11.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 321/16


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 luglio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Braşov — Romania) — Procedimento penale a carico di C.I., C.O., K.A., L.N., S.P.

(Causa C-107/23 PPU (1), Lin (2))

(Rinvio pregiudiziale - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Articolo 325, paragrafo 1, TFUE - Convenzione «TIF» - Articolo 2, paragrafo 1 - Obbligo di lottare con misure dissuasive ed effettive contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione - Obbligo di prevedere sanzioni penali - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Frode grave all’IVA - Termine di prescrizione della responsabilità penale - Sentenza di una Corte costituzionale che ha invalidato una disposizione nazionale che disciplina le cause di interruzione di tale termine - Rischio sistemico d’impunità - Tutela dei diritti fondamentali - Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principio di legalità dei reati e delle pene - Requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale - Principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) - Principio di certezza del diritto - Standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali - Obbligo per i giudici di uno Stato membro di disapplicare le sentenze della Corte costituzionale e/o dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro in caso di non conformità al diritto dell’Unione - Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali sentenze - Principio del primato del diritto dell’Unione)

(2023/C 321/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Braşov

Parti nel procedimento penale principale

C.I., C.O., K.A., L.N., S.P.

con l’intervento di: Statul român

Dispositivo

1)

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995 e allegata all’Atto del Consiglio del 26 luglio 1995,

devono essere interpretati nel senso che:

gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non sono tenuti a disapplicare le sentenze della Corte costituzionale di tale Stato membro che invalidano la disposizione legislativa nazionale recante disciplina delle cause di interruzione del termine di prescrizione in materia penale, per violazione del principio di legalità dei reati e delle pene quale tutelato dal diritto nazionale, sotto il profilo dei suoi requisiti di prevedibilità e di determinatezza della legge penale, anche se tali sentenze hanno la conseguenza di condurre all’archiviazione, per prescrizione della responsabilità penale, di un numero considerevole di procedimenti penali, ivi compresi procedimenti relativi a reati di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea.

Per contro, tali disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate nel senso che:

gli organi giurisdizionali di tale Stato membro sono tenuti a disapplicare uno standard nazionale di tutela relativo al principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (lex mitior) che consente di mettere in discussione, anche nell’ambito di ricorsi contro sentenze definitive, l’interruzione del termine di prescrizione della responsabilità penale in simili procedimenti mediante atti processuali intervenuti prima di una tale constatazione di invalidità.

2)

Il principio del primato del diritto dell’Unione

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale gli organi giurisdizionali nazionali ordinari di uno Stato membro sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nonché da quelle dell’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro e non possono, per tale ragione e con il rischio che sorga la responsabilità disciplinare dei giudici interessati, disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni, anche se essi ritengono, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto.


(1)   GU C 189 del 30.05.2023.

(2)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.