Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2023 –
Sberbank / SRB
(causa T‑527/22) ( 1 )
«Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto – Decisione del SRB di non adottare un programma di risoluzione – Azionisti – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) di non adottare un programma di risoluzione nei confronti di un ente creditizio – Determinazione del carattere eventualmente diretto degli effetti di detta decisione sulla situazione giuridica degli azionisti di tale ente – Assenza di incidenza sul diritto degli azionisti di percepire dividendi e di partecipare alla gestione dell’ente creditizio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014)
(v. punti 24, 26‑30, 48)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Banca centrale europea (BCE). |
3) |
La Sberbank of Russia PAO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB), ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. |
4) |
La Sberbank of Russia, il SRB e la BCE si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative all’istanza di intervento. |
( 1 ) GU C 441 del 21.11.2022.