limiti sopra esposti.

4. Sulla risposta da apportare alla questione pregiudiziale

58.

Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, il legislatore belga ha scelto l’opzione secondo la quale spetta ai familiari presentare la domanda di ricongiungimento familiare ( 32 ). Ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980, una siffatta domanda deve obbligatoriamente essere presentata presso la sede diplomatica territorialmente competente ( 33 ). Tale legge non contempla alcuna eccezione alla suddetta regola per i familiari residenti all’estero. Inoltre, risulta dalla decisione di rinvio e dal fascicolo, ed è pacifico fra le parti, che, sebbene la formulazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 non sia esplicita in tal senso, nella prassi la domanda di ricongiungimento familiare deve essere presentata presso la sede diplomatica di persona dai familiari interessati anche quando il soggiornante è un rifugiato riconosciuto.

59.

Per i motivi che esporrò di seguito, ritengo che un meccanismo di attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 come quello che si applica nell’ordinamento belga violi i limiti che disciplinano l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto da tale disposizione agli Stati membri, sopra ricordati.

60.

In primo luogo, non prevedendo, in modo esplicito, trasparente e generalizzato, procedure alternative alla presentazione di persona della domanda di ricongiungimento familiare qualora lo spostamento dei familiari interessati verso la sede diplomatica o consolare competente risulti impossibile, un meccanismo di questo tipo pregiudica chiaramente l’obiettivo della direttiva 2003/86, che è quello di favorire il ricongiungimento familiare. Lo stesso vale per l’obiettivo più specifico di tale direttiva, che è quello di concedere una maggiore protezione ai rifugiati riconosciuti, dal momento che l’obbligo di recarsi di persona in una tale sede per presentare una domanda di ricongiungimento si applica, come risulta dal procedimento principale, con lo stesso rigore anche ai loro familiari. Nella misura in cui, nelle situazioni sopra descritte, esso si traduce nell’impossibilità pratica di esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, anche qualora tutte le condizioni previste dalla direttiva 2003/86 per autorizzare tale ricongiungimento siano soddisfatte, un siffatto meccanismo pregiudica altresì l’effetto utile di tale direttiva.

61.

La circostanza – invocata dal governo belga sia nelle sue osservazioni scritte sia in udienza – che, rivolgendosi alla sede diplomatica o consolare competente, gli interessati possono cercare di ottenere una deroga quantomeno temporanea all’obbligo di presentare di persona la domanda di visto per ricongiungimento familiare non rimette in discussione la conclusione che precede. In primo luogo, supponendo che esista, come sostiene il governo belga, una possibilità concreta di ottenere una deroga alla regola di presentare di persona la domanda ( 34 ), dalle dichiarazioni di detto governo risulta che la decisione di concedere una siffatta deroga è del tutto discrezionale e si prospetta solo molto sporadicamente ( 35 ), esclusivamente quando la presenza dei richiedenti presso la sede diplomatica competente è ritenuta oggettivamente impossibile dall’Ufficio stranieri e l’autorità diplomatica o consolare è stata autorizzata da quest’ultimo a prevedere procedure alternative alla comparizione di persona dei richiedenti. In secondo luogo, dalla posizione assunta da l’État belge in merito alla valutazione della condizione di urgenza nel procedimento principale emerge chiaramente che l’amministrazione belga interpreta la nozione di «impossibilità» in modo estremamente rigoroso, arrivando sostanzialmente a negare la sussistenza di tale condizione anche quando le persone interessate vivono in zone di conflitto e rischiano, spostandosi, di essere esposte a trattamenti inumani o degradanti. In terzo luogo, dato il suo carattere eccezionale e il fatto che essa è rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione, gli interessati non hanno alcuna informazione circa l’esistenza di una siffatta possibilità di deroga ( 36 ).

62.

Peraltro, al di là dei casi di impossibilità oggettiva allo spostamento, è lecito chiedersi se il fatto di imporre, sin dalla prima fase della procedura di ricongiungimento, la presenza fisica dei familiari del soggiornante presso una sede diplomatica o consolare sia compatibile con la direttiva 2003/86 in tutti i casi in cui, tenuto conto della situazione specifica dei richiedenti e delle circostanze esistenti nel loro paese di residenza, uno spostamento costituisca un serio ostacolo all’espletamento delle formalità richieste ai fini della presentazione della domanda di ricongiungimento.

