Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2023 –
Sberbank / SRB

(causa T‑527/22) ( 1 )

«Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto – Decisione del SRB di non adottare un programma di risoluzione – Azionisti – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) di non adottare un programma di risoluzione nei confronti di un ente creditizio – Determinazione del carattere eventualmente diretto degli effetti di detta decisione sulla situazione giuridica degli azionisti di tale ente – Assenza di incidenza sul diritto degli azionisti di percepire dividendi e di partecipare alla gestione dell’ente creditizio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014)

(v. punti 24, 26‑30, 48)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

Non vi è luogo a statuire sull’istanza di intervento della Banca centrale europea (BCE).

3) 

La Sberbank of Russia PAO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB), ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento.

4) 

La Sberbank of Russia, il SRB e la BCE si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative all’istanza di intervento.


( 1 ) GU C 441 del 21.11.2022.