63.

A tal riguardo occorre rilevare che la procedura di ricongiungimento si svolge in più fasi e richiede spesso, dopo la presentazione della domanda, che i familiari interessati si presentino più volte presso una sede diplomatica o consolare, in particolare per depositare documenti, sostenere colloqui, sottoporsi al test del DNA e, se la domanda è accolta, per ritirare i visti. Orbene, imporre a tali persone – tra le quali figurano generalmente i membri più vulnerabili della famiglia, come i bambini in tenera età – di affrontare molteplici spostamenti, spesso lunghi, difficili, se non pericolosi, o eccessivamente onerosi, verso sedi diplomatiche o consolari che possono essere situate, come avviene nel procedimento principale, in paesi diversi da quello di residenza, per espletare formalità che possono essere facilmente effettuate a distanza, non mi sembra conforme allo spirito della direttiva 2003/86, ma deriva piuttosto dalla volontà di disseminare di ostacoli il percorso verso un siffatto ricongiungimento in modo tale da scoraggiare l’esercizio del diritto a quest’ultimo. Ciò vale in particolare per i familiari dei rifugiati, che possono incontrare maggiori difficoltà a spostarsi. Pertanto, l’obbligo di presentare di persona la domanda di ricongiungimento familiare avrebbe l’effetto di svantaggiare in modo tendenzialmente maggiore la categoria di cittadini di paesi terzi che la direttiva 2003/86 intende segnatamente proteggere, con la conseguenza paradossale che le circostanze che li hanno indotti a fuggire dal loro paese e che, ai sensi del considerando 8 di tale direttiva, hanno indotto il legislatore dell’Unione a prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare, rendano quest’ultimo oggettivamente più difficile, se non praticamente impossibile ( 37 ).

64.

Il governo belga sostiene che la presentazione di persona della domanda di visto per ricongiungimento familiare è necessaria per consentire la registrazione dell’identità e dei dati biometrici dei richiedenti, in particolare al fine di combattere le frodi relative all’identità e ai legami familiari. Orbene, per quanto legittimo sia, un siffatto obiettivo non può, a mio avviso, giustificare l’imposizione sistematica della comparizione personale dei richiedenti presso una sede diplomatica o consolare sin dall’inizio della procedura di ricongiungimento. Infatti, senza negare la fondatezza dell’esigenza avanzata dal governo belga di effettuare tale rilevamento – anche al fine di rendere possibili i controlli di sicurezza necessari ai sensi, tra l’altro, dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 – e dunque la necessità che, in una fase della procedura, i richiedenti si rechino di persona presso una sede diplomatica o consolare per sottoporsi in particolare alla registrazione dei loro dati biometrici, non ritengo che un tale rilevamento sia indispensabile sin dalla fase di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare ( 38 ). Occorre infatti evitare di moltiplicare indebitamente gli spostamenti dei familiari, in particolare quando essi si rivelano gravosi o rischiosi, specialmente in una fase precoce della procedura, in cui la domanda non è ancora stata esaminata e in cui le possibilità di un esito positivo non possono ancora essere valutate dagli interessati.

65.

In secondo luogo, e sostanzialmente per le stesse ragioni già esposte, il fatto che uno Stato membro imponga sistematicamente la comparizione dei familiari del soggiornante, ivi compreso quando si tratti di un rifugiato riconosciuto, presso una sede diplomatica o consolare di tale Stato membro al solo scopo di presentarvi una domanda di ricongiungimento familiare, anche qualora lo spostamento dei richiedenti presso tale sede risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente difficile o rischioso, viola il diritto al rispetto dell’unità familiare sancito dall’articolo 7 della Carta, se del caso in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della stessa. Siffatto obbligo costituisce, infatti, un’ingerenza in tale diritto sproporzionata rispetto all’obiettivo della lotta contro le frodi connesse al ricongiungimento familiare, in violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

66.

Infine, in terzo luogo, un’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 come quella che deriva dalla legislazione e dalla prassi amministrativa belga viola anche l’obbligo di individualizzazione ricordato al paragrafo 56 delle presenti conclusioni. Infatti, un sistema in cui la presenza dei familiari del soggiornante presso la sede diplomatica competente è richiesta obbligatoriamente e tendenzialmente senza eccezioni non consente, in linea di principio, di tener conto della situazione delle persone interessate e, in particolare, di circostanze che la Corte ha ritenuto essere idonee a incidere sulla portata e sull’intensità dell’esame della domanda di ricongiungimento, quali, in particolare, l’età dei figli minori di cui trattasi e la loro situazione nel rispettivo paese di origine ( 39 ). Orbene, tali circostanze devono, a fortiori, essere prese in considerazione nella fase meno avanzata dell’espletamento delle formalità finalizzate alla presentazione di una siffatta domanda.

67.

Più in generale, gli Stati membri devono provvedere a che la procedura di attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 sia il più adattabile possibile e fornisca, così come precisa la Corte EDU, garanzie di flessibilità, celerità ed efficacia necessarie per fare osservare il diritto delle persone interessate al rispetto della loro vita familiare ( 40 ). In tale ottica, l’eccessivo formalismo che emerge in particolare dalla e-mail del 3 febbraio 2023, unitamente al rigetto della domanda del 28 e del 29 settembre 2022 precedentemente comunicato dall’Ufficio stranieri al legale dei ricorrenti, principalmente per il fatto che essa è stata presentata direttamente all’amministrazione competente per essere esaminata e non tramite una sede diplomatica o consolare belga, non può, a mio avviso, essere ammesso, tenuto conto in particolare della situazione della sig.ra X e dei figli A e B.

68.

Prima di concludere, desidero ancora sottolineare, come ha fatto giustamente il Consiglio nelle sue osservazioni scritte, che la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 è sufficientemente ampia da consentire di strutturare la procedura per presentare una domanda di visto per ricongiungimento familiare in modo conforme all’obiettivo di detta direttiva e ai diritti fondamentali ad essa sottesi anche quando, come nel caso del Regno del Belgio, lo Stato membro ha optato per la soluzione che assegna ai familiari del soggiornante il compito di presentare tale domanda. Infatti, detto articolo non esclude né la possibilità che la suddetta domanda sia presentata presso la sede diplomatica o consolare competente tramite un delegato, per posta o per e-mail e dunque senza la presenza fisica dei familiari del soggiornante, né la possibilità che sia presentata da questi ultimi, come hanno fatto la sig.ra X e i figli A e B, direttamente nello Stato membro in questione, presso l’amministrazione incaricata di esaminarla. Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, gli Stati membri, in particolare i loro organi giurisdizionali, sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione ( 41 ). L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 non può dunque in alcun caso essere interpretato nel senso che autorizza un sistema così rigido e poco flessibile come quello applicabile in Belgio.

69.

Sulla base di tutto quanto precede, occorre, a mio avviso, rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, osta alla legislazione di uno Stato membro che impone ai familiari, in particolare di un rifugiato riconosciuto, che si trovano in un paese terzo, di presentare di persona, presso la sede diplomatica o consolare competente territorialmente di tale Stato membro, la loro domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, senza prevedere eccezioni per il caso in cui, tenuto conto della situazione specifica degli interessati e delle circostanze prevalenti nel loro paese di residenza, lo spostamento verso tale sede si rivelerebbe impossibile, eccessivamente difficile o rischioso.

V. Conclusione

70.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dal tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio):

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione, a una normativa o a una prassi amministrativa di uno Stato membro la quale impone ai familiari, in particolare di un rifugiato riconosciuto, che si trovano in un paese terzo, di presentare di persona, presso la sede diplomatica o consolare territorialmente competente di tale Stato membro, la loro domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, senza prevedere eccezioni per il caso in cui, tenuto conto della situazione specifica degli interessati e delle circostanze prevalenti nel loro paese di residenza, lo spostamento verso tale sede si rivelerebbe impossibile, eccessivamente difficile o rischioso.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2003, L 251, pag. 12.

( 3 ) GU 2011, L 337, pag. 9.

( 4 ) Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 145584.

( 5 ) In udienza, la rappresentante del governo belga è stata del resto chiara a tale riguardo, quando ha precisato che nessuna domanda di visto per ricongiungimento familiare poteva essere considerata come depositata dai ricorrenti nel procedimento principale, in quanto questi ultimi non avevano adempiuto alle formalità richieste e non si erano rivolti all’autorità competente a ricevere e a registrare tale domanda.

( 6 ) V., tra l’altro, i documenti dell’organizzazione non governativa Human Rights Watch, disponibili ai seguenti indirizzi Internet: https://www.hrw.org/news/2022/10/24/turkey-hundreds-refugees-deported-syria, https://www.hrw.org/news/2022/08/17/questions-and-answers-turkeys-threatened-incursion-northern-syria, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/syria.

( 7 ) Il giudice del rinvio si limita in sostanza a richiamare il testo di tali disposizioni, senza motivare ulteriormente il ricorso ad esse. In udienza, il rappresentante dei ricorrenti nel procedimento principale ha spiegato che la loro menzione sarebbe dovuta al fatto che l’articolo 10 della legge del 15 dicembre 1980 traspone anche dette disposizioni.

( 8 ) V. la definizione di «familiare» ai sensi della direttiva 2011/95, contenuta nell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva.

( 9 ) C‑91/20, EU:C:2021:898, punti 4243.

( 10 ) V. sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic (C‑263/21, EU:C:2022:644, punto 64).

( 11 ) V. sentenza del 17 novembre 2022, Belgische Staat (Rifugiata minorenne coniugata) (C‑230/21, EU:C:2022:887, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

( 12 ) V. sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento del figlio divenuto maggiorenne) (C‑279/20, EU:C:2022:618, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

( 13 ) V. sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – sorella di un rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 50).

( 14 ) V. sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento del figlio divenuto maggiorenne) (C‑279/20, EU:C:2022:618, punto 61).

( 15 ) V. sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento del figlio divenuto maggiorenne) (C‑279/20, EU:C:2022:618, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, COM(1999) 638 def., pag. 18 (in prosieguo: la «proposta iniziale»).

( 17 ) V. articolo 5 della proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, COM(2002) 225 definitivo (in prosieguo: la «proposta modificata»).

( 18 ) Va tuttavia osservato che un emendamento proposto dal Parlamento alla versione modificata della proposta della Commissione, inteso a specificare che la domanda di ricongiungimento doveva, in ogni caso, essere presentata nello Stato membro di residenza del soggiornante, motivato tra l’altro dalla difficoltà che i familiari potevano incontrare per recarsi presso una sede diplomatica di tale Stato membro [v. relazione sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Nuova consultazione) - Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, A5-0086/2003, Parlamento europeo (europa.eu)], non è stato accolto.

( 19 ) V. sentenza del 21 aprile 2016, Khachab (C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 25). Come ha sottolineato l’avvocato generale Mengozzi nelle sue conclusioni nella causa che ha dato origine a detta sentenza (C‑558/14, EU:C:2015:852, paragrafo 38), se l’autorizzazione al ricongiungimento familiare è «la regola», è perché questo è un diritto.

( 20 ) V. sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – sorella di un rifugiato) (C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

( 21 ) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 52). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Noorzia (C‑338/13, EU:C:2014:288, paragrafo 20).

( 22 ) V., a tal proposito, sentenza del 17 novembre 2022, Belgische Staat (Rifugiata minorenne coniugata) (C‑230/21, EU:C:2022:887, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

( 23 ) Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990.

( 24 ) V. sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 57).

( 25 ) V. sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento del figlio divenuto maggiorenne) (C‑279/20, EU:C:2022:618, punti 3940 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 26 ) V., per analogia, sentenza dell’11 luglio 2002, Carpenter (C‑60/00, EU:C:2002:434, punto 41), relativa all’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e alla tutela della vita familiare dei cittadini dell’Unione europea contro decisioni di espulsione; v., altresì, sentenza del 25 luglio 2002, MRAX (C‑459/99, EU:C:2002:461, punto 53).

( 27 ) Corte EDU, 9 luglio 2021, M.A. c. Danimarca, (CE:ECHR:2021:0709JUD000669718, §§ 132 e 133).

( 28 ) Corte EDU, 10 luglio 2014, Senigo Longue e altri c. Francia (CE:ECHR:2014:0710JUD001911309, § 75).

( 29 ) Corte EDU, 10 luglio 2014, Tanda-Muzinga c. Francia (CE:ECHR:2014:0710JUD000226010, § 75), e Corte EDU, 10 luglio 2014, Mugenzi c. Francia (CE:ECHR:2014:0710JUD005270109, § 54).

( 30 ) In forza dell’articolo 17 della direttiva 2003/86, «[g]li Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine».

( 31 ) V. sentenza del 13 marzo 2019, E. (C‑635/17, EU:C:2019:192, punto 59).

( 32 ) Diversi altri Stati membri hanno operato la stessa scelta, talvolta associandola alla possibilità che anche il soggiornante presenti una domanda (AT, CZ, DE, EE, FI, HR, HU, LU, LV, SE, SK). Altri hanno optato per un sistema in cui spetta solo al soggiornante presentare la domanda di ricongiungimento familiare (BG, CY, EL, ES, FR, PL, SI); v. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare del 29 marzo 2019 [COM(2019) 162 final, pag. 11].

( 33 ) Dalla decisione di rinvio risulta che la sede diplomatica competente è determinata in funzione del paese di residenza attuale dei familiari interessati. Qualora, come nel caso dei ricorrenti nel procedimento principale, non esista una sede diplomatica belga nel paese di residenza degli interessati, questi ultimi possono scegliere tra le sedi diplomatiche dei paesi limitrofi.

( 34 ) Rilevo che tale circostanza non è menzionata dal giudice del rinvio, il quale, al contrario, parte dal presupposto che non sia prevista alcuna eccezione in situazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Orbene, come ho ricordato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, la Corte deve attenersi al contesto normativo descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

( 35 ) Rilevo, inoltre, che l’unico esempio fornito dal governo belga riguarda le domande di visto per ricongiungimento familiare di un cittadino belga presentate, tramite il soggiornante in qualità di delegato, ai sensi dell’articolo 9 della legge del 15 dicembre 1980 (v. all’indirizzo https://www.refworld.org/pdfid/58b04f134.pdf). La relazione per il Belgio, inclusa nello studio del Centre fédéral Migration (Myria), dal titolo «Il ricongiungimento nazionale di cittadini di paesi terzi in Europa: pratiche nazionali» del giugno 2017, a cui ha fatto riferimento il rappresentante del governo belga in udienza, si riferisce alla decisione di cui sopra e sottolinea che «[i]t is not possible for the sponsor to introduce the application. Only in very exceptional cases, the sponsor can be authorised to introduce the application. This should then be done in the same country as usually foreseen for the introduction of the application by its family members (Non è possibile per il soggiornante presentare una domanda. Solo in casi eccezionali, il soggiornante può essere autorizzato a presentare la domanda. In tali casi, ciò dovrebbe farsi nello stesso paese solitamente previsto per la presentazione della domanda da parte dei suoi familiari)» (v. https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/FINAL%20BE%20report%20on%20Family%20Reunification%20with%20a%20TCN_1.pdf, pag. 46). Orbene, è chiaro che la condizione secondo la quale la domanda deve essere presentata dal soggiornante nello stesso paese in cui risiedono i suoi familiari, qualora sia prevista la presentazione di persona, per i rifugiati sarebbe impossibile da soddisfare.

( 36 ) Sull’importanza dell’accesso, per gli interessati, a informazioni chiare, trasparenti e «per iscritto» riguardanti le diverse fasi della procedura di ricongiungimento, v., Nicholson. F., «The “Essential Right” to Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection in the Context of Family Reunification», Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), pag. 122.

( 37 ) V., sulle difficoltà legate all’accesso dei richiedenti alle ambasciate e ai numerosi spostamenti richiesti, Nicholson, F., «The “Essential Right” to Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection in the Context of Family Reunification», cit., pag. 124 e segg.

( 38 ) Peraltro, in udienza, il governo belga ha omesso di spiegare la ragione per la quale è assolutamente indispensabile che un rilevamento dei dati biometrici sia effettuato al momento della presentazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare.

( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 56).

( 40 ) V. giurisprudenza richiamata al paragrafo 55 delle presenti conclusioni.

( 41 ) V. sentenza del 1o agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Ricongiungimento del figlio divenuto maggiorenne) (C-279/20, EU:C:2022:618, punti 3940 nonché giurisprudenza ivi citata).